TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1924
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 11 agosto 2023
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

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    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

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    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

  • Inammissibile
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    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

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    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

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  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
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    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

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  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

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    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

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    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

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    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

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    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

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    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
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    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

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    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
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    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

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    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

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    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

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    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio non ravvisa alcun residuo interesse all'esame di tali questioni alla luce del disposto dell'art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, il quale ricondotto i versamenti eseguiti in base al citato articolo 8 al nuovo regime di cui al d.l. n. 95/2025.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio non ravvisa alcun residuo interesse all'esame di tali questioni alla luce del disposto dell'art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, il quale ricondotto i versamenti eseguiti in base al citato articolo 8 al nuovo regime di cui al d.l. n. 95/2025.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Improcedibile
    Cessata materia del contendere

    La nuova normativa (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025) ha previsto il pagamento di una quota ridotta degli importi dovuti, estinguendo l'obbligazione e precludendo ulteriori azioni giurisdizionali. Per alcune regioni è stata dichiarata la cessata materia del contendere, per altre il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della documentazione di avvenuto pagamento.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale e violazione normativa

    Il Collegio, richiamando precedenti giurisprudenziali della Sezione Terza Quater del TAR Lazio, ha respinto i ricorsi 'payback' motivando specificamente sulle censure svolte dalle aziende ricorrenti, che sono le medesime di quelle oggetto del presente giudizio. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole e proporzionato il meccanismo del 'payback' sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui si impugnano gli atti applicativi regionali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti giurisprudenziali della Sezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1924
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1924
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo