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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r. g. a. c. 701/2022
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Di Nicola, elettivamente domiciliata Parte_1 nel di lei studio in Roma, Via della Magliana Nuova 178, attrice appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Antonio De Angelis, elettivamente domiciliato nel di lui studio in Terni, Via
Barbarasa 23, convenuto appellato,
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Flamini, elettivamente domiciliato Controparte_2
nel di lei studio in Terni, Via Barbarasa 23, convenuti appellati
AVVERSO la sentenza n. 721/2022, pronunciata dal Tribunale di Terni, in persona della Dr.ssa Nicla
Michiorri, depositata il 14.09.2022 nella causa civile n. 1167/2022 R.g., la quale ha rigettato la domanda avanzata da e la ha condannata alla refusione delle spese di lite. Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Note: L'appellante insiste nell'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate Parte_1
nell'atto di citazione da intendersi in tale sede integralmente richiamate e trascritte. Nell'atto di appello aveva concluso come segue: in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'impugnata Sentenza n. 721/2022 emessa dal Tribunale di Terni,1) accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare dell' del 2 Maggio 2004 di cui al Verbale di Parte_2
Assemblea n. 02/2004 per mancata convocazione della Signora membro dell' Parte_1 [...]
e per l'effetto: 2) dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità degli Parte_2
1 atti di cessione in favore del degli impianti di rete di cui era titolare il Sig. Controparte_1 Per_1
ed altri 13 comproprietari definitisi e la pedissequa
[...] Parte_2 autorizzazione alla concessione della servitù di passaggio sui fondi privati dei singoli membri;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica del per tutti i motivi indicati Controparte_3 nel presente atto e, per l'effetto: 4) dichiarare l'inesistenza, l'invalidità e/o l'inefficacia di tutti gli atti sottoscritti dall'asserito per i motivi indicati nel presente atto;
5) in via Controparte_3 subordinata accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e l'inefficacia di tutti gli atti di cessione CP_ dell'utenza idrica sottoscritti dal Sig. per inesistenza e/o difetto di rappresentanza;
6) CP_2 condannare il Sig. in proprio e quale legale rappresentante dell' Controparte_2 Parte_2
ed il , solidalmente e ciascuno secondo le rispettive responsabilità, a risarcire il
[...] Controparte_1 danno dell'attrice che si quantifica nella somma di € 25.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore di Giustizia.
In via subordinata nella denegata ipotesi di conferma nel merito delle statuizioni della sentenza di primo grado comunque riformarla nel capo relativo alla condanna alle spese del giudizio, compensando le spese del grado integralmente o parzialmente ovvero liquidando la minor somma sulla base di quanto esposto nel presente appello.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Reitera le richieste di ammissione della prova per testimoni e della esibizione ex art. 210 cpc articolate in primo grado.
Note. Si riporta ai propri scritti difensivi ed insistere per l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione (“rigettare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, tutte le domande svolte dalla Sig.ra e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1
n. 721/2022 emessa dal Tribunale di Terni. Con ogni conseguenza in ordine alle spese”).
Note:Visto il termine concesso dall'Ill.mo Giudice per il deposito di note scritte in Controparte_2 sostituzione dell'udienza del 02.05.2024, ex art. 127 ter c.p.c., la scrivente difesa con il presente atto si riporta a tutti i propri precedenti scritti difensivi, ed alle conclusioni ivi articolate da intendersi in tale sede integralmente richiamate e trascritte;
contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito;
dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 4.6.2020 ritualmente notificato evocava davanti al Parte_1
Tribunale di Terni il Sig. ed il chiedendo l'accoglimento Controparte_2 Controparte_1 delle seguenti domande: 1) accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare dell' del 02 maggio 2004 di cui al verbale di assemblea n. Parte_2
02/2004 per mancata convocazione della Sig.ra membro dell' Parte_1 [...]
, e per l'effetto: 2) dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità Parte_2
2 degli atti di cessione in favore del degli impianti di rete di cui era titolare il Controparte_1
Sig. ed altri 13 comproprietari definitisi e la Persona_1 Parte_2 pedissequa autorizzazione alla concessione della servitù di passaggio sui fondi privati dei singoli membri;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica del Controparte_3
e per l'effetto: 4) dichiarare l'inesistenza, l'invalidità e/o l'inefficacia di tutti gli atti
[...]
sottoscritti dal;
5) in via subordinata accertare e dichiarare la Controparte_3
nullità, l'invalidità e l'inefficacia di tutti gli atti di cessione dell'utenza idrica sottoscritti dal Sig.
per inesistenza e/o difetto di rappresentanza;
6) condannare il Sig. CP_2 CP_2 [...]
in proprio e quale legale rappresentante dell' ed il CP_2 Parte_2
, solidalmente e ciascuno secondo le rispettive responsabilità, a risarcire il Controparte_1
danno subito dall'attrice, quantificato in € 25.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore di giustizia.
A sostegno della domanda allegava:
- che dopo l'acquisto nel 1984 di un fabbricato abitativo posto in Comune di , località CP_1
Foce, strada del Granaro n. 10, con successivo atto di compravendita del 15.10.1986 a rogito
Notaio Dr. , n. 4681 rep. e n. 1076 racc, aveva acquistato dai Sigg.ri Persona_2 CP_4
e un appezzamento di terreno sito nel Comune di , frazione Foce,
[...] CP_5 CP_1
riportato in NCT alla partita 4745, foglio 52, n. 42;
- che in virtù di tale contratto era subentrata nella comproprietà di un acquedotto rurale che attraversava il terreno, denominato utenza della , di cui dal 1977 il dante Parte_2
causa era comproprietario insieme a tredici utenti, tra cui l'intestatario CP_4 Per_1
;
[...]
