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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/11/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4625 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 28.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SOLIDORO SIRIO, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: inserimento prima fascia GPS
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18.09.2023, il sig. , premettendo di essere Parte_1 in possesso del titolo di Laurea oltre 24 C ualmente inserito nelle seconde fasce delle GPS di Roma, domandava l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Roma, per le classi di concorso A021 (Geografia nella scuola secondaria di II grado), A045 (Scienze Economico-Aziendali nella scuola secondaria di II grado), A046 (Scienze Giuridico-Economiche nella scuola secondaria di II grado), A047 (Scienze Matematiche Applicate nella scuola secondaria di II grado), che l'Amministrazione resistente gli aveva negato non riconoscendo il valore abilitante del titolo di Laurea oltre 24 CFU. Resisteva in giudizio l'amministrazione convenuta, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita in via documentale, è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
***
2. Deve preliminarmente ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro, atteso che la domanda non ha ad oggetto direttamente l'annullamento dell'atto amministrativo (ossia il decreto di pubblicazione delle graduatorie) bensì l'accertamento del diritto del singolo docente, già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di terza fascia, all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria sulla scorta del possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.
3. Passando al merito, la questione posta all'odierna delibazione attiene alla valenza abilitante o meno - ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS - del possesso congiunto del titolo accademico e di 24 CFU conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Nella specie, la parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle norme regolamentari che hanno via via disciplinato i requisiti di accesso alle graduatorie d'istituto e alle GPS, nella parte in cui escludono dall'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS i docenti – come il ricorrente – privi del titolo di abilitazione. La difesa del ricorrente sostiene infatti che, con l'art. 5 D. Lgs 59/2017, il legislatore delegato, avendo chiarito - nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) - che possono partecipare al concorso quanti, congiuntamente al titolo di laurea/diploma, siano in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari, avrebbe di fatto operato una ridefinizione del concetto di "abilitazione", valevole anche ai fini dell'inserimento delle graduatorie di seconda fascia. La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa, perché non può condividersi l'assunto in base al quale il combinato disposto dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015 e dell'art. 5 d.lgs 59/2017 avrebbe comportato una sostituzione dell'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU anche ai fini dell'inserimento in seconda fascia. L'art. 1 comma 110 l. 107/2015 si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti. L'art. 5 d.lgs 59/2017 prevede poi che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente: o "il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso" oppure il possesso congiunto di "laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione. È dunque evidente che l'art. 5 d.lgs 59/2017, nell'usare la congiunzione "oppure", invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso. In definitiva, trattasi di un nuovo canale di accesso ai ruoli della docenza, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso, l'immissione in ruolo è preceduta da un "percorso annuale di formazione iniziale e prova". Le regole in questione riguardano, dunque, "il titolo di accesso al concorso", ma non i requisiti di precedenza nelle supplenze, e neppure l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, riguardo alla quale lo stesso art. 5 al comma 4 ter chiarisce che "il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso". Il concetto di accesso all'insegnamento va infatti tenuto ben distinto dal concetto di abilitazione all'insegnamento, essendo pacifico che nell'attuale sistema di reclutamento del corpo docenti il legislatore, nella concreta attuazione dei precetti di cui agli artt. 97 e 33 Cost., ha previsto che incarichi non di ruolo per brevi periodi possano essere assegnati anche a soggetti in possesso di titolo che dà accesso all'insegnamento pur non essendo abilitati all'insegnamento, e che invece l'abilitazione possa ottenersi o attraverso il superamento di concorsi pubblici o attraverso percorsi formativi che di volta in volta sono stati modificati e diversamente regolamentati dal legislatore (il percorso SISSIS previsto dall'art. 4 comma 2 L. n. 341/1990, successivamente sostituito dal percorso TFA previsto dall'art. 2, comma 416, L. n. 244/2007 e infine dal percorso FIT previsto dal d.lgs. n. 59/2017, oggi sostituito dal percorso annuale di formazione iniziale e prova, nonché i percorsi abilitanti speciali (PAS) disciplinati dal DM n. 249/2010). L'abilitazione all'insegnamento costituisce infatti un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio, e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante tramite i percorsi ordinari e speciali di abilitazione sopra elencati. A risolvere definitivamente la questione, sulla quale si erano registrati orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, è intervenuta in funzione nomofilattica la Corte di cassazione (Cass. 15 marzo 2024 n. 7084, conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838) che, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha affermato che "in tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1 gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con D.L. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie". Il principio di diritto enunciato, che è stato da ultimo ribadito anche da Cass. 23/10/2024, n. 27482, si fonda sulla ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione che trova specifico riscontro proprio nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 (erroneamente invocato dal ricorrente a sostegno della propria testi) che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso ("costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di :a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente
o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche"), perché, come chiarisce e precisa il comma 4- ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce ("il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso"). Orbene, dalla possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24 CFU non può ricavarsi l'implicita affermazione che tali soggetti vadano considerati, anche ai fini dell'inserimento nelle GPS, già abilitati all'insegnamento ma, da tale previsione, poteva determinarsi solo un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per conseguire proprio l'abilitazione, stante il chiaro disposto del citato art. 5, comma 4-ter. Del resto, l'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 59/2017 elenca esclusivamente i titoli di accesso al concorso e non le modalità di acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento cui rimanda il successivo comma 4. Risulta allora destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo. Conseguentemente, devono ritenersi legittime le disposizioni regolamentari che hanno via via individuato i requisiti di accesso alle graduatorie (dapprima il DM 374/2017 per le graduatorie d'istituto, e poi l'O.M. n. 60/2020 e l'O.M. n. 122/2022 per le GPS), laddove statuiscono l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e nella prima fascia delle GPS solo per quei candidati in possesso dello specifico titolo di abilitazione. In definitiva, il possesso congiunto del diploma di laurea e di 24 CFU è sufficiente come titolo di studio per l'inserimento nella terza fascia della graduatoria di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle GPS, ma non lo è come titolo abilitante (e dunque per l'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS), occorrendo, in aggiunta, l'abilitazione conseguita all'esito dei percorsi ordinari o speciali previsti dalla normativa di settore, di cui la ricorrente non risulta in possesso. Il ricorso va pertanto respinto. 4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della complessità della questione e della esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, nonché dell'intervento nomofilattico della Suprema Corte intervenuto in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 12/11/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4625 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 28.10.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SOLIDORO SIRIO, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: inserimento prima fascia GPS
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18.09.2023, il sig. , premettendo di essere Parte_1 in possesso del titolo di Laurea oltre 24 C ualmente inserito nelle seconde fasce delle GPS di Roma, domandava l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Roma, per le classi di concorso A021 (Geografia nella scuola secondaria di II grado), A045 (Scienze Economico-Aziendali nella scuola secondaria di II grado), A046 (Scienze Giuridico-Economiche nella scuola secondaria di II grado), A047 (Scienze Matematiche Applicate nella scuola secondaria di II grado), che l'Amministrazione resistente gli aveva negato non riconoscendo il valore abilitante del titolo di Laurea oltre 24 CFU. Resisteva in giudizio l'amministrazione convenuta, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita in via documentale, è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
***
2. Deve preliminarmente ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro, atteso che la domanda non ha ad oggetto direttamente l'annullamento dell'atto amministrativo (ossia il decreto di pubblicazione delle graduatorie) bensì l'accertamento del diritto del singolo docente, già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di terza fascia, all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria sulla scorta del possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.
3. Passando al merito, la questione posta all'odierna delibazione attiene alla valenza abilitante o meno - ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS - del possesso congiunto del titolo accademico e di 24 CFU conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Nella specie, la parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle norme regolamentari che hanno via via disciplinato i requisiti di accesso alle graduatorie d'istituto e alle GPS, nella parte in cui escludono dall'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS i docenti – come il ricorrente – privi del titolo di abilitazione. La difesa del ricorrente sostiene infatti che, con l'art. 5 D. Lgs 59/2017, il legislatore delegato, avendo chiarito - nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) - che possono partecipare al concorso quanti, congiuntamente al titolo di laurea/diploma, siano in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari, avrebbe di fatto operato una ridefinizione del concetto di "abilitazione", valevole anche ai fini dell'inserimento delle graduatorie di seconda fascia. La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa, perché non può condividersi l'assunto in base al quale il combinato disposto dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015 e dell'art. 5 d.lgs 59/2017 avrebbe comportato una sostituzione dell'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU anche ai fini dell'inserimento in seconda fascia. L'art. 1 comma 110 l. 107/2015 si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti. L'art. 5 d.lgs 59/2017 prevede poi che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente: o "il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso" oppure il possesso congiunto di "laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica" e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione. È dunque evidente che l'art. 5 d.lgs 59/2017, nell'usare la congiunzione "oppure", invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso. In definitiva, trattasi di un nuovo canale di accesso ai ruoli della docenza, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso, l'immissione in ruolo è preceduta da un "percorso annuale di formazione iniziale e prova". Le regole in questione riguardano, dunque, "il titolo di accesso al concorso", ma non i requisiti di precedenza nelle supplenze, e neppure l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, riguardo alla quale lo stesso art. 5 al comma 4 ter chiarisce che "il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso". Il concetto di accesso all'insegnamento va infatti tenuto ben distinto dal concetto di abilitazione all'insegnamento, essendo pacifico che nell'attuale sistema di reclutamento del corpo docenti il legislatore, nella concreta attuazione dei precetti di cui agli artt. 97 e 33 Cost., ha previsto che incarichi non di ruolo per brevi periodi possano essere assegnati anche a soggetti in possesso di titolo che dà accesso all'insegnamento pur non essendo abilitati all'insegnamento, e che invece l'abilitazione possa ottenersi o attraverso il superamento di concorsi pubblici o attraverso percorsi formativi che di volta in volta sono stati modificati e diversamente regolamentati dal legislatore (il percorso SISSIS previsto dall'art. 4 comma 2 L. n. 341/1990, successivamente sostituito dal percorso TFA previsto dall'art. 2, comma 416, L. n. 244/2007 e infine dal percorso FIT previsto dal d.lgs. n. 59/2017, oggi sostituito dal percorso annuale di formazione iniziale e prova, nonché i percorsi abilitanti speciali (PAS) disciplinati dal DM n. 249/2010). L'abilitazione all'insegnamento costituisce infatti un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio, e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante tramite i percorsi ordinari e speciali di abilitazione sopra elencati. A risolvere definitivamente la questione, sulla quale si erano registrati orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, è intervenuta in funzione nomofilattica la Corte di cassazione (Cass. 15 marzo 2024 n. 7084, conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838) che, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha affermato che "in tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1 gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con D.L. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie". Il principio di diritto enunciato, che è stato da ultimo ribadito anche da Cass. 23/10/2024, n. 27482, si fonda sulla ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione che trova specifico riscontro proprio nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 (erroneamente invocato dal ricorrente a sostegno della propria testi) che, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso ("costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di :a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente
o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche"), perché, come chiarisce e precisa il comma 4- ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce ("il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso"). Orbene, dalla possibilità di ammettere al concorso anche gli aspiranti all'insegnamento muniti di laurea e dei 24 CFU non può ricavarsi l'implicita affermazione che tali soggetti vadano considerati, anche ai fini dell'inserimento nelle GPS, già abilitati all'insegnamento ma, da tale previsione, poteva determinarsi solo un ampliamento alla possibilità di partecipare alla prova selettiva per conseguire proprio l'abilitazione, stante il chiaro disposto del citato art. 5, comma 4-ter. Del resto, l'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 59/2017 elenca esclusivamente i titoli di accesso al concorso e non le modalità di acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento cui rimanda il successivo comma 4. Risulta allora destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo. Conseguentemente, devono ritenersi legittime le disposizioni regolamentari che hanno via via individuato i requisiti di accesso alle graduatorie (dapprima il DM 374/2017 per le graduatorie d'istituto, e poi l'O.M. n. 60/2020 e l'O.M. n. 122/2022 per le GPS), laddove statuiscono l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e nella prima fascia delle GPS solo per quei candidati in possesso dello specifico titolo di abilitazione. In definitiva, il possesso congiunto del diploma di laurea e di 24 CFU è sufficiente come titolo di studio per l'inserimento nella terza fascia della graduatoria di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle GPS, ma non lo è come titolo abilitante (e dunque per l'inserimento nella seconda fascia della graduatoria di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS), occorrendo, in aggiunta, l'abilitazione conseguita all'esito dei percorsi ordinari o speciali previsti dalla normativa di settore, di cui la ricorrente non risulta in possesso. Il ricorso va pertanto respinto. 4. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in considerazione della complessità della questione e della esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito, nonché dell'intervento nomofilattico della Suprema Corte intervenuto in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri, il 12/11/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio