Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 760 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Provenza per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nato a [...] il [...] ); NTroparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ceglia per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3140/2024, pubblicata il 12/06/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “nel merito, accogliere - per i motivi di gravame tutti dedotti in narrativa - il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n.
3140/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, a conclusione del giudizio n. r. g. 11006 / 2015, depositata il 12.6.2024, notificata il 17.6.2024, in accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riportano: 1) in accoglimento della proposta Opposizione, dichiari nullo e di
1
r. g. n. 7063/2015), notificato il 4-10.11.2015, emesso il 7.9.2015 dal Tribunale di
Salerno in favore della ditta individuale per NTroparte_2
il pagamento della somma di Euro 23.058,00 (ventitremilacinquantotto/00) oltre interessi e spese;
2) per l' effetto, revochi il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge;
3) atteso che le somme versate dall'Appellante all'Appellato sono maggiori rispetto al costo accertato dei lavori oggetto di causa, condanni la
a ripetere al sig. il maggiore importo da questi CP_2 Parte_1
versato, pari ad euro 409,95, oltre interessi legali dalla data di notifica dell' atto di citazione in opposizione;
4) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanni la a consegnare al NTroparte_2
la caldaia Lamborghini, modello Ester E IN completa di Kit, cassonetto ed Pt_1
accessori di cui la si è indebitamente NTroparte_2
appropriato ovvero, in alternativa condanni l'Appellata al pagamento in favore del sig. della somma di € 1.508,00, corrispondente al valore della Parte_1
detta caldaia, oltre agli interessi legali dalla domanda;
5) condanni altresì
l'Appellata ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni, avendo agito e resistito in giudizio in mala fede, danni da determinarsi anche in via equitativa, oltre al pagamento, in favore della di una somma di danaro non NTroparte_3
inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00. 6) in ogni caso condanni l'Appellata al pagamento delle spese tutte di lite, di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellante incidentale: “1) in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile l'appello per le causali di cui al punto 1; 2) nel merito, rigettare l'appello proposto in ogni sua richiesta e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e rigettare l'avversa domanda di € 409,95, nonché rigettare la spiegata riconvenzionale, nonché rigettare la richiesta di condanna ex art. 96 cpc, nonché rigettare la domanda di condanna alle spese nonché rigettare l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata;
3) ancora nel merito, accogliere il proposto appello incidentale e per l'effetto, Voglia condannare il al Pt_1
pagamento della somma di € 20.193,51, oltre IVA al 4%, con interessi dalla domanda;
condannarlo, altresì, al pagamento dell'importo di € 4.158 pari all'Iva già versata al 22% o in via subordinata, almeno ad € 756,00 pari all'IVA al 4%; 4) in ogni caso, condannare il ad € 1.088,05 per spese di ctu pagate dal Pt_1
, e non poste a carico del dal Giudice di prime cure;
nonché CP_2 Pt_1
2 condannarlo ex art 96 cpc per lite temeraria, con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 2276/15 del 4.11.2015 il Tribunale di Salerno ingiungeva a
[...]
il pagamento della somma di € 23.058,00 in favore dell'imprenditore Parte_1
individuale oltre interessi e rimborso di spese processuali, NTroparte_1
per il saldo del corrispettivo delle opere realizzate nell'immobile sito in Pellezzano alla via Matteotti n. 48 e consegnate agli inizi del 2014 (impianti idrici, sanitari e di riscaldamento).
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunto, veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, che revocava l'ingiunzione e condannava al pagamento della minore somma di € 17.790,05 già comprensiva Parte_1
di iva, oltre interessi legali dal giorno di messa in mora (2.4.2015) al soddisfo.
Premesso che parte opposta non aveva prodotto alcun contratto, il giudice di primo grado accertava, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, che la ditta
NT aveva realizzato presso l'abitazione di NTroparte_2 [...]
