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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 7235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7235 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 42440/2023
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
, nata ad [...] il [...], residente in [...]
n. 3, Cod. Fisc. nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
18 settembre 1990, residente in [...], Cod. Fisc. C.F._2
, nato a [...] il [...], residente in
[...] Parte_3
Milano Via Popoli Uniti n. 7, Cod. Fisc. , , CodiceFiscale_3 Parte_4 nata a [...] il [...], residente in [...], Cod. Fisc. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Mariani CodiceFiscale_4
(C.F.: P.IVA: – pec C.F._5 P.IVA_1
del Foro di Monza;
AVV. Email_1
, nato a [...] il [...], Parte_5 residente in [...], Cod. Fisc. anche in CodiceFiscale_6 proprio; - AVV. , nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], Cod. Fisc. , CodiceFiscale_7 rappresentato e difeso, dall'Avv.ti Eduardo Mariani (C.F.: C.F._8
P.IVA: – pec del P.IVA_1 Email_1
Foro di Monza, e del Foro di Busto Arsizio;
PARTI RICORRENTI/INTIMANTI
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...], con Controparte_2 C.F._9
l'Avv. ISIDORO DI GIOVANNI rappresentata e difesa, giusta procura dagli Avv.ti Isidoro Di Giovanni (C.F.: – PEC: C.F._10
– FAX: 02.59903859) e Marcello Bernarduzzi Email_2
(C.F. – PEC: – C.F._11 Email_3
FAX: 02.59903859);
PARTE CONVENUTA/ RESISTENTE/INTIMATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, le parti ricorrenti/intimanti a seguito di mutamento del rito sommario in ordinario locatizio evidenziavano che …DABROI Pt_1 in forza di successione in morte di , nata a [...] il 14 maggio Persona_1
1924 (Cod. Fisc. ) e deceduta a Guastalla il 1° febbraio 2015, era CodiceFiscale_12 divenuta piena ed esclusiva proprietaria dell'unità immobiliare ad uso abitativo posta al piano secondo del complesso condominiale sito in Comune di Milano, via Della Moscova n. 68, e relativi cantina e solaio pertinenziali, censiti al Catasto Fabbricati del predetto comune come segue:
- foglio 311 - mappale 83 sub. 717 - VIA DELLA MOSCOVA n. 68 - P.
2 - z.c.
1 - Cat. A/3 - Cl.
2 - vani 6 – (Sup. Cat. Totale: 109 mq. Totale escluse aree scoperte: 108 mq.) - R.C.P. Euro 960,61;
- foglio 311 - mappale 83 sub. 718 - VIA DELLA MOSCOVA n. 68 - P.
5 - z.c.
1 - Cat. C/2 - Cl.
2 - mq. 8 – (Sup. Cat. Totale: 10 mq.) - R.C.P. Euro 17,35;
- foglio 311 - mappale 83 sub. 719 - VIA DELLA MOSCOVA n. 68 - P. S1 - z.c.
1 - Cat. C/2
- Cl.
2 - mq. 9 – (Sup. Cat. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Totale: 11 mq.) - R.C.P. Euro 19,52. Le suddette unità immobiliari erano state concesse in locazione da a Persona_1
, nato a [...] il [...], giusto contratto di locazione ad uso Persona_2 abitativo, della durata di anni quattro più quattro, sottoscritto in data 1 ottobre 2002 e con medesima decorrenza, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 6, in data 15 ottobre 2002, al numero 10601, serie 3 (cfr. doc. 1, contratto di locazione ad uso abitativo con estremi di registrazione), con canone annuo di Euro 9.989,84. A seguito dell'accettazione dell'eredità devoluta dalla zia, era subentrata Parte_1 nel sopracitato contratto di locazione, in qualità di locatrice. In data 16 settembre 2022 decedeva e nel contratto di locazione relativo alle unità immobiliari site Persona_2 in Milano, Via Della Moscova n. 68 è subentrata la di lui figlia , nata Controparte_2
a Milano il 17 giugno 1970. In data 01/12/2022 e avevano sottoscritto un Parte_1 Controparte_2 accordo per la risoluzione consensuale del contratto di locazione, con impegno della conduttrice a rilasciare, libero da cose e/o persone, le unità immobiliari locate entro e non oltre il 31 luglio 2023, “termine da considerarsi perentorio, dovendo la locatrice consegnare l'immobile a nuovo acquirente” (cfr. doc. 2, art. 2 dell'accordo per la risoluzione consensuale e consegna registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6 il 24 febbraio 2023, al numero 10601, serie 3); a garanzia delle obbligazioni assunte, la si CP_2 impegnava a corrispondere al Locatore una penale di Euro 350,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei beni, con la specifica che “tale penale è cedibile all'avente causa del Locatore” (cfr. doc. 2, art.4 dell'accordo per la risoluzione consensuale e consegna). ….
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>>
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>>
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Con atto di compravendita ricevuto dal Notaio dott. di Milano in data 28 Persona_3 febbraio 2023, repertorio 15.262, raccolta 10.321, registrato a Milano 2 in data 03/03/2023 al n. 19121 serie 1T, vendeva le unità immobiliari site in Milano, via Della Pt_1
Moscova numero 68, oggetto del contratto di locazione, a , Parte_4 [...]
e Parte_2 Parte_3 Parte_5
(cfr. doc. 3, atto di compravendita – AR + 2); all'art. 7 del
[...] Pt_1 predetto contratto si legge quanto segue: “quanto compravenduto è attualmente detenuto dalla …PORCHEDDU nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. CP_2 [...]
), in qualità di erede del OR , nato a [...] il 28 C.F._13 Persona_2 maggio 1934 (Cod. Fisc. ), quale titolare del contratto di locazione CodiceFiscale_14 registrato a Milano 6 in data 15 ottobre 2002 al n. 10.601 Serie 3, contratto risolto consensualmente dalle Parti a far tempo dal 31 dicembre 2022, con impegno a lasciare libero l'immobile da persone o cose entro il 31 luglio 2023 e la Parte venditrice si obbliga a consegnare quanto in contratto libero da persone e/o cose entro il 31 luglio 2023”.
