Versione
13 maggio 1990
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21 marzo 1991
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14 agosto 1991
14 agosto 1991
Art. 5. (( 1. Il comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una societa' per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da societa' il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.
2. La societa' svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'articolo 1 approvato dal CIPE. In particolare:
a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall' articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;
c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilita' del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di societa';
d) acquisisce quote di partecipazione di societa' i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato ))
2. La societa' svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'articolo 1 approvato dal CIPE. In particolare:
a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall' articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;
c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilita' del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di societa';
d) acquisisce quote di partecipazione di societa' i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato ))
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 15/03/1991, n. 116Provvedimento: N. 116 SENTENZA 27 FEBBRAIO-15 MARZO 1991 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87 (Interventi urgenti per la zootecnia), promosso con i ricorsi delle IN di Trento e Bolzano e della Regione Emilia-Romagna …Leggi di più...
- insussistenza·
- comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico·
- sussistenza·
- non fondatezza della questione.·
- illegittimita' costituzionale conseguenziale.·
- violazione delle competenze gestionali delle regioni e delle province autonome·
- illegittimita' costituzionale.·
- non sufficienza della previsione di un parere non vincolante delle regioni interessate·
- programmazione degli interventi·
- non fondatezza dellla questione.·
- prevista partecipazione di tali enti locali e generalita' degli indirizzi·
- sent. 116/91 g. finanziamenti·
- sent. 116/91 c. zootecnia·
- sent. 116/91 h. zootecnia·
- sent. 116/91 f. zootecnia