- che il 29.06.1996 i comproprietari avevano approvato il regolamento per l'uso, la gestione e l'amministrazione dell'utenza idrica “ ”. Parte_2
- che il 02 Maggio 2004, senza convocare la Sig.ra l'organo assembleare dell'utenza Parte_1
idrica aveva deliberato unanimemente di cedere al gli Parte_2 Controparte_1
impianti di rete, con autorizzazione alla concessione della servitù di passaggio sui fondi privati;
- che il , in data 28 Aprile 2009, con delibera della Giunta Municipale n. 79, Controparte_1
statuiva l'inclusione nel servizio idrico pubblico del “Consorzio Idrico Valle delle Streghe”;
- che la delibera del 02 Maggio 2004 era nulla e inesistente a causa della mancata convocazione di comproprietaria della linea idrica e membro del Consorzio, Parte_1
con conseguente inesistenza e inefficacia della cessione della rete al;
Controparte_1
3 - che a seguito del trasferimento di proprietà della tubatura, avvenuto senza il suo consenso,
l'attrice, nel frattempo costretta a allacciarsi al Servizio idrico integrato, aveva subito pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, in quanto il contatore di acqua era troppo distante dalla sua abitazione e si trovava in un pozzetto di notevoli dimensioni, che non le consentiva di verificare i consumi. Inoltre non le venivano garantite la giusta pressione e quantità di acqua.
si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Controparte_2
giudice ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
il difetto di legittimazione attiva di a proporre domanda di annullamento della Delibera Parte_1
Consortile del 2.04.2004; la decadenza dell'attrice dalla domanda di annullamento della
Delibera consortile del 2.04.2004; il difetto di legittimazione passiva di sia per Controparte_2
l'estinzione del Consorzio “Utenza RI Valle delle Streghe”, perché estraneo alle richieste risarcitorie, eventualmente da proporre nei confronti del SII;
la prescrizione del diritto della
Sig.ra ad ottenere il risarcimento degli asseriti danni. Nel merito eccepiva la Parte_1
infondatezza delle avverse domande, rilevando in particolare che i comproprietari della rete idrica avevano consentito l'allaccio alla rete idrica comune di Parte_1 condizionandolo al pagamento del contributo di Lire 2.300.000,00, che tuttavia non erano state versate. Poichè malgrado il dissenso degli altri comproprietari si era Parte_1
comunque allacciata alle condutture, il giudizio possessorio che ne era seguito era stato definito in secondo grado dal Tribunale di Terni con sentenza n. 544 del 21.11.1991, che aveva escluso l'animus spoliandi di rigettando la domanda di reintegrazione e Parte_1
disponendo il ripristino dell'allaccio, avvenuto tuttavia senza acquiescenza e esclusivamente al fine di ottemperare alle statuizioni della sentenza.
Concludeva, in via preliminare, chiedendo dichiararsi il difetto di competenza del Giudice adito a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma;
dichiararsi il difetto di legittimazione attiva o la decadenza dell'attrice a proporre la domanda di annullamento della delibera del 2.05.2004; dichiararsi il difetto di legittimazione del Sig. quale legale CP_2
rappresentante del Consorzio “Utenza RI Valle delle Streghe”; nel merito: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Il si costituiva in giudizio formulando eccezioni e difese sostanzialmente Controparte_1
sovrapponibili a quelle di Eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Controparte_2
Tribunale ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nonché la decadenza dell'attrice dalla domanda di annullamento della Delibera consortile del 2.04.2004.
Nel merito insisteva per il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate.
4 Radicatosi il contraddittorio, il Giudice disattendeva la eccezione di incompetenza, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
Depositate le rispettive memorie, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti, e con ordinanza del 27 ottobre 2021 il Giudice ammetteva gli interrogatori formali delle parti, riservandosi all'esito sugli altri mezzi istruttori. Venivano quindi espletati il 26 gennaio 2022
l'interrogatorio formale di;
e il 17 febbraio 2022 quello di e Controparte_2 Parte_1
del Dott. delegato del Sindaco del . Testimone_1 Controparte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava all'udienza del 12 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni.
Assunta la causa in decisione, con sentenza n. 721/2022 del 14.09.2022 il Tribunale rigettava la domanda, condannando l'attrice alla refusione delle spese di lite.
Ad avviso del primo giudice a) non aveva provato di essere acquirente e Parte_1
avente causa dei terreni che inizialmente avevano ricevuto la concessione di sfruttamento idrico;
b) quando si riunirono il 29.6.1996 per approvare il regolamento della gestione dell'acquedotto, e il 2.5.2004 per deliberarne la cessione al , i titolari della Controparte_1 concessione dovevano essere qualificati come un condominio;
c) poiché la mancata convocazione del condomino in assemblea determina non la nullità, ma la annullabilità della relativa delibera, era decaduta dalla impugnazione, in quanto proposta oltre il Parte_1
termine di decadenza di trenta giorni dalla data di conoscenza della deliberazione, avvenuta nel 2012 quando aveva sottoscritto il contratto di utenza con il Servizio Idrico integrato.
Con atto di citazione tempestivamente notificato la Sig.ra ha interposto Parte_1
appello sulla base di tre motivi:
1. Illegittimità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice non ha ritenuto provata la contitolarità in capo alla Sig.ra della linea idrica “ Parte_1 [...]
”;
2. Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha Parte_2
qualificato il consorzio idrico rurale “ ”, in termini di “condominio”, con Parte_2
conseguente decadenza della Sig.ra dal termine per l'impugnazione della delibera per Parte_1
cui è causa, non nulla, ma, eventualmente solo annullabile;
3. L'illegittimità della sentenza in punto di statuizione delle spese di lite, per eccessiva onerosità.
Ha concluso pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza – in via principale - per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, conseguente accoglimento di tutte le domande (come sopra riportate) spiegate in primo grado ed – in via subordinata – per la riforma della sentenza di primo grado in punto di regolazione delle spese di lite, nel senso di
5 una compensazione totale e parziale delle stesse. Ha infine reiterato le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il e i quali hanno concluso per il Controparte_1 Controparte_2 rigetto del gravame.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e deve essere respinta per i motivi in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla mancata valutazione delle prove, sulla comproprietà dell'acquedotto e sul diritto alla convocazione dell'assemblea del 2 Maggio 2004.
Il primo motivo critica la sentenza in quanto ha affermato che l'attrice non avrebbe provato di essere acquirente e avente causa dei terreni dei tredici proprietari titolari della concessione idrica, e che quindi utilizzasse la rete idrica senza essere titolare.
Dalla documentazione in atti emergerebbe invece che era contitolare della Parte_1
linea idrica , intestata formalmente a . Parte_2 Persona_1
Nello specifico il contratto di compravendita del 15.10.1986, con cui l'attrice aveva acquistato dal Sig. il terreno posto in Comune di , frazione Foce, NCT, partita 4745, CP_4 CP_1 fg. 52 n. 42 (Doc. 15 memoria 183, c. 6 n. 2 c.p.c. , prevedeva a pag. 3 che “I venditori Parte_1 dichiarano e l'acquirente se ne dichiara a conoscenza che il terreno in oggetto è percorso da due condutture dell'acquedotto di proprietà del “Consorzio Idrico Valle delle Streghe”., e quindi che il terreno venduto alla faceva parte del Consorzio Idrico “ ”. Parte_1 Parte_2
Dal verbale di assemblea del 29.06.1996 (doc. 2 seconda memoria istruttoria Parte_1
emergerebbe inoltre che il dante causa era comproprietario della linea idrica CP_4
. Parte_2
Da ultimo, la comproprietà della rete idrica da parte di risulterebbe dalla Parte_1 lettera del 09.07.2001 a firma del Sig. (doc. 10 , la cui planimetria Persona_3 Parte_1
riportava, tra gli utenti, anche la odierna appellante.
6 In quanto acquirente di un terreno titolare della concessione idrica facente parte del Consorzio
Idrico Valle delle Streghe, avrebbe quindi dimostrato di essere Parte_1 comproprietaria della rete RI, acquistata dal Sig CP_4
Essa aveva quindi il diritto di essere convocata all'Assemblea Straordinaria del 2 Maggio 2004, la quale deliberò la cessione al della rete idrica. Da qui la nullità della Controparte_1
deliberazione, assunta senza la convocazione dell'appellante.
Il motivo è privo di fondamento per le seguenti ragioni, anche se la sentenza deve essere integrata sul piano motivazionale.
a) Anche se ha provato che il terreno acquistato nel 1986 era attraversato Parte_1 dall'acquedotto privato intestato al Sig. , la presenza delle due condutture Persona_1
idriche, di cui viene dato atto, indica esclusivamente che il fondo era gravato da una servitù di acquedotto, e nulla più.
La locuzione citata da parte appellante non consente quindi di inferire il subingresso di
[...]
al posto del venditore nella comproprietà delle linee idriche e nella concessione di Parte_1
uso dell'acquedotto rilasciata dal nel 1977. Controparte_1
b) Non è condivisibile l'affermazione, presente nel contratto di compravendita del 15.10.1986, secondo cui l'acquedotto e le due condutture erano di proprietà del “Consorzio Idrico Valle delle Streghe”.
A quanto si evince dalle delibere comunali n. 793 del 17.11.1977 e 893 del 30.12.1977, il aveva rilasciato la concessione dell'acquedotto ai singoli interessati proprio Controparte_1
per l'assenza di un consorzio volontario, non ancora costituito. Entrambe le delibere riferiscono infatti la concessione della utenza idrica al Sig. e a 13 interessati, Persona_1 considerati uti singoli, e non a un ente di gestione.
c) Dall'acquisto del terreno non potevano pertanto conseguire né il subentro di parte appellante nella comproprietà e nella gestione dell'acquedotto, né il subingresso nella concessione, che doveva essere autorizzato dal con provvedimento ad hoc. Controparte_1
d) Il consorzio volontario, pur non espressamente qualificato come tale nel relativo verbale, venne invece costituito dall'assemblea del 29.06.1996, in cui i comproprietari della linea idrica
, contitolari dell'utenza , avevano approvato il Parte_2 Persona_1
Regolamento per l'uso, la gestione e l'amministrazione dell'Utenza RI , Pt_2 Parte_2 con la finalità di disciplinare in modo uniforme il servizio idrico.
La adozione della forma scritta soddisfa inoltre i requisiti di cui all'art. 918 c. 2 c.c., secondo cui nei consorzi volontari l'adesione degli interessati e il regolamento del devono CP_3
7 risultare da atto scritto. E in assenza della necessità di trascrivere l'atto, era sufficiente la scrittura privata semplice, come previsto dall'art. 918 c.c..
e) Non essendo ab origine comproprietaria della rete idrica, né titolare della concessione rilasciata dal , non aveva diritto di essere convocata sia alla Controparte_1 Parte_1
assemblea del 29.6.1996, costitutiva del , sia a quella del 02 Maggio 2004, nella quale CP_3
venne deliberata la cessione al . Conseguentemente la assenza di Controparte_6
convocazione non determina alcuna invalidità.
f) non ha contestato, ed è quindi pacifico, che il consenso all'allaccio alla rete Parte_1
e l'acquisto della contitolarità della utenza, fossero condizionati al pagamento di Lire 2.300.000 quale rimborso delle spese di realizzazione dell'impianto e corrispettivo per il suo subentro. E tuttavia, malgrado in sede di interrogatorio formale abbia affermato il contrario, non risulta provato che ella avesse provveduto al pagamento di tale importo.
g) Il conseguente rifiuto da parte dei comunisti di consentire a l'allaccio alla Parte_1
linea idrica in assenza di pagamento trova conferma sia nella azione di reintegrazione promossa da alcuni comproprietari dopo l'allaccio dell'appellante, sia nel fatto che il successivo riallaccio avvenne in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Terni n. 544 del
17.10.1991 e non poteva determinare l'acquisto da parte di della titolarità Parte_1
della linea.
Nella lettera del 14.03.1992, diretta a il sig. , anche nome Parte_1 Persona_3
degli altri comproprietari, aveva infatti rimarcato che l'allaccio era stato eseguito in osservanza della sentenza del Tribunale di Terni, senza riconoscimento di alcun diritto di comproprietà sull'acquedotto, la cui gestione restava di competenza dei proprietari. La stessa volontà si rinviene nella lettera del 13.11.1995, nella quale il sig. ribadiva che la Sig.ra Persona_1 si era allacciata alla utenza esclusivamente in forza della sentenza del Parte_1
Tribunale di Terni.
Conseguentemente la lettera del 09.07.2001 diretta al a firma del Controparte_1
medesimo Sig. (doc. 10 , in cui l'appellante era indicata quale Persona_3 Parte_1
utente nella planimetria, non avvalora il subentro nella titolarità pro quota della rete, limitandosi a rappresentare all'Ente territoriale la condizione degli allacci alle condutture idriche.
2. Il secondo motivo. Sulla errata o falsa applicazione della normativa in materia di comunione e condominio.
8 Il secondo motivo censura la sentenza, in quanto a) sulla scorta della prospettazione della sentenza del Tribunale di Terni n. 544 del 17/10/1991, ha ritenuto che la comproprietà dell'utenza idrica fosse da inquadrare nell'istituto del condominio;
b) h quindi affermato anche reputando la condomina, la mancata convocazione alla assemblea del 2.5.2004 Parte_1
avrebbe determinato non la nullità, ma la annullabilità della deliberazione, da azionare entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza della delibera.
Parte appellante ritiene che nella specie non sussista un condominio, come conferma il fatto che il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Terni fu proposto dai singoli comproprietari e non dall'ente di gestione condominiale.
Il motivo è privo di fondamento.
2.1 E' certo che sia prima, sia dopo la costituzione del avvenuta nel 1996, la CP_3
comproprietà della linea idrica era soggetta alla disciplina della comunione, e non del condominio di edifici.
