Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/06/2025, n. 11174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11174 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09861/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9861 del 2021, proposto da
TA BE e IT NO, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierluigi Corradini, Giorgio Corradini e Maura Corradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Civitavecchia, corso Centocelle n. 27;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione del responsabile del settore urbanistica edilizia privata del Comune di Tarquinia reg. gen. 601 del 15.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori TA BE e IT NO hanno impugnato la determinazione del responsabile del settore urbanistica edilizia privata del Comune di Tarquinia reg. gen. 601 del 15.6.2021, con cui è stato disposto lo “ sgombero degli immobili abusivamente realizzali e della superficie di terreno individuata in catasto alla pila 1857 fg. 111 del Comune di Tarquinia; (…) di assegnare gg. 60 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento per ottemperare a propria cura e spese a quanto disposto al precedente art. 1; che qualora non verrà dato seguito a quanto disposto entro il termine assegnato si procederà d'ufficio con addebito e riscossione coattiva delle somme impegnate per lo sgombero da parte degli uffici competenti; gli immobili oggetto del presente atto di accertamento per i quali il medesimo costituisce titolo per la immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi del co. 3 art. 15 L.R. 15/08 e s. m. i. che si verifica di diritto a favore dell'ente cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo co. 6 art. 15 e co. 3 art. 26 L.R. 15/08 e s.m.i. come di seguito indicati: area per una superficie complessiva di mq. 642 comprensiva dell'area di sedime degli immobili sopra citati e dell'area necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche come determinata nel presente atto ed ivi illustrato e motivato, individuata nella complessiva consistenza catastalmente alle particelle 1851del fg. 111 al Comune di Tarquinia loc. San Giorgio ”.
In sintesi è accaduto: che l’Amministrazione ha accertato che i ricorrenti hanno “ realizzato opere senza alcun titolo edilizio di cui se ne riporta la loro descrizione: 1) platea in cemento di m 2.20.60 x m. 6.40; 2) casa in legno di m.12.00 x m. 6.00 con altezza al colmo m. 2.80 e altezza in gronda m. 2.10 dotata di undici finestre ed una porta; 3) manufatto in legno di m. 2.00 x m. 2.00 con altezza al colmo di m. 2.30 e altezza in gronda di m. 1.80; 4) roulotte di m. 4.00 x m. 2.00; 5) pozzo; 6) fossa ”; tali abusi sono stati oggetto dell’ordinanza emessa dai responsabile del settore controlli edilizi n. 13298 del 6.5.2015, con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere realizzate ed il ripristino dei luoghi: provvedimento a cui ha fatto ulteriore seguito il verbale di inottemperanza notificato il 16.2.2019, nel quale il Corpo di Polizia Locale ha dato atto di aver accertato che i lavori abusivamente realizzati “ non sono stati demoliti nel temine perentorio di 90 giorni dalla notifica dello stesso ”; con ordinanza n. 14917 del 29.4.2019 è stata, inoltre, irrogata la sanzione di €. 20.000,00 ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 15/2008 e dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR 380/2001.
A fondamento dell’odierno ricorso hanno dedotto, con unico ed articolato motivo, l’eccesso di potere sotto il profilo della mancata valutazione di fatti rilevanti e la manifesta illogicità del provvedimento impugnato.
