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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n°3974/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3974/2023 R.G ad oggetto: giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione Penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p., vertente T R A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Omodeo n°45 Lt. 6, (C.F. ) e CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_2
Via Omodeo n. 45 Lt. 6, (C.F. , già rappresentati CodiceFiscale_2
e difesi dall'Avv. Michele Liguori e dall'avv. Tiziana Conte, rinuncianti al mandato, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Napoli, al Centro Direzionale Is. F4 in virtù di procura prodotta in allegato alla citazione in riassunzione, e successivamente dall'Avv. Vincenzo Liguori, con domicilio eletto presso lo stesso studio, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di difensore aggiunto depositata telematicamente;
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE C O N T R O
(c.f. ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Serino (AV), alla via G. Greco n°35, ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Gramsci n°19, presso lo studio dell'Avv. Valerio Minucci, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato e prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riassunto depositata telematicamente;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
1 Proc. n°3974/2019 R.G.
a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°1578/2020, disposta dalla S.C. con ordinanza n°21983 pubblicata il 12.7.2022, pronunciata all'esito dell'appello con cui riteneva di riformare la sentenza assolutoria di primo grado, n°10923 emessa dal Tribunale Penale di Napoli il 19.9.2011 limitatamente al profilo civilistico della soddisfazione della pretesa risarcitoria in favore della costituita parte civile , in proprio e in qualità di esercente la Controparte_2 potestà parentale sul minore;
dichiarava il dott. Parte_1
“civilmente responsabile in relazione alla condotta Controparte_1 di cui al capo di imputazione”; condannava, per l'effetto, il dott.
“al risarcimento del danno in favore della costituita Controparte_1 parte civile da liquidarsi in separato giudizio”; poneva a carico del dott.
“il pagamento delle spese di costituzione, Controparte_1 rappresentanza e difesa della parte civile per entrambi i gradi di giudizio che liquidava complessivamente in euro 2000,00 oltre IVA e CPA come per legge”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
figlio dei coniugi e Parte_1 Parte_3
, alla nascita presentava ipospadia di 2° grado lieve Parte_2
e criptorchidia sinistra;
il giorno 8/10/2003 e, cioè, all'età di due anni, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “Criptorchidia sinistra + Ipospadia” presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e nel mese di giugno 2004 si sottoponeva ad un controllo chirurgico che rilevava una "retrazione del meato uretrale" e, cioè, una restrizione dell'orifizio esterno del canale uretrale;
i sanitari curanti, pertanto, decidevano di sottoporlo a meatotomia e, cioè, ad allargamento dell'orifizio uretrale esterno;
nel corso del ricovero i medici lo sottoponevano ad intervento chirurgico di meatoplastica e dilatazione con catetere a palloncino dell'uretra ricostruita precedentemente e, cioè, ad allargamento dell'orifizio uretrale esterno con relativa plastica e la dilatazione solo del tratto distale dell'uretra e, cioè, dal solco balano-prepuziale alla punta del pene;
dopo l'intervento praticavano al paziente una flussimetria (esame per valutare l'intensità del getto di urina, nonché la quantità di urina in vescica dopo la minzione) che risultava patologica: 6 ml/sec;
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un'urinocoltura che evidenziava un'infezione urinaria da Enterococco e Pseudomonas aeruginosa; consigliavano pertanto un ulteriore intervento chirurgico di uretroplastica in quanto ravvisavano una probabile stenosi in tutta l'uretra ricostruita;
i genitori del piccolo, indotti a chiedere una seconda opinione soprattutto sulla necessità di sottoporre il figlio ad un ulteriore ed estremamente invasivo intervento chirurgico, si recavano presso l'A.O. Santobono-Pausillipon, Ospedale Pediatrico Santobono, per sottoporlo a visita specialistica urologica e a nuovo esame flussimetrico;
quivi, visitato dal dott. , Controparte_1 responsabile del reparto di Urologia, al quale i genitori raccontavano la storia clinica del figlio e portavano in visione tutta la documentazione clinica precedente, subiva una calibrazione uretrale (valutazione della grandezza dell'uretra mediante catetere uretrale) previa applicazione, direttamente in uretra, dell'anestetico locale EMLA per consentire al giovanissimo paziente di non patire dolore;
l'applicazione risultava, però, estremamente difficoltosa per le condizioni post-operatorie dell'uretra, operata appena undici giorni prima;
ciò nonostante il CP_1 insisteva ad introdurre l'ago-cannula nell'uretra per iniettare la pomata e ciò nonostante le resistenze dei genitori sicché, dopo circa venti minuti dall'applicazione dell' , il pene iniziava ad ingrossarsi notevolmente, Pt_4 diventando gonfio ed edematoso e acquisendo un colorito bluastro sul glande, notandosi nella parte inferiore dell'asta anche la formazione di un cingolo che poco dopo costringeva l'asta a ripiegarsi su se stessa;
il rappresentava il fenomeno come tipica reazione allergica ed CP_1 effettuava varie manovre locali somministrando delle compresse di IS (nella specie NT da 0,5 mg.); la situazione, tuttavia, peggiorava sempre più ed il colorito del glande risultava sempre più cianotico, tanto da indurre il sanitario ad applicare, con l'aiuto di un infermiere, impacchi freddi sul pene, dimettendo quindi il piccolo paziente, le cui condizioni peggioravano per insorta ed alta piressia;
contattato allora dai genitori, il giorno successivo, il centro di urologia dell'Ospedale AK di Amburgo, lo specialista interessato del caso, ascoltatane la descrizione, suggeriva di portare in loco il bambino che, ricoverato e visitato, presentava una parafimosi con strangolamento del
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glande, segni di ischemia di colorito blu nerastro e stato febbrile;
sottoposto perciò a nuovo intervento chirurgico, resosi necessario onde evitare l'amputazione del pene, veniva praticata l'incisione del cingolo dorsale e l'applicazione di un catetere sopra pubico;
l'intervento chirurgico riusciva ma non segnava ancora la fine del calvario sofferto dal minore, sottoposto di lì a poco a cistografia minzionale e retrograda (controllo radiografico dell'uretra durante minzione spontanea con mezzo di contrasto) presso la Casa in che Controparte_3 CP_4 evidenziava stenosi uretrale dalla base peniena al meato in via di evoluzione cicatriziale;
di poi, recatosi nuovamente presso l' , CP_5 veniva sottoposto ad un'ulteriore cistografia minzionale che evidenziava un aggravamento della stenosi uretrale precedentemente descritta, cosa che determinava un nuovo intervento chirurgico di uretro plastica con innesto della mucosa buccale, intervento che non interessava più solo il tratto di uretra distale e, cioè, quello dal solco balano-prepuziale sino al meato (come nel caso di ipospadia di grado lieve), dovendosi sostituire tutta l'uretra peniena e, cioè, dalla base dello scroto sino al meato (come nel caso di ipospadia di grado severo); tale intervento veniva quindi eseguito in due tempi: il primo in anestesia generale, di escissione e rimozione tessuto uretrale stenotico e fibrotico nonché prima seduta della correzione dell'ipospadia con inlay di tessuto mucoso proveniente dal cavo orale;
il secondo in anestesia generale, di urétroplastica seconda seduta;
nel prosieguo il piccolo praticava cure e controlli di routine come prescritti dai sanitari che, seppur eseguiti a perfetta regola d'arte, non consentivano una perfetta guarigione, essendo residuati postumi di natura permanente consistenti in danno anatomico, danno alla funzione sessuale ed erettile anche per la provocata limitata irrorazione sanguigna solo a livello dorsale del glande, danno alla funzione riproduttiva e danno alla veste estetica, postumi incidenti sia sull'integrità psico-fisica, (danno biologico o alla salute inteso in senso lato), sia sulla sua sfera sessuale e riproduttiva, sia sulla pluripotenzialità lavorativa, sulla capacità concorrenziale nel mondo del lavoro, sulla capacità produttiva di reddito futuro. Per questo i genitori presentavano nei confronti del denunzia-querela in ordine a qualsiasi ipotesi CP_1
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di reato il giudice penale avesse ravvisato nella sua condotta. Il procedimento penale incardinato, che vedeva imputato il professionista
“del reato p. e p. dall'art. 590 comma 2 in rel. all'art. 583 n. 1 e comma II n. 3 c.p. …”, istruito con acquisizione di prova testimoniale e C.T.U., si concludeva con la sentenza con cui il Tribunale Penale, ritenuta
“l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, in ordine ai meccanismi sinergici dei plurimi antecedenti, per ciò sulla reale efficacia condizionante della singola condotta (commissiva o omissiva) all'interno della rete di causa …”, assolveva il “dal reato ascritto perché CP_1 il fatto non costituisce reato”. La madre dell'allora minore, costituitasi parte civile, interponeva appello avverso la sentenza invocandone la riforma con la declaratoria di sussistenza della responsabilità civile del , tenuto quindi al CP_1 risarcimento dei danni tutti. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n°7289 del 29.9.2017, accoglieva l'appello e riteneva “di riformare la sentenza assolutoria di primo grado limitatamente al profilo civilistico della soddisfazione della pretesa risarcitoria in favore della costituita parte civile , in proprio e in qualità di esercente la Controparte_2 potestà parentale sul minore ”, dichiarando il Parte_1
“civilmente responsabile in relazione alla condotta di cui al CP_1 capo di imputazione” e condannandolo “al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio”, poste a suo carico le spese di costituzione di parte civile per entrambi i gradi di giudizio. Impugnata da quest'ultimo la pronuncia con ricorso per cassazione, la Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, la annullava “agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, perché - in piena libertà di giudizio e previa rinnovata istruzione dibattimentale – avesse proceduto - a nuovo giudizio nei confronti di
”; il tutto facendo carico al “… giudice civile del rinvio, tenendo CP_1 conto dei principi sopra ricordati e della scelta delle parti civili di coltivare l'azione civile nel processo penale, - dell'obbligo di - valutare la
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sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non applicando le regole proprie del giudizio civile”. Avviato dagli appellanti in riassunzione il giudizio di rinvio come previsto dall'art. 622 c.p.p. gli appellanti in riassunzione precisavano le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa:
· accogliere la domanda dei Sigg.ri e Parte_1
; · decidere: - in piena libertà di giudizio - senza Parte_2 rinnovare per forza l'istruzione dibattimentale;
- sulla scorta degli elementi probatori acquisiti nel processo penale e ciò tenuto anche conto del diritto dei Sigg.ri e ad Parte_1 Parte_2 un processo giusto che sia definito in un termine ragionevole, ex artt. 111, 2° comma, ultima parte, Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione Europea e 47, 2° comma, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (proclamata a Nizza il 7/12/2000 e adattata a Strasburgo il 12/12/2007); valutando tali elementi congiuntamente e nella loro sintesi e, cioè, non atomisticamente bensì nel senso che ognuno rafforza e trae vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento;
- tenendo conto delle su indicate regole proprie del giudizio civile e dei su indicati principi applicabili in sede civile in tema di accertamento sia del nesso causale, sia della responsabilità;
· dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale del dott. ; Controparte_1
· condannare, per l'effetto, il dott. al risarcimento Controparte_1 in favore del Sig. : - dei danni tutti subiti, Parte_1 mediante capitalizzazione, quali quelli patrimoniali: lucro cessante da inabilità permanente e/o emergente da perdita di possibilità attuale e futura (c. detta perdita di chance), emergente attuale e futuro per spese vive da sostenersi;
non patrimoniali: biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, passato e futuro, alla vita di relazione, alla veste estetica, alla sfera sessuale, morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione in vista della disposizione della propria salute e del proprio corpo, per la mancata compilazione della
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cartella clinica e/o della certificazione medica e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc. (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- della rivalutazione monetaria di tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo;
- del danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante consistente nel mancato godimento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi sotto forma di interessi al tasso rilevato dall'indice “Rendistato” (rendimento medio dei titoli pubblici) calcolato dalla Banca d'Italia, in rendiob/documenti/rendistato- 2019.pdf, che si produce, ovvero al tasso maggiore o minore che verrà ritenuto secondo giustizia e, comunque, non inferiore a quello legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia perché le somme dovute al Sig. a titolo di Parte_1 risarcimento danni sarebbero state obbligatoriamente reimpiegate, per ordine del Giudice Tutelare, in Buoni Postali Fruttiferi, BOT o CCT con vincolo pupillare quanto meno fino al raggiungimento della sua maggiore età, sia per le qualità soggettive del Sig. che, Parte_1 oggi, quale abituale risparmiatore, reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto che, ove posseduto ex tunc, sarebbe stato certamente o, quantomeno, molto probabilmente investito per ricavarne un lucro;
· liquidare il danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano aggiornate al momento della decisione definitiva della causa (quelle attuali sono le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano del 2018, che si producono) ovvero sulla scorta di qualsiasi altra tabella o criterio se più favorevoli per il Sig.
