TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. riuniti n. 562/2023 e 141/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025 per la causa promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero Parte_1
Maria, contro , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Adamo Vincenzo, nonché nei confronti di
[...]
, rappresentata e difesa dagli Controparte_2
avv.ti Valerio Zimatore e Alessandro Zimatore, si dà atto che solo ed hanno Parte_1 CP_2
depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. riuniti n. 562/2023 e 141/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 562/2023 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Calogero Maria, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Adamo Vincenzo, per procura in atti;
P.IVA_1
CONVENUTO
E CONTRO
Controparte_2
(già , in persona del legale
[...] Controparte_3
rappresentante p.t. (P.IVA e C.F ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio Zimatore P.IVA_2
e Alessandro Zimatore, per procura in atti;
CONVENUTO
e la causa riunita n. 141/2024 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Calogero Maria, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Adamo Vincenzo, per procura in atti;
P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025. In fatto ed in diritto
1. Nel giudizio n. 562/2024 R.G., con ricorso in riassunzione depositato il 30.03.2023, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale Ordinario di Palmi, premettendo che:
- in data 16.01.2020, veniva notificata al la cartella di pagamento n. Parte_1
09420190022958761000 per l'importo di € 19.426,76, per mancata restituzione del prestito avuto da nel 2007; CP_2
- nella cartella notificata veniva riportata la precedente notifica di un atto di ingiunzione avvenuto in data 22.07.2016;
- avverso tale atto il aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Pt_1
grado di Reggio Calabria per l'annullamento della predetta cartella notificata;
con tale ricorso eccepiva la prescrizione decennale ordinaria della cartella impugnata (attesa la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento sottesa), nonché, in via subordinata, eccepiva in ogni caso la irritualità della procedura adottata, nonché la genericità del provvedimento notificato del tutto privo di riferimenti precisi e tali da rendere agevole l'esercizio del diritto di difesa;
- con sentenza del 27.01.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del IU ordinario civile, competente per territorio, assegnando termine per la riassunzione di 90 giorni.
Ciò premesso, con l'odierno ricorso in riassunzione, il chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
Ordinario di Palmi, di: “accogliere in toto il ricorso e dichiarare nulla la richiesta avanzata dall' , essendo intervenuto il termine di prescrizione del credito Controparte_1 richiesto”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.10.2023, si costituiva l' Controparte_1
, la quale, sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti
[...]
prodromici alla cartella esattoriale notificata, chiedendo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione CP_2
decennale della pretesa creditoria, in quanto il credito risaliva all'anno 2016, per cui alla data di notifica della cartella opposta (16.01.2020), alcuna prescrizione decennale era intervenuta;
riteneva altresì infondata la censura circa la mancanza di motivazione della cartella impugnata.
All'udienza del 20.10.2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
(peraltro parte del precedente giudizio innanzi alla Commissione Tributaria). CP_2
Si costituiva in data 15.02.2024 il quale formulava i seguenti motivi di difesa: CP_2
-“§ 1. - Irritualità della riassunzione - tardività - nullità - estinzione del giudizio a quo ex art. 307
c.p.c.”: eccepiva la tardività del ricorso in riassunzione, in quanto, il GG CO CP_2 aveva proceduto, nei termini, alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza al solo agente per la riscossione, procedendo tardivamente alla notifica nei confronti dell'ente creditore, oltre il termine perentorio previsto dalla legge e, peraltro, non presso il procuratore costituito nel giudizio a quo bensì presso il domicilio eletto da;
chiedeva dichiararsi ai CP_2 sensi dell'art. 307 c.p.c. l'estinzione del giudizio erroneamente introdotto dinnanzi al IU
TR ed irritualmente/tardivamente riassunto dinnanzi al IU Ordinario, stante l'inutile decorso del termine perentorio di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione, depositata il 27.01.2023 e quindi inutilmente spirato il 25.10.2023, vale a dire 90 giorni dal passaggio in giudicato (27.07.23);
-“§ 2.- Decadenza per decorso del termine di cui all'art. 617, I co, cpc”. La cartella di pagamento era stata notificata al GG in data 16.01.2020, mentre il ricorso proposto da quest'ultimo innanzi alla Corte tributaria era stato notificato alle parti resistenti in data 7.02.2020, oltre il termine perentorio previsto al primo comma dell'art. 617 cpc., così decadendo il ricorrente dai motivi di opposizione ricadenti nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi;
-“3.- Sulla presunta asserita mancata notificazione degli atti propedeutici a quello impugnato e sulla estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale”. L'eccezione di prescrizione sollevata dal GG risultava infondata, avendo notificato al l'ingiunzione di pagamento in CP_2 Pt_1
data 14/22.7.2016 (come da documentazione allegata), così decadendo l'odierno opponente da qualsiasi deduzione afferente la predetta ingiunzione di pagamento;
peraltro, il termine di prescrizione
(decennale) del diritto al rimborso della somma mutuata era iniziato a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e cioè dal 31.12.2009 (in relazione al finanziamento concesso da al ), CP_2 Pt_1 con la conseguenza che alcuna prescrizione sarebbe potuta comunque maturare a fronte dell'atto interruttivo costituito dall'ingiunzione di pagamento notificata in data 14/22.7.2016 al . Pt_1
In conclusione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“1) in via pregiudiziale di rito:
- dichiarare, in accoglimento di quanto esposto al § 1, inammissibile l'atto introduttivo del presente giudizio perchè irritualmente/tardivamente proposto e tardivamente riassunto dinnanzi al IU
Ordinario, stante l'inutile decorso del termine perentorio di tre mesi (rectius novanta giorni) dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 307 c.p.c. l'estinzione del giudizio già erroneamente introdotto dinnanzi al IU
TR;
2) in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato mancando i presupposti di legge del fumus e del periculum;
3) nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la cartella di pagamento e condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.”
Nel giudizio n. 141/2024 R.G., con ricorso in riassunzione depositato il 2.02.2024, il Parte_1 adiva l'intestato Tribunale Ordinario di Palmi, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003436279/000 per l'importo di € 20.304,02, per la mancata restituzione del prestito avuto da nel 2007 relativa alla cartella n. 09420190022958761000 notificata in CP_2
data 16.01.2020.
Evidenziava che:
- per la cartella sottesa n. 09420190022958761000 era già pendente giudizio innanzi al Tribunale
Ordinario di Palmi (R.G. 562/2023) a seguito di riassunzione dalla precedente declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria;
- avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003436279/000 era stata proposta opposizione, dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con cui veniva eccepita la prescrizione decennale ordinaria (attesa la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento sottesa), nonché, in via subordinata, veniva eccepito in ogni caso la irritualità della procedura adottata, nonché la genericità del provvedimento notificato del tutto privo di riferimenti precisi e tali da rendere agevole l'esercizio del diritto di difesa;
- con sentenza del 12.12.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Pertanto, il chiedeva di: “accogliere in toto il ricorso e dichiarare nulla la richiesta Parte_1 avanzata dall' , essendo intervenuto il termine di prescrizione del Controparte_1 credito richiesto”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.04.2024, si costituiva l' Controparte_1
, la quale, sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti
[...]
prodromici alla cartella esattoriale notificata, chiedendo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione CP_2
decennale della pretesa creditoria, in quanto il credito risaliva all'anno 2016, per cui alla data di notifica della cartella opposta (16/01/2020), alcuna prescrizione decennale era intervenuta;
riteneva altresì infondata la censura circa la mancanza di motivazione degli atti impugnati.
Disposta la riunione dei due giudizi n. 562/2023 R.G. e 141/2024, la causa veniva assegnata in decisione.
2. Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia venga decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida. Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
In primo luogo deve ritenersi infondata l'eccezione di estinzione ex art. 307 c.p.c. sollevata da
. CP_2
Questi è l'iter cronologico dei vari passaggi processuali:
-con sentenza, depositata il 27.01.2023, la Commissione Tributaria ha declinato la propria giurisdizione sul ricorso proposto da (n. 1787/2020 depositato il 20/05/2020), Parte_1
assegnando termine di giorni 90 per la riassunzione;
- con ricorso depositato il 30.03.2023 il chiedeva la riassunzione del giudizio innanzi Parte_1
all'odierno G.O., notificando il ricorso ed il decreto all' in data Controparte_4
27.04.2023; a seguito di ordine del Tribunale, il contraddittorio è stato esteso ad (precedente CP_2
parte processuale nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria) con notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza in data 30.10.2023 (sanata, ad ogni buon fine, con la costituzione in giudizio della stessa , avvenuta con comparsa di costituzione e risposta del CP_2
15.02.2024).
Orbene, al di là di ogni questione sulla forma prescelta per la riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione, va rilevata, con carattere assorbente di ogni ulteriore questione, la tempestività della riassunzione del GG CO: invero, la sentenza della CTP che ha declinato la propria giurisdizione è stata depositata in data 27.01.2023; il termine lungo di 6 mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, risulta scaduto in data 26.07.2023; il termine di 90 giorni decorrente dal giudicato, esteso per la sospensione feriale dei termini processuali, sarebbe scaduto il 24.11.2023. Invero, il , ha proceduto alla notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di Parte_1 CP_5
in data 27.04.2023 e nei confronti di in data 30.10.2023, dunque entro il termine ultimo del CP_2
24.11.2023.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla convenuta
. CP_2
Pertanto, è possibile procedere all'esame del merito della controversia.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Con il ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria (poi riassunto innanzi al presente G.O. con il n. 562/2024 R.G.), il si è opposto alla cartella n. 09420190022958761000, Parte_1
notificata in data 16.01.2020, eccependo la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento sottesa e l'intervenuta prescrizione nonché il difetto di motivazione della medesima;
stessi motivi sono stati articolati nel giudizio in riassunzione (n. 141/2024 R.G.) instaurato dal avverso l'intimazione Pt_1
di pagamento n. 09420229003436279/000, notificata in data 29.07.2022.
Di fatto, il ricorrente ha proposto cumulativamente:
1) un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 151/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione di cui ha lamentato l'omessa notifica;
2)un'opposizione a precetto ex art. 615 I comma c.p.c. laddove ha eccepito, in ogni caso, l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione;
3) un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 I comma c.p.c., avendo l'opponente dedotto anche il difetto di motivazione della cartella.
In relazione al primo profilo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del
2011 nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella.
Ciò premesso, il motivo con cui l'opponente prospetta l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione in funzione recuperatoria risulta infondato, in quantè è stata data prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 22.07.2016 da parte di (cfr. allegati alla comparsa di costituzione CP_2
e risposta di ). CP_2
Quanto al secondo motivo di opposizione (da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 I comma c.p.c.) il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione Parte_1
irrogante: tale motivo di opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione e/o verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti (cfr. Cass. civ., ord. n. 30094/2019).
Tuttavia, tale motivo risulta infondato.
Nel caso di specie, non risulta alcun decorso del termine prescrizionale, per come dedotto dall'opponente: invero risulta prodotta in atti la notifica dell'ingiunzione di pagamento dell'1.07.2016 di e la prova della notifica della medesima avvenuta in data 22.07.2016; ed è altresì CP_2
incontestato, avendo affermato lo stesso , la notifica della cartella n. 09420190022958761000, Pt_1
notificata in data 16.01.2020 nonché dell'intimazione di pagamento n. 09420229003436279/000, notificata in data 29.07.2022.
Pertanto, atteso il compimento di tutti i validi atti interruttivi sopra riportati, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Parte_1
Generiche sono le doglianze del GG circa il fatto che le notifiche siano avvenute a mani di un familiare convivente, ma con diversa residenza, atteso il principio affermato dalla giurisprudenza per il quale in tema di notificazione della cartella esattoriale, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 09/02/2022, n.4160)
Quanto alla censura circa la genericità e difetto di motivazione degli atti impugnati, va rammentato che i vizi formali attinenti alla cartella di pagamento ed i vizi di forma del titolo esecutivo possono essere fatti valere, unicamente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, con il rispetto delle forme e dei termini previsti dell'articolo 617 c.p.c.
In particolare la giurisprudenza ha chiarito che tale rimedio può essere utilizzato anche nel caso di carenza di motivazione della cartella, il che costituisce, appunto, un vizio di forma del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, pertanto, l'attrice avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., posto che il dedotto motivo di impugnazione attiene alla carenza e genericità di motivazione della cartella e della successiva intimazione di pagamento impugnate.
Tale doglianza dell'opponente, riqualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., risulta comunque inammissibile in quanto tardiva, poiché promossa ben oltre i venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c.
La cartella esattoriale impugnata, infatti è stata notificata al in data 16.01.2020, mentre Parte_1
il ricorso innanzi al IU TR (seguito dalla riassunzione innanzi al presente G.O.) è stato notificato in data 7.02.2020; l'intimazione di pagamento al GG CO risulta, inoltre, notificata in data 29.07.2022, mentre il ricorso innanzi al IU TR (seguito dalla riassunzione innanzi al presente G.O.) è stato notificato in data 27.09.2022.
In entrambi i casi risulta ampiamente decorso il termine perentorio di 20 giorni previsto dalla legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ed in favore di Parte_1
e di (per quest'ultima con distrazione in favore del CP_2 Controparte_6
procuratore dichiaratosi antistatario): le stesse sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore dichiarato della causa, parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, solo fase di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nelle cause riunite in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le opposizioni promosse da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
09420190022958761000 ed avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003436279/000 per crediti di;
CP_2
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per
[...]
legge; con distrazione in favore del procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. Avv. Vincenzo Adamo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
(IÀ , Controparte_2 Controparte_3 che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 16.05.2025
Il IU dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025 per la causa promossa da , rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero Parte_1
Maria, contro , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Adamo Vincenzo, nonché nei confronti di
[...]
, rappresentata e difesa dagli Controparte_2
avv.ti Valerio Zimatore e Alessandro Zimatore, si dà atto che solo ed hanno Parte_1 CP_2
depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. riuniti n. 562/2023 e 141/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 562/2023 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Calogero Maria, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Adamo Vincenzo, per procura in atti;
P.IVA_1
CONVENUTO
E CONTRO
Controparte_2
(già , in persona del legale
[...] Controparte_3
rappresentante p.t. (P.IVA e C.F ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio Zimatore P.IVA_2
e Alessandro Zimatore, per procura in atti;
CONVENUTO
e la causa riunita n. 141/2024 R.G. tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Calogero Maria, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Adamo Vincenzo, per procura in atti;
P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18.04.2025. In fatto ed in diritto
1. Nel giudizio n. 562/2024 R.G., con ricorso in riassunzione depositato il 30.03.2023, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale Ordinario di Palmi, premettendo che:
- in data 16.01.2020, veniva notificata al la cartella di pagamento n. Parte_1
09420190022958761000 per l'importo di € 19.426,76, per mancata restituzione del prestito avuto da nel 2007; CP_2
- nella cartella notificata veniva riportata la precedente notifica di un atto di ingiunzione avvenuto in data 22.07.2016;
- avverso tale atto il aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Pt_1
grado di Reggio Calabria per l'annullamento della predetta cartella notificata;
con tale ricorso eccepiva la prescrizione decennale ordinaria della cartella impugnata (attesa la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento sottesa), nonché, in via subordinata, eccepiva in ogni caso la irritualità della procedura adottata, nonché la genericità del provvedimento notificato del tutto privo di riferimenti precisi e tali da rendere agevole l'esercizio del diritto di difesa;
- con sentenza del 27.01.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del IU ordinario civile, competente per territorio, assegnando termine per la riassunzione di 90 giorni.
