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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/11/2024, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 07/11/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
ORDINANZA nella controversia iscritta al n. 3638 /2014 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti PRINZI GIACOMO e GERMANò VERA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
Agente per la Riscossione per la Provincia di Messina, in persona Controparte_1
del Direttore Generale pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TOMMASINI SILVIO;
, in persona del Direttore pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato Dott. PASQUALE ANASTASI;
- resistenti –
OGGETTO: Ricorso avverso cartella di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/12/2014, il ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29520140028059261 notificata in data 05.11.2014, con la quale Controparte_1
intimava il pagamento della complessiva somma di €2.596,04 quale sanzione amministrativa pecuniaria per l'asserita violazione consistita nell'avere impiegato un lavoratore senza le previste comunicazioni di legge e la regolare assunzione, tale , per un giorno lavorativo, il Persona_1
7.08.2008.
Eccepiva preliminarmente il decorso della prescrizione, rilevava la pendenza del ricorso giudiziale avverso l'atto prodromico su cui si fonda la cartella di pagamento impugnata, nel merito contestava l'illegittimità e l'infondatezza della sanzione irrogata;
in subordine contestava la mancata applicazione della sanzione minima prevista. Concludeva pertanto, previa sospensione dell'esecutività, per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'incompetenza per Controparte_1
territorio del giudice adito, chiedeva l'integrazione del contraddittorio con la citazione in giudizio dell'Ente impositore, sollevava il difetto di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione;
nel merito, insisteva per il rigetto dell'eccezione di prescrizione e di tutte le domande proposte, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 14.11.2016 il GOT ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Assessorato Regionale per le Politiche Sociale e del lavoro- Ispettorato Provinciale di Messina,
e sospendeva l'esecutività del provvedimento impugnato.
Conseguentemente si costituiva in giudizio l' di Messina, Controparte_2 contestando i motivi dell'opposizione avversaria per carenza dei presupposti i fatto e di diritto, e stante la pendenza del ricorso ex art.22 L. 689/81 avverso le ordinanze/ingiunzioni sottese alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, indicava quale esclusivo contraddittore la
[...]
per tutte le eccezioni avversarie relative agli eventuali inadempimenti in ordine alla CP_1
procedura di riscossione;
concludeva pertanto per l'inammissibilità del ricorso proposto, e in via subordinata, in caso di accoglimento, chiedeva la condanna di a manlevare e Controparte_1 garantire l' . Controparte_2
Dopo diversi rinvii di udienza disposti dal Got delegato, il fascicolo transitava sul ruolo dell'odierno decidente solo all'udienza del 22.2.24, nella quale, ritenuta pregiudiziale la definizione del ricorso avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto prodromico, portante n. 1879/17 RG, veniva disposta la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.295 c.p.c..
Successivamente, essendo venuta meno la causa pregiudiziale, con il deposito della sentenza n.349/24 del 22.3.2024 resa nel giudizio 1879/17, la causa veniva tempestivamente riassunta dal ricorrente.
La causa veniva istruita documentatamente e, sullo scambio di note ex art.127 ter c.p.c, veniva decisa con la presente sentenza ex art.429 c.p.c..
Oggetto del giudizio è l'opposizione alla cartella esattoriale, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di €2.596,04, derivante da n.3 ordinanze/ingiunzione elevate dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina nei confronti del per aver Parte_1 impiegato il lavoratore per la giornata lavorativa dell'8/7/2008, senza le prescritte Persona_1 comunicazioni di legge preventive all'instaurazione del rapporto di lavoro. Ordine logico di trattazione impone di rilevare di trattare l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Patti, tempestivamente sollevata da nella propria Controparte_1
memoria di costituzione.
Sul punto giova richiamare la normativa di riferimento.
Ai sensi dell'art. 444 comma 3 c.p.c., “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Analogamente a quanto previsto per le controversie di lavoro, la competenza territoriale relativamente alle controversie in materia di previdenza ed assistenza risulta inderogabile, sia per la particolare idoneità del giudice scelto sia perché le clausole derogative della competenza per territorio sono nulle. Il difetto di competenza deve essere sollevato dal convenuto nella memoria difensiva a pena di decadenza o rilevata dal giudice ex officio non oltre l'udienza di discussione.
Nel caso di specie, risulta che , costituitasi tempestivamente, abbia Controparte_1
formulato nella propria memoria la suddetta eccezione, indicando compiutamente quale Tribunale competente per territorio quello di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro.
L'eccezione è fondata. Infatti, risulta documentalmente che l'ente impositore è rappresentato dall'Assessorato Regionale al Lavoro, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, con sede in
Messina Via Ugo Bassi 103/A, sicché appare certo il criterio di collegamento territoriale con il suindicato Tribunale.
Va, a questo punto, dichiarata – con ordinanza ai sensi del novellato art. 279 c.p.c.-
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Patti, in favore del Tribunale di Messina, in funzione di
Giudice del Lavoro, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta, a cura delle parti, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.
Il tenore della decisione e il comportamento processuale delle parti giustificano l'integrale compensazione tra di esse delle spese giudiziali
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, con ricorso depositato il 5/12/2014, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
[...]
a) dichiara la incompetenza per territorio del Tribunale di Patti;
b) indica, quale autorità giudiziaria competente, il Tribunale di Messina in funzione di Giudice del Lavoro, presso cui la causa dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
c) compensa le spese del giudizio. Si comunichi a cura della Cancelleria
Così deciso in Patti, 7/11/2024
Il Giudice
Pietro Paolo Arena