Ciò malgrado, anche ipotizzando in via congetturale che avesse fatto parte del Parte_1
, dalla mancata convocazione alla assemblea del 2.5.2004 sarebbe derivata non la CP_3 nullità, ma la annullabilità della relativa deliberazione.
Come è noto, comunione ordinaria (art. 1100- 1116 c.c.) e condominio (art. 1117-1138 c.c.) si pongono tra loro in rapporto di genere a specie, e il condominio è soggetto a una disciplina propria, connessa alla coesistenza della proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari e della comproprietà di parti comuni del fabbricato.
Anche l'invalidità delle delibere è regolata diversamente nei due istituti. Gli artt. 1105 c. 3 e
1109 n. 2 c.c. in materia di comunione, prevedono l'invalidità delle deliberazioni assunte in mancanza di informazione ai partecipanti. Per il condominio l'art. 1136 c.
6. c.c.. stabilisce che l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati.
2.2 La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia equiparato i due istituti, prevedendo in entrambi la annullabilità delle delibere viziate.
Dopo che per lungo tempo il difetto di costituzione dell'assemblea condominiale era stato ricondotto alla nullità, indipendentemente dalla assenza di incidenza sulla maggioranza o meno (Cass. n. 1780 del 12.2.1993; Cass. n. 4984 del 15.11.1977), tale indirizzo è stato superato, ritenendo che la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'organo deliberante nel condominio determina l'annullabilità della delibera (Cass. Civ. S. U. n. 4806 del
7.3.2005; Cass. Civ. n. 31 del 5.10.2000; Cass. Civ. n. 11739 del 1.8.2003).
9 A tale conclusione per il condominio si è peraltro giunti attraverso il richiamo alla disciplina della comunione e alla equiparazione del difetto di informazione sull'oggetto dell'assemblea previsto nella comunione, con il difetto di avviso di convocazione nel condominio, prevedendo in entrambi i casi l'annullabilità della deliberazione (Cass. Civ. S. U. n. 4806 del 7.3.2005), in quanto correlata alla lesione di interessi strumentali connessi alle regole procedimentali di formazione degli atti (Cass. Civ. n. 1609 del 23.1.2018).
2.3 Nella comunione la sanzione della annullabilità della delibera per mancata convocazione dei comunisti risulta suffragata da ulteriori elementi.
Anzitutto la nullità non è prevista testualmente dal combinato disposto degli artt. 1105 c. 3, in materia di informazione sull'oggetto della delibera e 1109 c. 1 n. 2 c.c., e 1109 c. 2 c.c., i quali descrivono uno schema tipico dell'annullabilità, con un termine di decadenza di trenta giorni riservato a persone legittimate all'impugnazione.
Inoltre la previsione di una ipotesi di nullità in luogo della semplice annullabilità rischierebbe di pregiudicare l'amministrazione della cosa comune, in quanto delibere affette da vizio formale potrebbero essere impugnate anche dopo moltissimo tempo.
Traendo le fila del ragionamento che precede, fermo quanto detto al paragrafo 1, anche nell'ipotesi in cui fosse stata membro del Consorzio, la assenza di Parte_1
convocazione alla assemblea del 2.5.2004 avrebbe determinato esclusivamente la annullabilità della delibera.
L'odierna appellante sarebbe pertanto decaduta dalla relativa impugnazione, in quanto proposta nel 2020, oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di conoscenza della delibera, avvenuta nel 2012 quando essa aveva sottoscritto il contratto di utenza idrica con il
SII.
3. Il terzo motivo. La regolazione delle spese di lite di primo grado e la inclusione della fase istruttoria.
Deve essere rigettato il terzo motivo, inerente la eccessività dell'importo liquidato per i compensi professionali.
La fase istruttoria è stata infatti correttamente liquidata dal Tribunale, in quanto ha avuto svolgimento con le produzioni documentali e l'espletamento degli interrogatori formali. La S.
C., con orientamento consolidato, ha comunque affermato che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che
10 comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. Civ. n. 8561 del 27/03/2023; Cass. Civ. n. 38477 del 06/12/2021).
In secondo luogo, in assenza di riforma della sentenza di primo grado, non è possibile far luogo a una nuova regolazione delle spese di lite.
4. Considerazioni conclusive. Rigetto delle istanze istruttorie. Regolazione delle spese di lite.
L'appello deve essere respinto.
Le ulteriori domande, eccezioni, questioni o richieste istruttorie proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Si osserva in ogni caso che il capitolo 1 della prova per testimoni verte su circostanze pacifiche.
Il capitolo 2 è inammissibile per carenza di interesse dell'attrice, che non è membro del consorzio, ad accertare l'assenza di potere del Sig. alla consegna degli impianti Controparte_2 idraulici al Comune. Il capitolo 3 è inammissibile, in quanto il pagamento della somma di euro
2.300,00 era circostanza da provare documentalmente. Inoltre, considerata la qualità delle parti e la natura del rapporto, la Corte non ravvisa circostanze particolari che consentano la deroga di cui al comma art. 2721 c. 2 c.c.. Il capitolo 4 è inammissibile, in quanto la circostanza della omissione del pagamento dell'indennità della servitù di passaggio a seguito della comunalizzazione della utenza idrica a partire dal 28.4.2009, è estranea alla causa petendi e al petitum del presente giudizio.
Parimenti è inammissibile la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc, al CP_1
, delle ricevute di pagamento degli importi afferenti le indennità dovute per la servitù di
[...]
passaggio a far data dalla costituzione della servitù.
L'istanza verte su una questione estranea al dibattito processuale, in quanto non si comprende l'attinenza del pagamento delle indennità della servitù di acquedotto con la domanda, inerente l'accertamento della contitolarità della rete idrica, l'appartenenza al , e la CP_3
nullità della delibera del 02 Maggio 2004.
Inoltre parte appellante non ha dimostrato di avere tentato di reperire le ricevute con una istanza di accesso documentale, a cui era legittimata in quanto proprietaria del fondo attraversato dalle condutture. L'ordine di esibizione costituisce infatti uno strumento
11 istruttorio residuale, da utilizzare soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante, e non abbia finalità esplorativa. (Cass. Civ. n. 31251 del 03/11/2021; Cass. Civ. n.
27412 del 08/10/2021).
in quanto soccombente, deve essere condannata alla refusione delle spese di Parte_1
lite, liquidate in base al valore della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 721/2022 del Tribunale di Terni, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, provvede come segue:
1) Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore del e di Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate per ciascuno dei convenuti appellati in euro 3.100,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15 %.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 21 Maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
12
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r. g. a. c. 701/2022
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Di Nicola, elettivamente domiciliata Parte_1 nel di lei studio in Roma, Via della Magliana Nuova 178, attrice appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Antonio De Angelis, elettivamente domiciliato nel di lui studio in Terni, Via
Barbarasa 23, convenuto appellato,
, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Flamini, elettivamente domiciliato Controparte_2
nel di lei studio in Terni, Via Barbarasa 23, convenuti appellati
AVVERSO la sentenza n. 721/2022, pronunciata dal Tribunale di Terni, in persona della Dr.ssa Nicla
Michiorri, depositata il 14.09.2022 nella causa civile n. 1167/2022 R.g., la quale ha rigettato la domanda avanzata da e la ha condannata alla refusione delle spese di lite. Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Note: L'appellante insiste nell'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate Parte_1
nell'atto di citazione da intendersi in tale sede integralmente richiamate e trascritte. Nell'atto di appello aveva concluso come segue: in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'impugnata Sentenza n. 721/2022 emessa dal Tribunale di Terni,1) accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare dell' del 2 Maggio 2004 di cui al Verbale di Parte_2
Assemblea n. 02/2004 per mancata convocazione della Signora membro dell' Parte_1 [...]
e per l'effetto: 2) dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità degli Parte_2
1 atti di cessione in favore del degli impianti di rete di cui era titolare il Sig. Controparte_1 Per_1
ed altri 13 comproprietari definitisi e la pedissequa
[...] Parte_2 autorizzazione alla concessione della servitù di passaggio sui fondi privati dei singoli membri;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica del per tutti i motivi indicati Controparte_3 nel presente atto e, per l'effetto: 4) dichiarare l'inesistenza, l'invalidità e/o l'inefficacia di tutti gli atti sottoscritti dall'asserito per i motivi indicati nel presente atto;
5) in via Controparte_3 subordinata accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e l'inefficacia di tutti gli atti di cessione CP_ dell'utenza idrica sottoscritti dal Sig. per inesistenza e/o difetto di rappresentanza;
6) CP_2 condannare il Sig. in proprio e quale legale rappresentante dell' Controparte_2 Parte_2
ed il , solidalmente e ciascuno secondo le rispettive responsabilità, a risarcire il
[...] Controparte_1 danno dell'attrice che si quantifica nella somma di € 25.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore di Giustizia.
In via subordinata nella denegata ipotesi di conferma nel merito delle statuizioni della sentenza di primo grado comunque riformarla nel capo relativo alla condanna alle spese del giudizio, compensando le spese del grado integralmente o parzialmente ovvero liquidando la minor somma sulla base di quanto esposto nel presente appello.
Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Reitera le richieste di ammissione della prova per testimoni e della esibizione ex art. 210 cpc articolate in primo grado.
Note. Si riporta ai propri scritti difensivi ed insistere per l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni formulate in sede di comparsa di costituzione (“rigettare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, tutte le domande svolte dalla Sig.ra e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1
n. 721/2022 emessa dal Tribunale di Terni. Con ogni conseguenza in ordine alle spese”).
Note:Visto il termine concesso dall'Ill.mo Giudice per il deposito di note scritte in Controparte_2 sostituzione dell'udienza del 02.05.2024, ex art. 127 ter c.p.c., la scrivente difesa con il presente atto si riporta a tutti i propri precedenti scritti difensivi, ed alle conclusioni ivi articolate da intendersi in tale sede integralmente richiamate e trascritte;
contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito;
dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 4.6.2020 ritualmente notificato evocava davanti al Parte_1
Tribunale di Terni il Sig. ed il chiedendo l'accoglimento Controparte_2 Controparte_1 delle seguenti domande: 1) accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare dell' del 02 maggio 2004 di cui al verbale di assemblea n. Parte_2
02/2004 per mancata convocazione della Sig.ra membro dell' Parte_1 [...]
, e per l'effetto: 2) dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità Parte_2
2 degli atti di cessione in favore del degli impianti di rete di cui era titolare il Controparte_1
Sig. ed altri 13 comproprietari definitisi e la Persona_1 Parte_2 pedissequa autorizzazione alla concessione della servitù di passaggio sui fondi privati dei singoli membri;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica del Controparte_3
e per l'effetto: 4) dichiarare l'inesistenza, l'invalidità e/o l'inefficacia di tutti gli atti
[...]
sottoscritti dal;
5) in via subordinata accertare e dichiarare la Controparte_3
nullità, l'invalidità e l'inefficacia di tutti gli atti di cessione dell'utenza idrica sottoscritti dal Sig.
per inesistenza e/o difetto di rappresentanza;
6) condannare il Sig. CP_2 CP_2 [...]
in proprio e quale legale rappresentante dell' ed il CP_2 Parte_2
, solidalmente e ciascuno secondo le rispettive responsabilità, a risarcire il Controparte_1
danno subito dall'attrice, quantificato in € 25.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore di giustizia.
A sostegno della domanda allegava:
- che dopo l'acquisto nel 1984 di un fabbricato abitativo posto in Comune di , località CP_1
Foce, strada del Granaro n. 10, con successivo atto di compravendita del 15.10.1986 a rogito
Notaio Dr. , n. 4681 rep. e n. 1076 racc, aveva acquistato dai Sigg.ri Persona_2 CP_4
e un appezzamento di terreno sito nel Comune di , frazione Foce,
[...] CP_5 CP_1
riportato in NCT alla partita 4745, foglio 52, n. 42;
- che in virtù di tale contratto era subentrata nella comproprietà di un acquedotto rurale che attraversava il terreno, denominato utenza della , di cui dal 1977 il dante Parte_2
causa era comproprietario insieme a tredici utenti, tra cui l'intestatario CP_4 Per_1
;
[...]
- che il 29.06.1996 i comproprietari avevano approvato il regolamento per l'uso, la gestione e l'amministrazione dell'utenza idrica “ ”. Parte_2
- che il 02 Maggio 2004, senza convocare la Sig.ra l'organo assembleare dell'utenza Parte_1
idrica aveva deliberato unanimemente di cedere al gli Parte_2 Controparte_1
impianti di rete, con autorizzazione alla concessione della servitù di passaggio sui fondi privati;
- che il , in data 28 Aprile 2009, con delibera della Giunta Municipale n. 79, Controparte_1
statuiva l'inclusione nel servizio idrico pubblico del “Consorzio Idrico Valle delle Streghe”;
- che la delibera del 02 Maggio 2004 era nulla e inesistente a causa della mancata convocazione di comproprietaria della linea idrica e membro del Consorzio, Parte_1
con conseguente inesistenza e inefficacia della cessione della rete al;
Controparte_1
3 - che a seguito del trasferimento di proprietà della tubatura, avvenuto senza il suo consenso,
l'attrice, nel frattempo costretta a allacciarsi al Servizio idrico integrato, aveva subito pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, in quanto il contatore di acqua era troppo distante dalla sua abitazione e si trovava in un pozzetto di notevoli dimensioni, che non le consentiva di verificare i consumi. Inoltre non le venivano garantite la giusta pressione e quantità di acqua.
si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Controparte_2
giudice ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
il difetto di legittimazione attiva di a proporre domanda di annullamento della Delibera Parte_1
Consortile del 2.04.2004; la decadenza dell'attrice dalla domanda di annullamento della
Delibera consortile del 2.04.2004; il difetto di legittimazione passiva di sia per Controparte_2
l'estinzione del Consorzio “Utenza RI Valle delle Streghe”, perché estraneo alle richieste risarcitorie, eventualmente da proporre nei confronti del SII;
la prescrizione del diritto della
Sig.ra ad ottenere il risarcimento degli asseriti danni. Nel merito eccepiva la Parte_1
infondatezza delle avverse domande, rilevando in particolare che i comproprietari della rete idrica avevano consentito l'allaccio alla rete idrica comune di Parte_1 condizionandolo al pagamento del contributo di Lire 2.300.000,00, che tuttavia non erano state versate. Poichè malgrado il dissenso degli altri comproprietari si era Parte_1
comunque allacciata alle condutture, il giudizio possessorio che ne era seguito era stato definito in secondo grado dal Tribunale di Terni con sentenza n. 544 del 21.11.1991, che aveva escluso l'animus spoliandi di rigettando la domanda di reintegrazione e Parte_1
disponendo il ripristino dell'allaccio, avvenuto tuttavia senza acquiescenza e esclusivamente al fine di ottemperare alle statuizioni della sentenza.
Concludeva, in via preliminare, chiedendo dichiararsi il difetto di competenza del Giudice adito a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma;
dichiararsi il difetto di legittimazione attiva o la decadenza dell'attrice a proporre la domanda di annullamento della delibera del 2.05.2004; dichiararsi il difetto di legittimazione del Sig. quale legale CP_2
rappresentante del Consorzio “Utenza RI Valle delle Streghe”; nel merito: rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
Il si costituiva in giudizio formulando eccezioni e difese sostanzialmente Controparte_1
sovrapponibili a quelle di Eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Controparte_2
Tribunale ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, nonché la decadenza dell'attrice dalla domanda di annullamento della Delibera consortile del 2.04.2004.
Nel merito insisteva per il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate.
4 Radicatosi il contraddittorio, il Giudice disattendeva la eccezione di incompetenza, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
Depositate le rispettive memorie, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti, e con ordinanza del 27 ottobre 2021 il Giudice ammetteva gli interrogatori formali delle parti, riservandosi all'esito sugli altri mezzi istruttori. Venivano quindi espletati il 26 gennaio 2022
l'interrogatorio formale di;
e il 17 febbraio 2022 quello di e Controparte_2 Parte_1
del Dott. delegato del Sindaco del . Testimone_1 Controparte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale rinviava all'udienza del 12 maggio 2022 per la precisazione delle conclusioni.
Assunta la causa in decisione, con sentenza n. 721/2022 del 14.09.2022 il Tribunale rigettava la domanda, condannando l'attrice alla refusione delle spese di lite.
Ad avviso del primo giudice a) non aveva provato di essere acquirente e Parte_1
avente causa dei terreni che inizialmente avevano ricevuto la concessione di sfruttamento idrico;
b) quando si riunirono il 29.6.1996 per approvare il regolamento della gestione dell'acquedotto, e il 2.5.2004 per deliberarne la cessione al , i titolari della Controparte_1 concessione dovevano essere qualificati come un condominio;
c) poiché la mancata convocazione del condomino in assemblea determina non la nullità, ma la annullabilità della relativa delibera, era decaduta dalla impugnazione, in quanto proposta oltre il Parte_1
termine di decadenza di trenta giorni dalla data di conoscenza della deliberazione, avvenuta nel 2012 quando aveva sottoscritto il contratto di utenza con il Servizio Idrico integrato.
Con atto di citazione tempestivamente notificato la Sig.ra ha interposto Parte_1
appello sulla base di tre motivi:
1. Illegittimità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice non ha ritenuto provata la contitolarità in capo alla Sig.ra della linea idrica “ Parte_1 [...]
”;
2. Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha Parte_2
qualificato il consorzio idrico rurale “ ”, in termini di “condominio”, con Parte_2
conseguente decadenza della Sig.ra dal termine per l'impugnazione della delibera per Parte_1
cui è causa, non nulla, ma, eventualmente solo annullabile;
3. L'illegittimità della sentenza in punto di statuizione delle spese di lite, per eccessiva onerosità.
Ha concluso pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza – in via principale - per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, conseguente accoglimento di tutte le domande (come sopra riportate) spiegate in primo grado ed – in via subordinata – per la riforma della sentenza di primo grado in punto di regolazione delle spese di lite, nel senso di
5 una compensazione totale e parziale delle stesse. Ha infine reiterato le istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di primo grado.
Si sono costituiti in giudizio il e i quali hanno concluso per il Controparte_1 Controparte_2 rigetto del gravame.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e deve essere respinta per i motivi in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla mancata valutazione delle prove, sulla comproprietà dell'acquedotto e sul diritto alla convocazione dell'assemblea del 2 Maggio 2004.
Il primo motivo critica la sentenza in quanto ha affermato che l'attrice non avrebbe provato di essere acquirente e avente causa dei terreni dei tredici proprietari titolari della concessione idrica, e che quindi utilizzasse la rete idrica senza essere titolare.
Dalla documentazione in atti emergerebbe invece che era contitolare della Parte_1
linea idrica , intestata formalmente a . Parte_2 Persona_1
Nello specifico il contratto di compravendita del 15.10.1986, con cui l'attrice aveva acquistato dal Sig. il terreno posto in Comune di , frazione Foce, NCT, partita 4745, CP_4 CP_1 fg. 52 n. 42 (Doc. 15 memoria 183, c. 6 n. 2 c.p.c. , prevedeva a pag. 3 che “I venditori Parte_1 dichiarano e l'acquirente se ne dichiara a conoscenza che il terreno in oggetto è percorso da due condutture dell'acquedotto di proprietà del “Consorzio Idrico Valle delle Streghe”., e quindi che il terreno venduto alla faceva parte del Consorzio Idrico “ ”. Parte_1 Parte_2
Dal verbale di assemblea del 29.06.1996 (doc. 2 seconda memoria istruttoria Parte_1
emergerebbe inoltre che il dante causa era comproprietario della linea idrica CP_4
. Parte_2
Da ultimo, la comproprietà della rete idrica da parte di risulterebbe dalla Parte_1 lettera del 09.07.2001 a firma del Sig. (doc. 10 , la cui planimetria Persona_3 Parte_1
riportava, tra gli utenti, anche la odierna appellante.
