TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1730/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata il 31.5.2023
DA
IM AC (C.F. ), rappresentato e difeso, per C.F._1
procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Alessio Bozzi Parutto del
Foro di Udine, domiciliatario;
ATTORE
CONTRO
EL LS (C.F. ), con sede a Remanzacco (Udine), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. NO LL, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Mellano, del Foro di
Udine, domiciliatario;
CONVENUTA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per l'attore: accertare ex art. 1454 cc, ovvero pronunciare per grave inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti litiganti. Condannare parte convenuta al rimborso di € 22.000,00 corrisposto per la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico mai realizzato. Condannare parte convenuta al risarcimento del maggior danno, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, in relazione alle poste di cui in narrativa. Convertire,
come per legge, il sequestro in pignoramento. Spese di lite, sia per la fase di sequestro che per il merito,
integralmente rifuse. In via istruttoria: conclude come da memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Per la convenuta: preliminarmente contesta l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione di difetto di procura, sollevata dall'attore nelle note conclusive;
la procura è stata depositata due volte, in diversi momenti. Chiede che, respinta ogni diversa eccezione della controparte, sia determinato in €
13.398,64 l'importo a carico di LL s.r.l.s. in favore dell'attore. Spese di causa interamente compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le vicende processuali
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, LI NA, premesso di aver ottenuto nei confronti di LL srls l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo sino a concorrenza dell'importo di € 27.000, ha esposto, in linea di fatto: a) di aver concluso con la predetta società un contratto d'appalto per la fornitura e posa in opera, presso la sua abitazione, di un impianto fotovoltaico con modulo a batterie, per la sostituzione della caldaia e delle valvole termostatiche, per la fornitura e posa in opera di un produttore d'acqua calda e di un climatizzatore in pompa di calore e di una colonnina di ricarica;
il preventivo prevedeva il corrispettivo di € 33.000,00 oltre IVA per l'impianto fotovoltaico, di € 6.426,00 oltre IVA per la sostituzione della caldaia e gli impianti tecnologici, di €
4.800,00 oltre IVA per la pompa di calore con accumulo di 450 litri;
b) l'attore aveva dovuto versare un acconto, non previsto contrattualmente, di € 22.000,00, IVA compresa, in relazione al quale la pagina 2 di 12 convenuta aveva emesso una fattura che indicava come oggetto la fornitura e posa di un impianto fotovoltaico e termico;
c) i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il giugno 2022 e si trattava di interventi che beneficiavano dell'agevolazione fiscale nota come Superbonus 110%; in realtà la convenuta aveva operato discontinuamente, sicché il suindicato termine non era stato rispettato e,
nonostante i continui solleciti, si era giunti all'1.12.2022, data in cui l'attore aveva intimato alla convenuta la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; d) poiché la convenuta pretendeva un altro acconto,
pur avendo realizzato parzialmente l'impianto termico per il quale non era stata nemmeno consegnata la certificazione, l'attore aveva incaricato altra impresa, per scongiurare la perdita dell'agevolazione sopra citata, sostenendo per l'impianto fotovoltaico una somma superiore per € 5.300,00 oltre IVA
rispetto a quella pattuita con LL srls, per un impianto meno potente rispetto a quello che quest'ultima avrebbe dovuto fornire. L'attore ha concluso per l'accertamento dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto o per la pronuncia della risoluzione, per la condanna della società convenuta alla restituzione dell'importo di € 22.000,00 versato per la posa di un impianto fotovoltaico mai realizzato, nonché al risarcimento dei danni, rappresentati dalla maggior spesa sostenuta per l'impianto e per i maggiori consumi di energia elettrica conseguenti al ritardo con il quale erano stati ultimati i lavori, nonché per gli interessi addebitati sul finanziamento in ragione del ritardo nella cessione del credito fiscale, da quantificarsi in corso di causa;
ha poi chiesto di disporre la conversione del sequestro in pignoramento e di condannare la convenuta alla rifusione delle spese del procedimento cautelare e della presente causa.
1.2 Si è costituita la convenuta LL srls, eccependo preliminarmente la nullità della notificazione della citazione, in quanto avvenuta in luogo diverso da quello indicato nella procura alle liti depositata il 29.5.2023 nel procedimento tra le parti R.G. 468/2023. La convenuta ha svolto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno di € 2.432,00 “come meglio chiarito nella
precisazione dell'ing. RE Candotti che si produce”, nonché al risarcimento del danno morale provocato dal commesso reato, come da querela “presentata dal convenuto”.
pagina 3 di 12 1.3 Con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. il giudice istruttore ha rilevato la nullità della domanda riconvenzionale, per assoluta incertezza dei fatti posti a suo fondamento, in quanto la convenuta si era limitata a richiamare due documenti, senza svolgere l'indispensabile corredo di allegazioni ed ha assegnato termine perentorio per integrarla;
la convenuta ha depositato una memoria integrativa.
1.4 Le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.; la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali ammesse in parziale accoglimento delle richieste delle parti ed espletamento di un'indagine tecnica. Previo scambio di note conclusive, le parti hanno formulato le conclusioni sopra riportate e all'esito della discussione orale il giudice si è riservato il deposito della sentenza.
2. Le questioni processuali sollevate dalle parti.
2.1 Affermata la nullità della notifica della citazione, la convenuta, costituitasi, ha sostenuto che ciò
avrebbe comportato l'inammissibilità delle domande e la revoca del sequestro.
Si osserva che la notifica dell'atto introduttivo della causa di merito all'indirizzo di posta elettronica della società convenuta non può ritenersi nulla, stante l'autonomia del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare e tenuto conto che la notificazione nel domicilio eletto ha, di regola, carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione previsti dagli artt. 138 ss. c.p.c., nel senso che l'elezione di domicilio serve solo a designare uno dei luoghi in cui può essere eseguita facoltativamente la consegna dell'atto, salvi i casi, non ricorrenti nel caso di specie, in cui la legge stabilisca espressamente che la notificazione presso il domicilio eletto sia esclusiva (Cass., sez. II civ., 26.9.2022,
n. 27995). In ogni caso, la costituzione della convenuta avrebbe sanato la nullità della notifica dell'atto introduttivo e quest'ultima non potrebbe rilevare ai fini del rispetto del termine per l'introduzione del giudizio di merito, da ritenersi mancato soltanto nei casi di inesistenza della notifica.
Soltanto nelle note conclusive la parte attrice ha eccepito che mancherebbe la procura alle liti in favore del difensore della convenuta e che il difetto non era stato sanato, richiamandosi a quanto dedotto nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.. L'eccezione processuale è inammissibile, in quanto tardivamente formulata nella fase decisoria in un atto con funzione meramente illustrativa;
nella memoria ex art. 171
pagina 4 di 12 ter n. 1 c.p.c., infatti, l'attore si era limitato a sostenere l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo, richiamandosi al tenore e alla data della procura della controparte a tale fine. Atteso che il difetto di rappresentanza processuale è comunque rilevabile d'ufficio, si osserva, per escludere lo stesso, che: -è la stessa parte attrice a riconoscere che, come allegato dalla convenuta, la procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione nel presente giudizio era già
stata depositata in data 29.5.2023 nel procedimento n. 468/2023 tra le parti, che era il procedimento di esecuzione mobiliare del sequestro, nel quale LL srls si è costituita, come risulta dal documento 24
attoreo; il tenore della stessa si riferisce ad “ogni altra azione conseguente” e non vi è dubbio sia tale,
rispetto al procedimento esecutivo del sequestro conservativo, l'azione di merito indispensabile a mantenerne l'efficacia; -in data 28.7.2023, ben prima della costituzione in giudizio, il procuratore della convenuta depositò istanza volta ad ottenere la visibilità del fascicolo informatico della presente causa,
recante unita la procura conferitagli in data 17.7.2023 dalla società convenuta, con specifico riferimento al presente giudizio, del quale è stata indicata la data della prima udienza.
3. La risoluzione per inadempimento del contratto
3.1 In data 22.11.2021 le parti stipularono il contratto, qualificato come appalto, per “l'esecuzione
delle opere di fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico con modulo batterie, sostituzione
caldaia e nuove valvole detentori con testine termostatiche su tutti i corpi scaldanti, fornitura e posa di
produttore di acqua calda in pompa di calore, fornitura e posa di climatizzatore in pompa di calore,
colonnina di ricarica” presso l'abitazione dell'attore sita in via Mentana n. 47 a Udine;
nel contratto era previsto che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 10.12.2021 ed essere ultimati entro il
30.6.2022 ed il corrispettivo era stato pattuito in € 51.000,00 oltre IVA, da corrispondersi a stati di avanzamento ogni qualvolta l'importo delle opere eseguite avesse raggiunto la cifra di € 20.000,00.
Non è stato prodotto il computo metrico allegato B al contratto, ma sono stati depositati soltanto i preventivi sottoscritti dalla convenuta per l'impianto fotovoltaico e relativo accumulo, per gli impianti termico, di produzione di acqua calda e di climatizzazione.
pagina 5 di 12 3.2 L'attore corrispose in data 10.12.2021 un acconto di € 22.000,00 (€ 20.000,00 oltre IVA)
ancorché, a quella data, nessuno stato di avanzamento fosse stato emesso.
3.3 La convenuta non ha minimamente contestato le seguenti circostanze, allegate nell'atto di citazione: -di aver operato senza continuità, nonostante i ripetuti solleciti del committente e del direttore dei lavori;
-di essere stato costantemente sollecitato dal committente, dopo l'inutile scadenza del termine contrattuale del 30.6.2022, all'ultimazione dei lavori, con indicazione che, per poter fruire dell'agevolazione nota come Superbonus 110%, il termine era quello del 31.12.2022 e che all'ultimazione delle opere doveva seguire un'attività amministrativa di almeno due mesi, ragion per cui i lavori avrebbero dovuto essere inderogabilmente ultimati entro il 31.10.2022. Né è stato contestato ciò che risulta dalla trascrizione dello scambio di messaggi telefonici intercorso tra l'attore e il legale rappresentante della convenuta e cioè che quest'ultimo pretendesse ulteriori pagamenti, non intendendo anticipare il costo dei materiali. Il committente, in data 1.12.2021, notificò a LL s.r.l.s la diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni, pena la risoluzione del contratto, diffida rimasta inadempiuta.
3.4 L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c.,
dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento. Nel caso di specie, alla data di stipulazione del contratto, la scadenza del 30.6.2022
rappresentava il termine ultimo per la fruizione del cosiddetto Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari;
il termine venne poi prorogato al 31.12.2022, con D.L. 17.5.2022, n. 50, convertito nella
L. 15.7.2022, n. 91. Alla data della comunicazione della diffida ad adempiere, era stato pubblicato il
D.L. 18.11.2023 n. 176, che aveva prorogato al 31.3.2023 il citato termine per gli edifici unifamiliari,
poi convertito dalla L. 13.1.2023, n.
6. In considerazione della gravità delle conseguenze economiche del mancato rispetto dei termini stabiliti per poter fruire della predetta agevolazione e delle ragioni sottese al rifiuto di riprendere i lavori -la pretesa di ricevere acconti contrattualmente non dovuti- deve pagina 6 di 12 senz'altro ritenersi che, alla data della diffida, sussistesse un inadempimento della convenuta connotato da rilevante gravità, atteso l'interesse dell'attore a beneficiare dell'agevolazione sopra citata. Deve
pertanto accertarsi che il contratto di appalto tra le parti si è risolto di diritto ex art. 1454 c.c..
4. Il diritto delle parti alla restitutio in integrum conseguente alla risoluzione.
4.1 L'attore pretende in primo luogo la restituzione dell'acconto di € 22.000,00 versato.
4.2 Nella memoria di integrazione depositata a seguito della concessione del termine per la rilevata nullità della domanda riconvenzionale, LL srls ha così dedotto: “alla convenuta veniva corrisposto
un acconto di € 20.000,00 più IVA, eppertanto € 22.000,00. La convenuta eseguiva lavori contrattuali
per € 5.300,00 ed oltre a ciò eseguiva lavori extracontrattuali per € 12.502,00 e così per totali €
17.802,00. L'attrice, senza alcun preavviso, risolveva il contratto incaricando altra ditta di proseguire
i lavori. L'inadempimento dell'attrice è pertanto evidente, e la convenuta avrà diritto all'indennizzo
per mancato guadagno pari al 10% sui lavori contrattuali non eseguiti. Tale importo aumenta ad €
4.650,00, e detratto il residuo importo dell'acconto ricevuto, (€ 2.198,00), residua un credito della
convenuta pari ad € 2.432,00, così come richiesto nella prima domanda riconvenzionale”.
4.3 La risoluzione del contratto per inadempimento determina un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire e un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite;
pronunciata la risoluzione, ciascuno dei contraenti, indipendentemente dall'imputabilità
dell'inadempienza, che rileva ai fini del risarcimento del danno, è tenuto ad una totale restitutio in
integrum. Con riguardo all'appalto, ribadito che l'obbligazione restitutoria non ha natura risarcitoria e deriva dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, il giudice di legittimità ha conseguentemente evidenziato che, nel caso di risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto “in detrazione alle
ragioni di danno spettanti al committente….al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e
delle quali comunque il committente stesso si sia giovato” e ciò a titolo di “equivalente pecuniario
della dovuta restitutio in integrum”. (Cass., sez. II civ., 30.10.2018, n. 27640; Cass., sez. II civ.,
21.6.2013, n. 15705; Cass., sez. II civ., 16.3.2011, n. 6181).
pagina 7 di 12 4.4 Nelle note conclusive l'attore ha affermato che la convenuta non aveva fornito o allegato alcuna prova in ordine ai lavori eseguiti sull'impianto termico e nemmeno alla quantificazione degli stessi.
Nell'ordinanza del 27.7.2024, con la quale è stata disposta l'indagine tecnica, questo giudice ha rilevato
“che non è in contestazione tra le parti che la società convenuta abbia realizzato la sostituzione della
caldaia e la riferibilità a tale intervento dell'importo di € 5.300,00, nel quale la stessa convenuta, nella
terza pagina della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.c., ritiene compresa anche la prestazione di
“smontaggio clima esistenti”. Tale valutazione è stata espressa considerando che: -a pag. VI della citazione si legge che “La LL srls ha unicamente realizzato -parzialmente- l'impianto termico, non
collaudato, ma non ha nemmeno consegnato la relativa certificazione obbligatoria”; -l'attore non ha contestato l'importo di € 5.300,00 indicato dalla convenuta nella memoria integrativa come dovuto per i lavori previsti dal contratto ed effettivamente eseguiti, leggendosi a pag. XIII della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. che “Dell'importo di € 5.300 relativo agli interventi posti in essere dalla convenuta
nell'ambito del bonus 110% è stato dato atto nell'atto introduttivo…”, al contempo affermando che tali opere non avrebbero dovuto comportare alcun esborso per l'attore. Quest'ultimo ha invece negato che la convenuta abbia eseguito lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dal documento contrattuale, per €
12.502,00, sostenendo che le parziali opere eseguite erano in realtà ricomprese nel contratto, non avrebbero comportato alcun esborso per il committente, come reso evidente dal preventivo prodotto come doc. 2B e comunque non erano state realizzate a regola d'arte e avevano reso necessari interventi correttivi.
4.5 Le testimonianze assunte hanno consentito di accertare che, oltre alla sostituzione della caldaia e alla rimozione delle unità esterne dell'impianto di condizionamento, lavori previsti dal contratto, la società convenuta eseguì i seguenti ulteriori lavori: -spostamento di qualche metro di un punto idrico ubicato originariamente sulla recinzione lungo Via Mentana;
-spostamento di un quadro elettrico sito all'ingresso della casa;
-installazione di un motore, fornito dalla stessa LL srls, sul cancello elettrico;
-posa dei cavidotti e delle scatole elettriche per la realizzazione della linea elettrica di alimentazione della colonnina di ricarica per l'autovettura, lavoro interrotto per le contestazioni del pagina 8 di 12 confinante;
-montaggio della tenda sul retro della casa. A tali lavori il consulente tecnico d'ufficio ha attribuito il complessivo valore di € 2.566,10, comprensivo di IVA del 10%, al quale va sommato il non contestato compenso per la sostituzione della caldaia e per lo “smontaggio clima esistenti” (nella terza pagina della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., infatti, la stessa convenuta ha così allegato “vero
che la convenuta ha eseguito lavori contrattuali per € 5.300,00 (sostituzione caldaia e smontaggio
clima esistenti”), pari a complessivi € 5.300,00. La completa genericità delle allegazioni della convenuta in ordine ad ulteriori lavori extracontrattuali preclude il riconoscimento di altre somme in suo favore. A fronte di quanto dedotto dall'attore nelle note conclusive, per escludere la detrazione del non contestato importo preteso a fronte della parte dell'impianto termico eseguita dalla convenuta e dello smontaggio delle unità dell'impianto di condizionamento, si osserva che l'attore ha fruito dell'agevolazione nella forma della cessione del credito fiscale alla detrazione alla stessa banca che aveva concesso il finanziamento per l'esecuzione dei lavori, che la fattura in acconto di LL srls avrebbe potuto essere portata in detrazione per la parte relativa all'impianto termico da essa effettivamente eseguita, parte per la quale l'impresa successivamente incaricata non poteva emettere propria fattura.
4.6 L'attore ha pertanto diritto di ripetere dalla convenuta l'importo di € 14.133,90 (€ 22.000,00
pagati a titolo di acconto-€ 7.866,10 per lavorazioni eseguite dalla società convenuta). In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, ma conseguono al venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta;
ne consegue che, in difetto di domanda in punto interessi, questi ultimi non possono essere attribuiti d'ufficio.
5. Le domande risarcitorie delle parti.
5.1 L'attore ha in primo luogo sostenuto che, a causa della risoluzione del contratto con LL srls,
è stato costretto a rivolgersi ad altra impresa, reperita con non poche difficoltà, che garantisse l'ultimazione dei lavori e degli allacciamenti entro il mese di marzo 2023 e di aver sostenuto maggiori pagina 9 di 12 costi per l'esecuzione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, peraltro di caratteristiche inferiori rispetto a quello che LL srls avrebbe dovuto fornire, in ragione delle ben diverse condizioni di mercato, che avevano visto un continuo incremento dei prezzi.
5.2 Il consulente tecnico d'ufficio ha in primo luogo evidenziato che, in ragione del necessitato ricorso ad altra impresa, l'attore aveva sostenuto spese ulteriori, non rientranti nel Superbonus 110% per €
4.795,33, IVA inclusa;
ha poi condivisibilmente escluso la fondatezza della prospettazione attorea,
secondo cui la realizzazione di un impianto fotovoltaico di minore potenza rispetto a quello concordato con LL srls sarebbe stata imposta dalla necessità di rimanere entro i massimali, “in quanto i
massimali vanno calcolati separatamente per il fotovoltaico e per il sistema di accumulo e inoltre non
possono includere fatture per attività non svolte” (e cioè la fattura in acconto di LL srls per la parte di lavori non eseguita, quella relativa all'impianto fotovoltaico), ragion per cui tale scelta non può
considerarsi in rapporto di causalità con l'inadempimento della convenuta. Ancora, l'ausiliario del giudice ha stimato in € 1.438,57 la maggior spesa sostenuta dall'attore per il consumo di energia elettrica conseguente al ritardato avvio dell'impianto fotovoltaico e, da ultimo, ha condivisibilmente ritenuto impossibile quantificare i maggiori interessi sul finanziamento contratto per l'esecuzione dei lavori in ragione del ritardo nella cessione del credito conseguente al ritardo nell'ultimazione dei lavori,
a causa dell'evidente carenza della documentazione offerta, che non consente di determinare la parte di interessi passivi riferibili alle opere oggetto del contratto intercorso con la convenuta, nell'ambito del ben più ampio intervento realizzato dall'attore (dell'ammontare complessivo di € 145.898,52).
5.3 L'attore ha poi allegato: “Ulteriori rilievi possono spendersi sul confort abitativo, che ha costretto
parte attrice a vivere in un cantiere aperto per oltre sei mesi oltre il termine previsto. Il
comportamento di parte convenuta ha ingenerato uno stress enorme: non solo il ritardo, ma
soprattutto l'abbandono del cantiere quanto era prossimo il termine di scadenza per beneficiare del
bonus 110%. In quel frangente parte attrice ha speso ogni energia necessaria a reperire
un'alternativa…”. Nessuna ulteriore allegazione è stata svolta nelle memorie integrative.
pagina 10 di 12 Il danno non patrimoniale può considerarsi risarcibile non soltanto quando conseguente a un fatto illecito, ma anche nel caso in cui un inadempimento contrattuale abbia cagionato una lesione, non soltanto al patrimonio, ma anche a un diritto fondamentale della persona, lesione che deve attingere a una soglia di sufficiente gravità e serietà. Dovendo la prova del danno raggiungersi in via presuntiva, è
onere della parte che chieda di essere risarcita allegare e provare specifiche circostanze di fatto che consentano di inferirlo;
nel caso di specie, avrebbero dovuto essere allegate e provate, in primo luogo,
le concrete condizioni dell'abitazione e le conseguenti limitazioni all'effettiva fruizione. Non si ritiene che l'attore abbia assolto all'onere di allegazione e prova che gli incombeva, attesa la genericità delle allegazioni riportate, riprodotta in un capitolo di prova del medesimo tenore, sul quale non è stata ammessa la prova testimoniale.
5.4 Conclusivamente sul punto, la convenuta deve essere condannata a risarcire il danno subito dall'attore, mediante pagamento dell'importo di € 6.233,90, aumentato per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e per gli interessi, che, in ragione della loro natura “compensativa” rispetto al debito di valore oggetto di rivalutazione, debbono essere riconosciuti al tasso di cui al c. I dell'art. 1284 c.c..
5.5 La convenuta ha prospettato una richiesta risarcitoria limitandosi a richiamare la querela presentata dal legale rappresentante sig. LL nei confronti dell'attore; nessuna specifica allegazione
è stata svolta, nessuna prova dedotta;
l'attore ha prodotto la richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento penale a suo carico e il conseguente decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari. La domanda in esame appare pertanto patentemente infondata.
6. La regolazione delle spese processuali.
6.1 Il compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di questo giudice del 10.12.2024, deve essere posto a carico della società convenuta, stante la prevalente soccombenza.
6.2 Le spese processuali, sia del procedimento cautelare ante causam che del presente giudizio,
seguono del pari la prevalente soccombenza della convenuta e vengono liquidate, in assenza di nota,
come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti pagina 11 di 12 rispetto al valore delle domande attoree, tra le quali vi è anche quella di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto.
La conversione del sequestro in pignoramento si realizza ex lege con la pubblicazione della sentenza, ferma la necessità degli atti di impulso ex art. 156 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) accerta l'intervenuta risoluzione, ex art. 1454 c.c., per inadempimento della convenuta
LL srls, del contratto di appalto dalla stessa concluso in data 22.11.2021 con l'attore LI
NA;
B) per l'effetto, condanna la convenuta LL srls a: ▪restituire all'attore la somma di € €
14.133,90; ▪risarcire all'attore il danno subìto, mediante pagamento dell'importo di € 6.233,90, da aumentare per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalle date dei pagamenti eseguiti dall'attore sino a quella di pubblicazione della presente sentenza e per gli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, con la medesima decorrenza sino al saldo;
C) pone a carico della società convenuta il compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di questo giudice del 10.12.2024;
D) condanna la società convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida per il procedimento cautelare in € 259,00 per esborsi e in € 3.250,00 per compenso e per il presente giudizio in € 518,00 per esborsi e in € 7.600,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del
15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 8.4.2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 12 di 12
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1730/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata il 31.5.2023
DA
IM AC (C.F. ), rappresentato e difeso, per C.F._1
procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Alessio Bozzi Parutto del
Foro di Udine, domiciliatario;
ATTORE
CONTRO
EL LS (C.F. ), con sede a Remanzacco (Udine), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. NO LL, rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Mellano, del Foro di
Udine, domiciliatario;
CONVENUTA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per l'attore: accertare ex art. 1454 cc, ovvero pronunciare per grave inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti litiganti. Condannare parte convenuta al rimborso di € 22.000,00 corrisposto per la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico mai realizzato. Condannare parte convenuta al risarcimento del maggior danno, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, in relazione alle poste di cui in narrativa. Convertire,
come per legge, il sequestro in pignoramento. Spese di lite, sia per la fase di sequestro che per il merito,
integralmente rifuse. In via istruttoria: conclude come da memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Per la convenuta: preliminarmente contesta l'ammissibilità e la fondatezza dell'eccezione di difetto di procura, sollevata dall'attore nelle note conclusive;
la procura è stata depositata due volte, in diversi momenti. Chiede che, respinta ogni diversa eccezione della controparte, sia determinato in €
13.398,64 l'importo a carico di LL s.r.l.s. in favore dell'attore. Spese di causa interamente compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le vicende processuali
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, LI NA, premesso di aver ottenuto nei confronti di LL srls l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo sino a concorrenza dell'importo di € 27.000, ha esposto, in linea di fatto: a) di aver concluso con la predetta società un contratto d'appalto per la fornitura e posa in opera, presso la sua abitazione, di un impianto fotovoltaico con modulo a batterie, per la sostituzione della caldaia e delle valvole termostatiche, per la fornitura e posa in opera di un produttore d'acqua calda e di un climatizzatore in pompa di calore e di una colonnina di ricarica;
il preventivo prevedeva il corrispettivo di € 33.000,00 oltre IVA per l'impianto fotovoltaico, di € 6.426,00 oltre IVA per la sostituzione della caldaia e gli impianti tecnologici, di €
4.800,00 oltre IVA per la pompa di calore con accumulo di 450 litri;
b) l'attore aveva dovuto versare un acconto, non previsto contrattualmente, di € 22.000,00, IVA compresa, in relazione al quale la pagina 2 di 12 convenuta aveva emesso una fattura che indicava come oggetto la fornitura e posa di un impianto fotovoltaico e termico;
c) i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro il giugno 2022 e si trattava di interventi che beneficiavano dell'agevolazione fiscale nota come Superbonus 110%; in realtà la convenuta aveva operato discontinuamente, sicché il suindicato termine non era stato rispettato e,
nonostante i continui solleciti, si era giunti all'1.12.2022, data in cui l'attore aveva intimato alla convenuta la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.; d) poiché la convenuta pretendeva un altro acconto,
pur avendo realizzato parzialmente l'impianto termico per il quale non era stata nemmeno consegnata la certificazione, l'attore aveva incaricato altra impresa, per scongiurare la perdita dell'agevolazione sopra citata, sostenendo per l'impianto fotovoltaico una somma superiore per € 5.300,00 oltre IVA
rispetto a quella pattuita con LL srls, per un impianto meno potente rispetto a quello che quest'ultima avrebbe dovuto fornire. L'attore ha concluso per l'accertamento dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto o per la pronuncia della risoluzione, per la condanna della società convenuta alla restituzione dell'importo di € 22.000,00 versato per la posa di un impianto fotovoltaico mai realizzato, nonché al risarcimento dei danni, rappresentati dalla maggior spesa sostenuta per l'impianto e per i maggiori consumi di energia elettrica conseguenti al ritardo con il quale erano stati ultimati i lavori, nonché per gli interessi addebitati sul finanziamento in ragione del ritardo nella cessione del credito fiscale, da quantificarsi in corso di causa;
ha poi chiesto di disporre la conversione del sequestro in pignoramento e di condannare la convenuta alla rifusione delle spese del procedimento cautelare e della presente causa.
1.2 Si è costituita la convenuta LL srls, eccependo preliminarmente la nullità della notificazione della citazione, in quanto avvenuta in luogo diverso da quello indicato nella procura alle liti depositata il 29.5.2023 nel procedimento tra le parti R.G. 468/2023. La convenuta ha svolto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno di € 2.432,00 “come meglio chiarito nella
precisazione dell'ing. RE Candotti che si produce”, nonché al risarcimento del danno morale provocato dal commesso reato, come da querela “presentata dal convenuto”.
pagina 3 di 12 1.3 Con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. il giudice istruttore ha rilevato la nullità della domanda riconvenzionale, per assoluta incertezza dei fatti posti a suo fondamento, in quanto la convenuta si era limitata a richiamare due documenti, senza svolgere l'indispensabile corredo di allegazioni ed ha assegnato termine perentorio per integrarla;
la convenuta ha depositato una memoria integrativa.
1.4 Le parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.; la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali ammesse in parziale accoglimento delle richieste delle parti ed espletamento di un'indagine tecnica. Previo scambio di note conclusive, le parti hanno formulato le conclusioni sopra riportate e all'esito della discussione orale il giudice si è riservato il deposito della sentenza.
2. Le questioni processuali sollevate dalle parti.
2.1 Affermata la nullità della notifica della citazione, la convenuta, costituitasi, ha sostenuto che ciò
avrebbe comportato l'inammissibilità delle domande e la revoca del sequestro.
Si osserva che la notifica dell'atto introduttivo della causa di merito all'indirizzo di posta elettronica della società convenuta non può ritenersi nulla, stante l'autonomia del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare e tenuto conto che la notificazione nel domicilio eletto ha, di regola, carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione previsti dagli artt. 138 ss. c.p.c., nel senso che l'elezione di domicilio serve solo a designare uno dei luoghi in cui può essere eseguita facoltativamente la consegna dell'atto, salvi i casi, non ricorrenti nel caso di specie, in cui la legge stabilisca espressamente che la notificazione presso il domicilio eletto sia esclusiva (Cass., sez. II civ., 26.9.2022,
n. 27995). In ogni caso, la costituzione della convenuta avrebbe sanato la nullità della notifica dell'atto introduttivo e quest'ultima non potrebbe rilevare ai fini del rispetto del termine per l'introduzione del giudizio di merito, da ritenersi mancato soltanto nei casi di inesistenza della notifica.
Soltanto nelle note conclusive la parte attrice ha eccepito che mancherebbe la procura alle liti in favore del difensore della convenuta e che il difetto non era stato sanato, richiamandosi a quanto dedotto nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.. L'eccezione processuale è inammissibile, in quanto tardivamente formulata nella fase decisoria in un atto con funzione meramente illustrativa;
nella memoria ex art. 171
pagina 4 di 12 ter n. 1 c.p.c., infatti, l'attore si era limitato a sostenere l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo, richiamandosi al tenore e alla data della procura della controparte a tale fine. Atteso che il difetto di rappresentanza processuale è comunque rilevabile d'ufficio, si osserva, per escludere lo stesso, che: -è la stessa parte attrice a riconoscere che, come allegato dalla convenuta, la procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione nel presente giudizio era già
stata depositata in data 29.5.2023 nel procedimento n. 468/2023 tra le parti, che era il procedimento di esecuzione mobiliare del sequestro, nel quale LL srls si è costituita, come risulta dal documento 24
attoreo; il tenore della stessa si riferisce ad “ogni altra azione conseguente” e non vi è dubbio sia tale,
rispetto al procedimento esecutivo del sequestro conservativo, l'azione di merito indispensabile a mantenerne l'efficacia; -in data 28.7.2023, ben prima della costituzione in giudizio, il procuratore della convenuta depositò istanza volta ad ottenere la visibilità del fascicolo informatico della presente causa,
recante unita la procura conferitagli in data 17.7.2023 dalla società convenuta, con specifico riferimento al presente giudizio, del quale è stata indicata la data della prima udienza.
3. La risoluzione per inadempimento del contratto
3.1 In data 22.11.2021 le parti stipularono il contratto, qualificato come appalto, per “l'esecuzione
delle opere di fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico con modulo batterie, sostituzione
caldaia e nuove valvole detentori con testine termostatiche su tutti i corpi scaldanti, fornitura e posa di
produttore di acqua calda in pompa di calore, fornitura e posa di climatizzatore in pompa di calore,
colonnina di ricarica” presso l'abitazione dell'attore sita in via Mentana n. 47 a Udine;
nel contratto era previsto che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 10.12.2021 ed essere ultimati entro il
30.6.2022 ed il corrispettivo era stato pattuito in € 51.000,00 oltre IVA, da corrispondersi a stati di avanzamento ogni qualvolta l'importo delle opere eseguite avesse raggiunto la cifra di € 20.000,00.
Non è stato prodotto il computo metrico allegato B al contratto, ma sono stati depositati soltanto i preventivi sottoscritti dalla convenuta per l'impianto fotovoltaico e relativo accumulo, per gli impianti termico, di produzione di acqua calda e di climatizzazione.
pagina 5 di 12 3.2 L'attore corrispose in data 10.12.2021 un acconto di € 22.000,00 (€ 20.000,00 oltre IVA)
ancorché, a quella data, nessuno stato di avanzamento fosse stato emesso.
3.3 La convenuta non ha minimamente contestato le seguenti circostanze, allegate nell'atto di citazione: -di aver operato senza continuità, nonostante i ripetuti solleciti del committente e del direttore dei lavori;
-di essere stato costantemente sollecitato dal committente, dopo l'inutile scadenza del termine contrattuale del 30.6.2022, all'ultimazione dei lavori, con indicazione che, per poter fruire dell'agevolazione nota come Superbonus 110%, il termine era quello del 31.12.2022 e che all'ultimazione delle opere doveva seguire un'attività amministrativa di almeno due mesi, ragion per cui i lavori avrebbero dovuto essere inderogabilmente ultimati entro il 31.10.2022. Né è stato contestato ciò che risulta dalla trascrizione dello scambio di messaggi telefonici intercorso tra l'attore e il legale rappresentante della convenuta e cioè che quest'ultimo pretendesse ulteriori pagamenti, non intendendo anticipare il costo dei materiali. Il committente, in data 1.12.2021, notificò a LL s.r.l.s la diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni, pena la risoluzione del contratto, diffida rimasta inadempiuta.
3.4 L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c.,
dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento. Nel caso di specie, alla data di stipulazione del contratto, la scadenza del 30.6.2022
rappresentava il termine ultimo per la fruizione del cosiddetto Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari;
il termine venne poi prorogato al 31.12.2022, con D.L. 17.5.2022, n. 50, convertito nella
L. 15.7.2022, n. 91. Alla data della comunicazione della diffida ad adempiere, era stato pubblicato il
D.L. 18.11.2023 n. 176, che aveva prorogato al 31.3.2023 il citato termine per gli edifici unifamiliari,
poi convertito dalla L. 13.1.2023, n.
6. In considerazione della gravità delle conseguenze economiche del mancato rispetto dei termini stabiliti per poter fruire della predetta agevolazione e delle ragioni sottese al rifiuto di riprendere i lavori -la pretesa di ricevere acconti contrattualmente non dovuti- deve pagina 6 di 12 senz'altro ritenersi che, alla data della diffida, sussistesse un inadempimento della convenuta connotato da rilevante gravità, atteso l'interesse dell'attore a beneficiare dell'agevolazione sopra citata. Deve
pertanto accertarsi che il contratto di appalto tra le parti si è risolto di diritto ex art. 1454 c.c..
