Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita', dello stato di previsione annesso alla presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita', dello stato di previsione annesso alla presente legge.