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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5511 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14711/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA NU MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024
da Parte_1 in persona del suo legale rappresentante signor Parte_2
Rappresentato e difeso per delega in atti dall'avvocato Elena Brambilla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano viale di Porta Vercellina 10 ricorrente contro
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avvocato Margherita Casagli, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1
convenuto
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 13 dicembre 2024, la società si è rivolta al Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi nei confronti dell' le conclusioni Controparte_1 di seguito riportate:
“in via preliminare: con decreto inaudita altera parte o, se del caso, previa comparizione delle parti innanzi a sé, disporre la sospensione dell'esecutività e/o dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto col presente atto, sussistendo il fumus boni iuris in relazione all'evidente illegittimità della pretesa dell'ente previdenziale;
-in via principale e nel merito: previo ogni più opportuno accertamento, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'avviso di addebito opposto n. 368 2024 0008697506000 e comunque dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 all' per i titoli indicati nel predetto avviso di addebito;
CP_1
-in subordine: dichiarare non dovute le sanzioni per evasione ex art. 116 comma 8° L. n. 388/2000 lett. b;
-In ogni caso: condannare l alla rifusione delle spese e competenze processuali, CP_1 ivi incluso il C.U. di € 43,00”.
Deduceva parte ricorrente.
- di aver, in data 28 ottobre 2023, ricevuto una nota di rettifica riferita alla denuncia mensile di DM 2013 di competenza del mese di dicembre 2020, con la quale veniva indicato un debito contributivo di 7.507,31 oltre sanzioni civili;
-che la nota di verifica si riferiva al FIS richiesto il 10 novembre 20 per 7 lavoratori per il periodo 5 ottobre- 5 dicembre 2020 con causale “calo di fatturato” il cui trattamento era stato anticipato dalla società e autorizzato dall'ente previdenziale;
-che la società aveva conguagliato tale importo col flusso di gennaio 2021 riferito alle retribuzioni di dicembre 2020 e aveva fatto poi seguito alle relative compensazioni a mezzo F 24 nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021;
-che il 31 luglio 2023 l' aveva informato la società che il DM 10 relativo al periodo CP_1 dicembre 20 risultava squadrato e la invitava a provvedere alla sistemazione;
-che la società appurava che la squadratura era imputabile ad un maggior debito contributivo dichiarato è pari ad euro 84,95 e il 3 agosto 23 provvedeva ad inviare un nuovo Uniemens con saldo a debito di 2358 per il medesimo periodo di dicembre 2020;
-che nonostante la correzione, l'istituto riteneva la società decaduta dal conguaglio per effetto della squadratura;
-che avverso detta nota di rettifica era stata proposto ricorso amministrativo che era stato tuttavia respinto;
-che a seguito di tale nota di rettifica l' aveva emesso avviso di addebito numero CP_1
368 2024000869 7506 00 0 per l'importo di euro 10.230,60 di cui 5.724,20 per contributi euro 4.196,45 per sanzioni a titolo di evasione ed euro 305,93 per interessi.
Ritenendo di non essere incappata in alcuna decadenza e quindi contestando la legittimità della nota di rettifica, la società ha proposto la presente opposizione con richiesta di annullamento dell'avviso di addebito o comunque di riduzione delle sanzioni comminate a titolo di evasione.
Si è costituito l' contestando le deduzioni e difese avversarie di cui ha chiesto il CP_1 rigetto.
Rappresentava l' : CP_1
-che l'avviso di addebito era stato emesso per il mancato riconoscimento degli esoneri contributivi (nella misura di E. 1.145,00) per irregolarità contributiva ( c.d. DURC negativo) e per l'intervenuta decadenza per il conguaglio dell'integrazione salariale (FIS) (nella misura di E. 6.372,78).
