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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 480 / 2024
TRIBUNALE DI LODI
Sezione Civile
Verbale di udienza di discussione orale
Oggi 28 marzo 2025, davanti alla giudice dott.ssa Luisa Dalla Via l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte.
La giudice, dato atto che le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza nel rispetto del termine assegnato, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 480/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valerio Astuni (c.f. ) del foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio dello stesso in Desenzano del Garda (BS), Viale E. Andreis n. 74;
- parte ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. e P.I. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma via G. Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
Fabio PANASITI (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Messina, via T. Cannizzaro n. 58;
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
“in via principale, nel merito, accertare, dichiarare e annullare, per tutti motivi esposti in narrativa, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13520221460000009007 e per l'effetto, accertare, dichiarare e annullare la prodromica cartella di pagamento n. 13520207150043541504 –
n. 13520207180227192504 ed i ruoli e/o ogni altro atto impositivo notificato, per tutti motivi esposti in narrativa;
In ogni caso, spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi da liquidarsi in favore del
2 procuratore in qualità di antistatario.
- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente esporre, dedurre, eccepire e produrre nei termini proceduralmente consentiti, anche a seguito di eventuali deduzioni, eccezioni e produzioni di controparte.”.
Conclusioni di parte resistente
“1) In via del tutto preliminare, si insiste nell'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito in luogo del territorialmente competente Tar di Milano ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t) c.p.a.
2) Nella denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione si chiede volersi autorizzare la chiamata in causa dell'Ente titolare del credito per i motivi esposti nell'atto introduttivo.
3) Nel merito si chiede volersi ritenere e dichiarare inammissibile in diritto e infondata l'azione ex adverso proposta rigettandola integralmente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4) In subordine, in caso di esito accoglimento delle domande proposte da parte opponente si chiede volersi ritenere e dichiarare il difetto di responsabilità dell'Agente della Riscossione per i fatti estintivi e/o modificativi del credito iscritto a ruolo avvenuti in data anteriore al primo atto di natura esattoriale compensando integralmente le spese del presente giudizio nei suoi confronti e ponendo tali spese integralmente a carico di ”. CP_2
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 11.03.2024 il sig. Parte_1
proponeva opposizione alle cartelle di pagamento n. 13520207150043541504 e n.
13520207180227192504 dell e della conseguente comunicazione di iscrizione Controparte_1
ipotecaria n. 13520221460000009007, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
A fondamento della propria domanda, in fatto il ricorrente deduceva:
- di aver ricevuto in data 22.03.2023 la notificazione da parte dell Controparte_1
della comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 13520221460000009007 del
[...]
3.03.2023, dell'importo di € 289.106,52, su diversi immobili di sua proprietà;
- che a fondamento della comunicazione l'ente della riscossione poneva le cartelle di pagamento n. 13520207150043541504 e n. 13520207180227192504;
3 - di non aver ricevuto la notifica di alcuna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, né di qualsiasi altro atto presupposto.
Sulla scorta delle predette circostanze, parte ricorrente – affermata la giurisdizione del Tribunale adito in forza del richiamo contenuto nella comunicazione opposta – ha eccepito la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, dei ruoli e dell'iscrizione delle relative somme, per i seguenti motivi:
- inesistenza/nullità/annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti prodromici all'atto impugnato;
- nullità della comunicazione d'iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle intimazioni di pagamento: mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli artt.
50 e 77 del d.P.R. n. 602/1973;
- inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito per omissione della relativa notifica e conseguente inesistenza/nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- inesistenza della notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 7, L. 212 del
27.07.2000;
- nullità/annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 Legge
212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto prodromico alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, in mancanza della sua qualifica di dirigente;
- omessa sottoscrizione della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- prescrizione dei tributi iscritti a ruolo.
Con comparsa depositata in data 8.08.2024 si costituiva in giudizio l Controparte_3
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
[...]
T.A.R. Milano ex art. 133, lett. t) c.p.a., nonché, previa autorizzazione a chiamare in causa l
[...]
(A.G.E.A.), di dichiarare il ricorso inammissibile e comunque Controparte_4
infondato nel merito.
4 All'udienza 27.09.2024 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni in ordine alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, riportandosi agli atti per le argomentazioni di merito.
Con ordinanza datata 24.01.2025 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione delle cartelle esattoriali e, ritenuta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo idonea a definire il giudizio, fissava per la decisione l'udienza del 28.03.2025, assegnando termine sino al 3.03.2025 per il deposito di note conclusive e termine sino al giorno dell'udienza per il deposito di note scritte.
Con le note depositate le parti si sono riportate agli atti introduttivi e hanno richiamato le rispettive conclusioni.
All'udienza del 28.03.2025 la Giudice, richiamate le note conclusive e le note di udienza depositate dalle parti, pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Sulla carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo
(T.A.R. Milano)
Difetta nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo, di contro, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Infatti, parte ricorrente ha introdotto il giudizio proponendo opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall'ente della riscossione e alle correlate cartelle di pagamento ricevute per omesso versamento del prelievo latte sulle consegne.
Com'è noto, la comunicazione di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a corrispondere le somme dovute all'agente della riscossione entro il termine perentorio di trenta giorni. L'iscrizione di ipoteca, infatti, “a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (cfr. Cass. civ. ord. n. 380/2017).
La comunicazione, dunque, è una misura volta ad indurre il debitore all'adempimento e non costituisce atto esecutivo di espropriazione forzata, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 19667/2014; più di recente, Cass. civ. 4871/2021 e
778/2024, a tenore della quale “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della
5 cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell'art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, “prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca”, e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973”).
Supporta sul punto anche la più recente giurisprudenza amministrativa, che esclude di poter qualificare la comunicazione de qua come atto dell'esecuzione in senso stretto (“L'iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo in senso stretto e non è pertanto oggetto di sindacato del giudice dell'esecuzione. La relativa nota deve dunque essere impugnata dinanzi al giudice munito di giurisdizione sulla pretesa sostanziale, che nel caso delle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari deve individuarsi nel giudice amministrativo a norma dell'art. 133, comma 1, lett. t) CPA (Cass. Civ. SU 20 ottobre 2006, n. 22514;
22 luglio 2015 n. 15354;)”, così TAR Piemonte 27 maggio 2024).
A opposte conclusioni non può giungersi sulla base del mero richiamo all'autorità giudiziaria contenuto nella comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata (cfr. doc. 4, pag. 2), atteso che l'indicazione ivi contenuta è del tutto generica ed è del tutto inidonea a derogare alle norme dettate in materia di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t) c.p.a., le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Tali controversie sono, infatti, devolute alla giurisdizione del giudice speciale allorquando, come nel caso di specie, sia contestato l'esercizio dei poteri autoritativi della P.A.
Deve pertanto escludersi la giurisdizione di questo giudice ordinario a conoscere della questione per cui è causa e, al contempo, affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo - T.A.R. Milano, competente a decidere in relazione agli atti emessi dall di Lodi. Controparte_1
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile, per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 con espunzione della fase istruttoria, non celebrata.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano e assegna termine di legge per la riassunzione innanzi al predetto giudice;
2) condanna a corrispondere ad le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 6.023,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovuti per legge.
Lodi, 28 marzo 2025.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
7
TRIBUNALE DI LODI
Sezione Civile
Verbale di udienza di discussione orale
Oggi 28 marzo 2025, davanti alla giudice dott.ssa Luisa Dalla Via l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte.
La giudice, dato atto che le parti hanno depositato note scritte in sostituzione di udienza nel rispetto del termine assegnato, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 480/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valerio Astuni (c.f. ) del foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio dello stesso in Desenzano del Garda (BS), Viale E. Andreis n. 74;
- parte ricorrente -
nei confronti di:
(c.f. e P.I. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma via G. Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
Fabio PANASITI (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._3
Messina, via T. Cannizzaro n. 58;
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
“in via principale, nel merito, accertare, dichiarare e annullare, per tutti motivi esposti in narrativa, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13520221460000009007 e per l'effetto, accertare, dichiarare e annullare la prodromica cartella di pagamento n. 13520207150043541504 –
n. 13520207180227192504 ed i ruoli e/o ogni altro atto impositivo notificato, per tutti motivi esposti in narrativa;
In ogni caso, spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi da liquidarsi in favore del
2 procuratore in qualità di antistatario.
- Con ogni più ampia riserva di ulteriormente esporre, dedurre, eccepire e produrre nei termini proceduralmente consentiti, anche a seguito di eventuali deduzioni, eccezioni e produzioni di controparte.”.
Conclusioni di parte resistente
“1) In via del tutto preliminare, si insiste nell'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito in luogo del territorialmente competente Tar di Milano ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t) c.p.a.
2) Nella denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione si chiede volersi autorizzare la chiamata in causa dell'Ente titolare del credito per i motivi esposti nell'atto introduttivo.
3) Nel merito si chiede volersi ritenere e dichiarare inammissibile in diritto e infondata l'azione ex adverso proposta rigettandola integralmente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4) In subordine, in caso di esito accoglimento delle domande proposte da parte opponente si chiede volersi ritenere e dichiarare il difetto di responsabilità dell'Agente della Riscossione per i fatti estintivi e/o modificativi del credito iscritto a ruolo avvenuti in data anteriore al primo atto di natura esattoriale compensando integralmente le spese del presente giudizio nei suoi confronti e ponendo tali spese integralmente a carico di ”. CP_2
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 11.03.2024 il sig. Parte_1
proponeva opposizione alle cartelle di pagamento n. 13520207150043541504 e n.
13520207180227192504 dell e della conseguente comunicazione di iscrizione Controparte_1
ipotecaria n. 13520221460000009007, chiedendo contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
A fondamento della propria domanda, in fatto il ricorrente deduceva:
- di aver ricevuto in data 22.03.2023 la notificazione da parte dell Controparte_1
della comunicazione d'iscrizione ipotecaria n. 13520221460000009007 del
[...]
3.03.2023, dell'importo di € 289.106,52, su diversi immobili di sua proprietà;
- che a fondamento della comunicazione l'ente della riscossione poneva le cartelle di pagamento n. 13520207150043541504 e n. 13520207180227192504;
3 - di non aver ricevuto la notifica di alcuna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, né di qualsiasi altro atto presupposto.
Sulla scorta delle predette circostanze, parte ricorrente – affermata la giurisdizione del Tribunale adito in forza del richiamo contenuto nella comunicazione opposta – ha eccepito la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria, dei ruoli e dell'iscrizione delle relative somme, per i seguenti motivi:
- inesistenza/nullità/annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti prodromici all'atto impugnato;
- nullità della comunicazione d'iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle intimazioni di pagamento: mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli artt.
50 e 77 del d.P.R. n. 602/1973;
- inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito per omissione della relativa notifica e conseguente inesistenza/nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- inesistenza della notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione dell'art. 7, L. 212 del
27.07.2000;
- nullità/annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all'art. 42, comma 1 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 Legge
212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'atto prodromico alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, in mancanza della sua qualifica di dirigente;
- omessa sottoscrizione della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
- prescrizione dei tributi iscritti a ruolo.
Con comparsa depositata in data 8.08.2024 si costituiva in giudizio l Controparte_3
, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
[...]
T.A.R. Milano ex art. 133, lett. t) c.p.a., nonché, previa autorizzazione a chiamare in causa l
[...]
(A.G.E.A.), di dichiarare il ricorso inammissibile e comunque Controparte_4
infondato nel merito.
4 All'udienza 27.09.2024 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni in ordine alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, riportandosi agli atti per le argomentazioni di merito.
Con ordinanza datata 24.01.2025 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione delle cartelle esattoriali e, ritenuta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo idonea a definire il giudizio, fissava per la decisione l'udienza del 28.03.2025, assegnando termine sino al 3.03.2025 per il deposito di note conclusive e termine sino al giorno dell'udienza per il deposito di note scritte.
Con le note depositate le parti si sono riportate agli atti introduttivi e hanno richiamato le rispettive conclusioni.
All'udienza del 28.03.2025 la Giudice, richiamate le note conclusive e le note di udienza depositate dalle parti, pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Sulla carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo
(T.A.R. Milano)
Difetta nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo, di contro, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Infatti, parte ricorrente ha introdotto il giudizio proponendo opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall'ente della riscossione e alle correlate cartelle di pagamento ricevute per omesso versamento del prelievo latte sulle consegne.
Com'è noto, la comunicazione di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a corrispondere le somme dovute all'agente della riscossione entro il termine perentorio di trenta giorni. L'iscrizione di ipoteca, infatti, “a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario” (cfr. Cass. civ. ord. n. 380/2017).
La comunicazione, dunque, è una misura volta ad indurre il debitore all'adempimento e non costituisce atto esecutivo di espropriazione forzata, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 19667/2014; più di recente, Cass. civ. 4871/2021 e
778/2024, a tenore della quale “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della
5 cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell'art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, “prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca”, e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973”).
Supporta sul punto anche la più recente giurisprudenza amministrativa, che esclude di poter qualificare la comunicazione de qua come atto dell'esecuzione in senso stretto (“L'iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo in senso stretto e non è pertanto oggetto di sindacato del giudice dell'esecuzione. La relativa nota deve dunque essere impugnata dinanzi al giudice munito di giurisdizione sulla pretesa sostanziale, che nel caso delle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari deve individuarsi nel giudice amministrativo a norma dell'art. 133, comma 1, lett. t) CPA (Cass. Civ. SU 20 ottobre 2006, n. 22514;
22 luglio 2015 n. 15354;)”, così TAR Piemonte 27 maggio 2024).
A opposte conclusioni non può giungersi sulla base del mero richiamo all'autorità giudiziaria contenuto nella comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata (cfr. doc. 4, pag. 2), atteso che l'indicazione ivi contenuta è del tutto generica ed è del tutto inidonea a derogare alle norme dettate in materia di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t) c.p.a., le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Tali controversie sono, infatti, devolute alla giurisdizione del giudice speciale allorquando, come nel caso di specie, sia contestato l'esercizio dei poteri autoritativi della P.A.
Deve pertanto escludersi la giurisdizione di questo giudice ordinario a conoscere della questione per cui è causa e, al contempo, affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo - T.A.R. Milano, competente a decidere in relazione agli atti emessi dall di Lodi. Controparte_1
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile, per le cause di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 con espunzione della fase istruttoria, non celebrata.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano e assegna termine di legge per la riassunzione innanzi al predetto giudice;
2) condanna a corrispondere ad le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 6.023,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovuti per legge.
Lodi, 28 marzo 2025.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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