6 In quanto acquirente di un terreno titolare della concessione idrica facente parte del Consorzio
Idrico Valle delle Streghe, avrebbe quindi dimostrato di essere Parte_1 comproprietaria della rete RI, acquistata dal Sig CP_4
Essa aveva quindi il diritto di essere convocata all'Assemblea Straordinaria del 2 Maggio 2004, la quale deliberò la cessione al della rete idrica. Da qui la nullità della Controparte_1
deliberazione, assunta senza la convocazione dell'appellante.
Il motivo è privo di fondamento per le seguenti ragioni, anche se la sentenza deve essere integrata sul piano motivazionale.
a) Anche se ha provato che il terreno acquistato nel 1986 era attraversato Parte_1 dall'acquedotto privato intestato al Sig. , la presenza delle due condutture Persona_1
idriche, di cui viene dato atto, indica esclusivamente che il fondo era gravato da una servitù di acquedotto, e nulla più.
La locuzione citata da parte appellante non consente quindi di inferire il subingresso di
[...]
al posto del venditore nella comproprietà delle linee idriche e nella concessione di Parte_1
uso dell'acquedotto rilasciata dal nel 1977. Controparte_1
b) Non è condivisibile l'affermazione, presente nel contratto di compravendita del 15.10.1986, secondo cui l'acquedotto e le due condutture erano di proprietà del “Consorzio Idrico Valle delle Streghe”.
A quanto si evince dalle delibere comunali n. 793 del 17.11.1977 e 893 del 30.12.1977, il aveva rilasciato la concessione dell'acquedotto ai singoli interessati proprio Controparte_1
per l'assenza di un consorzio volontario, non ancora costituito. Entrambe le delibere riferiscono infatti la concessione della utenza idrica al Sig. e a 13 interessati, Persona_1 considerati uti singoli, e non a un ente di gestione.
c) Dall'acquisto del terreno non potevano pertanto conseguire né il subentro di parte appellante nella comproprietà e nella gestione dell'acquedotto, né il subingresso nella concessione, che doveva essere autorizzato dal con provvedimento ad hoc. Controparte_1
d) Il consorzio volontario, pur non espressamente qualificato come tale nel relativo verbale, venne invece costituito dall'assemblea del 29.06.1996, in cui i comproprietari della linea idrica
, contitolari dell'utenza , avevano approvato il Parte_2 Persona_1
Regolamento per l'uso, la gestione e l'amministrazione dell'Utenza RI , Pt_2 Parte_2 con la finalità di disciplinare in modo uniforme il servizio idrico.
La adozione della forma scritta soddisfa inoltre i requisiti di cui all'art. 918 c. 2 c.c., secondo cui nei consorzi volontari l'adesione degli interessati e il regolamento del devono CP_3
7 risultare da atto scritto. E in assenza della necessità di trascrivere l'atto, era sufficiente la scrittura privata semplice, come previsto dall'art. 918 c.c..
e) Non essendo ab origine comproprietaria della rete idrica, né titolare della concessione rilasciata dal , non aveva diritto di essere convocata sia alla Controparte_1 Parte_1
assemblea del 29.6.1996, costitutiva del , sia a quella del 02 Maggio 2004, nella quale CP_3
venne deliberata la cessione al . Conseguentemente la assenza di Controparte_6
convocazione non determina alcuna invalidità.
f) non ha contestato, ed è quindi pacifico, che il consenso all'allaccio alla rete Parte_1
e l'acquisto della contitolarità della utenza, fossero condizionati al pagamento di Lire 2.300.000 quale rimborso delle spese di realizzazione dell'impianto e corrispettivo per il suo subentro. E tuttavia, malgrado in sede di interrogatorio formale abbia affermato il contrario, non risulta provato che ella avesse provveduto al pagamento di tale importo.
g) Il conseguente rifiuto da parte dei comunisti di consentire a l'allaccio alla Parte_1
linea idrica in assenza di pagamento trova conferma sia nella azione di reintegrazione promossa da alcuni comproprietari dopo l'allaccio dell'appellante, sia nel fatto che il successivo riallaccio avvenne in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Terni n. 544 del
17.10.1991 e non poteva determinare l'acquisto da parte di della titolarità Parte_1
della linea.
Nella lettera del 14.03.1992, diretta a il sig. , anche nome Parte_1 Persona_3
degli altri comproprietari, aveva infatti rimarcato che l'allaccio era stato eseguito in osservanza della sentenza del Tribunale di Terni, senza riconoscimento di alcun diritto di comproprietà sull'acquedotto, la cui gestione restava di competenza dei proprietari. La stessa volontà si rinviene nella lettera del 13.11.1995, nella quale il sig. ribadiva che la Sig.ra Persona_1 si era allacciata alla utenza esclusivamente in forza della sentenza del Parte_1
Tribunale di Terni.
Conseguentemente la lettera del 09.07.2001 diretta al a firma del Controparte_1
medesimo Sig. (doc. 10 , in cui l'appellante era indicata quale Persona_3 Parte_1
utente nella planimetria, non avvalora il subentro nella titolarità pro quota della rete, limitandosi a rappresentare all'Ente territoriale la condizione degli allacci alle condutture idriche.
2. Il secondo motivo. Sulla errata o falsa applicazione della normativa in materia di comunione e condominio.
8 Il secondo motivo censura la sentenza, in quanto a) sulla scorta della prospettazione della sentenza del Tribunale di Terni n. 544 del 17/10/1991, ha ritenuto che la comproprietà dell'utenza idrica fosse da inquadrare nell'istituto del condominio;
b) h quindi affermato anche reputando la condomina, la mancata convocazione alla assemblea del 2.5.2004 Parte_1
avrebbe determinato non la nullità, ma la annullabilità della deliberazione, da azionare entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza della delibera.
Parte appellante ritiene che nella specie non sussista un condominio, come conferma il fatto che il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Terni fu proposto dai singoli comproprietari e non dall'ente di gestione condominiale.
Il motivo è privo di fondamento.
2.1 E' certo che sia prima, sia dopo la costituzione del avvenuta nel 1996, la CP_3
comproprietà della linea idrica era soggetta alla disciplina della comunione, e non del condominio di edifici.