[...]
; Parte_1
· utilizzare al fine della necessaria personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale il criterio orientativo di maggiorazione in
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percentuale del risultato finale previsto dalle stesse o da altre tabelle (Cass. 7/6/11 n. 12408);
· condannare, altresì, il dott. al risarcimento in Controparte_1 favore della Sig.ra - dei danni tutti subiti, Parte_2 mediante capitalizzazione, quali quelli patrimoniali: emergente passato per spese vive sostenute;
non patrimoniali: alla sfera sessuale, morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto e all'integrità familiare, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione in vista della disposizione della salute e del corpo del figlio minore, per la mancata compilazione della cartella clinica e/o della certificazione medica e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc. (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- della rivalutazione monetaria di tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo;
- del danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante consistente nel mancato godimento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi sotto forma di interessi al tasso rilevato dall'indice “Rendistato” (rendimento medio dei titoli pubblici) calcolato dalla Banca d'Italia, già prodotto, ovvero al tasso maggiore o minore che verrà ritenuto secondo giustizia e, comunque, non inferiore a quello legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive della Sig.ra che, quale abituale risparmiatrice, reinveste il Parte_2 proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto che, ove posseduto ex tunc, sarebbe stato certamente o, quantomeno, molto probabilmente investito per ricavarne un lucro;
· liquidare il danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle di liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale del Tribunale di Milano aggiornate al momento della decisione definitiva della causa (quelle attuali sono le tabelle di liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale del Tribunale di Milano del 2018,
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che si producono) ovvero sulla scorta di qualsiasi altra tabella o criterio se più favorevoli per la Sig.ra : Parte_2
· condannare, altresì, il dott. al pagamento in Controparte_1 favore dei Sigg.ri e : - Parte_1 Parte_2 delle spese e compensi del processo penale e, cioè, quelle del giudizio di primo grado, del giudizio di secondo grado e del giudizio di legittimità, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per spese generali, I.V.A. e C.A.; - delle spese e compensi del presente giudizio di riassunzione oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche
[...] con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, assistenza plurima per assistenza di più parti, spese generali, I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e - analogamente all'altro difensore avv. Tiziana Conte - non ha riscosso i compensi”. Costituitosi, l'appellato in riassunzione così concludeva: “Tutto ciò ritenuto, si chiede lo spostamento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa della Controparte_6
e si conclude per il rigetto della domanda
[...] risarcitoria in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto, in rito ed in diritto, oppure, in via gradata, per la condanna della sola chiamata in causa al risarcimento del danno Controparte_6 oppure, in via ancora più gradata, per la condanna dell'
[...]
a manlevare e tenere indenne il dott. dal CP_6 CP_1 risarcimento del danno liquidato agli attuali appellanti. Vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA”. Riprodottosi il contraddittorio nella fase rescissoria, disattesa la istanza degli appellanti di decisione ex art. 281 sexies c.p.c., la Corte, dopo alcuni differimenti in prosieguo di prima udienza, a scioglimento della riserva formulata sulle istanze istruttorie, ammetteva la prova orale, l'interrogatorio formale di e di Parte_1 Pt_2
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Camporeale; l'interrogatorio formale del e la prova CP_1 testimoniale del;
quindi, raccolti i primi e la seconda, Parte_3 la istruttoria si implementava con la disposizione di una C.T.U. collegiale affidando a due ausiliari il compito di rispondere con relazione scritta descrivendo: “1) la natura della patologia da cui risultava affetto il piccolo e l'epoca della sua insorgenza;
2) la anamnesi ed il percorso clinico del paziente, avendo cura di indicare gli interventi chirurgici ai quali il predetto era stato sottoposto fino al novembre 2004; 3) quali le condizioni di salute del piccolo all'atto delle dimissioni dall'Ospedale Civile di Vicenza, precisando se il bambino contrasse ivi e in quel periodo infezioni urinarie, in caso di risposta positiva, a quali terapie farmacologiche fu sottoposto precisando se in tale occasione o comunque in epoca precedente al controllo medico effettuato dal dr.
presso l'Ospedale Santobono di Napoli era stata già applicata CP_1 al bambino la pomata anestetica EMLA;
4) se a fronte delle evidenze cliniche e del quadro complessivo del piccolo paziente, in occasione della visita del 9 novembre 2004, il dr. effettuò tutti gli CP_1 approfondimenti, esami strumentali e iniziative terapeutiche necessarie a garantire la guarigione del paziente;
5) quali furono gli accertamenti, gli esami strumentali e i trattamenti in concreto praticati e quali quelli omessi, che, considerate le evidenze cliniche del paziente, qualora posti in essere, avrebbero evitato o, comunque, ridotto il rischio della successiva e gravissima reazione allergica che si evidenziò nel piccolo paziente;
6) all'esito del quesito precedente, se, tenuto conto di tutta la evoluzione clinica della vicenda, l'approccio diagnostico e terapeutico del dr. fu attuato correttamente in base alle regole dell'ordinaria CP_1 diligenza professionale propria di un medico del settore;
in caso di risposta negativa, indichino quali le attività non corrette e quali invece quelle alternative da eseguirsi;
7) quali le condizioni di salute del piccolo dopo la visita medica del dr. , in particolare, se le manovre CP_1 terapeutiche consistite nell'applicazione di impacchi freddi sul pene del bambino, che si presentava gonfio, edematoso, con il glande di colore bluastro, erano da ritenersi corrette alla luce della comune esperienza medica, precisando, in caso di risposta negativa, se in tale
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comportamento possano ravvisarvi profili di imprudenza, negligenza e/o imperizia e se da tale condotta derivò un aggravamento del quadro morboso appena manifestatosi sul piccolo paziente ed eventuali complicanze;
8) se i due interventi chirurgici ai quali il bambino fu successivamente sottoposto presso l'Ospedale di Amburgo erano oggetto di programmazione o se, piuttosto, gli stessi ed in particolare il primo fu necessitato sulla base del quadro morboso insorto a seguito dell'ultima visita medica effettuata presso l'Ospedale Santobono e per l'effetto della condotta colposa del dr. che in quell'occasione CP_1 lo aveva visitato;
9) se, tenuto conto del quadro clinico preesistente del paziente, anche alla luce del precedente intervento cui era stato sottoposto presso l'Ospedale di Vicenza, le manovre manipolatorie e l'applicazione dell'anestetico EMLA da parte del dr. furono la CP_1 causa della stenosi uretrale poi evidenziatasi nel paziente ovvero di un (ulteriore) danno in termini di peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quelle che sarebbero comunque derivate sia in conseguenza della patologia urologica di cui era affetto sia dalla scelta di un diverso e più adeguato trattamento che da un monitoraggio più attento, senza la verificazione di tali conseguenze dannose indicando, altresì, la percentuale di invalidità permanente applicata (anche mediante specifica indicazione dei parametri e baremes medico legali assunti a sostegno della valutazione effettuata) sia la misura ed il periodo di invalidità temporanea eventualmente riconosciuto con riguardo agli esiti lesivi subiti dal paziente, quantificando, altresì, il grado percentuale di invalidità permanente di cui il predetto risultava portatore in ragione della pregressa patologia da cui era affetto, nonché di quello che sarebbe derivato da un diverso trattamento terapeutico e chirurgico eventualmente ritenuto maggiormente adeguato ed, infine, di quello che sarebbe comunque derivato dal trattamento della patologia pregressa e di quella insorta, di cui si tratta, ove correttamente eseguito;
10) avuto riguardo al c.d. danno iatrogeno (differenziale ove esistente) riportato da , e nei limiti di quanto dallo stesso dedotto, Parte_1 se l'esistenza di eventuali esiti di carattere permanente abbia inciso sua integrità psico –fisica (danno alla salute o biologico) con dettagliate
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considerazioni in ordine ai riflessi: a) sulla sfera individuale, b) sulla sfera relazionale;
c) sull'espletamento delle normali attività quotidiane, avendo cura anche di indicare l'eventuale incidenza sulla capacità lavorativa del periziando;
11) nei limiti di quanto contestato dagli attori (odierni appellanti), se fu validamente acquisito il consenso al trattamento praticato dal dr. (calibratura dell'uretra), con CP_1 riferimento anche ai rischi correlati alla metodica di inoculazione dell'anestetico ed al tipo di farmaco prescelti prima di procedere all'esame; a tal fine provvedano ad individuare, in relazione al trattamento sanitario da effettuarsi, alla tipologia di anestetico da applicarsi ed alle manovre di inserimento dello stesso, il contenuto dell'obbligo informativo gravante sul sanitario tenendo conto che esso riguarda i soli rischi prevedibili e non anche gli esiti anomali e si estende alle varie fasi dell'intervento che assumono una propria autonomia gestionale: in particolar modo, chiariscano se le conseguenze dannose conseguano alla concretizzazione di un rischio prevedibile e perciò oggetto dell'obbligo informativo come innanzi individuato, ovvero conseguano ad un esito anomalo ed imprevedibile dell'intervento concretamente praticato;
12) riferiscano infine i CTU ogni altro elemento di valutazione medico-legale utile alla decisione della causa”. Infine, espletata la indagine peritale d'ufficio, acquisito agli atti il relativo elaborato, precisate le conclusioni, ad epilogo della disposta trattazione scritta, celebratasi nelle forme cartolari, la Corte riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche. Premesso in fatto quanto precede e in linea con il principio di diritto affermato dalla S.C., come sopra richiamato, la pretesa risarcitoria può trovare accoglimento solo per quanto di ragione, alla stregua delle risultanze della rinnovata attività istruttoria e, segnatamente, di quelle rappresentate dalla indagine peritale d'ufficio, attesa la sua maggiore pregnanza rispetto alla prova orale, non scevra di alquanta contraddittorietà e di inevitabile approssimazione, come evincibile dalla lettura dei verbali che ne hanno raccolto l'intrinseco contenuto. Vero è che “nel caso in cui la Cassazione penale, a seguito di ricorso proposto
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dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello” (Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2022, n°16169, Giustizia Civile Massimario 2022, rv 665055
– 01); ma la richiesta pregiudiziale dell'appellata difesa di rimessione della causa sul ruolo onde autorizzare il alla chiamata in causa CP_1 dell' Controparte_7 affinché, in caso di sua condanna, possa ottenere la condanna anche della al risarcimento dei danni o, comunque, possa ottenere la CP_6 condanna dell' a manlevarlo da tutte le somme che dovesse CP_6 pagare agli appellanti in forza della emananda sentenza non può trovare accoglimento. La Corte aveva già implicitamente disatteso la istanza di chiamata in causa formulata dall'appellato per la conseguente estensione del contraddittorio, non ravvisandone i presupposti, nella esigenza di uniformarsi al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità che aveva dettato i confini del nuovo giudizio, potendo e dovendo solo preoccuparsi della rinnovazione della “istruzione dibattimentale” per valutarne gli esiti “secondo i parametri del diritto penale e non applicando le regole proprie del giudizio civile”. Già con la ordinanza del 18.12.20 la Corte “ritenuto che, in linea con il consolidato orientamento di legittimità, il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado alla stregua della rivalutazione del medesimo compendio probatorio, deve rassegnare una giustificazione rafforzata del giudizio di colpevolezza, che si confronti analiticamente - confutandole - con le argomentazioni utilizzate dal primo giudice per rappresentare le ragioni del ribaltamento della decisione, e che, pertanto, nella vicenda in esame sussiste la necessità di consolidare il compendio dimostrativo già acquisito mediante rinnovazione della prova testimoniale (cfr. Cass. SSUU n. 27620/2016)”, aveva evidenziato come
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non potesse essere “autorizzata la chiamata in causa nel presente giudizio (di rinvio) dalla Cassazione Penale dell'
[...]
, che non – era - stata parte nei Controparte_7 precedenti gradi di giudizio, e di cui, peraltro, la costituita parte civile non – aveva - chiesto la citazione quale responsabile civile”; allo stato non ricorrono elementi che possano indurre la Corte a rivedere sul punto il proprio operato. Detto ciò, va richiamato il criterio da seguire nell'apprezzamento probatorio, essendo noto che “il nesso eziologico nella responsabilità civile soggiace sia ai principi penalistici espressi dagli artt. 40 e 41 c.p. - per cui un evento si considera causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato senza il secondo -, sia al criterio della c.d. 'causalità adeguata', in base al quale, in presenza di una serie di cause, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, fermo restando il diverso regime probatorio che opera in ragione dei differenti principi che regolano il processo civile e quello penale: per cui nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola del 'più probabile che non', mentre nel processo penale vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio” (Tribunale Catanzaro, sez. II, 03/10/2023, n°1585, Redazione Giuffrè 2024, 17; così anche Tribunale Napoli Nord, sez. I, 31/08/2023, n°3620, Redazione Giuffrè 2024, 4: “La c.d. 'causalità materiale', che è disciplinata specificamente agli artt. 40 e 41 c.p. - criterio della "condicio sine qua non" - trova applicazione anche nell'illecito civile, per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi "causa" dell'evento stesso. Tuttavia va precisato che non ogni antecedente può essere considerato causa dell'evento, ma va attribuito rilievo a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causa del danno, non siano inverosimili ed imprevedibili, secondo un giudizio "ex ante" (di cosiddetta 'prognosi postuma'). Ciò detto, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico di ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio”, mentre nel secondo caso vige
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la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non”; in linea già Cassazione civile, sez. lav., 24/06/2020, n°12445, Redazione Giuffrè 2020, aveva precisato: “Le Sezioni Unite di questa Corte - muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" - hanno poi ulteriormente precisato che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto”. La C.T.U. svolta nel presente giudizio di rinvio, corretta da un punto di vista logico e scientifico, esaustiva (in quanto i consulenti hanno compiutamente e convincentemente risposto a tutte le osservazioni critiche formulate dalle parti) ed adeguatamente motivata, può sostanzialmente far ritenere provato sul piano scientifico, anche solo presuntivamente: il nesso causale tra trattamento sanitario prestato in favore del giovane , lesioni iatrogene subite e, Parte_1 comunque, peggioramento del suo stato di salute e menomazioni residuate;
il comportamento colposo e, comunque, non diligente del sanitario . La sola sussistenza di tale nesso di causalità CP_1 materiale, in mancanza di prova liberatoria (non fornita dal sanitario), è sufficiente per l'accoglimento della domanda per quanto di ragione, (c.f.r. Cass. 11/11/2019 n. 28991; Cass. 31/8/2020 n. 18102; Cass. 7/12/2017 n. 29315; Cass. 15/2/2018 n. 3704; Cass. 20/8/2018 n. 20812, Cass. 26/7/2017 n. 18392; Cass. 23/10/2018 n. 26700; Cass. 24/5/2019 n. 14335; Cass. 29/10/2019 n. 27606). La parte qui appellata, a fronte delle prove sia scientifiche che presuntive fornite, non ha a sua volta fornito la prova contraria idonea a vincere la presunzione di inadempimento o inesatto adempimento (conf., per quanto concerne l'onere di fornire la prova contraria a quella presuntiva, Sez. Un.
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11/11/08 n. 26972 e succ. conformi;
Sez. Un. 24/3/06 n. 6572; Sez. Un. 1/7/02 n. 9556; conf., per quanto concerne le sezioni semplici, Cass. 11/11/2019 n. 28991; Cass. 31/8/2020 n. 18102; Cass. 7/12/2017 n. 29315; Cass. 15/2/2018 n. 3704; Cass. 20/8/2018 n. 20812, Cass. 26/7/2017 n. 18392; Cass. 23/10/2018 n. 26700; Cass. 24/5/2019 n. 14335; Cass. 29/10/2019 n. 27606; Cass. 23/7/14 n. 16786; Cass. 20/12/11 n. 27584; Cass. 13/5/11 n. 10527; Cass. 6/4/11 n. 7844; Cass. 3/4/08 n. 8546; Cass. 14/6/06 n. 13754; Cass. 12/6/06 n. 13546; Cass. 31/5/03 n. 8827). La stessa parte aveva l'onere di allegare in fatto e provare: la speciale difficoltà del trattamento sanitario che, comunque, sussiste solo in caso non ancora sperimentato o studiato a sufficienza o non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire;
di aver adempiuto alla propria obbligazione con la diligenza specifica del debitore qualificato (la exacta diligentia dell'homo eiusdem generis et condicionis), di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.; l'idoneità del trattamento sanitario praticato;
l'adeguata e corretta esecuzione del trattamento sanitario;
il c. detto esatto adempimento e, pertanto, che l'inadempimento non vi è stato o è dipeso da causa non imputabile ovvero che, pur sussistendo un trattamento sanitario errato o inadeguato esso non era eziologicamente rilevante nell'azione risarcitoria proposta, per una qualunque ragione risultante dalla documentazione clinica (per tutte: Sez. Un. 11/1/08 n. 577); l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile e, cioè, che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 11/11/19 n. 28989; conf. Cass. 23/10/18 n. 26700; Cass. 26/7/17 n. 18392). Onere che non si può dire sia riuscita ad assolvere, o almeno ad assolvere in modo esaustivo e convincente, fornendo la rigorosa prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c.. La relazione dei CC.TT.UU. è, pertanto, sufficiente all'accoglimento della domanda, nei limiti che saranno precisati, avuto riguardo da un lato al riparto degli oneri probatori tra le parti sia in caso di inadempimento o inesatto adempimento di un'obbligazione, adattati alla specifica materia della responsabilità professionale medica e sanitaria, sia in ambito
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extracontrattuale (e, in particolare, nell'ambito della responsabilità ex art. 2050 c.c.), dall'altro alla c.d. vicinanza della prova. La rinnovata indagine peritale aveva messo in luce le seguenti evidenze:
“a fronte delle evidenze cliniche e del quadro complessivo del piccolo paziente, in occasione della visita del 09/11/2004, il dott. non CP_1 effettuò tutti gli approfondimenti, esami strumentali e iniziative terapeutiche necessarie a garantire la guarigione del paziente”; “Per quanto attiene eventuali omissioni, premettendo che poco poteva e doveva essere fatto nel corso di una visita “di cortesia” se non esaminare la documentazione clinica e raccogliere un'accurata anamnesi, i CTU ritengono che per dare un parere sulla opportunità di ulteriori interventi chirurgici non andava fatta alcuna manovra strumentale che non fosse stata preceduta da accertamenti di laboratorio, radiologici e strumentali in regime di ricovero in Day Hospital e possibilmente in presenza di un anestesista. In ogni caso nulla avrebbe potuto evitare o ridurre il rischio della successiva e gravissima reazione che non fosse la non introduzione in uretra della pomata EMLA”; “tenuto conto di tutta l'evoluzione clinica della vicenda, l'approccio diagnostico e terapeutico del Dott. CP_1 non fu attuato correttamente in base alle regole dell'ordinaria diligenza professionale propria di un medico del settore. L'attività non corretta è stata quella di applicare in uretra la pomata EMLA in alternativa il bambino doveva essere ricoverato per eseguire accertamenti clinici atti a dimostrare l'opportunità o meno di eventuali ulteriori interventi chirurgici”. “L'introduzione della pomata anestetica EMLA e le manipolazioni dell'uretra effettuate dal Dott. sono state la CP_1 causa del gonfiore/edema del pene del bambino con conseguente formazione del cingolo costrittivo (parafimosi) e della sepsi successiva (temperatura corporea 39° così come riferito dai genitori) in quanto a seguito delle manipolazioni può verificarsi la penetrazione di batteri nel corpo cavernoso e da lì nel circolo sanguigno. Dalle dichiarazioni testimoniali della madre del bambino Sig.ra e dello Parte_2 stesso Dott. si evince che quest'ultimo, per risolvere la CP_1 situazione clinica presentatasi, abbia somministrato un cortisonico ed applicato localmente impacchi freddi. L'uso del cortisonico (NT)
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aveva lo scopo di ridurre l'edema/gonfiore del pene e gli impacchi freddi quello di ridurre l'infiammazione ma il freddo non avrebbe dovuto essere utilizzato nel caso di un difetto d'irrorazione sanguigna per l'azione vaso costrittiva dello stesso come nel caso del piccolo . Comunque, Pt_1
i consulenti ritengono che la presenza del cingolo costrittivo del glande avrebbe reso vana qualsiasi terapia che non fosse stata l'incisione chirurgica del cingolo”. “Il Dott. , pur non vedendo regredire CP_1 la sintomatologia, così come risulta dalla sua stessa testimonianza, non riteneva opportuno compilare una cartella clinica in cui si potesse annotare: a) quanto da lui eseguito cioè l'introduzione della pomata anestetica in uretra allo scopo di eseguire la calibrazione dell'uretra mediante cateterismo b) le possibili complicanze di tali manovre c) il consenso scritto dei genitori all'esecuzione delle stesse d) il rifiuto dei genitori alla proposta di ricovero in Ospedale. I consulenti precisano che da parte dei genitori vi è stato un ritardo nell'ospedalizzare il bambino in quanto solo due giorni dopo il piccolo veniva ricoverato presso il Centro Urologico di Amburgo e sottoposto all'intervento di incisione del cingolo strozzante il glande. Tale ritardo non è giustificabile in quanto il padre medico e la madre microbiologa erano in grado di valutare con particolare competenza il peggioramento delle condizioni cliniche locali (colorazione cianotica del glande) e generali (temperatura corporea in aumento) e pertanto ospedalizzare il proprio figlio durante la notte o il giorno immediatamente successivo alla visita e non due giorni dopo!”.
“Nel comportamento del Dott. i consulenti ravvisano estremi CP_1 di imprudenza, negligenza in quanto la pomata non andava Pt_4 applicata nell'uretra, non fu aperta una cartella clinica, non fu raccolto il consenso dei genitori rispetto le procedure messe in atto e, soprattutto dopo il peggioramento della situazione clinica del piccolo paziente non ha ritenuto opportuno disporre il ricovero”. Non vi è dubbio che dal tenore delle riportate conclusioni peritali d'ufficio traspaia in tutta evidenza la ricorrenza sia dell'atteggiamento colpevole della volontà del sanitario in questione che del nesso eziologico tra contegno imprudente ed evento di danno. E ciò non solo alla stregua del divisato criterio civilistico del “più probabile che non” ma anche di quello
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più propriamente penalistico, da applicare secondo i termini del provvedimento rescindente, della prova da valutare oltre ogni ragionevole dubbio. Invero, detto che “in tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto” (Cassazione civile, sez. lav., 03/01/2017, n°47, Giustizia Civile Massimario 2017, rv 642263-01), non vi sono elementi fattuali, preesistenti o sopravvenuti, che possano infirmare la sussistenza del legame causale nell'ambito dell'”adeguatezza” che lo connota già solo sul versante penalistico. Per passare allora alla quantificazione del pregiudizio patito dall'allora minore sempre i nominati CC.TT.UU. avevano precisato: “La condizione attuale è che il Sig. presenta una situazione di ostruzione Pt_1 uretrale al momento ben compensata, non è possibile parlare di causa unica riconducibile alla manovra effettuata dal dr. , mentre CP_1 possiamo considerare un peggioramento anatomo-funzionale della condizione legata alla patologia congenita di base, dal momento che la stenosi era già documentata anche prima delle manovre effettuate dal dr. ”. “In considerazione del fatto che vi è stato un CP_1 peggioramento della stenosi che comunque sarebbe residuata il cui valore era pari al 5%, ed ipotizzando un futuro peggioramento, si può quantificare il danno differenziale nella misura del 10%. Il periodo di inabilità in cui il piccolo ebbe a portare il catetere è quantificabile in gg. 90 di temporanea totale come sintesi di un maggiore periodo di malattia. La condotta del Dr. può essere considerata imprudente e CP_1 negligente per non aver raccolto i dati anamnestici in modo preciso e
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per non avere trattenuto il minore in Ospedale dopo l'evento e di non aver raccolto il consenso scritto dei genitori, in caso di allontanamento volontario, in Cartella (Cartella mai aperta). Per quanto invece riguarda il disturbo da adattamento con presenza di manifestazioni di tipo ruminativo e sintomi di tipo ansioso-depressivi e somatiformi, si ritiene che la problematica non può essere ricondotta a quanto effettuato dal Dr. , mentre sicuramente dipende dalla presenza della CP_1 patologia congenita con tutti i riflessi che la stessa può avere avuto sullo sviluppo del soggetto, e sicuramente ha giocato un ruolo importante e predominante l'assenza all'epoca di un supporto di tipo psicologico sia di tipo individuale che familiare”. Il periodo di invalidità temporanea iatrogena va determinato dunque in complessivi giorni 90 di I.T.T.; l'invalidità permanente nella misura del 15%, di cui il 5% pregresso e che sarebbe comunque residuato anche in caso di corretto trattamento sanitario ed il residuo 10% di natura iatrogena differenziale e, cioè, attribuibile all'errato ed inadeguato trattamento sanitario. La C.T.U. già espletata, da un punto di vista sia formale che sostanziale, è validamente utilizzabile, è corretta, esaustiva ed adeguatamente motivata e, pertanto, sottraendosi ai rilievi e alle censure mossele, deve considerarsi sufficiente all'accoglimento della domanda risarcitoria. Relativamente al difetto di un consenso scritto va rilevato che sia dal testimoniale, (deposizione dott. ), sia dalle stesse dichiarazioni Tes_1 dei genitori del leso è emerso che il aveva informato i genitori CP_1 sull'applicazione della pomata ed aveva ottenuto il loro consenso. Ad ogni modo, pure volendo ipotizzare un difetto di consenso informato, comunque nel processo non è stato provato che i genitori, se correttamente informati, avrebbero rifiutato il trattamento anestesiologico e, perciò, alcun addebito potrebbe sotto tale profilo essere mosso all'appellato; (c.f.r. sul punto, ad es., Cassazione civile, 26 maggio 2020, n. 9887, in e in , : “Al fine CP_8 CP_9 CP_10 di ottenere il risarcimento del danno da lesione del consenso informato, spetta al paziente provare che, se fosse stato correttamente in-formato, avrebbe rifiutato il trattamento medico. Non è quindi sufficiente allegare
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la mera omessa informazione, non trattandosi di un'ipotesi di danno in re ipsa”. Per passare allora al quantum debeatur va premesso che “la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408), - e ciò in quanto
“Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari, - garantisce tale uniformità ditrattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). Peraltro, trattandosi di danno cd. “differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente accertati dagli stessi ausiliari [e pari al 15%, e quello
– pari al 10% stando alla consulenza di appello … - dovuto per il danno iatrogeno consistente nell'accertato, più che verosimile, futuro peggioramento della stenosi;
[cfr., all'uopo ed “ex multis”, Tribunale di Napoli, Sezione Dodicesima Civile …, 15 giugno 2012, n. 7155, nonché, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341, secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una
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situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.”]”. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 10%, differenziale tra il 15% ed il 5%, la Corte, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'allora minore al momento dell'evento dannoso, (3 anni), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità, per il danno biologico residuato a carico del giovane
La voce di danno si ragguaglierà quindi alla Parte_1 differenza tra l'importo di €. 62.475,00, relativo, secondo le tabelle del 2024 elaborate dal Tribunale di Milano, all'invalidità permanente pari al 15% e quello di €. 21.126,00, relativo all'invalidità permanente pari al 5% che sarebbe residuata a carico del predetto in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito;
differenza pari ad €. 41.349,00, essendo corretto il computo che attiene al divario tra le poste indicate. Esclusa la risarcibilità autonoma di un danno morale dal momento che
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico - legale del grado di percentuale di invalidità permanente,
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rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico - legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, ord. 27 febbraio 2018, n. 7513)”. Sulla consistenza della voce di danno finora esaminata e riconosciuta, liquidata in moneta attuale, competono gli interessi compensativi da computare dalla data del 9 novembre 2004, (di verificazione dell'evento dannoso), sulle somme devalutate in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data stessa, (9 novembre 2004), quale momento in cui gli effetti dannosi dell'illecito ebbero a prodursi e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data indicata, fino al momento della pubblicazione della sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella in precedenza ottenuta, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo;
(il tutto sulla scia della risalente, ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità, Cass., S. U., n°1712/95 e sgg.). Nessuna incidenza della lesione sulla capacità lavorativa specifica è stata accertata dalla consulenza collegiale d'ufficio; (v. conclusioni sull'assenza di riconducibilità all'intervento del del disturbo da CP_1 adattamento con presenza di manifestazioni di tipo ruminativo e sintomi di tipo ansioso-depressivi e somatiformi). La difesa degli appellanti in riassunzione ha rappresentato e reclamato anche il riconoscimento, per la di un danno parentale da Parte_2 subite lesioni personali del figlio già minore. Ebbene, seppure non sussiste alcun limite normativo che escluda la risarcibilità del danno da lesione del rapporto parentale nel caso in cui gli effetti lesivi della salute del congiunto non siano particolarmente gravi, secondo i principi generali, il danno da lesione del rapporto parentale può essere risarcito soltanto se il congiunto prova, anche attraverso delle presunzioni, di aver subito delle lesioni in conseguenza della condizione in cui versa il proprio congiunto. Vero è che secondo giurisprudenza di legittimità
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anche recente “ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di un fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale, il quale è presuntivo, essendo sufficiente il legame di parentela per presumere l'afflittività, e non essendo invece necessaria la convivenza tra vittima principale e secondaria;
(in linea Cassazione civile, sez. III, 20/01/2023, n°1752, Giustizia Civile Massimario 2023, rv 666922 - 01: “In tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto”). Nella fattispecie, tuttavia, la entità stessa delle lesioni iatrogene, parametrate al gradiente del 10% quale danno differenziale, (poco più alto di quello di una micropermanente), e l'assenza di elementi sintomatici circa uno stravolgimento, o anche solo un deterioramento significativo, delle condizioni e abitudini di vita quotidiana non consentono di ritenere integrata la prova, nemmeno sul versante presuntivo, di un pregiudizio fondante la domanda risarcitoria in esame. Per il resto, delle spese mediche o sanitarie connesse direttamente all'arrecato nocumento iatrogeno, di cui pure si è chiesto il rimborso senza darne una quantificazione, non vi è prova documentale. Le spese processuali delle diverse fasi, rescindente e rescissoria comprese, seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con attribuzione di quelle sole della fase rescissoria al difensore anticipatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto dal e nei confronti di Parte_1 Parte_2
con citazione in riassunzione notificata a mezzo Controparte_1
p.e.c. in data 16/09/2019, così provvede:
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1°) Accoglie la domanda risarcitoria già proposta dalla parte riassumente con la costituzione di parte civile nel giudizio penale, per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara tenuto e condanna l'appellato in riassunzione, dott. , al pagamento in favore della controparte, CP_1
a titolo di risarcimento danni da colpa Parte_1 professionale, della somma di €. 41.349,00, in moneta attuale, maggiorata degli interessi compensativi da calcolare secondo il meccanismo come indicato in motivazione;
2°) Condanna ancora l'appellato in riassunzione alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle diverse fasi, comprese rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle di costituzione di parte civile del primo grado in complessivi €. 3.500,00, quelle di costituzione di parte civile del grado di appello in complessivi €. 3.400,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 3.200,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 11.352,05, (compresi €. 852,05 per esborsi), il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'anticipatario delle sole spese della fase rescissoria;
3°) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi €. 2.062,94, a carico della parte soccombente. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.9.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3974/2023 R.G ad oggetto: giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione Penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p., vertente T R A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 alla Via Omodeo n°45 Lt. 6, (C.F. ) e CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_2
Via Omodeo n. 45 Lt. 6, (C.F. , già rappresentati CodiceFiscale_2
e difesi dall'Avv. Michele Liguori e dall'avv. Tiziana Conte, rinuncianti al mandato, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Napoli, al Centro Direzionale Is. F4 in virtù di procura prodotta in allegato alla citazione in riassunzione, e successivamente dall'Avv. Vincenzo Liguori, con domicilio eletto presso lo stesso studio, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di difensore aggiunto depositata telematicamente;
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE C O N T R O
(c.f. ), residente in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Serino (AV), alla via G. Greco n°35, ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Gramsci n°19, presso lo studio dell'Avv. Valerio Minucci, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato e prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riassunto depositata telematicamente;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
1 Proc. n°3974/2019 R.G.
a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°1578/2020, disposta dalla S.C. con ordinanza n°21983 pubblicata il 12.7.2022, pronunciata all'esito dell'appello con cui riteneva di riformare la sentenza assolutoria di primo grado, n°10923 emessa dal Tribunale Penale di Napoli il 19.9.2011 limitatamente al profilo civilistico della soddisfazione della pretesa risarcitoria in favore della costituita parte civile , in proprio e in qualità di esercente la Controparte_2 potestà parentale sul minore;
dichiarava il dott. Parte_1
“civilmente responsabile in relazione alla condotta Controparte_1 di cui al capo di imputazione”; condannava, per l'effetto, il dott.
“al risarcimento del danno in favore della costituita Controparte_1 parte civile da liquidarsi in separato giudizio”; poneva a carico del dott.
“il pagamento delle spese di costituzione, Controparte_1 rappresentanza e difesa della parte civile per entrambi i gradi di giudizio che liquidava complessivamente in euro 2000,00 oltre IVA e CPA come per legge”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
figlio dei coniugi e Parte_1 Parte_3
, alla nascita presentava ipospadia di 2° grado lieve Parte_2
e criptorchidia sinistra;
il giorno 8/10/2003 e, cioè, all'età di due anni, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “Criptorchidia sinistra + Ipospadia” presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e nel mese di giugno 2004 si sottoponeva ad un controllo chirurgico che rilevava una "retrazione del meato uretrale" e, cioè, una restrizione dell'orifizio esterno del canale uretrale;
i sanitari curanti, pertanto, decidevano di sottoporlo a meatotomia e, cioè, ad allargamento dell'orifizio uretrale esterno;
nel corso del ricovero i medici lo sottoponevano ad intervento chirurgico di meatoplastica e dilatazione con catetere a palloncino dell'uretra ricostruita precedentemente e, cioè, ad allargamento dell'orifizio uretrale esterno con relativa plastica e la dilatazione solo del tratto distale dell'uretra e, cioè, dal solco balano-prepuziale alla punta del pene;
dopo l'intervento praticavano al paziente una flussimetria (esame per valutare l'intensità del getto di urina, nonché la quantità di urina in vescica dopo la minzione) che risultava patologica: 6 ml/sec;
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un'urinocoltura che evidenziava un'infezione urinaria da Enterococco e Pseudomonas aeruginosa; consigliavano pertanto un ulteriore intervento chirurgico di uretroplastica in quanto ravvisavano una probabile stenosi in tutta l'uretra ricostruita;
i genitori del piccolo, indotti a chiedere una seconda opinione soprattutto sulla necessità di sottoporre il figlio ad un ulteriore ed estremamente invasivo intervento chirurgico, si recavano presso l'A.O. Santobono-Pausillipon, Ospedale Pediatrico Santobono, per sottoporlo a visita specialistica urologica e a nuovo esame flussimetrico;
quivi, visitato dal dott. , Controparte_1 responsabile del reparto di Urologia, al quale i genitori raccontavano la storia clinica del figlio e portavano in visione tutta la documentazione clinica precedente, subiva una calibrazione uretrale (valutazione della grandezza dell'uretra mediante catetere uretrale) previa applicazione, direttamente in uretra, dell'anestetico locale EMLA per consentire al giovanissimo paziente di non patire dolore;
l'applicazione risultava, però, estremamente difficoltosa per le condizioni post-operatorie dell'uretra, operata appena undici giorni prima;
ciò nonostante il CP_1 insisteva ad introdurre l'ago-cannula nell'uretra per iniettare la pomata e ciò nonostante le resistenze dei genitori sicché, dopo circa venti minuti dall'applicazione dell' , il pene iniziava ad ingrossarsi notevolmente, Pt_4 diventando gonfio ed edematoso e acquisendo un colorito bluastro sul glande, notandosi nella parte inferiore dell'asta anche la formazione di un cingolo che poco dopo costringeva l'asta a ripiegarsi su se stessa;
il rappresentava il fenomeno come tipica reazione allergica ed CP_1 effettuava varie manovre locali somministrando delle compresse di IS (nella specie NT da 0,5 mg.); la situazione, tuttavia, peggiorava sempre più ed il colorito del glande risultava sempre più cianotico, tanto da indurre il sanitario ad applicare, con l'aiuto di un infermiere, impacchi freddi sul pene, dimettendo quindi il piccolo paziente, le cui condizioni peggioravano per insorta ed alta piressia;
contattato allora dai genitori, il giorno successivo, il centro di urologia dell'Ospedale AK di Amburgo, lo specialista interessato del caso, ascoltatane la descrizione, suggeriva di portare in loco il bambino che, ricoverato e visitato, presentava una parafimosi con strangolamento del
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glande, segni di ischemia di colorito blu nerastro e stato febbrile;
sottoposto perciò a nuovo intervento chirurgico, resosi necessario onde evitare l'amputazione del pene, veniva praticata l'incisione del cingolo dorsale e l'applicazione di un catetere sopra pubico;
l'intervento chirurgico riusciva ma non segnava ancora la fine del calvario sofferto dal minore, sottoposto di lì a poco a cistografia minzionale e retrograda (controllo radiografico dell'uretra durante minzione spontanea con mezzo di contrasto) presso la Casa in che Controparte_3 CP_4 evidenziava stenosi uretrale dalla base peniena al meato in via di evoluzione cicatriziale;
di poi, recatosi nuovamente presso l' , CP_5 veniva sottoposto ad un'ulteriore cistografia minzionale che evidenziava un aggravamento della stenosi uretrale precedentemente descritta, cosa che determinava un nuovo intervento chirurgico di uretro plastica con innesto della mucosa buccale, intervento che non interessava più solo il tratto di uretra distale e, cioè, quello dal solco balano-prepuziale sino al meato (come nel caso di ipospadia di grado lieve), dovendosi sostituire tutta l'uretra peniena e, cioè, dalla base dello scroto sino al meato (come nel caso di ipospadia di grado severo); tale intervento veniva quindi eseguito in due tempi: il primo in anestesia generale, di escissione e rimozione tessuto uretrale stenotico e fibrotico nonché prima seduta della correzione dell'ipospadia con inlay di tessuto mucoso proveniente dal cavo orale;
il secondo in anestesia generale, di urétroplastica seconda seduta;
nel prosieguo il piccolo praticava cure e controlli di routine come prescritti dai sanitari che, seppur eseguiti a perfetta regola d'arte, non consentivano una perfetta guarigione, essendo residuati postumi di natura permanente consistenti in danno anatomico, danno alla funzione sessuale ed erettile anche per la provocata limitata irrorazione sanguigna solo a livello dorsale del glande, danno alla funzione riproduttiva e danno alla veste estetica, postumi incidenti sia sull'integrità psico-fisica, (danno biologico o alla salute inteso in senso lato), sia sulla sua sfera sessuale e riproduttiva, sia sulla pluripotenzialità lavorativa, sulla capacità concorrenziale nel mondo del lavoro, sulla capacità produttiva di reddito futuro. Per questo i genitori presentavano nei confronti del denunzia-querela in ordine a qualsiasi ipotesi CP_1
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di reato il giudice penale avesse ravvisato nella sua condotta. Il procedimento penale incardinato, che vedeva imputato il professionista
“del reato p. e p. dall'art. 590 comma 2 in rel. all'art. 583 n. 1 e comma II n. 3 c.p. …”, istruito con acquisizione di prova testimoniale e C.T.U., si concludeva con la sentenza con cui il Tribunale Penale, ritenuta
“l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria quindi il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che in base all'evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto, in ordine ai meccanismi sinergici dei plurimi antecedenti, per ciò sulla reale efficacia condizionante della singola condotta (commissiva o omissiva) all'interno della rete di causa …”, assolveva il “dal reato ascritto perché CP_1 il fatto non costituisce reato”. La madre dell'allora minore, costituitasi parte civile, interponeva appello avverso la sentenza invocandone la riforma con la declaratoria di sussistenza della responsabilità civile del , tenuto quindi al CP_1 risarcimento dei danni tutti. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n°7289 del 29.9.2017, accoglieva l'appello e riteneva “di riformare la sentenza assolutoria di primo grado limitatamente al profilo civilistico della soddisfazione della pretesa risarcitoria in favore della costituita parte civile , in proprio e in qualità di esercente la Controparte_2 potestà parentale sul minore ”, dichiarando il Parte_1
“civilmente responsabile in relazione alla condotta di cui al CP_1 capo di imputazione” e condannandolo “al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio”, poste a suo carico le spese di costituzione di parte civile per entrambi i gradi di giudizio. Impugnata da quest'ultimo la pronuncia con ricorso per cassazione, la Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, la annullava “agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, perché - in piena libertà di giudizio e previa rinnovata istruzione dibattimentale – avesse proceduto - a nuovo giudizio nei confronti di
”; il tutto facendo carico al “… giudice civile del rinvio, tenendo CP_1 conto dei principi sopra ricordati e della scelta delle parti civili di coltivare l'azione civile nel processo penale, - dell'obbligo di - valutare la
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sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non applicando le regole proprie del giudizio civile”. Avviato dagli appellanti in riassunzione il giudizio di rinvio come previsto dall'art. 622 c.p.p. gli appellanti in riassunzione precisavano le seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa:
· accogliere la domanda dei Sigg.ri e Parte_1
; · decidere: - in piena libertà di giudizio - senza Parte_2 rinnovare per forza l'istruzione dibattimentale;
- sulla scorta degli elementi probatori acquisiti nel processo penale e ciò tenuto anche conto del diritto dei Sigg.ri e ad Parte_1 Parte_2 un processo giusto che sia definito in un termine ragionevole, ex artt. 111, 2° comma, ultima parte, Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione Europea e 47, 2° comma, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (proclamata a Nizza il 7/12/2000 e adattata a Strasburgo il 12/12/2007); valutando tali elementi congiuntamente e nella loro sintesi e, cioè, non atomisticamente bensì nel senso che ognuno rafforza e trae vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento;
- tenendo conto delle su indicate regole proprie del giudizio civile e dei su indicati principi applicabili in sede civile in tema di accertamento sia del nesso causale, sia della responsabilità;
· dichiarare l'inadempimento contrattuale e/o la responsabilità extracontrattuale del dott. ; Controparte_1
· condannare, per l'effetto, il dott. al risarcimento Controparte_1 in favore del Sig. : - dei danni tutti subiti, Parte_1 mediante capitalizzazione, quali quelli patrimoniali: lucro cessante da inabilità permanente e/o emergente da perdita di possibilità attuale e futura (c. detta perdita di chance), emergente attuale e futuro per spese vive da sostenersi;
non patrimoniali: biologico da invalidità permanente e da invalidità temporanea, passato e futuro, alla vita di relazione, alla veste estetica, alla sfera sessuale, morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione in vista della disposizione della propria salute e del proprio corpo, per la mancata compilazione della
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cartella clinica e/o della certificazione medica e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc. (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- della rivalutazione monetaria di tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo;
- del danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante consistente nel mancato godimento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi sotto forma di interessi al tasso rilevato dall'indice “Rendistato” (rendimento medio dei titoli pubblici) calcolato dalla Banca d'Italia, in rendiob/documenti/rendistato- 2019.pdf, che si produce, ovvero al tasso maggiore o minore che verrà ritenuto secondo giustizia e, comunque, non inferiore a quello legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia perché le somme dovute al Sig. a titolo di Parte_1 risarcimento danni sarebbero state obbligatoriamente reimpiegate, per ordine del Giudice Tutelare, in Buoni Postali Fruttiferi, BOT o CCT con vincolo pupillare quanto meno fino al raggiungimento della sua maggiore età, sia per le qualità soggettive del Sig. che, Parte_1 oggi, quale abituale risparmiatore, reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto che, ove posseduto ex tunc, sarebbe stato certamente o, quantomeno, molto probabilmente investito per ricavarne un lucro;
· liquidare il danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano aggiornate al momento della decisione definitiva della causa (quelle attuali sono le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano del 2018, che si producono) ovvero sulla scorta di qualsiasi altra tabella o criterio se più favorevoli per il Sig.
[...]
; Parte_1
· utilizzare al fine della necessaria personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale il criterio orientativo di maggiorazione in
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percentuale del risultato finale previsto dalle stesse o da altre tabelle (Cass. 7/6/11 n. 12408);
· condannare, altresì, il dott. al risarcimento in Controparte_1 favore della Sig.ra - dei danni tutti subiti, Parte_2 mediante capitalizzazione, quali quelli patrimoniali: emergente passato per spese vive sostenute;
non patrimoniali: alla sfera sessuale, morale, esistenziale, alla vita privata, al rapporto e all'integrità familiare, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e all'autodeterminazione in vista della disposizione della salute e del corpo del figlio minore, per la mancata compilazione della cartella clinica e/o della certificazione medica e, comunque, per la lesione dei valori/interessi giuridicamente protetti e dei personalissimi diritti umani inviolabili e/o fondamentali, costituzionalmente protetti, ecc. (in breve: nessuno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato), nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- della rivalutazione monetaria di tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo;
- del danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante consistente nel mancato godimento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi sotto forma di interessi al tasso rilevato dall'indice “Rendistato” (rendimento medio dei titoli pubblici) calcolato dalla Banca d'Italia, già prodotto, ovvero al tasso maggiore o minore che verrà ritenuto secondo giustizia e, comunque, non inferiore a quello legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo sia per le qualità soggettive della Sig.ra che, quale abituale risparmiatrice, reinveste il Parte_2 proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto che, ove posseduto ex tunc, sarebbe stato certamente o, quantomeno, molto probabilmente investito per ricavarne un lucro;
· liquidare il danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle di liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale del Tribunale di Milano aggiornate al momento della decisione definitiva della causa (quelle attuali sono le tabelle di liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale del Tribunale di Milano del 2018,
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che si producono) ovvero sulla scorta di qualsiasi altra tabella o criterio se più favorevoli per la Sig.ra : Parte_2
· condannare, altresì, il dott. al pagamento in Controparte_1 favore dei Sigg.ri e : - Parte_1 Parte_2 delle spese e compensi del processo penale e, cioè, quelle del giudizio di primo grado, del giudizio di secondo grado e del giudizio di legittimità, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per spese generali, I.V.A. e C.A.; - delle spese e compensi del presente giudizio di riassunzione oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche
[...] con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, assistenza plurima per assistenza di più parti, spese generali, I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e - analogamente all'altro difensore avv. Tiziana Conte - non ha riscosso i compensi”. Costituitosi, l'appellato in riassunzione così concludeva: “Tutto ciò ritenuto, si chiede lo spostamento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa della Controparte_6
e si conclude per il rigetto della domanda
[...] risarcitoria in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto, in rito ed in diritto, oppure, in via gradata, per la condanna della sola chiamata in causa al risarcimento del danno Controparte_6 oppure, in via ancora più gradata, per la condanna dell'
[...]
a manlevare e tenere indenne il dott. dal CP_6 CP_1 risarcimento del danno liquidato agli attuali appellanti. Vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA”. Riprodottosi il contraddittorio nella fase rescissoria, disattesa la istanza degli appellanti di decisione ex art. 281 sexies c.p.c., la Corte, dopo alcuni differimenti in prosieguo di prima udienza, a scioglimento della riserva formulata sulle istanze istruttorie, ammetteva la prova orale, l'interrogatorio formale di e di Parte_1 Pt_2
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Camporeale; l'interrogatorio formale del e la prova CP_1 testimoniale del;
quindi, raccolti i primi e la seconda, Parte_3 la istruttoria si implementava con la disposizione di una C.T.U. collegiale affidando a due ausiliari il compito di rispondere con relazione scritta descrivendo: “1) la natura della patologia da cui risultava affetto il piccolo e l'epoca della sua insorgenza;
2) la anamnesi ed il percorso clinico del paziente, avendo cura di indicare gli interventi chirurgici ai quali il predetto era stato sottoposto fino al novembre 2004; 3) quali le condizioni di salute del piccolo all'atto delle dimissioni dall'Ospedale Civile di Vicenza, precisando se il bambino contrasse ivi e in quel periodo infezioni urinarie, in caso di risposta positiva, a quali terapie farmacologiche fu sottoposto precisando se in tale occasione o comunque in epoca precedente al controllo medico effettuato dal dr.
presso l'Ospedale Santobono di Napoli era stata già applicata CP_1 al bambino la pomata anestetica EMLA;
4) se a fronte delle evidenze cliniche e del quadro complessivo del piccolo paziente, in occasione della visita del 9 novembre 2004, il dr. effettuò tutti gli CP_1 approfondimenti, esami strumentali e iniziative terapeutiche necessarie a garantire la guarigione del paziente;
5) quali furono gli accertamenti, gli esami strumentali e i trattamenti in concreto praticati e quali quelli omessi, che, considerate le evidenze cliniche del paziente, qualora posti in essere, avrebbero evitato o, comunque, ridotto il rischio della successiva e gravissima reazione allergica che si evidenziò nel piccolo paziente;
6) all'esito del quesito precedente, se, tenuto conto di tutta la evoluzione clinica della vicenda, l'approccio diagnostico e terapeutico del dr. fu attuato correttamente in base alle regole dell'ordinaria CP_1 diligenza professionale propria di un medico del settore;
in caso di risposta negativa, indichino quali le attività non corrette e quali invece quelle alternative da eseguirsi;
7) quali le condizioni di salute del piccolo dopo la visita medica del dr. , in particolare, se le manovre CP_1 terapeutiche consistite nell'applicazione di impacchi freddi sul pene del bambino, che si presentava gonfio, edematoso, con il glande di colore bluastro, erano da ritenersi corrette alla luce della comune esperienza medica, precisando, in caso di risposta negativa, se in tale
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comportamento possano ravvisarvi profili di imprudenza, negligenza e/o imperizia e se da tale condotta derivò un aggravamento del quadro morboso appena manifestatosi sul piccolo paziente ed eventuali complicanze;
8) se i due interventi chirurgici ai quali il bambino fu successivamente sottoposto presso l'Ospedale di Amburgo erano oggetto di programmazione o se, piuttosto, gli stessi ed in particolare il primo fu necessitato sulla base del quadro morboso insorto a seguito dell'ultima visita medica effettuata presso l'Ospedale Santobono e per l'effetto della condotta colposa del dr. che in quell'occasione CP_1 lo aveva visitato;
9) se, tenuto conto del quadro clinico preesistente del paziente, anche alla luce del precedente intervento cui era stato sottoposto presso l'Ospedale di Vicenza, le manovre manipolatorie e l'applicazione dell'anestetico EMLA da parte del dr. furono la CP_1 causa della stenosi uretrale poi evidenziatasi nel paziente ovvero di un (ulteriore) danno in termini di peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quelle che sarebbero comunque derivate sia in conseguenza della patologia urologica di cui era affetto sia dalla scelta di un diverso e più adeguato trattamento che da un monitoraggio più attento, senza la verificazione di tali conseguenze dannose indicando, altresì, la percentuale di invalidità permanente applicata (anche mediante specifica indicazione dei parametri e baremes medico legali assunti a sostegno della valutazione effettuata) sia la misura ed il periodo di invalidità temporanea eventualmente riconosciuto con riguardo agli esiti lesivi subiti dal paziente, quantificando, altresì, il grado percentuale di invalidità permanente di cui il predetto risultava portatore in ragione della pregressa patologia da cui era affetto, nonché di quello che sarebbe derivato da un diverso trattamento terapeutico e chirurgico eventualmente ritenuto maggiormente adeguato ed, infine, di quello che sarebbe comunque derivato dal trattamento della patologia pregressa e di quella insorta, di cui si tratta, ove correttamente eseguito;
10) avuto riguardo al c.d. danno iatrogeno (differenziale ove esistente) riportato da , e nei limiti di quanto dallo stesso dedotto, Parte_1 se l'esistenza di eventuali esiti di carattere permanente abbia inciso sua integrità psico –fisica (danno alla salute o biologico) con dettagliate
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considerazioni in ordine ai riflessi: a) sulla sfera individuale, b) sulla sfera relazionale;
c) sull'espletamento delle normali attività quotidiane, avendo cura anche di indicare l'eventuale incidenza sulla capacità lavorativa del periziando;
11) nei limiti di quanto contestato dagli attori (odierni appellanti), se fu validamente acquisito il consenso al trattamento praticato dal dr. (calibratura dell'uretra), con CP_1 riferimento anche ai rischi correlati alla metodica di inoculazione dell'anestetico ed al tipo di farmaco prescelti prima di procedere all'esame; a tal fine provvedano ad individuare, in relazione al trattamento sanitario da effettuarsi, alla tipologia di anestetico da applicarsi ed alle manovre di inserimento dello stesso, il contenuto dell'obbligo informativo gravante sul sanitario tenendo conto che esso riguarda i soli rischi prevedibili e non anche gli esiti anomali e si estende alle varie fasi dell'intervento che assumono una propria autonomia gestionale: in particolar modo, chiariscano se le conseguenze dannose conseguano alla concretizzazione di un rischio prevedibile e perciò oggetto dell'obbligo informativo come innanzi individuato, ovvero conseguano ad un esito anomalo ed imprevedibile dell'intervento concretamente praticato;
12) riferiscano infine i CTU ogni altro elemento di valutazione medico-legale utile alla decisione della causa”. Infine, espletata la indagine peritale d'ufficio, acquisito agli atti il relativo elaborato, precisate le conclusioni, ad epilogo della disposta trattazione scritta, celebratasi nelle forme cartolari, la Corte riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche. Premesso in fatto quanto precede e in linea con il principio di diritto affermato dalla S.C., come sopra richiamato, la pretesa risarcitoria può trovare accoglimento solo per quanto di ragione, alla stregua delle risultanze della rinnovata attività istruttoria e, segnatamente, di quelle rappresentate dalla indagine peritale d'ufficio, attesa la sua maggiore pregnanza rispetto alla prova orale, non scevra di alquanta contraddittorietà e di inevitabile approssimazione, come evincibile dalla lettura dei verbali che ne hanno raccolto l'intrinseco contenuto. Vero è che “nel caso in cui la Cassazione penale, a seguito di ricorso proposto
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dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello” (Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2022, n°16169, Giustizia Civile Massimario 2022, rv 665055
– 01); ma la richiesta pregiudiziale dell'appellata difesa di rimessione della causa sul ruolo onde autorizzare il alla chiamata in causa CP_1 dell' Controparte_7 affinché, in caso di sua condanna, possa ottenere la condanna anche della al risarcimento dei danni o, comunque, possa ottenere la CP_6 condanna dell' a manlevarlo da tutte le somme che dovesse CP_6 pagare agli appellanti in forza della emananda sentenza non può trovare accoglimento. La Corte aveva già implicitamente disatteso la istanza di chiamata in causa formulata dall'appellato per la conseguente estensione del contraddittorio, non ravvisandone i presupposti, nella esigenza di uniformarsi al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità che aveva dettato i confini del nuovo giudizio, potendo e dovendo solo preoccuparsi della rinnovazione della “istruzione dibattimentale” per valutarne gli esiti “secondo i parametri del diritto penale e non applicando le regole proprie del giudizio civile”. Già con la ordinanza del 18.12.20 la Corte “ritenuto che, in linea con il consolidato orientamento di legittimità, il giudice di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado alla stregua della rivalutazione del medesimo compendio probatorio, deve rassegnare una giustificazione rafforzata del giudizio di colpevolezza, che si confronti analiticamente - confutandole - con le argomentazioni utilizzate dal primo giudice per rappresentare le ragioni del ribaltamento della decisione, e che, pertanto, nella vicenda in esame sussiste la necessità di consolidare il compendio dimostrativo già acquisito mediante rinnovazione della prova testimoniale (cfr. Cass. SSUU n. 27620/2016)”, aveva evidenziato come
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non potesse essere “autorizzata la chiamata in causa nel presente giudizio (di rinvio) dalla Cassazione Penale dell'
[...]
, che non – era - stata parte nei Controparte_7 precedenti gradi di giudizio, e di cui, peraltro, la costituita parte civile non – aveva - chiesto la citazione quale responsabile civile”; allo stato non ricorrono elementi che possano indurre la Corte a rivedere sul punto il proprio operato. Detto ciò, va richiamato il criterio da seguire nell'apprezzamento probatorio, essendo noto che “il nesso eziologico nella responsabilità civile soggiace sia ai principi penalistici espressi dagli artt. 40 e 41 c.p. - per cui un evento si considera causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato senza il secondo -, sia al criterio della c.d. 'causalità adeguata', in base al quale, in presenza di una serie di cause, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, fermo restando il diverso regime probatorio che opera in ragione dei differenti principi che regolano il processo civile e quello penale: per cui nell'accertamento del nesso causale in materia civile vige la regola del 'più probabile che non', mentre nel processo penale vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio” (Tribunale Catanzaro, sez. II, 03/10/2023, n°1585, Redazione Giuffrè 2024, 17; così anche Tribunale Napoli Nord, sez. I, 31/08/2023, n°3620, Redazione Giuffrè 2024, 4: “La c.d. 'causalità materiale', che è disciplinata specificamente agli artt. 40 e 41 c.p. - criterio della "condicio sine qua non" - trova applicazione anche nell'illecito civile, per cui ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi "causa" dell'evento stesso. Tuttavia va precisato che non ogni antecedente può essere considerato causa dell'evento, ma va attribuito rilievo a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causa del danno, non siano inverosimili ed imprevedibili, secondo un giudizio "ex ante" (di cosiddetta 'prognosi postuma'). Ciò detto, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico di ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio”, mentre nel secondo caso vige
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la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non”; in linea già Cassazione civile, sez. lav., 24/06/2020, n°12445, Redazione Giuffrè 2020, aveva precisato: “Le Sezioni Unite di questa Corte - muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" - hanno poi ulteriormente precisato che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto”. La C.T.U. svolta nel presente giudizio di rinvio, corretta da un punto di vista logico e scientifico, esaustiva (in quanto i consulenti hanno compiutamente e convincentemente risposto a tutte le osservazioni critiche formulate dalle parti) ed adeguatamente motivata, può sostanzialmente far ritenere provato sul piano scientifico, anche solo presuntivamente: il nesso causale tra trattamento sanitario prestato in favore del giovane , lesioni iatrogene subite e, Parte_1 comunque, peggioramento del suo stato di salute e menomazioni residuate;
il comportamento colposo e, comunque, non diligente del sanitario . La sola sussistenza di tale nesso di causalità CP_1 materiale, in mancanza di prova liberatoria (non fornita dal sanitario), è sufficiente per l'accoglimento della domanda per quanto di ragione, (c.f.r. Cass. 11/11/2019 n. 28991; Cass. 31/8/2020 n. 18102; Cass. 7/12/2017 n. 29315; Cass. 15/2/2018 n. 3704; Cass. 20/8/2018 n. 20812, Cass. 26/7/2017 n. 18392; Cass. 23/10/2018 n. 26700; Cass. 24/5/2019 n. 14335; Cass. 29/10/2019 n. 27606). La parte qui appellata, a fronte delle prove sia scientifiche che presuntive fornite, non ha a sua volta fornito la prova contraria idonea a vincere la presunzione di inadempimento o inesatto adempimento (conf., per quanto concerne l'onere di fornire la prova contraria a quella presuntiva, Sez. Un.
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11/11/08 n. 26972 e succ. conformi;
Sez. Un. 24/3/06 n. 6572; Sez. Un. 1/7/02 n. 9556; conf., per quanto concerne le sezioni semplici, Cass. 11/11/2019 n. 28991; Cass. 31/8/2020 n. 18102; Cass. 7/12/2017 n. 29315; Cass. 15/2/2018 n. 3704; Cass. 20/8/2018 n. 20812, Cass. 26/7/2017 n. 18392; Cass. 23/10/2018 n. 26700; Cass. 24/5/2019 n. 14335; Cass. 29/10/2019 n. 27606; Cass. 23/7/14 n. 16786; Cass. 20/12/11 n. 27584; Cass. 13/5/11 n. 10527; Cass. 6/4/11 n. 7844; Cass. 3/4/08 n. 8546; Cass. 14/6/06 n. 13754; Cass. 12/6/06 n. 13546; Cass. 31/5/03 n. 8827). La stessa parte aveva l'onere di allegare in fatto e provare: la speciale difficoltà del trattamento sanitario che, comunque, sussiste solo in caso non ancora sperimentato o studiato a sufficienza o non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da eseguire;
di aver adempiuto alla propria obbligazione con la diligenza specifica del debitore qualificato (la exacta diligentia dell'homo eiusdem generis et condicionis), di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.; l'idoneità del trattamento sanitario praticato;
l'adeguata e corretta esecuzione del trattamento sanitario;
il c. detto esatto adempimento e, pertanto, che l'inadempimento non vi è stato o è dipeso da causa non imputabile ovvero che, pur sussistendo un trattamento sanitario errato o inadeguato esso non era eziologicamente rilevante nell'azione risarcitoria proposta, per una qualunque ragione risultante dalla documentazione clinica (per tutte: Sez. Un. 11/1/08 n. 577); l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile e, cioè, che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 11/11/19 n. 28989; conf. Cass. 23/10/18 n. 26700; Cass. 26/7/17 n. 18392). Onere che non si può dire sia riuscita ad assolvere, o almeno ad assolvere in modo esaustivo e convincente, fornendo la rigorosa prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c.. La relazione dei CC.TT.UU. è, pertanto, sufficiente all'accoglimento della domanda, nei limiti che saranno precisati, avuto riguardo da un lato al riparto degli oneri probatori tra le parti sia in caso di inadempimento o inesatto adempimento di un'obbligazione, adattati alla specifica materia della responsabilità professionale medica e sanitaria, sia in ambito
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extracontrattuale (e, in particolare, nell'ambito della responsabilità ex art. 2050 c.c.), dall'altro alla c.d. vicinanza della prova. La rinnovata indagine peritale aveva messo in luce le seguenti evidenze:
“a fronte delle evidenze cliniche e del quadro complessivo del piccolo paziente, in occasione della visita del 09/11/2004, il dott. non CP_1 effettuò tutti gli approfondimenti, esami strumentali e iniziative terapeutiche necessarie a garantire la guarigione del paziente”; “Per quanto attiene eventuali omissioni, premettendo che poco poteva e doveva essere fatto nel corso di una visita “di cortesia” se non esaminare la documentazione clinica e raccogliere un'accurata anamnesi, i CTU ritengono che per dare un parere sulla opportunità di ulteriori interventi chirurgici non andava fatta alcuna manovra strumentale che non fosse stata preceduta da accertamenti di laboratorio, radiologici e strumentali in regime di ricovero in Day Hospital e possibilmente in presenza di un anestesista. In ogni caso nulla avrebbe potuto evitare o ridurre il rischio della successiva e gravissima reazione che non fosse la non introduzione in uretra della pomata EMLA”; “tenuto conto di tutta l'evoluzione clinica della vicenda, l'approccio diagnostico e terapeutico del Dott. CP_1 non fu attuato correttamente in base alle regole dell'ordinaria diligenza professionale propria di un medico del settore. L'attività non corretta è stata quella di applicare in uretra la pomata EMLA in alternativa il bambino doveva essere ricoverato per eseguire accertamenti clinici atti a dimostrare l'opportunità o meno di eventuali ulteriori interventi chirurgici”. “L'introduzione della pomata anestetica EMLA e le manipolazioni dell'uretra effettuate dal Dott. sono state la CP_1 causa del gonfiore/edema del pene del bambino con conseguente formazione del cingolo costrittivo (parafimosi) e della sepsi successiva (temperatura corporea 39° così come riferito dai genitori) in quanto a seguito delle manipolazioni può verificarsi la penetrazione di batteri nel corpo cavernoso e da lì nel circolo sanguigno. Dalle dichiarazioni testimoniali della madre del bambino Sig.ra e dello Parte_2 stesso Dott. si evince che quest'ultimo, per risolvere la CP_1 situazione clinica presentatasi, abbia somministrato un cortisonico ed applicato localmente impacchi freddi. L'uso del cortisonico (NT)
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aveva lo scopo di ridurre l'edema/gonfiore del pene e gli impacchi freddi quello di ridurre l'infiammazione ma il freddo non avrebbe dovuto essere utilizzato nel caso di un difetto d'irrorazione sanguigna per l'azione vaso costrittiva dello stesso come nel caso del piccolo . Comunque, Pt_1
i consulenti ritengono che la presenza del cingolo costrittivo del glande avrebbe reso vana qualsiasi terapia che non fosse stata l'incisione chirurgica del cingolo”. “Il Dott. , pur non vedendo regredire CP_1 la sintomatologia, così come risulta dalla sua stessa testimonianza, non riteneva opportuno compilare una cartella clinica in cui si potesse annotare: a) quanto da lui eseguito cioè l'introduzione della pomata anestetica in uretra allo scopo di eseguire la calibrazione dell'uretra mediante cateterismo b) le possibili complicanze di tali manovre c) il consenso scritto dei genitori all'esecuzione delle stesse d) il rifiuto dei genitori alla proposta di ricovero in Ospedale. I consulenti precisano che da parte dei genitori vi è stato un ritardo nell'ospedalizzare il bambino in quanto solo due giorni dopo il piccolo veniva ricoverato presso il Centro Urologico di Amburgo e sottoposto all'intervento di incisione del cingolo strozzante il glande. Tale ritardo non è giustificabile in quanto il padre medico e la madre microbiologa erano in grado di valutare con particolare competenza il peggioramento delle condizioni cliniche locali (colorazione cianotica del glande) e generali (temperatura corporea in aumento) e pertanto ospedalizzare il proprio figlio durante la notte o il giorno immediatamente successivo alla visita e non due giorni dopo!”.
“Nel comportamento del Dott. i consulenti ravvisano estremi CP_1 di imprudenza, negligenza in quanto la pomata non andava Pt_4 applicata nell'uretra, non fu aperta una cartella clinica, non fu raccolto il consenso dei genitori rispetto le procedure messe in atto e, soprattutto dopo il peggioramento della situazione clinica del piccolo paziente non ha ritenuto opportuno disporre il ricovero”. Non vi è dubbio che dal tenore delle riportate conclusioni peritali d'ufficio traspaia in tutta evidenza la ricorrenza sia dell'atteggiamento colpevole della volontà del sanitario in questione che del nesso eziologico tra contegno imprudente ed evento di danno. E ciò non solo alla stregua del divisato criterio civilistico del “più probabile che non” ma anche di quello
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più propriamente penalistico, da applicare secondo i termini del provvedimento rescindente, della prova da valutare oltre ogni ragionevole dubbio. Invero, detto che “in tema di responsabilità civile, applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto” (Cassazione civile, sez. lav., 03/01/2017, n°47, Giustizia Civile Massimario 2017, rv 642263-01), non vi sono elementi fattuali, preesistenti o sopravvenuti, che possano infirmare la sussistenza del legame causale nell'ambito dell'”adeguatezza” che lo connota già solo sul versante penalistico. Per passare allora alla quantificazione del pregiudizio patito dall'allora minore sempre i nominati CC.TT.UU. avevano precisato: “La condizione attuale è che il Sig. presenta una situazione di ostruzione Pt_1 uretrale al momento ben compensata, non è possibile parlare di causa unica riconducibile alla manovra effettuata dal dr. , mentre CP_1 possiamo considerare un peggioramento anatomo-funzionale della condizione legata alla patologia congenita di base, dal momento che la stenosi era già documentata anche prima delle manovre effettuate dal dr. ”. “In considerazione del fatto che vi è stato un CP_1 peggioramento della stenosi che comunque sarebbe residuata il cui valore era pari al 5%, ed ipotizzando un futuro peggioramento, si può quantificare il danno differenziale nella misura del 10%. Il periodo di inabilità in cui il piccolo ebbe a portare il catetere è quantificabile in gg. 90 di temporanea totale come sintesi di un maggiore periodo di malattia. La condotta del Dr. può essere considerata imprudente e CP_1 negligente per non aver raccolto i dati anamnestici in modo preciso e
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per non avere trattenuto il minore in Ospedale dopo l'evento e di non aver raccolto il consenso scritto dei genitori, in caso di allontanamento volontario, in Cartella (Cartella mai aperta). Per quanto invece riguarda il disturbo da adattamento con presenza di manifestazioni di tipo ruminativo e sintomi di tipo ansioso-depressivi e somatiformi, si ritiene che la problematica non può essere ricondotta a quanto effettuato dal Dr. , mentre sicuramente dipende dalla presenza della CP_1 patologia congenita con tutti i riflessi che la stessa può avere avuto sullo sviluppo del soggetto, e sicuramente ha giocato un ruolo importante e predominante l'assenza all'epoca di un supporto di tipo psicologico sia di tipo individuale che familiare”. Il periodo di invalidità temporanea iatrogena va determinato dunque in complessivi giorni 90 di I.T.T.; l'invalidità permanente nella misura del 15%, di cui il 5% pregresso e che sarebbe comunque residuato anche in caso di corretto trattamento sanitario ed il residuo 10% di natura iatrogena differenziale e, cioè, attribuibile all'errato ed inadeguato trattamento sanitario. La C.T.U. già espletata, da un punto di vista sia formale che sostanziale, è validamente utilizzabile, è corretta, esaustiva ed adeguatamente motivata e, pertanto, sottraendosi ai rilievi e alle censure mossele, deve considerarsi sufficiente all'accoglimento della domanda risarcitoria. Relativamente al difetto di un consenso scritto va rilevato che sia dal testimoniale, (deposizione dott. ), sia dalle stesse dichiarazioni Tes_1 dei genitori del leso è emerso che il aveva informato i genitori CP_1 sull'applicazione della pomata ed aveva ottenuto il loro consenso. Ad ogni modo, pure volendo ipotizzare un difetto di consenso informato, comunque nel processo non è stato provato che i genitori, se correttamente informati, avrebbero rifiutato il trattamento anestesiologico e, perciò, alcun addebito potrebbe sotto tale profilo essere mosso all'appellato; (c.f.r. sul punto, ad es., Cassazione civile, 26 maggio 2020, n. 9887, in e in , : “Al fine CP_8 CP_9 CP_10 di ottenere il risarcimento del danno da lesione del consenso informato, spetta al paziente provare che, se fosse stato correttamente in-formato, avrebbe rifiutato il trattamento medico. Non è quindi sufficiente allegare
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la mera omessa informazione, non trattandosi di un'ipotesi di danno in re ipsa”. Per passare allora al quantum debeatur va premesso che “la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408), - e ciò in quanto
“Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari, - garantisce tale uniformità ditrattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). Peraltro, trattandosi di danno cd. “differenziale”, lo stesso dovrà essere liquidato con la tecnica della differenza tra il risarcimento spettante in ragione dei postumi permanenti complessivamente accertati dagli stessi ausiliari [e pari al 15%, e quello
– pari al 10% stando alla consulenza di appello … - dovuto per il danno iatrogeno consistente nell'accertato, più che verosimile, futuro peggioramento della stenosi;
[cfr., all'uopo ed “ex multis”, Tribunale di Napoli, Sezione Dodicesima Civile …, 15 giugno 2012, n. 7155, nonché, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6341, secondo cui “In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una
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situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.”]”. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 10%, differenziale tra il 15% ed il 5%, la Corte, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'allora minore al momento dell'evento dannoso, (3 anni), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità, per il danno biologico residuato a carico del giovane
La voce di danno si ragguaglierà quindi alla Parte_1 differenza tra l'importo di €. 62.475,00, relativo, secondo le tabelle del 2024 elaborate dal Tribunale di Milano, all'invalidità permanente pari al 15% e quello di €. 21.126,00, relativo all'invalidità permanente pari al 5% che sarebbe residuata a carico del predetto in assenza dell'aggravamento per il danno iatrogeno subito;
differenza pari ad €. 41.349,00, essendo corretto il computo che attiene al divario tra le poste indicate. Esclusa la risarcibilità autonoma di un danno morale dal momento che
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico - legale del grado di percentuale di invalidità permanente,
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rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico - legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, ord. 27 febbraio 2018, n. 7513)”. Sulla consistenza della voce di danno finora esaminata e riconosciuta, liquidata in moneta attuale, competono gli interessi compensativi da computare dalla data del 9 novembre 2004, (di verificazione dell'evento dannoso), sulle somme devalutate in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data stessa, (9 novembre 2004), quale momento in cui gli effetti dannosi dell'illecito ebbero a prodursi e, quindi, anno per anno, ed a partire dalla data indicata, fino al momento della pubblicazione della sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella in precedenza ottenuta, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo;
(il tutto sulla scia della risalente, ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità, Cass., S. U., n°1712/95 e sgg.). Nessuna incidenza della lesione sulla capacità lavorativa specifica è stata accertata dalla consulenza collegiale d'ufficio; (v. conclusioni sull'assenza di riconducibilità all'intervento del del disturbo da CP_1 adattamento con presenza di manifestazioni di tipo ruminativo e sintomi di tipo ansioso-depressivi e somatiformi). La difesa degli appellanti in riassunzione ha rappresentato e reclamato anche il riconoscimento, per la di un danno parentale da Parte_2 subite lesioni personali del figlio già minore. Ebbene, seppure non sussiste alcun limite normativo che escluda la risarcibilità del danno da lesione del rapporto parentale nel caso in cui gli effetti lesivi della salute del congiunto non siano particolarmente gravi, secondo i principi generali, il danno da lesione del rapporto parentale può essere risarcito soltanto se il congiunto prova, anche attraverso delle presunzioni, di aver subito delle lesioni in conseguenza della condizione in cui versa il proprio congiunto. Vero è che secondo giurisprudenza di legittimità
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anche recente “ai prossimi congiunti di una persona che abbia subito, a causa di un fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale, il quale è presuntivo, essendo sufficiente il legame di parentela per presumere l'afflittività, e non essendo invece necessaria la convivenza tra vittima principale e secondaria;
(in linea Cassazione civile, sez. III, 20/01/2023, n°1752, Giustizia Civile Massimario 2023, rv 666922 - 01: “In tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto”). Nella fattispecie, tuttavia, la entità stessa delle lesioni iatrogene, parametrate al gradiente del 10% quale danno differenziale, (poco più alto di quello di una micropermanente), e l'assenza di elementi sintomatici circa uno stravolgimento, o anche solo un deterioramento significativo, delle condizioni e abitudini di vita quotidiana non consentono di ritenere integrata la prova, nemmeno sul versante presuntivo, di un pregiudizio fondante la domanda risarcitoria in esame. Per il resto, delle spese mediche o sanitarie connesse direttamente all'arrecato nocumento iatrogeno, di cui pure si è chiesto il rimborso senza darne una quantificazione, non vi è prova documentale. Le spese processuali delle diverse fasi, rescindente e rescissoria comprese, seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con attribuzione di quelle sole della fase rescissoria al difensore anticipatario.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto dal e nei confronti di Parte_1 Parte_2
con citazione in riassunzione notificata a mezzo Controparte_1
p.e.c. in data 16/09/2019, così provvede:
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1°) Accoglie la domanda risarcitoria già proposta dalla parte riassumente con la costituzione di parte civile nel giudizio penale, per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara tenuto e condanna l'appellato in riassunzione, dott. , al pagamento in favore della controparte, CP_1
a titolo di risarcimento danni da colpa Parte_1 professionale, della somma di €. 41.349,00, in moneta attuale, maggiorata degli interessi compensativi da calcolare secondo il meccanismo come indicato in motivazione;
2°) Condanna ancora l'appellato in riassunzione alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle diverse fasi, comprese rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle di costituzione di parte civile del primo grado in complessivi €. 3.500,00, quelle di costituzione di parte civile del grado di appello in complessivi €. 3.400,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 3.200,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 11.352,05, (compresi €. 852,05 per esborsi), il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'anticipatario delle sole spese della fase rescissoria;
3°) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi €. 2.062,94, a carico della parte soccombente. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.9.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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