Art. 5. (( 1. Il comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una societa' per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da societa' il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.
2. La societa' svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'articolo 1 approvato dal CIPE. In particolare:
a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall' articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;
c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilita' del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di societa';
d) acquisisce quote di partecipazione di societa' i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato ))
2. La societa' svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'articolo 1 approvato dal CIPE. In particolare:
a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall' articolo 2, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991), da destinare ad operazioni creditizie di investimento;
c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilita' del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di societa';
d) acquisisce quote di partecipazione di societa' i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato ))