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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5693 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29320/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg 60 + 20 per scritti difensivi fi- nali, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D.
639/1910 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Lucio Giacomardo unita- mente al quale elettivamente domiciliata in Napoli all'Isola G8 del Centro Dire- zionale
-ATTRICE-
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
giusta procura ad lites per Notar del 21 luglio 2015 repertorio n. Persona_1
80974/21569, dall'avv. Nicola Di Ronza e con il medesimo domiciliato in Napo- li, alla via A. De Gasperi, n. 55
-CONVENUTA- CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata in atti, si opponeva alla ingiunzione Parte_1
di pagamento di euro 10.231,36 emessa ex RD 639/1910 da e poi noti- CP_1
ficatale, deducendo in sintesi che, nel caso di specie, non potesse essere eserci- tato tale rimedio monitorio trattandosi di credito non liquido né esigibile, an- cora sub iudice, e rilevando altresì che l'ingiunzione stessa, non munita di pro- spetto contabile e non indicante l'autorità giudiziaria cui ricorrere, era stata inoltre emessa dalla dell'ente piuttosto che dal suo legale Controparte_2
rapp.te nazionale. Per tali riassunti motivi (v., amplius, atto introduttivo),
l'istante chiedeva quindi caducarsi l'impugnata ingiunzione, con la sua so- spensione in attesa degli esiti del pendente giudizio di cassazione.
L' , all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed in- CP_1
fondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta).
In comparsa conclusionale, deduce che,“…preso atto Parte_1 dell'intervenuta Ordinanza n. 26801/2022, depositata il 12.9.2022 e comuni- cata in pari data, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, accogliendo il primo motivo di Ricorso ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 4171/2016, pubblicata il 23.11.2016, posta a ba- se dell' Ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 s.m.i. notificata dall' CP_1
e ritualmente opposta voglia dichiarare la sopravvenuta cessazione della ma- teria del contendere con condanna dell'Istituto al pagamento CP_3
delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale” (sottoli- neature aggiunte).
L in conclusionale, evidenzia a sua volta che, “Come già dedotto nelle CP_1
note di trattazione scritta depositate in data 19/5/2023 e in quelle successive,
l'ordinanza ingiunzione opposta è stata revocata, successivamente alla sen- tenza della Corte di Cassazione n. 26801/2022, depositata il 12/9/2022 (che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4171/2016, in forza della quale erano state emesse le ingiunzioni opposte). Si ritiene, pertanto, che il processo possa essere definito con sentenza di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Si insiste affinchè il regola- mento delle spese di lite sia di integrale compensazione, sussistendo giustifica- ti motivi. L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata adottata sulla base della sentenza di Corte di Appello di Napoli, prima che venisse riformata ed il com- portamento dell' è stato conforme a legge (art. 336 c.p.c.) azionando CP_1
un credito per effetto della riforma e revocando la richiesta di pagamento, immediatamente dopo la cassazione. Come riconosciuto dalla sentenza n.
1104/2024 (g.u. Amura, medesima sezione X) in ordine al governo delle spese:
“L'assunto appare condivisibile in quanto la valutazione della fondatezza dell'opposizione va operato avuto riguardo alla situazione sostanziale esisten- te alla data di proposizione del giudizio, allorquando la pretesa restitutoria era sicuramente azionabile sulla base della statuizione resa dalla Corte di
Appello; né la proposizione di ricorso per Cassazione valeva ad integrare causa di inesigibilità della pretesa restitutoria. La statuizione della Suprema
Corte ha operato, pertanto, come fatto sopravvenuto, estraneo alla sfera di controllo dell'opposto , e tale da giustificare la compensazione delle CP_1 spese di lite”. La compensazione è vieppiù giustificata per la circostanza che, anche dopo la pronuncia della Cassazione, l'opponente non vede affermato il diritto di non restituire le somme richieste dall'ente. Si rileva, infatti, che la sentenza n. 26801/2022 della S.C., a parte profili senza dubbio discutibili, rin- via il processo a nuovo esame della Corte di Appello. Il giudizio di rinvio da cassazione, come noto, integrando una nuova ed autonoma fase che sebbene soggetta - per ragioni di rito - alla normativa relativa il corrispondente giudi- zio di primo, ha natura rescissoria (nei limiti stabiliti dalla sentenza rescin- dente) ed è funzionale all'emanazione di una pronuncia che statuisce diretta- mente sulle domande fatte valere dalle parti (Cass. 31.5.2021 n. 15143; Cass,
20.4.2017 n. 10009). Alla luce di quanto innanzi, si conclude perché venga di- chiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione inte- grale delle spese, sussistendo evidenti giusti motivi” (sottolineature aggiunte).
In primo luogo, la revoca -discendente da sentenza di cassazione- dell'opposta ordinanza amministrativa genera oggettivamente la cessazione della materia del contendere, così come evidenziata e richiesta da ambedue le parti di causa.
Quanto invece al residuo controverso profilo delle spese di lite, occorre osser- vare che la duplice circostanza che la ingiunzione pecuniaria sia stata emessa solo dopo ed in ragione della pronunciata sentenza della Corte d'Appello di
Napoli e che -poi, con il sopraggiungere di detta pronuncia di legittimità che ha invece cassato tale ultima sentenza partenopea- la emittente P.A. abbia quindi revocato l'intimazione di pagamento, porta complessivamente a di- sporre la integrale compensazione tra le parti dei sostenuti esborsi giudiziali sia perché una sentenza di secondo grado ha appunto determinato la conse- guente assunzione del provvedimento pecuniario in rassegna sia altresì perché, al contrario, non può neanche escludersi, almeno a certe condizioni, che la mancata o intempestiva attivazione di un tale qualificato titolo giudiziale di seconde cure potesse anzi eventualmente prefigurare una relativa responsabili- tà contabile degli agenti della P.A. .
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e vanno altresì interamente compensate inter partes le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da di con citazione notificata come in atti nei Parte_1
confronti dell' , così provvede : CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 9/6/25
Il giudice unico Antonio Attanasio
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29320/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg 60 + 20 per scritti difensivi fi- nali, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D.
639/1910 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Lucio Giacomardo unita- mente al quale elettivamente domiciliata in Napoli all'Isola G8 del Centro Dire- zionale
-ATTRICE-
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
giusta procura ad lites per Notar del 21 luglio 2015 repertorio n. Persona_1
80974/21569, dall'avv. Nicola Di Ronza e con il medesimo domiciliato in Napo- li, alla via A. De Gasperi, n. 55
-CONVENUTA- CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata in atti, si opponeva alla ingiunzione Parte_1
di pagamento di euro 10.231,36 emessa ex RD 639/1910 da e poi noti- CP_1
ficatale, deducendo in sintesi che, nel caso di specie, non potesse essere eserci- tato tale rimedio monitorio trattandosi di credito non liquido né esigibile, an- cora sub iudice, e rilevando altresì che l'ingiunzione stessa, non munita di pro- spetto contabile e non indicante l'autorità giudiziaria cui ricorrere, era stata inoltre emessa dalla dell'ente piuttosto che dal suo legale Controparte_2
rapp.te nazionale. Per tali riassunti motivi (v., amplius, atto introduttivo),
l'istante chiedeva quindi caducarsi l'impugnata ingiunzione, con la sua so- spensione in attesa degli esiti del pendente giudizio di cassazione.
L' , all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed in- CP_1
fondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto (v. comparsa di risposta).
In comparsa conclusionale, deduce che,“…preso atto Parte_1 dell'intervenuta Ordinanza n. 26801/2022, depositata il 12.9.2022 e comuni- cata in pari data, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, accogliendo il primo motivo di Ricorso ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 4171/2016, pubblicata il 23.11.2016, posta a ba- se dell' Ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910 s.m.i. notificata dall' CP_1
e ritualmente opposta voglia dichiarare la sopravvenuta cessazione della ma- teria del contendere con condanna dell'Istituto al pagamento CP_3
delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale” (sottoli- neature aggiunte).
L in conclusionale, evidenzia a sua volta che, “Come già dedotto nelle CP_1
note di trattazione scritta depositate in data 19/5/2023 e in quelle successive,
l'ordinanza ingiunzione opposta è stata revocata, successivamente alla sen- tenza della Corte di Cassazione n. 26801/2022, depositata il 12/9/2022 (che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4171/2016, in forza della quale erano state emesse le ingiunzioni opposte). Si ritiene, pertanto, che il processo possa essere definito con sentenza di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Si insiste affinchè il regola- mento delle spese di lite sia di integrale compensazione, sussistendo giustifica- ti motivi. L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata adottata sulla base della sentenza di Corte di Appello di Napoli, prima che venisse riformata ed il com- portamento dell' è stato conforme a legge (art. 336 c.p.c.) azionando CP_1
un credito per effetto della riforma e revocando la richiesta di pagamento, immediatamente dopo la cassazione. Come riconosciuto dalla sentenza n.
1104/2024 (g.u. Amura, medesima sezione X) in ordine al governo delle spese:
“L'assunto appare condivisibile in quanto la valutazione della fondatezza dell'opposizione va operato avuto riguardo alla situazione sostanziale esisten- te alla data di proposizione del giudizio, allorquando la pretesa restitutoria era sicuramente azionabile sulla base della statuizione resa dalla Corte di
Appello; né la proposizione di ricorso per Cassazione valeva ad integrare causa di inesigibilità della pretesa restitutoria. La statuizione della Suprema
Corte ha operato, pertanto, come fatto sopravvenuto, estraneo alla sfera di controllo dell'opposto , e tale da giustificare la compensazione delle CP_1 spese di lite”. La compensazione è vieppiù giustificata per la circostanza che, anche dopo la pronuncia della Cassazione, l'opponente non vede affermato il diritto di non restituire le somme richieste dall'ente. Si rileva, infatti, che la sentenza n. 26801/2022 della S.C., a parte profili senza dubbio discutibili, rin- via il processo a nuovo esame della Corte di Appello. Il giudizio di rinvio da cassazione, come noto, integrando una nuova ed autonoma fase che sebbene soggetta - per ragioni di rito - alla normativa relativa il corrispondente giudi- zio di primo, ha natura rescissoria (nei limiti stabiliti dalla sentenza rescin- dente) ed è funzionale all'emanazione di una pronuncia che statuisce diretta- mente sulle domande fatte valere dalle parti (Cass. 31.5.2021 n. 15143; Cass,
20.4.2017 n. 10009). Alla luce di quanto innanzi, si conclude perché venga di- chiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione inte- grale delle spese, sussistendo evidenti giusti motivi” (sottolineature aggiunte).
In primo luogo, la revoca -discendente da sentenza di cassazione- dell'opposta ordinanza amministrativa genera oggettivamente la cessazione della materia del contendere, così come evidenziata e richiesta da ambedue le parti di causa.
Quanto invece al residuo controverso profilo delle spese di lite, occorre osser- vare che la duplice circostanza che la ingiunzione pecuniaria sia stata emessa solo dopo ed in ragione della pronunciata sentenza della Corte d'Appello di
Napoli e che -poi, con il sopraggiungere di detta pronuncia di legittimità che ha invece cassato tale ultima sentenza partenopea- la emittente P.A. abbia quindi revocato l'intimazione di pagamento, porta complessivamente a di- sporre la integrale compensazione tra le parti dei sostenuti esborsi giudiziali sia perché una sentenza di secondo grado ha appunto determinato la conse- guente assunzione del provvedimento pecuniario in rassegna sia altresì perché, al contrario, non può neanche escludersi, almeno a certe condizioni, che la mancata o intempestiva attivazione di un tale qualificato titolo giudiziale di seconde cure potesse anzi eventualmente prefigurare una relativa responsabili- tà contabile degli agenti della P.A. .
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e vanno altresì interamente compensate inter partes le sostenute spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da di con citazione notificata come in atti nei Parte_1
confronti dell' , così provvede : CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 9/6/25
Il giudice unico Antonio Attanasio