Ciò premesso, con l'odierno ricorso in riassunzione, il chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
Ordinario di Palmi, di: “accogliere in toto il ricorso e dichiarare nulla la richiesta avanzata dall' , essendo intervenuto il termine di prescrizione del credito Controparte_1 richiesto”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.10.2023, si costituiva l' Controparte_1
, la quale, sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti
[...]
prodromici alla cartella esattoriale notificata, chiedendo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione CP_2
decennale della pretesa creditoria, in quanto il credito risaliva all'anno 2016, per cui alla data di notifica della cartella opposta (16.01.2020), alcuna prescrizione decennale era intervenuta;
riteneva altresì infondata la censura circa la mancanza di motivazione della cartella impugnata.
All'udienza del 20.10.2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
(peraltro parte del precedente giudizio innanzi alla Commissione Tributaria). CP_2
Si costituiva in data 15.02.2024 il quale formulava i seguenti motivi di difesa: CP_2
-“§ 1. - Irritualità della riassunzione - tardività - nullità - estinzione del giudizio a quo ex art. 307
c.p.c.”: eccepiva la tardività del ricorso in riassunzione, in quanto, il GG CO CP_2 aveva proceduto, nei termini, alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza al solo agente per la riscossione, procedendo tardivamente alla notifica nei confronti dell'ente creditore, oltre il termine perentorio previsto dalla legge e, peraltro, non presso il procuratore costituito nel giudizio a quo bensì presso il domicilio eletto da;
chiedeva dichiararsi ai CP_2 sensi dell'art. 307 c.p.c. l'estinzione del giudizio erroneamente introdotto dinnanzi al IU
TR ed irritualmente/tardivamente riassunto dinnanzi al IU Ordinario, stante l'inutile decorso del termine perentorio di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione, depositata il 27.01.2023 e quindi inutilmente spirato il 25.10.2023, vale a dire 90 giorni dal passaggio in giudicato (27.07.23);
-“§ 2.- Decadenza per decorso del termine di cui all'art. 617, I co, cpc”. La cartella di pagamento era stata notificata al GG in data 16.01.2020, mentre il ricorso proposto da quest'ultimo innanzi alla Corte tributaria era stato notificato alle parti resistenti in data 7.02.2020, oltre il termine perentorio previsto al primo comma dell'art. 617 cpc., così decadendo il ricorrente dai motivi di opposizione ricadenti nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi;
-“3.- Sulla presunta asserita mancata notificazione degli atti propedeutici a quello impugnato e sulla estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale”. L'eccezione di prescrizione sollevata dal GG risultava infondata, avendo notificato al l'ingiunzione di pagamento in CP_2 Pt_1
data 14/22.7.2016 (come da documentazione allegata), così decadendo l'odierno opponente da qualsiasi deduzione afferente la predetta ingiunzione di pagamento;
peraltro, il termine di prescrizione
(decennale) del diritto al rimborso della somma mutuata era iniziato a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata e cioè dal 31.12.2009 (in relazione al finanziamento concesso da al ), CP_2 Pt_1 con la conseguenza che alcuna prescrizione sarebbe potuta comunque maturare a fronte dell'atto interruttivo costituito dall'ingiunzione di pagamento notificata in data 14/22.7.2016 al . Pt_1
In conclusione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2
“1) in via pregiudiziale di rito:
- dichiarare, in accoglimento di quanto esposto al § 1, inammissibile l'atto introduttivo del presente giudizio perchè irritualmente/tardivamente proposto e tardivamente riassunto dinnanzi al IU
Ordinario, stante l'inutile decorso del termine perentorio di tre mesi (rectius novanta giorni) dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione e per l'effetto dichiarare ai sensi dell'art. 307 c.p.c. l'estinzione del giudizio già erroneamente introdotto dinnanzi al IU
TR;
2) in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato mancando i presupposti di legge del fumus e del periculum;
3) nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la cartella di pagamento e condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.”
Nel giudizio n. 141/2024 R.G., con ricorso in riassunzione depositato il 2.02.2024, il Parte_1 adiva l'intestato Tribunale Ordinario di Palmi, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003436279/000 per l'importo di € 20.304,02, per la mancata restituzione del prestito avuto da nel 2007 relativa alla cartella n. 09420190022958761000 notificata in CP_2
data 16.01.2020.
Evidenziava che:
- per la cartella sottesa n. 09420190022958761000 era già pendente giudizio innanzi al Tribunale
Ordinario di Palmi (R.G. 562/2023) a seguito di riassunzione dalla precedente declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria;
- avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003436279/000 era stata proposta opposizione, dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, con cui veniva eccepita la prescrizione decennale ordinaria (attesa la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento sottesa), nonché, in via subordinata, veniva eccepito in ogni caso la irritualità della procedura adottata, nonché la genericità del provvedimento notificato del tutto privo di riferimenti precisi e tali da rendere agevole l'esercizio del diritto di difesa;
- con sentenza del 12.12.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Pertanto, il chiedeva di: “accogliere in toto il ricorso e dichiarare nulla la richiesta Parte_1 avanzata dall' , essendo intervenuto il termine di prescrizione del Controparte_1 credito richiesto”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.04.2024, si costituiva l' Controparte_1
, la quale, sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti
[...]
prodromici alla cartella esattoriale notificata, chiedendo di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore;
nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione CP_2
decennale della pretesa creditoria, in quanto il credito risaliva all'anno 2016, per cui alla data di notifica della cartella opposta (16/01/2020), alcuna prescrizione decennale era intervenuta;
riteneva altresì infondata la censura circa la mancanza di motivazione degli atti impugnati.
Disposta la riunione dei due giudizi n. 562/2023 R.G. e 141/2024, la causa veniva assegnata in decisione.
2. Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia venga decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida. Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
In primo luogo deve ritenersi infondata l'eccezione di estinzione ex art. 307 c.p.c. sollevata da
. CP_2
Questi è l'iter cronologico dei vari passaggi processuali:
-con sentenza, depositata il 27.01.2023, la Commissione Tributaria ha declinato la propria giurisdizione sul ricorso proposto da (n. 1787/2020 depositato il 20/05/2020), Parte_1
assegnando termine di giorni 90 per la riassunzione;
- con ricorso depositato il 30.03.2023 il chiedeva la riassunzione del giudizio innanzi Parte_1
all'odierno G.O., notificando il ricorso ed il decreto all' in data Controparte_4
27.04.2023; a seguito di ordine del Tribunale, il contraddittorio è stato esteso ad (precedente CP_2
parte processuale nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria) con notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza in data 30.10.2023 (sanata, ad ogni buon fine, con la costituzione in giudizio della stessa , avvenuta con comparsa di costituzione e risposta del CP_2
15.02.2024).
Orbene, al di là di ogni questione sulla forma prescelta per la riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione, va rilevata, con carattere assorbente di ogni ulteriore questione, la tempestività della riassunzione del GG CO: invero, la sentenza della CTP che ha declinato la propria giurisdizione è stata depositata in data 27.01.2023; il termine lungo di 6 mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, risulta scaduto in data 26.07.2023; il termine di 90 giorni decorrente dal giudicato, esteso per la sospensione feriale dei termini processuali, sarebbe scaduto il 24.11.2023. Invero, il , ha proceduto alla notifica del ricorso in riassunzione nei confronti di Parte_1 CP_5
in data 27.04.2023 e nei confronti di in data 30.10.2023, dunque entro il termine ultimo del CP_2
24.11.2023.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla convenuta
. CP_2
Pertanto, è possibile procedere all'esame del merito della controversia.
Nel merito l'opposizione è infondata.
Con il ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria (poi riassunto innanzi al presente G.O. con il n. 562/2024 R.G.), il si è opposto alla cartella n. 09420190022958761000, Parte_1
notificata in data 16.01.2020, eccependo la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento sottesa e l'intervenuta prescrizione nonché il difetto di motivazione della medesima;
stessi motivi sono stati articolati nel giudizio in riassunzione (n. 141/2024 R.G.) instaurato dal avverso l'intimazione Pt_1
di pagamento n. 09420229003436279/000, notificata in data 29.07.2022.