Nella medesima giornata del 28 febbraio 2023 , Parte_4 Parte_2
E avevano proceduto alla rivendita Parte_3 Parte_5 immediata delle sopra indicate unità immobiliari in favore di Controparte_1
, con atto di compravendita ricevuto sempre dal Notaio di
[...] Persona_3
Milano in data 28 febbraio 2023, repertorio numero 15263, raccolta 10332, registrato a Milano 2 il 3 marzo 2023 al numero 19124, serie 1T (cfr. doc.4, atto di compravendita AR + 2 ). Pt_6
Alla scadenza concordata del 31 luglio 2023 non ottemperava Controparte_2 all'obbligazione di riconsegna del bene immobile, libero da cose e/o persone nonostante fosse ben consapevole dell'obbligo assunto di rilasciare l'immobile nonché della necessità del proprietario di essere immesso nella piena, assoluta ed incondizionata Controparte_1 disponibilità degli immobili di cui sopra al fine di potere procedere alla quantomai necessaria ristrutturazione degli stessi e adibirli a propria abitazione principale, il tutto come risulta ampiamente documentato dagli scambi sia via mail che via messaggio intercorsi con la e/o suoi legali (doc.5). CP_2
A nulla sono valse le plurime richieste scritte rivolte alla di adempimento al CP_2 proprio obbligo di liberazione degli immobili né, da ultimo, la diffida dai legali in data 9 agosto 2023 ed allegata sempre sub doc. 5, tesa ad ottenere il rilascio degli immobili in via bonaria, rimasta priva di fattivo riscontro. I ricorrenti intimavano a lo sfratto per finita locazione con Controparte_2 contestuale citazione per la convalida per l'udienza del 7 novembre 2023.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel Controparte_2 procedimento di sfratto RG. 36419/23, proponendo opposizione alla convalida dello sfratto intimato e chiedendo il rigetto delle domande avversarie (cfr. doc. 8). A seguito dell'udienza del 28 novembre 2023 con ordinanza emessa in pari data…
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Dato atto di quanto sopra, rilevato che l'opposizione proposta –allo stato degli atti e della presente fase a cognizione meramente sommaria-- non appare fondata su prova scritta;
rilevato, in particolare, che la parte intimata ha personalmente ricevuto la CP_2 notifica della intimazione dello sfratto a mani proprie in data 15/09/2023;
visti i richiami contenuti nei due atti di compravendita immobiliare (docc. 3 e 4) entrambi formalizzati in atti pubblici notarili (con rogiti coevi ed entrambi portanti la data del 28/02/2023);
dato atto dei documenti versati sub documento numero 5; dato atto dello specifico contenuto della scrittura versato in atti e portante la data del 01/12/2022 e denominato accordo per la risoluzione consensuale e consegna del 01/12/2022, e rilevato che lo stesso è stato peraltro anche formalmente registrato presso la Agenzia delle Entrate;
vista la dichiarazione di impegno di parte sub punto n. 2 della scrittura del 01/12/2022 a firma della parte intimata;
dato atto, che l'accordo, ad oggi, ha anche Controparte_2 avuto già (seppure parziale) anche spontanea esecuzione ciò considerati i mancati versamenti monetari (sia per canoni che anche per le spese condominiali) da parte della
così come da scrittura del 01/12/2022; CP_2
-Vista la espressa e formale istanza delle parti intimanti di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc, a fronte della opposizione di parte intimata CP_2
DISPONE Su istanza specifica sul punto avanzata dalla parte intimante, allo stato degli atti e della presente fase, ex art. 665 cpc il rilascio dell'immobile de quo (meglio indicato in atti) sito in Milano alla Via della Moscova n. 68, con data fissata al 20/01/2024.
-Visto l'art. 667 e art. 426 c.p.c. dispone l'immediato mutamento del rito, riservando al prosieguo l'eventuale assunzione di ogni eventuale ed ulteriore statuizione giudiziale;
…
Disponeva quindi il mutamento del rito, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio, assegnando termini a difesa ad entrambe le parti e contestualmente assegnava alle parti il termine di legge per promuovere il procedimento di mediazione. Entrambe le parti si costituivano con memoria integrativa. Le parti intimanti così concludevano… - accertare e dichiarare che la locazione di cui al contratto indicato in narrativa è cessata in data 31 dicembre 2022 (ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia) per effetto della risoluzione consensuale intervenuta tra le parti ovvero risolvere il contratto di locazione inter-partes per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto
- ordinare alla signora (C.F.: , nata a [...]_2 C.F._9 il 17 giugno 1970, residente in [...], il rilascio, libero da cose e/o persone, delle unità immobiliari site in Milano Via Della Moscova n. 68, costituite da un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo con annessa cantina e solaio pertinenziali, il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Milano come segue:
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> - foglio 311 – mappale 83 sub. 717 – VIA DELLA MOSCOVA n. 68 – P. 2 – z.c. 1 – Cat. A/3
– Cl.2 – vani 6 – (Sup. Cat. Totale: 109 mq. Totale escluse aree scoperte: 108 mq.) – R.C.P. Euro 960,61;
- foglio 311 – mappale 83 sub. 718 – VIA DELLA MOSCOVA n. 68 – P. 5 – z.c. 1 – Cat. C/2
– Cl.2 – mq. 8 – (Sup. Cat. Totale: 10 mq.) – R.C.P. Euro 17,35;
- foglio 311 – mappale 83 sub. 719 – VIA DELLA MOSCOVA n. 68 – P. S1 – z.c. 1 – Cat. C/2 – Cl.2 – mq. 9 – (Sup. Cat.Totale: 11 mq.) – R.C.P. Euro 19,52, sempre con la più vicina data di fissazione dell'esecuzione. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Come detto si costituiva ritualmente <> la controparte con proprio atto difensivo contestando e contrastando l'avversaria prospettazione CP_2 in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito come rassegnate in atti:…- dichiarare la nullità, per mancanza di valida procura alle liti, dell'atto di citazione con riferimento all'azione che si pretende svolta dalla Sig.ra con conseguente nullità di Pt_1 tutti gli atti del procedimento;
NEL MERITO - dichiarare la carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio dei Sig.ri
, , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3
e;
[...] Parte_4
- rigettare le domande degli intimanti poiché infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto confermare l'efficacia del contratto di locazione in parola, sino alla naturale scadenza dello stesso al 30/09/2026, e, avendo l'intimata in esecuzione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. rilasciato l'immobile in data 14/05/2024 (doc. 4), condannare l'Avv. alla CP_1 restituzione dell'immobile oggetto del contratto di locazione de quo;
IN OGNI CASO - con vittoria di spese e competenze della fase sommaria e della presente fase… La non ottemperava l'ordinanza del 28 novembre 2023, omettendo il rilascio CP_2 dell'immobile sito in Milano alla Via della Moscova n. 68, in favore degli intimanti, per la data fissata al 20 gennaio 2024. Veniva notificato il precetto di rilascio (doc. 14) e gli avvisi di sloggio (doc. 15). In data 14/05/2024 l'immobile di Via Moscova 68 veniva rilasciato dalla come CP_2 da verbale sotto riprodotto in copia…
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>>
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>>
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Risultati ancora vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva. All'esito dell'ultima udienza poi tenutasi comparivano le difese delle parti del 17/12/2024, il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria non definitiva del presente giudizio n. 10868/2024 con cui accertava e dichiarava la sopravvenuta ed intervenuta cessazione della materia del contendere (anche per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 cpc sulla rispettiva domanda di parte) sul punto del rilascio immobiliare già effettuato inter partes il 14/05/2024. All'ultima udienza del 25/09/2025 la difesa di parte ricorrente dava atto che, nelle more, era stata pronunziata dal Tribunale di Milano (Giudice dott.ssa F. Savignano) altra e diversa sentenza contro la stessa <emessa al n. 5179/2025 del 21-25/06/2025 (RG n. CP_2
31747/2024 cron. 6236/2025)>> con condanna della al pagamento, in favore delle CP_2 controparti, dell'importo complessivo di €#50.050,00# a titolo di penale oltre agli interessi legali ed interessi di mora dovuti dalla resistente in forza dello stesso accordo (anche oggetto della presente vertenza) ed obbligo conseguente assunto dalla in sede di CP_2 risoluzione consensuale (sottoscritta dalla obbligata in data 01/12/2022). CP_2
All'esito le parti procedevano alla discussione ed all'esito il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio. Deve, preliminarmente ed in rito, confermarsi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Si ricorda che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare2 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate 2 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione,
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Entrambe le difese delle parti non hanno articolato istanze di prova orale di alcun genere.
Le parti peraltro non hanno proposto istanze istruttorie nei rispettivi atti difensivi autorizzati, né hanno da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. In premessa va ricordato che l'accordo di risoluzione consensuale del 01/12/2022 è già stato delibato (in termini di piena efficacia vincolante e validità inter partes) da altro e diverso sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Giudice di questo stesso Tribunale con altra e diversa sentenza emessa contro la stessa
<emessa al n. 5179/2025 del 21-25/06/2025 (RG n. 31747/2024, cron. n. CP_2
6236/2025)>> sebbene questa ultima --in quella sede-- fosse rimasta contumace…. Di seguito si riporta per estratto ed in copia la sentenza n. 5179/2025…. OMISSIS….
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Come detto l'accordo di risoluzione consensuale è già stato delibato (in termini di piena efficacia vincolante e validità inter partes) da altro e diverso Giudice di questo stesso Tribunale con altra e diversa sentenza emessa contro la stessa al n. 5179/2025 del CP_2
21-25/06/2025 (RG n. 31747/2024 cron. 6236/2025).
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Tale conclusione è pienamente condivisa dallo scrivente anche considerando (con l'essere l'accordo del 01/12/2022 obbligatorio e vincolante --in ogni sua parte-- verso la CP_2 anche nelle parti per la stessa svantaggiose) che l'accordo di risoluzione consensuale si sarebbe in ogni caso --anche a volere accedere alla prospettazione difensiva della CP_2
- definitivamente3 consolidato (con quindi la radicale esclusione di ogni ipotesi di possibile revocabilità del consenso da parte della cui era stata notificata --a mani proprie-- CP_2 la intimazione di sfratto in data del 15/09/2023) con la comunicazione alla stessa CP_2 della cessione del credito4 relativo alla penale negoziale con missiva del 09/08/2023 in virtù della specifica clausola che prevede la espressa e prevista cedibilità della penale all'avente causa del locatore (parte acquirente l'immobile nel caso di specie). Peraltro la ha dato piena ed oggettiva esecuzione all'accordo risolutivo (nella parte CP_2 che certamente ed oggettivamente la avvantaggiava) nulla infatti mai pagando alla proprietà per la permanenza nell'immobile (come da articolo 3 dell'accordo del 01/12/2022) salvo poi pretestuosamente prospettando (laddove l'accordo consensuale in punto di rilascio immobiliare si traduceva per la in termini svantaggiosi) una asserita e strumentale CP_2 invalidità per vizi formali della stessa scrittura privata del 01/12/2022, laddove appunto la stessa scrittura prevedeva l'obbligo di rilascio per la che sul punto si era CP_2 espressamente obbligata (rilascio questo da effettuare nel termine perentorio del 31 luglio 2023). È bene evidenziare che (nonostante la sua prospettazione funzionale alla permanenza di efficacia del contratto di locazione originario) la nulla ha mai pagato né ha mai CP_2 versato (a qualsivoglia titolo) agli aventi diritto e ciò pure a fronte della protratta occupazione e godimento dell'abitazione in via di fatto da parte (e ciò fino all'avvenuto rilascio CP_2 dell'immobile effettuato solo il 14/05/2024). Il valore probatorio delle firme elettroniche avanzate e qualificate è costituito dal fatto che il documento informatico così firmato ha l'efficacia di una scrittura privata e della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore” (Art. 20 CAD). Rileva inoltre che la firma elettronica avanzata (fea) è l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario (c.d. “entity authentication”, ottenuta grazie al certificato in cui sono registrati i dati del titolare), creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo (esistenza di un supporto hardware, come un dispositivo USB, una smart-card o un token), collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (data authentication). 3 cass n. 3540/2019 e cass n. 22012/2023. cass n. 21712/2022; 4 Vedi sentenza emessa dal TO di Milano contro la stessa al n. 5179/2025 del 21-25/06/2025 (RG n. CP_2 31747/2024 cron. 6236/2025).
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Attualmente il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata (fea) qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche previste dal CAD medesimo che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c. Inoltre l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Ne consegue che siffatto documento è a tutti gli effetti la “scrittura privata informatica”. Rilevano a sostegno le pronunce del Tribunale di Milano n. 6612 del 27 agosto 2025 secondo cui In materia di contratti di locazione operativa sottoscritti mediante firma elettronica attraverso piattaforme digitali, il disconoscimento della sottoscrizione si considera inammissibile e infondato quando la procedura di autenticazione risulti perfezionata e univocamente riconducibile alla società convenuta. La riconducibilità della firma elettronica alla parte si presume quando l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la trasmissione del documento da sottoscrivere sia chiaramente riferibile alla società, come dimostrato dall'utilizzo del medesimo indirizzo per rapporti commerciali con terzi e dalla presenza del dominio aziendale. Non rileva la circostanza che il numero telefonico utilizzato per la ricezione del codice OTP non sia intestato al legale rappresentante della società, purché risulti che il soggetto avente accesso all'indirizzo mail aziendale abbia manifestato la volontà di sottoscrivere il contratto riportando il codice di autenticazione ricevuto, dimostrando così la conoscibilità e disponibilità del codice stesso da parte di chi può validamente agire per la società. Il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'articolo 214 del codice di procedura civile, deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, non potendo risolversi in una mera espressione di stile o in una generica contestazione. Costituisce elemento decisivo per valutare l'infondatezza del disconoscimento il comportamento processuale della parte convenuta che, pur avendo ricevuto fatture, comunicazioni di risoluzione contrattuale e lettere di messa in mora, non abbia proceduto ad alcuna immediata contestazione della validità del contratto, attendendo l'instaurazione del giudizio per negarne la paternità…. Corte d'appello civile Milano sentenza n. 1843 del 22 giugno 2025 La sottoscrizione mediante firma elettronica semplice, identificata da stringa alfanumerica e procedura DocuSign, conferisce validità ai contratti senza necessità di firma elettronica qualificata, operando in caso di contestazione l'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intende disconoscere la firma digitale, il quale deve provare che il dispositivo non gli appartiene o è stato utilizzato contro la sua volontà… Tribunale civile Milano sentenza n. 5350 del 23 maggio 2024 La firma digitale5 apposta su contratti telematici, quando supportata 5 Cass. 10786/2020….La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e recante firma digitale dello stesso, a norma dell'art. 15 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, non è nulla per mancanza di sottoscrizione poiché è garantita l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del provvedimento, se non dal suo autore. La firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del d.lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dall'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, convertito dalla I. n. 24 del 2010, "ratione temporis" applicabile (Cass. 22871 del 2015; v. pure Cass. n. 21285 del 2015). 10.2. Si è osservato che "la firma digitale è definita dall'art. 1 lett. s) C.A.D. come «un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici». Per tali sue caratteristiche, la firma digitale, per un verso, manca di autografia, per altro verso, non è nemmeno riproducibile su un supporto analogico. Essa non è costituita, a differenza della firma convenzionale, da un segno grafico vergato sul documento di pugno dell'autore, ma da una serie di informazioni digitali unite al documento, ed è apposta dal giudice mediante l'inserimento della sua personale "smart-card" e digitazione del 'in" (codice alfanumerico personale). L'apposizione della firma digitale ad opera del giudice è desumibile grazie alla coccarda ed alla stringa grafica che compaiono su ciascuna delle pagine del file di copia della sentenza (il cui originale è archiviato all'interno del sistema). La coccarda e la stringa sono automaticamente inserite nella copia del documento informatico dal software in dotazione all'ufficio giudiziario al
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> da certificato di completamento che attesti il corretto espletamento della procedura di sottoscrizione con indicazione dell'indirizzo IP, dell'indirizzo email e del numero di telefono del firmatario identificato mediante verifica dei documenti d'identità, ha efficacia probatoria ex articolo 2702 del codice civile, e l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata si presume riconducibile al titolare salvo prova contraria, gravando sul soggetto che contesti la validità della firma l'onere di dimostrare la carenza o violazione delle regole tecniche previste dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005. Il fatto che la produzione in giudizio scrittura equivalga a sottoscrizione (Cass 3810/2004 e Cass. 2666/2022;. Cass. 2666/2022) e' sicuramente consolidato il principio, piu' volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e percio' perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto (Cass. 15/05/1998, n. 4905; Cass. 11/03/2000, n. 2826; Cass. 22/01/2018, n. 1525); ne', come evidenziato dal P.G., il ricordato principio e' posto in discussione dalla ricorrente;
tuttavia, va sottolineato che quel principio e' delimitato e definito in relazione a due precisazioni essenziali: 1) il riconoscimento tacito per via di produzione in giudizio opera ex nunc (Cass., n. 1525/2018 cit.; v. anche Cass. 3/01/2017, n. 36; Cass. 24/03/2016 n. 5919); 2) la produzione del documento non potrebbe valere a costituire il consenso se non in relazione all'intenzione del soggetto che ne effettua la produzione di "farlo valere", ossia - come più precisamente affermato in giurisprudenza - di versarlo in causa "con il dichiarato intento di avvalersi del contenuto negoziale di esso nei confronti del suo autore" (Cass. 1/12/1992, n. 12819; Cass. 23/12/2004, n. 23966). Ultimo ma non per ultimo la produzione in giudizio già con la intimazione (notificata alla a mani proprie) e da parte degli aventi causa della ed acquirenti CP_2 Pt_1 dell'immobile ha l'effetto di rendere definitiva ed irreversibile la scrittura privata di risoluzione del 01/12/2022 con assoluta irreversibilità dei suoi effetti obbligatori anche per la e totale irrilevanza della invocata (e tardiva) revoca del consenso da parte della
CP_2 obbligata (che in ogni caso nulla ha mia ritenuto di versare alla proprietà e ciò in
CP_2 netta quanto radicale antitesi con la sua stessa prospettazione di validità dell'originario contratto locatizio). La sentenza del TO di Milano n. 5179/2025 del 21-25/06/2025 (RG n. 31747/2024 cron. 6236/2025) dà inoltre espressamente atto (nella parte motiva e narrativa) che era stata effettuata la comunicazione alla stessa della cessione del credito relativo alla
CP_2 penale negoziale con missiva del 09/08/2023 in virtù della specifica clausola che prevede la espressa e prevista cedibilità della penale all'avente causa del locatore (parte acquirente l'immobile nel caso di specie). L'accordo di risoluzione consensuale si sarebbe in ogni caso --anche a volere accedere alla prospettazione difensiva della definitivamente consolidato (con quindi la
CP_2 radicale esclusione di ogni ipotesi di possibile revocabilità del consenso da parte della cui era stata notificata --a mani proprie-- la intimazione di sfratto in data del CP_2
15/09/2023) con la comunicazione alla stessa della cessione del credito CP_2
fine di dare la rappresentazione dell'apposizione della firma digitale. Dalle specifiche tecniche di cui sopra si desume, inoltre, che l'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato in tanto può essere depositato telematicamente nel fascicolo informatico in quanto sia stato previamente «sottoscritto con firma digitale» (Cass. n. 22871 del 2015 cit., in motivazione).
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> relativo alla penale negoziale con missiva del 09/08/2023 in virtù della specifica clausola che prevede la espressa e prevista cedibilità della penale all'avente causa del locatore (parte acquirente l'immobile nel caso di specie). La intimazione del nuovo proprietario (dal 28/02/2023) comunque aveva reso Per_4 irreversibile e irrevocabile l'accordo di risoluzione consensuale del contratto (ed irretrattabile il consenso della ) e in ogni caso l'obbligo di rilascio (anche assunto in via CP_2 unilaterale) di rilascio assunto dalla nel termine perentorio del 31/107/2023La CP_2 difesa delle parti ricorrenti/intimanti ha poi diffusamente e tempestivamente contestato6 (art. 6 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati”
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> 115, I comma, c.p.c.) quanto prospettato dalla controparte intimata, sicchè la CP_2 anche in ossequio al generale principio dispositivo7 della prova, nemmeno avrebbe potuto ritualmente valersi8 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata.
(differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
7 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
8 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Da ultimo vale forse rilevare che seppure la difesa di parte (parte in ogni caso
CP_2 certamente ed oggettivamente inadempiente delle due l'una o verso l'esecuzione del contratto Part locatizio ovvero per l'esecuzione dell'accordo risolutivo) abbia richiesto alla adita nelle proprie conclusioni di confermare l'efficacia del contratto di locazione in parola, sino alla naturale scadenza dello stesso al 30/09/2026, la resistente intimata per proprio conto nemmeno ha fatto formale, espressa e contestuale offerta di versare contestualmente all'avente diritto quanto (ove ritenuto dalla stessa inefficace l'accordo risolutivo
CP_2 all'art. 3 pagina 1) certamente dovuto dalla stessa (per canoni e oneri) proprio in
CP_2 esecuzione dell'invocato contratto locatizio di cui pure si chiedeva il ripristino della piena efficacia (debito per canoni ed oneri insoluti maturato dalla occupante sino all'effettivo rilascio del 14/05/2024 e mai saldato). Sicchè --anche sotto tale profilo-- la siffatta domanda della resistente nemmeno
CP_2 potrebbe trovare accoglimento alcuno. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa, dell'entità di attività difensiva prestata e della coerente applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente e vanno poste interamente a carico della parte totalmente soccombente .
CP_2
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione9 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito10, deve ritenersi allo stato assorbita11. 9 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 10 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
11 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> C.F._15
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 42440/2023, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti e dato atto di quanto già statuito con precedente sentenza nel presente giudizio, così provvede e dispone:
-Dato previamente atto che l'immobile de quo --sito in Milano, alla Via della Moscova n. 68, è già in precedenza stato rilasciato dalla intimata resistente Controparte_2
(C.F. ) in particolare con riconsegna avvenuta in data del C.F._9
14/05/2024, accerta e dichiara che il contratto di locazione immobiliare sottoscritto in data 01/10/2002 (con medesima decorrenza registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 6, in data 15/10/2002, al numero 10601, serie 3) ha cessato di ogni efficacia e validità inter partes in data 31/12/2022 per effetto della risoluzione consensuale intervenuta tra le parti;
-Disattende le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte resistente (C.F. ) nata a Controparte_2 C.F._9
Milano il 17/06/1970 alla refusione, in favore delle controparti, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#6.996,75# per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U. ove effettivamente versato, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 25/09/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
, nata ad [...] il [...], residente in [...]
n. 3, Cod. Fisc. nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
18 settembre 1990, residente in [...], Cod. Fisc. C.F._2
, nato a [...] il [...], residente in
[...] Parte_3
Milano Via Popoli Uniti n. 7, Cod. Fisc. , , CodiceFiscale_3 Parte_4 nata a [...] il [...], residente in [...], Cod. Fisc. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Mariani CodiceFiscale_4
(C.F.: P.IVA: – pec C.F._5 P.IVA_1
del Foro di Monza;
AVV. Email_1
, nato a [...] il [...], Parte_5 residente in [...], Cod. Fisc. anche in CodiceFiscale_6 proprio; - AVV. , nato a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], Cod. Fisc. , CodiceFiscale_7 rappresentato e difeso, dall'Avv.ti Eduardo Mariani (C.F.: C.F._8
P.IVA: – pec del P.IVA_1 Email_1
Foro di Monza, e del Foro di Busto Arsizio;
PARTI RICORRENTI/INTIMANTI
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(C.F. ) nata a [...] il [...], con Controparte_2 C.F._9
l'Avv. ISIDORO DI GIOVANNI rappresentata e difesa, giusta procura dagli Avv.ti Isidoro Di Giovanni (C.F.: – PEC: C.F._10
– FAX: 02.59903859) e Marcello Bernarduzzi Email_2
(C.F. – PEC: – C.F._11 Email_3
FAX: 02.59903859);
PARTE CONVENUTA/ RESISTENTE/INTIMATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, le parti ricorrenti/intimanti a seguito di mutamento del rito sommario in ordinario locatizio evidenziavano che …DABROI Pt_1 in forza di successione in morte di , nata a [...] il 14 maggio Persona_1
1924 (Cod. Fisc. ) e deceduta a Guastalla il 1° febbraio 2015, era CodiceFiscale_12 divenuta piena ed esclusiva proprietaria dell'unità immobiliare ad uso abitativo posta al piano secondo del complesso condominiale sito in Comune di Milano, via Della Moscova n. 68, e relativi cantina e solaio pertinenziali, censiti al Catasto Fabbricati del predetto comune come segue:
- foglio 311 - mappale 83 sub. 717 - VIA DELLA MOSCOVA n. 68 - P.
2 - z.c.
1 - Cat. A/3 - Cl.
2 - vani 6 – (Sup. Cat. Totale: 109 mq. Totale escluse aree scoperte: 108 mq.) - R.C.P. Euro 960,61;
- foglio 311 - mappale 83 sub. 718 - VIA DELLA MOSCOVA n. 68 - P.
5 - z.c.
1 - Cat. C/2 - Cl.
2 - mq. 8 – (Sup. Cat. Totale: 10 mq.) - R.C.P. Euro 17,35;
- foglio 311 - mappale 83 sub. 719 - VIA DELLA MOSCOVA n. 68 - P. S1 - z.c.
1 - Cat. C/2
- Cl.
2 - mq. 9 – (Sup. Cat. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Totale: 11 mq.) - R.C.P. Euro 19,52. Le suddette unità immobiliari erano state concesse in locazione da a Persona_1
, nato a [...] il [...], giusto contratto di locazione ad uso Persona_2 abitativo, della durata di anni quattro più quattro, sottoscritto in data 1 ottobre 2002 e con medesima decorrenza, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 6, in data 15 ottobre 2002, al numero 10601, serie 3 (cfr. doc. 1, contratto di locazione ad uso abitativo con estremi di registrazione), con canone annuo di Euro 9.989,84. A seguito dell'accettazione dell'eredità devoluta dalla zia, era subentrata Parte_1 nel sopracitato contratto di locazione, in qualità di locatrice. In data 16 settembre 2022 decedeva e nel contratto di locazione relativo alle unità immobiliari site Persona_2 in Milano, Via Della Moscova n. 68 è subentrata la di lui figlia , nata Controparte_2
a Milano il 17 giugno 1970. In data 01/12/2022 e avevano sottoscritto un Parte_1 Controparte_2 accordo per la risoluzione consensuale del contratto di locazione, con impegno della conduttrice a rilasciare, libero da cose e/o persone, le unità immobiliari locate entro e non oltre il 31 luglio 2023, “termine da considerarsi perentorio, dovendo la locatrice consegnare l'immobile a nuovo acquirente” (cfr. doc. 2, art. 2 dell'accordo per la risoluzione consensuale e consegna registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 6 il 24 febbraio 2023, al numero 10601, serie 3); a garanzia delle obbligazioni assunte, la si CP_2 impegnava a corrispondere al Locatore una penale di Euro 350,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei beni, con la specifica che “tale penale è cedibile all'avente causa del Locatore” (cfr. doc. 2, art.4 dell'accordo per la risoluzione consensuale e consegna). ….
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Con atto di compravendita ricevuto dal Notaio dott. di Milano in data 28 Persona_3 febbraio 2023, repertorio 15.262, raccolta 10.321, registrato a Milano 2 in data 03/03/2023 al n. 19121 serie 1T, vendeva le unità immobiliari site in Milano, via Della Pt_1
Moscova numero 68, oggetto del contratto di locazione, a , Parte_4 [...]
e Parte_2 Parte_3 Parte_5
(cfr. doc. 3, atto di compravendita – AR + 2); all'art. 7 del
[...] Pt_1 predetto contratto si legge quanto segue: “quanto compravenduto è attualmente detenuto dalla …PORCHEDDU nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. CP_2 [...]
), in qualità di erede del OR , nato a [...] il 28 C.F._13 Persona_2 maggio 1934 (Cod. Fisc. ), quale titolare del contratto di locazione CodiceFiscale_14 registrato a Milano 6 in data 15 ottobre 2002 al n. 10.601 Serie 3, contratto risolto consensualmente dalle Parti a far tempo dal 31 dicembre 2022, con impegno a lasciare libero l'immobile da persone o cose entro il 31 luglio 2023 e la Parte venditrice si obbliga a consegnare quanto in contratto libero da persone e/o cose entro il 31 luglio 2023”.
Nella medesima giornata del 28 febbraio 2023 , Parte_4 Parte_2
E avevano proceduto alla rivendita Parte_3 Parte_5 immediata delle sopra indicate unità immobiliari in favore di Controparte_1
, con atto di compravendita ricevuto sempre dal Notaio di
[...] Persona_3
Milano in data 28 febbraio 2023, repertorio numero 15263, raccolta 10332, registrato a Milano 2 il 3 marzo 2023 al numero 19124, serie 1T (cfr. doc.4, atto di compravendita AR + 2 ). Pt_6
Alla scadenza concordata del 31 luglio 2023 non ottemperava Controparte_2 all'obbligazione di riconsegna del bene immobile, libero da cose e/o persone nonostante fosse ben consapevole dell'obbligo assunto di rilasciare l'immobile nonché della necessità del proprietario di essere immesso nella piena, assoluta ed incondizionata Controparte_1 disponibilità degli immobili di cui sopra al fine di potere procedere alla quantomai necessaria ristrutturazione degli stessi e adibirli a propria abitazione principale, il tutto come risulta ampiamente documentato dagli scambi sia via mail che via messaggio intercorsi con la e/o suoi legali (doc.5). CP_2
A nulla sono valse le plurime richieste scritte rivolte alla di adempimento al CP_2 proprio obbligo di liberazione degli immobili né, da ultimo, la diffida dai legali in data 9 agosto 2023 ed allegata sempre sub doc. 5, tesa ad ottenere il rilascio degli immobili in via bonaria, rimasta priva di fattivo riscontro. I ricorrenti intimavano a lo sfratto per finita locazione con Controparte_2 contestuale citazione per la convalida per l'udienza del 7 novembre 2023.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel Controparte_2 procedimento di sfratto RG. 36419/23, proponendo opposizione alla convalida dello sfratto intimato e chiedendo il rigetto delle domande avversarie (cfr. doc. 8). A seguito dell'udienza del 28 novembre 2023 con ordinanza emessa in pari data…
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Dato atto di quanto sopra, rilevato che l'opposizione proposta –allo stato degli atti e della presente fase a cognizione meramente sommaria-- non appare fondata su prova scritta;
rilevato, in particolare, che la parte intimata ha personalmente ricevuto la CP_2 notifica della intimazione dello sfratto a mani proprie in data 15/09/2023;
visti i richiami contenuti nei due atti di compravendita immobiliare (docc. 3 e 4) entrambi formalizzati in atti pubblici notarili (con rogiti coevi ed entrambi portanti la data del 28/02/2023);
dato atto dei documenti versati sub documento numero 5; dato atto dello specifico contenuto della scrittura versato in atti e portante la data del 01/12/2022 e denominato accordo per la risoluzione consensuale e consegna del 01/12/2022, e rilevato che lo stesso è stato peraltro anche formalmente registrato presso la Agenzia delle Entrate;
vista la dichiarazione di impegno di parte sub punto n. 2 della scrittura del 01/12/2022 a firma della parte intimata;
dato atto, che l'accordo, ad oggi, ha anche Controparte_2 avuto già (seppure parziale) anche spontanea esecuzione ciò considerati i mancati versamenti monetari (sia per canoni che anche per le spese condominiali) da parte della
così come da scrittura del 01/12/2022; CP_2
-Vista la espressa e formale istanza delle parti intimanti di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc, a fronte della opposizione di parte intimata CP_2
DISPONE Su istanza specifica sul punto avanzata dalla parte intimante, allo stato degli atti e della presente fase, ex art. 665 cpc il rilascio dell'immobile de quo (meglio indicato in atti) sito in Milano alla Via della Moscova n. 68, con data fissata al 20/01/2024.
-Visto l'art. 667 e art. 426 c.p.c. dispone l'immediato mutamento del rito, riservando al prosieguo l'eventuale assunzione di ogni eventuale ed ulteriore statuizione giudiziale;
…
Disponeva quindi il mutamento del rito, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio, assegnando termini a difesa ad entrambe le parti e contestualmente assegnava alle parti il termine di legge per promuovere il procedimento di mediazione. Entrambe le parti si costituivano con memoria integrativa. Le parti intimanti così concludevano… - accertare e dichiarare che la locazione di cui al contratto indicato in narrativa è cessata in data 31 dicembre 2022 (ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia) per effetto della risoluzione consensuale intervenuta tra le parti ovvero risolvere il contratto di locazione inter-partes per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto
- ordinare alla signora (C.F.: , nata a [...]_2 C.F._9 il 17 giugno 1970, residente in [...], il rilascio, libero da cose e/o persone, delle unità immobiliari site in Milano Via Della Moscova n. 68, costituite da un appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo con annessa cantina e solaio pertinenziali, il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Milano come segue:
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> - foglio 311 – mappale 83 sub. 717 – VIA DELLA MOSCOVA n. 68 – P. 2 – z.c. 1 – Cat. A/3
– Cl.2 – vani 6 – (Sup. Cat. Totale: 109 mq. Totale escluse aree scoperte: 108 mq.) – R.C.P. Euro 960,61;
- foglio 311 – mappale 83 sub. 718 – VIA DELLA MOSCOVA n. 68 – P. 5 – z.c. 1 – Cat. C/2
– Cl.2 – mq. 8 – (Sup. Cat. Totale: 10 mq.) – R.C.P. Euro 17,35;
- foglio 311 – mappale 83 sub. 719 – VIA DELLA MOSCOVA n. 68 – P. S1 – z.c. 1 – Cat. C/2 – Cl.2 – mq. 9 – (Sup. Cat.Totale: 11 mq.) – R.C.P. Euro 19,52, sempre con la più vicina data di fissazione dell'esecuzione. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Come detto si costituiva ritualmente <> la controparte con proprio atto difensivo contestando e contrastando l'avversaria prospettazione CP_2 in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito come rassegnate in atti:…- dichiarare la nullità, per mancanza di valida procura alle liti, dell'atto di citazione con riferimento all'azione che si pretende svolta dalla Sig.ra con conseguente nullità di Pt_1 tutti gli atti del procedimento;
NEL MERITO - dichiarare la carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio dei Sig.ri
, , Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3
e;
[...] Parte_4
- rigettare le domande degli intimanti poiché infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto confermare l'efficacia del contratto di locazione in parola, sino alla naturale scadenza dello stesso al 30/09/2026, e, avendo l'intimata in esecuzione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. rilasciato l'immobile in data 14/05/2024 (doc. 4), condannare l'Avv. alla CP_1 restituzione dell'immobile oggetto del contratto di locazione de quo;
IN OGNI CASO - con vittoria di spese e competenze della fase sommaria e della presente fase… La non ottemperava l'ordinanza del 28 novembre 2023, omettendo il rilascio CP_2 dell'immobile sito in Milano alla Via della Moscova n. 68, in favore degli intimanti, per la data fissata al 20 gennaio 2024. Veniva notificato il precetto di rilascio (doc. 14) e gli avvisi di sloggio (doc. 15). In data 14/05/2024 l'immobile di Via Moscova 68 veniva rilasciato dalla come CP_2 da verbale sotto riprodotto in copia…
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>>
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>>
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Risultati ancora vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva. All'esito dell'ultima udienza poi tenutasi comparivano le difese delle parti del 17/12/2024, il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria non definitiva del presente giudizio n. 10868/2024 con cui accertava e dichiarava la sopravvenuta ed intervenuta cessazione della materia del contendere (anche per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 cpc sulla rispettiva domanda di parte) sul punto del rilascio immobiliare già effettuato inter partes il 14/05/2024. All'ultima udienza del 25/09/2025 la difesa di parte ricorrente dava atto che, nelle more, era stata pronunziata dal Tribunale di Milano (Giudice dott.ssa F. Savignano) altra e diversa sentenza contro la stessa <emessa al n. 5179/2025 del 21-25/06/2025 (RG n. CP_2
31747/2024 cron. 6236/2025)>> con condanna della al pagamento, in favore delle CP_2 controparti, dell'importo complessivo di €#50.050,00# a titolo di penale oltre agli interessi legali ed interessi di mora dovuti dalla resistente in forza dello stesso accordo (anche oggetto della presente vertenza) ed obbligo conseguente assunto dalla in sede di CP_2 risoluzione consensuale (sottoscritta dalla obbligata in data 01/12/2022). CP_2
All'esito le parti procedevano alla discussione ed all'esito il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio. Deve, preliminarmente ed in rito, confermarsi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Si ricorda che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare2 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate 2 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione,
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Entrambe le difese delle parti non hanno articolato istanze di prova orale di alcun genere.
