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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel. dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 40/2020 R.G. promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. Parte_4 C.F._4
(c.f. ) Parte_5 C.F._5
(c.f. Parte_6 C.F._6
(c.f. ) Parte_7 C.F._7
(c.f. ) Parte_8 C.F._8
(c.f. ) Parte_9 C.F._9
(c.f. ) Parte_10 C.F._10
(c.f. ) Parte_11 C.F._11
(c.f. ) Parte_12 C.F._12
(c.f. ) Parte_13 C.F._13
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi Parte_14 C.F._14 dall'Avv. Filomena D'Addario
APPELLANTI nei confronti di
(c.f. - p.i. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Francesco Marangi APPELLATA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , rispettivamente quale coniuge superstite e figli nonché Parte_5 Parte_6
eredi di , nonché , , Persona_1 Parte_7 Parte_8 [...]
, , e Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, quali nipoti del medesimo e ove minori rappresentati Pt_14 Persona_1
dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, con separati ricorsi depositati innanzi al Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, notificati in date comprese tra il marzo 2012 ed il febbraio 2014 e tutti successivamente riuniti al n.
671/2012 R.G., chiedevano la condanna della [d'ora in avanti per Controparte_1
brevità ] al risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali derivati a _1
, deceduto l'11 dicembre 1996, dalla patologia “microcitoma Persona_1 polmonare sinistro con impegno mediastinico” contratta all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, ove aveva svolto attività lavorativa in qualità di operaio dal 23 dicembre 1974 al 29 febbraio 1992, e al risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali da essi stessi asseritamente patiti ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. e e
185 c.p., deducendo, per quel che qui rileva, in ordine al rapporto intercorso da ciascuno
(coniuge superstite, figlio o nipote) con il congiunto, quantificati in euro 300.000,00 per la vedova, in euro 200.000,00 per ogni figlio ed in euro 60.000,00 per ogni nipote, o nelle diverse somme da determinarsi in corso di causa, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi legali;
chiedeva, altresì, il risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale a seguito della contrazione del reddito verificatasi a seguito della morte del coniuge;
il tutto con vittoria di spese.
In particolare i ricorrenti esponevano che:
aveva lavorato nel periodo su indicato alle dipendenze di Persona_1 CP_2
poi
[...] Controparte_3 Controparte_4
pag. 2/45 tutte assorbite da prestando la sua attività, come operaio, nelle centrali _1
termoelettriche, reparto SAP/CET 1, dello stabilimento siderurgico di Taranto;
il ridetto reparto era tra i più inquinati della fabbrica in quanto vi si trovavano i generatori di vapore, le turbine per alternatori, le turbine per soffianti di altoforno e gli impianti di produzione di acqua distillata;
nelle centrali termoelettriche vi era un'alta concentrazione di amianto, come accertato dall' e come era notorio, per esempio nelle guarnizioni di alcune valvole e nelle CP_5
tratte rompifiamma dei passaggi dei cavi e veniva impiegato in forma di coppelle e materassini come isolante termico nonché nelle tubazioni, nelle turbine, nei giunti delle condotte aria/gas, nei generatori di vapore e nei serbatoi-riscaldatori; la società datrice, tuttavia, in violazione degli obblighi contrattuali e di legge, non aveva mai adottato sistemi di protezione contro le immissioni di gas, componenti chimici nocivi e polveri sottili né aveva provveduto ad eliminare o ridurre la presenza di fibre di amianto negli ambienti di lavoro;
nel gennaio 1996 al congiunto era stato diagnosticato il “microcitoma polmonare sinistro con impegno mediastinico”, che lo portava alla morte nel dicembre dello stesso anno;
i deducenti avevano scoperto di recente che le affezioni del congiunto erano una conseguenza diretta della sua esposizione e/o inalazione di idrocarburi policiclici aromatici, amianto e polveri sottili, tanto vero che nel 2011 ad , coniuge Pt_1 Pt_1
superstite del de cuius, era stata riconosciuta la relativa rendita.
All'esito della notificazione dei ricorsi si costituiva tempestivamente in _1
giudizio e, per quanto riguardante le domande avanzate per il risarcimento dei danni patiti iure proprio, eccepiva in via preliminare la nullità dei ricorsi per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; deduceva la infondatezza delle avverse pretese contestando che il lavoratore, nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, fosse stato esposto alle sostanze nocive indicate nel ricorso, nelle proporzioni e con le metodologie ivi prospettate;
assumeva che il lavoratore era stato sempre dotato di presidi di sicurezza individuali ed era stato sollecitato a farne uso dai preposti e in occasione dei corsi di infortunistica;
aggiungeva che la società proprietaria dello stabilimento aveva introdotto con tempestività tutti gli accorgimenti consentiti dal pag. 3/45 progresso e dalla tecnica ed evidenziava che gli organi ispettivi non avevano rilevato anomalie;
evidenziava che doveva tenersi conto in concreto della evoluzione tecnica ed economica e che la stessa legislazione era mutata nel tempo in relazione alle successive acquisizioni scientifiche, come era avvenuto in particolare con riguardo a rumore ed amianto, sostanza quest'ultima diffusamente impiegata proprio a protezione dei lavoratori fino agli anni '80 senza che se ne sospettasse il pericolo, tanto vero che veniva utilizzato negli ambienti più disparati come carri ferroviari, coibentazione dei tubi dell'acqua calda nelle abitazioni ed anche negli edifici pubblici, ciò che rilevava al fine di escludere l'elemento psicologico di eventuali fattispecie di reato, sicché la richiesta di accertamenti di illeciti penali in via incidentale appariva del tutto priva di fondamento;
segnalava, dunque, che sino al 1992, anno di adozione della legge specifica in materia, mancava qualsiasi connotato di illiceità nell'uso dell'amianto, tutti i cittadini, compreso il congiunto dei ricorrenti, avevano avuto occasione di esposizione le più varie (in casa, sui mezzi di trasporto privati e pubblici, nei locali pubblici e consimili) e, pertanto, non poteva stabilirsi un collegamento esclusivo con l'amianto presente nello stabilimento siderurgico;
osservava, altresì, che nei ricorsi erano state meramente elencate altre sostanze nocive oltre all'amianto (apirolio, diossina, benzene, catrame, ascarite, triellina e polveri minerali), indicate in maniera indistinta senza alcuna allegazione in ordine al nesso di causa rispetto alla patologia dell' , Per_1
non potendo peraltro escludersene l'assunzione per altre ragioni (per esempio ingestione di grassi animali quanto alla diossina), ciò che richiedeva indagini sulla vita privata;
contestava comunque l'entità del risarcimento richiesto, del tutto immotivata ed arbitraria, e più in generale l'esistenza della patologia dichiarata ed il nesso di causa rispetto all'attività lavorativa;
eccepiva l'intervenuta prescrizione ex artt. 2946 e 2947
c.c. dei diritti vantati atteso che il fatto dannoso si era verificato nel 1996, e formulava conclusioni coerenti con tali eccezioni e difese e in via istruttoria, rimarcato che lo stabilimento siderurgico non era più nella disponibilità della deducente, richiedeva l'adozione di un ordine di esibizione rivolto ad di tutta la documentazione CP_4
riguardante la vicenda oggetto di causa e i provvedimenti presi prima del 1986 per il trattamento dell'amianto, documentazione neppure essa nella disponibilità della deducente.
pag. 4/45 Con ordinanza datata 6 dicembre 2014 il Giudice del Lavoro disponeva la separazione dalle domande formulate iure hereditatis di quelle formulate iure proprio e la formazione di autonomo fascicolo riguardante queste ultime a cura della Cancelleria con l'inserimento di copia integrale di tutti gli atti e documenti nonché la sua trasmissione al Presidente del Tribunale di Taranto per l'adozione dei provvedimenti di competenza in relazione alle domande volte al conseguimento del risarcimento dei danni a titolo personale.
Il giudizio su tali ultime domande proseguiva dinanzi al g.i. designato a seguito della loro assegnazione alla Terza Sezione Civile.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., nella prima memoria ribadiva le _1
difese già svolte ed eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto atteso che la proprietà e l'esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto erano passati di mano più volte, in particolare in data 19 settembre 1981 vi era stato il passaggio da a in data 29 luglio 1987 Controparte_2 Controparte_3
aveva avuto luogo il passaggio da a Controparte_3 Controparte_6
(soggetto omonimo ma diverso dalla cedente del 1981); in data 31
[...]
dicembre 1988 vi era stato il passaggio da a Controparte_7 CP_4
in data 21 dicembre 1993 si era verificato il passaggio da (nel frattempo CP_4
collocata in liquidazione) ad per scissione parziale della Controparte_8
seconda dalla prima;
evidenziava che tutte le società sopra menzionate erano soggetti giuridici tra loro distinti, nonostante le denominazioni sociali fossero simili o persino uguali;
aggiungeva che la dante causa (remota) di era che acquisì lo _1 CP_4
stabilimento da , giusta atto di cessione del 31 dicembre Controparte_6
1988, prodotto sub all. 1, e successivamente fu collocata in liquidazione e poi incorporata in mentre a sua volta anch'essa posta in Controparte_9 Controparte_9
liquidazione, fu fusa mediante incorporazione in , sicché ogni evenienza _1
passiva, la cui causa risalisse a condotte tenute prima del suddetto atto di cessione del
31 dicembre 1988, doveva farsi gravare non sulla cessionaria ( oggi CP_4
), ma soltanto sulla società cedente ( liquidazione) o, _1 Controparte_6 risalendo più indietro nel tempo, sulle altre società che l'avevano preceduta nell'esercizio dello stabilimento, ciascuna per il rispettivo periodo;
osservava che tale pag. 5/45 ultima circostanza implicava anche che la cessione del 31 dicembre 1988 fosse ulteriormente limitata a quanto imputabile alla cedente Controparte_6
per effetto della precedente cessione del 29 luglio 1987, come da all. 2; aggiungeva che con atto del 21 dicembre 1993 (nel frattempo collocata in liquidazione) si CP_4
era scissa costituendo per scissione parziale della seconda Controparte_8
dalla prima con conferimento dello stabilimento alla società beneficiaria, come da all. 3; concludeva che ciascun passaggio costituiva autonomo motivo di soluzione di continuità nell'esercizio dello stabilimento e ricordava che, in base al testo dell'art. 2112 c.c. in vigore prima della sua modifica operata dalla l. n. 428/1990, la condizione di conoscenza o conoscibilità del credito da parte della cessionaria all'atto del trasferimento, la cui prova gravava nel presente giudizio sugli attori, condizionava la sua responsabilità, in solido con la cedente, per tutti i crediti che il prestatore aveva al tempo del trasferimento stesso, anche per quelli correlati all'inosservanza del dovere stabilito dall'art. 2087 c.c.; segnalava, altresì, che in ragione delle modalità di successione nell'esercizio dello stabilimento un ipotetico ruolo della deducente nelle vicende oggetto di causa doveva circoscriversi ai tre anni e due mesi del diciotto anni trascorsi dall' all'interno dello stabilimento, circostanza destinata ad incidere Per_1
sulla imputabilità del danno alla esponente, tanto più che nel ridetto periodo il lavoratore era stato in cassa integrazione, fatto che chiedeva di provare con l'acquisizione presso l'Inps dell'estratto contributivo, e dunque non era stato esposto all'ambiente di lavoro asseritamente insalubre.
All'esito della istruttoria, con sentenza n. 2801/2019 pubblicata in data 11 novembre
2019, il Tribunale adito - superata l'eccezione di nullità degli atti introduttivi, ravvisato il fondamento dell'eccezione di prescrizione, rigettava la domanda in base al principio della ragione più liquida ed a prescindere dall'eccepito difetto di legittimazione passiva;
dichiarava compensate le spese del giudizio stante la particolarità delle questioni affrontate e considerato che la decisione della causa era dipesa dalla risoluzione della sola eccezione di prescrizione.
In sintesi, il giudice a quo riteneva fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno oggetto di domanda sul presupposto che il relativo termine decorre da quando la vittima sia stata messa in condizione non solo di sapere di avere pag. 6/45 contratto la malattia ma da quando la stessa, col ricorso all'ordinaria diligenza 'astratta', sia nelle condizioni di avvedersi che quella infezione o quella malattia fu causata dalla esposizione pericolosa e valutava, in virtù di tale principio elaborato in materia di danni lungolatenti, che nel caso di specie i danneggiati, al momento della morte del congiunto, fossero in grado di percepire non solo, ovviamente, la malattia che lo aveva portato a morte ma anche la riferibilità eziologica della forma tumorale da cui era risultato affetto all'esposizione continua a sostanze cancerogene presenti nelle centrali termoelettriche dello stabilimento sito in Taranto ove aveva prestato la sua attività Persona_1
lavorativa dal dicembre del 1974 al febbraio 1992 in qualità di operaio;
considerava, pertanto, che in applicazione dell'ordinaria diligenza gli attori avrebbero dovuto/potuto avere una sufficiente ed adeguata percezione della eziologia al momento della morte del congiunto avvenuta in data 11 dicembre 1996, e costituente dunque dies a quo di decorrenza della prescrizione, non essendo stati tra l'altro indicati fatti sopravvenuti o specifici tali da far ritenere che gli eredi avessero scoperto la derivazione della forma tumorale dalle sostanze nocive presenti nell'ambiente di lavoro solo nel periodo successivo coincidente con la presentazione da parte della moglie della domanda di riconoscimento dell'indennizzo ai sensi del d.p.r. n. 1124/1965 e della legge n. 38/2000; concludeva che al momento del deposito dei ricorsi (2012) il termine prescrizionale ex art. 2947 c.c. si era compiuto essendo decorsi oltre quindici anni dall'evento morte
(1996), con conseguente rigetto della domanda;
aggiungeva che, anche a ritenere applicabile il termine di prescrizione decennale, il diritto da ciascuno fatto valere era da considerarsi irrimediabilmente prescritto.
Hanno proposto appello tutti gli originari attori in proprio, avendo i nipoti in età minore al tempo della proposizione delle domande ormai raggiunto la maggiore età, svolgendo le censure che si illustreranno più avanti e chiedendo - in riforma della sentenza impugnata -: “-accertare e dichiarare che il dante causa dei ricorrenti era stato colpito da un carcinoma polmonare per il quale, dopo mesi di dolore, è deceduto;
- accertare e dichiarare che la patologia di natura professionale è stata causata dal comportamento illegittimo ed inadempimento tenuto dalla società datoriale;
- conseguentemente, condannare la società appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli odierni appellanti nella misura che l'Ecc.ma
pag. 7/45 Corte vorrà determinare, anche all'esito della consulenza tecnica, applicando le tabelle milanesi, con gli accessori di legge”, con richiesta di ammissione della consulenza medico legale e, ove necessario, anche ambientale;
con richiesta di ammissione della consulenza medico legale e, ove necessario, anche ambientale;
vinte spese di lite del doppio grado.
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto, _1
con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 14 gennaio 2022, nel corso della quale la difesa degli appellanti ha prodotto copia della sentenza n. 546/2021 del 18 novembre 2021 emessa dalla Sezione Lavoro di questa Corte, pronunciata sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 2328/2016 della Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto con cui era stato definito il giudizio promosso dagli stessi odierni appellanti volto a conseguire iure hereditatis i danni patiti dal congiunto per i medesimi fatti posti a Persona_1
fondamento delle domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno parentale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa, assegnata a diverso relatore e trattenuta in decisione, è stata tuttavia rimessa sul ruolo stante l'opportunità - alla luce delle risultanze istruttorie allo stato disponibili e tenuto conto delle recenti pronunzie della S.C. in punto decorrenza della prescrizione estintiva nella materia oggetto di causa - di verificare l'esito del ricorso per cassazione, ragionevolmente in via di definizione in tempi ravvicinati, medio tempore proposto avverso la su indicata sentenza della Sezione Lavoro di questa stessa Corte (sentenza n.
546/2021), con la quale era stata giudicata infondata l'eccezione di prescrizione estintiva (su cui il giudice di prime cure non si era pronunciato) ma era stata confermata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova, gravante sugli eredi del lavoratore deceduto, del nesso causale tra la patologia lamentata dal lavoratore e la sua eventuale esposizione a sostanze nocive e cancerogene nello svolgimento dell'attività lavorativa, e tanto sulla base di c.t.u. medico-legale (acquisita nel presente procedimento), che aveva valutato non fosse possibile esprimere un corretto giudizio medico-legale sulla natura professionale della patologia a causa della carenza della necessaria documentazione amministrativa e sanitaria.
pag. 8/45 Infine, acquisita l'ordinanza della S.C. n. 26456/2024 pronunciata a definizione del giudizio di cassazione proposto avverso la sentenza della Sezione Lavoro di questa
Corte e su cui si tornerà più avanti, la causa viene ora in decisione all'esito del deposito degli atti difensivi finali avendo le parti richiesto nuovi termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo di appello gli impugnanti hanno censurato la pronuncia di primo grado in ordine alla dichiarata intervenuta prescrizione sulla cui base è stato definito il giudizio;
in particolare, hanno lamentato in primo luogo la violazione degli artt. 112 e 167, co. 1,
c.p.c. e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2934 e ss. c.c. (pagine 4-7 dell'atto di appello) sul presupposto che l'eccezione di prescrizione fosse inammissibile essendosi limitata ad eccepire la prescrizione quinquennale e decennale in relazione al _1 fatto dell'avvenuto decesso del congiunto nell'anno 1996, evento questo che da solo non poteva costituire l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione, tanto vero che il giudicante, per giungere alla statuizione di estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese fatte valere, aveva dovuto far ricorso a circostanze e ad assunti non allegate da controparte né tanto meno provate e, cioè, che già nell'agosto 1996 fosse notoria la presenza all'interno dello stabilimento di idrocarburi policiclici aromatici e di sostanze cancerogene derivanti da processi di distillazione del carbon fossile, come ricavato dalla relazione tecnica predisposta dal funzionario del dipartimento di prevenzione della richiamata dagli odierni appellanti negli atti introduttivi, Pt_15
ed inoltre che già nel 1980 il medico aziendale aveva consigliato alla società datoriale di allontanare il lavoratore da ambienti inquinati, come risultava dal referto allegato alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. in cui era stata diagnostica una grave epatopatia cronica accompagnata da crisi lipotimiche, ed ancora che la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risaliva all'inizio del 1900 sicché, in base a conoscenza scientifiche di comune acquisizione ampiamente diffuse già nei primi anni '90, i danneggiati avevano tutti gli elementi necessari per rintracciare la genesi eziologica della malattia;
hanno concluso che - difettando l'allegazione specifica da parte di dei fatti individuati dal giudicante, peraltro erroneamente, in forza dei quali era _1
pag. 9/45 stata ritenuta la conoscibilità della genesi professionale della patologia che aveva condotto a morte l' - l'eccezione di prescrizione non avrebbe potuto essere Per_1
presa in esame atteso che, trattandosi di eccezione in senso stretto, essa deve fondarsi su fatti allegati e provati dalla parte che la solleva - pur se suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice - tali da permettere l'esercizio del diritto e con esso l'inizio della decorrenza del termine ex art. 2935 c.c.; hanno, altresì, lamentato la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e del combinato disposto dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2935 e 2947, co. 1, c.c. (pagine 7-11 dell'atto di appello); più in dettaglio hanno censurato quanto ritenuto dal primo giudice, e cioè che i deducenti, alla morte del congiunto, fossero in grado di percepire non solo la malattia che aveva portato al suo decesso ma anche la riferibilità eziologica della forma tumorale alla esposizione continua di sostanze cancerogene presenti nelle centrali termoelettriche dello stabilimento di Taranto in considerazione delle circostanze fattuali sopra riportate, evidenziando che tali circostanze non potevano considerarsi conosciute dai deducenti né potevano considerarsi idonee a far ritenere sussistente il diritto al risarcimento del danno
Per_ prima del 2011, atteso che la relazione del dott. risalente al 1996, richiamata dal primo giudice per sostenere che già da tale data fosse conoscibile l'inquinamento all'interno dello stabilimento siderurgico, non era pubblica ed anzi, almeno sino al
2007, era nota all'estensore ed ai vertici tecnici ed amministrativi di posto CP_4
Parte che essa fu inviata dal responsabile a fini sanzionatori solo ai responsabili del e divenne nota solo con la pubblicazione della sentenza n. 408/2008 che la _10
richiamava, né poteva essere utilizzato per sostenere il contrario il fatto che nei ricorsi introduttivi la difesa ne avesse parlato per provare il doloso inadempimento datoriale, tanto più che la detta relazione si riferiva alla cokeria ed alle polveri sottili e/o i.p.a. mentre aveva lavorato delle centrali termoelettriche ed il decesso Persona_1 era stato determinato dall'esposizione all'amianto; hanno sostenuto che la circostanza addotta dal giudice a quo, secondo cui i medici aziendali avevano raccomandato l'allontanamento del predetto da ambienti inquinati, non bastasse a rendere oggettivamente conoscibile il collegamento tra il tumore al polmone e l'attività lavorativa posto che la patologia accertata all'epoca era pag. 10/45 un'epatopatia, senza contare che nella prescrizione del medico aziendale non era specificato di quali agenti inquinanti si trattasse, sicché aveva errato il primo giudice a ritenere che da tali fatti, all'epoca, potesse ricavarsi l'oggettiva conoscenza che il microcitoma fosse attribuibile all'esposizione all'amianto, come riconosciuto dall' CP_5
erogatore della prestazione aggiuntiva a carico del;
Parte_16 hanno aggiunto, in relazione alla nocività dell'amianto conosciuta – a dire del giudice a quo – sin dal 1990, che i deducenti avevano provato che la presenza di amianto nello stabilimento era stata celata e resa nota dalla sentenza penale n. 1431/2014, prodotta in prime cure con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c., ove, alle pagine 51-58, si Per_ leggeva che i dottori e , ispettori ed il dirigente di Per_3 Per_4 CP_4
avevano affermato che tutti lavoravano in presenza di amianto senza Per_5
saperlo e questo sino al 2013, ed ancora che era stata sanzionata per CP_4
l'omessa etichettatura dell'amianto, sicché a maggior ragione i lavoratori dello stabilimento ed i loro eredi, per fatto e colpa dalla datrice di lavoro, erano inconsapevoli della presenza dell'amianto, ciò che aveva impedito il decorso del termine prescrizionale;
sotto l'aspetto sanitario hanno segnalato che i medici che avevano avuto in cura il congiunto nulla avevano detto della probabile natura professionale della patologia tumorale al polmone accertata nel 1996, come emergeva dalle cartelle cliniche prodotte, rimarcando che, comunque, che la società datrice mai aveva rilasciato al lavoratore la documentazione relativa all'esposizione al rischio lavorativo;
infine, hanno censurato quanto ritenuto dal primo giudice in ordine al termine di prescrizione, di durata quinquennale sostenendo che nella presente causa veniva in rilievo il termine decennale in forza dell'art. 2947, co. 3, c.c., secondo cui se il fatto è previsto dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, quest'ultima si applica all'azione civile, atteso che il fatto denunciato (decesso del lavoratore) integra il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sul lavoro ed è punito dall'art. 589 c.p. con una pena che va dai due ai sette anni con la conseguenza che il reato si estingue per prescrizione in dieci anni.
Il motivo di appello è fondato nei termini di seguito esposti.
pag. 11/45 In primo luogo si rileva che la prescrizione risulta eccepita da sia con _1
riferimento alla prescrizione decennale sia con riguardo alla prescrizione quinquennale grazie al richiamo degli artt. 2946 e 2947 c.c.. Si osserva, altresì, che la società indicò il decesso della vittima primaria quale fatto costituente il momento iniziale della decorrenza della prescrizione, con la conseguenza che, al tempo della notifica dei ricorsi dinanzi al Giudice del Lavoro e poi riuniti, il termine si era compiuto.
Il presupposto, in verità implicito, della eccezione così come formulata va ricercato nell'assunto che l'evento morte costituì il fatto generatore del danno oggetto delle domande risarcitorie e, nel contempo, il momento da cui far decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. il termine di prescrizione.
Tanto puntualizzato, la formulazione dell'eccezione può considerarsi sufficiente in quanto completa dell'indicazione della durata della prescrizione e del tempo della sua decorrenza.
E' vero che, al fine di giustificare la decorrenza dall'evento morte come indicato da
, il giudice a quo - in virtù della giurisprudenza elaborata in materia di danni _1
lungolatenti secondo cui la decorrenza del termine di prescrizione va ancorata alla consapevolezza, apprezzata in base al canone dell'ordinaria diligenza, da parte della vittima della esistenza del danno e della sua genesi causale - ha fatto ricorso ad argomentazioni volte a giustificare la conoscibilità della derivazione della patologia che aveva condotto il lavoratore a morte dalla esposizione del lavoratore, nel corso dell'attività lavorativa, a sostanze nocive, ma esse erano pur sempre tratte da circostanze ricavabili dagli atti di causa ed in parte da assunti più che da fatti storici formanti i fatti costitutivi dell'eccezione stessa, la cui specifica allegazione, quindi, non ricadeva su
. _1
Passando all'esame del merito dell'eccezione, si rileva che il primo giudice ha correttamente individuato il principio regolatore, secondo cui per i congiunti di persona deceduta per fatto illecito altrui che reclamino il danno da recisione del rapporto parentale il termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui la morte sia stata oggettivamente dagli stessi percepibile - in base alla diligenza ordinaria e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - come conseguenza di quello specifico fattore causale dannoso (si veda tra le tante Cass. s.u. 11 gennaio 2008 n. 581).
pag. 12/45 Tuttavia non è condivisibile l'aggancio dell'exordium praescriptionis alla data del decesso di . Persona_1
Deve, infatti, ritenersi che difettino elementi obiettivi che consentano di considerare percepibile dai congiunti di , già all'epoca del decesso, il rapporto Persona_1 tra l'ambiente lavorativo e la malattia del medesimo e che, pertanto, non sia ragionevole anticipare la raggiunta consapevolezza della eziologia professionale della forma tumorale da quegli contratta ad un momento anteriore rispetto alla presentazione da parte della moglie della domanda di rendita circostanza quest'ultima che attesta, CP_5 invece, l'esistenza, quanto meno in capo all'interessata, di una sufficiente e adeguata percezione dell'origine della patologia.
Non sono peraltro condivisibili le valutazioni addotte dal primo giudice a fondamento della ritenuta conoscibilità da parte degli appellanti della derivazione del decesso da patologia avente eziologia professionale per le ragioni svolte dagli impugnanti sopra riportate. In sintesi: ∙ non vi è prova che fosse nota la relazione tecnica predisposta dal funzionario del dipartimento di prevenzione della evocata dal giudice a quo Pt_15
e da cui si ricavava che la presenza all'interno dello stabilimento di idrocarburi policiclici aromatici e di sostanze cancerogene derivanti dalla distillazione del carbon fossile, senza contare che essa si riferiva alla cokeria ed alle polveri sottili e/o i.p.a. mentre aveva lavorato nelle centrali termoelettriche e l'allegazione Persona_1
posta a fondamento delle pretese oggetto di causa concerneva la sua esposizione anche all'amianto; ∙ la raccomandazione, risalente al 1980, proveniente dal medico aziendale di allontanamento del predetto da ambienti inquinati era stata impartita in relazione alla epatopatia riscontrata a carico del lavoratore e, in ogni caso, nella prescrizione del medico aziendale non si diceva da quali agenti inquinanti quegli dovesse essere allontanato;
∙ non vi è prova che la presenza di amianto nello stabilimento fosse specificamente nota ai lavoratori, emergendo anzi circostanze di segno contrario dalla sentenza penale n. 1431/2014 del Tribunale di Taranto in atti, da cui si ricava che si lavorava in presenza di amianto senza saperlo poiché non censito e questo almeno sino al 2013 e che era stata sanzionata per l'omessa etichettatura dell'amianto (si CP_4
Per_ vedano dichiarazioni rese dai dottori e su cui si tornerà più avanti e del Per_3
dirigente ). Persona_6
pag. 13/45 Del resto le cartelle cliniche dell'Ospedale SS. Annunziata e della Casa di Cura Villa
Verde, risalenti all'anno 1996, non contenevano alcun riferimento alla possibile eziologia professionale del tumore polmonare da cui l' risultava affetto Per_1
sicché da esse i congiunti non avrebbero potuto trarre alcune elemento utile a ricollegare la patologia all'ambiente di lavoro. Al riguardo è opportuno evidenziare che _1 nel giudizio di prime cure contestò l'utilizzabilità di tali cartelle cliniche in quanto non integrali ma non vi è evidenza di tale assunto né, in ogni caso, la questione è stata riproposta. Neppure il verbale della Commissione di Prima Istanza per gli accertamenti degli stati di invalidità civile, datato 18 maggio 1996, riguardante Persona_1
conteneva alcun riferimento di questo tipo. Infine, anche il certificato della causa di morte, datato 10 febbraio 2011 e prodotto dagli odierni impugnanti ove si attesta che il decesso avvenne “in seguito a: a) malattia iniziale: BPCO epatopatia cronica;
successioni morbose o complicanze: microcitoma polmonare;
c) causa terminale: cachessia neoplastica ictus.”, non avrebbe offerto, anche se acquisito in precedenza dai congiunti, alcun dato utile a ricondurre il decesso all'attività lavorativa.
Ne consegue che non si può concordare con il primo giudice sulla conclusione che i congiunti di all'epoca del decesso disponessero di elementi di Persona_1 valutazione da cui ricavare, usando l'ordinaria diligenza, l'attribuibilità del microcitoma polmonare da cui era egli affetto, all'esposizione in ambiente lavorativo a fattori nocivi, ed in particolare all'amianto.
Dovendosi, quindi, far coincidere la data di acquisizione della percezione dell'origine professionale del ridetto microcitoma polmonare, con la domanda di presentazione della domanda amministrativa all' (risalente al 2011), la decorrenza del termine di CP_5
prescrizione va ancorata ad epoca non anteriore a tale data, non sussistendo - si ripete - elementi per affermare che fin dal decesso sussistesse in capo agli appellanti la consapevolezza di quella genesi o la sua conoscibilità.
Ne deriva che le domande di risarcimento azionate con ricorsi notificati tra il 2012 ed il
2014 devono essere giudicate tempestive.
Non può poi sottacersi che è stato analogamente statuito dalla sentenza n. 546/2021 del
18 novembre 2021 emessa dalla Sezione Lavoro di questa Corte a definizione del giudizio d'appello promosso dai medesimi odierni impugnanti contro al fine di _1
pag. 14/45 ottenere il risarcimento del danno iure hereditario, ove si legge “non esistono elementi per inferire che fin dal decesso sussistesse consapevolezza in ordine alla natura professionale della malattia (perfino in sede tecnica è stata rilevata l'incertezza sul punto). Discende che la prescrizione eventualmente ha iniziato a decorrere allorchè - nel 2011 (data di acquisizione della consapevolezza) - è stata proposta domanda all' , giusta documentazione allegata”. CP_5
Tale statuizione è stata confermata dalla S.C. con l'ordinanza n. 26456/2024 che, pronunciando sul ricorso incidentale condizionato proposto da con riferimento _1
alla decorrenza del termine di prescrizione, ha ritenuto che la Corte di merito si fosse attenuta “alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 cod. civ., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale - decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (si veda tra le più recenti Sez. L. - Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022,
Rv. 666011 – 01, che ha confermato la decisione di merito che aveva individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia;
nonché Cass. n. 1263/2012, Cass, n. 19022/2007). Ancor più di recente si è precisato (Sez. L - Sentenza n. 13806 del 19/05/2023, Rv. 667704 - 01) che in materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente
pag. 15/45 nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa.”.
La pronuncia della S.C. appena citata, se pure non ha portata vincolante nel presente giudizio, costituisce autorevole precedente significativo e chiarificatore, la cui valenza, nella cornice della funzione nomofilattica che le spetta, è ancor più intensa in quanto riguardante la medesima fattispecie generatrice dei danni di cui i congiunti di Per_1
hanno chiesto il risarcimento iure proprio. Ed è opportuno rimarcare che in
[...]
essa non si fa distinzione tra prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis e prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio.
Occorre ora soffermarsi sul merito della questione della titolarità del rapporto di lavoro da cui deriva la responsabilità qui fatta valere dagli impugnanti ai fini del conseguimento del danno da perdita parentale. Al riguardo si osserva preliminarmente che, avendo il primo giudice espressamente definito la controversia in base al principio della ragione più liquida, non può ritenersi che, con il rigetto delle domande in ragione della ravvisata prescrizione delle pretese azionate, la pronuncia abbia avuto ad oggetto - neppure implicitamente - la questione della legittimazione in capo a e della sua _1
titolarità del rapporto intercorso con , costituente il presupposto del Persona_1
danno parentale fatto valere dagli appellanti e comunque della sua responsabilità in ordine a tutto quanto trova la sua origine in quel rapporto, sia nei confronti dei lavoratori sia nei confronti dei congiunti.
Questi ultimi hanno sostenuto in prima battuta l'intempestività della contestazione della propria legittimazione passiva da parte di in quanto svolta con le memorie ex _1
art. 183, co. 6, c.p.c., in particolare con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c., e comunque ne hanno contestato il fondamento.
L'appellata ha insistito sulla contestazione in parola, incentrata sul difetto di titolarità del rapporto di lavoro intercorso con per l'intero periodo rilevante Persona_1
in causa, assumendone la tempestività in quanto dedotta nella memoria ex art. 183, co. 6
n. 1, c.p.c..
Ebbene, va premesso che la S.C. con la pronuncia a sezioni unite n. 2951/2016 ha enunciato i seguenti principi di diritto: - la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, il quale spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il pag. 16/45 titolare, e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- diversa dalla legittimazione ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la quale attiene al merito della causa e costituisce un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- la ridetta titolarità può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; - la difesa con cui il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza però contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e dunque non deve essere sollevata a pena di decadenza in sede di costituzione in giudizio ed è inoltre rilevabile d'ufficio con la conseguenza che può essere svolta in ogni fase del giudizio, sempre che sulla questione non si sia formato il giudicato;
- è parimenti rilevabile d'ufficio sulla base degli atti la carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio. Nel contempo, con riguardo all'applicazione del principio di non contestazione, la S.C. ha inoltre evidenziato che occorre una particolare attenzione ove essa attenga non ad un mero fatto storico bensì ad un fatto costitutivo riconducibile alla categoria dei fatti-diritto.
Venendo al caso di specie, a ben vedere, , nel costituirsi in primo grado dinanzi _1
al Giudice del Lavoro a seguito della notifica dei plurimi ricorsi poi riuniti, svolse difese di merito incompatibili con la negazione della propria veste di datore di lavoro di
, diretto o subentrato a precedenti datori di lavoro, tanto vero che Persona_1
nel giudizio proseguito dinanzi al Giudice del Lavoro non è mai stata messa in discussione la titolarità del rapporto di lavoro con il medesimo intercorrente da considerarsi unitario.
In quell'occasione, infatti, la società appellata, al netto dell'eccezione di nullità del ricorso peraltro ritenuta infondata dal Giudice del Lavoro nella sentenza n. 2328/2016 in precedenza menzionata (ove peraltro si legge che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande risultavano sufficientemente esposti, anche se sinteticamente e per relationem), si difese diffusamente in ordine a questioni attinenti al merito delle richieste risarcitorie, formulate sia iure hereditatis sia iure proprio dagli eredi e congiunti di , e nessun cenno fece al proprio difetto di Persona_1
pag. 17/45 legittimazione in ordine alle ridette domande, all'evidenza aventi come comune presupposto la responsabilità per le conseguenze correlate alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa nel corso del rapporto il cui svolgimento, a far tempo dal 23 dicembre 1974 e sino al 29 febbraio 1992, era stato puntualmente descritto nei vari ricorsi (come riportato nella narrativa della presente sentenza a cui si rimanda).
Non può, peraltro, ritenersi che una siffatta contestazione fosse praticabile nella memoria autorizzata ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c., a seguito della prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario, attesa la (irreversibile) incompatibilità già rilevata, preclusiva della contestazione della titolarità del rapporto intercorso con l' . Per_1
Ad ogni buon conto, considerato che le valutazioni concernenti le conseguenze della mancata contestazione presentano profili di opinabilità non venendo in rilievo nel caso di specie fatti storici puntuali bensì questioni giuridiche correlate a vicende societarie, si reputa opportuno svolgere le considerazioni di seguito esposte.
L , come risulta dal suo libretto di lavoro, lavorò ● alle dipendenze di Per_1
- dal 13 dicembre 1974 al 18 settembre Controparte_11
1981, ● alle dipendenze di – dal Controparte_12
19 settembre 1981 al 31 luglio 1987, ● alle dipendenze di Controparte_11
- dall'1 agosto 1987 al 31 dicembre 1988, ● alle dipendenze di
[...]
– dall'1 gennaio 1989 al 29 febbraio 1992. Si dà Controparte_13
atto, per mera completezza, del fatto che dal medesimo libretto si ricava che in precedenza egli aveva lavorato alle dipendenze di Parte_17
(i.e. artigiano specializzato nella lavorazione della ceramica) in Grottaglie dal 12 febbraio al 18 febbraio 1974, con la notazione che l'esiguità del periodo rende la circostanza pressoché irrilevante, a tacere del disposto dell'art. 2055 c.c..
Non è, dunque, dubitabile che l' dal 13 dicembre 1974 al 29 febbraio 1992 Per_1
abbia lavorato in via continuativa presso lo stabilimento siderurgico di Taranto né è dubitabile che l'esercizio del detto stabilimento passò dall'una all'altra società che nel libretto di lavoro figurano quali datrici di lavoro.
Del resto la stessa ha dichiarato che la proprietà e l'esercizio dello stabilimento _1
siderurgico di Taranto passarono di mano più volte conformemente alle risultanze del libretto di lavoro su descritte.
pag. 18/45 Sempre per ammissione di , la sua dante causa (remota), i.e. acquisì _1 CP_4 lo stabilimento da in forza dell'atto di cessione del 31 Controparte_6
dicembre 1988 in atti e successivamente fu collocata in liquidazione e poi incorporata da la quale a sua volta fu posta in liquidazione e fusa mediante Controparte_9
incorporazione in . _1
Nell'atto di cessione del 31 dicembre 1988, avente ad oggetto: “CONFERIMENTI DI
PARTECIPAZIONI AZIONARIE E DI COMPLESSI AZIENDALI”, si legge, per quanto qui di interesse, che conferì ed apportò ad il Controparte_6 CP_4
complesso aziendale costituito, tra gli altri, dallo stabilimento siderurgico di Taranto, con ogni relativa pertinenza, nonché dalle relative partecipazioni e dagli altri beni mobili e immobili, diritti, crediti e debiti, meglio descritti ai numeri 6 e 7 dell'atto e nei documenti allegati elencati all'art. 3). Inoltre a pag. 12 si legge sub lettera e) che si intendevano ceduti “i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque” e sub lettera h) “i contratti di lavoro subordinato dei dipendenti di qualunque categoria e livello”.
Va poi detto che in precedenza, con atto del 29 luglio 1987, Controparte_3 aveva ceduto, con decorrenza dall'1 agosto 1987, ad (avente c.f. e p.iva CP_4 diversi dalla società avente denominazione dell'atto di cui si è detto sopra) la CP_4
quale - come da intese - avrebbe assunto la denominazione di a seguito Controparte_2 dell'esecuzione del conferimento, tutti i complessi aziendali costituenti l'intera sua azienda, tra cui il , esclusa la partecipazione azionaria in Controparte_11
ma inclusi “i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti CP_4 di chiunque” (lettera g dell'articolo primo) e “i contratti di lavoro subordinato dei dipendenti di qualunque categoria e livello ai quali la ' (la quale in CP_4 conseguenza dell'esecuzione del conferimento assume il nome di Controparte_2 riconosce ad ogni effetto l'anzianità maturata o ad essi comunque riconosciuta, e tutti gli altri diritti maturati nei confronti della ' (lettera l dell'articolo Controparte_3
primo).
Con l'atto stipulato in data 21 dicembre 1993 venne poi operata la scissione di
[...]
e venne costituita (società a capitale Controparte_14 Controparte_8
CP privato), alla quale furono attribuiti i complessi produttivi già di proprietà della pag. 19/45 , prevedendosi però che a carico di quest'ultima ( Controparte_6 _14
poi e quindi ) sarebbero rimaste le sopravvenienze
[...] Controparte_9 _1
passive ed anche gli effetti di contenziosi, per quanto qui di interesse, successivi alla data di decorrenza degli effetti della scissione purché riferentesi ad atti o fatti anteriori alla data di decorrenza degli effetti della scissione (si veda la Sez. III, art. 2, punto 4 dell'Atto di Scissione del 21 dicembre 1993, in particolare a pagg. 29-30, prodotto da
). _1
Ne consegue che, data l'ampia formulazione delle posizioni debitorie in definitiva rimaste a carico di , a cui non è contestato che sia Controparte_14 _1 succeduta, quest'ultima risponde di atti o fatti anche anteriori alla data di decorrenza degli effetti della scissione.
Dall'insieme degli atti su menzionati, attraverso cui furono previste e attuate complesse operazioni societarie comportanti il passaggio dello stabilimento siderurgico di Taranto,
e con esso del suo personale, si ricava - per quanto qui di specifico interesse - che risponde quanto meno di atti o fatti svoltisi quando l' era alle _1 Per_1 dipendenze di e cioè a far tempo dal 31 dicembre 1988 e, in forza dell'atto CP_4 del luglio 1987, anche degli atti e dei fatti risalenti al periodo dall'1 agosto 1987.
A ciò deve aggiungersi che la S.C. ha ripetutamente affermato che, allorquando un danno sia determinato da più soggetti, ciascuno dei quali abbia contribuito con la propria condotta alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale, ai sensi degli artt. 1294 e/o 2055 c.c. tra tutti i ridetti soggetti, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno è chiamato a rispondere, poiché, sia in tema di responsabilità contrattuale sia in tema di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della menzionata solidarietà, che tutte le azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, considerati i principi che regolano il nesso di causalità (si vedano Cass. sez. lav. 12 novembre 2024 n. 29116, Cass. sez. lav. 11 marzo 2019, n. 6939).
Ne deriva che, se pure in ragione della formulazione, vigente al tempo dei fatti di causa, dell'art. 2112, co. 1, c.c. ante riforma introdotta dalla l. n. 428/1990 (secondo cui: “In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti
pag. 20/45 derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento. L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, semprechè l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita
o dal libretto di lavoro.”), non può declinare ogni responsabilità dovendosi _1 considerare il cumulo dell'esposizione ad agenti nocivi nell'ambiente di lavoro dal 1987 al 1992 a quella verificatasi nei segmenti anteriori.
Per completezza, e ferma la sufficienza di quanto in precedenza già argomentato, non può sottacersi che la conoscenza che, secondo l'art. 2112 c.c. nel testo ante riforma del
1990, consentiva di ravvisare la responsabilità del successore nel rapporto di lavoro per le obbligazioni del cedente poteva essere desunta anche da circostanze di fatto giudizialmente accertate implicanti un'agevole conoscibilità da parte del cessionario delle situazioni di fatto e di diritto in cui versava il datore di lavoro cedente (Cass. 25 ottobre 2000, n. 14081). E non è seriamente dubitabile, nella vicenda oggetto di causa, che le condizioni ambientali ed operative dello stabilimento siderurgico di Taranto fossero note alle società succedutesi nel suo esercizio trattandosi di operatori qualificati del settore e tanto comportava la conoscenza di fatti generatori di responsabilità azionabili dai dipendenti, preesistenti ad ogni subentro di una società datrice all'altra.
Un'ultima notazione: ha sostenuto che, nel corso del periodo in cui ha _1 ammesso la sussistenza della propria responsabilità, l' fu collocato in cassa Per_1 integrazione e pertanto non fu esposto a sostanze nocive presenti nell'ambiente di lavoro e ne ha tratto la conseguenza che alcun contributo causale alla contrazione della patologia ed al suo aggravamento ebbe modo di verificarsi in quell'arco temporale e del quale possa essere chiamata a rispondere. Sta di fatto che, a fronte della contestazione degli appellanti, i quali hanno ammesso la collocazione del congiunto in cassa integrazione ma per pochi giorni, l'anzidetta società non ha provato il proprio assunto.
Venendo all'esame delle pretese risarcitorie, deve ora affrontarsi la questione della natura professionale della patologia contratta da , i.e. il Persona_1
microcitoma polmonare che lo condusse a morte secondo quanto si legge nel certificato di morte necroscopico il cui contenuto è stato in precedenza riportato.
pag. 21/45 Al riguardo si segnala in via di premessa che spetta agli appellanti fornire la prova dell'inadempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro e del nesso di causalità esistente tra il danno sofferto dal lavoratore e la condotta inadempiente ascrivibile al datore di lavoro. Ed infatti la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, nella vicenda in esame, condivida una porzione del suo nucleo con l'azione contrattuale ex art. 2087 c.c., soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c. (si vedano Cass. 2 gennaio 2020, n. 2,
Cass. 4 maggio 2018, n. 10578).
Tanto puntualizzato, gli impugnanti hanno allegato che: - il congiunto, nell'espletamento delle sue mansioni, aveva lavorato dal 23 dicembre 1974 al 29 febbraio 1992 come operaio soprattutto nelle centrali termoelettriche e nel reparto
SAP/CET1 dello stabilimento di Taranto;
- nei reparti in cui aveva operato _11
vi erano generatori di vapore, turbine per alternatori, turbine per soffianti di altoforno e impianti di produzione di acqua distillata;
- nelle centrali termoelettriche vi era un'alta concentrazione di fibre di amianto, utilizzato come coibente nelle guarnizioni delle valvole, nelle tratte rompifiamma dei passaggi dei cavi, in forma di coppette e materassini, come isolante termico in tubazioni, turbine, giunti, condotte aria/gas, generatori di vapore e serbatori-riscaldatori.
L'inquadramento e lo svolgimento delle mansioni allegate nei reparti descritti risultano dal curriculum rilasciato dalla stessa e comunque costituiscono circostanze _1
non specificamente contestate, che in ogni caso emergono dalle dichiarazioni testimoniali e dai documenti in atti.
In particolare, come si legge nel curriculum professionale di , Persona_1
datato 15 maggio 2009 e trasmesso alla vedova, risulta che il predetto lavorò dal 23 dicembre 1974 al 30 novembre 1974 con la qualifica professionale di ADD CRI presso l'area di lavoro , dall'1 dicembre 1975 al 30 aprile 1981 con la qualifica di Pt_18
pag. 22/45 operatore MOF presso l'area di lavoro , dall'1 maggio 1981 al 31 ottobre Pt_19
1982 con la qualifica di ADD MACC. CALD presso l'area di lavoro , Parte_20 dall'1 novembre 1982 al 29 febbraio 1992 con la qualifica di operatore professionale di operatore CET presso l'area di lavoro Pt_21
Se ne ricava la conferma di quanto affermato dagli appellanti e cioè lo svolgimento da parte di , per buona parte del rapporto, di attività lavorativa quale Persona_1
addetto alle centrali termoelettriche ed agli impianti per generare energia utilizzando gas di scarto della prodizione siderurgica.
Le condizioni di lavoro emergono poi dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in prime cure, citati dagli odierni impugnati, della cui attendibilità non vi è specifico motivo di dubitare poiché, come appare evidente dalla lettura delle deposizioni, le risposte rivelano l'attenzione dei testi a distinguere tra i fatti oggetto di diretta conoscenza e per lo più riguardanti in generale l'ambiente di lavoro ed i fatti specificamente riguardanti l' , non noti o non sufficientemente noti ai testi Per_1
sentiti.
In particolare, il teste dipendente di una società esterna, e cioè Testimone_1
Sidermontaggi, dichiarò di aver svolto attività di manutenzione straordinaria all'interno di tutti gli impianti dell' e che verso il 1982-1983, durante un'attività CP_6 manutentiva, all'interno del reparto della centrale elettrica aveva conosciuto anche
, che credeva facesse parte del settore manutenzione ordinaria o del Persona_1
settore esercizio delle centrali elettriche;
precisò che in quel reparto si usavano materassini in amianto rivestiti di un lamierino/fodera che impediva il contatto diretto con il materassino ad eccezione di tutte le volte in cui si doveva procedere alla sua sostituzione per normale usura nel corso delle operazioni di manutenzione straordinaria, di cui si occupavano i dipendenti Sidermontaggi, occasioni in cui, nell'aprire la fodera, si constatava che il materassino di amianto risultava frantumato;
aggiunse che, se il materassino era a pezzi, si prelevavano i pezzi mentre, se si era ridotto in polvere, veniva aspirato;
riferì, inoltre, che l'amianto era presente nelle guarnizioni e nelle tratte rompifiamma dei passaggi cavi e come isolante termico nonché nelle seguenti parti dell'impianto: tubazioni, turbine, giunti delle condotte aria/gas, generatori di vapore e serbatoi-riscaldatori; precisò che nel reparto della centrale termoelettrica durante gli pag. 23/45 interventi di manutenzione non si indossavano mascherine antigas perché non c'era CP pericolo per quello che si sapeva e che l' forniva all'occorrenza materiale di sicurezza quando sorgeva il pericolo, non utilizzato però nel lavoro quotidiano, evidenziando che “all'epoca nessuno adottava precauzioni contro l'amianto perché non vi era questa consapevolezza”; spiegò poi che la centrale ove lavorava Per_1
era un ambiente al chiuso (si veda il verbale di udienza del 28 maggio 2019).
[...]
Il teste il quale aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di Testimone_2
- società operante all'interno dello stabilimento siderurgico quale Controparte_15
appaltatrice -, pur non conoscendo e le sue mansioni riferì Persona_1
circostanze rilevanti in causa poiché concernenti gli ambienti in cui quegli operò; più in dettaglio dichiarò che alla fine degli anni '90, nella qualità di delegato sindacale provinciale, aveva partecipato ad attività di ricognizione dei reparti per la mappatura della presenza di amianto nello stabilimento e che nel corso di tali attività aveva avuto accesso anche al reparto CET1 dove si trovava la centrale termoelettrica, comprensiva di generatori di vapore, turbine per alternatori, turbine per soffianti di altiforni e impianti di produzione di acqua distillata;
aggiunse che a quel tempo l'amianto, il cui uso era ancora consentito mentre non ne era consentita la commercializzazione in forza della legge del 1992, veniva impiegato per le guarnizioni delle valvole, come isolante termico di tubazioni, turbine, giunti delle condotte dei generatori di vapore e dei serbatoi/riscaldatori; dichiarò di aver appreso che l'“assunzione di amianto dal corpo umano” avveniva quando si sbriciolava nelle fasi della sua sostituzione;
precisò che gli ambienti di tutti i reparti erano pieni di polvere;
evidenziò che la tutela che i lavoratori ricercavano era quella di protezione dal calore sicché erano ben accetti gli indumenti in amianto come guanti e grembiuli, cambiati man mano che si usuravano (si veda il verbale di udienza del 5 giugno 2018).
Il teste dichiarò di aver lavorato in un'azienda in regime di appalto Testimone_3
continuativo con e di non conoscere ma, dopo aver CP_4 Persona_1 specificato di essersi occupato dei trasporti siderurgici all'interno di tutto lo stabilimento, aggiunse che tra il materiale di risulta che trasportava nelle varie discariche, secondo le sue incombenze, era presente amianto come rilevato dagli enti preposti e questo anche nel materiale prelevato nei pressi del reparto SAP/CET1, anche pag. 24/45 se in detto reparto si generava corrente elettrica (si veda il verbale di udienza del 16 aprile 2019).
Infine, , fratello di - della cui attendibilità non vi è Testimone_4 Parte_1
specifico motivo di dubitare poiché, come già detto in precedenza con riferimento a tutti
Tes i testi sentiti, le sue dichiarazioni non appaiono connotate da -, dopo aver riferito che aveva lavorato presso lo stabilimento siderurgico di Taranto dal 1970 al 1995 presso il laminatoio a freddo e successivamente alla manutenzione dei veicoli e al bilico
MOF, confermò che al SAP/CET1 vi era amianto, usato in tutti i reparti, e che acciaieria, altoforno, parchi minerari e la stessa centrale erano polverosissimi e non vi erano sistemi di areazione e fece presente che, a parte i parchi minerari, per il resto si trattava di ambienti chiusi;
aggiunse che ai dipendenti venivano forniti guanti in amianto, casco, giubbotti e tute (si veda il verbale di udienza del 5 giugno 2018).
Le dichiarazioni riportate sono significative poiché da esse, oltre alla presenza di amianto, si ricava la prova sia della diffusa esistenza di polveri, anche presso il CET1 ove lavorò l' , sia della mancanza di sistemi di areazione e di presidi di Per_1
sicurezza individuali. Si ricava, altresì, che ai lavoratori non venivano fornite informazioni sulla pericolosità delle lavorazioni.
La presenza di amianto anche presso la centrale termoelettrica si desume, altresì, in maniera chiara ed inequivoca dalla sentenza penale n. 1431/2014, utilizzabile come prova atipica nel presente giudizio (si vedano ex plurimis Cass. 16 maggio 2006, n.
11426, Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593, Cass. ord. 10 ottobre 2018, n. 25067). Si riportano di seguito alcuni passi testuali delle dichiarazioni rese in particolare dal dott.
Per_
responsabile del servizio Ispels (pagine 51 e ss.) poi confluito in rilevanti CP_5
nella presente causa poiché il teste fece espresso riferimento alla centrale termoelettrica
Per_ numero 1. Il dott. – sulla base dei risultati di un censimento in ordine alla presenza di amianto eseguito nel 1997 per molteplici ragioni (entrata in vigore di discipline ad hoc contro l'amianto, i.e. il d.lgs. n. 277/1991 e l. n. 257/1992, alto numero di richieste di fruizione dei benefici previdenziali legati all'amianto nella provincia di Taranto registrato nella prima metà degli anni '90, presenza di patologie asbesto correlate nella provincia di Taranto, l'acquisizione di conoscenze sul massiccio impiego di amianto negli stabilimenti siderurgici, tra cui quello di Taranto che era il più grande a livello pag. 25/45 europeo, numerose richieste di intervento pervenute all'ufficio ove lavorava il teste, dichiarazioni annuali provenienti da aventi ad oggetto l'amianto smaltito CP_4
dallo stabilimento di Taranto), mediante prelievo di seicento campioni, di cui circa quattrocentocinquanta/cinquecento risultarono contenere amianto - spiegò che: “Se vogliamo fare una rapida rassegna, per esempio, dei materiali che principalmente erano utilizzati, intanto, come ho detto, i materiali erano veramente diffusi in moltissimi ambiti, gran parte di questi materiali da noi prelevati erano di tipo friabile, cioè
l'amianto si classifica tradizionalmente in due tipologie, è una classificazione grossolana ma è giuridica anche, materiali friabili e materiali compatti. I materiali compatti sono fondamentalmente il cemento-amianto e le plastiche contenenti amianto.
Sia il vinile-amianto che il cemento- amianto sono materiali compatti, cioé sono poco suscettibili di cedere amianto spontaneamente nell'aria a meno che non siano sottoposti
a lavorazione meccanica oppure siano in condizioni di avanzato degrado. Invece i materiali friabili sono tali per cui possono cedere anche spontaneamente amianto, anche semplicemente se sono sottoposti a correnti d'aria o comunque sono liberi, quindi sono motto più pericolosi. I materiali friabili sostanzialmente devono essere sottoposti a bonifica il più presto possibile perché sono origine di possibile esposizione, specialmente se sono ambienti di lavoro in cui le lavorazioni possono ... un ambiente in cui sono presenti materiali di amianto friabili non opportunamente delimitati, etichettati, può esporre a questo rischio, dice la norma tra l'altro. Molti dei materiali presenti all'interno dello stabilimento siderurgico, poi , erano effettivamente di CP_4
tipo friabile. Non che non ci fossero anche, per esempio, tettoie o comunque materiale di eternit, ma uno stabilimento a caldo in cui ci sano parti a caldo, fondamentalmente contiene materiali di questo tipo. Facciamo un esempio, io qui ho una classificazione piuttosto grossolana, posso fare un rapido elenco delle cose presenti. A parte, come ho già detto, pannelli e pavimentazioni che sono di tipo compatto, per esemplo c'erano materassini, guarnizioni, cuscinetti, carde e cardini, coppelle, baderne, guarnizioni, queste fanno tutte parte dei materiali isolanti utilizzati all'interno dei cicli. Le baderne sono delle guarnizioni di amianto che vengono utilizzate per chiudere delle tubazioni a dei giunti, per esempio i materassini sono delle cose che vengono utilizzate per isolare
pag. 26/45 delle parti in temperatura. C'erano dei reparti che noi volgarmente chiamavamo il regno dell'amianto in cui c'era una diffusissima presenza di amianto”.
A quel punto, alla domanda del P.M. su quali fossero questi impianti, il medesimo teste rispose: “Per esempio una particolare presenza era all'interno della cosiddetta centrale termoelettrica numero 1, che ora non è più utilizzata. Questa centrale termoelettrica era coibentata, tutte le tubazioni in temperatura erano praticamente coibentate in amianto, Era un intreccio di tubazioni esternamente coibentate con amianto. Questa era una presenza veramente diffusa, In effetti la presenza era anche nella centrale termoelettrica numero 2, che è stata poi sottoposta a bonifica ma che era un po' più recente ma c'era anche lì. La 3 invece è più recente e quindi la cosa era molto meno diffusa, è stata fatta abbastanza di recente”.
Il teste riferì, altresì, in ordine alla quantità di amianto friabile e di amianto compatto rilevato a seguito del censimento di cui sopra, precisando che risultò la presenza di amianto friabile nella percentuale di due terzi e di amianto compatto nella percentuale di un terzo, anche se la società aveva dichiarato proporzioni inverse di amianto rimosso, ciò che poteva spiegarsi essendo l'amianto compatto più facilmente rimovibile rispetto a quello friabile ed anche più pesante;
inoltre alla domanda se vi fosse ancora amianto, rispose che c'era ancora (e si segnala che l'escussione risaliva al giugno 2013). Per_ Sulla base della deposizione del dott. teste particolarmente qualificato in ragione dei suoi specifici compiti e della sua lunga esperienza, il giudice penale valutava che nell'amianto friabile, meno pesante, le fibre, costituenti la forma intrinsecamente più pericolosa in quanto disperdibili nell'aria, costituiscono la maggior parte del peso rispetto a quello compatto, che contiene anche cemento (percentuale 10/15% amianto e circa il 90% cemento).
Che la presenza di amianto nello stabilimento fosse massiccia riceve ulteriore conferma
Per_ dalla circostanza, pure riferita dal dott. che tra il 1988 ed il 2012 furono smaltiti otto milioni di chili di amianto, anche se prevaleva la tipologia compatta, ma solo per le ragioni di cui si è detto sopra (maggior peso e maggiore facilità di rimozione).
Per_ Le dichiarazioni testimoniali assunte in prime cure e le dichiarazioni del teste tratte dalla sentenza penale n. 1431/2014 citata, sovrapponibili a quelle peraltro rese dal collega di lavoro dott. di quest'ultimo, secondo quanto si legge nella ridetta Per_3
pag. 27/45 sentenza, comprovano ampiamente le circostanze allegate dagli appellanti in ordine alla esposizione del congiunto all'amianto nell'esercizio delle sue mansioni. Se ne ricava, altresì, la mancata adozione di misure di sicurezza ed il tardivo ed incompleto, a tutto il
Per_ 2013 (anno della deposizione del dott. , della bonifica degli ambienti di lavoro.
Quanto alla concentrazione della presenza di amianto, si osserva che, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità maturato in tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per il prodursi del danno alla salute derivante dall'esposizione del lavoratore a polveri di amianto significativamente presenti nell'ambiente di lavoro non esiste una soglia al di sotto della quale possa dirsi che non sussiste un danno per la salute del lavoratore sicché è irrilevante stabilire se abbia avuto luogo il superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd.
TLV i.e. threshold limit value), previsti dal d.lgs. n. 277/1991 in attuazione di direttive
CEE, e tanto sia ai fini della colpa del datore di lavoro, da individuare in base alle norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione dalle polveri di qualsiasi specie, sia del nesso causale.
A tali fini quel che importa è l'intensità delle dosi che si accumulano nell'organismo in ragione della durata stessa dell'esposizione nel corso del tempo (da ultimo si veda Cass. sez. lav. ord. 17 febbraio 2025, n. 4092).
Ricollegandosi a quest'ultima considerazione, nella vicenda in esame la questione della quantità inalata da parte di trova la sua soluzione in ragione della Persona_1 sua esposizione all'amianto perdurata anni e tale da consentire l'accumulo di dosi in grado di incidere in misura significativa sul rischio di contrazione della patologia polmonare e anche sullo sviluppo del processo cancerogenetico.
Va poi detto che dalla consulenza di ufficio, prodotta da , espletata dal dott. _1
nel giudizio svoltosi dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Persona_7
Taranto definito con la sentenza n. 2328/2016 su menzionata, si traggono informazioni per poter affermare che il microcitoma polmonare annovera tra i fattori di rischio il fumo di sigaretta, ma anche cancerogeni chimici come l'amianto (asbesto), il radon, i metalli pesanti, il catrame, gli oli minerali, i quali provocano il tumore al polmone soprattutto a quella parte di popolazione che viene a contatto con queste sostanze per motivi di lavoro. Si legge, inoltre, che, qualora sia riconosciuto che gli agenti patogeni pag. 28/45 lavorativi sono dotati di idonea efficacia causale o concausale nei confronti della malattia diagnosticata, il riconoscimento di un tumore di origine professionale è ammesso anche quando venga accertata la concorrenza di agenti patogeni extraprofessionali dotati anch'essi di idonea efficacia causale o concausale, non essendo rilevante l'accertamento della maggiore o minore incidenza nel raffronto tra concause lavorative ed extralavorative e, dunque, se si rinviene anche un solo agente morbigeno nell'ambiente di lavoro, ancorché remoto o indiretto, la patologia del lavoratore va considerata come tecnopatia, seppur effetto di più cause.
Tanto esclude la rilevanza di quanto addotto da , peraltro in via generale e _1 senza alcun riferimento alla specifica vicenda occorsa all' , in ordine Per_1 all'esistenza di cause alternative o concorrenti, quali fumo di sigaretta, contatti con l'amianto in ambienti domestici o in luoghi pubblici, con una doppia notazione: per un verso, l'esposizione extralavorativa, in difetto di specifiche risultanze contrarie, non può che essere stata occasionale ed in ogni caso non così massiccia come nell'ambiente di lavoro descritto, circostanza che rileva sul piano dell'intensità del rischio corso e delle possibilità statistiche di contrarre patologie provocate dall'amianto, a prescindere dalla problematica della relazione tra dosi inalate e contrazione dell'affezione oppure tra dosi inalate e progressione della malattia;
per altro verso, gli appellanti hanno negato sin dal primo grado che l' fosse un fumatore e non vi sono evidenze contrarie. Nella Per_1 documentazione medica in atti, tra l'altro, non vi è riferimento al tabagismo del paziente.
Dalla relazione di consulenza acquisita si traggono, inoltre, elementi di valutazione anche in ordine al profilo cronologico. Spiega il c.t.u. che, ai fini della diagnosi eziologica, rileva il tempo trascorso tra l'esposizione all'amianto e la comparsa della neoplasia in base agli studi epidemiologici con la specificazione che, per la tipologia della patologia dell' , il periodo di latenza può variare dai sedici ai Per_1
quarantacinque anni. Nel caso in scrutinio, considerata la storia lavorativa del lavoratore deceduto, la manifestazione del tumore polmonare (risalente al principio del 1996) rientra nel parametro su indicato atteso che, come si ricava dal curriculum professionale predisposto dalla stessa ed inviato alla vedova, l' , al netto della _1 Per_1 prestazione di lavoro all'interno dello stabilimento siderurgico sin dal 1974, operò
pag. 29/45 presso l'area di lavoro dall'1 maggio 1981 al 31 ottobre 1982 con la Parte_20 qualifica di ADD MACC. CALD e dall'1 novembre 1982 al 29 febbraio 1992 con la qualifica di operatore professionale di operatore CET presso l'area di lavoro
[...]
Pt_21
La ridetta consulenza si concludeva, tuttavia, senza esprimere un valido giudizio medico legale in ordine al nesso causale tra prestazione lavorativa e microcitoma polmonare per l'assenza di documentazione riguardante l'iter diagnostico terapeutico della patologia e di documentazione medico-legale dell' Dunque, a differenza di quanto sostenuto CP_5
da , essa non può essere utilizzata per escludere il nesso di causa. Tanto è stato _1 stabilito espressamente dalla S.C. con l'ordinanza n. 26456/2024 citata in precedenza ove si è escluso recisamente che la c.t.u. avesse negato il nesso di causa poiché, diversamente da quanto asserito nella sentenza di appello cassata (la n. 546/2021), così come peraltro nella sentenza di primo grado erroneamente confermata, il consulente aveva affermato di non potersi pronunciare sul nesso di causa non disponendo di sufficiente documentazione ed ove sono state censurate sia la ingiustificata mancata acquisizione delle cartelle cliniche prodotte in appello, sia la mancata considerazione della documentazione inviata dall' in corso di causa a seguito della richiesta di CP_5 informazioni in ordine alla prestazioni rese con riferimento all' , sia ancora la Per_1 mancata considerazione del riconoscimento operato da parte dell' della rendita per CP_5 malattia professionale, ciò che rilevava ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio dell'origine professionale della malattia, questione quest'ultima di cui si passa a discorrere.
A tale ultimo proposito si osserva che l' con lettera datata 24 giugno 2011, CP_5
comunicò alla vedova il riconoscimento della rendita ai superstiti e Parte_1
successivamente, con lettera datata 28 dicembre 2011, le comunicò il riconoscimento della prestazione aggiuntiva a carico del , alla medesima Parte_16
spettante quale titolare di rendita ai superstiti costituita in relazione ad una patologia asbesto correlata che era stata causa o concausa del decesso dell'assicurato ai sensi del d.m. n. 30 del 12 gennaio 2011.
Per condivisibile giurisprudenza di legittimità ai provvedimenti ed alle attestazioni provenienti dall' deve riconoscersi valenza probatoria in materia di risarcimento dei CP_5
pag. 30/45 danni causati da malattia professionale, in coerenza con il ruolo istituzionale che compete all' soggetto deputato all'accertamento dell'esposizione all'asbesto CP_5
secondo quanto previsto dall'art. 13 della l. n. 257/1992. Più in dettaglio plurime pronunzie della giurisprudenza di legittimità hanno stabilito che chi agisce per il risarcimento del danno da esposizione all'amianto ed è onerato della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno può avvalersi anche delle certificazioni CP_5 riguardanti l'esposizione all'amianto e l'origine professionale della malattia, e questo anche al di fuori dello specifico contesto di riferimento in cui sono emesse, i.e. quello del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, co. 8, l. n. 257/1992 e successive modificazioni. La detta rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115, co. 1, c.p.c. (si vedano Cass. ord. 12 gennaio 2023, n. 678, Cass. sez. lav. 16 marzo 2015, n. 5174; si veda anche Cass. n. 26456/2014 sopra citata che corrobora in maniera qualificata l'utilizzo nel presente giudizio delle certificazioni e del CP_5 riconoscimento dell'origine professionale del microcitoma polmonare da cui era affetto
). Persona_1
Devono dunque ritenersi provate, sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte, delle risultanze delle sentenze penali prodotte dagli appellanti, delle certificazioni CP_5
nonché dalle informazioni mediche ricavabili dalla c.t.u. acquisita ed in applicazione della regola di giudizio del 'più probabile che non', sia l'esposizione dell' Per_1 all'amianto sia la natura professionale del microcitoma polmonare da cui era affetto.
Per converso non ha dato la prova contraria, a cominciare dalla prova di _1 diverse condizioni di lavoro alla prova dell'adozione di tutte le cautele atte ad evitare l'evento (contrazione della patologia causa del decesso) e ad informare i lavoratori sui rischi che correvano a finire alla prova che il detto evento si fosse verificato per altra causa.
Resta da esaminare l'imputabilità alla società appellata sotto il profilo soggettivo della patologia contratta dal lavoratore a seguito della esposizione del lavoratore all'amianto e delle conseguenze pregiudizievoli al medesimo derivate e, poi, a seguito del suo pag. 31/45 decesso, delle conseguenze patite dai congiunti, prematuramente privati della presenza del marito, padre e nonno.
Sul punto si osserva che la pericolosità dell'esposizione all'amianto rispetto a patologie ad essa correlate risale quanto meno agli anni '60, ciò che costituisce un dato ormai acquisito sicché va giudicata ingiustificabile l'omissione dell'adozione di possibili cautele negli anni in cui si svolse il rapporto di lavoro dell' in quanto Per_1
successivi alla conoscenza di quella pericolosità, cautele la cui attuazione avrebbe significativamente abbattuto le probabilità di contrarre la malattia (si vedano tra le tante
Cass. pen. 17 settembre 2010, n. 43786, Cass. pen. 18 maggio 2018, n. 22022).
D'altra parte già la l. n. 455/1943 aveva introdotto l'asbestosi tra le malattie professionali ed in precedenza, al principio del '900, alcune lavorazioni come la filatura e la tessitura dell'amianto erano state inserite tra i lavori insalubri o pericolosi dal r.d. n.
442/1909 in materia di tutela dei fanciulli (come si legge nelle sentenze penali appena citate).
E' poi opportuno richiamare, oltre all'art. 2087 c.c. costituente norma di chiusura dell'ordinamento che impone al datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie a tutelare, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ed è destinata ad operare in assenza di specifiche previsioni normative, le specifiche disposizioni volte a tutelare il lavoratore e tra queste in particolare l'art. 21 (rubrica: “Difesa contro le polveri”) del d.p.r. n. 303/1956 contenente “Norme generali per l'igiene del lavoro”, poi confluito nel d.lgs. n. 81/2008. L'art. 21 appena citato prescrive, in sintesi, che nei luoghi di lavoro che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro ed individua specifiche tipologie di protezione da attuarsi all'aperto e al chiuso. Per costante orientamento di legittimità l'obbligo così disegnato non presuppone la conoscenza di specifici rischi correlati a specifiche polveri e neppure la consapevolezza della loro nocività poiché l'obbligo di ridurre l'esposizione “per quanto è possibile” è imposto indipendentemente dalla natura tossica o nociva della sostanza, connotazione che semmai rafforza l'obbligo di adozione delle misure di prevenzione. Ed invero la pag. 32/45 norma, nella parte in cui fa riferimento a “polveri di qualunque specie”, esclude la possibilità di distinguere tra diversi tipi di polveri ed esprime un generale giudizio di pericolosità dell'esposizione dei lavoratori a qualunque polvere, sì da doversi assicurare l'eliminazione dell'esposizione, ove possibile, ad ogni tipologia, stante la potenziale pericolosità di ciascuna, anche se non (ancora) nota (si vedano le pronunzie di legittimità in precedenza citate, sia penali - Cass. pen. 17 settembre 2010, n. 43786,
Cass. pen. 18 maggio 2018, n. 22022 - sia del lavoro - Cass. 17 febbraio 2025, n. 4092).
Ebbene, la cautela prevista dall'art. 21 cit. assume peculiare rilievo nella vicenda in esame: si sono riportate in precedenza le dichiarazioni dai testi escussi in prime cure e nel giudizio penale definitosi con sentenza n. 1431/2014 sulla diffusione di polveri nell'ambiente di lavoro in cui l' prestava la sua attività sicché, ai fini della Per_1 valutazione della consapevolezza della pericolosità dell'ambiente di lavoro da parte datoriale quale presupposto della imputabilità delle conseguenze pregiudizievoli derivate ai lavoratori (e ai loro congiunti sub specie danno parentale), va considerata anche l'esposizione del lavoratore a polveri di qualsiasi specie, a prescindere dalla patologia contratta in concreto.
Occorre ora procedere all'esame delle richieste risarcitorie da perdita del rapporto parentale avanzate dagli appellanti quali congiunti di . Essi hanno Persona_1
richiesto il ristoro dei danni da perdita del congiunto facendo presente che a quest'ultimo il microcitoma polmonare fu diagnosticato a gennaio 1996 e, fino al decesso, gli provocò fortissimi dolori e richiese la sua sottoposizione a chemio e radio terapia ed una grave depressione determinata dalla consapevolezza della imminenza morte e della sua inevitabilità. Nei ricorsi introduttivi furono poi allegate circostanze comuni ai congiunti, costituite dalla sofferenza per la prematura scomparsa del marito, padre e nonno, oppure volte a dare contenuto alla specifica relazione intercorsa dal defunto con ciascuno essi ed alle conseguenze negative della perdita. La moglie allegò di essere rimasta vedova a soli cinquantasei anni e di essere stata quindi precocemente privata della vita coniugale e della condivisione della crescita dei figli, ciò che aveva causato la chiusura in sé stessa, e lamentò anche il danno provocato dal ritrovarsi con un reddito ridotto alla sola pensione di riversibilità, pari ad euro 650,00 circa. I figli lamentarono, oltra alla sofferenza per la morte del padre, il verificarsi di ripercussioni pag. 33/45 negative dell'evento nelle relazioni personali e familiari. Quanto ai nipoti già nati all'epoca del decesso del nonno, essi allegarono il mutamento della loro esistenza prematuramente privata dell'affetto e della presenza nonno e la sofferenza derivante dall'averne visto i patimenti del nonno a causa della malattia;
quanto ai nipoti a quel tempo non ancora nati, ancora minorenni e quindi rappresentati dai genitori, lamentarono della privazione anche solo della sua conoscenza se non attraverso i racconti dei parenti. Le richieste formulate, come riportato in narrativa, avevano ad oggetto le seguenti somme: euro 300.000,00 quanto alla vedova, euro 200.000,00 quanto a ciascuno dei figli ed euro 60.000,00 quanto a ciascuno dei nipoti, o le diverse somme, maggiori o minori, da quantificarsi in corso di causa, “oltre al danno da svalutazione monetaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c., ed agli interessi legali”.
Ciò puntualizzato, va detto in primo luogo che non è ravvisabile la titolarità di una posizione suscettibile di risarcimento in capo a - nato il [...] Parte_12
- figlio di , - nato il [...] - figlio di Parte_3 Parte_13
, - nato il [...] - figlio di Parte_4 Parte_14 [...]
, in quanto non ancora nati e neppure concepiti al tempo del decesso della Parte_2
vittima primaria. Nessuno di essi poteva aver acquistato alcun diritto né alcuna aspettativa tutelabile all'epoca della morte del nonno poiché non ancora esistenti. A ciò si aggiunga che la scelta dei genitori di generarli (dopo e nonostante la scomparsa del nonno) è tale da incidere, elidendolo, sul nesso di causa tra il danno lamentato e la serie causale che aveva condotto a quell'evento. Ad opinare diversamente, si estenderebbe potenzialmente all'infinito la sfera dei soggetti portatori di posizioni risarcibili (si veda
Cass. 12 aprile 2018, n. 9048).
E' vero che in giurisprudenza si registrano ipotesi di riconoscimento della azionabilità in giudizio di danni derivanti dalla scomparsa del genitore ma, al netto di ogni altra considerazione, tanto presuppone che vi fosse quanto meno un concepito (Cass. 3 maggio 2011, n. 9700 e Cass. 14 febbraio 2023, n. 4571 relativa a fattispecie di danno patito dal nascituro concepito a seguito di macrolesioni da fatto illecito riportate da padre).
Per il resto l'ordinamento all'art. 462 c.c. prevede la capacità a succedere per testamento pag. 34/45 dei figli di una determinata persona vivente alla morte del testatore benché non ancora concepiti. Parallelamente l'art. 784 c.c. prevede la possibilità di donazioni a favore dei figli di persona determinata e vivente al tempo dell'atto benché non ancora concepita. In entrambi i casi, tuttavia, trattasi di disposizioni eccezionali riguardanti fattispecie in cui viene dato rilievo alla volontà del testatore e del donante per consentirne l'espansione nella maniera più ampia e comunque nei limiti in cui essa sia determinabile. La radice di tali norme risiede nella volontà del testatore o del donatore e non in una previsione generale e trova la sua spiegazione storica in un codice ispirato alla tutela più ampia dell'individuo nella sua dimensione negoziale sicché non sono possibili generalizzazioni.
Esclusa dunque la configurabilità in capo a e Parte_12 Parte_13 [...]
di alcun diritto suscettibile di essere fatto valere nel presente giudizio, va Pt_14
confermato il rigetto delle rispettive domande sia pure per ragioni diverse da quelle ritenute dal primo giudice.
Venendo ai restanti appellanti, in via generale il danno da perdita del rapporto parentale
è un danno avente due componenti, quello della sofferenza morale soggettiva e quella della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto (si veda da ultimo ed ex plurimis Cass. ord. 12 gennaio 2025, n. 761). Tale danno, in entrambe le sue componenti, per giurisprudenza ormai consolidata, può essere provato anche per il tramite di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, non essendo necessario fornire prove concrete della sofferenza e, del resto, si ammette che la stessa esistenza del rapporto parentale faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, salva l'emersione di connotazioni del rapporto di segno contrario per essere la vittima primaria ed il superstite tra loro indifferenti o persino in odio, la cui allegazione e prova ricade sull'asserito danneggiante (si vedano ex plurimis Cass. 30 agosto 2022 n. 25541, Cass. 15 luglio 2022, n. 22397; anche le tabelle di Milano prevedono che contrasti di rilevante intensità, compresi quelli di carattere giudiziario, possano ridurre, sino ad azzerarlo l'ammontare derivante dall'applicazione dei punti riconoscibili in relazione ai vari parametri).
Nel caso in esame, l'effettività delle allegate condizioni di sofferenza e dell'influenza negativa dell'evento sugli assetti di vita di moglie e figli della vittima primaria sono pag. 35/45 state comunque confermate dai testi escussi in prime cure , moglie di Testimone_6
, e ancor più di fratello della vedova e Parte_2 Testimone_4 frequentatore della sua famiglia ma non portatore di un interesse personale all'esito della controversia, da cui si ricava che i vari componenti della famiglia, anche se non conviventi, intrattenevano con il congiunto venuto a mancare rapporti assidui e condividevano tempo, ricorrenze e festività riunendosi presso la casa del defunto, e tanto depone a favore della effettività della relazione dedotta a fondamento delle rispettive domande risarcitorie.
Con riguardo alla liquidazione, la S.C. ha statuito che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio del punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso al sistema tabellare (Cass. 21 aprile 2021, n. 10579, Cass. ord. 29 settembre
2021, n. 26300).
Le tabelle di Milano a far tempo dall'edizione del 2022, così come riformulate con il superamento della struttura fondata sull'individuazione di un importo minimo e di un tetto massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro, sono state giudicate conformi a tale struttura e idonee a garantire una liquidazione equa, uniforme e prevedibile (Cass. ord. 8 aprile 2020, n. 7743, Cass. 16 dicembre 2022, n. 37009).
Dette tabelle, suddivise in due rami, l'uno riguardante la perdita di genitori, figli, coniuge e consimili e l'altro la perdita di fratelli e nipoti, sono incentrate su un 'valore punto' maggiore per il primo ramo rispetto a quello concernente il secondo, in entrambi i casi calcolato sulla base dei precedenti e prevedono punteggi correlati ai dati anagrafici riguardanti la vittima primaria e quella secondaria, all'eventuale convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità ed all'intensità della relazione affettiva pag. 36/45 che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Per la valutazione di tale ultimo parametro è previsto un punteggio sino a 30 punti e in tabella vengono indicate in via esemplificativa alcune circostanze fattuali sintomatiche della qualità e dell'intensità del rapporto concreto e della sua evoluzione, ivi compreso l'epilogo
(frequentazioni e contatti, condivisione di attività, tempo libero, festività, ricorrenze, vacanze, con scala di graduazione a seconda della frequenza, prestazione di assistenza sanitaria o domestica alla vittima primaria, modalità con cui ha avuto luogo la morte della stessa).
Partendo dalla liquidazione del danno in favore di , nata il 9 luglio Parte_1
1940, coniuge convivente, va puntualizzato in primo luogo che dal risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale non deve decurtarsi la rendita ai superstiti, trattandosi di prestazione economica che indennizza un CP_5
pregiudizio di natura patrimoniale (ex plurimis Cass. ord. 18 ottobre 2019, n. 26647).
Ora, considerate l'età della vittima primaria e quella della vittima secondaria al momento del decesso (rispettivamente 55 anni e 56 anni), la convivenza, l'intensità della relazione affettiva e della presumibile incidenza negativa della morte del coniuge in ragione della durata del matrimonio, che si protraeva dagli anni '60 argomentando dalla nascita del primo figlio risalente al 1963, della sofferenza correlata al decorso rapidamente ingravescente della malattia del congiunto, che richiese la sottoposizione di quest'ultimo a trattamento sanitari invasivi (radio e chemio terapia), nonché della significativa modifica dell'assetto di vita che ne conseguì, con prematura perdita della relazione coniugale, ciò che giustifica l'assegnazione di punti 30, si perviene a complessivi punti 82 (rispettivamente: 18 + 18 + 16 + 30), per un totale di euro
320.702,00 (30 * euro 3.911,00), con la notazione che, atteso il numero dei familiari sopravvissuti, costituenti una rete consistente idonea ad affrontare la comune perdita, non spetta alcun punteggio ulteriore.
Tale ultima considerazione vale per tutti i congiunti e non si ripeterà da qui in avanti.
nel ricorso introduttivo formulò anche una domanda di risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale provocato dalla contrazione del reddito da pensione ma la pretesa è rimasta priva di adeguate allegazioni e non può essere accolta;
del resto, su di essa non ha più argomentato alcunché nel corso ed all'esito del giudizio.
pag. 37/45 Quanto alla figlia convivente con , - nata il 24 febbraio Persona_1 Pt_6
1978 - tenuto conto dell'età della vittima primaria e dell'età della vittima secondaria al momento del decesso (rispettivamente 55 anni e 18 anni) nonché della convivenza e dell'intensità della relazione affettiva, anche considerata la sofferenza correlata al decorso rapidamente ingravescente della malattia del padre, con le connotazioni sopra descritte, a cui si reputa di assegnare un punteggio medio rispetto a quello massimo previsto in tabella per tale voce in difetto di allegazioni specifiche, si perviene a complessivi punti 75 (18 + 26 + 16 + 15), per un totale di euro 293.325,00 (75 * euro
3.911,00).
Con riguardo al figlio - nato il [...] - non convivente con il nucleo Pt_2 originario, considerata l'età della vittima primaria e l'età della vittima secondaria al momento del decesso (rispettivamente 55 anni e 33 anni) e, richiamati i restanti criteri e punteggi su indicati per la sorella non essendovi ragioni di ulteriore Pt_6
differenziazione se si eccettua la convivenza, si perviene a complessivi punti 55 (18 +
22 + 15), per un totale di euro 215.105,00 (55 * 3.911,00).
Quanto agli altri figli, - nata l'[...] -, - nata l'[...] - Pt_3 Pt_4
e - nato il [...] -, le cui età al momento del decesso del padre Pt_5
(rispettivamente 30, 29 e 27) determinano l'assegnazione secondo tabella di un comune punteggio per detta voce (24 punti), le loro posizioni possono essere trattate congiuntamente e, non essendovi ragioni di differenziazione, richiamati i restanti criteri e punteggi su indicati per il fratello e la sorella , che tuttavia risultava Pt_2 Pt_6
anche convivente, si perviene al punteggio complessivo di 57 (18 + 24 + 15) e ad un risarcimento per ciascuno di essi pari ad euro 222.927,00.
Infine va esaminata la posizione dei nipoti - nato l'[...] Parte_7
- e - nato il [...] - figli di , Parte_8 Parte_2 [...]
- nato il [...] - figlio di , - nata Pt_9 Parte_4 Parte_10
l'8 luglio 1992 - figlia di . Parte_3
Per ormai uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità anche ai nipoti è riconosciuta la titolarità del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale in relazione alle figure dei nonni poiché la società naturale a cui fa riferimento l'art. 29
Cost. non è limitata alla c.d. famiglia nucleare ed il rapporto tra nonni e nipoti pag. 38/45 costituisce uno stretto rapporto di parentela non solo nella cultura e nella tradizione ma anche secondo l'ordinamento positivo (si vedano gli artt. 75 e 76 c.c. i quali disciplinano le linee di parentela ed i relativi gradi e da cui il rapporto nonno-nipote risulta un rapporto di stretta parentela;
si vedano anche l'art. 316 bis c.c., il quale fa ricadere sugli ascendenti in ordine di prossimità l'obbligo di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, e l'art. 317 bis
c.c., il quale prevede il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti e accorda loro la facoltà di ricorrere al giudice per la sua attuazione;
si veda più in generale l'art. 433 c.c., il quale pone a carico degli ascendenti prossimi in mancanza dei genitori, subito dopo dopo coniuge e figli, l'obbligo di prestare gli alimenti), purché venga allegata e provata, anche per presunzioni, la preesistenza all'evento morte di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà tra i nipoti e il defunto (ex plurimis
Cass. 20 ottobre 2016, n. 21230).
Quanto alla quantificazione del danno, le tabelle di Milano non prevedono specificamente la categoria dei nipoti quali vittime secondarie. Tuttavia possono adottarsi i parametri previsti per le categorie di parenti diversi da genitori e figli ed in particolare quelli per la liquidazione del danno non patrimoniale provocato dalla perdita del nipote o del fratello, con la notazione che, per comune esperienza di vita e fatti salvi specifici casi concreti caratterizzati da circostanze che depongano in senso diverso purché esse risultino debitamente allegate e provate, la perdita del nipote provoca nel nonno un pregiudizio più intenso di quello che la perdita di un nonno provoca nel nipote. Ed invero quest'ultima ipotesi ricade tra le evenienze naturali della vita e si colloca nella fase iniziale dell'esistenza, piena di stimoli e di proiezioni verso il futuro, mentre la perdita di un nipote da parte del nonno costituisce evenienza più rara, contraria all'ordine naturale e soprattutto, qualora si verifichi, non può che collocarsi in una fase ben diversa dell'esistenza, connotata da minori risorse utili a reagire al lutto della perdita. Analoghe ragioni sono riproponibili, di norma, per distinguere la posizione dello zio che perde il nipote rispetto a quella inversa. Si ritiene pertanto di apportare un correttivo del 20% per adeguare il valore del punto, previsto per la perdita del nipote da parte del nonno, all'ipotesi inversa, non essendovi allegazioni specifiche di segno contrario riguardanti la vicenda in esame.
pag. 39/45 Tanto premesso, le posizioni di , Parte_7 Parte_8 [...]
e possono essere trattate congiuntamente poiché le rispettive età Pt_9 Parte_10
alla morte del congiunto (anni 14, anni 8 e anni 4 gli ultimi due) comportano l'assegnazione di un comune punteggio per ragioni anagrafiche secondo le tabelle di
Milano, oltre che per l'età della vittima primaria. Si osserva, inoltre, che nessuno di essi era convivente con il nonno al tempo della sua scomparsa. Quanto al punteggio da assegnarsi con riferimento alla qualità ed alla intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto perduto, si reputa di assegnare punti 10, non essendovi motivi di differenziazione tra i ridetti nipoti ed essendovene invece per distinguere la loro posizione rispetto a quella dei figli del defunto, per i quali si sono assegnati 15 punti per il medesimo parametro. Tali considerazioni conducono ad un punteggio complessivo di
42 punti (12 + 20 + 10) che, moltiplicato per il 'valore punto' di euro 1.698,00, conduce al risultato di euro 71.316,00 (euro 42 * euro 1.698,00), su cui, per le considerazioni sopra indicate, si reputa però di applicare il correttivo del 20% così pervenendosi all'importo di euro 57.053,00, previo arrotondamento (euro 71.316,00 – euro 14.263,20 pari al 20% di euro 71.316,00 = euro 57.053,80).
Resta da esaminare la posizione di che, in quanto nata in [...] 24 Parte_11
gennaio 1996, all'epoca della morte del nonno aveva pochi mesi. Si pone in questa specifica ipotesi la questione del risarcimento spettante al c.d. infante.
Pur in un quadro giurisprudenziale non univoco, caratterizzato anche da pronunzie che hanno negato la risarcibilità del danno parentale all'infante in quanto non ancora in grado di percepire la sofferenza soggettiva o i pregiudizi alla vita di relazione per la scomparsa del congiunto al tempo dell'evento avverso, in accordo con altre condivisibili pronunzie della S.C., sia pure riferite a fattispecie di perdita del padre, deve ritenersi che non possa escludersi la configurabilità di un danno da perdita dei congiunti a carico dell'infante (si veda Cass. 3 maggio 2011, n. 9700, già citata in precedenza, che riconobbe anche al soggetto nato dopo la morte del padre, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, il diritto - nei confronti del responsabile - al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli erano derivati;
nello stesso solco, in un'ipotesi di risarcimento dei danni a nascituro concepito figlio del macroleso,
pag. 40/45 si colloca Cass. 14 febbraio 2023, n. 4571; si vedano anche condivisibili pronunzie risalenti quali Cass. 19 aprile 1974, n. 1079 così massimata: “Anche i figli in tenera età, nonostante che per l'immaturità del loro intelletto e della loro coscienza non siano attualmente in grado di sentire o di sentire compiutamente, sofferenze morali a causa della perdita del genitore, hanno diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali;
danni questi che si proiettano nel futuro ed hanno quindi, entro limiti più o meno elastici, carattere permanente.”, Cass. 30 luglio 1968, n. 2731 così massimata: “Anche i figli in tenera età, benché per la immaturità della loro coscienza non siano in grado di sentire compiutamente sofferenze personali (ad. es. per la perdita del loro genitore), hanno diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, anche perché tali danni si proiettano nel futuro ed hanno, entro certi limiti, carattere permanente”, a cui si aggiunge Cass. 5 ottobre 1967, n. 2266, massimata in modo sovrapponibile).
Del resto, ferma la necessità di attenta verifica dei profili di danno lamentati i quali delimitano l'area dei pregiudizi da prendere in considerazione ai fini del risarcimento, si osserva, per un verso, che anche per l'infante sussiste l'indebolimento della rete familiare di riferimento, della quale i nonni fanno parte a pieno titolo, salvo che la rete di relazioni propria della famiglia allargata oltre i confini della famiglia nucleare non risulti nel caso concreto inesistente. E' infatti evidente che, se non preesiste una rete familiare allargata effettiva, non può lamentarsene la privazione.
Deve, invece, escludersi che l'infante possa patire la sofferenza acuta provocata dalla scomparsa della persona cara che si avverte nell'immediatezza dell'evento morte, mentre la sofferenza soggettiva, suscettibile di prodursi quando la vittima riflessa avrà consapevolezza della perdita, come si è visto va ritenuta risarcibile per condivisibile giurisprudenza di legittimità, pur se insorgente in tempo successivo rispetto all'evento che ne sia la causa (si vedano le pronunzie sopra indicate), a condizione che ne venga fornita una specifica prova non soccorrendo le comuni presunzioni considerate sì sufficienti ma nei casi ordinari in cui il legame affettivo fosse già in atto al tempo dell'evento lesivo.
Richiamate le allegazioni addotte a sostegno delle domande sopra riportate, incentrate sulla perdita prematura dell'affetto e della presenza nonno e sulla sofferenza derivante dall'averne visto i patimenti a causa della malattia, sulla base delle considerazioni che pag. 41/45 precedono si ravvisa la risarcibilità anche del danno lamentato da ma, Parte_11
escluse - data la sua età - la configurabilità della sofferenza acuta di cui si è detto sopra ed anche la sofferenza per aver assistito ai patimenti del nonno e rilevata, altresì,
l'assenza dell'allegazione e della prova di circostanze puntuali volte a provare le eventuali specifiche reazioni negative che la predetta ebbe una volta acquisita la consapevolezza della pregressa scomparsa del nonno, la sua liquidazione deve essere limitata al ristoro della perdita della figura parentale in sé quale indebolimento degli ordinari rapporti familiari.
Si reputa, pertanto, di riconoscere in favore di la metà di quanto Parte_11
liquidato in favore degli altri nipoti e dunque la somma di euro 28.526,00, previo arrotondamento. Il correttivo si impone per adeguare, per le ragioni tutte evidenziate, il risarcimento alle peculiarità del caso concreto.
Infine, determinato l'importo dei danni non patrimoniali pretesi e ritenuti risarcibili nelle misure sopra indicate, con riguardo alla domanda di rivalutazione ed interessi, si ripete che le ridette somme sono state calcolate tenendo conto dell'edizione del giugno
2024 delle Tabelle di Milano e dunque costituiscono liquidazioni in moneta attuale.
Tanto assorbe la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria. Inoltre, sulle anzidette somme non possono riconoscersi gli interessi.
Al riguardo si osserva che, secondo gli ultimi condivisibili approdi della S.C., nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, la liquidazione in valori attuali dell'importo dovuto può non reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo, ma in tal caso è onere del creditore allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, ovvero quella liquidata in moneta attuale, sia inferiore rispetto a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, effetto che dipende in principalità dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue che non vi è alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi, c.d. compensativi, costituenti una mera modalità
pag. 42/45 liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore (si vedano da ultimo Cass. 10 marzo 2025, n. 6351 e a ritroso in via non esaustiva Cass. 5 luglio 2023, n. 19063, Cass. ord. 26 novembre 2021 n. 36878, Cass. ord. 13 luglio 2018 n. 18564, Cass. 8 novembre
2016, n. 22607, Cass. 12 febbraio 2008, n. 3268, Cass. 25 agosto 2003, n. 12452). Nel caso di specie la domanda non è stata corredata dalla necessaria allegazione e dalla prova del danno da ritardo effettivamente patito sicché la pretesa formulata non è accoglibile.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, eccezione o argomentazione esposta dalle parti, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza appellata, ravvisata la titolarità del rapporto in capo a ed escluso _1 il fondamento dell'eccezione di prescrizione, la predetta società va condanna al pagamento della somma di euro 320.702,00 in favore di , della somma Parte_1
di euro 215.105,00 in favore di , della somma di euro 222.927,00 in Parte_2
favore di e , della somma di euro 293.325,00 in Pt_3 Pt_4 Parte_5
favore di , della somma di euro 57.053,00 in favore di Parte_6 Parte_7
, , e ed infine della somma
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
di euro 28.526,00 in favore di , oltre interessi al tasso legale previsto Parte_11 dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla data della presente sentenza, da intendersi riferita alla data della deliberazione, sino al saldo.
Deve, invece, essere confermato il rigetto delle domande proposte da Parte_12
e sia pure per ragioni diverse dalle ragioni addotte Parte_13 Parte_14
in prime cure.
Resta da affrontare la regolamentazione delle spese di lite, compresa quelle del primo grado, a seguito della riforma della sentenza impugnata nei termini esposti.
In base al principio di soccombenza va condannata alla rifusione in favore di _1
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
e delle spese di lite di entrambi i gradi, Pt_9 Parte_10 Parte_11
determinate in dispositivo, in difetto di nota spese, considerato che i giudizi, avviati con separati ricorsi, pervennero al giudice istruttore già riuniti, con conseguente liquidazione dei compensi per fasi unitarie, nonché tenuto conto delle attività espletate (quattro fasi pag. 43/45 per ciascun grado) e dei parametri (entro i valori medi) previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modifiche e dal d.m. n. 147/2022, vigenti ratione temporis, in relazione al valore della causa, rapportata alla domanda di importo più elevato, ed applicata la maggiorazione per la pluralità di parti, aventi posizioni coincidenti.
Si reputano, infine, sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi tra i restanti appellanti e stanti la peculiarità e la _1
novità della questione che ha condotto al rigetto delle rispettive domande, non senza segnalare che la disamina di tali pretese non ha comportato uno specifico aggravio sul piano dello svolgimento di entrambi i giudizi (di primo e secondo grado) né sul piano delle attività difensive.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e nei confronti di Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2801/2019, pubblicata Controparte_1
l'11 novembre 2019, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto - in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto resta confermata -: condanna al pagamento delle somme di seguito indicate: Controparte_1
euro 320.702,00 in favore di , Parte_1
euro 215.105,00 in favore di , Parte_2
euro 222.927,00 in favore di , Parte_3
euro 222.927,00 in favore di , Parte_4
euro 222.927,00 in favore di , Parte_5
euro 293.325,00 in favore di , Parte_6
euro 57.053,00 in favore di , Parte_7
euro 57.053,00 in favore di , Parte_8
euro 57.053,00 in favore di Parte_9
pag. 44/45 euro 57.053,00 in favore di , Parte_10
euro 28.526,00 in favore di , Parte_11 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla data della presente sentenza, da intendersi riferita alla data della deliberazione, sino al saldo;
condanna alla rifusione in favore di , Controparte_1 Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, Parte_11
in euro 40.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al presente grado, in euro 804,00 per anticipazioni ed in euro 35.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a.; dichiara compensate le spese del presente grado quanto al rapporto intercorrente tra e Parte_13 Parte_12 Parte_14 Controparte_1
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 45/45
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel. dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 40/2020 R.G. promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
(c.f. Parte_4 C.F._4
(c.f. ) Parte_5 C.F._5
(c.f. Parte_6 C.F._6
(c.f. ) Parte_7 C.F._7
(c.f. ) Parte_8 C.F._8
(c.f. ) Parte_9 C.F._9
(c.f. ) Parte_10 C.F._10
(c.f. ) Parte_11 C.F._11
(c.f. ) Parte_12 C.F._12
(c.f. ) Parte_13 C.F._13
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi Parte_14 C.F._14 dall'Avv. Filomena D'Addario
APPELLANTI nei confronti di
(c.f. - p.i. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'Avv. Francesco Marangi APPELLATA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , rispettivamente quale coniuge superstite e figli nonché Parte_5 Parte_6
eredi di , nonché , , Persona_1 Parte_7 Parte_8 [...]
