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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1086/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1086 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 14 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore C.F._2
, nato a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Cassino Persona_1
alla Via Torino n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Fantaccione e Antonio Fantaccione, che li rappresentano e difendono, come da procura in atti;
ATTORI
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Parroco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Pontecorvo (Fr) alla Via Le Cese n. 79 presso lo studio dell'Avv. Marzia M. Fellone del Foro di
Cassino, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
- in persona del legale rapp.te pro-tempore P.IVA Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Marittima n. 246, presso lo studio P.IVA_2
dell'avv. Massimiliano Martini, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 N. 1086/2021 R.G.
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_2 Per_1
convenivano in giudizio la e e
[...] Controparte_1 Controparte_1
al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'ente per il CP_1
sinistro occorso al minore il 29.07.2017, la sua condanna al risarcimento in favore Persona_1
degli attori di tutti i danni non patrimoniali e delle spese mediche accertati come dovuti.
A tal fine, gli attori deducevano: - che nel mese di luglio 2017 il minore Persona_1
frequentava un campo ricreativo estivo organizzato nel Comune di Campo di Mele (LT) dalla di Pontecorvo, appartenente alla Controparte_3
Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, svoltosi tra i giorni 27-30 luglio 2017; - che in data
29.07.2017, il minore mentre era all'interno della camerata nella quale era stato assegnato, in orario pre-cena, cadeva subendo un grave infortunio al braccio sinistro;
- che sull'intero piano non si trovava nessun operatore e i minori risultavano privi di vigilanza;
- che uscito dalla doccia che si trovava all'interno della camerata, nel recarsi verso il posto letto assegnatogli, scivolava a causa della pavimentazione completamente bagnata;
- che a causa della caduta il minore batteva violentemente a terra al braccio sinistro e rimaneva sulla pavimentazione nudo fin quando un suo compagno di stanza si accorgeva dell'accaduto e chiamava i precettori;
- che il minore veniva accompagnato in auto davanti alla Chiesa della SS. Annunziata di Pontecorvo distante circa 30 km dal luogo dell'infortunio dove con una telefonata era stata convocata la madre del minore;
- che la stessa accompagnava il minore presso l'O.C. Santa Scolastica di Cassino dove gli veniva diagnosticata una frattura scomposta dell'omero sinistro che richiedeva l'immediato trasferimento del minore in autoambulanza all'O.C. di Frosinone;
- che in ragione dell'età e della tipologia di frattura il minore veniva il giorno successivo ricoverato presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma dove il 02/08/2017 veniva sottoposto operazione per la riduzione e sintesi con chiodi elastici endomidollari di una frattura scomposta dell'omero sinistro;
- che il sinistro è da imputare alle gravi carenze organizzative e nella custodia e vigilanza dei soggetti minori imputabile alla convenuta e ritenuta civilmente tenuta al risarcimento dei danni patiti;
- che, come da CP_1
documentazione di parte in atti, in conseguenza di detto sinistro il minore subiva postumi invalidanti di carattere permanente in misura pari al 9% ed un'invalidità temporanea assoluta di gg.
30 ed un'invalidità temporanea parziale di gg. 30 al 50% per un banno biologico complessivo di €
2 N. 1086/2021 R.G.
25.097,89 oltre al costo delle spese mediche sostenute;
- che a nulla valevano le richieste di risarcimento inoltrate ai convenuti in via stragiudiziale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo autorizzarsi, in via Controparte_1
preliminare, la chiamata in causa della compagnia in virtù di Polizza Controparte_2
“Responsabilità Civile Rischi Diversi” n. 136914194 valida dal 30.04.2017. Nel merito contestava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto;
nel denegato caso di accoglimento della domanda svolta da parte attrice, chiedeva liquidare il danno nei limiti di quanto provato e tenendo conto del grado di corresponsabilità del minore. In via subordinata, in caso di riconoscimento di responsabilità in capo alla convenuta, chiedeva dichiarare la tenuta alla manleva e per l'effetto Controparte_2
condannarla a rifondere quanto sarà eventualmente tenuta a pagare a parte attrice;
chiedendo inoltre di condannare il terzo direttamente a pagare agli attori le predette somme ex art. 1917 c.c..
Parte convenuta deduceva, in particolare: - che la dinamica dell'evento lesivo era differente da quella descritta e che nella causazione dell'infortunio de quo incideva esclusivamente il comportamento del minore;
- che in data 29.07.2017 alle ore 19.30 circa, in orario pre-cena, Pt_1 all'interno della stanza ubicata al primo piano della struttura ospitante, in adiacenza del posto letto a lui assegnato, il minore si denudava con l'intento di recarsi nella doccia quando, Persona_1
improvvisamente, saltava sul suo letto, nudo e scalzo, e, al momento della discesa, scivolava cadendo malamente a terra e, così, infortunandosi;
- che nella stanza erano presenti altri compagni e sul piano, nelle immediate vicinanze, vi era la vigilanza di operatori all'uopo incaricati i quali immediatamente intervenivano e prestavano i primi e necessari soccorsi;
- che contattata telefonicamente la madre del minore, sig.ra , la stessa chiedeva che il figlio, Parte_2 Per_1
, venisse condotto presso la Chiesa Parrocchiale in Piazza Annunziata a Pontecorvo e lì
[...] avrebbe provveduto lei stessa ad accompagnarlo presso l'Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino;
- che come richiesto e concordato con la madre, il minore veniva accompagnato dagli operatori nel luogo convenuto ed ivi affidato alla madre;
- che non sussistono presunte carenze organizzative né tantomeno è configurabile una ipotesi di omessa custodia e/o vigilanza, che nessuna responsabilità può essere addebitata alla convenuta poiché essa e gli operatori che coadiuvavano il CP_1
nella gestione del campo estivo hanno esercitato tale custodia e/o vigilanza nella misura CP_4 dovuta, non mancando assolutamente l'adozione di tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all'insorgere del fatto sfociato nella produzione del danno;
- che anche sotto il profilo del quantum debeatur la domanda attorea è del tutto infondata nonché temeraria e pretestuosa.
3 N. 1086/2021 R.G.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e produzione documentale.
All'udienza del 14/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, nel merito, la domanda deve essere respinta.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01), alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020, Rv. 657915 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016,
Rv. 638980 - 01), sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il 'contatto sociale' che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Cass. Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv.
638980 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 - 01). Trattandosi dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
26907 del 26/11/2020, Rv. 659901 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del 31/08/2020, Rv. 658517
– 01; Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del
29/10/2019, Rv. 655640 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv.
645164 - 01).
La regola, così affermatasi in relazione alla responsabilità contrattuale del medico (e dunque con riguardo a una precisa prestazione di facere professionale), ha finito per trovare applicazione, nella giurisprudenza di legittimità, anche in relazione all'inadempimento delle obbligazioni di fare diverse dalla prestazione medica, e segnatamente proprio in relazione all'obbligazione degli
4 N. 1086/2021 R.G.
insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure, ove si è affermato che, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697
c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021,
Rv. 660991 - 01).
Tali principi risultano applicabili anche alla fattispecie in esame in cui si lamenta la sussistenza di una responsabilità degli organizzatori del campo ricreativo estivo per omessa vigilanza.
Tanto premesso, nel caso di specie, la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta, né risulta provato il nesso di causalità tra il danno denunciato e l'inadempimento (per condotta omissiva) lamentato.
Nello specifico, parte attrice, con riferimento alla dinamica del sinistro, ha premesso che il minore, uscito dalla doccia che si trovava all'interno della camerata, nel recarsi verso il posto letto assegnatogli, scivolava a causa della pavimentazione completamente bagnata.
Orbene, il teste di parte attrice, escussa all'udienza del 18/07/2023, ha Testimone_1
riferito di non aver assistito all'evento ma di aver accompagnato il bambino “davanti la Chiesa
Per_ della Santissima Annunziata in Pontecorvo, dove ci sarebbero stati la madre e lo stesso Don ad attenderci” e che “Durante il tragitto in macchina, che io stessa conducevo, ho chiesto al bambino come stesse;
mi riferì di avere dolore alla spalla e di essere caduto dopo un salto dal letto, prima di fare la doccia serale”.
Il teste di parte convenuta, , escusso all'udienza del 26/10/2023, ha Testimone_2
riferito: “Noi animatori controllavamo le camerate dei ragazzi prima che gli stessi entrassero nelle stanze per fare la doccia. Preciso ci assicuravamo che non ci fossero ostacoli al transito dei ragazzi mettendo asciugamani a terra con funzione antiscivolo. Non ricordo la presenza di dispositivi di sicurezza quali bande e/o strisce adesive antiscivolo. Aggiungo che quando mi sono recato nella camerata dopo l'accaduto ho visto l'ambiente asciutto. Sono entrato qualche secondo dopo l'accaduto poiché mi trovavo a pochi metri dalla camerata ed insieme a me c'erano gli altri animatori. Subito ho chiamato che è animatore ed infermiere professionale. CP_5
Appena ho visto il ragazzo che era a terra nudo e asciutto ed orientato verso la porta del bagno
5 N. 1086/2021 R.G.
non ho toccato il ragazzo rimanendo a distanza. Il primo soccorso è stato prestato da
[...]
che era in corridoio con me. I minori mi hanno riferito che si stava recando a fare CP_5 Per_1
la doccia e che dopo aver saltato sul letto cadeva a terra. So bene che il sig. , mio CP_5
amico, era ed è un infermiere professionale che lavorava a quel tempo su in alta Italia in qualche struttura di cui non ricordo il nome”. Ed ancora affermava: “Quando io chiamai la mamma spiegandole l'accaduto la stessa mi disse di portare il minore a Pontecorvo poi io chiamai CP_6
che all'epoca era il legale rappresentante della Parrocchia ed il referente organizzatore del
[...]
campus. chiamò la madre e la stessa gli chiese di portare il minore a Pontecorvo, tale CP_6
richiesta mi è stata riferita da nella successiva telefonata. Preciso che al momento del CP_6 soccorso con l'infermiere , vedemmo le condizioni non gravi, a nostro avviso, del CP_5
ragazzo che deambulava, era lucido e lamentava dolori solamente al braccio che gli è stato immediatamente immobilizzato. Riferite queste circostanze alla madre decidemmo di non chiamare
l'ambulanza perché fu la stessa a richiedere che il figlio fosse accompagnato a Pontecorvo presso la Chiesa, così lei lo avrebbe accompagnato al pronto soccorso”.
Il teste della convenuta, escussa nell'udienza del 21/11/2023, CP_1 Testimone_3
dichiarava: “ho visto al mio arrivo che il pavimento era asciutto. Posso dire di essere arrivata pochi secondi dopo l'accaduto in quanto allertata da a voce. Ricordo che i bagni Testimone_2
erano i classici bagni e che vi erano delle strisce antiscivolo”.
Nell'udienza del 12/12/2023 veniva ancora escusso il teste della Parrocchia convenuta il quale dichiarava: “Mi è stato riferito direttamente dal minore che l'infortunio si CP_5
è verificato mentre si stava recando a fare la doccia….il minore si stava rialzando, so che era asciutto perché l'ho palpato alla testa alle gambe e alla braccia per verificare che non vi fossero punti traumatizzati”.
Dichiarazioni contrastanti hanno reso i testi di parte attrice, fratello del Tes_4
danneggiato, escusso all'udienza del 26/10/2023, il quale ha dichiarato: “Non ho assistito al fatto che mi è stato riferito da mio fratello il giorno seguente mentre l'accompagnavo all'ospedale Per_1
Bambin Gesù di Roma. Mi ha riferito che uscito dal bagno dove si era fatto la doccia nel recarsi verso il posto letto assegnatoli scivolava a causa della pavimentazione bagnata battendo a terra il braccio sul qual cadeva. Mio fratello mi riferì di essere caduto nella camerata e che era un tutt'uno
e che il bagno si trovava nella camerata. Mi riferì di essere rimasto a terra per un po' senza abiti finchè un compagno lo vedeva e chiamava soccorso”; dichiarazioni confermate anche dall'altro fratello del danneggiato, . Testimone_5
Orbene, all'esito delle prove testimoniali, devono ritenersi maggiormente attendibili le dichiarazioni dei testi di parte convenuta e dalla teste di parte attrice dalle quali Testimone_1
6 N. 1086/2021 R.G.
risulta che il pavimento della stanza era asciutto e che il minore al momento della caduta non era bagnato, essendo caduto in seguito ad un salto sul letto, prima della doccia, mentre le testimonianze di parte attrice sono tutte de relato. Non risulta pertanto dimostrato il nesso di causalità tra l'omessa vigilanza e il danno subito dal minore, né la sussistenza di una condotta colposa della , la CP_1
quale al contrario ha dimostrato, all'esito dell'istruttoria orale, di essersi attenuta alle normali cautele, quali la presenza di personale di vigilanza e di luoghi idonei e non pericolosi, mentre la caduta risulta imputabile ad una causa imprevedibile, costituita dalla condotta impropria e pericolosa del bambino.
Resta assorbita la domanda di manleva formulata dalla
[...]
nei confronti della compagnia Controparte_1
Controparte_2
Le spese di lite tra attore e convenuto seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. A carico dell'attore vanno poste, altresì, le spese sostenute dalla terza chiamata in causa dalla parrocchia, in base al principio di causalità e non risultando la chiamata manifestamente infondata o arbitraria (ex multis, Cass. 23123/2019 “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi ed € 237,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...] in persona del legale rappresentantepro tempore, che si liquidano in € 2.540,00 CP_2
per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cassino il 19 febbraio 2025
7 N. 1086/2021 R.G.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1086 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 14 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore C.F._2
, nato a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Cassino Persona_1
alla Via Torino n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Roberto Fantaccione e Antonio Fantaccione, che li rappresentano e difendono, come da procura in atti;
ATTORI
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Parroco legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Pontecorvo (Fr) alla Via Le Cese n. 79 presso lo studio dell'Avv. Marzia M. Fellone del Foro di
Cassino, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
- in persona del legale rapp.te pro-tempore P.IVA Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Marittima n. 246, presso lo studio P.IVA_2
dell'avv. Massimiliano Martini, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 N. 1086/2021 R.G.
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_2 Per_1
convenivano in giudizio la e e
[...] Controparte_1 Controparte_1
al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell'ente per il CP_1
sinistro occorso al minore il 29.07.2017, la sua condanna al risarcimento in favore Persona_1
degli attori di tutti i danni non patrimoniali e delle spese mediche accertati come dovuti.
A tal fine, gli attori deducevano: - che nel mese di luglio 2017 il minore Persona_1
frequentava un campo ricreativo estivo organizzato nel Comune di Campo di Mele (LT) dalla di Pontecorvo, appartenente alla Controparte_3
Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, svoltosi tra i giorni 27-30 luglio 2017; - che in data
29.07.2017, il minore mentre era all'interno della camerata nella quale era stato assegnato, in orario pre-cena, cadeva subendo un grave infortunio al braccio sinistro;
- che sull'intero piano non si trovava nessun operatore e i minori risultavano privi di vigilanza;
- che uscito dalla doccia che si trovava all'interno della camerata, nel recarsi verso il posto letto assegnatogli, scivolava a causa della pavimentazione completamente bagnata;
- che a causa della caduta il minore batteva violentemente a terra al braccio sinistro e rimaneva sulla pavimentazione nudo fin quando un suo compagno di stanza si accorgeva dell'accaduto e chiamava i precettori;
- che il minore veniva accompagnato in auto davanti alla Chiesa della SS. Annunziata di Pontecorvo distante circa 30 km dal luogo dell'infortunio dove con una telefonata era stata convocata la madre del minore;
- che la stessa accompagnava il minore presso l'O.C. Santa Scolastica di Cassino dove gli veniva diagnosticata una frattura scomposta dell'omero sinistro che richiedeva l'immediato trasferimento del minore in autoambulanza all'O.C. di Frosinone;
- che in ragione dell'età e della tipologia di frattura il minore veniva il giorno successivo ricoverato presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma dove il 02/08/2017 veniva sottoposto operazione per la riduzione e sintesi con chiodi elastici endomidollari di una frattura scomposta dell'omero sinistro;
- che il sinistro è da imputare alle gravi carenze organizzative e nella custodia e vigilanza dei soggetti minori imputabile alla convenuta e ritenuta civilmente tenuta al risarcimento dei danni patiti;
- che, come da CP_1
documentazione di parte in atti, in conseguenza di detto sinistro il minore subiva postumi invalidanti di carattere permanente in misura pari al 9% ed un'invalidità temporanea assoluta di gg.
