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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2025
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 786/2025 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13/06/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. NUCARA FRANCESCO e per la parte resistente l'Avv.
GANGEMI FRANCESCA anche per delega dell'Avv. GURNARI GIOVANNI.
Sono presenti altresì le parti personalmente nonché il dott. per la Persona_1 pratica forense.
Parte ricorrente si riporta al ricorso e alle deduzioni formulate nel corso della prima udienza e chiede l'accoglimento della domanda.
Parte resistente si riporta al contenuto della comparsa di risposta e alle eccezioni e deduzioni sollevate nel corso della prima udienza. Insiste per il rigetto della domanda nonché, previa revoca dell'ordinanza del 17.05.2025, nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione atteso che i documenti presenti in atti completano il quadro istruttorio della causa, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 13/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 786/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Licenziamento orale;
Tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. F. Parte_1 C.F._1
Nucara, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(c.f. , rappresentata Controparte_2 C.F._2
e difesa dagli Avv. G. Gurnari e F. Gangemi, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.2.2025, il ricorrente in epigrafe ha formulato domanda giudiziale volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento irrogato dalla società resistente in quanto illegittimo e nullo.
In particolare ha affermato di essere stato dipendente con qualifica di manovale edile (CCNL
Edilizia- Artigianato Rc) della società resistente dal 19 febbraio 2024 sino al 19.12.2024, data in cui era stato allontanato dal posto di lavoro con intimazione a non presentarsi più.
Evidenziando che, nell'immediatezza dei fatti, aveva sollecitato verbalmente il datore di lavoro a consentirgli di riprendere l'attività lavorativa nonché a consegnargli le buste paga, vista la natura parziale della retribuzione mensilmente corrisposta, ha affermato che, stante l'assenza di ogni riscontro, con pec del 21.12.2024 aveva reiterato la richiesta di consegna delle buste paga, offrendo nuovamente la propria disponibilità a riprendere l'attività lavorativa.
Considerato il silenzio serbato su tale ultimo aspetto, aveva in data 11.1.2025 impugnato stragiudizialmente il licenziamento in quanto nullo per difetto di forma.
Ha altresì dedotto che dai prospetti paga, inviati in data 15.1.2025, e in particolare da quello del mese di dicembre 2024, emergeva la formale cessazione del rapporto di lavoro indicata nel giorno
31/12/2024, tanto da rendere obbligatoria una nuova impugnazione stragiudiziale del licenziamento per totale difetto di motivazione.
Sostenendo che, a seguito di tali circostanze, il procuratore del datore di lavoro aveva offerto la disponibilità a costituire un nuovo rapporto di lavoro con nuova assunzione, ha precisato come la richiesta attorea di continuazione del rapporto lavorativo senza soluzione di continuità fosse stata rigettata, ribadendo il datore di lavoro che "la comunicazione di licenziamento agli uffici competenti da parte del sig. era stata effettuata per effetto della mancata presentazione per Controparte_1
diversi giorni sul luogo di lavoro del ricorrente, condotta da cui si sono desunte le dimissioni volontarie.".
Ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità del licenziamento per difetto di forma scritta e comunque di motivazione con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di legge dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione.
Si è costituita in giudizio la ditta individuale GA la quale ha sostenuto che il ricorrente non era mai stato licenziato in forma orale, essendo stato semmai egli ad allontanarsi arbitrariamente dal posto di lavoro nella mattinata del 19.12.2024 a seguito di contrasti con il datore di lavoro.
Quest'ultimo, stante la perdurante assenza dal luogo di lavoro del dipendente, aveva registrato la cessazione del rapporto di lavoro, interpretando il comportamento descritto come dimissioni volontarie.
Ha ancora sottolineato che, in ogni caso, atteso che il ricorrente a fronte della cessazione del rapporto di lavoro intercorrente con la ditta , aveva continuato a lavorare per altri, Controparte_1
non aveva diritto all'indennità risarcitoria.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto
*****
Il ricorso risulta fondato. 1. Come anticipato, l'oggetto del giudizio attiene alla nullità del licenziamento irrogato dalla ditta individuale e, di conseguenza, alle misure risarcitorio/riparatorie ex lege Controparte_1
previste.
2. Ciò premesso, va osservato – sotto il profilo fattuale – come la fattispecie in esame possa essere ricondotta nell'alveo del licenziamento, ossia del recesso unilaterale esercitato dal datore di lavoro.
Risulta infatti priva di fondamento la tesi di parte resistente secondo cui si sarebbero configurate dimissioni implicite desumibili da comportamenti concludenti del lavoratore atteso che quest'ultimo, oltre a manifestare, nell'immediato momento successivo all'intimazione di allontanamento dal luogo di lavoro, la propria disponibilità a riprendere e proseguire la prestazione lavorativa, ha provato l'invio a mezzo pec di una nota, datata 21.12.2024, contenente sia la richiesta delle buste paga sia la dichiarazione di disponibilità a ritornare al lavoro.
Posto che il riscontro fornito dal datore di lavoro è risultato circoscritto al solo profilo delle buste paga, l'assenza di risposta circa la disponibilità alla ripresa della prestazione lavorativa, costituisce segno inequivocabile dell'allontanamento del dipendente dal luogo di lavoro disposto dal titolare dell'impresa.
Giova inoltre osservare come, a fronte dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento attraverso pec notificata dal ricorrente alla controparte in data 11.01.2025, sia stato lo stesso datore di lavoro ad affermare, con nota trasmessa a mezzo pec il 15.01.2025, che il licenziamento era “atto dovuto stante la reiterata ed ingiustificata assenza del suo assistito dal luogo di lavoro”, così confermando la sussistenza del recesso datoriale in assenza della forma scritta ex lege prevista.
In tal senso, pur accedendo alla distinta tesi secondo cui il lavoratore si sarebbe reso protagonista di un allontanamento arbitrario dal posto di lavoro, così integrandosi un grave inadempimento contrattuale, appare arduo comprendere sotto il profilo logico il motivo per cui il datore di lavoro non abbia contestato tale condotta procedendo poi al licenziamento per giusta causa, preferendo interpretare il comportamento come una forma di dimissioni.
Chiarita la genesi dell'interruzione del rapporto di lavoro tra le parti, il licenziamento del ricorrente deve ritenersi illegittimo in quanto posto in essere in violazione della disposizione normativa di cui all'art. 2, d.lgs. 604/1996, che vieta il licenziamento in forma orale e richiede sempre la forma scritta: “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
Atteso che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato in data successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/15, c.d. Jobs act, sul piano delle conseguenze sanzionatorie, ai sensi dell'art. 1 della medesima fonte normativa, si applica la disciplina contenuta nel medesimo decreto legislativo.
Specificamente, l'art. 2 (rubricato Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale) prescrive che: “
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. 2) Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”
Conclusivamente, in applicazione delle predette norme e in ragione dell'inefficacia, secondo la qualificazione data dall'ordinamento, del licenziamento, deve innanzitutto disporsi la condanna della parte resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ricoperto al momento del licenziamento.
In secondo luogo va disposta la condanna della parte resistente al versamento a favore del ricorrente di un'indennità a titolo risarcitorio commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione con correlata condanna al versamento dei contributi previdenziali relativi al medesimo periodo.
Sul punto parte resistente, pur avendo affermato lo svolgimento di altra prestazione lavorativa da parte dell'attore dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non ha fornito alcuna prova dell'aliunde perceptum sicché non può farsi applicazione della norma che autorizza il giudice a detrarre quest'ultimo dall'indennità risarcitoria. 2. Sulle somme liquidate in favore del ricorrente decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
3. Le spese di lite, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. e si liquidano come in dispositivo ex art. 4, comma 1, Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e dei valori medi decurtati del 50% (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
Le stesse vanno distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
CP_ Accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia del licenziamento impugnato condannando la individuale resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente.
Condanna parte resistente a pagare in favore del ricorrente un'indennità a titolo risarcitorio commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria alle condizioni di legge, dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al versamento dei contributi previdenziali dovuti relativamente al periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione della ricorrente. CP_ Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 13/06/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
VERBALE DELLA CAUSA n. 786/2025 R.G. tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13/06/2025, innanzi al dott. Francesco De Leo, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. NUCARA FRANCESCO e per la parte resistente l'Avv.
GANGEMI FRANCESCA anche per delega dell'Avv. GURNARI GIOVANNI.
Sono presenti altresì le parti personalmente nonché il dott. per la Persona_1 pratica forense.