Ciò malgrado, anche ipotizzando in via congetturale che avesse fatto parte del Parte_1
, dalla mancata convocazione alla assemblea del 2.5.2004 sarebbe derivata non la CP_3 nullità, ma la annullabilità della relativa deliberazione.
Come è noto, comunione ordinaria (art. 1100- 1116 c.c.) e condominio (art. 1117-1138 c.c.) si pongono tra loro in rapporto di genere a specie, e il condominio è soggetto a una disciplina propria, connessa alla coesistenza della proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari e della comproprietà di parti comuni del fabbricato.
Anche l'invalidità delle delibere è regolata diversamente nei due istituti. Gli artt. 1105 c. 3 e
1109 n. 2 c.c. in materia di comunione, prevedono l'invalidità delle deliberazioni assunte in mancanza di informazione ai partecipanti. Per il condominio l'art. 1136 c.
6. c.c.. stabilisce che l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati.
2.2 La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia equiparato i due istituti, prevedendo in entrambi la annullabilità delle delibere viziate.
Dopo che per lungo tempo il difetto di costituzione dell'assemblea condominiale era stato ricondotto alla nullità, indipendentemente dalla assenza di incidenza sulla maggioranza o meno (Cass. n. 1780 del 12.2.1993; Cass. n. 4984 del 15.11.1977), tale indirizzo è stato superato, ritenendo che la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'organo deliberante nel condominio determina l'annullabilità della delibera (Cass. Civ. S. U. n. 4806 del
7.3.2005; Cass. Civ. n. 31 del 5.10.2000; Cass. Civ. n. 11739 del 1.8.2003).
9 A tale conclusione per il condominio si è peraltro giunti attraverso il richiamo alla disciplina della comunione e alla equiparazione del difetto di informazione sull'oggetto dell'assemblea previsto nella comunione, con il difetto di avviso di convocazione nel condominio, prevedendo in entrambi i casi l'annullabilità della deliberazione (Cass. Civ. S. U. n. 4806 del 7.3.2005), in quanto correlata alla lesione di interessi strumentali connessi alle regole procedimentali di formazione degli atti (Cass. Civ. n. 1609 del 23.1.2018).
2.3 Nella comunione la sanzione della annullabilità della delibera per mancata convocazione dei comunisti risulta suffragata da ulteriori elementi.
Anzitutto la nullità non è prevista testualmente dal combinato disposto degli artt. 1105 c. 3, in materia di informazione sull'oggetto della delibera e 1109 c. 1 n. 2 c.c., e 1109 c. 2 c.c., i quali descrivono uno schema tipico dell'annullabilità, con un termine di decadenza di trenta giorni riservato a persone legittimate all'impugnazione.
Inoltre la previsione di una ipotesi di nullità in luogo della semplice annullabilità rischierebbe di pregiudicare l'amministrazione della cosa comune, in quanto delibere affette da vizio formale potrebbero essere impugnate anche dopo moltissimo tempo.
Traendo le fila del ragionamento che precede, fermo quanto detto al paragrafo 1, anche nell'ipotesi in cui fosse stata membro del Consorzio, la assenza di Parte_1
convocazione alla assemblea del 2.5.2004 avrebbe determinato esclusivamente la annullabilità della delibera.
L'odierna appellante sarebbe pertanto decaduta dalla relativa impugnazione, in quanto proposta nel 2020, oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di conoscenza della delibera, avvenuta nel 2012 quando essa aveva sottoscritto il contratto di utenza idrica con il
SII.
3. Il terzo motivo. La regolazione delle spese di lite di primo grado e la inclusione della fase istruttoria.
Deve essere rigettato il terzo motivo, inerente la eccessività dell'importo liquidato per i compensi professionali.
La fase istruttoria è stata infatti correttamente liquidata dal Tribunale, in quanto ha avuto svolgimento con le produzioni documentali e l'espletamento degli interrogatori formali. La S.
C., con orientamento consolidato, ha comunque affermato che ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che
10 comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. Civ. n. 8561 del 27/03/2023; Cass. Civ. n. 38477 del 06/12/2021).
In secondo luogo, in assenza di riforma della sentenza di primo grado, non è possibile far luogo a una nuova regolazione delle spese di lite.
4. Considerazioni conclusive. Rigetto delle istanze istruttorie. Regolazione delle spese di lite.
L'appello deve essere respinto.
Le ulteriori domande, eccezioni, questioni o richieste istruttorie proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Si osserva in ogni caso che il capitolo 1 della prova per testimoni verte su circostanze pacifiche.
Il capitolo 2 è inammissibile per carenza di interesse dell'attrice, che non è membro del consorzio, ad accertare l'assenza di potere del Sig. alla consegna degli impianti Controparte_2 idraulici al Comune. Il capitolo 3 è inammissibile, in quanto il pagamento della somma di euro
2.300,00 era circostanza da provare documentalmente. Inoltre, considerata la qualità delle parti e la natura del rapporto, la Corte non ravvisa circostanze particolari che consentano la deroga di cui al comma art. 2721 c. 2 c.c.. Il capitolo 4 è inammissibile, in quanto la circostanza della omissione del pagamento dell'indennità della servitù di passaggio a seguito della comunalizzazione della utenza idrica a partire dal 28.4.2009, è estranea alla causa petendi e al petitum del presente giudizio.
Parimenti è inammissibile la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 cpc, al CP_1
, delle ricevute di pagamento degli importi afferenti le indennità dovute per la servitù di
[...]
passaggio a far data dalla costituzione della servitù.
L'istanza verte su una questione estranea al dibattito processuale, in quanto non si comprende l'attinenza del pagamento delle indennità della servitù di acquedotto con la domanda, inerente l'accertamento della contitolarità della rete idrica, l'appartenenza al , e la CP_3
nullità della delibera del 02 Maggio 2004.
Inoltre parte appellante non ha dimostrato di avere tentato di reperire le ricevute con una istanza di accesso documentale, a cui era legittimata in quanto proprietaria del fondo attraversato dalle condutture. L'ordine di esibizione costituisce infatti uno strumento
11 istruttorio residuale, da utilizzare soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante, e non abbia finalità esplorativa. (Cass. Civ. n. 31251 del 03/11/2021; Cass. Civ. n.
27412 del 08/10/2021).
in quanto soccombente, deve essere condannata alla refusione delle spese di Parte_1
lite, liquidate in base al valore della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 721/2022 del Tribunale di Terni, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, provvede come segue:
1) Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore del e di Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate per ciascuno dei convenuti appellati in euro 3.100,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15 %.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 21 Maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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