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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3630 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3630 /2019 tra
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, via Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv. FONTANA Sergio, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
Controparte_1
) di IO RG (SR) ( ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
tempore, con sede in IO RG (SR), ex S.S. 114, elettivamente domiciliato in Lentini (SR),
Via Alessandro Volta 99, presso lo studio dell'avv. BLANCO Cinzia dalla quale è rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente all'avv. DE LUCA Donato, giusta procura in atti
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo
Con ricorso depositato in data 02.12.2019 esponeva di aver partecipato Parte_1
alla procedura indetta dal ( di seguito Controparte_1
di IO RG (SR) con avviso pubblico del 12.02.2019 per la selezione di n. 4 CP_1
“esperti senior” cui conferire incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto le attività e le competenze di supporto tecnico operativo meglio specificate nell'avviso, collocandosi nella sesta posizione della graduatoria, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente resistente, con il punteggio di
45,5; esponeva, poi, che a causa della rinuncia all'incarico effettuata dal primo e dalla quarta in
1 graduatoria, rispettivamente e veniva utilmente collocato, per Controparte_2 CP_3
effetto dello scorrimento della graduatoria, nella quarta posizione e invitato, pertanto, dal CP_1 ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso pubblicato il 12.02.2019, alla produzione di tutta la documentazione comprovante i titoli dichiarati;
produzione effettuata dal ricorrente sia a mezzo PEC del 24.05.2019 sia mediante consegna brevi manu in data 30.05.2019.
Esponeva, poi, di aver sottoscritto il disciplinare di incarico presso la sede della resistente e di aver richiesto al – alle cui dipendenze svolgeva la propria Controparte_4 attività lavorativa l'autorizzazione alla trasformazione dell'orario lavorativo da tempo pieno a tempo parziale al 50% nei giorni indicati, come richiesto dall'avviso pubblico e dal CP_1
Evidenziava che, trascorsi due mesi dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico e in assenza di qualsiasi comunicazione da parte del - che non aveva provveduto alla sottoscrizione del CP_1
contratto – diffidava la resistente a provvedere alla sottoscrizione e che, in riscontro alla suddetta diffida, il comunicava al che “ i posti banditi erano 4, che sono stati CP_1 Parte_1
ritualmente coperti e che lo stesso è stato collocato in graduatoria alla posizione n. 6 e quindi in posizione non utile”.
Aggiungeva di essere venuto a conoscenza, a seguito di accesso agli atti del procedimento amministrativo, dell'esistenza di una dichiarazione di revoca della rinuncia all'incarico da parte del primo in graduatoria, e della sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, del Controparte_2
disciplinare di incarico.
Sulla base di tali premesse fattuali, il ricorrente affermava che, per effetto della rinuncia del primo e del quarto collocato in graduatoria e della decisione della resistente di procedere allo scorrimento della stessa, si era radicato il proprio diritto (soggettivo) al conferimento dell'incarico professionale con conseguente obbligo della Pubblica Amministrazione resistente di procedere alla costituzione del rapporto di lavoro autonomo, da considerarsi atto “dovuto” anche in ragione della natura giuridica dell'avviso pubblico quale offerta al pubblico. Deduceva, poi, che il proprio diritto al conferimento dell'incarico professionale era stato leso dalla condotta della resistente che era venuta meno al dovere di correttezza e buona fede sulla stessa gravante anche nella fase di esecuzione del contratto , richiamando anche le tesi dottrinarie sulla buona fede integrativa del contratto quale fonte di obblighi autonomi e strumentali rispetto a quelli dedotti nel regolamento negoziale.
Lamentava, infine, che la condotta inadempiente della resistente gli aveva cagionato un danno patrimoniale, sub specie lucro cessante, pari all'ammontare delle retribuzioni perdute quantificate nella somma di € 36.000,00.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il sede di IO RG (SR), al fine di sentire accogliere dal Tribunale le CP_1
2 seguenti conclusioni: “-ritenere e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico professionale in parola e la sua violazione da parte del di IO;
- ritenere e dichiarare la violazione da parte del di IO del dovere di CP_1 CP_1 buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c.; - conseguentemente, condannare il di IO al risarcimento del danno patrimoniale subito CP_1 dal ricorrente pari alla complessiva somma di € 36.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo o, in subordine, da determinarsi con valutazione equitativa;
- vinti compensi e spese di giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 20.11.2020, si costituiva in giudizio il CP_1
sottolineando la propria natura di ente strumentale della Regione Siciliana, istituito ai sensi della
L.R. 25/76 su cui il Dipartimento Lavoro, Orientamento, Servizi e Attività Formative esercita azione di controllo e vigilanza e cui la Regione, con convenzione del 9.12.2015, ha affidato in house providing il compito di svolgere attività di supporto ai centri per l'Impiego ai fini dell'attuazione del programma Garanzia Giovani. La resistente, poi, precisava che l'oggetto della controversia riguarda l'assegnazione di un contratto di lavoro autonomo a seguito dell'espletamento di una selezione comparativa, contratto destinato a soddisfare esigenze proprie dell'Amministrazione, connesse all'esercizio di funzioni istituzionali, cui non può farsi fronte, come dichiarato nell'avviso, con il personale in servizio. In ragione di ciò e della natura giuridica del
C.I.A.P.I., la resistente eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6 d.lgs. 165/2001.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancato possesso, da parte del ricorrente, dei
“requisiti specifici” previsti dal bando di selezione a pena di esclusione (alla pag.7). Specificava, al riguardo, che dall'esame della documentazione prodotta dal (nell'ambito della Parte_1 verifica successiva del possesso dei requisiti specifici come previsto dall'art. 4 dell'avviso) non risultava provata la sussistenza dei requisiti professionali dallo stesso dichiarati ai sensi del DPR
445/2000 in seno al curriculum vitae allegato all'istanza di partecipazione al bando di selezione;
in particolare, difettava “il possesso della specifica esperienza in materia di assistenza tecnica, per la programmazione, attuazione e gestione di programmi comunitari, nazionali e regionali, così come prescritto dal bando”, requisito prescritto a pena di esclusione.
La resistente deduceva, quindi, che nessun contratto poteva essere stipulato con il ricorrente atteso l'espresso divieto previsto dall'art. 4 del bando di selezione che testualmente dispone: “Il CP_1
non contrattualizzerà i vincitori che non siano in grado di certificare quanto ivi contenuto. Prima
3 di procedere alla contrattualizzazione i vincitori documentano quanto dichiarato. Non si procede a contrattualizzare coloro che non documentano gli elementi dichiarati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae che hanno costituito oggetto di valutazione ai sensi del presente avviso”.
Quanto alla sussistenza di un diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico, eccepiva l'irrilevanza della giurisprudenza richiamata dal ricorrente in quanto riguardante la diversa fattispecie del concorrente vincitore del concorso e non, come nel caso in esame, dell'idoneo non vincitore. Negava, poi, di aver mai convocato nella propria sede il ricorrente per la sottoscrizione del contratto di incarico, precisando che il documento prodotto dal ricorrente rappresenta un mero schema di contratto, ottenuto dal via mail , privo di numero di protocollo, di Parte_1
intestazione e di data e firma e precisava di aver richiesto la trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici in ossequio all'art. 4 dell'avviso pubblico e di non aver proceduto in alcun modo allo scorrimento della graduatoria . Sulla base di tali assunti, affermava di aver operato in ossequio ai principi di correttezza e buona fede e contestava la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, nonché l'allegato inadempimento, con conseguente insussistenza di alcun danno risarcibile (in ogni caso, eccependo la mancanza di prova del danno).
Precisata la domanda con note autorizzate del 22.07.2021 e prodotta da parte resistente la determina del 15.11.2022 n 199 del Direttore Generale del di esclusione del ricorrente dalla CP_1 graduatoria di “Esperti Senior”, la causa veniva istruita in via documentale.
All'esito dell'udienza del 30.01.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - , la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
2. La giurisdizione del Tribunale adito
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dal ricorrente.
