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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3479/2024 promossa da:
, ( ), elettivamente domiciliata in Pescara alla Piazza Parte_1 C.F._1
Duca D'Aosta n.28, presso e nello studio dell'Avv. Martina Mazzocchetti che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, alla via CP_1 C.F._2
Tirino n.8 e presso e nello studio dell'Avv. Melania Navelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso).
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22 novembre 2024 chiedeva che venisse pronunciata Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il CP_1
5/05/2012 in Pescara, matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto Comune al n. 34 parte 2 serie
A, alle condizioni di seguito riportate: “Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla IG.ra
, con esclusione del padre dalla partecipazione alle decisioni di maggiore interesse per Parte_1
le figlie nonché del diritto di visita delle stesse, in ragione delle condizioni personali dell'altro coniuge, attualmente affetto da tossicodipendenza e sottoposto a detenzione;
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente IG.ra affinché ivi risieda abitualmente con le figlie Parte_1 minori;
4. Confermare l'obbligo a carico del IG. di versare a favore della IG.ra CP_1
il contributo al mantenimento delle minor pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 a favore Parte_1
di ciascun minore), da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre le variazioni ISTAT come sopra cennato, oltre alla parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per le minori, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida del CNF 29.11.2017, da intendersi integralmente richiamate;
5. Confermare il riconoscimento del 100% del valore dell'Assegno Unico in favore della ricorrente IG.ra Pt_1
; con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
[...]
2. A sostegno della domanda, la ricorrente premetteva in punto di fatto che dalla legittima unione degli stessi erano nate le figlie e , entrambe ancora ad oggi minorenni, Persona_1 Persona_2
studentesse o comunque non ancora economicamente autosufficienti e che, a seguito di contrasti e dissapori insorti tra i coniugi, tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, il Tribunale di Pescara omologava l'accordo di separazione consensuale dei coniugi in data 23.03.2023.
3. Pertanto, la ricorrente deduceva che tra le parti, a far data dalla pubblicazione del decreto di omologa di cui sopra, non vi era stata alcuna riconciliazione, essendo cessata ogni comunione sia morale che materiale, in assenza di alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza, soprattutto a causa dei gravi atteggiamenti posti in essere dal resistente.
4. Al riguardo, dalla narrativa in atti è emerso che il rapporto padre- figlie, sia sotto il profilo economico, sia affettivo, sia divenuto frammentario, sporadico sino a diventare del tutto inesistente in seguito alla separazione dei coniugi;
ciò in quanto il sig. si è sempre sottratto ai suoi impegni CP_1
genitoriali, disattendendo le pattuizioni raggiunte in sede di separazione consensuale, provvedendo al pagina 2 di 7 versamento a favore delle moglie del contributo al mantenimento per un solo paio di mesi subito dopo la separazione, lasciando completamente sola la ricorrente nel sostentamento economico e morale delle figlie minori.
5. La ricorrente sottolineava, altresì, come lo sgretolamento della diade padre-figlie fosse stato determinato, quantomeno a seguito della separazione dei coniugi, per volontà delle figlie stesse, cosicchè la successiva e volontaria assenza del padre aveva consolidato questo distacco, rendendolo definitivo ed ulteriormente aggravato dalla problematica di tossicodipendenza del sig. , CP_1
nonché dal suo stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Pescara, a seguito di condanna per reato di furto;
circostanze che hanno impedito qualsiasi possibilità di riavvicinamento alle figlie.
6. Il resistente, regolarmente costituito con apposita comparsa, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ma si opponeva alla regolamentazione dell'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre e, pertanto, chiedeva disporsi il diritto di visita del padre con le figlie almeno un giorno a settimana, nonché rigettarsi la domanda relativa al mantenimento delle minori pari a complessivi € 500,00 mensili, per indigenza assoluta.
7. All'udienza di prima comparizione del 6 marzo 2025 le parti, presenti personalmente e riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
8. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 23 marzo 2023.
9. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
10. Quanto alle ulteriori statuizioni, la domanda di affidamento esclusivo della figlia e ER R_
, avanzata dalla ricorrente merita di essere accolta, secondo le statuizioni che seguono.
[...]
11. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido super esclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni pagina 3 di 7 per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
12. Ebbene, si palesa con palmare evidenza come il comportamento perpetrato dal resistente, il quale negli ultimi anni e, più nello specifico a far data dalla separazione dei coniugi, si è sottratto ai suoi obblighi genitoriali nonché alle determinazioni assunte con decreto di omologa del 23.03.2025, finanche al presente processo, possa compromettere gravemente il benessere psicofisico delle minori e rendere oltremodo difficile per l'altro genitore assumere decisioni anche importanti per la vita delle loro figlie;
a tal proposito, assume particolare rilievo l'attuale stato di detenzione domiciliare nonché di tossicodipendenza del sig. che non garantiscono al momento condizioni di stabilità e CP_1 idoneità genitoriale tali da consentire l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
13. Sul punto, è dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587", si vedano anche
Cass. n. 24256/2010; n. 17089/2013; n. 977/2017 e n. 21823/22).
14. Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo delle figlie minori e Persona_1 Persona_2 all'unico genitore che attualmente se ne prende cura, cioè alla madre, sig.ra , con facoltà Parte_1
per la medesima di adottare anche le decisioni di maggiore interesse per la minore ex. art. 337 ultimo comma c.c.
15. Quanto all'esercizio del diritto di visita, la ricorrente, nel corso dell'udienza del 6 marzo 2025, rinunciava espressamente alla domanda di regolamentazione del predetto diritto da parte di Questo
Tribunale in considerazione della capacità di autodeterminazione delle figlie le quali, sebbene ancora minorenni ma prossime alla maggiore età, intendono sospendere la frequentazione del padre, almeno fino quando egli non avrà superato la sua condizione di tossicodipendenza.
Ebbene, pur prendendo atto della volontà espressa dalle figlie, è opportuno procedere ad un bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione delle minori di essere ascoltate ed il diritto del padre di mantenere un legame affettivo con le figlie;
pertanto, al fine di favorire una progressiva riattivazione del legame padre-figlie, previo riscontro positivo del percorso di cura intrapreso dal resistente, si ritiene pagina 4 di 7 opportuno disporre un incontro settimanale con le figlie da svolgersi in modalità protetta presso i
Servizi Sociali del Comune di residenza delle minori.
16. Quanto al contributo al mantenimento, dalla narrativa in atti è emerso che il resistente risultava inadempiente al versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie già prima dell'inizio dello stato di detenzione domiciliare;
tale circostanza esclude che l'impossibilità di provvedere al mantenimento delle figlie sia direttamente conseguente alla restrizione personale, evidenziando piuttosto una condotta pregressa di mancato adempimento all'obbligo genitoriale;
a ciò va aggiunto che lo stato di tossicodipendenza del padre non può costituire, di per sé, motivo valido per la riduzione dell'assegno di mantenimento, non essendo una condizione che esclude automaticamente la capacità di contribuire al sostentamento dei figli. In tal senso, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ha natura inderogabile, come sancito dagli artt. 147 e 148 c.c., che impongono ai genitori il dovere di provvedere all'istruzione e all'educazione della prole in proporzione alle proprie capacità economiche, obbligo che sussiste anche in caso di sopravvenute difficoltà economiche, salvo che venga dimostrata una condizione di assoluta ed incolpevole impossibilità di farvi fronte.
17. Al riguardo, tale impossibilità è stata dedotta dal resistente in maniera del tutto generica, non potendosi giustificare una riduzione o addirittura una revoca dell'obbligo al contributo al mantenimento solo in ragione dello stato di detenzione domiciliare o di dipendenza da droghe coeve alla perdita dell'impiego lavorativo;
parimenti, non risulta dalla narrativa in atti che il sig. abbia CP_1
intrapreso iniziative per reperire mezzi alternativi di sostentamento idonei ad adempiere ai propri obblighi, limitandosi, per contro, a rimarcare il solo stato di assoluta indigenza.
18. Alla luce di quanto sopra, si conferma l'importo dell'assegno di mantenimento già stabilito in sede di accordo di separazione consensuale, garantendo così la tutela del superiore interesse delle minori ed il loro diritto ad un sostentamento economico adeguato fino alla loro autosufficienza economica, in conformità ai principi sanciti dall'art. 337 ter c.c..
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi offerti dal DM n. 147/22, scaglione indeterminabile, complessità bassa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
(( ) e ((C.F. ) il C.F._1 CP_1 C.F._2
pagina 5 di 7 5/05/2012 in Pescara, matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto Comune al n. 34 parte
2 serie A, anno 2012;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- Affida le figlie minori e in via esclusiva alla Persona_1 Persona_2 madre con la quale continueranno a vivere nell'abitazione familiare sita Parte_1 alla Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 61, alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, Comune di Pescara, quale genitore collocatario, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per le minori, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
- Dispone che versi entro il 5 di ogni mese a con CP_1 Parte_1
decorrenza dal mese di novembre 2024, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 ciascuna), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel Protocollo
Famiglia di questo Tribunale.
- Dispone il diritto di frequentazione del padre con la prole secondo le modalità di cui in motivazione sotto la supervisione dei S.S. di Pescara
- Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro CP_1
2.906,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, in favore dello Stato, essendo ammessa la sig.ra al P.S.S. Parte_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai SS di Pescara.
Così deciso in Pescara, il 19 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3479/2024 promossa da:
, ( ), elettivamente domiciliata in Pescara alla Piazza Parte_1 C.F._1
Duca D'Aosta n.28, presso e nello studio dell'Avv. Martina Mazzocchetti che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, alla via CP_1 C.F._2
Tirino n.8 e presso e nello studio dell'Avv. Melania Navelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso).
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22 novembre 2024 chiedeva che venisse pronunciata Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il CP_1
5/05/2012 in Pescara, matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto Comune al n. 34 parte 2 serie
A, alle condizioni di seguito riportate: “Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla IG.ra
, con esclusione del padre dalla partecipazione alle decisioni di maggiore interesse per Parte_1
le figlie nonché del diritto di visita delle stesse, in ragione delle condizioni personali dell'altro coniuge, attualmente affetto da tossicodipendenza e sottoposto a detenzione;
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente IG.ra affinché ivi risieda abitualmente con le figlie Parte_1 minori;
4. Confermare l'obbligo a carico del IG. di versare a favore della IG.ra CP_1
il contributo al mantenimento delle minor pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 a favore Parte_1
di ciascun minore), da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre le variazioni ISTAT come sopra cennato, oltre alla parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrenti per le minori, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida del CNF 29.11.2017, da intendersi integralmente richiamate;
5. Confermare il riconoscimento del 100% del valore dell'Assegno Unico in favore della ricorrente IG.ra Pt_1
; con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
[...]
2. A sostegno della domanda, la ricorrente premetteva in punto di fatto che dalla legittima unione degli stessi erano nate le figlie e , entrambe ancora ad oggi minorenni, Persona_1 Persona_2
studentesse o comunque non ancora economicamente autosufficienti e che, a seguito di contrasti e dissapori insorti tra i coniugi, tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, il Tribunale di Pescara omologava l'accordo di separazione consensuale dei coniugi in data 23.03.2023.
3. Pertanto, la ricorrente deduceva che tra le parti, a far data dalla pubblicazione del decreto di omologa di cui sopra, non vi era stata alcuna riconciliazione, essendo cessata ogni comunione sia morale che materiale, in assenza di alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza, soprattutto a causa dei gravi atteggiamenti posti in essere dal resistente.
4. Al riguardo, dalla narrativa in atti è emerso che il rapporto padre- figlie, sia sotto il profilo economico, sia affettivo, sia divenuto frammentario, sporadico sino a diventare del tutto inesistente in seguito alla separazione dei coniugi;
ciò in quanto il sig. si è sempre sottratto ai suoi impegni CP_1
genitoriali, disattendendo le pattuizioni raggiunte in sede di separazione consensuale, provvedendo al pagina 2 di 7 versamento a favore delle moglie del contributo al mantenimento per un solo paio di mesi subito dopo la separazione, lasciando completamente sola la ricorrente nel sostentamento economico e morale delle figlie minori.
5. La ricorrente sottolineava, altresì, come lo sgretolamento della diade padre-figlie fosse stato determinato, quantomeno a seguito della separazione dei coniugi, per volontà delle figlie stesse, cosicchè la successiva e volontaria assenza del padre aveva consolidato questo distacco, rendendolo definitivo ed ulteriormente aggravato dalla problematica di tossicodipendenza del sig. , CP_1
nonché dal suo stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Pescara, a seguito di condanna per reato di furto;
circostanze che hanno impedito qualsiasi possibilità di riavvicinamento alle figlie.
6. Il resistente, regolarmente costituito con apposita comparsa, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti ma si opponeva alla regolamentazione dell'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre e, pertanto, chiedeva disporsi il diritto di visita del padre con le figlie almeno un giorno a settimana, nonché rigettarsi la domanda relativa al mantenimento delle minori pari a complessivi € 500,00 mensili, per indigenza assoluta.
7. All'udienza di prima comparizione del 6 marzo 2025 le parti, presenti personalmente e riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
8. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 23 marzo 2023.
9. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
10. Quanto alle ulteriori statuizioni, la domanda di affidamento esclusivo della figlia e ER R_
, avanzata dalla ricorrente merita di essere accolta, secondo le statuizioni che seguono.
[...]
11. L'articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso sia contrario ai loro interessi e, nei casi di maggiore gravità e sempre nell'ottica di tutelare il prevalente interesse del minore, di richiedere e riconoscere in capo ad uno solo dei genitori l'affido super esclusivo, ovvero di consentire ad un unico genitore di adottare, senza dover consultare l'altro genitore o chiedere il suo consenso, tutte le decisioni pagina 3 di 7 per i figli per le questioni di maggior interesse per la vita degli stessi, rimettendo, quindi, al genitore mono affidatario l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
12. Ebbene, si palesa con palmare evidenza come il comportamento perpetrato dal resistente, il quale negli ultimi anni e, più nello specifico a far data dalla separazione dei coniugi, si è sottratto ai suoi obblighi genitoriali nonché alle determinazioni assunte con decreto di omologa del 23.03.2025, finanche al presente processo, possa compromettere gravemente il benessere psicofisico delle minori e rendere oltremodo difficile per l'altro genitore assumere decisioni anche importanti per la vita delle loro figlie;
a tal proposito, assume particolare rilievo l'attuale stato di detenzione domiciliare nonché di tossicodipendenza del sig. che non garantiscono al momento condizioni di stabilità e CP_1 idoneità genitoriale tali da consentire l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
13. Sul punto, è dominante l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587", si vedano anche
Cass. n. 24256/2010; n. 17089/2013; n. 977/2017 e n. 21823/22).
14. Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo delle figlie minori e Persona_1 Persona_2 all'unico genitore che attualmente se ne prende cura, cioè alla madre, sig.ra , con facoltà Parte_1
per la medesima di adottare anche le decisioni di maggiore interesse per la minore ex. art. 337 ultimo comma c.c.
15. Quanto all'esercizio del diritto di visita, la ricorrente, nel corso dell'udienza del 6 marzo 2025, rinunciava espressamente alla domanda di regolamentazione del predetto diritto da parte di Questo
Tribunale in considerazione della capacità di autodeterminazione delle figlie le quali, sebbene ancora minorenni ma prossime alla maggiore età, intendono sospendere la frequentazione del padre, almeno fino quando egli non avrà superato la sua condizione di tossicodipendenza.
