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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 3521 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. AZZALI ANNALISA parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 27/05/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 9/12/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Parma il 05/04/2008 tra la ricorrente e unione dalla quale na- Controparte_1
scevano due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]); la Per_1 Per_2
ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come suc- cessivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i co- niugi vivevano separati dal 30/06/2021, data nella quale erano comparsi dinanzi al
Presidente delegato nel contesto del giudizio di separazione poi definito con de- creto di omologa emesso dal Tribunale di Parma in data 7/12/2021. Parte ricorren- te formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 27/05/2025, parte ri- corrente, unica presente personalmente, era sentita dal Giudice delegato, il quale, all'esito, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio nel merito;
la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
§
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio civile a Parma il 05/04/2008, hanno definito la propria separazione in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Parma in data 7/12/2021.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi pagina 2 di 3 non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le par- ti, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Ogni determinazione relativa alla regolamentazione delle spese di lite viene ri- messa alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 05/04/2008 in Parma tra (nata in [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...]), matrimo-
[...]
nio trascritto nei registri dello Stato Civile di Parma, atto n. 56, Parte 1, anno
2008;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per tutte le altre questioni;
4) rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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