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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 745/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. GRIMOLDI SONIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza dell'11/03/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di
1 riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(MI) il 23/08/1981 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 27/09/2003 e trascritto al n. 8, Parte I, Anno 2003, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CISLAGO alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, scelte religiose, salute, tenendo pur sempre conto delle capacità, ispirazioni e inclinazioni dei figli, mentre assumeranno anche separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone il collocamento dei figli presso la madre, attualmente residente in [...], con diritto del padre di abitare nella casa coniugale sino alla vendita della stessa;
3) dispone il diritto di visita paterno secondo il seguente calendario: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica prima di cena;
nonché ogni volta che i minori o il padre lo desiderano, compatibilmente con i reciproci impegni e previo avviso alla madre;
quanto alle festività, i bambini trascorreranno pari tempo con un genitore e con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza annuale: in particolare, durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno
Natale e Santo Stefano con un genitore, e il 31.12 e Capodanno con l'altro, ad anni alterni;
il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo staranno con un genitore e con l'altro ad anni alterni;
i figli potranno trascorrere con il padre anche altra parte delle vacanze scolastiche di Natale e Pasqua, secondo gli impegni lavorativi del genitore;
durante le vacanze estive i figli staranno con il padre nel periodo di ferie del medesimo e per il tempo concordato tar i genitori di anno in anno;
al fine di regolamentare al meglio il
2 diritto di visita i genitori si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie entro la fine di aprile di ciascun anno, ovvero non appena a conoscenza. Al fine di agevolare il diritto di visita paterno, la madre si impegna ad accompagnare i figli a metà strada all'altezza di
Somma Campagna dove li attende il padre, che li riaccompagnerà nello stesso luogo dove incontreranno la madre per fare rientro a casa. I genitori si impegnano a garantire il più
possibile pari tempi di permanenza dei figli con entrambi. Resta impregiudicata la facoltà
dei genitori di modificare di comune accordo i tempi di permanenza dei figli presso di loro, cercando di favorire soluzioni di buon senso a seconda delle circostanze e nel rispetto dei reciproci impegni e degli impegni dei figli;
4) dispone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli determinato in €
500,00 mensile (rivalutabili annualmente) con decorrenza dalla vendita della casa coniugale;
sino ad allora i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in modo diretto attingendo dal conto corrente cointestato sul quale continueranno a versare i rispettivi stipendi, sino alla vendita della casa coniugale;
anche per le spese straordinarie per i figli i coniugi attingeranno dal conto cointestato;
dalla vendita della casa coniugale,
il padre provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli sostenute dalla madre, come da Protocollo;
5) l'Assegno Unico per il nucleo famigliare sarà percepito interamente dalla madre;
6) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
7) i coniugi si obbligano a vendere la casa coniugale, alle condizioni già concordate con l'agenzia immobiliare scelta di comune accordo tra le parti;
8) il prezzo ricavato dalla vendita della casa coniugale sarà diviso tra i coniugi in parti uguali;
9) sino alla vendita entrambi i coniugi continueranno a pagare le rate di mutuo insistente sulla casa coniugale, in misura del 50% ciascuno, mediante versamento della relativa quota sul c/c cointestato, che si impegnano ad estinguere al momento della vendita dell'immobile dividendo in parti uguali il saldo;
10) i coniugi si impegnano a formalizzare il passaggio di proprietà del veicolo Pegeaut
3 ; Pt_1
11) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, anche per i minori, ovvero dei documenti validi per l'espatrio;
12) I coniugi dichiarano di prestare acquiescenza piena e totale all'emanando provvedimento di omologa della separazione personale dei coniugi pronunciata dal
Tribunale adito e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 11/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3800 tg ES834XM (n. A029044C018) dal signor alla signora Parte_2 Pt_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 745/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
e Parte_1 Parte_2
entrambi con l'avv. GRIMOLDI SONIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza dell'11/03/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di
1 riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(MI) il 23/08/1981 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 27/09/2003 e trascritto al n. 8, Parte I, Anno 2003, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CISLAGO alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, scelte religiose, salute, tenendo pur sempre conto delle capacità, ispirazioni e inclinazioni dei figli, mentre assumeranno anche separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone il collocamento dei figli presso la madre, attualmente residente in [...], con diritto del padre di abitare nella casa coniugale sino alla vendita della stessa;
3) dispone il diritto di visita paterno secondo il seguente calendario: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica prima di cena;
nonché ogni volta che i minori o il padre lo desiderano, compatibilmente con i reciproci impegni e previo avviso alla madre;
quanto alle festività, i bambini trascorreranno pari tempo con un genitore e con l'altro, seguendo il criterio dell'alternanza annuale: in particolare, durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno
Natale e Santo Stefano con un genitore, e il 31.12 e Capodanno con l'altro, ad anni alterni;
il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo staranno con un genitore e con l'altro ad anni alterni;
i figli potranno trascorrere con il padre anche altra parte delle vacanze scolastiche di Natale e Pasqua, secondo gli impegni lavorativi del genitore;
durante le vacanze estive i figli staranno con il padre nel periodo di ferie del medesimo e per il tempo concordato tar i genitori di anno in anno;
al fine di regolamentare al meglio il
2 diritto di visita i genitori si comunicheranno i rispettivi periodi di ferie entro la fine di aprile di ciascun anno, ovvero non appena a conoscenza. Al fine di agevolare il diritto di visita paterno, la madre si impegna ad accompagnare i figli a metà strada all'altezza di
Somma Campagna dove li attende il padre, che li riaccompagnerà nello stesso luogo dove incontreranno la madre per fare rientro a casa. I genitori si impegnano a garantire il più
possibile pari tempi di permanenza dei figli con entrambi. Resta impregiudicata la facoltà
dei genitori di modificare di comune accordo i tempi di permanenza dei figli presso di loro, cercando di favorire soluzioni di buon senso a seconda delle circostanze e nel rispetto dei reciproci impegni e degli impegni dei figli;
4) dispone a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli determinato in €
500,00 mensile (rivalutabili annualmente) con decorrenza dalla vendita della casa coniugale;
sino ad allora i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in modo diretto attingendo dal conto corrente cointestato sul quale continueranno a versare i rispettivi stipendi, sino alla vendita della casa coniugale;
anche per le spese straordinarie per i figli i coniugi attingeranno dal conto cointestato;
dalla vendita della casa coniugale,
il padre provvederà al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli sostenute dalla madre, come da Protocollo;
5) l'Assegno Unico per il nucleo famigliare sarà percepito interamente dalla madre;
6) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
7) i coniugi si obbligano a vendere la casa coniugale, alle condizioni già concordate con l'agenzia immobiliare scelta di comune accordo tra le parti;
8) il prezzo ricavato dalla vendita della casa coniugale sarà diviso tra i coniugi in parti uguali;
9) sino alla vendita entrambi i coniugi continueranno a pagare le rate di mutuo insistente sulla casa coniugale, in misura del 50% ciascuno, mediante versamento della relativa quota sul c/c cointestato, che si impegnano ad estinguere al momento della vendita dell'immobile dividendo in parti uguali il saldo;
10) i coniugi si impegnano a formalizzare il passaggio di proprietà del veicolo Pegeaut
3 ; Pt_1
11) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, anche per i minori, ovvero dei documenti validi per l'espatrio;
12) I coniugi dichiarano di prestare acquiescenza piena e totale all'emanando provvedimento di omologa della separazione personale dei coniugi pronunciata dal
Tribunale adito e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 11/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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