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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/09/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3331/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3331/2023 promossa da:
), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. WALTER GIACOMO CATURANO, presso cui è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
c o n t r o
), con il patrocinio degli avv.ti MANUELA CP_1 C.F._1
LADU e ANTONELLO PIANA, presso cui è elettivamente domiciliato
APPELLATO
OGGETTO: appello sentenza g.d.p. n. 317/2023, depositata il 24 maggio 2023;
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta:1) accertata la fondatezza dei motivi di appello più ampiamente esposti in parte narrativa, revocare, dichiarare nulla ed improduttiva di effetti e/o comunque riformare nel merito la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 317/2023 del 24.05.2023 resa nel giudizio n. r.g. 704/2022
A.C. – mai notificata – nelle parti e per le motivazioni meglio precisate in parte narrativa;
2) per l'effetto accogliere le modifiche alla sentenza proposte in parte motiva, rigettando sul punto le avversarie domande ed istanze formulate in prime cure e quindi accogliendo le conclusioni di questa difesa in prime cure, nelle parti che di seguito si ritrascrivono: «[…]
b) accertare e dichiarare la nullità insanabile della citazione e delle domande tutte, ex art. 164, co. 4, c.p.c., per le ragioni meglio esposte in narrativa;
nel merito – in via principale:
c) rigettare integralmente tutte le domande – principali ed accessorie – eccezioni e pretese formulate da parte attrice, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum,
pagina 1 di 6 nonché pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili e non meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di d) Parte_1 in ogni caso – ciò sia in via pregiudiziale che nel merito – accertare e dichiarare che la convenuta, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, ha provveduto al versamento al terzo intermediario della somma pattuita tra l'Attore ed il medesimo intermediario, e conseguentemente rilevare la carenza di legittimazione passiva/titolarità passiva di
[...] con riferimento alle richieste restitutorie di costi e commissioni incassati da soggetti Pt_1 terzi (oneri di intermediazione), individuando detta legittimazione in capo all'effettivo
“accipiens” delle somme (mediatore creditizio) e rigettando la domanda nei confronti della che non può essere neppure individuata quale titolare di un eventuale debito Parte_1 restitutorio;
e) condannare parte attrice alla refusione di spese, competenze ed onorari in favore della convenuta, da liquidarsi nella misura massima di legge;
3) rigettare ogni altra domanda formulata dall'attore (odierno appellato) in prime cure ed eventualmente assorbita dalla sentenza gravata;
4) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio;
5) condannare parte appellata alla restituzione di quanto spontaneamente versato dalla in esecuzione della riformanda Pt_1 sentenza”.
PER SE AR: “Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza. Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Dichiarare le commissioni di attivazione intermediazione, o comunque denominate, illegittimamente imputati quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di CP_1 giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare la alla restituzione della somma omnia di € 2925 o veriore Parte_1 accertanda, oltre interessi ed € 400 per spese di mediazione, e così per un totale di € 3.325 e comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28 dicembre 2023 Parte_1 proponeva tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 24 maggio pagina 2 di 6 2023 e non notificata, con cui il giudice di pace di Sassari aveva interamente accolto la domanda proposta da diretta a sentir dichiarare la nullità di alcune commissioni CP_1 applicate ad un contratto di finanziamento con cessione pro solvendo di quote di pensione, sottoscritto in data 20 novembre 2015 con la mutuante e con l'attività di intermediazione di
Parte_2
Esponeva l'appellante come avesse domandato al giudice adito che fosse CP_1 rilevata l'illegittimità delle clausole istitutive delle commissioni accessorie, in particolare delle commissioni di attivazione e di intermediazione, trattandosi di costi posti a carico del beneficiario del prestito in difetto di giustificazione causale. Le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento erano, inoltre, da reputarsi vessatorie e adottate in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla mutuante. Per tali ragioni aveva chiesto la restituzione, a titolo di indebito, della somma di CP_1 complessivi € 3.325,00, oltre ad ulteriori € 400,00 per spese di mediazione, oltre interessi al tasso convenzionale.
