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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4646 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.51 CCII nel procedimento di reclamo ai sensi della citata norma iscritto al n. 2118 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025,
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
COCCIA CLAUDIO, reclamante
E
Controparte_1
(c.f. ), esteso alla società di fatto della predetta con P.IVA_1 Pt_1
in persona del suo Curatore, domiciliato in PIAZZA SAN
[...]
SALVATORE IN LAURO, 13 ROMA c/o AVV. CAMILLA GIUGNI, con l'avv. PETRICCA ANNAMARIA, che la rappresenta e difende con procura in atti, resistente
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11/2025 emessa dal Tribunale di Frosinone in data 27/03/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18.04.2025 alla Curatela fallimentare del quale titolare dell'impresa individuale Controparte_1
, unitamente al Controparte_1 pedissequo decreto di comparizione, ha impugnato Parte_1 davanti alla Corte d'Appello la sentenza n. 11/2025, emessa dal Tribunale di Frosinone – Sezione Fallimentare, in data 24.03.2025, depositata in data r.g. n. 1 27.03.2025, dichiarativa del fallimento dell'accertata esistente società di fatto tra quale titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
nonché del Controparte_1 socio illimitatamente responsabile nato ad [...], il Parte_1
15.12.1982, cod. fisc.: , residente in Veroli (FR), CodiceFiscale_2 alla via Contrada Sant'Anna n. 80, art. 147, L.F.. L'odierno reclamante, nel ritenere ingiusta e lesiva dei propri diritti la sentenza dichiarativa di fallimento, ha proposto reclamo ex art. 18, L.F., fondato su cinque motivi di doglianza e, precisamente: 1. «Inesistenza dell'asserita società di fatto, ovvero occulta, tra la fallita ditta
[...]
ed il reclamante – 1.1. Difetto Controparte_1 Parte_1 dell'elemento soggettivo della “affectio societatis” – 1.2. Difetto dell'elemento oggettivo della società di fatto costituito dal fondo comune»;
2. «In ogni caso, insussistenza dello stato di insolvenza della asserita società di fatto o occulta»; 3. «Insussistenza dei presupposti di cui all'art.
15 ult. comma l.f.»; 4. «Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l.f.»; 5. «Improcedibilità della domanda di estensione del fallimento introdotta dalla curatela in ragione del disposto degli artt. 10 e 147 comma 2 l.f.», chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «revocare il fallimento in estensione della società di fatto tra quale CP_1 titolare dell'impresa individuale Controparte_1
e , nonchè del socio illimitatamente responsabile
[...] Parte_1
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1
C.da S. Anna n.80 (C.F. ) ex art. 147 L.F., in qualità C.F._1 di socio illimitatamente responsabile, dichiarato con sentenza del
Tribunale di Frosinone n.11/2025, R.G.N. 11/2025 Liquid. Giud., depositata in Cancelleria in data 27.3.2025, con ogni conseguenziale pronuncia di legge e con vittoria di spese e compensi di giudizio».
Si è costituito in giudizio il (cod. fisc.: Controparte_1
) quale titolare dell'impresa individuale C.F._3 [...]
(P. IVA: ), n. Controparte_1 P.IVA_1
23/2021 del Tribunale di Frosinone, in persona del Curatore Fallimentare
Dott. , evidenziando l'infondatezza delle suddette Controparte_2 censure, sia di rito sia di merito, ed anche in considerazione dello stato di conclamata insolvenza in cui versava il reclamante.
Anzitutto osservava che la procedura concorsuale della società di fatto era da ritenersi quale legittimata passivo necessario del reclamo introdotto, ma non appare essere stato fatto destinatario della prescritta notifica. Per tale r.g. n. 2 ragione, essendo spirato il termine concesso dalla norma e dal giudicante per il relativo adempimento, il procedimento introdotto con il Reclamo proposto dal doveva essere dichiarato inammissibile o Parte_1 improcedibile, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla condanna alla rifusione delle spese di lite (si veda, in proposito e tra le altre: Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11541/17, del 07.03.2017).
