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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/12/2025, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/13696
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice IZ De AZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 13696/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] Fè (BR), in proprio e in CP_1 Parte_1 qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata il [...], a [...]; Persona_1 Per_2 Parte_2 nata il [...] a EL HO (BR), in [...] e in qualità di
[...] rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, Persona_3 nata il [...] a [...],
[...] Persona_4
nato il [...] a [...] e
[...] Parte_3 nato il [...] a [...];
[...] Parte_4
nata il [...] a EL HO (BR), in [...] e in qualità di
[...] rappresentante esercente la responsabilità genitoriale, sul figlio minore Persona_5
, nato il [...] a [...];
[...] Parte_5 nata il [...] a [...], tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. Sara Brazzini del Foro di Firenze [C.F. pec: C.F._1
. ecavvocat] con studio in Firenze (FI), al Via della Bellariva n. 26 come da E_1 Email_2 procure in atti;
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2 resistente non costituito Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al
, in persona del Ministro pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica..”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano iure Controparte_2 sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano nato il Persona_6
14.12.1889 a Montestrutto, Comune di Italia poi emigrato in BR ed ivi Persona_7 deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano, come riportato nel “Certificato Negativo di
Naturalizzazione” rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento di Migrazioni prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano
“CERTIFICA, su richiesta di che NON RISULTA registrazione di Parte_5 naturalizzazione in nome di o Controparte_3 Persona_8
o o o
[...] Persona_9 Controparte_4
figlio e di , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 nato in [...] il [...]” (cfr. doc. in atti n. 31).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 05/12/2024 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, la parte ricorrente deduceva che:
- l'avo contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_6 Persona_10 unione nasceva a SA AN ER (BR) l'8.1.1922 (cfr. doc. in atti Persona_11
n. 11);
- contraeva matrimonio il 29.5.1948 a EL HO (BR) con Persona_11 [...]
(cfr. doc. in atti n. 12) e dalla loro unione nascevano il 15.12.1955 a EL Controparte_8
HO (BR) (cfr. doc. in atti n. 13), il 10.5.1957 a EL HO Persona_12
(BR) (cfr. doc. in atti n. 20) e il 16.10.1959 a EL HO Persona_13
(BR) (cfr. doc. in atti n. 23); Persona_14
- contraeva matrimonio il 10.11.1980 a EL HO (BR) con Persona_12 [...]
(cfr. doc. in atti n. 14) e dalla loro unione nasceva la ricorrente Controparte_9 [...] il 18.06.1985 a EL HO (BR) (cfr. doc. in atti n. 15); Persona_15
- contraeva matrimonio il 04.1.2008 a EL HO (BR) con Persona_15
(cfr. doc. in atti n. 16) e dalla loro unione nascevano i ricorrenti Parte_6
il 14.03.2018 a EL HO (BR) (cfr. doc. in atti n. 18), Persona_3
nato il [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 17) e Persona_4
il 13.12.2019 a EL HO (BR) (cfr. doc. in atti n. 19); Parte_3
- contraeva matrimonio il 27.3.1981 a Rio de Janeiro (BR) Persona_13 con (cfr. doc. in atti n. 21) e dalla loro unione nasceva il 20.8.1988 a Parte_7
Rio de Janeiro (BR) la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 22); Parte_5
- contraeva matrimonio il 2.10.1987 a EL HO (BR) con Persona_14 [...]
(cfr. doc. in atti n. 24) e dalla loro unione nascevano le ricorrenti il 3.5.1989 a Parte_8
EL HO (BR) AR (cfr. doc. in atti n. 24) e il 19.3.1993 a Parte_4
SAta Fè (BR) (cfr. doc. in atti n. 28); Parte_9
- contraeva matrimonio il 12.1.2013 a SA Paolo (BR) con Parte_4
(cfr. doc. in atti n. 26) e dalla loro unione nasceva l'11.9.2017 a SA Paolo Persona_16
(BR) il ricorrente (cfr. doc. in atti n. 27); Persona_5 - contraeva matrimonio il 17.1.2015 a SA Paolo (BR) con Parte_9 [...]
(cfr. doc. in atti n. 29) e dalla loro unione nasceva la ricorrente il 17.9.2021 Persona_17
a AM AU NO SI (cfr. doc. in atti n. 30).
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nato prima del 1948, spetta in primo luogo alla PA la decisione, presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, tentavano di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando presso il Consolato Generale d'Italia a SA Paolo e EL
HO, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come documentato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. in atti n. 34, 35 e 36).
L'interesse ad agire va riconosciuto alla parte ricorrente, essendo di dominio comune che presso il
Consolato Italiano in BR le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, concretizzandosi di fatto un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 10). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure Persona_6 sanguinis” la cittadinanza al figlio nato l'[...] (cfr. doc. in atti n. 11), il Persona_11 quale la trasmetteva ai figli e Persona_12 Persona_13 [...]
i quali a loro volta la trasmettevano ai rispettivi discendenti sino ad arrivare agli Persona_14 odierni ricorrenti.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] a [...], Persona_6
Comune di – Italia (cfr. doc. in atti n. 10) fosse cittadino italiano, in quanto Persona_7 nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini brasiliano in forza della disciplina dello ius soli vigente in BR.
Il figlio nasceva, infatti, in BR in data 8.1.1922 (cfr. doc. in atti n. 11). Persona_11
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nata Parte_9 il 19 marzo 1993 a SAta Fè (BR), in proprio e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata il [...], Persona_1
a AM (BR); nata il [...] a [...] Per_2 Parte_2
HO (BR), in proprio e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, nata il [...] a [...] Persona_3
(BR), nato il [...] a [...] Persona_4
(BR) e nato il [...] a [...] Parte_3
(BR); nata il [...] a [...] Parte_4
(BR), in proprio e in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale, sul figlio minore , nato il [...] a [...]; Persona_5 nata il [...] a [...], il diritto alla Parte_5 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_10 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16/12/2025
Il giudice unico
IZ De AZ