Lamentava l'appellante che la decisione del giudice di prime cure era erronea e lesiva dei propri diritti, sulla base di tre motivi principali.
Con un primo motivo censurava la sentenza per avere il giudice di primo grado erroneamente qualificato come nulle per assenza di causa le clausole contrattuali che prevedevano commissioni accessorie a carico del consumatore. In particolare, il primo giudice aveva arbitrariamente incentrato l'indagine sulla causa concreta, non sul complessivo assetto di interessi emergente dal regolamento negoziale, bensì sulle singole clausole contrattuali istitutive delle commissioni accessorie: in proposito, rilevava l'appellante che l'unico scrutinio demandato al giudice concerneva la liceità, trasparenza e determinatezza, non anche il contenuto delle singole clausole.
Deduceva l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il giudice, nel motivare sulla nullità delle clausole, richiamava le disposizioni di Banca d'Italia sui doveri d'informazione e di correttezza a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario, disattendendo così il principio di non interferenza tra regole di validità del contratto e regole di comportamento dei contraenti, posto che queste ultime – tali dovendosi qualificare le disposizioni di Banca d'Italia, in mancanza di norme di legge che ne sanzionino le violazioni in termini di nullità – non incidono sulla genesi dell'atto negoziale e non sono idonee, pertanto, a determinarne la nullità.
Ad avviso dell'appellante, inoltre, il giudice aveva completamente omesso di esaminare la documentazione prodotta in primo grado, dalla quale emergeva il dettaglio delle singole spese e commissioni applicate e delle relative attività giustificatrici, a riprova che la Pt_1 aveva adempiuto ai propri obblighi informativi ed il consumatore aveva liberamente pagina 3 di 6 accettato le condizioni contrattuali.
Con il secondo motivo l'appellante deduceva l'erroneo accertamento sulla vessatorietà delle clausole istitutive delle commissioni accessorie. Il primo giudice, infatti, aveva sanzionato il “significativo squilibrio giuridico ed economico” delle clausole, ancora una volta operando una valutazione di convenienza dell'operazione economica – anziché di liceità – non suscettibile, in quanto tale, di determinare la nullità delle singole clausole contrattuali, e trascurando di esaminare la modulistica contrattuale prodotta a corredo del giudizio di primo grado, dalla quale poteva evincersi la determinatezza e trasparenza delle condizioni contrattuali, accettate e sottoscritte dal cliente.
Con il terzo motivo deduceva l'erroneità della motivazione in relazione alla condanna della alla restituzione delle provvigioni anticipate per conto del cliente all'intermediario Pt_1 creditizio. Ad avviso dell'appellante, l'unico soggetto titolare dell'obbligazione restitutoria era l'intermediario, posto che le provvigioni, pattuite direttamente dal cliente in favore dell'intermediario, rinvenivano la propria autonoma causa al di fuori del contratto di finanziamento, precisamente nell'attività di messa in relazione tra le parti per la concessione di servizi di finanziamento svolta da rispetto alla Parte_2 quale la Banca finanziatrice era rimasta terza. Sotto il profilo del merito deduceva, altresì,
l'errore del primo giudice nell'aver attribuito rilievo a doglianze quali la contestualità della stipulazione del contratto di intermediazione con quella del contratto di finanziamento ai fini della determinazione del soggetto legittimato passivo dell'azione restitutoria e la poco chiara delineazione del ruolo dell'intermediario.
Si costituiva in giudizio per resistere all'appello, concludendo per il rigetto e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare, ex art. 127 ter, c.p.c., del 29 maggio 2025 sulle riferite conclusioni.