, , e Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, quali nipoti del medesimo e ove minori rappresentati Pt_14 Persona_1
dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, con separati ricorsi depositati innanzi al Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, notificati in date comprese tra il marzo 2012 ed il febbraio 2014 e tutti successivamente riuniti al n.
671/2012 R.G., chiedevano la condanna della [d'ora in avanti per Controparte_1
brevità ] al risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali derivati a _1
, deceduto l'11 dicembre 1996, dalla patologia “microcitoma Persona_1 polmonare sinistro con impegno mediastinico” contratta all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, ove aveva svolto attività lavorativa in qualità di operaio dal 23 dicembre 1974 al 29 febbraio 1992, e al risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali da essi stessi asseritamente patiti ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. e e
185 c.p., deducendo, per quel che qui rileva, in ordine al rapporto intercorso da ciascuno
(coniuge superstite, figlio o nipote) con il congiunto, quantificati in euro 300.000,00 per la vedova, in euro 200.000,00 per ogni figlio ed in euro 60.000,00 per ogni nipote, o nelle diverse somme da determinarsi in corso di causa, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi legali;
chiedeva, altresì, il risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale a seguito della contrazione del reddito verificatasi a seguito della morte del coniuge;
il tutto con vittoria di spese.
In particolare i ricorrenti esponevano che:
aveva lavorato nel periodo su indicato alle dipendenze di Persona_1 CP_2
poi
[...] Controparte_3 Controparte_4
pag. 2/45 tutte assorbite da prestando la sua attività, come operaio, nelle centrali _1
termoelettriche, reparto SAP/CET 1, dello stabilimento siderurgico di Taranto;
il ridetto reparto era tra i più inquinati della fabbrica in quanto vi si trovavano i generatori di vapore, le turbine per alternatori, le turbine per soffianti di altoforno e gli impianti di produzione di acqua distillata;
nelle centrali termoelettriche vi era un'alta concentrazione di amianto, come accertato dall' e come era notorio, per esempio nelle guarnizioni di alcune valvole e nelle CP_5
tratte rompifiamma dei passaggi dei cavi e veniva impiegato in forma di coppelle e materassini come isolante termico nonché nelle tubazioni, nelle turbine, nei giunti delle condotte aria/gas, nei generatori di vapore e nei serbatoi-riscaldatori; la società datrice, tuttavia, in violazione degli obblighi contrattuali e di legge, non aveva mai adottato sistemi di protezione contro le immissioni di gas, componenti chimici nocivi e polveri sottili né aveva provveduto ad eliminare o ridurre la presenza di fibre di amianto negli ambienti di lavoro;
nel gennaio 1996 al congiunto era stato diagnosticato il “microcitoma polmonare sinistro con impegno mediastinico”, che lo portava alla morte nel dicembre dello stesso anno;
i deducenti avevano scoperto di recente che le affezioni del congiunto erano una conseguenza diretta della sua esposizione e/o inalazione di idrocarburi policiclici aromatici, amianto e polveri sottili, tanto vero che nel 2011 ad , coniuge Pt_1 Pt_1
superstite del de cuius, era stata riconosciuta la relativa rendita.
All'esito della notificazione dei ricorsi si costituiva tempestivamente in _1
giudizio e, per quanto riguardante le domande avanzate per il risarcimento dei danni patiti iure proprio, eccepiva in via preliminare la nullità dei ricorsi per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; deduceva la infondatezza delle avverse pretese contestando che il lavoratore, nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, fosse stato esposto alle sostanze nocive indicate nel ricorso, nelle proporzioni e con le metodologie ivi prospettate;
assumeva che il lavoratore era stato sempre dotato di presidi di sicurezza individuali ed era stato sollecitato a farne uso dai preposti e in occasione dei corsi di infortunistica;
aggiungeva che la società proprietaria dello stabilimento aveva introdotto con tempestività tutti gli accorgimenti consentiti dal pag. 3/45 progresso e dalla tecnica ed evidenziava che gli organi ispettivi non avevano rilevato anomalie;
evidenziava che doveva tenersi conto in concreto della evoluzione tecnica ed economica e che la stessa legislazione era mutata nel tempo in relazione alle successive acquisizioni scientifiche, come era avvenuto in particolare con riguardo a rumore ed amianto, sostanza quest'ultima diffusamente impiegata proprio a protezione dei lavoratori fino agli anni '80 senza che se ne sospettasse il pericolo, tanto vero che veniva utilizzato negli ambienti più disparati come carri ferroviari, coibentazione dei tubi dell'acqua calda nelle abitazioni ed anche negli edifici pubblici, ciò che rilevava al fine di escludere l'elemento psicologico di eventuali fattispecie di reato, sicché la richiesta di accertamenti di illeciti penali in via incidentale appariva del tutto priva di fondamento;
segnalava, dunque, che sino al 1992, anno di adozione della legge specifica in materia, mancava qualsiasi connotato di illiceità nell'uso dell'amianto, tutti i cittadini, compreso il congiunto dei ricorrenti, avevano avuto occasione di esposizione le più varie (in casa, sui mezzi di trasporto privati e pubblici, nei locali pubblici e consimili) e, pertanto, non poteva stabilirsi un collegamento esclusivo con l'amianto presente nello stabilimento siderurgico;
osservava, altresì, che nei ricorsi erano state meramente elencate altre sostanze nocive oltre all'amianto (apirolio, diossina, benzene, catrame, ascarite, triellina e polveri minerali), indicate in maniera indistinta senza alcuna allegazione in ordine al nesso di causa rispetto alla patologia dell' , Per_1
non potendo peraltro escludersene l'assunzione per altre ragioni (per esempio ingestione di grassi animali quanto alla diossina), ciò che richiedeva indagini sulla vita privata;
contestava comunque l'entità del risarcimento richiesto, del tutto immotivata ed arbitraria, e più in generale l'esistenza della patologia dichiarata ed il nesso di causa rispetto all'attività lavorativa;
eccepiva l'intervenuta prescrizione ex artt. 2946 e 2947
c.c. dei diritti vantati atteso che il fatto dannoso si era verificato nel 1996, e formulava conclusioni coerenti con tali eccezioni e difese e in via istruttoria, rimarcato che lo stabilimento siderurgico non era più nella disponibilità della deducente, richiedeva l'adozione di un ordine di esibizione rivolto ad di tutta la documentazione CP_4
riguardante la vicenda oggetto di causa e i provvedimenti presi prima del 1986 per il trattamento dell'amianto, documentazione neppure essa nella disponibilità della deducente.
pag. 4/45 Con ordinanza datata 6 dicembre 2014 il Giudice del Lavoro disponeva la separazione dalle domande formulate iure hereditatis di quelle formulate iure proprio e la formazione di autonomo fascicolo riguardante queste ultime a cura della Cancelleria con l'inserimento di copia integrale di tutti gli atti e documenti nonché la sua trasmissione al Presidente del Tribunale di Taranto per l'adozione dei provvedimenti di competenza in relazione alle domande volte al conseguimento del risarcimento dei danni a titolo personale.
Il giudizio su tali ultime domande proseguiva dinanzi al g.i. designato a seguito della loro assegnazione alla Terza Sezione Civile.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., nella prima memoria ribadiva le _1
difese già svolte ed eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva e di titolarità del rapporto atteso che la proprietà e l'esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto erano passati di mano più volte, in particolare in data 19 settembre 1981 vi era stato il passaggio da a in data 29 luglio 1987 Controparte_2 Controparte_3
aveva avuto luogo il passaggio da a Controparte_3 Controparte_6
(soggetto omonimo ma diverso dalla cedente del 1981); in data 31
[...]
dicembre 1988 vi era stato il passaggio da a Controparte_7 CP_4
in data 21 dicembre 1993 si era verificato il passaggio da (nel frattempo CP_4
collocata in liquidazione) ad per scissione parziale della Controparte_8
seconda dalla prima;
evidenziava che tutte le società sopra menzionate erano soggetti giuridici tra loro distinti, nonostante le denominazioni sociali fossero simili o persino uguali;
aggiungeva che la dante causa (remota) di era che acquisì lo _1 CP_4
stabilimento da , giusta atto di cessione del 31 dicembre Controparte_6
1988, prodotto sub all. 1, e successivamente fu collocata in liquidazione e poi incorporata in mentre a sua volta anch'essa posta in Controparte_9 Controparte_9
liquidazione, fu fusa mediante incorporazione in , sicché ogni evenienza _1
passiva, la cui causa risalisse a condotte tenute prima del suddetto atto di cessione del
31 dicembre 1988, doveva farsi gravare non sulla cessionaria ( oggi CP_4
), ma soltanto sulla società cedente ( liquidazione) o, _1 Controparte_6 risalendo più indietro nel tempo, sulle altre società che l'avevano preceduta nell'esercizio dello stabilimento, ciascuna per il rispettivo periodo;
osservava che tale pag. 5/45 ultima circostanza implicava anche che la cessione del 31 dicembre 1988 fosse ulteriormente limitata a quanto imputabile alla cedente Controparte_6
per effetto della precedente cessione del 29 luglio 1987, come da all. 2; aggiungeva che con atto del 21 dicembre 1993 (nel frattempo collocata in liquidazione) si CP_4
era scissa costituendo per scissione parziale della seconda Controparte_8
dalla prima con conferimento dello stabilimento alla società beneficiaria, come da all. 3; concludeva che ciascun passaggio costituiva autonomo motivo di soluzione di continuità nell'esercizio dello stabilimento e ricordava che, in base al testo dell'art. 2112 c.c. in vigore prima della sua modifica operata dalla l. n. 428/1990, la condizione di conoscenza o conoscibilità del credito da parte della cessionaria all'atto del trasferimento, la cui prova gravava nel presente giudizio sugli attori, condizionava la sua responsabilità, in solido con la cedente, per tutti i crediti che il prestatore aveva al tempo del trasferimento stesso, anche per quelli correlati all'inosservanza del dovere stabilito dall'art. 2087 c.c.; segnalava, altresì, che in ragione delle modalità di successione nell'esercizio dello stabilimento un ipotetico ruolo della deducente nelle vicende oggetto di causa doveva circoscriversi ai tre anni e due mesi del diciotto anni trascorsi dall' all'interno dello stabilimento, circostanza destinata ad incidere Per_1
sulla imputabilità del danno alla esponente, tanto più che nel ridetto periodo il lavoratore era stato in cassa integrazione, fatto che chiedeva di provare con l'acquisizione presso l'Inps dell'estratto contributivo, e dunque non era stato esposto all'ambiente di lavoro asseritamente insalubre.
All'esito della istruttoria, con sentenza n. 2801/2019 pubblicata in data 11 novembre
2019, il Tribunale adito - superata l'eccezione di nullità degli atti introduttivi, ravvisato il fondamento dell'eccezione di prescrizione, rigettava la domanda in base al principio della ragione più liquida ed a prescindere dall'eccepito difetto di legittimazione passiva;
dichiarava compensate le spese del giudizio stante la particolarità delle questioni affrontate e considerato che la decisione della causa era dipesa dalla risoluzione della sola eccezione di prescrizione.
In sintesi, il giudice a quo riteneva fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno oggetto di domanda sul presupposto che il relativo termine decorre da quando la vittima sia stata messa in condizione non solo di sapere di avere pag. 6/45 contratto la malattia ma da quando la stessa, col ricorso all'ordinaria diligenza 'astratta', sia nelle condizioni di avvedersi che quella infezione o quella malattia fu causata dalla esposizione pericolosa e valutava, in virtù di tale principio elaborato in materia di danni lungolatenti, che nel caso di specie i danneggiati, al momento della morte del congiunto, fossero in grado di percepire non solo, ovviamente, la malattia che lo aveva portato a morte ma anche la riferibilità eziologica della forma tumorale da cui era risultato affetto all'esposizione continua a sostanze cancerogene presenti nelle centrali termoelettriche dello stabilimento sito in Taranto ove aveva prestato la sua attività Persona_1
lavorativa dal dicembre del 1974 al febbraio 1992 in qualità di operaio;
considerava, pertanto, che in applicazione dell'ordinaria diligenza gli attori avrebbero dovuto/potuto avere una sufficiente ed adeguata percezione della eziologia al momento della morte del congiunto avvenuta in data 11 dicembre 1996, e costituente dunque dies a quo di decorrenza della prescrizione, non essendo stati tra l'altro indicati fatti sopravvenuti o specifici tali da far ritenere che gli eredi avessero scoperto la derivazione della forma tumorale dalle sostanze nocive presenti nell'ambiente di lavoro solo nel periodo successivo coincidente con la presentazione da parte della moglie della domanda di riconoscimento dell'indennizzo ai sensi del d.p.r. n. 1124/1965 e della legge n. 38/2000; concludeva che al momento del deposito dei ricorsi (2012) il termine prescrizionale ex art. 2947 c.c. si era compiuto essendo decorsi oltre quindici anni dall'evento morte
(1996), con conseguente rigetto della domanda;
aggiungeva che, anche a ritenere applicabile il termine di prescrizione decennale, il diritto da ciascuno fatto valere era da considerarsi irrimediabilmente prescritto.
Hanno proposto appello tutti gli originari attori in proprio, avendo i nipoti in età minore al tempo della proposizione delle domande ormai raggiunto la maggiore età, svolgendo le censure che si illustreranno più avanti e chiedendo - in riforma della sentenza impugnata -: “-accertare e dichiarare che il dante causa dei ricorrenti era stato colpito da un carcinoma polmonare per il quale, dopo mesi di dolore, è deceduto;
- accertare e dichiarare che la patologia di natura professionale è stata causata dal comportamento illegittimo ed inadempimento tenuto dalla società datoriale;
- conseguentemente, condannare la società appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dagli odierni appellanti nella misura che l'Ecc.ma
pag. 7/45 Corte vorrà determinare, anche all'esito della consulenza tecnica, applicando le tabelle milanesi, con gli accessori di legge”, con richiesta di ammissione della consulenza medico legale e, ove necessario, anche ambientale;
con richiesta di ammissione della consulenza medico legale e, ove necessario, anche ambientale;
vinte spese di lite del doppio grado.
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il rigetto, _1
con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 14 gennaio 2022, nel corso della quale la difesa degli appellanti ha prodotto copia della sentenza n. 546/2021 del 18 novembre 2021 emessa dalla Sezione Lavoro di questa Corte, pronunciata sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 2328/2016 della Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto con cui era stato definito il giudizio promosso dagli stessi odierni appellanti volto a conseguire iure hereditatis i danni patiti dal congiunto per i medesimi fatti posti a Persona_1
fondamento delle domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno parentale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa, assegnata a diverso relatore e trattenuta in decisione, è stata tuttavia rimessa sul ruolo stante l'opportunità - alla luce delle risultanze istruttorie allo stato disponibili e tenuto conto delle recenti pronunzie della S.C. in punto decorrenza della prescrizione estintiva nella materia oggetto di causa - di verificare l'esito del ricorso per cassazione, ragionevolmente in via di definizione in tempi ravvicinati, medio tempore proposto avverso la su indicata sentenza della Sezione Lavoro di questa stessa Corte (sentenza n.
546/2021), con la quale era stata giudicata infondata l'eccezione di prescrizione estintiva (su cui il giudice di prime cure non si era pronunciato) ma era stata confermata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova, gravante sugli eredi del lavoratore deceduto, del nesso causale tra la patologia lamentata dal lavoratore e la sua eventuale esposizione a sostanze nocive e cancerogene nello svolgimento dell'attività lavorativa, e tanto sulla base di c.t.u. medico-legale (acquisita nel presente procedimento), che aveva valutato non fosse possibile esprimere un corretto giudizio medico-legale sulla natura professionale della patologia a causa della carenza della necessaria documentazione amministrativa e sanitaria.
pag. 8/45 Infine, acquisita l'ordinanza della S.C. n. 26456/2024 pronunciata a definizione del giudizio di cassazione proposto avverso la sentenza della Sezione Lavoro di questa
Corte e su cui si tornerà più avanti, la causa viene ora in decisione all'esito del deposito degli atti difensivi finali avendo le parti richiesto nuovi termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo di appello gli impugnanti hanno censurato la pronuncia di primo grado in ordine alla dichiarata intervenuta prescrizione sulla cui base è stato definito il giudizio;
in particolare, hanno lamentato in primo luogo la violazione degli artt. 112 e 167, co. 1,
c.p.c. e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2934 e ss. c.c. (pagine 4-7 dell'atto di appello) sul presupposto che l'eccezione di prescrizione fosse inammissibile essendosi limitata ad eccepire la prescrizione quinquennale e decennale in relazione al _1 fatto dell'avvenuto decesso del congiunto nell'anno 1996, evento questo che da solo non poteva costituire l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione, tanto vero che il giudicante, per giungere alla statuizione di estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese fatte valere, aveva dovuto far ricorso a circostanze e ad assunti non allegate da controparte né tanto meno provate e, cioè, che già nell'agosto 1996 fosse notoria la presenza all'interno dello stabilimento di idrocarburi policiclici aromatici e di sostanze cancerogene derivanti da processi di distillazione del carbon fossile, come ricavato dalla relazione tecnica predisposta dal funzionario del dipartimento di prevenzione della richiamata dagli odierni appellanti negli atti introduttivi, Pt_15
ed inoltre che già nel 1980 il medico aziendale aveva consigliato alla società datoriale di allontanare il lavoratore da ambienti inquinati, come risultava dal referto allegato alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. in cui era stata diagnostica una grave epatopatia cronica accompagnata da crisi lipotimiche, ed ancora che la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risaliva all'inizio del 1900 sicché, in base a conoscenza scientifiche di comune acquisizione ampiamente diffuse già nei primi anni '90, i danneggiati avevano tutti gli elementi necessari per rintracciare la genesi eziologica della malattia;
hanno concluso che - difettando l'allegazione specifica da parte di dei fatti individuati dal giudicante, peraltro erroneamente, in forza dei quali era _1
pag. 9/45 stata ritenuta la conoscibilità della genesi professionale della patologia che aveva condotto a morte l' - l'eccezione di prescrizione non avrebbe potuto essere Per_1
presa in esame atteso che, trattandosi di eccezione in senso stretto, essa deve fondarsi su fatti allegati e provati dalla parte che la solleva - pur se suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice - tali da permettere l'esercizio del diritto e con esso l'inizio della decorrenza del termine ex art. 2935 c.c.; hanno, altresì, lamentato la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e del combinato disposto dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2935 e 2947, co. 1, c.c. (pagine 7-11 dell'atto di appello); più in dettaglio hanno censurato quanto ritenuto dal primo giudice, e cioè che i deducenti, alla morte del congiunto, fossero in grado di percepire non solo la malattia che aveva portato al suo decesso ma anche la riferibilità eziologica della forma tumorale alla esposizione continua di sostanze cancerogene presenti nelle centrali termoelettriche dello stabilimento di Taranto in considerazione delle circostanze fattuali sopra riportate, evidenziando che tali circostanze non potevano considerarsi conosciute dai deducenti né potevano considerarsi idonee a far ritenere sussistente il diritto al risarcimento del danno
Per_ prima del 2011, atteso che la relazione del dott. risalente al 1996, richiamata dal primo giudice per sostenere che già da tale data fosse conoscibile l'inquinamento all'interno dello stabilimento siderurgico, non era pubblica ed anzi, almeno sino al
2007, era nota all'estensore ed ai vertici tecnici ed amministrativi di posto CP_4
Parte che essa fu inviata dal responsabile a fini sanzionatori solo ai responsabili del e divenne nota solo con la pubblicazione della sentenza n. 408/2008 che la _10
richiamava, né poteva essere utilizzato per sostenere il contrario il fatto che nei ricorsi introduttivi la difesa ne avesse parlato per provare il doloso inadempimento datoriale, tanto più che la detta relazione si riferiva alla cokeria ed alle polveri sottili e/o i.p.a. mentre aveva lavorato delle centrali termoelettriche ed il decesso Persona_1 era stato determinato dall'esposizione all'amianto; hanno sostenuto che la circostanza addotta dal giudice a quo, secondo cui i medici aziendali avevano raccomandato l'allontanamento del predetto da ambienti inquinati, non bastasse a rendere oggettivamente conoscibile il collegamento tra il tumore al polmone e l'attività lavorativa posto che la patologia accertata all'epoca era pag. 10/45 un'epatopatia, senza contare che nella prescrizione del medico aziendale non era specificato di quali agenti inquinanti si trattasse, sicché aveva errato il primo giudice a ritenere che da tali fatti, all'epoca, potesse ricavarsi l'oggettiva conoscenza che il microcitoma fosse attribuibile all'esposizione all'amianto, come riconosciuto dall' CP_5
erogatore della prestazione aggiuntiva a carico del;
Parte_16 hanno aggiunto, in relazione alla nocività dell'amianto conosciuta – a dire del giudice a quo – sin dal 1990, che i deducenti avevano provato che la presenza di amianto nello stabilimento era stata celata e resa nota dalla sentenza penale n. 1431/2014, prodotta in prime cure con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c., ove, alle pagine 51-58, si Per_ leggeva che i dottori e , ispettori ed il dirigente di Per_3 Per_4 CP_4
avevano affermato che tutti lavoravano in presenza di amianto senza Per_5
saperlo e questo sino al 2013, ed ancora che era stata sanzionata per CP_4
l'omessa etichettatura dell'amianto, sicché a maggior ragione i lavoratori dello stabilimento ed i loro eredi, per fatto e colpa dalla datrice di lavoro, erano inconsapevoli della presenza dell'amianto, ciò che aveva impedito il decorso del termine prescrizionale;
sotto l'aspetto sanitario hanno segnalato che i medici che avevano avuto in cura il congiunto nulla avevano detto della probabile natura professionale della patologia tumorale al polmone accertata nel 1996, come emergeva dalle cartelle cliniche prodotte, rimarcando che, comunque, che la società datrice mai aveva rilasciato al lavoratore la documentazione relativa all'esposizione al rischio lavorativo;
infine, hanno censurato quanto ritenuto dal primo giudice in ordine al termine di prescrizione, di durata quinquennale sostenendo che nella presente causa veniva in rilievo il termine decennale in forza dell'art. 2947, co. 3, c.c., secondo cui se il fatto è previsto dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, quest'ultima si applica all'azione civile, atteso che il fatto denunciato (decesso del lavoratore) integra il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sul lavoro ed è punito dall'art. 589 c.p. con una pena che va dai due ai sette anni con la conseguenza che il reato si estingue per prescrizione in dieci anni.
Il motivo di appello è fondato nei termini di seguito esposti.
pag. 11/45 In primo luogo si rileva che la prescrizione risulta eccepita da sia con _1
riferimento alla prescrizione decennale sia con riguardo alla prescrizione quinquennale grazie al richiamo degli artt. 2946 e 2947 c.c.. Si osserva, altresì, che la società indicò il decesso della vittima primaria quale fatto costituente il momento iniziale della decorrenza della prescrizione, con la conseguenza che, al tempo della notifica dei ricorsi dinanzi al Giudice del Lavoro e poi riuniti, il termine si era compiuto.
Il presupposto, in verità implicito, della eccezione così come formulata va ricercato nell'assunto che l'evento morte costituì il fatto generatore del danno oggetto delle domande risarcitorie e, nel contempo, il momento da cui far decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. il termine di prescrizione.
Tanto puntualizzato, la formulazione dell'eccezione può considerarsi sufficiente in quanto completa dell'indicazione della durata della prescrizione e del tempo della sua decorrenza.