, al piano terra, piano primo e piano sottotetto, presumibilmente da Parte_1
gennaio 2011 a marzo 2012, un impianto idrico sanitario, un impianto di riscaldamento centralizzato, un impianto di climatizzazione e un impianto gas;
che il costo sostenuto dalla per l'acquisto del materiale e delle CP_2
apparecchiature impiegati per l'esecuzione delle opere impiantistiche ammonta, in base alle fatture prodotte, ad € 17.151,63 (€ 750,20 + € 80,16 + € 536,54 + € 363,00
+ € 114,14 + € 42,35 + € 15.265,24); che il Ctu ha redatto un computo metrico estimativo per la determinazione del corrispettivo, da cui risultano i seguenti importi: € 6.025,75 per l'impianto idrico sanitario, € 3.171,41 per l'impianto riscaldamento centralizzato per i soli locali servizi, € 1.649,56 per l'impianto riscaldamento centralizzato del tipo a collettore, € 439,00 per l'impianto di climatizzazione del tipo a split, € 22.498,42 per l'impianto di climatizzazione centralizzato ed € 629,37 per l'impianto gas, per un totale di € 34.413,51 oltre iva al
4%; che, pertanto, il valore dell'appalto va determinato complessivamente in €
35.790,05; che dalla mail ricevuta dal difensore di il 30.4.2015 Parte_1
risulta che questi aveva versato acconti per complessivi € 13.500,00 (di cui €
10.000,00 in contanti ed € 3.500,00 in assegni); che, non avendo allegato altri pagamenti (la fattura pagata alla ditta Pastore per € 4.250 non afferisce ai lavori appaltati alla , il è ancora debitore nei confronti di CP_2 Pt_1
3 dell'importo di € 17.790,05 già comprensivo di Iva al 4% (€ NTroparte_1
35.790,05 determinato dal Ctu - € 13.500,00 riconosciuti con la mail del 30.4.2015 -
€ 4.500,00 già contabilizzati con la fattura del 3.11.2011 per € 1.500,00 e la fattura del 12.4.2012 di € 3.000,00); che le due fatture di € 9.000,00 del 2.9.2011 e €
9.200,00 del 2.8.2011 (per un totale di € 18.200,00) pagate dal al Pt_1
non rilevano ai fini del computo del corrispettivo dovuto CP_2 all'appaltatore, perché attengono all'acquisto dei condizionatori, effettuato dal su mandato del committente;
che ciò emerge dai due assegni di € CP_2
7.632,00 cadauno, uno emesso il 10.8.2011 e uno il 10.9.2011 dal in CP_2
favore della ditta AF s.r.l. per l'acquisto di condizionatori e, soprattutto, dai relativi DDT emessi dalla ditta AF, ove si indica quale destinazione della consegna “c/o cantiere via G. Matteotti snc 84080 Coperchia di Pellezzano”, ossia presso l'abitazione del;
che, quindi “€ 18.200,00 pagati dal e Pt_1 Pt_1 fatturati dal non vanno considerati nel corrispettivo per l'esecuzione CP_2 dell'appalto perché asserviti all'acquisto dei condizionatori, il quale non è mai stato contabilizzato, né dalla ditta, né nel computo metrico del Ctu, ciò perché il valore dell'appalto determinato dal perito in € 35.790,05 prescinde dall'acquisto dei condizionatori”; che, in definitiva, l'opponente ha pagato alla ditta acconti per soli € 18.000,00 (€ 13.500,00 + € 4.500,00) e deve CP_2 versare ancora l'importo di € 17.790,05 già comprensivo di iva, oltre interessi legali dal giorno della messa in mora (art 1224 c.c.) fino al soddisfo.
Il giudice di primo grado riteneva, poi, infondata la domanda riconvenzionale dell'opponente avente ad oggetto il rimborso della somma di € 1.508,00 versata alla ditta per l'acquisto di una caldaia dopo che il si CP_4 CP_2 sarebbe appropriato di un'altra caldaia (“così come fatto per i condizionatori, la
[...]
avrebbe ricevuto dal committente il mandato CP_5 CP_2 Pt_1
di acquistare, con denaro fornito da lui, una caldaia da installare nella sua abitazione durante i lavori di impiantistica. Sostiene l'opponente che la Pt_1 controparte avrebbe acquistato la caldaia ma non l'avrebbe poi consegnata presso la sua abitazione ma se ne sarebbe appropriato costringendolo ad acquistarne un'altra presso la ditta sostenendo il costo di € 1.508,00”). CP_4
Per il giudice di prime cure, la domanda riconvenzionale “è destituita di fondamento perché non provata”, osservando che l'opponente ha documento una sola fattura per l'acquisto di una caldaia dalla che il testimone CP_4 escusso nell'udienza del 6.11.17, di cui non si comprende il nominativo nel verbale
4 scritto a penna, ha dichiarato “di aver consegnato due caldaie alla ditta e che mi sono state pagate con assegno dal sig ”; che, però, CP_2 Pt_1
la testimonianza non basta a dimostrare la circostanza dedotta, perché assolutamente generica ed indimostrata (non è specificata la marca ed il modello della seconda caldaia;
i diversi momenti in cui sarebbero state consegnate allo e soprattutto il teste non è stato chiaro sui pagamenti;
ha fatto CP_2
riferimento ad un assegno che se corrisponde alla fattura allegata al fascicolo di parte opponente si riferisce solo ad una caldaia;
se ha ricevuto un assegno per ogni caldaia, la circostanza è rimasta ugualmente indimostrata perché né la seconda fattura né il relativo assegno sono stati allegati dalla parte opponente).