***
L'appello dev'essere parzialmente accolto, nei limiti di cui alle seguenti motivazioni. Risulta fondato il motivo di gravame inerente al riconoscimento della legittima imposizione dei costi di intermediazione dovuti per le provvigioni maturate da Parte_2
L'appellante aveva infatti documentato (v. doc. 2 e 3 del fascicolo di I grado) l'intervenuta stipulazione, in data 20 novembre 2015, di un distinto contratto fra il mutuatario e detta società che, non dotata per quanto emerge di poteri rappresentativi, aveva operato in qualità di intermediaria del credito, con le indicate funzioni di consulenza e assistenza nell'individuazione delle condizioni di prestito e delle opzioni economiche più adeguate alle esigenze del cliente, nonché di ausilio nella predisposizione della documentazioni occorrente per l'istruttoria del finanziamento. Deve osservarsi sul punto che ai fini della giustificazione causale del rapporto non può che venire in considerazione quanto esplicitato pagina 4 di 6 nel contratto, concernendo i rilievi circa l'effettivo svolgimento delle attività ivi enunciate il differente profilo dell'adempimento o meno delle prestazioni a carico dell'intermediario. Con detta scrittura privata la mutuataria si era obbligata, come pure specificato, a versare Part direttamente al finanziatore, ossia a , in caso di effettiva erogazione del mutuo, una provvigione (invero alquanto elevata) pari a una percentuale sull'importo lordo totale del prestito (punto 6 contratto), quindi corrispondente alla somma di € 2124,00, poi addebitata CP_ al sig. a seguito dell'avvenuta stipulazione del prestito con cessione del quinto. La scrittura privata era stata specificamente sottoscritta (su foglio separato) dal mutuatario e indica con chiarezza il ruolo e le funzioni svolte dall'intermediario, il compenso dovutogli e le condizioni di pagamento, rilevandosi come, peraltro, non sia applicabile nella spece il disposto dell'art. 125 novies, co.2°, TUB, che disciplina il caso in cui il compenso del consumatore sia versato direttamente all'intermediario. D'altra parte, risultano comunque soddisfatte le condizioni della richiamata norma, dato che anche l'anteriorità della stipulazione rispetto al finanziamento può desumersi dal riferimento alla futura concessione ed erogazione del prestito, cui è funzionale l'attività dell'intermediario e che è dunque logicamente e temporalmente successiva all'incarico dato a Il fatto poi che fra Pt_2 Part questa e esistesse un rapporto di partnership commerciale e che vi fossero quindi interessi comuni fra le due società non sembra incidere sul diritto al compenso dell'intermediaria, non essendo richiesto a tal fine che questa sia estranea alla società erogatrice del finanziamento. La partecipazione dell'intermediario non esclude, peraltro, non potendo accogliersi il Part relativo motivo di gravame, la legittimazione passiva di , in favore della quale era stato eseguito il pagamento, come risulta chiaramente dal testo della clausola sub 6 della scrittura CP_ stipulata fra il e e che è stata, quindi, correttamente chiamata in giudizio dal Pt_2 consumatore quale accipiens dell'importo domandato per la predetta commissione, compreso nei ratei di rimborso del prestito corrisposti dal mutuatario, risultando, come Part detto, la provvigione corrisposta all'intermediaria da . L'appellante non propone censure specifiche in ordine alla debenza dell'altra commissione, pure contestata dall'attrice, inerente alle “commissioni di attivazione” che il giudicante ha correttamente e con condivisibili argomenti ritenuto non dovuta dal consumatore e che risulta, invero, non sorretta da adeguata giustificazione causale. Infatti, è proprio sotto i profili della liceità, trasparenza e determinatezza che detta commissione non appare causalmente giustificata, essendo prevista in relazione ad attività ordinarie e comuni a qualunque gestione del prestito garantito da cessione, che risultano duplicare quelle previste per i costi di istruttoria già addebitati al consumatore, e che non trovano alcun fondamento nell'erogazione di servizi ulteriori in favore del mutuatario, rilevando quindi in termini di alterazione dell'equilibrio fra le prestazioni. La somma di € 594,00 addebitata a titolo di commissioni di attivazione non è dunque dovuta perché priva di giustificazione causale, oltre che prevista in contrasto con le regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di pagina 5 di 6 erogazione del credito ai consumatori, osservandosi che, sebbene la sola violazione delle direttive della Banca d'Italia richiamate dall'appellante non dia luogo, evidentemente, a nullità delle relative clausole contrattuali, tuttavia il denunciato contrasto depone proprio per il difetto di chiarezza e correttezza nella rappresentazione dei costi (ambiguità e duplicazione di commissioni, incoerenza col contenuto delle attività remunerate) e per la mancanza di causa della pattuizione. La decisione resa dal giudice di prime cure dev'essere confermata relativamente alla statuizione concernente la restituzione in favore dell'attore, ora appellato, della minor somma di € 594,00. Nessuna puntuale conclusione è stata formulata da parte appellante in ordine a eventuali pagamenti eseguiti in esecuzione della sentenza impugnata e non può adottarsi quindi alcuna specifica statuizione al riguardo. Le spese processuali del presente grado d'appello seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellato come in dispositivo. Ricorrono giusti motivi, per le motivazioni esposte circa la limitata fondatezza delle ragioni di parte attrice in primo grado, per compensare i due terzi delle spese di lite, liquidate per Part l'intero come in dispositivo e poste per il terzo residuo a carico di , prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie in parte l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Parte_1 condanna alla restituzione in favore dell'appellato della minor somma di CP_1
€594,00, oltre interessi come da domanda, dichiarando l'appellante non obbligata alla restituzione della commissione d'intermediazione (di € 2124,00). Condanna alla rifusione di un terzo delle spese del giudizio di primo grado in Parte_1 favore del procuratore antistatario di , liquidate per l'intero in complessivi CP_1
€930,00, oltre oneri di legge, e compensate fra le parti per i due terzi residui. Condanna l'appellata alla rifusione in favore di delle spese processuali del Parte_1 presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 1.230,00, oltre oneri di legge. Sassari, 26 settembre 2025 Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3331/2023 promossa da:
), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. WALTER GIACOMO CATURANO, presso cui è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
c o n t r o
), con il patrocinio degli avv.ti MANUELA CP_1 C.F._1
LADU e ANTONELLO PIANA, presso cui è elettivamente domiciliato
APPELLATO
OGGETTO: appello sentenza g.d.p. n. 317/2023, depositata il 24 maggio 2023;
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: “Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di giudice d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta:1) accertata la fondatezza dei motivi di appello più ampiamente esposti in parte narrativa, revocare, dichiarare nulla ed improduttiva di effetti e/o comunque riformare nel merito la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 317/2023 del 24.05.2023 resa nel giudizio n. r.g. 704/2022
A.C. – mai notificata – nelle parti e per le motivazioni meglio precisate in parte narrativa;
2) per l'effetto accogliere le modifiche alla sentenza proposte in parte motiva, rigettando sul punto le avversarie domande ed istanze formulate in prime cure e quindi accogliendo le conclusioni di questa difesa in prime cure, nelle parti che di seguito si ritrascrivono: «[…]
b) accertare e dichiarare la nullità insanabile della citazione e delle domande tutte, ex art. 164, co. 4, c.p.c., per le ragioni meglio esposte in narrativa;
nel merito – in via principale:
c) rigettare integralmente tutte le domande – principali ed accessorie – eccezioni e pretese formulate da parte attrice, perché infondate, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum,
pagina 1 di 6 nonché pretestuose, generiche e neppure provate, oltreché non formulabili e non meritevoli di accoglimento, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di d) Parte_1 in ogni caso – ciò sia in via pregiudiziale che nel merito – accertare e dichiarare che la convenuta, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, ha provveduto al versamento al terzo intermediario della somma pattuita tra l'Attore ed il medesimo intermediario, e conseguentemente rilevare la carenza di legittimazione passiva/titolarità passiva di
[...] con riferimento alle richieste restitutorie di costi e commissioni incassati da soggetti Pt_1 terzi (oneri di intermediazione), individuando detta legittimazione in capo all'effettivo
“accipiens” delle somme (mediatore creditizio) e rigettando la domanda nei confronti della che non può essere neppure individuata quale titolare di un eventuale debito Parte_1 restitutorio;
e) condannare parte attrice alla refusione di spese, competenze ed onorari in favore della convenuta, da liquidarsi nella misura massima di legge;
3) rigettare ogni altra domanda formulata dall'attore (odierno appellato) in prime cure ed eventualmente assorbita dalla sentenza gravata;
4) condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio;
5) condannare parte appellata alla restituzione di quanto spontaneamente versato dalla in esecuzione della riformanda Pt_1 sentenza”.