Di fatto, il ricorrente ha proposto cumulativamente:
1) un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 151/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione di cui ha lamentato l'omessa notifica;
2)un'opposizione a precetto ex art. 615 I comma c.p.c. laddove ha eccepito, in ogni caso, l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione;
3) un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 I comma c.p.c., avendo l'opponente dedotto anche il difetto di motivazione della cartella.
In relazione al primo profilo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del
2011 nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella.
Ciò premesso, il motivo con cui l'opponente prospetta l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione in funzione recuperatoria risulta infondato, in quantè è stata data prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 22.07.2016 da parte di (cfr. allegati alla comparsa di costituzione CP_2
e risposta di ). CP_2
Quanto al secondo motivo di opposizione (da qualificarsi ai sensi dell'art. 615 I comma c.p.c.) il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione Parte_1
irrogante: tale motivo di opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione e/o verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti (cfr. Cass. civ., ord. n. 30094/2019).
Tuttavia, tale motivo risulta infondato.
Nel caso di specie, non risulta alcun decorso del termine prescrizionale, per come dedotto dall'opponente: invero risulta prodotta in atti la notifica dell'ingiunzione di pagamento dell'1.07.2016 di e la prova della notifica della medesima avvenuta in data 22.07.2016; ed è altresì CP_2
incontestato, avendo affermato lo stesso , la notifica della cartella n. 09420190022958761000, Pt_1
notificata in data 16.01.2020 nonché dell'intimazione di pagamento n. 09420229003436279/000, notificata in data 29.07.2022.
Pertanto, atteso il compimento di tutti i validi atti interruttivi sopra riportati, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Parte_1
Generiche sono le doglianze del GG circa il fatto che le notifiche siano avvenute a mani di un familiare convivente, ma con diversa residenza, atteso il principio affermato dalla giurisprudenza per il quale in tema di notificazione della cartella esattoriale, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 09/02/2022, n.4160)
Quanto alla censura circa la genericità e difetto di motivazione degli atti impugnati, va rammentato che i vizi formali attinenti alla cartella di pagamento ed i vizi di forma del titolo esecutivo possono essere fatti valere, unicamente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, con il rispetto delle forme e dei termini previsti dell'articolo 617 c.p.c.
In particolare la giurisprudenza ha chiarito che tale rimedio può essere utilizzato anche nel caso di carenza di motivazione della cartella, il che costituisce, appunto, un vizio di forma del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, pertanto, l'attrice avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., posto che il dedotto motivo di impugnazione attiene alla carenza e genericità di motivazione della cartella e della successiva intimazione di pagamento impugnate.
Tale doglianza dell'opponente, riqualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., risulta comunque inammissibile in quanto tardiva, poiché promossa ben oltre i venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c.
La cartella esattoriale impugnata, infatti è stata notificata al in data 16.01.2020, mentre Parte_1
il ricorso innanzi al IU TR (seguito dalla riassunzione innanzi al presente G.O.) è stato notificato in data 7.02.2020; l'intimazione di pagamento al GG CO risulta, inoltre, notificata in data 29.07.2022, mentre il ricorso innanzi al IU TR (seguito dalla riassunzione innanzi al presente G.O.) è stato notificato in data 27.09.2022.
In entrambi i casi risulta ampiamente decorso il termine perentorio di 20 giorni previsto dalla legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ed in favore di Parte_1
e di (per quest'ultima con distrazione in favore del CP_2 Controparte_6
procuratore dichiaratosi antistatario): le stesse sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore dichiarato della causa, parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, solo fase di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nelle cause riunite in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le opposizioni promosse da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
09420190022958761000 ed avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229003436279/000 per crediti di;
CP_2
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per
[...]
legge; con distrazione in favore del procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c. Avv. Vincenzo Adamo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
(IÀ , Controparte_2 Controparte_3 che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi il 16.05.2025
Il IU dott. Mariano Carella