Parte ricorrente si riporta al ricorso e alle deduzioni formulate nel corso della prima udienza e chiede l'accoglimento della domanda.
Parte resistente si riporta al contenuto della comparsa di risposta e alle eccezioni e deduzioni sollevate nel corso della prima udienza. Insiste per il rigetto della domanda nonché, previa revoca dell'ordinanza del 17.05.2025, nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
IL GIUDICE dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la definizione atteso che i documenti presenti in atti completano il quadro istruttorio della causa, si ritira in camera di consiglio al fine di decidere come da allegata sentenza.
Si dà atto che il presente verbale è redatto a norma dell'art. 126 c.p.c. come modificato dal D.L. n.
90/2014.
IL GIUDICE
Francesco De Leo TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE II CIVILE (SETTORE LAVORO E PREVIDENZA)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, ha pronunciato in data 13/06/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 786/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Licenziamento orale;
Tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. F. Parte_1 C.F._1
Nucara, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(c.f. , rappresentata Controparte_2 C.F._2
e difesa dagli Avv. G. Gurnari e F. Gangemi, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.2.2025, il ricorrente in epigrafe ha formulato domanda giudiziale volta ad ottenere l'annullamento del licenziamento irrogato dalla società resistente in quanto illegittimo e nullo.
In particolare ha affermato di essere stato dipendente con qualifica di manovale edile (CCNL
Edilizia- Artigianato Rc) della società resistente dal 19 febbraio 2024 sino al 19.12.2024, data in cui era stato allontanato dal posto di lavoro con intimazione a non presentarsi più.
Evidenziando che, nell'immediatezza dei fatti, aveva sollecitato verbalmente il datore di lavoro a consentirgli di riprendere l'attività lavorativa nonché a consegnargli le buste paga, vista la natura parziale della retribuzione mensilmente corrisposta, ha affermato che, stante l'assenza di ogni riscontro, con pec del 21.12.2024 aveva reiterato la richiesta di consegna delle buste paga, offrendo nuovamente la propria disponibilità a riprendere l'attività lavorativa.
Considerato il silenzio serbato su tale ultimo aspetto, aveva in data 11.1.2025 impugnato stragiudizialmente il licenziamento in quanto nullo per difetto di forma.
Ha altresì dedotto che dai prospetti paga, inviati in data 15.1.2025, e in particolare da quello del mese di dicembre 2024, emergeva la formale cessazione del rapporto di lavoro indicata nel giorno
31/12/2024, tanto da rendere obbligatoria una nuova impugnazione stragiudiziale del licenziamento per totale difetto di motivazione.
Sostenendo che, a seguito di tali circostanze, il procuratore del datore di lavoro aveva offerto la disponibilità a costituire un nuovo rapporto di lavoro con nuova assunzione, ha precisato come la richiesta attorea di continuazione del rapporto lavorativo senza soluzione di continuità fosse stata rigettata, ribadendo il datore di lavoro che "la comunicazione di licenziamento agli uffici competenti da parte del sig. era stata effettuata per effetto della mancata presentazione per Controparte_1
diversi giorni sul luogo di lavoro del ricorrente, condotta da cui si sono desunte le dimissioni volontarie.".
Ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità del licenziamento per difetto di forma scritta e comunque di motivazione con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di legge dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione.
Si è costituita in giudizio la ditta individuale GA la quale ha sostenuto che il ricorrente non era mai stato licenziato in forma orale, essendo stato semmai egli ad allontanarsi arbitrariamente dal posto di lavoro nella mattinata del 19.12.2024 a seguito di contrasti con il datore di lavoro.
Quest'ultimo, stante la perdurante assenza dal luogo di lavoro del dipendente, aveva registrato la cessazione del rapporto di lavoro, interpretando il comportamento descritto come dimissioni volontarie.
Ha ancora sottolineato che, in ogni caso, atteso che il ricorrente a fronte della cessazione del rapporto di lavoro intercorrente con la ditta , aveva continuato a lavorare per altri, Controparte_1
non aveva diritto all'indennità risarcitoria.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto
*****
Il ricorso risulta fondato. 1. Come anticipato, l'oggetto del giudizio attiene alla nullità del licenziamento irrogato dalla ditta individuale e, di conseguenza, alle misure risarcitorio/riparatorie ex lege Controparte_1
previste.