Avverso la sentenza propongono appello, sia (in via Parte_1
principale), sia (in via incidentale). NTroparte_1
L'appello principale
Con un primo motivo di impugnazione, censura l'errore in cui Parte_1
è incorso il primo giudice per aver ritenuto che il corrispettivo determinato dal Ctu non comprendesse il costo dei condizionatori, acquistati da NTroparte_1
su mandato del committente e, dunque, per non aver detratto dal corrispettivo il pagamento delle due fatture della MG n. 9 e 10 di € 9.200,00 del 2.8.2011 e di €
9.000,00 del 2.9.2011 (per un totale di € 18.200,00).
Deduce l'appellante che i condizionatori e l'altro materiale di cui alle due fatture NT pagate da alla è esattamente quello che, a sua volta, la ha Pt_1 CP_2
comprato dalla ditta AF s.r.l. e che poi ha rivenduto al che, Pt_1
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il costo di questi materiali è stato compreso nel costo complessivo dei lavori commissionati, come risulta dal computo metrico allegato alla Ctu, ove nel calcolo complessivo degli
NT importi dovuti ad (€ 35.790,05) è compresa anche la fornitura dei
NT condizionatori di cui alle fatture 9 e 10 emesse dalla al e da Pt_1 quest'ultimo regolarmente pagate con assegni di corrispondente importo;
che, infatti, per l'unità interna consolle Biflow ( 10 pezzi, 1° voce fatture n. 9 e 10 MG -
) il Ctu (pag. 9, punto 24 del computo metrico e nella sua Analisi nuovi Pt_1
prezzi pag.3, punto 9) indica espressamente che il costo complessivo riguarda non solo la posa in opera ma anche la fornitura ( cfr. “ fornito “ ) specificando anche il costo specifico della stessa (€ 650,70 per ciascun pezzo, in totale 6.507,00, esattamente corrispondente al costo di acquisto di MG (cfr. fattura AF ); che per l'unità interna a parete ( 2° voce fatture n. 9 e 10 MG – ) il Ctu (pag. 9, Pt_1
5 punto 23 del computo metrico e nella sua Analisi nuovi prezzi pag. 3, n. 8) indica espressamente che il costo complessivo riguarda non solo la posa in opera ma anche la fornitura ( cfr. “ fornito “ ), indicando anche il costo complessivo della stessa (€ NT 467,54 esattamente corrispondente al costo di acquisto da parte di ( cfr. fattura
AF ); che per l'unità esterna RF ( 3° voce fatture n. 9 e 10 ) il Parte_2
Ctu (pag. 8 punto 17 del computo metrico e nella sua Analisi nuovi prezzi) indica espressamente che il costo complessivo riguarda non solo la posa in opera ma anche la fornitura (cfr. “fornita”), indicando anche il costo complessivo della stessa (€ NT 5.687,00, esattamente corrispondente al costo di acquisto da parte di (cfr. fattura AF ); che per il comando centralizzato fino a 64 UI ( 4° voce fatture n. 9 e
10 ) il Ctu (pag. 9 punto 22 del computo metrico e nella sua Analisi CP_2 Pt_1
nuovi prezzi pag. 2, n. 7) indica espressamente che il costo complessivo riguarda non solo la posa in opera ma anche la fornitura ( cfr. “ fornito “ ) indicando anche il costo complessivo della stessa (€ 510,92 esattamente corrispondente al costo di
NT acquisto da parte di (cfr. fattura AF); che per il collettore a 8 attacchi (2
NT pezzi, 5° voce fatture n. 9 e 10 - ) il Ctu (pag. 9 punto 21 del computo Pt_1
metrico e nella sua Analisi nuovi prezzi pag. 2, n. 6) indica espressamente che il costo complessivo riguarda non solo la posta in opera ma anche la fornitura ( cfr.