PER SE AR: “Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza. Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Dichiarare le commissioni di attivazione intermediazione, o comunque denominate, illegittimamente imputati quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di CP_1 giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare la alla restituzione della somma omnia di € 2925 o veriore Parte_1 accertanda, oltre interessi ed € 400 per spese di mediazione, e così per un totale di € 3.325 e comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28 dicembre 2023 Parte_1 proponeva tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 24 maggio pagina 2 di 6 2023 e non notificata, con cui il giudice di pace di Sassari aveva interamente accolto la domanda proposta da diretta a sentir dichiarare la nullità di alcune commissioni CP_1 applicate ad un contratto di finanziamento con cessione pro solvendo di quote di pensione, sottoscritto in data 20 novembre 2015 con la mutuante e con l'attività di intermediazione di
Parte_2
Esponeva l'appellante come avesse domandato al giudice adito che fosse CP_1 rilevata l'illegittimità delle clausole istitutive delle commissioni accessorie, in particolare delle commissioni di attivazione e di intermediazione, trattandosi di costi posti a carico del beneficiario del prestito in difetto di giustificazione causale. Le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento erano, inoltre, da reputarsi vessatorie e adottate in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla mutuante. Per tali ragioni aveva chiesto la restituzione, a titolo di indebito, della somma di CP_1 complessivi € 3.325,00, oltre ad ulteriori € 400,00 per spese di mediazione, oltre interessi al tasso convenzionale.
Lamentava l'appellante che la decisione del giudice di prime cure era erronea e lesiva dei propri diritti, sulla base di tre motivi principali.
Con un primo motivo censurava la sentenza per avere il giudice di primo grado erroneamente qualificato come nulle per assenza di causa le clausole contrattuali che prevedevano commissioni accessorie a carico del consumatore. In particolare, il primo giudice aveva arbitrariamente incentrato l'indagine sulla causa concreta, non sul complessivo assetto di interessi emergente dal regolamento negoziale, bensì sulle singole clausole contrattuali istitutive delle commissioni accessorie: in proposito, rilevava l'appellante che l'unico scrutinio demandato al giudice concerneva la liceità, trasparenza e determinatezza, non anche il contenuto delle singole clausole.
Deduceva l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il giudice, nel motivare sulla nullità delle clausole, richiamava le disposizioni di Banca d'Italia sui doveri d'informazione e di correttezza a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario, disattendendo così il principio di non interferenza tra regole di validità del contratto e regole di comportamento dei contraenti, posto che queste ultime – tali dovendosi qualificare le disposizioni di Banca d'Italia, in mancanza di norme di legge che ne sanzionino le violazioni in termini di nullità – non incidono sulla genesi dell'atto negoziale e non sono idonee, pertanto, a determinarne la nullità.
Ad avviso dell'appellante, inoltre, il giudice aveva completamente omesso di esaminare la documentazione prodotta in primo grado, dalla quale emergeva il dettaglio delle singole spese e commissioni applicate e delle relative attività giustificatrici, a riprova che la Pt_1 aveva adempiuto ai propri obblighi informativi ed il consumatore aveva liberamente pagina 3 di 6 accettato le condizioni contrattuali.
