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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1231/2023 promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Mario Di Vita. Parte_1
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Luigi La Valle.
APPELLATO All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in cancelleria il 28/11/2023 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1125/2023 pronunciata dal Tribunale di Termini
Imerese in data 30/1072023, che ha respinto la sua domanda di indennizzo conseguente alla malattia professionale - epicondelite, epitrocleite e sindrome del tunnel carpale - contratta durante l'esercizio dell'attività di “operatore di sportello terminalista cassiera” di istituto bancario.. Ha dedotto l'appellante l'erroneità della decisione nel capo in cui ha escluso la prova del nesso eziologico con l'attività esercitata.
L' ha resistito con memoria e la causa, senza alcuna istruzione, è stata decisa CP_1 come da dispositivo in atti. La Corte ha istruito la causa con l'ammissione delle prove testimoniali e con c.t.u. medico- legale indi ha deciso come da dispositivo, in atti. Ciò posto l'appello si palesa infondato. E' ius receptum che la correlazione tra rischio lavorativo e tecnopatia postula la prova che il lavoratore sia stato addetto ad una lavorazione prevista dalla tabella delle malattie professionali. In tale ottica, l'impostazione giuridica teorizzata dalla sentenza di primo grado che ha negato ingresso alle prove testimoniali ed alla c.t.u. sul presupposto che versandosi in tema di malattie ad eziologia multifattoriale la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore - è stata opportunamente emendata dalla Corte che ha dato ingresso alle prove orali articolate dalla ricorrente allo scopo di documentare la natura e le modalità della prestazione lavorativa rispetto alla tematica della prova della esposizione al rischio specifico delle tecnopatie. Rileva sotto tale profilo la descrizione di esse come malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore (punto 78 delle Tabelle allegate al D.M. del 9/4/2008 ) la cui l'origine professionale deve intendersi correlata a lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio e/o azioni di presa della mano con uso di forza (epitocreleite) ovvero a lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti e prolungati del polso o di prensione della mano , mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo. L'esito dei mezzi istruttori – coerente con l'assunto di una adibizione ininterrotta e sistematica al videoterminale per l'intero orario lavorativo (dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 cfr. testi e ) idonea ad ingenerare il supposto rischio Tes_1 Tes_2 lavorativo – è stata positivamente valutata dal c.t.u. che ha ritenuto di ricondurre la sindrome del tunnel carpale ad una genesi professionale ma ha quantificato una percentuale di danno biologico inferire alla soglia indennizzabile (4%). Quanto alle altre patologie denunciate, il c.t.u. ha chiarito che, della epitrocleite, deve escludersi la matrice professionale atteso che i movimenti accertati , seppure ripetitivi, non richiedono applicazione di forza. Quanto alla epicondilite ne ha escluso la sussistenza non risultando essa riscontrata dagli accertamenti diagnostici e strumentali effettuati. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dopo aver preso in esame puntualmente i rilievi mossi dall'appellante vanno pienamente condivise in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati. Per le ragioni che precedono deve pertanto pronunciarsi la conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in atti. Vanno parimenti poste definitivamente a carco dell'appellante le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 1125/2023 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 30 ottobre 2023. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell' delle spese del presente grado del CP_1 giudizio e le liquida in complessivi € 1.800,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 Palermo 23 gennaio 2025 Il Consigliere est . Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco