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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2355/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Città Metropolitana Di Napoli Ente Locale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tufino - Piazza Feelice Esposito 80030 Tufino NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19448/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, la città metropolitana di Napoli impugnava l'avviso di accertamento in atti con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 161.400,00 a titolo di Imu anno 2018.
Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 32, con la sentenza 19488/2024 rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello la città metropolitana di Napoli reiterando le doglianze già mosse in primo grado, mentre il Comune di Tufino chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 12 gennaio 2026 , all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Parte appellante nel merito lamenta la non assoggettabilità ad IMU dell'immobile in questione, adibito a Società_1(STIR), in quanto esente ai sensi dell'art. 16 del regolamento IMU perchè destinato solo a competenze gestorie delle ex Provincie espletate da società provinciali (SAPNA).
Il Comune di Tufino contesta l'esenzione pretesa dall'appellante atteso che la stessa risulta limitata solo ad attività istituzionali e non produttive di reddito.
Ebbene, come già osservato in altre decisioni (cfr. CGT 1° grado Napoli sentenza 18442/2023) non è possibile dubitare come l'attività cui è destinato l'immobile nel Comune di Tufino rientri nei compiti istituzionali dell'ente locale, e come tale esente dall' IMU ai sensi dell'art..8 del d.lgs.vo n. 23/2011
(disposto utilizzabile a regolare il caso concreto se pure dettato in materia di ICI).
Viene ulteriormente in rilievo quanto previsto dall'art.
7.1 lett. a) del d.lgs.vo n. 504/1992 in tema di IMU, ove viene disciplinata l'esenzione dell'imposta, estesa "agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Società_2, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".
Orbene non è dato ritenere che un immobile destinato a tritovagliatura e imballaggio rifiuti possa risultare estraneo ai compiti istituzionali precipui della Città Metropolitana, espletati anche mediante la SAPNA
(Sistema Ambiente della Provincia di Napoli s.p.a.), società a capitale pubblico.
L'appello va accolto anche se la presenza di alcuni contrasti giurisprudenziali giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Accoglie appello e dichiara interamente compensate le spese del doppio grado
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2355/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Città Metropolitana Di Napoli Ente Locale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tufino - Piazza Feelice Esposito 80030 Tufino NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19448/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 marzo 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, la città metropolitana di Napoli impugnava l'avviso di accertamento in atti con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 161.400,00 a titolo di Imu anno 2018.
Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 32, con la sentenza 19488/2024 rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello la città metropolitana di Napoli reiterando le doglianze già mosse in primo grado, mentre il Comune di Tufino chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 12 gennaio 2026 , all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Parte appellante nel merito lamenta la non assoggettabilità ad IMU dell'immobile in questione, adibito a Società_1(STIR), in quanto esente ai sensi dell'art. 16 del regolamento IMU perchè destinato solo a competenze gestorie delle ex Provincie espletate da società provinciali (SAPNA).
Il Comune di Tufino contesta l'esenzione pretesa dall'appellante atteso che la stessa risulta limitata solo ad attività istituzionali e non produttive di reddito.
Ebbene, come già osservato in altre decisioni (cfr. CGT 1° grado Napoli sentenza 18442/2023) non è possibile dubitare come l'attività cui è destinato l'immobile nel Comune di Tufino rientri nei compiti istituzionali dell'ente locale, e come tale esente dall' IMU ai sensi dell'art..8 del d.lgs.vo n. 23/2011
(disposto utilizzabile a regolare il caso concreto se pure dettato in materia di ICI).
Viene ulteriormente in rilievo quanto previsto dall'art.
7.1 lett. a) del d.lgs.vo n. 504/1992 in tema di IMU, ove viene disciplinata l'esenzione dell'imposta, estesa "agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Società_2, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".
Orbene non è dato ritenere che un immobile destinato a tritovagliatura e imballaggio rifiuti possa risultare estraneo ai compiti istituzionali precipui della Città Metropolitana, espletati anche mediante la SAPNA
(Sistema Ambiente della Provincia di Napoli s.p.a.), società a capitale pubblico.
L'appello va accolto anche se la presenza di alcuni contrasti giurisprudenziali giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Accoglie appello e dichiara interamente compensate le spese del doppio grado