“fornito”), indicando anche il costo complessivo della stessa (€ 183,16 per ciascun pezzo, totale € 366,32 esattamente corrispondente al costo di acquisto da parte di
MG ( cfr. fattura AF ); che per la coppia di giunti due tubi (2 pezzi, 6° voce fatture n. 9 e 10 MG - ) il Ctu (pag. 8 punto 19 del computo metrico e nella Pt_1
sua Analisi nuovi prezzi pag. 2, n. 4) indica espressamente che il costo complessivo riguarda non solo la posta in opera ma anche la fornitura, calcolata in € 200,00 ( 2 pezzi ); che per la coppia di giunti due tubi (1 pezzo, 7° voce fatture n. 9 e 10 CP_2
) il Ctu (pag. 9 punto 20 del computo metrico e nella sua Analisi nuovi Pt_1
prezzi, pag. 2, n. 5) indica espressamente che il costo complessivo riguarda non solo la posa in opera ma anche la fornitura, calcolata pari ad € 90,00 (2 pezzi); che da ciò risulta che nel costo complessivo dell'appalto quantificato in € 35.790,05 sono stati ricompresi anche i costi di tutte le forniture;
che, in definitiva, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo l'appellante aveva già pagato somme per €
36.200,00 (anziché € 18.000,00 considerato dal giudice di prime cure), in misura superiore al corrispettivo dovuto (determinato dal Ctu in € 35.790,05), residuando un credito restitutorio in suo favore di € 409,95.
6 Il secondo motivo di appello lamenta il “comportamento processuale di
NTroparte”, “sanzionabile a mente dell'art. 96 cpc”, avendo prima “occultato
l'ulteriore pagamento ricevuto (prima della causa) ma non fatturato per €
13.500,00 (€ 10.000 in contanti ed € 3.500 in assegni)” e, poi, “tentato di giustificare tale ulteriore incasso con la fornitura di altro materiale acquistato per i lavori”, producendo altre fatture e depositando una “descrizione lavori” alterata rispetto a quella allegata al monitorio.
Secondo l'appellante, tutte le ulteriori spese indicate dalla controparte non sono state riconosciute dal Ctu, che ha quantificato i costi vivi della in € CP_2
17.151,63 (€ 750,20 + € 80,16 + € 536,54 + € 363,00 + € 114,14 + € 42,35 + €
15.265,24 - quest' ultimo importo è il costo dei condizionatori acquistati -).
Il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale.
Sostiene l'appellante che non ha mai affermato che la ha acquistato CP_2 la caldaia Lamborghini e l'avrebbe trattenuta, costringendolo ad acquistare un'altra caldaia;
che ha sempre e solo dedotto in giudizio di aver direttamente acquistato da la caldaia Lamborghini e che la stessa è stata indebitamente trattenuta CP_4
dalla che, infatti, la caldaia Lamborghini non è stata comprata dalla CP_2
NT (come erroneamente scrive il Tribunale ) ma dal , come risulta dalla Pt_1
corrispondente fattura e dall'assegno in pagamento;
che, inoltre, l'acquisto e il pagamento di una seconda caldaia non sono stati mai dedotti in giudizio e comunque non hanno mai formato oggetto di contestazione tra le parti;
che l'appellante ha contestato esclusivamente l'appropriazione indebita della caldaia
Lamborghini da parte della che il primo giudice ha ignorato la prima CP_2
risposta del teste , il quale ha confermato la circostanza Testimone_1 dell'acquisto da parte del da di una caldaia Lamborghini e Pt_1 CP_4
della sua consegna alla che il teste ha dichiarato di aver personalmente CP_2
consegnato la caldaia, perfino riconoscendone il tipo, corrispondente a quella indicata nelle fattura n. 8 del 14.2.2012 (una Lamborghini modello Ester D IN completa di kit ed accessori).
L'appellato contrasta l'addebito di appropriazione di una NTroparte_1
caldaia Lamborghini che, come risulta dal collaudo, è stata regolarmente montata.
Ribatte che non vi è una bolla di accompagnamento di una seconda caldaia, non vi è una firma del per ricevuta, non vi è motivo per consegnare una CP_2
caldaia in un luogo al di fuori di quello dove deve essere montata, né vi sarebbe
7 motivo per montare una sola caldaia invece di due;
che il teste ha Tes_2
confermato che vi era una caldaia e che era stata montata, mentre la deposizione del teste è inammissibile, ex art. 246 c.p.c., trattandosi del figlio Testimone_3 dell'opponente, con lui convivente.
L'appello incidentale impugna la sentenza di primo grado, sia nella parte in cui NTroparte_1
condanna al pagamento del saldo di € 17.790,05 (già comprensivo Parte_1
di iva al 4%), anziché al pagamento della somma di € 20.191,51 oltre iva al 4% (€
34.413,51 - € 13.500,00 versati dal e quietanzati), sia per aver omesso di Pt_1
disporre in merito alle spese di Ctu, da porre a carico del . Pt_1
Deduce che gli importi di € 9.000,00 e € 9.200,00 per i condizionatori non vanno considerati, perché si tratta di somme che ha girato direttamente al fornitore
(AF); che il pagamento di € 4.500,00 si riferisce a fatture per acquisto materiali;
che la somma di € 13.500,00 quietanzata nella mail del 30.4.2015 ha coperto solo parte delle spese vive sostenute (€ 2.872,196 per materiali impianto idrico-sanitario in arancione;
€ 1.048,99 per materiali impianto riscaldamento centralizzato per i servizi, in marrone;
€ 890,00 per materiali impianto riscaldamento centralizzato, in azzurro;
€ 510,52 per materiali impianto climatizzazione tipo split, in rosa fluo;
€
19.749,97 per materiali impianto di climatizzazione centralizzato, in verde;
€
1.348,56 per materiali impianto gas, in viola); che il totale delle spese ammonta ad
€ 26.420,23; che, di queste spese fatturate, € 8.132,39 non sono state inserite in Ctu, in quanto esibite successivamente alla consulenza stessa, con le note riepilogative date nei termini a difesa in data 25.11.2013; che, se fossero state conteggiate, la somma calcolata dal Ctu salirebbe ad oltre € 42.000; che, pertanto, i versamenti del hanno ripagato solo le spese vive dei materiali, non altro;
che in questo Pt_1
calcolo non si computano i condizionatori, che sono stati oggetto di una partita di giro tra € 18.200 (€ 9000 + € 9200) pagati dal ed € 17.265,24 pagati dal Pt_1
(€ 15.265,24 + € 2.000,00 di anticipo); che, sottraendo al monte CP_2 lavori accertato dal Ctu gli importi già versati dal , si ottiene l'importo di € Pt_1
20.913,51 oltre iva e interessi, che il deve ancora versare. Pt_1
Quanto alle spese di Ctu, sostiene che il giudice di prime NTroparte_1
cure le aveva poste a carico di entrambe le parti e, poi, su istanza del , le Pt_1
aveva poste a suo esclusivo carico (per un importo, acconto e saldo, di € 1.088,05); che tali spese devono essere poste a carico del poiché seguono la Pt_1
soccombenza; che, pertanto, alla sentenza di primo grado, che nulla dispone in
8 merito, deve essere aggiunta la condanna di al rimborso in favore Parte_1
del dell'importo di € 1.088,05 per spese di Ctu. CP_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
La prima questione devoluta dall'appello principale si riferisce al corrispettivo dei lavori relativi all'impianto di climatizzazione, che il giudice di primo grado ha determinato, in base alla consulenza tecnica, nel totale di € 22.937,42 (€ 439,00 per la predisposizione dell'impianto al piano terra del tipo a split ed € 22.498,42 per l'impianto centralizzato al primo piano e al piano sottotetto con pompa di calore e ventilconvettori) oltre iva al 4%.
Dal computo metrico redatto dal consulente d'ufficio si evince che il costo per l'impianto centralizzato al primo piano e al piano sottotetto comprende la fornitura e la posa in opera di: - un'unità esterna motocondensante (€ 7.327,72); - due giunti di derivazione a due vie in opera completo delle saldature all'impianto (€ 323,02); - un giunto ad “Y” completo delle saldature all'impianto (€ 148,86); - due collettori €
533,44); - un sistema di controllo centralizzato (€ 681,24); - due unità interne di condizionamento N.P.08 per installazione a parete (split - € 1.289,44); dieci unità interne di condizionamento N.P.09 per installazione a pavimento/parete (€
8.764,10). Per un totale di € 19.067,82.
L'unità esterna, i tre giunti, i due collettori, le due unità interne a parete con telecomando, le dieci unità interne ed il comando centralizzato sono precisamente i beni descritti nella fattura n. 40 del 8.7.2011 emessa dalla società AF s.r.l. nei confronti di nonché nelle fatture n. 9 del 3.8.2011 (acconto NTroparte_1 di € 9.200,00) e n. 10 del 1.9.2011 (saldo di € 9.000,00) a sua volta emesse da nei confronti di . Dunque, nel costo dei NTroparte_1 Parte_1 lavori per l'impianto di climatizzazione il Ctu ha compreso anche la fornitura (oltre che la posa in opera) degli apparecchi e dei materiali fatturata da AF s.r.l. a e da quest'ultimo fatturata, a sua volta, a . NTroparte_1 Parte_1
La fattura di che ribalta il costo di acquisto degli apparecchi NTroparte_1
e dei materiali sul committente è stata già pagata da , come Parte_1
ammesso da NTroparte_1
Risulta, perciò fondato il primo motivo dell'appello principale, dovendosi detrarre dal costo totale dei lavori accertato dal Ctu e recepito dal giudice di primo grado di € 35.790,05 compreso iva (€ 34.413,51 oltre iva al 4%) l'importo di €
18.200,00 compreso iva già corrisposto per la fornitura in questione, residuando un corrispettivo di € 17.590,05 compreso iva.
9 L'appello incidentale contesta, invece, i pagamenti estintivi del corrispettivo dell'appalto. Il giudice di primo grado ha accertato che ha versato Parte_1 un acconto in contanti di € 10.000,00 e un acconto in assegni di € 3.500,00
(riconosciuti nella mail ricevuta dal difensore di il 30.4.2015), Parte_1
oltre € 4.500,00 già contabilizzati con le fatture del 3.11.2011 (€ 1.500,00) e del
12.4.2012 (€ 3.000,00), per un totale di € 18.000,00.
Secondo l'appellante, dal corrispettivo dell'appalto determinato dal Ctu al netto dell'iva (€ 34.413,51) va detratta solo la somma di € 13.500,00 quietanzata nella mail del 30.4.2015, che ha coperto solo parte delle spese vive sostenute (per un totale di € 26.420,238), mentre non va detratta la somma di € 4.500,00 perché si riferisce al pagamento di fatture per l'acquisto di materiali.
L'impugnazione incidentale è, però, infondata, dato che le fatture n. 14 del
3.11.2011 (€ 1.500,00) e n. 9 del 12.4.2012 (€ 3.000,00) indicano, come causale, un primo e secondo “acconto per lavori idraulici”. Non si riferiscono a forniture di materiale non comprese nel computo metrico redatto dal Ctu. Si consideri, poi, che la spesa di € 2.872,19 per l'acquisto di materiali relativi all'impianto idrico- sanitario (dedotta dall'appellante incidentale) riguarda fatture depositate tardivamente (in data 15.11.2023), oltre il termine di decadenza della produzione documentale ex art. 183, comma 6, c.p.c. e successivamente al deposito della Ctu in data 30.10.2023. Le uniche fatture di acquisto di materiale per l'impianto idrico sanitario da parte di utilizzabili sono quelle originariamente NTroparte_1
allegate al fascicolo di parte, emesse dalla Idrotermica Irno n. 85 (€ 750,20) e n. 86
(€ 80,16) del 23.2.2012, mentre le altre fatture tempestivamente prodotte riguardano l'impianto del gas (€ 536,54 + € 363,00 + € 114,14 + € 42,35) e l'impianto di climatizzazione (€ 15.265,24).
Per effetto dell'accoglimento del primo motivo dell'appello principale e del rigetto di quello incidentale, il corrispettivo dell'appalto di € 17.590,05 compreso iva risulta interamente corrisposto con i versamenti accertati (13.500,00 - €
4.500,00), con un avanzo di € 409,95 in favore del committente. Di qui il rigetto della domanda proposta con il ricorso monitorio, che non richiede la revoca del decreto ingiuntivo, richiesta dall'appellante, essendo stato già revocato dal giudice di prime cure e sostituito dal parziale accoglimento della domanda. Non può essere accolta, invece, la domanda di ripetizione di tale importo eccedente, in quanto introdotta in primo grado solo con la precisazione delle conclusioni in data
31.5.2024.
10 Il terzo motivo dell'appello principale impugna il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria relativa alla fornitura di una caldaia.
Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo aveva dedotto, Parte_1 sul punto, che “la senza che ne avesse titolo alcuno, si è pure peritata CP_2
di trattenere indebitamente presso i propri locali e non consegnare al sig. , Pt_1
una caldaia Lamborghini, modello Ester E IN completa di Kit, cassonetto ed accessori, fornita dalla ditta G.N.C. Service snc di BI UZ e comperata e pagata dal sig. ed aveva concluso per la condanna di Pt_1 CP_1 al pagamento della somma di € 1.508,00 pagata dall'opponente alla
[...] [...] per la fornitura della caldaia, “di cui la Opposta si è impossessata”, CP_6
“oltre al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa”. Con l'atto di opposizione aveva prodotto la fattura n. 8 del 14.2.2012 emessa dalla G.N.G.
Service s.n.c. di BI UZ & C. nei confronti di di € Parte_1
1.508,00. Nella comparsa di risposta aveva definito la NTroparte_1 domanda riconvenzionale “una camuffata richiesta di installazione di caldaia”.
È stata assunta la testimonianza di , il quale ha confermato di Testimone_1
aver consegnato a la caldaia meglio descritta nella fattura n. NTroparte_1
8 del 14.02.2012 ed ha precisato di aver consegnato due caldaie alla ditta
, pagate con assegno dal . CP_2 Pt_1
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda riconvenzionale ritenendo sfornito di prova l'acquisto di un'altra caldaia, oltre quella acquistata dal a spese del dalla e non installata. L'appellante CP_2 Pt_1 CP_4
obietta che non ha mai dedotto di aver acquistato due caldaie (una per il tramite del
, oggetto dell'appropriazione indebita, e l'altra direttamente), avendo CP_7
acquistato una sola caldaia (direttamente dalla documentata dalla CP_4
fattura), sottrattagli da NTroparte_1
Orbene, da un lato è dimostrato che la caldaia Lamborghini è stata acquistata da
(come risulta dalla fattura) ed è stata consegnata dal fornitore a Parte_1
(come risulta dalla testimonianza di ); NTroparte_1 Testimone_1 dall'altro lato, è dimostrato che l'impianto gas e l'impianto di riscaldamento realizzati da sono collegati ad una caldaia, il cui avviamento NTroparte_1
è attestato dal documento di assistenza tecnica della Toshiba del 2.3.2012. Poiché
l'appellante dichiara di aver acquistato una sola caldaia (la Lamborghini), la sua appropriazione da parte del presuppone che questi abbia installato CP_2
una caldaia diversa. Non risulta, però, che la caldaia installata e messa in funzione
11 sia diversa da quella acquistata da dalla Tanto Parte_1 NTroparte_6
più che non vi è un costo di fornitura della caldaia inserito nel computo metrico del
Ctu. Del resto, neppure l'appellante fa riferimento ad una sostituzione di caldaia al momento della sua installazione. Pertanto, l'appello avverso il rigetto della domanda riconvenzionale è infondato, non avendo l'appellante assolto all'onere di provare che si sia appropriato della caldaia Lamborghini, NTroparte_1
installando una diversa caldaia.
In definitiva, l'appello principale deve essere accolto per la parte relativa alla domanda proposta da con il ricorso monitorio e rigettato per NTroparte_1 la parte relativa alla domanda riconvenzionale di , mentre l'appello Parte_1
incidentale deve essere rigettato.
Stante l'accoglimento in parte dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito complessivo configura una reciproca soccombenza (di NTroparte_1
rispetto alla domanda di pagamento del saldo dei lavori e di Parte_1 rispetto alla domanda riconvenzionale relativa all'appropriazione della caldaia), la quale giustifica, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione per intero delle spese processuali di primo e secondo grado.
Vanno, invece, poste interamente a carico di le spese di NTroparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, resasi necessaria solo in relazione alla sua domanda di pagamento del saldo dei lavori, risultata infondata, non essendo stato posto al Ctu alcun quesito in relazione alla domanda riconvenzionale.
Il rigetto integrale dell'impugnazione incidentale comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 760/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello incidentale;
2. accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma del capo 2) della sentenza di primo grado:
12 a. rigetta la domanda proposta da con il ricorso NTroparte_1
monitorio;
b. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
4. pone definitivamente e interamente a carico di le spese di NTroparte_1 consulenza tecnica d'ufficio.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 24/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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