Ebbene, pur prendendo atto della volontà espressa dalle figlie, è opportuno procedere ad un bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione delle minori di essere ascoltate ed il diritto del padre di mantenere un legame affettivo con le figlie;
pertanto, al fine di favorire una progressiva riattivazione del legame padre-figlie, previo riscontro positivo del percorso di cura intrapreso dal resistente, si ritiene pagina 4 di 7 opportuno disporre un incontro settimanale con le figlie da svolgersi in modalità protetta presso i
Servizi Sociali del Comune di residenza delle minori.
16. Quanto al contributo al mantenimento, dalla narrativa in atti è emerso che il resistente risultava inadempiente al versamento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie già prima dell'inizio dello stato di detenzione domiciliare;
tale circostanza esclude che l'impossibilità di provvedere al mantenimento delle figlie sia direttamente conseguente alla restrizione personale, evidenziando piuttosto una condotta pregressa di mancato adempimento all'obbligo genitoriale;
a ciò va aggiunto che lo stato di tossicodipendenza del padre non può costituire, di per sé, motivo valido per la riduzione dell'assegno di mantenimento, non essendo una condizione che esclude automaticamente la capacità di contribuire al sostentamento dei figli. In tal senso, l'obbligo di mantenimento dei figli minori ha natura inderogabile, come sancito dagli artt. 147 e 148 c.c., che impongono ai genitori il dovere di provvedere all'istruzione e all'educazione della prole in proporzione alle proprie capacità economiche, obbligo che sussiste anche in caso di sopravvenute difficoltà economiche, salvo che venga dimostrata una condizione di assoluta ed incolpevole impossibilità di farvi fronte.
17. Al riguardo, tale impossibilità è stata dedotta dal resistente in maniera del tutto generica, non potendosi giustificare una riduzione o addirittura una revoca dell'obbligo al contributo al mantenimento solo in ragione dello stato di detenzione domiciliare o di dipendenza da droghe coeve alla perdita dell'impiego lavorativo;
parimenti, non risulta dalla narrativa in atti che il sig. abbia CP_1
intrapreso iniziative per reperire mezzi alternativi di sostentamento idonei ad adempiere ai propri obblighi, limitandosi, per contro, a rimarcare il solo stato di assoluta indigenza.
18. Alla luce di quanto sopra, si conferma l'importo dell'assegno di mantenimento già stabilito in sede di accordo di separazione consensuale, garantendo così la tutela del superiore interesse delle minori ed il loro diritto ad un sostentamento economico adeguato fino alla loro autosufficienza economica, in conformità ai principi sanciti dall'art. 337 ter c.c..
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi offerti dal DM n. 147/22, scaglione indeterminabile, complessità bassa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
(( ) e ((C.F. ) il C.F._1 CP_1 C.F._2
pagina 5 di 7 5/05/2012 in Pescara, matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto Comune al n. 34 parte
2 serie A, anno 2012;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- Affida le figlie minori e in via esclusiva alla Persona_1 Persona_2 madre con la quale continueranno a vivere nell'abitazione familiare sita Parte_1 alla Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 61, alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, Comune di Pescara, quale genitore collocatario, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater c.c. anche per le decisioni di maggior interesse per le minori, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale.
- Dispone che versi entro il 5 di ogni mese a con CP_1 Parte_1
decorrenza dal mese di novembre 2024, quale contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva di € 500,00 (€ 250,00 ciascuna), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel Protocollo
Famiglia di questo Tribunale.
- Dispone il diritto di frequentazione del padre con la prole secondo le modalità di cui in motivazione sotto la supervisione dei S.S. di Pescara
- Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro CP_1
2.906,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, in favore dello Stato, essendo ammessa la sig.ra al P.S.S. Parte_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai SS di Pescara.
Così deciso in Pescara, il 19 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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