E' vero che, al fine di giustificare la decorrenza dall'evento morte come indicato da
, il giudice a quo - in virtù della giurisprudenza elaborata in materia di danni _1
lungolatenti secondo cui la decorrenza del termine di prescrizione va ancorata alla consapevolezza, apprezzata in base al canone dell'ordinaria diligenza, da parte della vittima della esistenza del danno e della sua genesi causale - ha fatto ricorso ad argomentazioni volte a giustificare la conoscibilità della derivazione della patologia che aveva condotto il lavoratore a morte dalla esposizione del lavoratore, nel corso dell'attività lavorativa, a sostanze nocive, ma esse erano pur sempre tratte da circostanze ricavabili dagli atti di causa ed in parte da assunti più che da fatti storici formanti i fatti costitutivi dell'eccezione stessa, la cui specifica allegazione, quindi, non ricadeva su
. _1
Passando all'esame del merito dell'eccezione, si rileva che il primo giudice ha correttamente individuato il principio regolatore, secondo cui per i congiunti di persona deceduta per fatto illecito altrui che reclamino il danno da recisione del rapporto parentale il termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui la morte sia stata oggettivamente dagli stessi percepibile - in base alla diligenza ordinaria e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - come conseguenza di quello specifico fattore causale dannoso (si veda tra le tante Cass. s.u. 11 gennaio 2008 n. 581).
pag. 12/45 Tuttavia non è condivisibile l'aggancio dell'exordium praescriptionis alla data del decesso di . Persona_1
Deve, infatti, ritenersi che difettino elementi obiettivi che consentano di considerare percepibile dai congiunti di , già all'epoca del decesso, il rapporto Persona_1 tra l'ambiente lavorativo e la malattia del medesimo e che, pertanto, non sia ragionevole anticipare la raggiunta consapevolezza della eziologia professionale della forma tumorale da quegli contratta ad un momento anteriore rispetto alla presentazione da parte della moglie della domanda di rendita circostanza quest'ultima che attesta, CP_5 invece, l'esistenza, quanto meno in capo all'interessata, di una sufficiente e adeguata percezione dell'origine della patologia.
Non sono peraltro condivisibili le valutazioni addotte dal primo giudice a fondamento della ritenuta conoscibilità da parte degli appellanti della derivazione del decesso da patologia avente eziologia professionale per le ragioni svolte dagli impugnanti sopra riportate. In sintesi: ∙ non vi è prova che fosse nota la relazione tecnica predisposta dal funzionario del dipartimento di prevenzione della evocata dal giudice a quo Pt_15
e da cui si ricavava che la presenza all'interno dello stabilimento di idrocarburi policiclici aromatici e di sostanze cancerogene derivanti dalla distillazione del carbon fossile, senza contare che essa si riferiva alla cokeria ed alle polveri sottili e/o i.p.a. mentre aveva lavorato nelle centrali termoelettriche e l'allegazione Persona_1
posta a fondamento delle pretese oggetto di causa concerneva la sua esposizione anche all'amianto; ∙ la raccomandazione, risalente al 1980, proveniente dal medico aziendale di allontanamento del predetto da ambienti inquinati era stata impartita in relazione alla epatopatia riscontrata a carico del lavoratore e, in ogni caso, nella prescrizione del medico aziendale non si diceva da quali agenti inquinanti quegli dovesse essere allontanato;
∙ non vi è prova che la presenza di amianto nello stabilimento fosse specificamente nota ai lavoratori, emergendo anzi circostanze di segno contrario dalla sentenza penale n. 1431/2014 del Tribunale di Taranto in atti, da cui si ricava che si lavorava in presenza di amianto senza saperlo poiché non censito e questo almeno sino al 2013 e che era stata sanzionata per l'omessa etichettatura dell'amianto (si CP_4
Per_ vedano dichiarazioni rese dai dottori e su cui si tornerà più avanti e del Per_3
dirigente ). Persona_6
pag. 13/45 Del resto le cartelle cliniche dell'Ospedale SS. Annunziata e della Casa di Cura Villa
Verde, risalenti all'anno 1996, non contenevano alcun riferimento alla possibile eziologia professionale del tumore polmonare da cui l' risultava affetto Per_1
sicché da esse i congiunti non avrebbero potuto trarre alcune elemento utile a ricollegare la patologia all'ambiente di lavoro. Al riguardo è opportuno evidenziare che _1 nel giudizio di prime cure contestò l'utilizzabilità di tali cartelle cliniche in quanto non integrali ma non vi è evidenza di tale assunto né, in ogni caso, la questione è stata riproposta. Neppure il verbale della Commissione di Prima Istanza per gli accertamenti degli stati di invalidità civile, datato 18 maggio 1996, riguardante Persona_1
conteneva alcun riferimento di questo tipo. Infine, anche il certificato della causa di morte, datato 10 febbraio 2011 e prodotto dagli odierni impugnanti ove si attesta che il decesso avvenne “in seguito a: a) malattia iniziale: BPCO epatopatia cronica;
successioni morbose o complicanze: microcitoma polmonare;
c) causa terminale: cachessia neoplastica ictus.”, non avrebbe offerto, anche se acquisito in precedenza dai congiunti, alcun dato utile a ricondurre il decesso all'attività lavorativa.
Ne consegue che non si può concordare con il primo giudice sulla conclusione che i congiunti di all'epoca del decesso disponessero di elementi di Persona_1 valutazione da cui ricavare, usando l'ordinaria diligenza, l'attribuibilità del microcitoma polmonare da cui era egli affetto, all'esposizione in ambiente lavorativo a fattori nocivi, ed in particolare all'amianto.
Dovendosi, quindi, far coincidere la data di acquisizione della percezione dell'origine professionale del ridetto microcitoma polmonare, con la domanda di presentazione della domanda amministrativa all' (risalente al 2011), la decorrenza del termine di CP_5
prescrizione va ancorata ad epoca non anteriore a tale data, non sussistendo - si ripete - elementi per affermare che fin dal decesso sussistesse in capo agli appellanti la consapevolezza di quella genesi o la sua conoscibilità.
Ne deriva che le domande di risarcimento azionate con ricorsi notificati tra il 2012 ed il
2014 devono essere giudicate tempestive.
Non può poi sottacersi che è stato analogamente statuito dalla sentenza n. 546/2021 del
18 novembre 2021 emessa dalla Sezione Lavoro di questa Corte a definizione del giudizio d'appello promosso dai medesimi odierni impugnanti contro al fine di _1
pag. 14/45 ottenere il risarcimento del danno iure hereditario, ove si legge “non esistono elementi per inferire che fin dal decesso sussistesse consapevolezza in ordine alla natura professionale della malattia (perfino in sede tecnica è stata rilevata l'incertezza sul punto). Discende che la prescrizione eventualmente ha iniziato a decorrere allorchè - nel 2011 (data di acquisizione della consapevolezza) - è stata proposta domanda all' , giusta documentazione allegata”. CP_5
Tale statuizione è stata confermata dalla S.C. con l'ordinanza n. 26456/2024 che, pronunciando sul ricorso incidentale condizionato proposto da con riferimento _1
alla decorrenza del termine di prescrizione, ha ritenuto che la Corte di merito si fosse attenuta “alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 cod. civ., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale - decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (si veda tra le più recenti Sez. L. - Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022,
Rv. 666011 – 01, che ha confermato la decisione di merito che aveva individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia;
nonché Cass. n. 1263/2012, Cass, n. 19022/2007). Ancor più di recente si è precisato (Sez. L - Sentenza n. 13806 del 19/05/2023, Rv. 667704 - 01) che in materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal "de cuius", da cui sia derivato il decesso di quest'ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia "iure hereditatis" che "iure proprio", decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi - secondo il metro dell'ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente
pag. 15/45 nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa.”.
La pronuncia della S.C. appena citata, se pure non ha portata vincolante nel presente giudizio, costituisce autorevole precedente significativo e chiarificatore, la cui valenza, nella cornice della funzione nomofilattica che le spetta, è ancor più intensa in quanto riguardante la medesima fattispecie generatrice dei danni di cui i congiunti di Per_1
hanno chiesto il risarcimento iure proprio. Ed è opportuno rimarcare che in
[...]
essa non si fa distinzione tra prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis e prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio.
Occorre ora soffermarsi sul merito della questione della titolarità del rapporto di lavoro da cui deriva la responsabilità qui fatta valere dagli impugnanti ai fini del conseguimento del danno da perdita parentale. Al riguardo si osserva preliminarmente che, avendo il primo giudice espressamente definito la controversia in base al principio della ragione più liquida, non può ritenersi che, con il rigetto delle domande in ragione della ravvisata prescrizione delle pretese azionate, la pronuncia abbia avuto ad oggetto - neppure implicitamente - la questione della legittimazione in capo a e della sua _1
titolarità del rapporto intercorso con , costituente il presupposto del Persona_1
danno parentale fatto valere dagli appellanti e comunque della sua responsabilità in ordine a tutto quanto trova la sua origine in quel rapporto, sia nei confronti dei lavoratori sia nei confronti dei congiunti.
Questi ultimi hanno sostenuto in prima battuta l'intempestività della contestazione della propria legittimazione passiva da parte di in quanto svolta con le memorie ex _1
art. 183, co. 6, c.p.c., in particolare con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c., e comunque ne hanno contestato il fondamento.
L'appellata ha insistito sulla contestazione in parola, incentrata sul difetto di titolarità del rapporto di lavoro intercorso con per l'intero periodo rilevante Persona_1
in causa, assumendone la tempestività in quanto dedotta nella memoria ex art. 183, co. 6
n. 1, c.p.c..
Ebbene, va premesso che la S.C. con la pronuncia a sezioni unite n. 2951/2016 ha enunciato i seguenti principi di diritto: - la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, il quale spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il pag. 16/45 titolare, e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- diversa dalla legittimazione ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la quale attiene al merito della causa e costituisce un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- la ridetta titolarità può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; - la difesa con cui il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza però contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e dunque non deve essere sollevata a pena di decadenza in sede di costituzione in giudizio ed è inoltre rilevabile d'ufficio con la conseguenza che può essere svolta in ogni fase del giudizio, sempre che sulla questione non si sia formato il giudicato;
- è parimenti rilevabile d'ufficio sulla base degli atti la carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio. Nel contempo, con riguardo all'applicazione del principio di non contestazione, la S.C. ha inoltre evidenziato che occorre una particolare attenzione ove essa attenga non ad un mero fatto storico bensì ad un fatto costitutivo riconducibile alla categoria dei fatti-diritto.
Venendo al caso di specie, a ben vedere, , nel costituirsi in primo grado dinanzi _1
al Giudice del Lavoro a seguito della notifica dei plurimi ricorsi poi riuniti, svolse difese di merito incompatibili con la negazione della propria veste di datore di lavoro di
, diretto o subentrato a precedenti datori di lavoro, tanto vero che Persona_1
nel giudizio proseguito dinanzi al Giudice del Lavoro non è mai stata messa in discussione la titolarità del rapporto di lavoro con il medesimo intercorrente da considerarsi unitario.
In quell'occasione, infatti, la società appellata, al netto dell'eccezione di nullità del ricorso peraltro ritenuta infondata dal Giudice del Lavoro nella sentenza n. 2328/2016 in precedenza menzionata (ove peraltro si legge che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande risultavano sufficientemente esposti, anche se sinteticamente e per relationem), si difese diffusamente in ordine a questioni attinenti al merito delle richieste risarcitorie, formulate sia iure hereditatis sia iure proprio dagli eredi e congiunti di , e nessun cenno fece al proprio difetto di Persona_1
pag. 17/45 legittimazione in ordine alle ridette domande, all'evidenza aventi come comune presupposto la responsabilità per le conseguenze correlate alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa nel corso del rapporto il cui svolgimento, a far tempo dal 23 dicembre 1974 e sino al 29 febbraio 1992, era stato puntualmente descritto nei vari ricorsi (come riportato nella narrativa della presente sentenza a cui si rimanda).
Non può, peraltro, ritenersi che una siffatta contestazione fosse praticabile nella memoria autorizzata ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c., a seguito della prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario, attesa la (irreversibile) incompatibilità già rilevata, preclusiva della contestazione della titolarità del rapporto intercorso con l' . Per_1
Ad ogni buon conto, considerato che le valutazioni concernenti le conseguenze della mancata contestazione presentano profili di opinabilità non venendo in rilievo nel caso di specie fatti storici puntuali bensì questioni giuridiche correlate a vicende societarie, si reputa opportuno svolgere le considerazioni di seguito esposte.
L , come risulta dal suo libretto di lavoro, lavorò ● alle dipendenze di Per_1
- dal 13 dicembre 1974 al 18 settembre Controparte_11
1981, ● alle dipendenze di – dal Controparte_12
19 settembre 1981 al 31 luglio 1987, ● alle dipendenze di Controparte_11
- dall'1 agosto 1987 al 31 dicembre 1988, ● alle dipendenze di
[...]
– dall'1 gennaio 1989 al 29 febbraio 1992. Si dà Controparte_13
atto, per mera completezza, del fatto che dal medesimo libretto si ricava che in precedenza egli aveva lavorato alle dipendenze di Parte_17
(i.e. artigiano specializzato nella lavorazione della ceramica) in Grottaglie dal 12 febbraio al 18 febbraio 1974, con la notazione che l'esiguità del periodo rende la circostanza pressoché irrilevante, a tacere del disposto dell'art. 2055 c.c..
Non è, dunque, dubitabile che l' dal 13 dicembre 1974 al 29 febbraio 1992 Per_1
abbia lavorato in via continuativa presso lo stabilimento siderurgico di Taranto né è dubitabile che l'esercizio del detto stabilimento passò dall'una all'altra società che nel libretto di lavoro figurano quali datrici di lavoro.
Del resto la stessa ha dichiarato che la proprietà e l'esercizio dello stabilimento _1
siderurgico di Taranto passarono di mano più volte conformemente alle risultanze del libretto di lavoro su descritte.
pag. 18/45 Sempre per ammissione di , la sua dante causa (remota), i.e. acquisì _1 CP_4 lo stabilimento da in forza dell'atto di cessione del 31 Controparte_6
dicembre 1988 in atti e successivamente fu collocata in liquidazione e poi incorporata da la quale a sua volta fu posta in liquidazione e fusa mediante Controparte_9
incorporazione in . _1
Nell'atto di cessione del 31 dicembre 1988, avente ad oggetto: “CONFERIMENTI DI
PARTECIPAZIONI AZIONARIE E DI COMPLESSI AZIENDALI”, si legge, per quanto qui di interesse, che conferì ed apportò ad il Controparte_6 CP_4
complesso aziendale costituito, tra gli altri, dallo stabilimento siderurgico di Taranto, con ogni relativa pertinenza, nonché dalle relative partecipazioni e dagli altri beni mobili e immobili, diritti, crediti e debiti, meglio descritti ai numeri 6 e 7 dell'atto e nei documenti allegati elencati all'art. 3). Inoltre a pag. 12 si legge sub lettera e) che si intendevano ceduti “i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti di chiunque” e sub lettera h) “i contratti di lavoro subordinato dei dipendenti di qualunque categoria e livello”.
Va poi detto che in precedenza, con atto del 29 luglio 1987, Controparte_3 aveva ceduto, con decorrenza dall'1 agosto 1987, ad (avente c.f. e p.iva CP_4 diversi dalla società avente denominazione dell'atto di cui si è detto sopra) la CP_4
quale - come da intese - avrebbe assunto la denominazione di a seguito Controparte_2 dell'esecuzione del conferimento, tutti i complessi aziendali costituenti l'intera sua azienda, tra cui il , esclusa la partecipazione azionaria in Controparte_11
ma inclusi “i diritti, gli obblighi, gli interessi e le aspettative nei confronti CP_4 di chiunque” (lettera g dell'articolo primo) e “i contratti di lavoro subordinato dei dipendenti di qualunque categoria e livello ai quali la ' (la quale in CP_4 conseguenza dell'esecuzione del conferimento assume il nome di Controparte_2 riconosce ad ogni effetto l'anzianità maturata o ad essi comunque riconosciuta, e tutti gli altri diritti maturati nei confronti della ' (lettera l dell'articolo Controparte_3
primo).
Con l'atto stipulato in data 21 dicembre 1993 venne poi operata la scissione di
[...]
e venne costituita (società a capitale Controparte_14 Controparte_8
CP privato), alla quale furono attribuiti i complessi produttivi già di proprietà della pag. 19/45 , prevedendosi però che a carico di quest'ultima ( Controparte_6 _14
poi e quindi ) sarebbero rimaste le sopravvenienze
[...] Controparte_9 _1
passive ed anche gli effetti di contenziosi, per quanto qui di interesse, successivi alla data di decorrenza degli effetti della scissione purché riferentesi ad atti o fatti anteriori alla data di decorrenza degli effetti della scissione (si veda la Sez. III, art. 2, punto 4 dell'Atto di Scissione del 21 dicembre 1993, in particolare a pagg. 29-30, prodotto da
). _1
Ne consegue che, data l'ampia formulazione delle posizioni debitorie in definitiva rimaste a carico di , a cui non è contestato che sia Controparte_14 _1 succeduta, quest'ultima risponde di atti o fatti anche anteriori alla data di decorrenza degli effetti della scissione.
Dall'insieme degli atti su menzionati, attraverso cui furono previste e attuate complesse operazioni societarie comportanti il passaggio dello stabilimento siderurgico di Taranto,
e con esso del suo personale, si ricava - per quanto qui di specifico interesse - che risponde quanto meno di atti o fatti svoltisi quando l' era alle _1 Per_1 dipendenze di e cioè a far tempo dal 31 dicembre 1988 e, in forza dell'atto CP_4 del luglio 1987, anche degli atti e dei fatti risalenti al periodo dall'1 agosto 1987.
A ciò deve aggiungersi che la S.C. ha ripetutamente affermato che, allorquando un danno sia determinato da più soggetti, ciascuno dei quali abbia contribuito con la propria condotta alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale, ai sensi degli artt. 1294 e/o 2055 c.c. tra tutti i ridetti soggetti, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno è chiamato a rispondere, poiché, sia in tema di responsabilità contrattuale sia in tema di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della menzionata solidarietà, che tutte le azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, considerati i principi che regolano il nesso di causalità (si vedano Cass. sez. lav. 12 novembre 2024 n. 29116, Cass. sez. lav. 11 marzo 2019, n. 6939).
Ne deriva che, se pure in ragione della formulazione, vigente al tempo dei fatti di causa, dell'art. 2112, co. 1, c.c. ante riforma introdotta dalla l. n. 428/1990 (secondo cui: “In caso di trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente, e il prestatore di lavoro conserva i diritti
pag. 20/45 derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento. L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, semprechè l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita
o dal libretto di lavoro.”), non può declinare ogni responsabilità dovendosi _1 considerare il cumulo dell'esposizione ad agenti nocivi nell'ambiente di lavoro dal 1987 al 1992 a quella verificatasi nei segmenti anteriori.
Per completezza, e ferma la sufficienza di quanto in precedenza già argomentato, non può sottacersi che la conoscenza che, secondo l'art. 2112 c.c. nel testo ante riforma del
1990, consentiva di ravvisare la responsabilità del successore nel rapporto di lavoro per le obbligazioni del cedente poteva essere desunta anche da circostanze di fatto giudizialmente accertate implicanti un'agevole conoscibilità da parte del cessionario delle situazioni di fatto e di diritto in cui versava il datore di lavoro cedente (Cass. 25 ottobre 2000, n. 14081). E non è seriamente dubitabile, nella vicenda oggetto di causa, che le condizioni ambientali ed operative dello stabilimento siderurgico di Taranto fossero note alle società succedutesi nel suo esercizio trattandosi di operatori qualificati del settore e tanto comportava la conoscenza di fatti generatori di responsabilità azionabili dai dipendenti, preesistenti ad ogni subentro di una società datrice all'altra.
Un'ultima notazione: ha sostenuto che, nel corso del periodo in cui ha _1 ammesso la sussistenza della propria responsabilità, l' fu collocato in cassa Per_1 integrazione e pertanto non fu esposto a sostanze nocive presenti nell'ambiente di lavoro e ne ha tratto la conseguenza che alcun contributo causale alla contrazione della patologia ed al suo aggravamento ebbe modo di verificarsi in quell'arco temporale e del quale possa essere chiamata a rispondere. Sta di fatto che, a fronte della contestazione degli appellanti, i quali hanno ammesso la collocazione del congiunto in cassa integrazione ma per pochi giorni, l'anzidetta società non ha provato il proprio assunto.
Venendo all'esame delle pretese risarcitorie, deve ora affrontarsi la questione della natura professionale della patologia contratta da , i.e. il Persona_1
microcitoma polmonare che lo condusse a morte secondo quanto si legge nel certificato di morte necroscopico il cui contenuto è stato in precedenza riportato.
pag. 21/45 Al riguardo si segnala in via di premessa che spetta agli appellanti fornire la prova dell'inadempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro e del nesso di causalità esistente tra il danno sofferto dal lavoratore e la condotta inadempiente ascrivibile al datore di lavoro. Ed infatti la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, nella vicenda in esame, condivida una porzione del suo nucleo con l'azione contrattuale ex art. 2087 c.c., soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c. (si vedano Cass. 2 gennaio 2020, n. 2,
Cass. 4 maggio 2018, n. 10578).
Tanto puntualizzato, gli impugnanti hanno allegato che: - il congiunto, nell'espletamento delle sue mansioni, aveva lavorato dal 23 dicembre 1974 al 29 febbraio 1992 come operaio soprattutto nelle centrali termoelettriche e nel reparto
SAP/CET1 dello stabilimento di Taranto;
- nei reparti in cui aveva operato _11
vi erano generatori di vapore, turbine per alternatori, turbine per soffianti di altoforno e impianti di produzione di acqua distillata;
- nelle centrali termoelettriche vi era un'alta concentrazione di fibre di amianto, utilizzato come coibente nelle guarnizioni delle valvole, nelle tratte rompifiamma dei passaggi dei cavi, in forma di coppette e materassini, come isolante termico in tubazioni, turbine, giunti, condotte aria/gas, generatori di vapore e serbatori-riscaldatori.
L'inquadramento e lo svolgimento delle mansioni allegate nei reparti descritti risultano dal curriculum rilasciato dalla stessa e comunque costituiscono circostanze _1
non specificamente contestate, che in ogni caso emergono dalle dichiarazioni testimoniali e dai documenti in atti.
In particolare, come si legge nel curriculum professionale di , Persona_1
datato 15 maggio 2009 e trasmesso alla vedova, risulta che il predetto lavorò dal 23 dicembre 1974 al 30 novembre 1974 con la qualifica professionale di ADD CRI presso l'area di lavoro , dall'1 dicembre 1975 al 30 aprile 1981 con la qualifica di Pt_18
pag. 22/45 operatore MOF presso l'area di lavoro , dall'1 maggio 1981 al 31 ottobre Pt_19
1982 con la qualifica di ADD MACC. CALD presso l'area di lavoro , Parte_20 dall'1 novembre 1982 al 29 febbraio 1992 con la qualifica di operatore professionale di operatore CET presso l'area di lavoro Pt_21
Se ne ricava la conferma di quanto affermato dagli appellanti e cioè lo svolgimento da parte di , per buona parte del rapporto, di attività lavorativa quale Persona_1
addetto alle centrali termoelettriche ed agli impianti per generare energia utilizzando gas di scarto della prodizione siderurgica.
Le condizioni di lavoro emergono poi dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in prime cure, citati dagli odierni impugnati, della cui attendibilità non vi è specifico motivo di dubitare poiché, come appare evidente dalla lettura delle deposizioni, le risposte rivelano l'attenzione dei testi a distinguere tra i fatti oggetto di diretta conoscenza e per lo più riguardanti in generale l'ambiente di lavoro ed i fatti specificamente riguardanti l' , non noti o non sufficientemente noti ai testi Per_1
sentiti.
In particolare, il teste dipendente di una società esterna, e cioè Testimone_1
Sidermontaggi, dichiarò di aver svolto attività di manutenzione straordinaria all'interno di tutti gli impianti dell' e che verso il 1982-1983, durante un'attività CP_6 manutentiva, all'interno del reparto della centrale elettrica aveva conosciuto anche
, che credeva facesse parte del settore manutenzione ordinaria o del Persona_1
settore esercizio delle centrali elettriche;
precisò che in quel reparto si usavano materassini in amianto rivestiti di un lamierino/fodera che impediva il contatto diretto con il materassino ad eccezione di tutte le volte in cui si doveva procedere alla sua sostituzione per normale usura nel corso delle operazioni di manutenzione straordinaria, di cui si occupavano i dipendenti Sidermontaggi, occasioni in cui, nell'aprire la fodera, si constatava che il materassino di amianto risultava frantumato;
aggiunse che, se il materassino era a pezzi, si prelevavano i pezzi mentre, se si era ridotto in polvere, veniva aspirato;
riferì, inoltre, che l'amianto era presente nelle guarnizioni e nelle tratte rompifiamma dei passaggi cavi e come isolante termico nonché nelle seguenti parti dell'impianto: tubazioni, turbine, giunti delle condotte aria/gas, generatori di vapore e serbatoi-riscaldatori; precisò che nel reparto della centrale termoelettrica durante gli pag. 23/45 interventi di manutenzione non si indossavano mascherine antigas perché non c'era CP pericolo per quello che si sapeva e che l' forniva all'occorrenza materiale di sicurezza quando sorgeva il pericolo, non utilizzato però nel lavoro quotidiano, evidenziando che “all'epoca nessuno adottava precauzioni contro l'amianto perché non vi era questa consapevolezza”; spiegò poi che la centrale ove lavorava Per_1
era un ambiente al chiuso (si veda il verbale di udienza del 28 maggio 2019).
[...]
Il teste il quale aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di Testimone_2
- società operante all'interno dello stabilimento siderurgico quale Controparte_15
appaltatrice -, pur non conoscendo e le sue mansioni riferì Persona_1
circostanze rilevanti in causa poiché concernenti gli ambienti in cui quegli operò; più in dettaglio dichiarò che alla fine degli anni '90, nella qualità di delegato sindacale provinciale, aveva partecipato ad attività di ricognizione dei reparti per la mappatura della presenza di amianto nello stabilimento e che nel corso di tali attività aveva avuto accesso anche al reparto CET1 dove si trovava la centrale termoelettrica, comprensiva di generatori di vapore, turbine per alternatori, turbine per soffianti di altiforni e impianti di produzione di acqua distillata;
aggiunse che a quel tempo l'amianto, il cui uso era ancora consentito mentre non ne era consentita la commercializzazione in forza della legge del 1992, veniva impiegato per le guarnizioni delle valvole, come isolante termico di tubazioni, turbine, giunti delle condotte dei generatori di vapore e dei serbatoi/riscaldatori; dichiarò di aver appreso che l'“assunzione di amianto dal corpo umano” avveniva quando si sbriciolava nelle fasi della sua sostituzione;
precisò che gli ambienti di tutti i reparti erano pieni di polvere;
evidenziò che la tutela che i lavoratori ricercavano era quella di protezione dal calore sicché erano ben accetti gli indumenti in amianto come guanti e grembiuli, cambiati man mano che si usuravano (si veda il verbale di udienza del 5 giugno 2018).
Il teste dichiarò di aver lavorato in un'azienda in regime di appalto Testimone_3
continuativo con e di non conoscere ma, dopo aver CP_4 Persona_1 specificato di essersi occupato dei trasporti siderurgici all'interno di tutto lo stabilimento, aggiunse che tra il materiale di risulta che trasportava nelle varie discariche, secondo le sue incombenze, era presente amianto come rilevato dagli enti preposti e questo anche nel materiale prelevato nei pressi del reparto SAP/CET1, anche pag. 24/45 se in detto reparto si generava corrente elettrica (si veda il verbale di udienza del 16 aprile 2019).
Infine, , fratello di - della cui attendibilità non vi è Testimone_4 Parte_1
specifico motivo di dubitare poiché, come già detto in precedenza con riferimento a tutti
Tes i testi sentiti, le sue dichiarazioni non appaiono connotate da -, dopo aver riferito che aveva lavorato presso lo stabilimento siderurgico di Taranto dal 1970 al 1995 presso il laminatoio a freddo e successivamente alla manutenzione dei veicoli e al bilico
MOF, confermò che al SAP/CET1 vi era amianto, usato in tutti i reparti, e che acciaieria, altoforno, parchi minerari e la stessa centrale erano polverosissimi e non vi erano sistemi di areazione e fece presente che, a parte i parchi minerari, per il resto si trattava di ambienti chiusi;
aggiunse che ai dipendenti venivano forniti guanti in amianto, casco, giubbotti e tute (si veda il verbale di udienza del 5 giugno 2018).
Le dichiarazioni riportate sono significative poiché da esse, oltre alla presenza di amianto, si ricava la prova sia della diffusa esistenza di polveri, anche presso il CET1 ove lavorò l' , sia della mancanza di sistemi di areazione e di presidi di Per_1
sicurezza individuali. Si ricava, altresì, che ai lavoratori non venivano fornite informazioni sulla pericolosità delle lavorazioni.
La presenza di amianto anche presso la centrale termoelettrica si desume, altresì, in maniera chiara ed inequivoca dalla sentenza penale n. 1431/2014, utilizzabile come prova atipica nel presente giudizio (si vedano ex plurimis Cass. 16 maggio 2006, n.
11426, Cass. 20 gennaio 2017, n. 1593, Cass. ord. 10 ottobre 2018, n. 25067). Si riportano di seguito alcuni passi testuali delle dichiarazioni rese in particolare dal dott.
Per_
responsabile del servizio Ispels (pagine 51 e ss.) poi confluito in rilevanti CP_5
nella presente causa poiché il teste fece espresso riferimento alla centrale termoelettrica
Per_ numero 1. Il dott. – sulla base dei risultati di un censimento in ordine alla presenza di amianto eseguito nel 1997 per molteplici ragioni (entrata in vigore di discipline ad hoc contro l'amianto, i.e. il d.lgs. n. 277/1991 e l. n. 257/1992, alto numero di richieste di fruizione dei benefici previdenziali legati all'amianto nella provincia di Taranto registrato nella prima metà degli anni '90, presenza di patologie asbesto correlate nella provincia di Taranto, l'acquisizione di conoscenze sul massiccio impiego di amianto negli stabilimenti siderurgici, tra cui quello di Taranto che era il più grande a livello pag. 25/45 europeo, numerose richieste di intervento pervenute all'ufficio ove lavorava il teste, dichiarazioni annuali provenienti da aventi ad oggetto l'amianto smaltito CP_4
dallo stabilimento di Taranto), mediante prelievo di seicento campioni, di cui circa quattrocentocinquanta/cinquecento risultarono contenere amianto - spiegò che: “Se vogliamo fare una rapida rassegna, per esempio, dei materiali che principalmente erano utilizzati, intanto, come ho detto, i materiali erano veramente diffusi in moltissimi ambiti, gran parte di questi materiali da noi prelevati erano di tipo friabile, cioè
l'amianto si classifica tradizionalmente in due tipologie, è una classificazione grossolana ma è giuridica anche, materiali friabili e materiali compatti. I materiali compatti sono fondamentalmente il cemento-amianto e le plastiche contenenti amianto.
Sia il vinile-amianto che il cemento- amianto sono materiali compatti, cioé sono poco suscettibili di cedere amianto spontaneamente nell'aria a meno che non siano sottoposti
a lavorazione meccanica oppure siano in condizioni di avanzato degrado. Invece i materiali friabili sono tali per cui possono cedere anche spontaneamente amianto, anche semplicemente se sono sottoposti a correnti d'aria o comunque sono liberi, quindi sono motto più pericolosi. I materiali friabili sostanzialmente devono essere sottoposti a bonifica il più presto possibile perché sono origine di possibile esposizione, specialmente se sono ambienti di lavoro in cui le lavorazioni possono ... un ambiente in cui sono presenti materiali di amianto friabili non opportunamente delimitati, etichettati, può esporre a questo rischio, dice la norma tra l'altro. Molti dei materiali presenti all'interno dello stabilimento siderurgico, poi , erano effettivamente di CP_4
tipo friabile. Non che non ci fossero anche, per esempio, tettoie o comunque materiale di eternit, ma uno stabilimento a caldo in cui ci sano parti a caldo, fondamentalmente contiene materiali di questo tipo. Facciamo un esempio, io qui ho una classificazione piuttosto grossolana, posso fare un rapido elenco delle cose presenti. A parte, come ho già detto, pannelli e pavimentazioni che sono di tipo compatto, per esemplo c'erano materassini, guarnizioni, cuscinetti, carde e cardini, coppelle, baderne, guarnizioni, queste fanno tutte parte dei materiali isolanti utilizzati all'interno dei cicli. Le baderne sono delle guarnizioni di amianto che vengono utilizzate per chiudere delle tubazioni a dei giunti, per esempio i materassini sono delle cose che vengono utilizzate per isolare
pag. 26/45 delle parti in temperatura. C'erano dei reparti che noi volgarmente chiamavamo il regno dell'amianto in cui c'era una diffusissima presenza di amianto”.
A quel punto, alla domanda del P.M. su quali fossero questi impianti, il medesimo teste rispose: “Per esempio una particolare presenza era all'interno della cosiddetta centrale termoelettrica numero 1, che ora non è più utilizzata. Questa centrale termoelettrica era coibentata, tutte le tubazioni in temperatura erano praticamente coibentate in amianto, Era un intreccio di tubazioni esternamente coibentate con amianto. Questa era una presenza veramente diffusa, In effetti la presenza era anche nella centrale termoelettrica numero 2, che è stata poi sottoposta a bonifica ma che era un po' più recente ma c'era anche lì. La 3 invece è più recente e quindi la cosa era molto meno diffusa, è stata fatta abbastanza di recente”.
Il teste riferì, altresì, in ordine alla quantità di amianto friabile e di amianto compatto rilevato a seguito del censimento di cui sopra, precisando che risultò la presenza di amianto friabile nella percentuale di due terzi e di amianto compatto nella percentuale di un terzo, anche se la società aveva dichiarato proporzioni inverse di amianto rimosso, ciò che poteva spiegarsi essendo l'amianto compatto più facilmente rimovibile rispetto a quello friabile ed anche più pesante;
inoltre alla domanda se vi fosse ancora amianto, rispose che c'era ancora (e si segnala che l'escussione risaliva al giugno 2013). Per_ Sulla base della deposizione del dott. teste particolarmente qualificato in ragione dei suoi specifici compiti e della sua lunga esperienza, il giudice penale valutava che nell'amianto friabile, meno pesante, le fibre, costituenti la forma intrinsecamente più pericolosa in quanto disperdibili nell'aria, costituiscono la maggior parte del peso rispetto a quello compatto, che contiene anche cemento (percentuale 10/15% amianto e circa il 90% cemento).
Che la presenza di amianto nello stabilimento fosse massiccia riceve ulteriore conferma
Per_ dalla circostanza, pure riferita dal dott. che tra il 1988 ed il 2012 furono smaltiti otto milioni di chili di amianto, anche se prevaleva la tipologia compatta, ma solo per le ragioni di cui si è detto sopra (maggior peso e maggiore facilità di rimozione).
Per_ Le dichiarazioni testimoniali assunte in prime cure e le dichiarazioni del teste tratte dalla sentenza penale n. 1431/2014 citata, sovrapponibili a quelle peraltro rese dal collega di lavoro dott. di quest'ultimo, secondo quanto si legge nella ridetta Per_3
pag. 27/45 sentenza, comprovano ampiamente le circostanze allegate dagli appellanti in ordine alla esposizione del congiunto all'amianto nell'esercizio delle sue mansioni. Se ne ricava, altresì, la mancata adozione di misure di sicurezza ed il tardivo ed incompleto, a tutto il
Per_ 2013 (anno della deposizione del dott. , della bonifica degli ambienti di lavoro.
Quanto alla concentrazione della presenza di amianto, si osserva che, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità maturato in tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per il prodursi del danno alla salute derivante dall'esposizione del lavoratore a polveri di amianto significativamente presenti nell'ambiente di lavoro non esiste una soglia al di sotto della quale possa dirsi che non sussiste un danno per la salute del lavoratore sicché è irrilevante stabilire se abbia avuto luogo il superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd.
TLV i.e. threshold limit value), previsti dal d.lgs. n. 277/1991 in attuazione di direttive
CEE, e tanto sia ai fini della colpa del datore di lavoro, da individuare in base alle norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione dalle polveri di qualsiasi specie, sia del nesso causale.
A tali fini quel che importa è l'intensità delle dosi che si accumulano nell'organismo in ragione della durata stessa dell'esposizione nel corso del tempo (da ultimo si veda Cass. sez. lav. ord. 17 febbraio 2025, n. 4092).
Ricollegandosi a quest'ultima considerazione, nella vicenda in esame la questione della quantità inalata da parte di trova la sua soluzione in ragione della Persona_1 sua esposizione all'amianto perdurata anni e tale da consentire l'accumulo di dosi in grado di incidere in misura significativa sul rischio di contrazione della patologia polmonare e anche sullo sviluppo del processo cancerogenetico.
Va poi detto che dalla consulenza di ufficio, prodotta da , espletata dal dott. _1
nel giudizio svoltosi dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Persona_7
Taranto definito con la sentenza n. 2328/2016 su menzionata, si traggono informazioni per poter affermare che il microcitoma polmonare annovera tra i fattori di rischio il fumo di sigaretta, ma anche cancerogeni chimici come l'amianto (asbesto), il radon, i metalli pesanti, il catrame, gli oli minerali, i quali provocano il tumore al polmone soprattutto a quella parte di popolazione che viene a contatto con queste sostanze per motivi di lavoro. Si legge, inoltre, che, qualora sia riconosciuto che gli agenti patogeni pag. 28/45 lavorativi sono dotati di idonea efficacia causale o concausale nei confronti della malattia diagnosticata, il riconoscimento di un tumore di origine professionale è ammesso anche quando venga accertata la concorrenza di agenti patogeni extraprofessionali dotati anch'essi di idonea efficacia causale o concausale, non essendo rilevante l'accertamento della maggiore o minore incidenza nel raffronto tra concause lavorative ed extralavorative e, dunque, se si rinviene anche un solo agente morbigeno nell'ambiente di lavoro, ancorché remoto o indiretto, la patologia del lavoratore va considerata come tecnopatia, seppur effetto di più cause.
Tanto esclude la rilevanza di quanto addotto da , peraltro in via generale e _1 senza alcun riferimento alla specifica vicenda occorsa all' , in ordine Per_1 all'esistenza di cause alternative o concorrenti, quali fumo di sigaretta, contatti con l'amianto in ambienti domestici o in luoghi pubblici, con una doppia notazione: per un verso, l'esposizione extralavorativa, in difetto di specifiche risultanze contrarie, non può che essere stata occasionale ed in ogni caso non così massiccia come nell'ambiente di lavoro descritto, circostanza che rileva sul piano dell'intensità del rischio corso e delle possibilità statistiche di contrarre patologie provocate dall'amianto, a prescindere dalla problematica della relazione tra dosi inalate e contrazione dell'affezione oppure tra dosi inalate e progressione della malattia;
per altro verso, gli appellanti hanno negato sin dal primo grado che l' fosse un fumatore e non vi sono evidenze contrarie. Nella Per_1 documentazione medica in atti, tra l'altro, non vi è riferimento al tabagismo del paziente.
Dalla relazione di consulenza acquisita si traggono, inoltre, elementi di valutazione anche in ordine al profilo cronologico. Spiega il c.t.u. che, ai fini della diagnosi eziologica, rileva il tempo trascorso tra l'esposizione all'amianto e la comparsa della neoplasia in base agli studi epidemiologici con la specificazione che, per la tipologia della patologia dell' , il periodo di latenza può variare dai sedici ai Per_1
quarantacinque anni. Nel caso in scrutinio, considerata la storia lavorativa del lavoratore deceduto, la manifestazione del tumore polmonare (risalente al principio del 1996) rientra nel parametro su indicato atteso che, come si ricava dal curriculum professionale predisposto dalla stessa ed inviato alla vedova, l' , al netto della _1 Per_1 prestazione di lavoro all'interno dello stabilimento siderurgico sin dal 1974, operò
pag. 29/45 presso l'area di lavoro dall'1 maggio 1981 al 31 ottobre 1982 con la Parte_20 qualifica di ADD MACC. CALD e dall'1 novembre 1982 al 29 febbraio 1992 con la qualifica di operatore professionale di operatore CET presso l'area di lavoro
[...]
Pt_21
La ridetta consulenza si concludeva, tuttavia, senza esprimere un valido giudizio medico legale in ordine al nesso causale tra prestazione lavorativa e microcitoma polmonare per l'assenza di documentazione riguardante l'iter diagnostico terapeutico della patologia e di documentazione medico-legale dell' Dunque, a differenza di quanto sostenuto CP_5
da , essa non può essere utilizzata per escludere il nesso di causa. Tanto è stato _1 stabilito espressamente dalla S.C. con l'ordinanza n. 26456/2024 citata in precedenza ove si è escluso recisamente che la c.t.u. avesse negato il nesso di causa poiché, diversamente da quanto asserito nella sentenza di appello cassata (la n. 546/2021), così come peraltro nella sentenza di primo grado erroneamente confermata, il consulente aveva affermato di non potersi pronunciare sul nesso di causa non disponendo di sufficiente documentazione ed ove sono state censurate sia la ingiustificata mancata acquisizione delle cartelle cliniche prodotte in appello, sia la mancata considerazione della documentazione inviata dall' in corso di causa a seguito della richiesta di CP_5 informazioni in ordine alla prestazioni rese con riferimento all' , sia ancora la Per_1 mancata considerazione del riconoscimento operato da parte dell' della rendita per CP_5 malattia professionale, ciò che rilevava ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio dell'origine professionale della malattia, questione quest'ultima di cui si passa a discorrere.
A tale ultimo proposito si osserva che l' con lettera datata 24 giugno 2011, CP_5
comunicò alla vedova il riconoscimento della rendita ai superstiti e Parte_1
successivamente, con lettera datata 28 dicembre 2011, le comunicò il riconoscimento della prestazione aggiuntiva a carico del , alla medesima Parte_16
spettante quale titolare di rendita ai superstiti costituita in relazione ad una patologia asbesto correlata che era stata causa o concausa del decesso dell'assicurato ai sensi del d.m. n. 30 del 12 gennaio 2011.
Per condivisibile giurisprudenza di legittimità ai provvedimenti ed alle attestazioni provenienti dall' deve riconoscersi valenza probatoria in materia di risarcimento dei CP_5
pag. 30/45 danni causati da malattia professionale, in coerenza con il ruolo istituzionale che compete all' soggetto deputato all'accertamento dell'esposizione all'asbesto CP_5
secondo quanto previsto dall'art. 13 della l. n. 257/1992. Più in dettaglio plurime pronunzie della giurisprudenza di legittimità hanno stabilito che chi agisce per il risarcimento del danno da esposizione all'amianto ed è onerato della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno può avvalersi anche delle certificazioni CP_5 riguardanti l'esposizione all'amianto e l'origine professionale della malattia, e questo anche al di fuori dello specifico contesto di riferimento in cui sono emesse, i.e. quello del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, co. 8, l. n. 257/1992 e successive modificazioni. La detta rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115, co. 1, c.p.c. (si vedano Cass. ord. 12 gennaio 2023, n. 678, Cass. sez. lav. 16 marzo 2015, n. 5174; si veda anche Cass. n. 26456/2014 sopra citata che corrobora in maniera qualificata l'utilizzo nel presente giudizio delle certificazioni e del CP_5 riconoscimento dell'origine professionale del microcitoma polmonare da cui era affetto
). Persona_1
Devono dunque ritenersi provate, sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte, delle risultanze delle sentenze penali prodotte dagli appellanti, delle certificazioni CP_5
nonché dalle informazioni mediche ricavabili dalla c.t.u. acquisita ed in applicazione della regola di giudizio del 'più probabile che non', sia l'esposizione dell' Per_1 all'amianto sia la natura professionale del microcitoma polmonare da cui era affetto.
Per converso non ha dato la prova contraria, a cominciare dalla prova di _1 diverse condizioni di lavoro alla prova dell'adozione di tutte le cautele atte ad evitare l'evento (contrazione della patologia causa del decesso) e ad informare i lavoratori sui rischi che correvano a finire alla prova che il detto evento si fosse verificato per altra causa.
Resta da esaminare l'imputabilità alla società appellata sotto il profilo soggettivo della patologia contratta dal lavoratore a seguito della esposizione del lavoratore all'amianto e delle conseguenze pregiudizievoli al medesimo derivate e, poi, a seguito del suo pag. 31/45 decesso, delle conseguenze patite dai congiunti, prematuramente privati della presenza del marito, padre e nonno.
Sul punto si osserva che la pericolosità dell'esposizione all'amianto rispetto a patologie ad essa correlate risale quanto meno agli anni '60, ciò che costituisce un dato ormai acquisito sicché va giudicata ingiustificabile l'omissione dell'adozione di possibili cautele negli anni in cui si svolse il rapporto di lavoro dell' in quanto Per_1
successivi alla conoscenza di quella pericolosità, cautele la cui attuazione avrebbe significativamente abbattuto le probabilità di contrarre la malattia (si vedano tra le tante
Cass. pen. 17 settembre 2010, n. 43786, Cass. pen. 18 maggio 2018, n. 22022).
D'altra parte già la l. n. 455/1943 aveva introdotto l'asbestosi tra le malattie professionali ed in precedenza, al principio del '900, alcune lavorazioni come la filatura e la tessitura dell'amianto erano state inserite tra i lavori insalubri o pericolosi dal r.d. n.
442/1909 in materia di tutela dei fanciulli (come si legge nelle sentenze penali appena citate).
E' poi opportuno richiamare, oltre all'art. 2087 c.c. costituente norma di chiusura dell'ordinamento che impone al datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie a tutelare, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ed è destinata ad operare in assenza di specifiche previsioni normative, le specifiche disposizioni volte a tutelare il lavoratore e tra queste in particolare l'art. 21 (rubrica: “Difesa contro le polveri”) del d.p.r. n. 303/1956 contenente “Norme generali per l'igiene del lavoro”, poi confluito nel d.lgs. n. 81/2008. L'art. 21 appena citato prescrive, in sintesi, che nei luoghi di lavoro che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro ed individua specifiche tipologie di protezione da attuarsi all'aperto e al chiuso. Per costante orientamento di legittimità l'obbligo così disegnato non presuppone la conoscenza di specifici rischi correlati a specifiche polveri e neppure la consapevolezza della loro nocività poiché l'obbligo di ridurre l'esposizione “per quanto è possibile” è imposto indipendentemente dalla natura tossica o nociva della sostanza, connotazione che semmai rafforza l'obbligo di adozione delle misure di prevenzione. Ed invero la pag. 32/45 norma, nella parte in cui fa riferimento a “polveri di qualunque specie”, esclude la possibilità di distinguere tra diversi tipi di polveri ed esprime un generale giudizio di pericolosità dell'esposizione dei lavoratori a qualunque polvere, sì da doversi assicurare l'eliminazione dell'esposizione, ove possibile, ad ogni tipologia, stante la potenziale pericolosità di ciascuna, anche se non (ancora) nota (si vedano le pronunzie di legittimità in precedenza citate, sia penali - Cass. pen. 17 settembre 2010, n. 43786,
Cass. pen. 18 maggio 2018, n. 22022 - sia del lavoro - Cass. 17 febbraio 2025, n. 4092).
Ebbene, la cautela prevista dall'art. 21 cit. assume peculiare rilievo nella vicenda in esame: si sono riportate in precedenza le dichiarazioni dai testi escussi in prime cure e nel giudizio penale definitosi con sentenza n. 1431/2014 sulla diffusione di polveri nell'ambiente di lavoro in cui l' prestava la sua attività sicché, ai fini della Per_1 valutazione della consapevolezza della pericolosità dell'ambiente di lavoro da parte datoriale quale presupposto della imputabilità delle conseguenze pregiudizievoli derivate ai lavoratori (e ai loro congiunti sub specie danno parentale), va considerata anche l'esposizione del lavoratore a polveri di qualsiasi specie, a prescindere dalla patologia contratta in concreto.
Occorre ora procedere all'esame delle richieste risarcitorie da perdita del rapporto parentale avanzate dagli appellanti quali congiunti di . Essi hanno Persona_1
richiesto il ristoro dei danni da perdita del congiunto facendo presente che a quest'ultimo il microcitoma polmonare fu diagnosticato a gennaio 1996 e, fino al decesso, gli provocò fortissimi dolori e richiese la sua sottoposizione a chemio e radio terapia ed una grave depressione determinata dalla consapevolezza della imminenza morte e della sua inevitabilità. Nei ricorsi introduttivi furono poi allegate circostanze comuni ai congiunti, costituite dalla sofferenza per la prematura scomparsa del marito, padre e nonno, oppure volte a dare contenuto alla specifica relazione intercorsa dal defunto con ciascuno essi ed alle conseguenze negative della perdita. La moglie allegò di essere rimasta vedova a soli cinquantasei anni e di essere stata quindi precocemente privata della vita coniugale e della condivisione della crescita dei figli, ciò che aveva causato la chiusura in sé stessa, e lamentò anche il danno provocato dal ritrovarsi con un reddito ridotto alla sola pensione di riversibilità, pari ad euro 650,00 circa. I figli lamentarono, oltra alla sofferenza per la morte del padre, il verificarsi di ripercussioni pag. 33/45 negative dell'evento nelle relazioni personali e familiari. Quanto ai nipoti già nati all'epoca del decesso del nonno, essi allegarono il mutamento della loro esistenza prematuramente privata dell'affetto e della presenza nonno e la sofferenza derivante dall'averne visto i patimenti del nonno a causa della malattia;
quanto ai nipoti a quel tempo non ancora nati, ancora minorenni e quindi rappresentati dai genitori, lamentarono della privazione anche solo della sua conoscenza se non attraverso i racconti dei parenti. Le richieste formulate, come riportato in narrativa, avevano ad oggetto le seguenti somme: euro 300.000,00 quanto alla vedova, euro 200.000,00 quanto a ciascuno dei figli ed euro 60.000,00 quanto a ciascuno dei nipoti, o le diverse somme, maggiori o minori, da quantificarsi in corso di causa, “oltre al danno da svalutazione monetaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c., ed agli interessi legali”.
Ciò puntualizzato, va detto in primo luogo che non è ravvisabile la titolarità di una posizione suscettibile di risarcimento in capo a - nato il [...] Parte_12
- figlio di , - nato il [...] - figlio di Parte_3 Parte_13
, - nato il [...] - figlio di Parte_4 Parte_14 [...]
, in quanto non ancora nati e neppure concepiti al tempo del decesso della Parte_2
vittima primaria. Nessuno di essi poteva aver acquistato alcun diritto né alcuna aspettativa tutelabile all'epoca della morte del nonno poiché non ancora esistenti. A ciò si aggiunga che la scelta dei genitori di generarli (dopo e nonostante la scomparsa del nonno) è tale da incidere, elidendolo, sul nesso di causa tra il danno lamentato e la serie causale che aveva condotto a quell'evento. Ad opinare diversamente, si estenderebbe potenzialmente all'infinito la sfera dei soggetti portatori di posizioni risarcibili (si veda
Cass. 12 aprile 2018, n. 9048).
E' vero che in giurisprudenza si registrano ipotesi di riconoscimento della azionabilità in giudizio di danni derivanti dalla scomparsa del genitore ma, al netto di ogni altra considerazione, tanto presuppone che vi fosse quanto meno un concepito (Cass. 3 maggio 2011, n. 9700 e Cass. 14 febbraio 2023, n. 4571 relativa a fattispecie di danno patito dal nascituro concepito a seguito di macrolesioni da fatto illecito riportate da padre).
Per il resto l'ordinamento all'art. 462 c.c. prevede la capacità a succedere per testamento pag. 34/45 dei figli di una determinata persona vivente alla morte del testatore benché non ancora concepiti. Parallelamente l'art. 784 c.c. prevede la possibilità di donazioni a favore dei figli di persona determinata e vivente al tempo dell'atto benché non ancora concepita. In entrambi i casi, tuttavia, trattasi di disposizioni eccezionali riguardanti fattispecie in cui viene dato rilievo alla volontà del testatore e del donante per consentirne l'espansione nella maniera più ampia e comunque nei limiti in cui essa sia determinabile. La radice di tali norme risiede nella volontà del testatore o del donatore e non in una previsione generale e trova la sua spiegazione storica in un codice ispirato alla tutela più ampia dell'individuo nella sua dimensione negoziale sicché non sono possibili generalizzazioni.
Esclusa dunque la configurabilità in capo a e Parte_12 Parte_13 [...]
di alcun diritto suscettibile di essere fatto valere nel presente giudizio, va Pt_14
confermato il rigetto delle rispettive domande sia pure per ragioni diverse da quelle ritenute dal primo giudice.
Venendo ai restanti appellanti, in via generale il danno da perdita del rapporto parentale
è un danno avente due componenti, quello della sofferenza morale soggettiva e quella della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto (si veda da ultimo ed ex plurimis Cass. ord. 12 gennaio 2025, n. 761). Tale danno, in entrambe le sue componenti, per giurisprudenza ormai consolidata, può essere provato anche per il tramite di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, non essendo necessario fornire prove concrete della sofferenza e, del resto, si ammette che la stessa esistenza del rapporto parentale faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, salva l'emersione di connotazioni del rapporto di segno contrario per essere la vittima primaria ed il superstite tra loro indifferenti o persino in odio, la cui allegazione e prova ricade sull'asserito danneggiante (si vedano ex plurimis Cass. 30 agosto 2022 n. 25541, Cass. 15 luglio 2022, n. 22397; anche le tabelle di Milano prevedono che contrasti di rilevante intensità, compresi quelli di carattere giudiziario, possano ridurre, sino ad azzerarlo l'ammontare derivante dall'applicazione dei punti riconoscibili in relazione ai vari parametri).
Nel caso in esame, l'effettività delle allegate condizioni di sofferenza e dell'influenza negativa dell'evento sugli assetti di vita di moglie e figli della vittima primaria sono pag. 35/45 state comunque confermate dai testi escussi in prime cure , moglie di Testimone_6
, e ancor più di fratello della vedova e Parte_2 Testimone_4 frequentatore della sua famiglia ma non portatore di un interesse personale all'esito della controversia, da cui si ricava che i vari componenti della famiglia, anche se non conviventi, intrattenevano con il congiunto venuto a mancare rapporti assidui e condividevano tempo, ricorrenze e festività riunendosi presso la casa del defunto, e tanto depone a favore della effettività della relazione dedotta a fondamento delle rispettive domande risarcitorie.
Con riguardo alla liquidazione, la S.C. ha statuito che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul 'sistema a punti', che preveda, oltre all'adozione del criterio del punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso al sistema tabellare (Cass. 21 aprile 2021, n. 10579, Cass. ord. 29 settembre
2021, n. 26300).
Le tabelle di Milano a far tempo dall'edizione del 2022, così come riformulate con il superamento della struttura fondata sull'individuazione di un importo minimo e di un tetto massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro, sono state giudicate conformi a tale struttura e idonee a garantire una liquidazione equa, uniforme e prevedibile (Cass. ord. 8 aprile 2020, n. 7743, Cass. 16 dicembre 2022, n. 37009).
Dette tabelle, suddivise in due rami, l'uno riguardante la perdita di genitori, figli, coniuge e consimili e l'altro la perdita di fratelli e nipoti, sono incentrate su un 'valore punto' maggiore per il primo ramo rispetto a quello concernente il secondo, in entrambi i casi calcolato sulla base dei precedenti e prevedono punteggi correlati ai dati anagrafici riguardanti la vittima primaria e quella secondaria, all'eventuale convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità ed all'intensità della relazione affettiva pag. 36/45 che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. Per la valutazione di tale ultimo parametro è previsto un punteggio sino a 30 punti e in tabella vengono indicate in via esemplificativa alcune circostanze fattuali sintomatiche della qualità e dell'intensità del rapporto concreto e della sua evoluzione, ivi compreso l'epilogo
(frequentazioni e contatti, condivisione di attività, tempo libero, festività, ricorrenze, vacanze, con scala di graduazione a seconda della frequenza, prestazione di assistenza sanitaria o domestica alla vittima primaria, modalità con cui ha avuto luogo la morte della stessa).
Partendo dalla liquidazione del danno in favore di , nata il 9 luglio Parte_1
1940, coniuge convivente, va puntualizzato in primo luogo che dal risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale non deve decurtarsi la rendita ai superstiti, trattandosi di prestazione economica che indennizza un CP_5
pregiudizio di natura patrimoniale (ex plurimis Cass. ord. 18 ottobre 2019, n. 26647).
Ora, considerate l'età della vittima primaria e quella della vittima secondaria al momento del decesso (rispettivamente 55 anni e 56 anni), la convivenza, l'intensità della relazione affettiva e della presumibile incidenza negativa della morte del coniuge in ragione della durata del matrimonio, che si protraeva dagli anni '60 argomentando dalla nascita del primo figlio risalente al 1963, della sofferenza correlata al decorso rapidamente ingravescente della malattia del congiunto, che richiese la sottoposizione di quest'ultimo a trattamento sanitari invasivi (radio e chemio terapia), nonché della significativa modifica dell'assetto di vita che ne conseguì, con prematura perdita della relazione coniugale, ciò che giustifica l'assegnazione di punti 30, si perviene a complessivi punti 82 (rispettivamente: 18 + 18 + 16 + 30), per un totale di euro
320.702,00 (30 * euro 3.911,00), con la notazione che, atteso il numero dei familiari sopravvissuti, costituenti una rete consistente idonea ad affrontare la comune perdita, non spetta alcun punteggio ulteriore.
Tale ultima considerazione vale per tutti i congiunti e non si ripeterà da qui in avanti.
nel ricorso introduttivo formulò anche una domanda di risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale provocato dalla contrazione del reddito da pensione ma la pretesa è rimasta priva di adeguate allegazioni e non può essere accolta;
del resto, su di essa non ha più argomentato alcunché nel corso ed all'esito del giudizio.
pag. 37/45 Quanto alla figlia convivente con , - nata il 24 febbraio Persona_1 Pt_6
1978 - tenuto conto dell'età della vittima primaria e dell'età della vittima secondaria al momento del decesso (rispettivamente 55 anni e 18 anni) nonché della convivenza e dell'intensità della relazione affettiva, anche considerata la sofferenza correlata al decorso rapidamente ingravescente della malattia del padre, con le connotazioni sopra descritte, a cui si reputa di assegnare un punteggio medio rispetto a quello massimo previsto in tabella per tale voce in difetto di allegazioni specifiche, si perviene a complessivi punti 75 (18 + 26 + 16 + 15), per un totale di euro 293.325,00 (75 * euro
3.911,00).
Con riguardo al figlio - nato il [...] - non convivente con il nucleo Pt_2 originario, considerata l'età della vittima primaria e l'età della vittima secondaria al momento del decesso (rispettivamente 55 anni e 33 anni) e, richiamati i restanti criteri e punteggi su indicati per la sorella non essendovi ragioni di ulteriore Pt_6
differenziazione se si eccettua la convivenza, si perviene a complessivi punti 55 (18 +
22 + 15), per un totale di euro 215.105,00 (55 * 3.911,00).
Quanto agli altri figli, - nata l'[...] -, - nata l'[...] - Pt_3 Pt_4
e - nato il [...] -, le cui età al momento del decesso del padre Pt_5
(rispettivamente 30, 29 e 27) determinano l'assegnazione secondo tabella di un comune punteggio per detta voce (24 punti), le loro posizioni possono essere trattate congiuntamente e, non essendovi ragioni di differenziazione, richiamati i restanti criteri e punteggi su indicati per il fratello e la sorella , che tuttavia risultava Pt_2 Pt_6
anche convivente, si perviene al punteggio complessivo di 57 (18 + 24 + 15) e ad un risarcimento per ciascuno di essi pari ad euro 222.927,00.
Infine va esaminata la posizione dei nipoti - nato l'[...] Parte_7
- e - nato il [...] - figli di , Parte_8 Parte_2 [...]
- nato il [...] - figlio di , - nata Pt_9 Parte_4 Parte_10
l'8 luglio 1992 - figlia di . Parte_3
Per ormai uniforme giurisprudenza di merito e di legittimità anche ai nipoti è riconosciuta la titolarità del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale in relazione alle figure dei nonni poiché la società naturale a cui fa riferimento l'art. 29
Cost. non è limitata alla c.d. famiglia nucleare ed il rapporto tra nonni e nipoti pag. 38/45 costituisce uno stretto rapporto di parentela non solo nella cultura e nella tradizione ma anche secondo l'ordinamento positivo (si vedano gli artt. 75 e 76 c.c. i quali disciplinano le linee di parentela ed i relativi gradi e da cui il rapporto nonno-nipote risulta un rapporto di stretta parentela;
si vedano anche l'art. 316 bis c.c., il quale fa ricadere sugli ascendenti in ordine di prossimità l'obbligo di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, e l'art. 317 bis
c.c., il quale prevede il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti e accorda loro la facoltà di ricorrere al giudice per la sua attuazione;
si veda più in generale l'art. 433 c.c., il quale pone a carico degli ascendenti prossimi in mancanza dei genitori, subito dopo dopo coniuge e figli, l'obbligo di prestare gli alimenti), purché venga allegata e provata, anche per presunzioni, la preesistenza all'evento morte di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà tra i nipoti e il defunto (ex plurimis
Cass. 20 ottobre 2016, n. 21230).
Quanto alla quantificazione del danno, le tabelle di Milano non prevedono specificamente la categoria dei nipoti quali vittime secondarie. Tuttavia possono adottarsi i parametri previsti per le categorie di parenti diversi da genitori e figli ed in particolare quelli per la liquidazione del danno non patrimoniale provocato dalla perdita del nipote o del fratello, con la notazione che, per comune esperienza di vita e fatti salvi specifici casi concreti caratterizzati da circostanze che depongano in senso diverso purché esse risultino debitamente allegate e provate, la perdita del nipote provoca nel nonno un pregiudizio più intenso di quello che la perdita di un nonno provoca nel nipote. Ed invero quest'ultima ipotesi ricade tra le evenienze naturali della vita e si colloca nella fase iniziale dell'esistenza, piena di stimoli e di proiezioni verso il futuro, mentre la perdita di un nipote da parte del nonno costituisce evenienza più rara, contraria all'ordine naturale e soprattutto, qualora si verifichi, non può che collocarsi in una fase ben diversa dell'esistenza, connotata da minori risorse utili a reagire al lutto della perdita. Analoghe ragioni sono riproponibili, di norma, per distinguere la posizione dello zio che perde il nipote rispetto a quella inversa. Si ritiene pertanto di apportare un correttivo del 20% per adeguare il valore del punto, previsto per la perdita del nipote da parte del nonno, all'ipotesi inversa, non essendovi allegazioni specifiche di segno contrario riguardanti la vicenda in esame.
pag. 39/45 Tanto premesso, le posizioni di , Parte_7 Parte_8 [...]
e possono essere trattate congiuntamente poiché le rispettive età Pt_9 Parte_10
alla morte del congiunto (anni 14, anni 8 e anni 4 gli ultimi due) comportano l'assegnazione di un comune punteggio per ragioni anagrafiche secondo le tabelle di
Milano, oltre che per l'età della vittima primaria. Si osserva, inoltre, che nessuno di essi era convivente con il nonno al tempo della sua scomparsa. Quanto al punteggio da assegnarsi con riferimento alla qualità ed alla intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto perduto, si reputa di assegnare punti 10, non essendovi motivi di differenziazione tra i ridetti nipoti ed essendovene invece per distinguere la loro posizione rispetto a quella dei figli del defunto, per i quali si sono assegnati 15 punti per il medesimo parametro. Tali considerazioni conducono ad un punteggio complessivo di
42 punti (12 + 20 + 10) che, moltiplicato per il 'valore punto' di euro 1.698,00, conduce al risultato di euro 71.316,00 (euro 42 * euro 1.698,00), su cui, per le considerazioni sopra indicate, si reputa però di applicare il correttivo del 20% così pervenendosi all'importo di euro 57.053,00, previo arrotondamento (euro 71.316,00 – euro 14.263,20 pari al 20% di euro 71.316,00 = euro 57.053,80).
Resta da esaminare la posizione di che, in quanto nata in [...] 24 Parte_11
gennaio 1996, all'epoca della morte del nonno aveva pochi mesi. Si pone in questa specifica ipotesi la questione del risarcimento spettante al c.d. infante.
Pur in un quadro giurisprudenziale non univoco, caratterizzato anche da pronunzie che hanno negato la risarcibilità del danno parentale all'infante in quanto non ancora in grado di percepire la sofferenza soggettiva o i pregiudizi alla vita di relazione per la scomparsa del congiunto al tempo dell'evento avverso, in accordo con altre condivisibili pronunzie della S.C., sia pure riferite a fattispecie di perdita del padre, deve ritenersi che non possa escludersi la configurabilità di un danno da perdita dei congiunti a carico dell'infante (si veda Cass. 3 maggio 2011, n. 9700, già citata in precedenza, che riconobbe anche al soggetto nato dopo la morte del padre, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, il diritto - nei confronti del responsabile - al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli erano derivati;
nello stesso solco, in un'ipotesi di risarcimento dei danni a nascituro concepito figlio del macroleso,
pag. 40/45 si colloca Cass. 14 febbraio 2023, n. 4571; si vedano anche condivisibili pronunzie risalenti quali Cass. 19 aprile 1974, n. 1079 così massimata: “Anche i figli in tenera età, nonostante che per l'immaturità del loro intelletto e della loro coscienza non siano attualmente in grado di sentire o di sentire compiutamente, sofferenze morali a causa della perdita del genitore, hanno diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali;
danni questi che si proiettano nel futuro ed hanno quindi, entro limiti più o meno elastici, carattere permanente.”, Cass. 30 luglio 1968, n. 2731 così massimata: “Anche i figli in tenera età, benché per la immaturità della loro coscienza non siano in grado di sentire compiutamente sofferenze personali (ad. es. per la perdita del loro genitore), hanno diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, anche perché tali danni si proiettano nel futuro ed hanno, entro certi limiti, carattere permanente”, a cui si aggiunge Cass. 5 ottobre 1967, n. 2266, massimata in modo sovrapponibile).
Del resto, ferma la necessità di attenta verifica dei profili di danno lamentati i quali delimitano l'area dei pregiudizi da prendere in considerazione ai fini del risarcimento, si osserva, per un verso, che anche per l'infante sussiste l'indebolimento della rete familiare di riferimento, della quale i nonni fanno parte a pieno titolo, salvo che la rete di relazioni propria della famiglia allargata oltre i confini della famiglia nucleare non risulti nel caso concreto inesistente. E' infatti evidente che, se non preesiste una rete familiare allargata effettiva, non può lamentarsene la privazione.
Deve, invece, escludersi che l'infante possa patire la sofferenza acuta provocata dalla scomparsa della persona cara che si avverte nell'immediatezza dell'evento morte, mentre la sofferenza soggettiva, suscettibile di prodursi quando la vittima riflessa avrà consapevolezza della perdita, come si è visto va ritenuta risarcibile per condivisibile giurisprudenza di legittimità, pur se insorgente in tempo successivo rispetto all'evento che ne sia la causa (si vedano le pronunzie sopra indicate), a condizione che ne venga fornita una specifica prova non soccorrendo le comuni presunzioni considerate sì sufficienti ma nei casi ordinari in cui il legame affettivo fosse già in atto al tempo dell'evento lesivo.
Richiamate le allegazioni addotte a sostegno delle domande sopra riportate, incentrate sulla perdita prematura dell'affetto e della presenza nonno e sulla sofferenza derivante dall'averne visto i patimenti a causa della malattia, sulla base delle considerazioni che pag. 41/45 precedono si ravvisa la risarcibilità anche del danno lamentato da ma, Parte_11
escluse - data la sua età - la configurabilità della sofferenza acuta di cui si è detto sopra ed anche la sofferenza per aver assistito ai patimenti del nonno e rilevata, altresì,
l'assenza dell'allegazione e della prova di circostanze puntuali volte a provare le eventuali specifiche reazioni negative che la predetta ebbe una volta acquisita la consapevolezza della pregressa scomparsa del nonno, la sua liquidazione deve essere limitata al ristoro della perdita della figura parentale in sé quale indebolimento degli ordinari rapporti familiari.
Si reputa, pertanto, di riconoscere in favore di la metà di quanto Parte_11
liquidato in favore degli altri nipoti e dunque la somma di euro 28.526,00, previo arrotondamento. Il correttivo si impone per adeguare, per le ragioni tutte evidenziate, il risarcimento alle peculiarità del caso concreto.
Infine, determinato l'importo dei danni non patrimoniali pretesi e ritenuti risarcibili nelle misure sopra indicate, con riguardo alla domanda di rivalutazione ed interessi, si ripete che le ridette somme sono state calcolate tenendo conto dell'edizione del giugno
2024 delle Tabelle di Milano e dunque costituiscono liquidazioni in moneta attuale.
Tanto assorbe la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria. Inoltre, sulle anzidette somme non possono riconoscersi gli interessi.
Al riguardo si osserva che, secondo gli ultimi condivisibili approdi della S.C., nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, la liquidazione in valori attuali dell'importo dovuto può non reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo, ma in tal caso è onere del creditore allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, ovvero quella liquidata in moneta attuale, sia inferiore rispetto a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, effetto che dipende in principalità dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue che non vi è alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi, c.d. compensativi, costituenti una mera modalità
pag. 42/45 liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore (si vedano da ultimo Cass. 10 marzo 2025, n. 6351 e a ritroso in via non esaustiva Cass. 5 luglio 2023, n. 19063, Cass. ord. 26 novembre 2021 n. 36878, Cass. ord. 13 luglio 2018 n. 18564, Cass. 8 novembre
2016, n. 22607, Cass. 12 febbraio 2008, n. 3268, Cass. 25 agosto 2003, n. 12452). Nel caso di specie la domanda non è stata corredata dalla necessaria allegazione e dalla prova del danno da ritardo effettivamente patito sicché la pretesa formulata non è accoglibile.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, eccezione o argomentazione esposta dalle parti, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza appellata, ravvisata la titolarità del rapporto in capo a ed escluso _1 il fondamento dell'eccezione di prescrizione, la predetta società va condanna al pagamento della somma di euro 320.702,00 in favore di , della somma Parte_1
di euro 215.105,00 in favore di , della somma di euro 222.927,00 in Parte_2
favore di e , della somma di euro 293.325,00 in Pt_3 Pt_4 Parte_5
favore di , della somma di euro 57.053,00 in favore di Parte_6 Parte_7
, , e ed infine della somma
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
di euro 28.526,00 in favore di , oltre interessi al tasso legale previsto Parte_11 dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla data della presente sentenza, da intendersi riferita alla data della deliberazione, sino al saldo.
Deve, invece, essere confermato il rigetto delle domande proposte da Parte_12
e sia pure per ragioni diverse dalle ragioni addotte Parte_13 Parte_14
in prime cure.
Resta da affrontare la regolamentazione delle spese di lite, compresa quelle del primo grado, a seguito della riforma della sentenza impugnata nei termini esposti.
In base al principio di soccombenza va condannata alla rifusione in favore di _1
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
e delle spese di lite di entrambi i gradi, Pt_9 Parte_10 Parte_11
determinate in dispositivo, in difetto di nota spese, considerato che i giudizi, avviati con separati ricorsi, pervennero al giudice istruttore già riuniti, con conseguente liquidazione dei compensi per fasi unitarie, nonché tenuto conto delle attività espletate (quattro fasi pag. 43/45 per ciascun grado) e dei parametri (entro i valori medi) previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modifiche e dal d.m. n. 147/2022, vigenti ratione temporis, in relazione al valore della causa, rapportata alla domanda di importo più elevato, ed applicata la maggiorazione per la pluralità di parti, aventi posizioni coincidenti.
Si reputano, infine, sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi tra i restanti appellanti e stanti la peculiarità e la _1
novità della questione che ha condotto al rigetto delle rispettive domande, non senza segnalare che la disamina di tali pretese non ha comportato uno specifico aggravio sul piano dello svolgimento di entrambi i giudizi (di primo e secondo grado) né sul piano delle attività difensive.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e nei confronti di Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2801/2019, pubblicata Controparte_1
l'11 novembre 2019, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto - in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto resta confermata -: condanna al pagamento delle somme di seguito indicate: Controparte_1
euro 320.702,00 in favore di , Parte_1
euro 215.105,00 in favore di , Parte_2
euro 222.927,00 in favore di , Parte_3
euro 222.927,00 in favore di , Parte_4
euro 222.927,00 in favore di , Parte_5
euro 293.325,00 in favore di , Parte_6
euro 57.053,00 in favore di , Parte_7
euro 57.053,00 in favore di , Parte_8
euro 57.053,00 in favore di Parte_9
pag. 44/45 euro 57.053,00 in favore di , Parte_10
euro 28.526,00 in favore di , Parte_11 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla data della presente sentenza, da intendersi riferita alla data della deliberazione, sino al saldo;
condanna alla rifusione in favore di , Controparte_1 Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, Parte_11
in euro 40.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al presente grado, in euro 804,00 per anticipazioni ed in euro 35.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a.; dichiara compensate le spese del presente grado quanto al rapporto intercorrente tra e Parte_13 Parte_12 Parte_14 Controparte_1
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
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