Le parti peraltro non hanno proposto istanze istruttorie nei rispettivi atti difensivi autorizzati, né hanno da ultimo insistito per la loro ammissione. Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo. In premessa va ricordato che l'accordo di risoluzione consensuale del 01/12/2022 è già stato delibato (in termini di piena efficacia vincolante e validità inter partes) da altro e diverso sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Giudice di questo stesso Tribunale con altra e diversa sentenza emessa contro la stessa
<emessa al n. 5179/2025 del 21-25/06/2025 (RG n. 31747/2024, cron. n. CP_2
6236/2025)>> sebbene questa ultima --in quella sede-- fosse rimasta contumace…. Di seguito si riporta per estratto ed in copia la sentenza n. 5179/2025…. OMISSIS….
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Come detto l'accordo di risoluzione consensuale è già stato delibato (in termini di piena efficacia vincolante e validità inter partes) da altro e diverso Giudice di questo stesso Tribunale con altra e diversa sentenza emessa contro la stessa al n. 5179/2025 del CP_2
21-25/06/2025 (RG n. 31747/2024 cron. 6236/2025).
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Tale conclusione è pienamente condivisa dallo scrivente anche considerando (con l'essere l'accordo del 01/12/2022 obbligatorio e vincolante --in ogni sua parte-- verso la CP_2 anche nelle parti per la stessa svantaggiose) che l'accordo di risoluzione consensuale si sarebbe in ogni caso --anche a volere accedere alla prospettazione difensiva della CP_2
- definitivamente3 consolidato (con quindi la radicale esclusione di ogni ipotesi di possibile revocabilità del consenso da parte della cui era stata notificata --a mani proprie-- CP_2 la intimazione di sfratto in data del 15/09/2023) con la comunicazione alla stessa CP_2 della cessione del credito4 relativo alla penale negoziale con missiva del 09/08/2023 in virtù della specifica clausola che prevede la espressa e prevista cedibilità della penale all'avente causa del locatore (parte acquirente l'immobile nel caso di specie). Peraltro la ha dato piena ed oggettiva esecuzione all'accordo risolutivo (nella parte CP_2 che certamente ed oggettivamente la avvantaggiava) nulla infatti mai pagando alla proprietà per la permanenza nell'immobile (come da articolo 3 dell'accordo del 01/12/2022) salvo poi pretestuosamente prospettando (laddove l'accordo consensuale in punto di rilascio immobiliare si traduceva per la in termini svantaggiosi) una asserita e strumentale CP_2 invalidità per vizi formali della stessa scrittura privata del 01/12/2022, laddove appunto la stessa scrittura prevedeva l'obbligo di rilascio per la che sul punto si era CP_2 espressamente obbligata (rilascio questo da effettuare nel termine perentorio del 31 luglio 2023). È bene evidenziare che (nonostante la sua prospettazione funzionale alla permanenza di efficacia del contratto di locazione originario) la nulla ha mai pagato né ha mai CP_2 versato (a qualsivoglia titolo) agli aventi diritto e ciò pure a fronte della protratta occupazione e godimento dell'abitazione in via di fatto da parte (e ciò fino all'avvenuto rilascio CP_2 dell'immobile effettuato solo il 14/05/2024). Il valore probatorio delle firme elettroniche avanzate e qualificate è costituito dal fatto che il documento informatico così firmato ha l'efficacia di una scrittura privata e della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore” (Art. 20 CAD). Rileva inoltre che la firma elettronica avanzata (fea) è l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario (c.d. “entity authentication”, ottenuta grazie al certificato in cui sono registrati i dati del titolare), creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo (esistenza di un supporto hardware, come un dispositivo USB, una smart-card o un token), collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (data authentication). 3 cass n. 3540/2019 e cass n. 22012/2023. cass n. 21712/2022; 4 Vedi sentenza emessa dal TO di Milano contro la stessa al n. 5179/2025 del 21-25/06/2025 (RG n. CP_2 31747/2024 cron. 6236/2025).
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Attualmente il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata (fea) qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche previste dal CAD medesimo che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c. Inoltre l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Ne consegue che siffatto documento è a tutti gli effetti la “scrittura privata informatica”. Rilevano a sostegno le pronunce del Tribunale di Milano n. 6612 del 27 agosto 2025 secondo cui In materia di contratti di locazione operativa sottoscritti mediante firma elettronica attraverso piattaforme digitali, il disconoscimento della sottoscrizione si considera inammissibile e infondato quando la procedura di autenticazione risulti perfezionata e univocamente riconducibile alla società convenuta. La riconducibilità della firma elettronica alla parte si presume quando l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la trasmissione del documento da sottoscrivere sia chiaramente riferibile alla società, come dimostrato dall'utilizzo del medesimo indirizzo per rapporti commerciali con terzi e dalla presenza del dominio aziendale. Non rileva la circostanza che il numero telefonico utilizzato per la ricezione del codice OTP non sia intestato al legale rappresentante della società, purché risulti che il soggetto avente accesso all'indirizzo mail aziendale abbia manifestato la volontà di sottoscrivere il contratto riportando il codice di autenticazione ricevuto, dimostrando così la conoscibilità e disponibilità del codice stesso da parte di chi può validamente agire per la società. Il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'articolo 214 del codice di procedura civile, deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, non potendo risolversi in una mera espressione di stile o in una generica contestazione. Costituisce elemento decisivo per valutare l'infondatezza del disconoscimento il comportamento processuale della parte convenuta che, pur avendo ricevuto fatture, comunicazioni di risoluzione contrattuale e lettere di messa in mora, non abbia proceduto ad alcuna immediata contestazione della validità del contratto, attendendo l'instaurazione del giudizio per negarne la paternità…. Corte d'appello civile Milano sentenza n. 1843 del 22 giugno 2025 La sottoscrizione mediante firma elettronica semplice, identificata da stringa alfanumerica e procedura DocuSign, conferisce validità ai contratti senza necessità di firma elettronica qualificata, operando in caso di contestazione l'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intende disconoscere la firma digitale, il quale deve provare che il dispositivo non gli appartiene o è stato utilizzato contro la sua volontà… Tribunale civile Milano sentenza n. 5350 del 23 maggio 2024 La firma digitale5 apposta su contratti telematici, quando supportata 5 Cass. 10786/2020….La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e recante firma digitale dello stesso, a norma dell'art. 15 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, non è nulla per mancanza di sottoscrizione poiché è garantita l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del provvedimento, se non dal suo autore. La firma digitale è equiparata alla sottoscrizione autografa in base ai principi del d.lgs. n. 82 del 2005, resi applicabili al processo civile dall'art. 4 del d.l. n. 193 del 2009, convertito dalla I. n. 24 del 2010, "ratione temporis" applicabile (Cass. 22871 del 2015; v. pure Cass. n. 21285 del 2015). 10.2. Si è osservato che "la firma digitale è definita dall'art. 1 lett. s) C.A.D. come «un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici». Per tali sue caratteristiche, la firma digitale, per un verso, manca di autografia, per altro verso, non è nemmeno riproducibile su un supporto analogico. Essa non è costituita, a differenza della firma convenzionale, da un segno grafico vergato sul documento di pugno dell'autore, ma da una serie di informazioni digitali unite al documento, ed è apposta dal giudice mediante l'inserimento della sua personale "smart-card" e digitazione del 'in" (codice alfanumerico personale). L'apposizione della firma digitale ad opera del giudice è desumibile grazie alla coccarda ed alla stringa grafica che compaiono su ciascuna delle pagine del file di copia della sentenza (il cui originale è archiviato all'interno del sistema). La coccarda e la stringa sono automaticamente inserite nella copia del documento informatico dal software in dotazione all'ufficio giudiziario al
