Articolo 5 della Legge 9 aprile 1990, n. 87
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 maggio 1990
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Versione
21 marzo 1991
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Versione
14 agosto 1991
Art. 5. (( 1. Il comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una societa' per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da societa' il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.
2. La societa' svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'articolo 1 approvato dal CIPE. In particolare:
a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall' articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;
c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilita' del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di societa';
d) acquisisce quote di partecipazione di societa' i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato ))
Entrata in vigore il 14 agosto 1991
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