Con il secondo motivo l'appellante deduceva l'erroneo accertamento sulla vessatorietà delle clausole istitutive delle commissioni accessorie. Il primo giudice, infatti, aveva sanzionato il “significativo squilibrio giuridico ed economico” delle clausole, ancora una volta operando una valutazione di convenienza dell'operazione economica – anziché di liceità – non suscettibile, in quanto tale, di determinare la nullità delle singole clausole contrattuali, e trascurando di esaminare la modulistica contrattuale prodotta a corredo del giudizio di primo grado, dalla quale poteva evincersi la determinatezza e trasparenza delle condizioni contrattuali, accettate e sottoscritte dal cliente.
Con il terzo motivo deduceva l'erroneità della motivazione in relazione alla condanna della alla restituzione delle provvigioni anticipate per conto del cliente all'intermediario Pt_1 creditizio. Ad avviso dell'appellante, l'unico soggetto titolare dell'obbligazione restitutoria era l'intermediario, posto che le provvigioni, pattuite direttamente dal cliente in favore dell'intermediario, rinvenivano la propria autonoma causa al di fuori del contratto di finanziamento, precisamente nell'attività di messa in relazione tra le parti per la concessione di servizi di finanziamento svolta da rispetto alla Parte_2 quale la Banca finanziatrice era rimasta terza. Sotto il profilo del merito deduceva, altresì,
l'errore del primo giudice nell'aver attribuito rilievo a doglianze quali la contestualità della stipulazione del contratto di intermediazione con quella del contratto di finanziamento ai fini della determinazione del soggetto legittimato passivo dell'azione restitutoria e la poco chiara delineazione del ruolo dell'intermediario.
Si costituiva in giudizio per resistere all'appello, concludendo per il rigetto e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare, ex art. 127 ter, c.p.c., del 29 maggio 2025 sulle riferite conclusioni.
***
L'appello dev'essere parzialmente accolto, nei limiti di cui alle seguenti motivazioni. Risulta fondato il motivo di gravame inerente al riconoscimento della legittima imposizione dei costi di intermediazione dovuti per le provvigioni maturate da Parte_2
L'appellante aveva infatti documentato (v. doc. 2 e 3 del fascicolo di I grado) l'intervenuta stipulazione, in data 20 novembre 2015, di un distinto contratto fra il mutuatario e detta società che, non dotata per quanto emerge di poteri rappresentativi, aveva operato in qualità di intermediaria del credito, con le indicate funzioni di consulenza e assistenza nell'individuazione delle condizioni di prestito e delle opzioni economiche più adeguate alle esigenze del cliente, nonché di ausilio nella predisposizione della documentazioni occorrente per l'istruttoria del finanziamento. Deve osservarsi sul punto che ai fini della giustificazione causale del rapporto non può che venire in considerazione quanto esplicitato pagina 4 di 6 nel contratto, concernendo i rilievi circa l'effettivo svolgimento delle attività ivi enunciate il differente profilo dell'adempimento o meno delle prestazioni a carico dell'intermediario. Con detta scrittura privata la mutuataria si era obbligata, come pure specificato, a versare Part direttamente al finanziatore, ossia a , in caso di effettiva erogazione del mutuo, una provvigione (invero alquanto elevata) pari a una percentuale sull'importo lordo totale del prestito (punto 6 contratto), quindi corrispondente alla somma di € 2124,00, poi addebitata CP_ al sig. a seguito dell'avvenuta stipulazione del prestito con cessione del quinto. La scrittura privata era stata specificamente sottoscritta (su foglio separato) dal mutuatario e indica con chiarezza il ruolo e le funzioni svolte dall'intermediario, il compenso dovutogli e le condizioni di pagamento, rilevandosi come, peraltro, non sia applicabile nella spece il disposto dell'art. 125 novies, co.2°, TUB, che disciplina il caso in cui il compenso del consumatore sia versato direttamente all'intermediario. D'altra parte, risultano comunque soddisfatte le condizioni della richiamata norma, dato che anche l'anteriorità della stipulazione rispetto al finanziamento può desumersi dal riferimento alla futura concessione ed erogazione del prestito, cui è funzionale l'attività dell'intermediario e che è dunque logicamente e temporalmente successiva all'incarico dato a Il fatto poi che fra Pt_2 Part questa e esistesse un rapporto di partnership commerciale e che vi fossero quindi interessi comuni fra le due società non sembra incidere sul diritto al compenso dell'intermediaria, non essendo richiesto a tal fine che questa sia estranea alla società erogatrice del finanziamento. La partecipazione dell'intermediario non esclude, peraltro, non potendo accogliersi il Part relativo motivo di gravame, la legittimazione passiva di , in favore della quale era stato eseguito il pagamento, come risulta chiaramente dal testo della clausola sub 6 della scrittura CP_ stipulata fra il e e che è stata, quindi, correttamente chiamata in giudizio dal Pt_2 consumatore quale accipiens dell'importo domandato per la predetta commissione, compreso nei ratei di rimborso del prestito corrisposti dal mutuatario, risultando, come Part detto, la provvigione corrisposta all'intermediaria da . L'appellante non propone censure specifiche in ordine alla debenza dell'altra commissione, pure contestata dall'attrice, inerente alle “commissioni di attivazione” che il giudicante ha correttamente e con condivisibili argomenti ritenuto non dovuta dal consumatore e che risulta, invero, non sorretta da adeguata giustificazione causale. Infatti, è proprio sotto i profili della liceità, trasparenza e determinatezza che detta commissione non appare causalmente giustificata, essendo prevista in relazione ad attività ordinarie e comuni a qualunque gestione del prestito garantito da cessione, che risultano duplicare quelle previste per i costi di istruttoria già addebitati al consumatore, e che non trovano alcun fondamento nell'erogazione di servizi ulteriori in favore del mutuatario, rilevando quindi in termini di alterazione dell'equilibrio fra le prestazioni. La somma di € 594,00 addebitata a titolo di commissioni di attivazione non è dunque dovuta perché priva di giustificazione causale, oltre che prevista in contrasto con le regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di pagina 5 di 6 erogazione del credito ai consumatori, osservandosi che, sebbene la sola violazione delle direttive della Banca d'Italia richiamate dall'appellante non dia luogo, evidentemente, a nullità delle relative clausole contrattuali, tuttavia il denunciato contrasto depone proprio per il difetto di chiarezza e correttezza nella rappresentazione dei costi (ambiguità e duplicazione di commissioni, incoerenza col contenuto delle attività remunerate) e per la mancanza di causa della pattuizione. La decisione resa dal giudice di prime cure dev'essere confermata relativamente alla statuizione concernente la restituzione in favore dell'attore, ora appellato, della minor somma di € 594,00. Nessuna puntuale conclusione è stata formulata da parte appellante in ordine a eventuali pagamenti eseguiti in esecuzione della sentenza impugnata e non può adottarsi quindi alcuna specifica statuizione al riguardo. Le spese processuali del presente grado d'appello seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'appellato come in dispositivo. Ricorrono giusti motivi, per le motivazioni esposte circa la limitata fondatezza delle ragioni di parte attrice in primo grado, per compensare i due terzi delle spese di lite, liquidate per Part l'intero come in dispositivo e poste per il terzo residuo a carico di , prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie in parte l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Parte_1 condanna alla restituzione in favore dell'appellato della minor somma di CP_1
€594,00, oltre interessi come da domanda, dichiarando l'appellante non obbligata alla restituzione della commissione d'intermediazione (di € 2124,00). Condanna alla rifusione di un terzo delle spese del giudizio di primo grado in Parte_1 favore del procuratore antistatario di , liquidate per l'intero in complessivi CP_1
€930,00, oltre oneri di legge, e compensate fra le parti per i due terzi residui. Condanna l'appellata alla rifusione in favore di delle spese processuali del Parte_1 presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 1.230,00, oltre oneri di legge. Sassari, 26 settembre 2025 Il giudice
Stefania Deiana
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