-che, a seguito di verifiche d'ufficio, in data 2.05.21 veniva inviato alla società invito a regolarizzare ai sensi dell'art 4, comma 1, DM 30.01.15 ( doc. 1),
-che, nell'invito a regolarizzare l' comunicava: il mancato versamento della CP_1 contribuzione previdenziale denunziata per il Febbraio 2020 e per il Marzo 2020 e la mancata presentazione di denunzia contributiva (Uniemens per il Dicembre 2020);
-che, nonostante l'invito, la società non provvedeva alla sistemazione delle indicate irregolarità nel termine di quindici giorni previsto dalla legislazione vigente, con conseguente decadenza dal beneficio degli esoneri fruiti: con riferimento all'invito a regolarizzare del 2.05.21, controparte ha provveduto al versamento della contribuzione denunziata relativa al Marzo 2020 solo in data 16.11.23 ( doc. 2), ben oltre il termine indicato nell'invito a regolarizzare(doc. 1); Con riferimento alla mancata presentazione della denunzia contributiva ( Uniemens) del Dicembre 2020, controparte provvedeva all'invio di valida ed efficace denunzia contributiva ( solo in data 12.08.23; Pt_3
-che, peraltro, l'invio dei flussi contributivi da parte della società relativi al periodo Dicembre 2020 non era andato a buon fine in quanto incongruente con quanto dichiarato al suo interno e così considerata indefinibile nella sua interezza e pertanto come non presentata;
-che l'opponente era stato, più volte, invitato a intervenire per la “quadratura” dei flussi sia tramite pec sia tramite mail, come di seguito:
.CMBDR.09/02/2021.0696877 mail inviata al Consulente Delegato ( doc. 3) CP_1
.CMBDR.26/07/2021.4646497 mail inviata al Consulente delegato ( doc. 4) CP_1
.CMBDR.26/07/2021.4646506 pec inviata alla società ( doc. 5) CP_1 .CMBDR.19/10/2021.6127161 pec inviata alla società ( doc. 6) CP_1
.CMBDR.11/02/2022.0633895 pec inviata alla società ( doc. 7) CP_1
.CMBDR.31/07/2023.7219593 Pec inviata alla società . CP_1
-che nelle comunicazioni era stato espressamente segnalato: “Si invita ad intervenire con urgenza in quanto il permanere di tale errore non implementa la copertura assicurativa del lavoratore nel mese di riferimento, con evidenti conseguenze in termini di prestazioni in primo luogo pensionistiche, inoltre in caso di mancata definizione, la denuncia contributiva "SQUADRATA" e/o NON GENERABILE, sarà oggetto di PREAVVISO NEGATIVO DI DURC.”;
-che l'opponente aveva provveduto alla “quadratura” del flusso Uniemens del Dicembre 2020 con la trasmissione dei flussi in data 03.08.23, trasmissione che determinava l'avvio del relativo procedimento di verifica e all'esito l' inviava nota CP_1 di rettifica il 23.10.23 ( Prot .CMBDR.23/10/2023.9318685). CP_1
-che le differenze contributive richieste nella nota di rettifica del 23.10.23 per il Dicembre 2020 ( nota che ha preceduto l'avviso di addebito) derivavano dal DURC negativo del 2.05.21 (Prot n. 25906875) ( doc. 1) e dal mancato riconoscimento dei conguagli operati per le integrazioni salariali ( FIS );
-che, al momento della verifica del Maggio 2021, la società non risultava avere la c.d regolarità contributiva ( per non aver provveduto al pagamento della contribuzione del Marzo 2020 nel termine indicato nella comunicazione del 2.05.21 e per non aver provveduto all'invio dei flussi Uniemens per il Dicembre 2020) secondo le previsioni dell'art 4 DM 30.01.15;
-che, al momento del valido ed efficace invio dell'Uniemens del Dicembre 2020 (avvenuto, come sopra visto in data 3.08.23) l'autorizzazione all'integrazione salariale n. 490050446522 in capo alla società opponente risultava scaduta in data 31.12.2021.
All'udienza del 10 dicembre 2025, le parti davano atto dell'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto, annullamento deciso dall' in autotutela. CP_1
All'esito della camera di consiglio il giudice ha pronunciato la presente sentenza con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno delle proprie ragioni, la difesa di parte ricorrente, ha richiamato una recente sentenza della Corte di Cassazione che si è occupata di una questione parzialmente sovrapponibile a quella in esame.
Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni motive della pronuncia, si ritiene opportuno riportare la stessa nella sua completezza (Cass. sent. n. 1406/25): “La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di prime cure che aveva riconosciuto il diritto della l conguaglio per la compensazione tra le Parte_4 somme dovute per contributi previdenziali e quanto anticipato ai propri dipendenti a titolo di indennità FIS, con riferimento al periodo dal 23.3.2020 al 23.5.2020. L' CP_1 autorizzata la cassa integrazione COVID e autorizzato contestualmente il conguaglio, aveva tuttavia negato il diritto sul presupposto che i flussi Uniemens inviati dalla società, tra maggio e giugno 2020, non fossero idonei a interrompere il termine decadenziale prescritto dall'art.7, comma 3, del D.lgs. del 14.9.2015, n.148, avendo riscontrato delle irregolarità nelle comunicazioni suddette che le rendevano inidonee a impedire la decadenza. Per la Corte di merito, agli effetti del conguaglio delle somme corrisposte dall'azienda a titolo di integrazione salariale ai lavoratori ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. del 14.9.2015, n.148, la società deve rispettare il termine semestrale a decorrere dalla fine del periodo di paga, senza ulteriori oneri o adempimenti dalla legge di ulteriori adempimenti, ed eventuali errori nella trasmissione dei dati non inficiano la già ritualmente autorizzata. Riteneva, CP_2 inoltre, non assolti dall' gli oneri di allegazione e prova in ordine alla dedotta CP_1 squadratura, pur ribadendo che un'eventuale irregolarità nell'operazione di conguaglio tempestiva non dava luogo alla fattispecie decadenziale. L' affida il CP_1 ricorso a due motivi. Resiste, controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, la
. L'ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta Parte_4 concludendo per il rigetto del ricorso. All'odierna camera di consiglio il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. …
Con il primo motivo di ricorso, l si duole di vizio di motivazione per omessa CP_1 considerazione del fatto oggetto di contestazione tra le parti e decisivo, vale a dire l'omessa presentazione dei flussi telematici mensili e dell'omessa esposizione dei flussi medesimi in riferimento ai periodi temporali indicati in ricorso. Con il secondo motivo di ricorso, l' deduce violazione e falsa applicazione dell'art.7 d.lgs. n.148/15, il CP_1 quale dà rilievo non alla domanda di autorizzazione al conguaglio, ma al conguaglio, ovvero ad una compensazione legale tra contributi e retribuzioni anticipate a titolo di CIGS. La domanda di autorizzazione al conguaglio sarebbe ininfluente poiché il conguaglio opererebbe in via automatica.
I motivi, logicamente connessi, sono infondati.
Dispone l'art.7, co.2 d.lgs. n.148/15 che l'importo dell'integrazione salariale – sia ordinaria che straordinaria – viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, “è rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il CP_1 conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.”
Nel caso di specie non è stata presentata domanda di rimborso delle anticipazioni;
l'impresa ha invece scelto il meccanismo del conguaglio. Contabilmente, questo si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.
Secondo il terzo comma dell'art.7 d.lgs. n.148/15, la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale.
In particolare, “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.”
La Corte d'appello ha affermato che la decadenza è impedita dall'operazione di conguaglio tempestivamente effettuata ancorché irregolare quanto alla quadratura contabile. L' replica che la decadenza è impedita soltanto dal conguaglio CP_1 tempestivo e privo di irregolarità.
Ritiene il Collegio, per quanto si dirà, che la sentenza impugnata è immune da censure. L'art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 correla la decadenza alla “richiesta rimborso” oppure al
“conguaglio”. Secondo la lettera della norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio. Tale conclusione è del resto conforme alla natura dell'istituto del conguaglio, il quale non s'inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione dell' ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di CP_1 reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria. Questa Corte (Cass.14711/07) ha ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo . Trattandosi di compensazione CP_1 impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso né di autorizzazione dell' In particolare, esso opera per effetto e alla CP_1 data del pagamento all' della differenza contributiva tra quanto dovuto per CP_1 obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.