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> da certificato di completamento che attesti il corretto espletamento della procedura di sottoscrizione con indicazione dell'indirizzo IP, dell'indirizzo email e del numero di telefono del firmatario identificato mediante verifica dei documenti d'identità, ha efficacia probatoria ex articolo 2702 del codice civile, e l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata si presume riconducibile al titolare salvo prova contraria, gravando sul soggetto che contesti la validità della firma l'onere di dimostrare la carenza o violazione delle regole tecniche previste dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 82/2005. Il fatto che la produzione in giudizio scrittura equivalga a sottoscrizione (Cass 3810/2004 e Cass. 2666/2022;. Cass. 2666/2022) e' sicuramente consolidato il principio, piu' volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e percio' perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto (Cass. 15/05/1998, n. 4905; Cass. 11/03/2000, n. 2826; Cass. 22/01/2018, n. 1525); ne', come evidenziato dal P.G., il ricordato principio e' posto in discussione dalla ricorrente;
tuttavia, va sottolineato che quel principio e' delimitato e definito in relazione a due precisazioni essenziali: 1) il riconoscimento tacito per via di produzione in giudizio opera ex nunc (Cass., n. 1525/2018 cit.; v. anche Cass. 3/01/2017, n. 36; Cass. 24/03/2016 n. 5919); 2) la produzione del documento non potrebbe valere a costituire il consenso se non in relazione all'intenzione del soggetto che ne effettua la produzione di "farlo valere", ossia - come più precisamente affermato in giurisprudenza - di versarlo in causa "con il dichiarato intento di avvalersi del contenuto negoziale di esso nei confronti del suo autore" (Cass. 1/12/1992, n. 12819; Cass. 23/12/2004, n. 23966). Ultimo ma non per ultimo la produzione in giudizio già con la intimazione (notificata alla a mani proprie) e da parte degli aventi causa della ed acquirenti CP_2 Pt_1 dell'immobile ha l'effetto di rendere definitiva ed irreversibile la scrittura privata di risoluzione del 01/12/2022 con assoluta irreversibilità dei suoi effetti obbligatori anche per la e totale irrilevanza della invocata (e tardiva) revoca del consenso da parte della
CP_2 obbligata (che in ogni caso nulla ha mia ritenuto di versare alla proprietà e ciò in
CP_2 netta quanto radicale antitesi con la sua stessa prospettazione di validità dell'originario contratto locatizio). La sentenza del TO di Milano n. 5179/2025 del 21-25/06/2025 (RG n. 31747/2024 cron. 6236/2025) dà inoltre espressamente atto (nella parte motiva e narrativa) che era stata effettuata la comunicazione alla stessa della cessione del credito relativo alla
CP_2 penale negoziale con missiva del 09/08/2023 in virtù della specifica clausola che prevede la espressa e prevista cedibilità della penale all'avente causa del locatore (parte acquirente l'immobile nel caso di specie). L'accordo di risoluzione consensuale si sarebbe in ogni caso --anche a volere accedere alla prospettazione difensiva della definitivamente consolidato (con quindi la
CP_2 radicale esclusione di ogni ipotesi di possibile revocabilità del consenso da parte della cui era stata notificata --a mani proprie-- la intimazione di sfratto in data del CP_2
15/09/2023) con la comunicazione alla stessa della cessione del credito CP_2
fine di dare la rappresentazione dell'apposizione della firma digitale. Dalle specifiche tecniche di cui sopra si desume, inoltre, che l'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato in tanto può essere depositato telematicamente nel fascicolo informatico in quanto sia stato previamente «sottoscritto con firma digitale» (Cass. n. 22871 del 2015 cit., in motivazione).
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> relativo alla penale negoziale con missiva del 09/08/2023 in virtù della specifica clausola che prevede la espressa e prevista cedibilità della penale all'avente causa del locatore (parte acquirente l'immobile nel caso di specie). La intimazione del nuovo proprietario (dal 28/02/2023) comunque aveva reso Per_4 irreversibile e irrevocabile l'accordo di risoluzione consensuale del contratto (ed irretrattabile il consenso della ) e in ogni caso l'obbligo di rilascio (anche assunto in via CP_2 unilaterale) di rilascio assunto dalla nel termine perentorio del 31/107/2023La CP_2 difesa delle parti ricorrenti/intimanti ha poi diffusamente e tempestivamente contestato6 (art. 6 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di “fatti non contestati”
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> 115, I comma, c.p.c.) quanto prospettato dalla controparte intimata, sicchè la CP_2 anche in ossequio al generale principio dispositivo7 della prova, nemmeno avrebbe potuto ritualmente valersi8 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata.
(differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
7 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018). Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
8 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> Da ultimo vale forse rilevare che seppure la difesa di parte (parte in ogni caso
CP_2 certamente ed oggettivamente inadempiente delle due l'una o verso l'esecuzione del contratto Part locatizio ovvero per l'esecuzione dell'accordo risolutivo) abbia richiesto alla adita nelle proprie conclusioni di confermare l'efficacia del contratto di locazione in parola, sino alla naturale scadenza dello stesso al 30/09/2026, la resistente intimata per proprio conto nemmeno ha fatto formale, espressa e contestuale offerta di versare contestualmente all'avente diritto quanto (ove ritenuto dalla stessa inefficace l'accordo risolutivo
CP_2 all'art. 3 pagina 1) certamente dovuto dalla stessa (per canoni e oneri) proprio in
CP_2 esecuzione dell'invocato contratto locatizio di cui pure si chiedeva il ripristino della piena efficacia (debito per canoni ed oneri insoluti maturato dalla occupante sino all'effettivo rilascio del 14/05/2024 e mai saldato). Sicchè --anche sotto tale profilo-- la siffatta domanda della resistente nemmeno
CP_2 potrebbe trovare accoglimento alcuno. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa, dell'entità di attività difensiva prestata e della coerente applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente e vanno poste interamente a carico della parte totalmente soccombente .
CP_2
Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione9 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito10, deve ritenersi allo stato assorbita11. 9 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 10 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
11 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non
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<<sezione 13^ civile--r.g. n. 42440 2023-sentenza definitiva 25 09 2025-pagina 1 di 27>> C.F._15
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica, nel procedimento al R.G. n. 42440/2023, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti e dato atto di quanto già statuito con precedente sentenza nel presente giudizio, così provvede e dispone:
-Dato previamente atto che l'immobile de quo --sito in Milano, alla Via della Moscova n. 68, è già in precedenza stato rilasciato dalla intimata resistente Controparte_2
(C.F. ) in particolare con riconsegna avvenuta in data del C.F._9
14/05/2024, accerta e dichiara che il contratto di locazione immobiliare sottoscritto in data 01/10/2002 (con medesima decorrenza registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 6, in data 15/10/2002, al numero 10601, serie 3) ha cessato di ogni efficacia e validità inter partes in data 31/12/2022 per effetto della risoluzione consensuale intervenuta tra le parti;
-Disattende le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte resistente (C.F. ) nata a Controparte_2 C.F._9
Milano il 17/06/1970 alla refusione, in favore delle controparti, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#6.996,75# per compensi professionali, oltre al rimborso del C.U. ove effettivamente versato, oltre ad IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, il 25/09/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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