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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.457/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 457 /2025 promossa da: nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in Novara, P. le Lombardia n. 10, elettivamente domiciliata in Novara, Via Biglieri n. 10 presso lo studio dell'avv. LOMBI ELISABETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, C.F._2
Via Biglieri n. 10 presso lo studio dell'avv. LOMBI ELISABETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di Novara, Piazzale Lombardia n. 10, viene assegnata alla moglie, che la abiterà con i minori;
3) l'affidamento dei minori e sarà condiviso e gli stessi abiteranno Per_1 Per_2 prevalentemente con la mamma. I genitori, nello spirito collaborativo che ha sino ad ora contraddistinto il loro ruolo, continueranno a cooperare nell'interesse della prole e specificatamente: - i minori trascorreranno una settimana di giorno con la madre, mentre staranno con il padre alla sera e durante il pernotto - la settimana successiva pernotteranno dalla madre e il padre li accompagnerà alle varie attività, potendo cenare anche con i figli e pernottando il martedì
o in altro giorno - i figli trascorreranno week end alternati con i genitori, tenendo conto degli orari paterni e dei turni lavorativi della madre, che lavora tutti i sabati ed una domenica su quattro, lasciando ampia disponibilità alla stessa nel week end intero - le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse o insieme o in alternanza (periodo dal 26 al 31 e dall'1al 6 gennaio), tenendo conto dei turni lavorativi della madre e, solo in caso di indisponibilità, con i nonni materni - le ulteriori festività saranno equamente suddivise - durante l'estate, i figli trascorreranno, come sempre le settimane di vacanza con i nonni paterni, mentre i genitori concorderanno, entro il 30/05 di ogni anno, i rispettivi periodi di due o tre settimane, anche non consecutive, con la prole - le parti, salvo esigenze particolari, saranno in ogni caso libere di accordarsi diversamente rispetto a quanto previsto. 4) il padre ha già reperito un'idonea situazione abitativa in Novara, in Via Vico n. 10; 5) il Signor
contribuirà al mantenimento dei figli e , versando alla moglie la somma di CP_1 Per_1 Per_2
€ 200 mensili, per ciascun figlio, entro il giorno 10 del mese, a partire da febbraio 2025, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) ; coniugi concordano di dividere al 50% l'assegno unico 7) le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50%, tenendo conto che la madre gestirà gli esborsi relativi all'abbigliamento e alla cura personale, mentre il padre, la mensa, l'assicurazione e le gite da un giorno;
in caso di disaccordo si farà riferimento al Protocollo spese straordinarie Tribunale di Torino del 15/3/2016; 8) i figli, per accordo dei genitori non svolgeranno alcun percorso religioso, mentre continueranno a praticare le attività extrascolastiche (kick boxing, danza e nuoto), i cui costi verranno suddivisi al 50%; 9) il Signor , con il CP_1 presente atto, si assume l'impegno a trasferire alla moglie, , nata a [...]_1
(NO) il 26/12/1987, C.F. entro tre mesi dalla sentenza di separazione, senza C.F._1 alcun corrispettivo, in piena ed esclusiva proprietà, il 50% dell'intera propria quota di proprietà indivisa, dell'immobile sito in Comune di Novara, P.le Lombardia n. 10, nel compendio del Par fabbricato denominato Condominio “C1- , identificata al Catasto fabbricati al Foglio 100 (cento) - mappale 566 (cinquecentosessantasei) subalterno 85 (ottantacinque), appartamento sito al Par terzo piano, quarto fuori terra, scala B, edificio composto da cucina, tre locali, due bagni, disimpegno e balcone, con entrostanti centrale termica e ripostiglio e con pertinente cantina sita al pino interrato – zona censuaria 2, categoria A/2 – classe 3 – consistenza vani 5,5– rendita catastale
€ 511,29 (cinque centoundici virgola ventinove), oltre autorimessa sita al piano terra, di pertinenza dell'appartamento sopra descritto, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Novara al Foglio 100 (cento) - mappale 566 (cinquecentosessantasei) subalterno 18 (diciotto), piazzale Lombardia, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6 – classe 5 – metri quadrati 15– rendita catastale € 44,16 (quarantaquattro virgola sedici), precisamente, come da documentazione allegata (doc. 14-15); 10) in caso di vendita dell'immobile da parte della GN , costei riconoscerà un sesto del Parte_1 ricavato, qualunque esso sia, senza alcuna discrezione da parte del Signor;
11) la GN CP_1 si impegna a chiedere ed ottenere l'accollo liberatorio del mutuo in essere con banca Credit Agricole;
12) il camper tg GD563YC verrà venduto e la GN autorizza il coniuge ad Parte_1 incassare totalmente il ricavato;
13) il conto corrente cointestato presso il Credit Agricole della Sede di Novara, n. 47492975, verrà mantenuto e ognuno dei coniugi ha già sottoscritto un proprio conto correte a sé intestato, sui quali sono stati accreditati € 20.000,00 ciascuno;
14) i coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro; 15) i coniugi autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio, sia loro che del figlio”. Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile in Novara Parte_1 Controparte_1 in data 20/06/2014 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 69 parte I, anno 2014; Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (28/10/2014) e (30/08/2016) ancora Per_1 Per_2 minorenni;
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 2/12/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(NO) in data 26/12/1987 e nato a EN (MI) in [...]_1
24/04/1987;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 04/12/2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST. Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 457 /2025 promossa da: nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in Novara, P. le Lombardia n. 10, elettivamente domiciliata in Novara, Via Biglieri n. 10 presso lo studio dell'avv. LOMBI ELISABETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, C.F._2
Via Biglieri n. 10 presso lo studio dell'avv. LOMBI ELISABETTA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale di Novara, Piazzale Lombardia n. 10, viene assegnata alla moglie, che la abiterà con i minori;
3) l'affidamento dei minori e sarà condiviso e gli stessi abiteranno Per_1 Per_2 prevalentemente con la mamma. I genitori, nello spirito collaborativo che ha sino ad ora contraddistinto il loro ruolo, continueranno a cooperare nell'interesse della prole e specificatamente: - i minori trascorreranno una settimana di giorno con la madre, mentre staranno con il padre alla sera e durante il pernotto - la settimana successiva pernotteranno dalla madre e il padre li accompagnerà alle varie attività, potendo cenare anche con i figli e pernottando il martedì
o in altro giorno - i figli trascorreranno week end alternati con i genitori, tenendo conto degli orari paterni e dei turni lavorativi della madre, che lavora tutti i sabati ed una domenica su quattro, lasciando ampia disponibilità alla stessa nel week end intero - le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse o insieme o in alternanza (periodo dal 26 al 31 e dall'1al 6 gennaio), tenendo conto dei turni lavorativi della madre e, solo in caso di indisponibilità, con i nonni materni - le ulteriori festività saranno equamente suddivise - durante l'estate, i figli trascorreranno, come sempre le settimane di vacanza con i nonni paterni, mentre i genitori concorderanno, entro il 30/05 di ogni anno, i rispettivi periodi di due o tre settimane, anche non consecutive, con la prole - le parti, salvo esigenze particolari, saranno in ogni caso libere di accordarsi diversamente rispetto a quanto previsto. 4) il padre ha già reperito un'idonea situazione abitativa in Novara, in Via Vico n. 10; 5) il Signor
contribuirà al mantenimento dei figli e , versando alla moglie la somma di CP_1 Per_1 Per_2
€ 200 mensili, per ciascun figlio, entro il giorno 10 del mese, a partire da febbraio 2025, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) ; coniugi concordano di dividere al 50% l'assegno unico 7) le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al 50%, tenendo conto che la madre gestirà gli esborsi relativi all'abbigliamento e alla cura personale, mentre il padre, la mensa, l'assicurazione e le gite da un giorno;
in caso di disaccordo si farà riferimento al Protocollo spese straordinarie Tribunale di Torino del 15/3/2016; 8) i figli, per accordo dei genitori non svolgeranno alcun percorso religioso, mentre continueranno a praticare le attività extrascolastiche (kick boxing, danza e nuoto), i cui costi verranno suddivisi al 50%; 9) il Signor , con il CP_1 presente atto, si assume l'impegno a trasferire alla moglie, , nata a [...]_1
(NO) il 26/12/1987, C.F. entro tre mesi dalla sentenza di separazione, senza C.F._1 alcun corrispettivo, in piena ed esclusiva proprietà, il 50% dell'intera propria quota di proprietà indivisa, dell'immobile sito in Comune di Novara, P.le Lombardia n. 10, nel compendio del Par fabbricato denominato Condominio “C1- , identificata al Catasto fabbricati al Foglio 100 (cento) - mappale 566 (cinquecentosessantasei) subalterno 85 (ottantacinque), appartamento sito al Par terzo piano, quarto fuori terra, scala B, edificio composto da cucina, tre locali, due bagni, disimpegno e balcone, con entrostanti centrale termica e ripostiglio e con pertinente cantina sita al pino interrato – zona censuaria 2, categoria A/2 – classe 3 – consistenza vani 5,5– rendita catastale
€ 511,29 (cinque centoundici virgola ventinove), oltre autorimessa sita al piano terra, di pertinenza dell'appartamento sopra descritto, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Novara al Foglio 100 (cento) - mappale 566 (cinquecentosessantasei) subalterno 18 (diciotto), piazzale Lombardia, piano T, zona censuaria 2, categoria C/6 – classe 5 – metri quadrati 15– rendita catastale € 44,16 (quarantaquattro virgola sedici), precisamente, come da documentazione allegata (doc. 14-15); 10) in caso di vendita dell'immobile da parte della GN , costei riconoscerà un sesto del Parte_1 ricavato, qualunque esso sia, senza alcuna discrezione da parte del Signor;
11) la GN CP_1 si impegna a chiedere ed ottenere l'accollo liberatorio del mutuo in essere con banca Credit Agricole;
12) il camper tg GD563YC verrà venduto e la GN autorizza il coniuge ad Parte_1 incassare totalmente il ricavato;
13) il conto corrente cointestato presso il Credit Agricole della Sede di Novara, n. 47492975, verrà mantenuto e ognuno dei coniugi ha già sottoscritto un proprio conto correte a sé intestato, sui quali sono stati accreditati € 20.000,00 ciascuno;
14) i coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro; 15) i coniugi autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio, sia loro che del figlio”. Per il P.M.
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio civile in Novara Parte_1 Controparte_1 in data 20/06/2014 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 69 parte I, anno 2014; Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (28/10/2014) e (30/08/2016) ancora Per_1 Per_2 minorenni;
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 2/12/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(NO) in data 26/12/1987 e nato a EN (MI) in [...]_1
24/04/1987;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 04/12/2025
IL PRESIDENTE Andrea Ghinetti