4. Il diritto delle parti alla restitutio in integrum conseguente alla risoluzione.
4.1 L'attore pretende in primo luogo la restituzione dell'acconto di € 22.000,00 versato.
4.2 Nella memoria di integrazione depositata a seguito della concessione del termine per la rilevata nullità della domanda riconvenzionale, LL srls ha così dedotto: “alla convenuta veniva corrisposto
un acconto di € 20.000,00 più IVA, eppertanto € 22.000,00. La convenuta eseguiva lavori contrattuali
per € 5.300,00 ed oltre a ciò eseguiva lavori extracontrattuali per € 12.502,00 e così per totali €
17.802,00. L'attrice, senza alcun preavviso, risolveva il contratto incaricando altra ditta di proseguire
i lavori. L'inadempimento dell'attrice è pertanto evidente, e la convenuta avrà diritto all'indennizzo
per mancato guadagno pari al 10% sui lavori contrattuali non eseguiti. Tale importo aumenta ad €
4.650,00, e detratto il residuo importo dell'acconto ricevuto, (€ 2.198,00), residua un credito della
convenuta pari ad € 2.432,00, così come richiesto nella prima domanda riconvenzionale”.
4.3 La risoluzione del contratto per inadempimento determina un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire e un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite;
pronunciata la risoluzione, ciascuno dei contraenti, indipendentemente dall'imputabilità
dell'inadempienza, che rileva ai fini del risarcimento del danno, è tenuto ad una totale restitutio in
integrum. Con riguardo all'appalto, ribadito che l'obbligazione restitutoria non ha natura risarcitoria e deriva dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, il giudice di legittimità ha conseguentemente evidenziato che, nel caso di risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto “in detrazione alle
ragioni di danno spettanti al committente….al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e
delle quali comunque il committente stesso si sia giovato” e ciò a titolo di “equivalente pecuniario
della dovuta restitutio in integrum”. (Cass., sez. II civ., 30.10.2018, n. 27640; Cass., sez. II civ.,
21.6.2013, n. 15705; Cass., sez. II civ., 16.3.2011, n. 6181).
pagina 7 di 12 4.4 Nelle note conclusive l'attore ha affermato che la convenuta non aveva fornito o allegato alcuna prova in ordine ai lavori eseguiti sull'impianto termico e nemmeno alla quantificazione degli stessi.
Nell'ordinanza del 27.7.2024, con la quale è stata disposta l'indagine tecnica, questo giudice ha rilevato
“che non è in contestazione tra le parti che la società convenuta abbia realizzato la sostituzione della
caldaia e la riferibilità a tale intervento dell'importo di € 5.300,00, nel quale la stessa convenuta, nella
terza pagina della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.c., ritiene compresa anche la prestazione di
“smontaggio clima esistenti”. Tale valutazione è stata espressa considerando che: -a pag. VI della citazione si legge che “La LL srls ha unicamente realizzato -parzialmente- l'impianto termico, non
collaudato, ma non ha nemmeno consegnato la relativa certificazione obbligatoria”; -l'attore non ha contestato l'importo di € 5.300,00 indicato dalla convenuta nella memoria integrativa come dovuto per i lavori previsti dal contratto ed effettivamente eseguiti, leggendosi a pag. XIII della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. che “Dell'importo di € 5.300 relativo agli interventi posti in essere dalla convenuta
nell'ambito del bonus 110% è stato dato atto nell'atto introduttivo…”, al contempo affermando che tali opere non avrebbero dovuto comportare alcun esborso per l'attore. Quest'ultimo ha invece negato che la convenuta abbia eseguito lavori ulteriori rispetto a quelli previsti dal documento contrattuale, per €
12.502,00, sostenendo che le parziali opere eseguite erano in realtà ricomprese nel contratto, non avrebbero comportato alcun esborso per il committente, come reso evidente dal preventivo prodotto come doc. 2B e comunque non erano state realizzate a regola d'arte e avevano reso necessari interventi correttivi.
4.5 Le testimonianze assunte hanno consentito di accertare che, oltre alla sostituzione della caldaia e alla rimozione delle unità esterne dell'impianto di condizionamento, lavori previsti dal contratto, la società convenuta eseguì i seguenti ulteriori lavori: -spostamento di qualche metro di un punto idrico ubicato originariamente sulla recinzione lungo Via Mentana;
-spostamento di un quadro elettrico sito all'ingresso della casa;
-installazione di un motore, fornito dalla stessa LL srls, sul cancello elettrico;
-posa dei cavidotti e delle scatole elettriche per la realizzazione della linea elettrica di alimentazione della colonnina di ricarica per l'autovettura, lavoro interrotto per le contestazioni del pagina 8 di 12 confinante;
-montaggio della tenda sul retro della casa. A tali lavori il consulente tecnico d'ufficio ha attribuito il complessivo valore di € 2.566,10, comprensivo di IVA del 10%, al quale va sommato il non contestato compenso per la sostituzione della caldaia e per lo “smontaggio clima esistenti” (nella terza pagina della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., infatti, la stessa convenuta ha così allegato “vero
che la convenuta ha eseguito lavori contrattuali per € 5.300,00 (sostituzione caldaia e smontaggio
clima esistenti”), pari a complessivi € 5.300,00. La completa genericità delle allegazioni della convenuta in ordine ad ulteriori lavori extracontrattuali preclude il riconoscimento di altre somme in suo favore. A fronte di quanto dedotto dall'attore nelle note conclusive, per escludere la detrazione del non contestato importo preteso a fronte della parte dell'impianto termico eseguita dalla convenuta e dello smontaggio delle unità dell'impianto di condizionamento, si osserva che l'attore ha fruito dell'agevolazione nella forma della cessione del credito fiscale alla detrazione alla stessa banca che aveva concesso il finanziamento per l'esecuzione dei lavori, che la fattura in acconto di LL srls avrebbe potuto essere portata in detrazione per la parte relativa all'impianto termico da essa effettivamente eseguita, parte per la quale l'impresa successivamente incaricata non poteva emettere propria fattura.
4.6 L'attore ha pertanto diritto di ripetere dalla convenuta l'importo di € 14.133,90 (€ 22.000,00
pagati a titolo di acconto-€ 7.866,10 per lavorazioni eseguite dalla società convenuta). In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, ma conseguono al venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta;
ne consegue che, in difetto di domanda in punto interessi, questi ultimi non possono essere attribuiti d'ufficio.
5. Le domande risarcitorie delle parti.
5.1 L'attore ha in primo luogo sostenuto che, a causa della risoluzione del contratto con LL srls,
è stato costretto a rivolgersi ad altra impresa, reperita con non poche difficoltà, che garantisse l'ultimazione dei lavori e degli allacciamenti entro il mese di marzo 2023 e di aver sostenuto maggiori pagina 9 di 12 costi per l'esecuzione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, peraltro di caratteristiche inferiori rispetto a quello che LL srls avrebbe dovuto fornire, in ragione delle ben diverse condizioni di mercato, che avevano visto un continuo incremento dei prezzi.
5.2 Il consulente tecnico d'ufficio ha in primo luogo evidenziato che, in ragione del necessitato ricorso ad altra impresa, l'attore aveva sostenuto spese ulteriori, non rientranti nel Superbonus 110% per €
4.795,33, IVA inclusa;
ha poi condivisibilmente escluso la fondatezza della prospettazione attorea,
secondo cui la realizzazione di un impianto fotovoltaico di minore potenza rispetto a quello concordato con LL srls sarebbe stata imposta dalla necessità di rimanere entro i massimali, “in quanto i
massimali vanno calcolati separatamente per il fotovoltaico e per il sistema di accumulo e inoltre non
possono includere fatture per attività non svolte” (e cioè la fattura in acconto di LL srls per la parte di lavori non eseguita, quella relativa all'impianto fotovoltaico), ragion per cui tale scelta non può
considerarsi in rapporto di causalità con l'inadempimento della convenuta. Ancora, l'ausiliario del giudice ha stimato in € 1.438,57 la maggior spesa sostenuta dall'attore per il consumo di energia elettrica conseguente al ritardato avvio dell'impianto fotovoltaico e, da ultimo, ha condivisibilmente ritenuto impossibile quantificare i maggiori interessi sul finanziamento contratto per l'esecuzione dei lavori in ragione del ritardo nella cessione del credito conseguente al ritardo nell'ultimazione dei lavori,
a causa dell'evidente carenza della documentazione offerta, che non consente di determinare la parte di interessi passivi riferibili alle opere oggetto del contratto intercorso con la convenuta, nell'ambito del ben più ampio intervento realizzato dall'attore (dell'ammontare complessivo di € 145.898,52).
5.3 L'attore ha poi allegato: “Ulteriori rilievi possono spendersi sul confort abitativo, che ha costretto
parte attrice a vivere in un cantiere aperto per oltre sei mesi oltre il termine previsto. Il
comportamento di parte convenuta ha ingenerato uno stress enorme: non solo il ritardo, ma
soprattutto l'abbandono del cantiere quanto era prossimo il termine di scadenza per beneficiare del
bonus 110%. In quel frangente parte attrice ha speso ogni energia necessaria a reperire
un'alternativa…”. Nessuna ulteriore allegazione è stata svolta nelle memorie integrative.
pagina 10 di 12 Il danno non patrimoniale può considerarsi risarcibile non soltanto quando conseguente a un fatto illecito, ma anche nel caso in cui un inadempimento contrattuale abbia cagionato una lesione, non soltanto al patrimonio, ma anche a un diritto fondamentale della persona, lesione che deve attingere a una soglia di sufficiente gravità e serietà. Dovendo la prova del danno raggiungersi in via presuntiva, è
onere della parte che chieda di essere risarcita allegare e provare specifiche circostanze di fatto che consentano di inferirlo;
nel caso di specie, avrebbero dovuto essere allegate e provate, in primo luogo,
le concrete condizioni dell'abitazione e le conseguenti limitazioni all'effettiva fruizione. Non si ritiene che l'attore abbia assolto all'onere di allegazione e prova che gli incombeva, attesa la genericità delle allegazioni riportate, riprodotta in un capitolo di prova del medesimo tenore, sul quale non è stata ammessa la prova testimoniale.
5.4 Conclusivamente sul punto, la convenuta deve essere condannata a risarcire il danno subito dall'attore, mediante pagamento dell'importo di € 6.233,90, aumentato per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e per gli interessi, che, in ragione della loro natura “compensativa” rispetto al debito di valore oggetto di rivalutazione, debbono essere riconosciuti al tasso di cui al c. I dell'art. 1284 c.c..
5.5 La convenuta ha prospettato una richiesta risarcitoria limitandosi a richiamare la querela presentata dal legale rappresentante sig. LL nei confronti dell'attore; nessuna specifica allegazione
è stata svolta, nessuna prova dedotta;
l'attore ha prodotto la richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento penale a suo carico e il conseguente decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari. La domanda in esame appare pertanto patentemente infondata.
6. La regolazione delle spese processuali.
6.1 Il compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di questo giudice del 10.12.2024, deve essere posto a carico della società convenuta, stante la prevalente soccombenza.
6.2 Le spese processuali, sia del procedimento cautelare ante causam che del presente giudizio,
seguono del pari la prevalente soccombenza della convenuta e vengono liquidate, in assenza di nota,
come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti pagina 11 di 12 rispetto al valore delle domande attoree, tra le quali vi è anche quella di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto.
La conversione del sequestro in pignoramento si realizza ex lege con la pubblicazione della sentenza, ferma la necessità degli atti di impulso ex art. 156 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) accerta l'intervenuta risoluzione, ex art. 1454 c.c., per inadempimento della convenuta
LL srls, del contratto di appalto dalla stessa concluso in data 22.11.2021 con l'attore LI
NA;
B) per l'effetto, condanna la convenuta LL srls a: ▪restituire all'attore la somma di € €
14.133,90; ▪risarcire all'attore il danno subìto, mediante pagamento dell'importo di € 6.233,90, da aumentare per la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalle date dei pagamenti eseguiti dall'attore sino a quella di pubblicazione della presente sentenza e per gli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, con la medesima decorrenza sino al saldo;
C) pone a carico della società convenuta il compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di questo giudice del 10.12.2024;
D) condanna la società convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida per il procedimento cautelare in € 259,00 per esborsi e in € 3.250,00 per compenso e per il presente giudizio in € 518,00 per esborsi e in € 7.600,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del
15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 8.4.2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 12 di 12