In particolare, hanno lamentato che l’azione repressiva sarebbe proseguita nonostante “ fosse già programmata la riunione della Giunta Comunale del 14/8 che aveva all'o.d.g. “il piano di lottizzazione convenzionato – loc. San Giorgio (…) approvazione ai sensi della LR. 36/87 ”” (cfr. pag. 6); che, dunque, il “ comportamento del Comune di Tarquinia appare viziato da una manifesta "illogicità": nel mentre si proclama la intenzione di sanare una situazione che nell'ultimo ventennio era rimasta in fase di "stallo" ed oggetto di svariata attività per la giustizia amministrativa e si avviano tutto le attività propedeutiche al raggiungimento dello scopo, nel momento in cui il "fine" prefissato viene raggiunto si impongono demolizioni ignorando la esistenza di provvedimenti di sequestro penale si sanziona economicamente chi, anche in virtù delle voci di imminenti provvedimenti favorevoli, non vi abbia provveduto e si acquisisce l'area preannunciando la demolizione in danno dei proprietari finendo così per demolire quanto può essere regolarizzato, acquisendo la proprietà di una area di, pur modeste, capacità edificatorie ” (cfr. pagg. 6 – 7); che, comunque, “ in data 14 settembre 2020 il Tribunale di Civitavecchia nel dichiarare l'avvenuto decorso dei termini prescrizionali ha archiviato il procedimento penale disponendo il dissequestro ” (cfr. pag. 7) dell’immobile, sottoposto a sequestro preventivo; che, soprattutto, “ con le tempistiche legate alla materiale esecuzione del provvedimento e tutte le ulteriori difficoltà legate alla emergenza sanitaria a tutti noi ben nota, gli odierni ricorrenti hanno provveduto alla demolizione ” (cfr., ancora, pag. 7).
Il Comune di Tarquinia non si è costituito in giudizio e all’udienza svoltasi in modalità da remoto il 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto illustrato, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione con ricorso innanzi a questo Tribunale, iscritto al RG 9954/2015; la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 3739 del 4 settembre 2015 ed il ricorso è stato, infine, dichiarato perento con decreto n. 979 del 15 marzo 2021: cosicché, è pacifico che le opere sono abusive.
Hanno, inoltre, impugnato il provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione edilizia pecuniaria con ricorso innanzi a questo Tribunale, iscritto al RG 11058/2019: giudizio, ad oggi, pendente.
Ad ogni modo, i ricorrenti hanno depositato una nota del 16.8.2021, nella quale si legge che “ il sottoscritto BE TA nato a [...] il [...], ivi residente in [...], cod. Lise. [...], quale proprietario, congiuntamente alla moglie, NO IT, comunica che le opere oggetto dell'ordinanza n. 9187, prot 13298 del 06.05.2015, sono state da tempo demolite e rimane da allontanare solamente il materiale di risulta delle stesse demolizioni ”.
Tale circostanza, per quanto (meramente) dichiarata in giudizio, non è verificabile da parte del Collegio – ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse – in ragione della mancata costituzione del Comune di Tarquinia, cui il ricorso risulta essere stato notificato in data 16.9.2021.
Cosicché, ferma restando ogni futura ed opportuna verifica da parte dell’Amministrazione comunale circa l’effettiva demolizione delle opere abusive oggetto del contendere, il Collegio ritiene che l’impugnato provvedimento sia, comunque, legittimo.
Vanno, sul punto, richiamate le statuizioni maturate in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1337), ossia che l’Amministrazione può agire autoritativamente ordinando lo sgombero nell’ambito del procedimento repressivo-ripristinatorio degli abusi edilizi, così come tratteggiato dalla disciplina del DPR 380/2001, per il rilascio dell’immobile occupato da soggetti privati, al fine di conseguirne l’immissione in possesso e procedere da sé alla demolizione; potere che, anche nell’ipotesi non si applichi la disciplina contenuta nel DPR 380/2001, resta, ad ogni modo, impregiudicato, potendo l’Amministrazione esercitare, in alternativa, i poteri di autotutela di cui all’art. 823, comma 2, c.c..
Il Collegio non ravvisa idonee ragioni per discostarsi dal predetto orientamento, non ritenendo nella specie dirimente né la prescrizione dell’illecito penale, di cui avrebbero beneficiato i ricorrenti, né, tantomeno, la circostanza che si possa trattare di beni immobili già acquisiti al patrimonio dell’Ente, restando ferma in capo al giudice amministrativo la giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori adottati dalla P.A., quali, come nel caso che ci occupa, l’ordine di sgombero afferente, peraltro, non già alle opere abusivamente realizzate nell’immobile controverso, ma a tutto il terreno (“ una superficie complessiva di mq. 642 comprensiva dell'area di sedime degli immobili ”).
In conclusione, il ricorso va respinto.
Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in considerazione della mancata costituzione del Comune di Tarquinia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT Tricarico, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | IT Tricarico |
IL SEGRETARIO