La situazione giuridica fatta valere dal ricorrente, infatti, ha natura e consistenza di diritto soggettivo: il ricorrente non impugna gli atti della procedura di selezione del personale avviata dal società in house soggetta al controllo “analogo” da parte della Regione (ipotesi, che in CP_1 ogni caso, sarebbe rientrata nella giurisdizione del giudice ordinario, in conformità all'unanime orientamento giurisprudenziale – v. anche Salerno, 17 novembre 2022, n. 3084 - Controparte_5
e al disposto di cui all'art. 19, comma 4, del d. lgs. 175/2016 - T.U. in materia di società a partecipazione pubblica- che ha fatto espressamente salva “la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”), ma lamenta che la condotta
4 della resistente - che ha dapprima deciso di procedere allo scorrimento della graduatoria, convocando il per la sottoscrizione del contratto e ha poi stipulato i contratti con i Parte_1
primi 4 in graduatoria (a seguito della revoca della rinuncia del primo classificato) - avrebbe leso il proprio diritto soggettivo al conferimento dell'incarico professionale.
Nella fattispecie in esame vengono, poi, in rilievo rapporti privatistici e non l'esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione, non discutendosi neppure della costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A..
Sia opportuno evidenziare, infatti che, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente
(secondo cui la soggezione del C.I.A.P.I. al potere di controllo da parte del soggetto pubblico sarebbe sufficiente per attribuire alla società natura di pubblica amministrazione), secondo la più recente giurisprudenza, la società in house non ha di per sé natura di Pubblica Amministrazione in quanto il controllo analogo “è simile ma non identico al controllo diretto, e non può ridurre la società di capitali a una mera articolazione interna dell'ente pubblico” (Cass. civ., sez. un., 8 gennaio 2024, n. 567 ). Ne consegue che, pur con le peculiarità rese necessarie dalla partecipazione pubblica, alla società in house, specie ai fini che interessano in questa sede, si applica la disciplina privatistica.
A ciò si aggiunga, da ultimo, l'irrilevanza della giurisprudenza richiamata da parte resistente sull'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, posto che alle società a partecipazione pubblica non si applica interamente la disciplina del T.U. sul pubblico impiego , ma esclusivamente l'art. 35, come espressamente previsto ora dall'art. 19 del d. lgs. 175/2016.
3. Il merito
Nel merito il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le seguenti considerazioni.
Risulta documentato – oltre che non contestato – che il ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dal con avviso pubblico del 12.02.2019 per la selezione di n. 4 esperti senior in CP_1 assistenza tecnica;
che, all'esito delle operazioni di valutazione da parte della Commissione, si è collocato in graduatoria al 6° posto;
che il primo e il quarto classificato hanno rinunciato all'incarico, revocando, poi, il primo classificato la propria rinuncia;
che, all'esito della verifica avviata dal C.I.A.P.I. sul possesso dei requisiti specifici richiesti dall'avviso pubblico, con determina del 15.11.2022 la resistente ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria.
Con particolare riferimento a tale ultima circostanza, dagli atti di causa emerge che il C.I.A.P.I. con
Determina Direttoriale n. 199 del 15-11-2022, ritenuto “per i candidati idonei inseriti in graduatoria … di dover verificare il possesso dei requisiti di partecipazione sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae”, facendo proprie le considerazione della relazione dell'01.08.2019 del funzionario responsabile del servizio Risorse Umane “dalla quale risulta che la
5 documentazione prodotta dal candidato non comprova il possesso della Parte_1
specifica esperienza in materia di assistenza tecnica, per la programmazione, attuazione e gestione di programmi comunitari, nazionali e regionali, così come prescritto dal bando” ha disposto
“l'esclusione di dalla graduatoria degli Esperti Senior in assistenza tecnica Parte_1 perché non in possesso dei requisiti richiesti dal bando a pag 7, paragrafo “Requisiti specifici”.
Ebbene, la mancanza in capo al ricorrente dei requisiti specifici richiesti dall'avviso a pena di esclusione dalla partecipazione alla procedura di selezione - circostanza su cui parte ricorrente nulla osserva e deduce, neppure nelle note conclusive - consente di negare la sussistenza di un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico professionale, con conseguente irrilevanza, ai fini della presente decisione, della giurisprudenza richiamata nel ricorso introduttivo (con la precisazione che, anche a voler estendere l'ambito applicativo dei principi richiamati alle procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, in ogni caso, la giurisprudenza citata dal ricorrente riconosce natura di diritto soggettivo solo alla posizione giuridica vantata dal vincitore di un concorso pubblico e non all'idoneo non vincitore, titolare di una mera aspettativa all'assunzione, v.
Consiglio di Stato sez. VII, 29/04/2024, n.3855).
Invero, non possedendo il ricorrente i requisiti specifici per partecipare alla procedura di selezione, nessun diritto lo stesso può vantare con riferimento agli esiti di quella selezione.
Le superiori considerazioni, rendono irrilevanti le ulteriori doglianze prospettate dal ricorrente, specie in ordine alla validità della revoca della rinuncia all'incarico da parte del primo classificato.
A ciò si aggiunga che dagli atti di causa non emerge la violazione, ad opera della resistente, del dovere generale di buona fede e correttezza cui sono tenute le parti nella fase che precede la stipulazione del contratto (e non, come affermato dalla ricorrente, nella fase di esecuzione del contratto che, invero, non è mai stato stipulato).
Le deduzioni del ricorrente circa una sua convocazione negli uffici della resistente per la sottoscrizione dell'incarico professionale sono rimaste sfornite di prova, non apparendo sufficiente,
a tal fine, la produzione dello schema di contratto – tra l'altro privo della sottoscrizione del legale rappresentante della resistente.
Dagli atti di causa non emerge, poi, la volontà del C.I.A.P.I. di procedere allo scorrimento della graduatoria , posto che la comunicazione del 24.5.2019 dal seguente tenore “ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso pubblicato addì 12/02/2019 La invitiamo a produrre allo scrivente Ente, con ogni consentita urgenza, la documentazione comprovante quanto da Ella dichiarato in seno al curriculum vitae trasmesso al , deve essere interpretata, come del resto chiaramente CP_1 evincibile dal testo della stessa, quale procedura diretta all'effettuazione di “idonei controlli sulla
6 veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione in seno al curriculum dei vincitori” ai sensi del citato art. 4 dell'Avviso.
Ne deriva che la richiesta da parte del C.I.A.P.I. di trasmissione della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti, in mancanza di ulteriori elementi, non appare idonea a fondare l'affidamento del ricorrente nella conclusione del contratto di incarico professionale, con la conseguenza che la condotta tenuta dal C.I.A.P.I. non può ritenersi lesiva di alcun affidamento vantato dal ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite
Ad avviso del decidente sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, tenuto conto dell'incertezza del diritto vantato dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 3630/2019 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 30/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3630 /2019 tra
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, via Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv. FONTANA Sergio, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente
contro
Controparte_1
) di IO RG (SR) ( ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
tempore, con sede in IO RG (SR), ex S.S. 114, elettivamente domiciliato in Lentini (SR),
Via Alessandro Volta 99, presso lo studio dell'avv. BLANCO Cinzia dalla quale è rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente all'avv. DE LUCA Donato, giusta procura in atti
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo
Con ricorso depositato in data 02.12.2019 esponeva di aver partecipato Parte_1
alla procedura indetta dal ( di seguito Controparte_1
di IO RG (SR) con avviso pubblico del 12.02.2019 per la selezione di n. 4 CP_1
“esperti senior” cui conferire incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto le attività e le competenze di supporto tecnico operativo meglio specificate nell'avviso, collocandosi nella sesta posizione della graduatoria, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente resistente, con il punteggio di
45,5; esponeva, poi, che a causa della rinuncia all'incarico effettuata dal primo e dalla quarta in
1 graduatoria, rispettivamente e veniva utilmente collocato, per Controparte_2 CP_3
effetto dello scorrimento della graduatoria, nella quarta posizione e invitato, pertanto, dal CP_1 ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso pubblicato il 12.02.2019, alla produzione di tutta la documentazione comprovante i titoli dichiarati;
produzione effettuata dal ricorrente sia a mezzo PEC del 24.05.2019 sia mediante consegna brevi manu in data 30.05.2019.
Esponeva, poi, di aver sottoscritto il disciplinare di incarico presso la sede della resistente e di aver richiesto al – alle cui dipendenze svolgeva la propria Controparte_4 attività lavorativa l'autorizzazione alla trasformazione dell'orario lavorativo da tempo pieno a tempo parziale al 50% nei giorni indicati, come richiesto dall'avviso pubblico e dal CP_1
Evidenziava che, trascorsi due mesi dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico e in assenza di qualsiasi comunicazione da parte del - che non aveva provveduto alla sottoscrizione del CP_1
contratto – diffidava la resistente a provvedere alla sottoscrizione e che, in riscontro alla suddetta diffida, il comunicava al che “ i posti banditi erano 4, che sono stati CP_1 Parte_1
ritualmente coperti e che lo stesso è stato collocato in graduatoria alla posizione n. 6 e quindi in posizione non utile”.
Aggiungeva di essere venuto a conoscenza, a seguito di accesso agli atti del procedimento amministrativo, dell'esistenza di una dichiarazione di revoca della rinuncia all'incarico da parte del primo in graduatoria, e della sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, del Controparte_2
disciplinare di incarico.
Sulla base di tali premesse fattuali, il ricorrente affermava che, per effetto della rinuncia del primo e del quarto collocato in graduatoria e della decisione della resistente di procedere allo scorrimento della stessa, si era radicato il proprio diritto (soggettivo) al conferimento dell'incarico professionale con conseguente obbligo della Pubblica Amministrazione resistente di procedere alla costituzione del rapporto di lavoro autonomo, da considerarsi atto “dovuto” anche in ragione della natura giuridica dell'avviso pubblico quale offerta al pubblico. Deduceva, poi, che il proprio diritto al conferimento dell'incarico professionale era stato leso dalla condotta della resistente che era venuta meno al dovere di correttezza e buona fede sulla stessa gravante anche nella fase di esecuzione del contratto , richiamando anche le tesi dottrinarie sulla buona fede integrativa del contratto quale fonte di obblighi autonomi e strumentali rispetto a quelli dedotti nel regolamento negoziale.
Lamentava, infine, che la condotta inadempiente della resistente gli aveva cagionato un danno patrimoniale, sub specie lucro cessante, pari all'ammontare delle retribuzioni perdute quantificate nella somma di € 36.000,00.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, il sede di IO RG (SR), al fine di sentire accogliere dal Tribunale le CP_1
2 seguenti conclusioni: “-ritenere e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico professionale in parola e la sua violazione da parte del di IO;
- ritenere e dichiarare la violazione da parte del di IO del dovere di CP_1 CP_1 buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c.; - conseguentemente, condannare il di IO al risarcimento del danno patrimoniale subito CP_1 dal ricorrente pari alla complessiva somma di € 36.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo o, in subordine, da determinarsi con valutazione equitativa;
- vinti compensi e spese di giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 20.11.2020, si costituiva in giudizio il CP_1
sottolineando la propria natura di ente strumentale della Regione Siciliana, istituito ai sensi della
L.R. 25/76 su cui il Dipartimento Lavoro, Orientamento, Servizi e Attività Formative esercita azione di controllo e vigilanza e cui la Regione, con convenzione del 9.12.2015, ha affidato in house providing il compito di svolgere attività di supporto ai centri per l'Impiego ai fini dell'attuazione del programma Garanzia Giovani. La resistente, poi, precisava che l'oggetto della controversia riguarda l'assegnazione di un contratto di lavoro autonomo a seguito dell'espletamento di una selezione comparativa, contratto destinato a soddisfare esigenze proprie dell'Amministrazione, connesse all'esercizio di funzioni istituzionali, cui non può farsi fronte, come dichiarato nell'avviso, con il personale in servizio. In ragione di ciò e della natura giuridica del
C.I.A.P.I., la resistente eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6 d.lgs. 165/2001.
Nel merito, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancato possesso, da parte del ricorrente, dei
“requisiti specifici” previsti dal bando di selezione a pena di esclusione (alla pag.7). Specificava, al riguardo, che dall'esame della documentazione prodotta dal (nell'ambito della Parte_1 verifica successiva del possesso dei requisiti specifici come previsto dall'art. 4 dell'avviso) non risultava provata la sussistenza dei requisiti professionali dallo stesso dichiarati ai sensi del DPR
445/2000 in seno al curriculum vitae allegato all'istanza di partecipazione al bando di selezione;
in particolare, difettava “il possesso della specifica esperienza in materia di assistenza tecnica, per la programmazione, attuazione e gestione di programmi comunitari, nazionali e regionali, così come prescritto dal bando”, requisito prescritto a pena di esclusione.
La resistente deduceva, quindi, che nessun contratto poteva essere stipulato con il ricorrente atteso l'espresso divieto previsto dall'art. 4 del bando di selezione che testualmente dispone: “Il CP_1
non contrattualizzerà i vincitori che non siano in grado di certificare quanto ivi contenuto. Prima
3 di procedere alla contrattualizzazione i vincitori documentano quanto dichiarato. Non si procede a contrattualizzare coloro che non documentano gli elementi dichiarati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae che hanno costituito oggetto di valutazione ai sensi del presente avviso”.
Quanto alla sussistenza di un diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico, eccepiva l'irrilevanza della giurisprudenza richiamata dal ricorrente in quanto riguardante la diversa fattispecie del concorrente vincitore del concorso e non, come nel caso in esame, dell'idoneo non vincitore. Negava, poi, di aver mai convocato nella propria sede il ricorrente per la sottoscrizione del contratto di incarico, precisando che il documento prodotto dal ricorrente rappresenta un mero schema di contratto, ottenuto dal via mail , privo di numero di protocollo, di Parte_1
intestazione e di data e firma e precisava di aver richiesto la trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici in ossequio all'art. 4 dell'avviso pubblico e di non aver proceduto in alcun modo allo scorrimento della graduatoria . Sulla base di tali assunti, affermava di aver operato in ossequio ai principi di correttezza e buona fede e contestava la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, nonché l'allegato inadempimento, con conseguente insussistenza di alcun danno risarcibile (in ogni caso, eccependo la mancanza di prova del danno).
Precisata la domanda con note autorizzate del 22.07.2021 e prodotta da parte resistente la determina del 15.11.2022 n 199 del Direttore Generale del di esclusione del ricorrente dalla CP_1 graduatoria di “Esperti Senior”, la causa veniva istruita in via documentale.
All'esito dell'udienza del 30.01.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - , la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
2. La giurisdizione del Tribunale adito
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dal ricorrente.
La situazione giuridica fatta valere dal ricorrente, infatti, ha natura e consistenza di diritto soggettivo: il ricorrente non impugna gli atti della procedura di selezione del personale avviata dal società in house soggetta al controllo “analogo” da parte della Regione (ipotesi, che in CP_1 ogni caso, sarebbe rientrata nella giurisdizione del giudice ordinario, in conformità all'unanime orientamento giurisprudenziale – v. anche Salerno, 17 novembre 2022, n. 3084 - Controparte_5
e al disposto di cui all'art. 19, comma 4, del d. lgs. 175/2016 - T.U. in materia di società a partecipazione pubblica- che ha fatto espressamente salva “la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”), ma lamenta che la condotta
4 della resistente - che ha dapprima deciso di procedere allo scorrimento della graduatoria, convocando il per la sottoscrizione del contratto e ha poi stipulato i contratti con i Parte_1
primi 4 in graduatoria (a seguito della revoca della rinuncia del primo classificato) - avrebbe leso il proprio diritto soggettivo al conferimento dell'incarico professionale.
Nella fattispecie in esame vengono, poi, in rilievo rapporti privatistici e non l'esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione, non discutendosi neppure della costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A..
Sia opportuno evidenziare, infatti che, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente
(secondo cui la soggezione del C.I.A.P.I. al potere di controllo da parte del soggetto pubblico sarebbe sufficiente per attribuire alla società natura di pubblica amministrazione), secondo la più recente giurisprudenza, la società in house non ha di per sé natura di Pubblica Amministrazione in quanto il controllo analogo “è simile ma non identico al controllo diretto, e non può ridurre la società di capitali a una mera articolazione interna dell'ente pubblico” (Cass. civ., sez. un., 8 gennaio 2024, n. 567 ). Ne consegue che, pur con le peculiarità rese necessarie dalla partecipazione pubblica, alla società in house, specie ai fini che interessano in questa sede, si applica la disciplina privatistica.
A ciò si aggiunga, da ultimo, l'irrilevanza della giurisprudenza richiamata da parte resistente sull'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, posto che alle società a partecipazione pubblica non si applica interamente la disciplina del T.U. sul pubblico impiego , ma esclusivamente l'art. 35, come espressamente previsto ora dall'art. 19 del d. lgs. 175/2016.
3. Il merito
Nel merito il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le seguenti considerazioni.
Risulta documentato – oltre che non contestato – che il ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dal con avviso pubblico del 12.02.2019 per la selezione di n. 4 esperti senior in CP_1 assistenza tecnica;
che, all'esito delle operazioni di valutazione da parte della Commissione, si è collocato in graduatoria al 6° posto;
che il primo e il quarto classificato hanno rinunciato all'incarico, revocando, poi, il primo classificato la propria rinuncia;
che, all'esito della verifica avviata dal C.I.A.P.I. sul possesso dei requisiti specifici richiesti dall'avviso pubblico, con determina del 15.11.2022 la resistente ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria.
Con particolare riferimento a tale ultima circostanza, dagli atti di causa emerge che il C.I.A.P.I. con
Determina Direttoriale n. 199 del 15-11-2022, ritenuto “per i candidati idonei inseriti in graduatoria … di dover verificare il possesso dei requisiti di partecipazione sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae”, facendo proprie le considerazione della relazione dell'01.08.2019 del funzionario responsabile del servizio Risorse Umane “dalla quale risulta che la
5 documentazione prodotta dal candidato non comprova il possesso della Parte_1
specifica esperienza in materia di assistenza tecnica, per la programmazione, attuazione e gestione di programmi comunitari, nazionali e regionali, così come prescritto dal bando” ha disposto
“l'esclusione di dalla graduatoria degli Esperti Senior in assistenza tecnica Parte_1 perché non in possesso dei requisiti richiesti dal bando a pag 7, paragrafo “Requisiti specifici”.
Ebbene, la mancanza in capo al ricorrente dei requisiti specifici richiesti dall'avviso a pena di esclusione dalla partecipazione alla procedura di selezione - circostanza su cui parte ricorrente nulla osserva e deduce, neppure nelle note conclusive - consente di negare la sussistenza di un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico professionale, con conseguente irrilevanza, ai fini della presente decisione, della giurisprudenza richiamata nel ricorso introduttivo (con la precisazione che, anche a voler estendere l'ambito applicativo dei principi richiamati alle procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, in ogni caso, la giurisprudenza citata dal ricorrente riconosce natura di diritto soggettivo solo alla posizione giuridica vantata dal vincitore di un concorso pubblico e non all'idoneo non vincitore, titolare di una mera aspettativa all'assunzione, v.
Consiglio di Stato sez. VII, 29/04/2024, n.3855).
Invero, non possedendo il ricorrente i requisiti specifici per partecipare alla procedura di selezione, nessun diritto lo stesso può vantare con riferimento agli esiti di quella selezione.
Le superiori considerazioni, rendono irrilevanti le ulteriori doglianze prospettate dal ricorrente, specie in ordine alla validità della revoca della rinuncia all'incarico da parte del primo classificato.
A ciò si aggiunga che dagli atti di causa non emerge la violazione, ad opera della resistente, del dovere generale di buona fede e correttezza cui sono tenute le parti nella fase che precede la stipulazione del contratto (e non, come affermato dalla ricorrente, nella fase di esecuzione del contratto che, invero, non è mai stato stipulato).
Le deduzioni del ricorrente circa una sua convocazione negli uffici della resistente per la sottoscrizione dell'incarico professionale sono rimaste sfornite di prova, non apparendo sufficiente,
a tal fine, la produzione dello schema di contratto – tra l'altro privo della sottoscrizione del legale rappresentante della resistente.
Dagli atti di causa non emerge, poi, la volontà del C.I.A.P.I. di procedere allo scorrimento della graduatoria , posto che la comunicazione del 24.5.2019 dal seguente tenore “ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso pubblicato addì 12/02/2019 La invitiamo a produrre allo scrivente Ente, con ogni consentita urgenza, la documentazione comprovante quanto da Ella dichiarato in seno al curriculum vitae trasmesso al , deve essere interpretata, come del resto chiaramente CP_1 evincibile dal testo della stessa, quale procedura diretta all'effettuazione di “idonei controlli sulla
6 veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione in seno al curriculum dei vincitori” ai sensi del citato art. 4 dell'Avviso.
Ne deriva che la richiesta da parte del C.I.A.P.I. di trasmissione della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti, in mancanza di ulteriori elementi, non appare idonea a fondare l'affidamento del ricorrente nella conclusione del contratto di incarico professionale, con la conseguenza che la condotta tenuta dal C.I.A.P.I. non può ritenersi lesiva di alcun affidamento vantato dal ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese di lite
Ad avviso del decidente sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, tenuto conto dell'incertezza del diritto vantato dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 3630/2019 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 30/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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