30 ed un'invalidità temporanea parziale di gg. 30 al 50% per un banno biologico complessivo di €
2 N. 1086/2021 R.G.
25.097,89 oltre al costo delle spese mediche sostenute;
- che a nulla valevano le richieste di risarcimento inoltrate ai convenuti in via stragiudiziale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo autorizzarsi, in via Controparte_1
preliminare, la chiamata in causa della compagnia in virtù di Polizza Controparte_2
“Responsabilità Civile Rischi Diversi” n. 136914194 valida dal 30.04.2017. Nel merito contestava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto;
nel denegato caso di accoglimento della domanda svolta da parte attrice, chiedeva liquidare il danno nei limiti di quanto provato e tenendo conto del grado di corresponsabilità del minore. In via subordinata, in caso di riconoscimento di responsabilità in capo alla convenuta, chiedeva dichiarare la tenuta alla manleva e per l'effetto Controparte_2
condannarla a rifondere quanto sarà eventualmente tenuta a pagare a parte attrice;
chiedendo inoltre di condannare il terzo direttamente a pagare agli attori le predette somme ex art. 1917 c.c..
Parte convenuta deduceva, in particolare: - che la dinamica dell'evento lesivo era differente da quella descritta e che nella causazione dell'infortunio de quo incideva esclusivamente il comportamento del minore;
- che in data 29.07.2017 alle ore 19.30 circa, in orario pre-cena, Pt_1 all'interno della stanza ubicata al primo piano della struttura ospitante, in adiacenza del posto letto a lui assegnato, il minore si denudava con l'intento di recarsi nella doccia quando, Persona_1
improvvisamente, saltava sul suo letto, nudo e scalzo, e, al momento della discesa, scivolava cadendo malamente a terra e, così, infortunandosi;
- che nella stanza erano presenti altri compagni e sul piano, nelle immediate vicinanze, vi era la vigilanza di operatori all'uopo incaricati i quali immediatamente intervenivano e prestavano i primi e necessari soccorsi;
- che contattata telefonicamente la madre del minore, sig.ra , la stessa chiedeva che il figlio, Parte_2 Per_1
, venisse condotto presso la Chiesa Parrocchiale in Piazza Annunziata a Pontecorvo e lì
[...] avrebbe provveduto lei stessa ad accompagnarlo presso l'Ospedale “Santa Scolastica” di Cassino;
- che come richiesto e concordato con la madre, il minore veniva accompagnato dagli operatori nel luogo convenuto ed ivi affidato alla madre;
- che non sussistono presunte carenze organizzative né tantomeno è configurabile una ipotesi di omessa custodia e/o vigilanza, che nessuna responsabilità può essere addebitata alla convenuta poiché essa e gli operatori che coadiuvavano il CP_1
nella gestione del campo estivo hanno esercitato tale custodia e/o vigilanza nella misura CP_4 dovuta, non mancando assolutamente l'adozione di tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all'insorgere del fatto sfociato nella produzione del danno;
- che anche sotto il profilo del quantum debeatur la domanda attorea è del tutto infondata nonché temeraria e pretestuosa.
3 N. 1086/2021 R.G.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e produzione documentale.
All'udienza del 14/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, nel merito, la domanda deve essere respinta.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (di recente ribadito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 - 01), alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso (o nel quadro) delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale, con la conseguente applicazione della regola dell'art. 1218 c.c.: e ciò, sia in quanto l'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola costituisce di per sé il perfezionamento di un contratto comportante specifici obblighi di sorveglianza e di controllo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020, Rv. 657915 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, Rv. 644014 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016,
Rv. 638980 - 01), sia in quanto, a prescindere da tale accettazione formale, il 'contatto sociale' che viene istituendosi tra l'alunno (o i suoi rappresentanti) e la scuola vale a giustificare la produzione dei medesimi effetti obbligatori propri del contratto (Cass. Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv.