La tempistica di tale pagamento è regolata dall'art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi (art.18, co.1 d.lgs. n.241/97). I termini per il pagamento della contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall'art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, non sono stati incisi dall'art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, che, nel dettare la disciplina della decadenza semestrale, non ha specificato che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all' in termini anticipati rispetto a quello dall'art.18, co.1 d.lgs. CP_1 n.241/97. Coordinando quindi l'art.7, co.3 d.lgs. n.241/97 e l'art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, si ha che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG. Va a questo punto aggiunto che la decadenza non opera quand'anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta. L'erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art.1181 c.c., e residuo credito dell' CP_1 viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili. Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all' le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) CP_1 previste dall'art.44, co.9 d.l. 269/03.
Queste devono pervenire all'ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere “i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni”. In relazione al meccanismo di conguaglio dell'art.7, co.3 d.lgs. n.22/15, le denunce devono quindi contenere tutti i dati che permettano all' di verificare, in base alle retribuzioni CP_1 dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in origine dovuti, la correttezza del conguaglio. Le denunce, quali dichiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento dello stesso, già avutosi al tempo del pagamento contributivo. Si tratta di adempimenti successivi volti a consentire all' il controllo ex post sulla correttezza CP_1 dell'operazione di conguaglio e, quindi, dell'integralità dell'adempimento dell'obbligazione contributiva residua. La conoscenza da parte dell' dei dati delle CP_1 denunce mensili è ininfluente ai fini del perfezionamento della compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà delle parti (diversamente dalla compensazione volontaria ex art.1252 c.c.), nonché dalla consapevolezza che l CP_1 abbia delle reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini della fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime. Del pari, non può incidere sulla decadenza dell'art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 il ritardo nella trasmissione delle denunce mensili, essendo fissato il termine di cui all'art.44, co.9 d.l. n.269/03 in ragione non del perfezionamento del conguaglio, bensì del tempestivo adempimento del successivo obbligo di comunicazione all Correttamente pertanto, la Corte territoriale ha CP_1 ritenuto che l'operazione di conguaglio tempestivamente effettuata, ancorché irregolare, non possa dar luogo alla fattispecie decadenziale di cui all'art. 7,co.3, d.lgs. n.148/2015. In definitiva la sentenza impugnata, che si è conformata all'esposta interpretazione, è immune da censure”.
In applicazione dei principi illustrati dalla Suprema Corte, l'opposizione può dirsi fondata nella parte relativa al conguaglio.
Come ha illustrato la Cassazione, si tratta di istituto riconducibile alla compensazione, che opera automaticamente e che non risulta influenzato da eventuali errori e finanche da informazioni errate che dovessero essere contenute nei flussi Uniemens.
L'unico termine da rispettare è quello contenuto nell'art. 7 DLGS 148/15, ovvero il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza dello stesso termine, limite che non risulta essere stato superato.
La società non è, quindi, in relazione al conguaglio incappata in alcuna decadenza e, sotto questo profilo, la nota di rettifica e il successivo avviso di addebito non risultano giustificati.
Peraltro, va ricordato e precisato che la squadratura del conguaglio non pare abbia determinato, così almeno è stato dedotto dalla difesa della società senza alcuna smentita, alcun maggior credito dell' ma al contrario un credito della società. CP_1
Condivisibile è quindi l'annullamento dell'avviso di addebito disposto dall' CP_1
Annullamento che, afferendo il debito principale, travolge anche le sanzioni.
Le ragioni sopra espresse debbono essere valorizzate al fine del regolamento delle spese processuali.
Se, invero, da un lato va considerato l'annullamento della pretesa vantata dall CP_1 occorre, per contro, considerare le ragioni difensive e la loro fondatezza, nonché i motivi del ripensamento operato dall' . CP_1
Dovendo ritenere l'opposizione fondata in quanto supportata dai più recenti arresti della Cassazione e, per contro, dovendo prendere atto che l ha assunto un CP_1 diverso intendimento senza nessun nuovo elemento, quest'ultimo deve essere condannato alla rifusione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara che nulla è dovuto da parte della società ricorrente in ordine alle somme portate dall'avviso di addebito opposto. -condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2500 oltre accessori CP_1 di legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano 10 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
SA NU MO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa SA NU MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024
da Parte_1 in persona del suo legale rappresentante signor Parte_2
Rappresentato e difeso per delega in atti dall'avvocato Elena Brambilla ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano viale di Porta Vercellina 10 ricorrente contro
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avvocato Margherita Casagli, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, 1
convenuto
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 13 dicembre 2024, la società si è rivolta al Parte_1
Tribunale chiedendo accogliersi nei confronti dell' le conclusioni Controparte_1 di seguito riportate:
“in via preliminare: con decreto inaudita altera parte o, se del caso, previa comparizione delle parti innanzi a sé, disporre la sospensione dell'esecutività e/o dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto col presente atto, sussistendo il fumus boni iuris in relazione all'evidente illegittimità della pretesa dell'ente previdenziale;
-in via principale e nel merito: previo ogni più opportuno accertamento, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'avviso di addebito opposto n. 368 2024 0008697506000 e comunque dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 all' per i titoli indicati nel predetto avviso di addebito;
CP_1
-in subordine: dichiarare non dovute le sanzioni per evasione ex art. 116 comma 8° L. n. 388/2000 lett. b;
-In ogni caso: condannare l alla rifusione delle spese e competenze processuali, CP_1 ivi incluso il C.U. di € 43,00”.
Deduceva parte ricorrente.
- di aver, in data 28 ottobre 2023, ricevuto una nota di rettifica riferita alla denuncia mensile di DM 2013 di competenza del mese di dicembre 2020, con la quale veniva indicato un debito contributivo di 7.507,31 oltre sanzioni civili;
-che la nota di verifica si riferiva al FIS richiesto il 10 novembre 20 per 7 lavoratori per il periodo 5 ottobre- 5 dicembre 2020 con causale “calo di fatturato” il cui trattamento era stato anticipato dalla società e autorizzato dall'ente previdenziale;
-che la società aveva conguagliato tale importo col flusso di gennaio 2021 riferito alle retribuzioni di dicembre 2020 e aveva fatto poi seguito alle relative compensazioni a mezzo F 24 nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021;
-che il 31 luglio 2023 l' aveva informato la società che il DM 10 relativo al periodo CP_1 dicembre 20 risultava squadrato e la invitava a provvedere alla sistemazione;
-che la società appurava che la squadratura era imputabile ad un maggior debito contributivo dichiarato è pari ad euro 84,95 e il 3 agosto 23 provvedeva ad inviare un nuovo Uniemens con saldo a debito di 2358 per il medesimo periodo di dicembre 2020;
-che nonostante la correzione, l'istituto riteneva la società decaduta dal conguaglio per effetto della squadratura;
-che avverso detta nota di rettifica era stata proposto ricorso amministrativo che era stato tuttavia respinto;
-che a seguito di tale nota di rettifica l' aveva emesso avviso di addebito numero CP_1
368 2024000869 7506 00 0 per l'importo di euro 10.230,60 di cui 5.724,20 per contributi euro 4.196,45 per sanzioni a titolo di evasione ed euro 305,93 per interessi.
Ritenendo di non essere incappata in alcuna decadenza e quindi contestando la legittimità della nota di rettifica, la società ha proposto la presente opposizione con richiesta di annullamento dell'avviso di addebito o comunque di riduzione delle sanzioni comminate a titolo di evasione.
Si è costituito l' contestando le deduzioni e difese avversarie di cui ha chiesto il CP_1 rigetto.
Rappresentava l' : CP_1
-che l'avviso di addebito era stato emesso per il mancato riconoscimento degli esoneri contributivi (nella misura di E. 1.145,00) per irregolarità contributiva ( c.d. DURC negativo) e per l'intervenuta decadenza per il conguaglio dell'integrazione salariale (FIS) (nella misura di E. 6.372,78).
-che, a seguito di verifiche d'ufficio, in data 2.05.21 veniva inviato alla società invito a regolarizzare ai sensi dell'art 4, comma 1, DM 30.01.15 ( doc. 1),
-che, nell'invito a regolarizzare l' comunicava: il mancato versamento della CP_1 contribuzione previdenziale denunziata per il Febbraio 2020 e per il Marzo 2020 e la mancata presentazione di denunzia contributiva (Uniemens per il Dicembre 2020);
-che, nonostante l'invito, la società non provvedeva alla sistemazione delle indicate irregolarità nel termine di quindici giorni previsto dalla legislazione vigente, con conseguente decadenza dal beneficio degli esoneri fruiti: con riferimento all'invito a regolarizzare del 2.05.21, controparte ha provveduto al versamento della contribuzione denunziata relativa al Marzo 2020 solo in data 16.11.23 ( doc. 2), ben oltre il termine indicato nell'invito a regolarizzare(doc. 1); Con riferimento alla mancata presentazione della denunzia contributiva ( Uniemens) del Dicembre 2020, controparte provvedeva all'invio di valida ed efficace denunzia contributiva ( solo in data 12.08.23; Pt_3
-che, peraltro, l'invio dei flussi contributivi da parte della società relativi al periodo Dicembre 2020 non era andato a buon fine in quanto incongruente con quanto dichiarato al suo interno e così considerata indefinibile nella sua interezza e pertanto come non presentata;
-che l'opponente era stato, più volte, invitato a intervenire per la “quadratura” dei flussi sia tramite pec sia tramite mail, come di seguito:
.CMBDR.09/02/2021.0696877 mail inviata al Consulente Delegato ( doc. 3) CP_1
.CMBDR.26/07/2021.4646497 mail inviata al Consulente delegato ( doc. 4) CP_1
.CMBDR.26/07/2021.4646506 pec inviata alla società ( doc. 5) CP_1 .CMBDR.19/10/2021.6127161 pec inviata alla società ( doc. 6) CP_1
.CMBDR.11/02/2022.0633895 pec inviata alla società ( doc. 7) CP_1
.CMBDR.31/07/2023.7219593 Pec inviata alla società . CP_1
-che nelle comunicazioni era stato espressamente segnalato: “Si invita ad intervenire con urgenza in quanto il permanere di tale errore non implementa la copertura assicurativa del lavoratore nel mese di riferimento, con evidenti conseguenze in termini di prestazioni in primo luogo pensionistiche, inoltre in caso di mancata definizione, la denuncia contributiva "SQUADRATA" e/o NON GENERABILE, sarà oggetto di PREAVVISO NEGATIVO DI DURC.”;
-che l'opponente aveva provveduto alla “quadratura” del flusso Uniemens del Dicembre 2020 con la trasmissione dei flussi in data 03.08.23, trasmissione che determinava l'avvio del relativo procedimento di verifica e all'esito l' inviava nota CP_1 di rettifica il 23.10.23 ( Prot .CMBDR.23/10/2023.9318685). CP_1
-che le differenze contributive richieste nella nota di rettifica del 23.10.23 per il Dicembre 2020 ( nota che ha preceduto l'avviso di addebito) derivavano dal DURC negativo del 2.05.21 (Prot n. 25906875) ( doc. 1) e dal mancato riconoscimento dei conguagli operati per le integrazioni salariali ( FIS );
-che, al momento della verifica del Maggio 2021, la società non risultava avere la c.d regolarità contributiva ( per non aver provveduto al pagamento della contribuzione del Marzo 2020 nel termine indicato nella comunicazione del 2.05.21 e per non aver provveduto all'invio dei flussi Uniemens per il Dicembre 2020) secondo le previsioni dell'art 4 DM 30.01.15;
-che, al momento del valido ed efficace invio dell'Uniemens del Dicembre 2020 (avvenuto, come sopra visto in data 3.08.23) l'autorizzazione all'integrazione salariale n. 490050446522 in capo alla società opponente risultava scaduta in data 31.12.2021.
All'udienza del 10 dicembre 2025, le parti davano atto dell'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito opposto, annullamento deciso dall' in autotutela. CP_1
All'esito della camera di consiglio il giudice ha pronunciato la presente sentenza con deposito del dispositivo e della contestuale motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno delle proprie ragioni, la difesa di parte ricorrente, ha richiamato una recente sentenza della Corte di Cassazione che si è occupata di una questione parzialmente sovrapponibile a quella in esame.
Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni motive della pronuncia, si ritiene opportuno riportare la stessa nella sua completezza (Cass. sent. n. 1406/25): “La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di prime cure che aveva riconosciuto il diritto della l conguaglio per la compensazione tra le Parte_4 somme dovute per contributi previdenziali e quanto anticipato ai propri dipendenti a titolo di indennità FIS, con riferimento al periodo dal 23.3.2020 al 23.5.2020. L' CP_1 autorizzata la cassa integrazione COVID e autorizzato contestualmente il conguaglio, aveva tuttavia negato il diritto sul presupposto che i flussi Uniemens inviati dalla società, tra maggio e giugno 2020, non fossero idonei a interrompere il termine decadenziale prescritto dall'art.7, comma 3, del D.lgs. del 14.9.2015, n.148, avendo riscontrato delle irregolarità nelle comunicazioni suddette che le rendevano inidonee a impedire la decadenza. Per la Corte di merito, agli effetti del conguaglio delle somme corrisposte dall'azienda a titolo di integrazione salariale ai lavoratori ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. del 14.9.2015, n.148, la società deve rispettare il termine semestrale a decorrere dalla fine del periodo di paga, senza ulteriori oneri o adempimenti dalla legge di ulteriori adempimenti, ed eventuali errori nella trasmissione dei dati non inficiano la già ritualmente autorizzata. Riteneva, CP_2 inoltre, non assolti dall' gli oneri di allegazione e prova in ordine alla dedotta CP_1 squadratura, pur ribadendo che un'eventuale irregolarità nell'operazione di conguaglio tempestiva non dava luogo alla fattispecie decadenziale. L' affida il CP_1 ricorso a due motivi. Resiste, controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, la
. L'ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta Parte_4 concludendo per il rigetto del ricorso. All'odierna camera di consiglio il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. …
Con il primo motivo di ricorso, l si duole di vizio di motivazione per omessa CP_1 considerazione del fatto oggetto di contestazione tra le parti e decisivo, vale a dire l'omessa presentazione dei flussi telematici mensili e dell'omessa esposizione dei flussi medesimi in riferimento ai periodi temporali indicati in ricorso. Con il secondo motivo di ricorso, l' deduce violazione e falsa applicazione dell'art.7 d.lgs. n.148/15, il CP_1 quale dà rilievo non alla domanda di autorizzazione al conguaglio, ma al conguaglio, ovvero ad una compensazione legale tra contributi e retribuzioni anticipate a titolo di CIGS. La domanda di autorizzazione al conguaglio sarebbe ininfluente poiché il conguaglio opererebbe in via automatica.
I motivi, logicamente connessi, sono infondati.
Dispone l'art.7, co.2 d.lgs. n.148/15 che l'importo dell'integrazione salariale – sia ordinaria che straordinaria – viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, “è rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il CP_1 conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.”
Nel caso di specie non è stata presentata domanda di rimborso delle anticipazioni;
l'impresa ha invece scelto il meccanismo del conguaglio. Contabilmente, questo si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.
Secondo il terzo comma dell'art.7 d.lgs. n.148/15, la richiesta di rimborso e il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale.
In particolare, “il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.”
La Corte d'appello ha affermato che la decadenza è impedita dall'operazione di conguaglio tempestivamente effettuata ancorché irregolare quanto alla quadratura contabile. L' replica che la decadenza è impedita soltanto dal conguaglio CP_1 tempestivo e privo di irregolarità.
Ritiene il Collegio, per quanto si dirà, che la sentenza impugnata è immune da censure. L'art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 correla la decadenza alla “richiesta rimborso” oppure al
“conguaglio”. Secondo la lettera della norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio. Tale conclusione è del resto conforme alla natura dell'istituto del conguaglio, il quale non s'inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione dell' ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di CP_1 reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria. Questa Corte (Cass.14711/07) ha ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo . Trattandosi di compensazione CP_1 impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso né di autorizzazione dell' In particolare, esso opera per effetto e alla CP_1 data del pagamento all' della differenza contributiva tra quanto dovuto per CP_1 obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.
La tempistica di tale pagamento è regolata dall'art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi (art.18, co.1 d.lgs. n.241/97). I termini per il pagamento della contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall'art.18, co.1 d.lgs. n.241/97, non sono stati incisi dall'art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, che, nel dettare la disciplina della decadenza semestrale, non ha specificato che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all' in termini anticipati rispetto a quello dall'art.18, co.1 d.lgs. CP_1 n.241/97. Coordinando quindi l'art.7, co.3 d.lgs. n.241/97 e l'art.7, co.3 d.lgs. n.148/15, si ha che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG. Va a questo punto aggiunto che la decadenza non opera quand'anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta. L'erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art.1181 c.c., e residuo credito dell' CP_1 viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili. Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all' le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) CP_1 previste dall'art.44, co.9 d.l. 269/03.
Queste devono pervenire all'ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere “i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni”. In relazione al meccanismo di conguaglio dell'art.7, co.3 d.lgs. n.22/15, le denunce devono quindi contenere tutti i dati che permettano all' di verificare, in base alle retribuzioni CP_1 dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in origine dovuti, la correttezza del conguaglio. Le denunce, quali dichiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento dello stesso, già avutosi al tempo del pagamento contributivo. Si tratta di adempimenti successivi volti a consentire all' il controllo ex post sulla correttezza CP_1 dell'operazione di conguaglio e, quindi, dell'integralità dell'adempimento dell'obbligazione contributiva residua. La conoscenza da parte dell' dei dati delle CP_1 denunce mensili è ininfluente ai fini del perfezionamento della compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà delle parti (diversamente dalla compensazione volontaria ex art.1252 c.c.), nonché dalla consapevolezza che l CP_1 abbia delle reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini della fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime. Del pari, non può incidere sulla decadenza dell'art.7, co.3 d.lgs. n.148/15 il ritardo nella trasmissione delle denunce mensili, essendo fissato il termine di cui all'art.44, co.9 d.l. n.269/03 in ragione non del perfezionamento del conguaglio, bensì del tempestivo adempimento del successivo obbligo di comunicazione all Correttamente pertanto, la Corte territoriale ha CP_1 ritenuto che l'operazione di conguaglio tempestivamente effettuata, ancorché irregolare, non possa dar luogo alla fattispecie decadenziale di cui all'art. 7,co.3, d.lgs. n.148/2015. In definitiva la sentenza impugnata, che si è conformata all'esposta interpretazione, è immune da censure”.
In applicazione dei principi illustrati dalla Suprema Corte, l'opposizione può dirsi fondata nella parte relativa al conguaglio.
Come ha illustrato la Cassazione, si tratta di istituto riconducibile alla compensazione, che opera automaticamente e che non risulta influenzato da eventuali errori e finanche da informazioni errate che dovessero essere contenute nei flussi Uniemens.
L'unico termine da rispettare è quello contenuto nell'art. 7 DLGS 148/15, ovvero il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza dello stesso termine, limite che non risulta essere stato superato.
La società non è, quindi, in relazione al conguaglio incappata in alcuna decadenza e, sotto questo profilo, la nota di rettifica e il successivo avviso di addebito non risultano giustificati.
Peraltro, va ricordato e precisato che la squadratura del conguaglio non pare abbia determinato, così almeno è stato dedotto dalla difesa della società senza alcuna smentita, alcun maggior credito dell' ma al contrario un credito della società. CP_1
Condivisibile è quindi l'annullamento dell'avviso di addebito disposto dall' CP_1
Annullamento che, afferendo il debito principale, travolge anche le sanzioni.
Le ragioni sopra espresse debbono essere valorizzate al fine del regolamento delle spese processuali.
Se, invero, da un lato va considerato l'annullamento della pretesa vantata dall CP_1 occorre, per contro, considerare le ragioni difensive e la loro fondatezza, nonché i motivi del ripensamento operato dall' . CP_1
Dovendo ritenere l'opposizione fondata in quanto supportata dai più recenti arresti della Cassazione e, per contro, dovendo prendere atto che l ha assunto un CP_1 diverso intendimento senza nessun nuovo elemento, quest'ultimo deve essere condannato alla rifusione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-dichiara che nulla è dovuto da parte della società ricorrente in ordine alle somme portate dall'avviso di addebito opposto. -condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2500 oltre accessori CP_1 di legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano 10 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
SA NU MO