2. Ciò premesso, va osservato – sotto il profilo fattuale – come la fattispecie in esame possa essere ricondotta nell'alveo del licenziamento, ossia del recesso unilaterale esercitato dal datore di lavoro.
Risulta infatti priva di fondamento la tesi di parte resistente secondo cui si sarebbero configurate dimissioni implicite desumibili da comportamenti concludenti del lavoratore atteso che quest'ultimo, oltre a manifestare, nell'immediato momento successivo all'intimazione di allontanamento dal luogo di lavoro, la propria disponibilità a riprendere e proseguire la prestazione lavorativa, ha provato l'invio a mezzo pec di una nota, datata 21.12.2024, contenente sia la richiesta delle buste paga sia la dichiarazione di disponibilità a ritornare al lavoro.
Posto che il riscontro fornito dal datore di lavoro è risultato circoscritto al solo profilo delle buste paga, l'assenza di risposta circa la disponibilità alla ripresa della prestazione lavorativa, costituisce segno inequivocabile dell'allontanamento del dipendente dal luogo di lavoro disposto dal titolare dell'impresa.
Giova inoltre osservare come, a fronte dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento attraverso pec notificata dal ricorrente alla controparte in data 11.01.2025, sia stato lo stesso datore di lavoro ad affermare, con nota trasmessa a mezzo pec il 15.01.2025, che il licenziamento era “atto dovuto stante la reiterata ed ingiustificata assenza del suo assistito dal luogo di lavoro”, così confermando la sussistenza del recesso datoriale in assenza della forma scritta ex lege prevista.
In tal senso, pur accedendo alla distinta tesi secondo cui il lavoratore si sarebbe reso protagonista di un allontanamento arbitrario dal posto di lavoro, così integrandosi un grave inadempimento contrattuale, appare arduo comprendere sotto il profilo logico il motivo per cui il datore di lavoro non abbia contestato tale condotta procedendo poi al licenziamento per giusta causa, preferendo interpretare il comportamento come una forma di dimissioni.
Chiarita la genesi dell'interruzione del rapporto di lavoro tra le parti, il licenziamento del ricorrente deve ritenersi illegittimo in quanto posto in essere in violazione della disposizione normativa di cui all'art. 2, d.lgs. 604/1996, che vieta il licenziamento in forma orale e richiede sempre la forma scritta: “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato 3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
Atteso che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato in data successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/15, c.d. Jobs act, sul piano delle conseguenze sanzionatorie, ai sensi dell'art. 1 della medesima fonte normativa, si applica la disciplina contenuta nel medesimo decreto legislativo.
Specificamente, l'art. 2 (rubricato Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale) prescrive che: “
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. 2) Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”
Conclusivamente, in applicazione delle predette norme e in ragione dell'inefficacia, secondo la qualificazione data dall'ordinamento, del licenziamento, deve innanzitutto disporsi la condanna della parte resistente alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ricoperto al momento del licenziamento.
In secondo luogo va disposta la condanna della parte resistente al versamento a favore del ricorrente di un'indennità a titolo risarcitorio commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione con correlata condanna al versamento dei contributi previdenziali relativi al medesimo periodo.
Sul punto parte resistente, pur avendo affermato lo svolgimento di altra prestazione lavorativa da parte dell'attore dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non ha fornito alcuna prova dell'aliunde perceptum sicché non può farsi applicazione della norma che autorizza il giudice a detrarre quest'ultimo dall'indennità risarcitoria. 2. Sulle somme liquidate in favore del ricorrente decorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo ex art. 429 c.p.c.
3. Le spese di lite, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. e si liquidano come in dispositivo ex art. 4, comma 1, Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e dei valori medi decurtati del 50% (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione/istruzione, decisionale).
Le stesse vanno distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
CP_ Accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia del licenziamento impugnato condannando la individuale resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente.
Condanna parte resistente a pagare in favore del ricorrente un'indennità a titolo risarcitorio commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria alle condizioni di legge, dalla maturazione al soddisfo.
Condanna parte resistente al versamento dei contributi previdenziali dovuti relativamente al periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione della ricorrente. CP_ Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 13/06/2025
Il Giudice del lavoro
Francesco De Leo