638980 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582 - 01). Trattandosi dunque di responsabilità contrattuale, gli oneri probatori che s'impongono alle parti chiedono d'essere distribuiti in conformità a quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza, alla cui stregua deve ritenersi onere del danneggiato fornire la prova, anche a mezzo di presunzioni, del nesso di causalità tra l'inadempimento del debitore e il danno subito, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
26907 del 26/11/2020, Rv. 659901 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18102 del 31/08/2020, Rv. 658517
– 01; Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019, Rv. 655828 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del
29/10/2019, Rv. 655640 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 – 01; Sez. 3,
Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv.
645164 - 01).
La regola, così affermatasi in relazione alla responsabilità contrattuale del medico (e dunque con riguardo a una precisa prestazione di facere professionale), ha finito per trovare applicazione, nella giurisprudenza di legittimità, anche in relazione all'inadempimento delle obbligazioni di fare diverse dalla prestazione medica, e segnatamente proprio in relazione all'obbligazione degli
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insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure, ove si è affermato che, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697
c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5118 del 17/02/2023, Rv. 667226 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021,
Rv. 660991 - 01).
Tali principi risultano applicabili anche alla fattispecie in esame in cui si lamenta la sussistenza di una responsabilità degli organizzatori del campo ricreativo estivo per omessa vigilanza.
Tanto premesso, nel caso di specie, la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta, né risulta provato il nesso di causalità tra il danno denunciato e l'inadempimento (per condotta omissiva) lamentato.
Nello specifico, parte attrice, con riferimento alla dinamica del sinistro, ha premesso che il minore, uscito dalla doccia che si trovava all'interno della camerata, nel recarsi verso il posto letto assegnatogli, scivolava a causa della pavimentazione completamente bagnata.
Orbene, il teste di parte attrice, escussa all'udienza del 18/07/2023, ha Testimone_1
riferito di non aver assistito all'evento ma di aver accompagnato il bambino “davanti la Chiesa
Per_ della Santissima Annunziata in Pontecorvo, dove ci sarebbero stati la madre e lo stesso Don ad attenderci” e che “Durante il tragitto in macchina, che io stessa conducevo, ho chiesto al bambino come stesse;
mi riferì di avere dolore alla spalla e di essere caduto dopo un salto dal letto, prima di fare la doccia serale”.
Il teste di parte convenuta, , escusso all'udienza del 26/10/2023, ha Testimone_2
riferito: “Noi animatori controllavamo le camerate dei ragazzi prima che gli stessi entrassero nelle stanze per fare la doccia. Preciso ci assicuravamo che non ci fossero ostacoli al transito dei ragazzi mettendo asciugamani a terra con funzione antiscivolo. Non ricordo la presenza di dispositivi di sicurezza quali bande e/o strisce adesive antiscivolo. Aggiungo che quando mi sono recato nella camerata dopo l'accaduto ho visto l'ambiente asciutto. Sono entrato qualche secondo dopo l'accaduto poiché mi trovavo a pochi metri dalla camerata ed insieme a me c'erano gli altri animatori. Subito ho chiamato che è animatore ed infermiere professionale. CP_5
Appena ho visto il ragazzo che era a terra nudo e asciutto ed orientato verso la porta del bagno
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non ho toccato il ragazzo rimanendo a distanza. Il primo soccorso è stato prestato da
[...]
che era in corridoio con me. I minori mi hanno riferito che si stava recando a fare CP_5 Per_1
la doccia e che dopo aver saltato sul letto cadeva a terra. So bene che il sig. , mio CP_5
amico, era ed è un infermiere professionale che lavorava a quel tempo su in alta Italia in qualche struttura di cui non ricordo il nome”. Ed ancora affermava: “Quando io chiamai la mamma spiegandole l'accaduto la stessa mi disse di portare il minore a Pontecorvo poi io chiamai CP_6
che all'epoca era il legale rappresentante della Parrocchia ed il referente organizzatore del
[...]
campus. chiamò la madre e la stessa gli chiese di portare il minore a Pontecorvo, tale CP_6
richiesta mi è stata riferita da nella successiva telefonata. Preciso che al momento del CP_6 soccorso con l'infermiere , vedemmo le condizioni non gravi, a nostro avviso, del CP_5
ragazzo che deambulava, era lucido e lamentava dolori solamente al braccio che gli è stato immediatamente immobilizzato. Riferite queste circostanze alla madre decidemmo di non chiamare
l'ambulanza perché fu la stessa a richiedere che il figlio fosse accompagnato a Pontecorvo presso la Chiesa, così lei lo avrebbe accompagnato al pronto soccorso”.
Il teste della convenuta, escussa nell'udienza del 21/11/2023, CP_1 Testimone_3
dichiarava: “ho visto al mio arrivo che il pavimento era asciutto. Posso dire di essere arrivata pochi secondi dopo l'accaduto in quanto allertata da a voce. Ricordo che i bagni Testimone_2
erano i classici bagni e che vi erano delle strisce antiscivolo”.
Nell'udienza del 12/12/2023 veniva ancora escusso il teste della Parrocchia convenuta il quale dichiarava: “Mi è stato riferito direttamente dal minore che l'infortunio si CP_5
è verificato mentre si stava recando a fare la doccia….il minore si stava rialzando, so che era asciutto perché l'ho palpato alla testa alle gambe e alla braccia per verificare che non vi fossero punti traumatizzati”.
Dichiarazioni contrastanti hanno reso i testi di parte attrice, fratello del Tes_4
danneggiato, escusso all'udienza del 26/10/2023, il quale ha dichiarato: “Non ho assistito al fatto che mi è stato riferito da mio fratello il giorno seguente mentre l'accompagnavo all'ospedale Per_1
Bambin Gesù di Roma. Mi ha riferito che uscito dal bagno dove si era fatto la doccia nel recarsi verso il posto letto assegnatoli scivolava a causa della pavimentazione bagnata battendo a terra il braccio sul qual cadeva. Mio fratello mi riferì di essere caduto nella camerata e che era un tutt'uno
e che il bagno si trovava nella camerata. Mi riferì di essere rimasto a terra per un po' senza abiti finchè un compagno lo vedeva e chiamava soccorso”; dichiarazioni confermate anche dall'altro fratello del danneggiato, . Testimone_5
Orbene, all'esito delle prove testimoniali, devono ritenersi maggiormente attendibili le dichiarazioni dei testi di parte convenuta e dalla teste di parte attrice dalle quali Testimone_1
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risulta che il pavimento della stanza era asciutto e che il minore al momento della caduta non era bagnato, essendo caduto in seguito ad un salto sul letto, prima della doccia, mentre le testimonianze di parte attrice sono tutte de relato. Non risulta pertanto dimostrato il nesso di causalità tra l'omessa vigilanza e il danno subito dal minore, né la sussistenza di una condotta colposa della , la CP_1
quale al contrario ha dimostrato, all'esito dell'istruttoria orale, di essersi attenuta alle normali cautele, quali la presenza di personale di vigilanza e di luoghi idonei e non pericolosi, mentre la caduta risulta imputabile ad una causa imprevedibile, costituita dalla condotta impropria e pericolosa del bambino.
Resta assorbita la domanda di manleva formulata dalla
[...]
nei confronti della compagnia Controparte_1
Controparte_2
Le spese di lite tra attore e convenuto seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. A carico dell'attore vanno poste, altresì, le spese sostenute dalla terza chiamata in causa dalla parrocchia, in base al principio di causalità e non risultando la chiamata manifestamente infondata o arbitraria (ex multis, Cass. 23123/2019 “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi ed € 237,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali in favore della
[...] in persona del legale rappresentantepro tempore, che si liquidano in € 2.540,00 CP_2
per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Cassino il 19 febbraio 2025
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Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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