Il reclamo è stato trattenuto in decisione all'udienza del 4 luglio 2025.
Il reclamo è infondato.
Trattandosi di fallimento in estensione, unici sono la procedura concorsuale e gli organi della stessa, con la stessa che corretta è la evocazione in giudizio del dr. quale curatore della stessa. CP_2
1.Il primo motivo di doglianza presentato dall'odierno Reclamante principale è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato.
Il Tribunale di Frosinone ha validamente emesso sentenza dichiarativa di fallimento della società di fatto esistente tra quale titolare CP_1 dell'impresa individuale di Controparte_1 CP_1
, e .
[...] Parte_1
Il Reclamante lamenta che il Tribunale di Frosinone avrebbe errato nel ritenere esistente la Società di fatto con conseguente emissione di sentenza dichiarativa del suo fallimento.
In ordine al difetto della 'affectio societatis', lamentato dal Reclamante, occorre evidenziare come il Tribunale di Frosinone abbia compiutamente motivato sul punto alle pagine dalla 12 alla 16 dell'impugnata sentenza, con motivazione valida e sufficiente, fondata sui dati di fatto emergenti dalla audizione dei dipendenti e fornitori della ditta posta in liquidazione giudiziale da parte del curatore nominato (vedasi verbali di audizione del curatore dei lavoratori e fornitori ivi indicati).
Quanto, poi, alla lamentata imprecisa individuazione del periodo di tempo al quale riferire i fatti riportati nelle deposizioni dei lavoratori irregolari, tali e rese al Curatore fallimentare, vi è da dire Per_1 Per_2 che essa non ha effettiva rilevanza. La circostanza che: «il loro racconto potrebbe infatti riferirsi ad un periodo molto limitato dell'attività della fallita ditta , così come sostenuto alla pagina 5 del Controparte_1
Reclamo, è, comunque, indice, per le modalità di attuazione dei suoi comportamenti, della partecipazione, quale socio, del Parte_1 all'attività imprenditoriale, che solo formalmente appariva riferita alla di r.g. n. 3 lui moglie. I lavoratori, infatti, riferivano di un'attività svolta in via esclusiva da : essi mostrano di non aver mai avuto nulla a Parte_1 che fare (neppure per una loro assunzione quali dipendenti, peraltro mai formalizzata) con CP_1
E le loro dichiarazioni, così come raccolte dal Curatore fallimentare, possono essere validamente apprezzate dal giudice, assumendo carattere di vera e propria prova una volta riversate nelle relazioni del primo (si veda:
Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 32811, del 13.05.2022, per la quale è utilizzabile, quale prova a carico del fallito, anche la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da terzi e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi della Legge
Fallimentare). Nel caso di specie, dunque, si è certamente in presenza di una 'affectio societatis' prevalente rispetto ad semplice 'affectio familiaris'
o collaborazione di un familiare nello esercizio dell'impresa. Rispetto ad un normale ausilio che il avrebbe potuto Parte_1 fornire alla propria coniuge titolare della ditta individuale CP_1 si è in presenza in realtà dello svolgimento, da Controparte_1 parte del primo, di attività organizzative e gestionali dell'Impresa neppure conosciute dalla seconda, così come emergente in atti (la infatti CP_1 nessuna indicazione sapeva fornire al curatore in ordine alle attività della ditta, debiti, collaboratori e fornitori).
E su questo il Tribunale di Frosinone ha correttamente e compiutamente motivato, pure stigmatizzando la precisa conoscenza delle vicende imprenditoriali da parte del (« … fino al 2017, quando il Parte_1 ben informato resistente ha dedotto che la ditta ha di fatto cessato la propria attività»: alla pagina 13 dell'impugnata sentenza). Quanto, poi, all'esistenza dell'elemento oggettivo della società di fatto (fondo comune), il Tribunale di Frosinone ha correttamente argomentato come esso consista nell'esercizio congiunto di un'attività economica, con alea comune dei guadagni e delle perdite. Ed ha correttamente concluso che abbia prestato la propria attività organizzativa, direttiva ed Parte_1 amministrativa nell'attività imprenditoriale, come fosse propria o quantomeno in affiancamento a quella eventualmente (ma non risultante) svolta dalla così attuando la propria partecipazione come CP_1 socio all'esercizio dell'attività societaria, in vista di un risultato unitario (pagine 16 e 17 dell'impugnata sentenza).
r.g. n. 4 2. Segue il motivo di doglianza consistente nella: «In ogni caso, insussistenza dello stato di insolvenza della asserita società di fatto o occulta».
Dall'odierno reclamante (alla pagina 8 e successive del proprio atto di reclamo) si sostiene che: « …non risulta comunque condivisibile la tesi sostenuta nell'impugnata sentenza secondo la quale lo stato di insolvenza della pretesa società occulta deriverebbe dall'accertato stato di insolvenza della fallita ditta La giurisprudenza di legittimità ha Controparte_1 infatti statuito che all'insolvenza del socio già dichiarato fallito può non corrispondere l'insolvenza della società di fatto».
Sul punto, il Tribunale di Frosinone ha compiuto un'attenta quanto articolata disamina, rilevando, tra l'altro, quanto appare opportuno qui riportare: « … se … è vero che ai fini della dichiarazione di fallimento di una società di fatto occorre avere riguardo all'indebitamento della società di fatto in sé e per sé e non all'indebitamento pregresso di una delle socie di fatto … tuttavia … occorre considerare che proprio perché la Sdf non ha una contabilità sua propria … perché non esiste una società formalizzata
… per stabilire se esiste un indebitamento della società di fatto che determini poi il fallimento in estensione, non può prescindersi dal valore altamente indiziante dell'insolvenza acclarata in capo alla fallita. Nel caso in esame … lo stato di insolvenza della s.d.f. è riscontrabile dall'elemento sintomatico e altamente significativo dell'insolvenza già accertata della sola ditta individuale;
che trattandosi di un'insolvenza dipendente da esposizioni debitorie che, sebbene formalmente imputate alla ditta individuale, sono sorte con riferimento allo svolgimento dell'attività della
s.d.f. e quindi sono in realtà ad essa imputabili» (alla pagina 20 dell'impugnata sentenza). E, quanto alla condizione di insolvenza di : « … l'esposizione debitoria complessiva relativa alla Parte_1 posizione dello , per come emergente dall'informativa Parte_1 rimessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione … rivela una condizione di cronica e complessiva incapacità di fronteggiare le proprie obbligazioni, personali o sociali che siano» (ancora alla pagina 20 dell'impugnata sentenza).
Da cui il corretto e condivisibile rilievo che l'insolvenza, sebbene solo formalmente riferibile alla ditta individuale, era in realtà da riferirsi alla attività della società di fatto tra i coniugi, gestita ed amministrata in via esclusiva dallo . Pt_1
r.g. n. 5 3. «Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 15 ult. comma l.f.»; 4. «Insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l.f.». Il terzo ed il quarto motivo di doglianza presentati dall'odierno reclamante sono destituiti di ogni fondamento giuridico e devono essere disaminati e confutati congiuntamente, in quanto essenzialmente connessi.
Quanto all'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 1 e 15, L.F., come direttamente riferibili alla società di fatto, si è già detto trattando della sua esistenza, nonché della sua condizione di insolvenza, solo formalmente autonoma ma in realtà strettamente connessa, e coincidente, con quella della socia Ditta individuale Controparte_1
[...]
Quanto, invece, all'insussistenza dei detti requisiti, in particolare di quello di cui all'art. 1, L.F., relativamente alla Ditta precedentemente fallita, così come voluto dal reclamante («Neppure ricorrono i presupposti di cui all'art. 1 L.F. per l'assoggettabilità a fallimento della asserita società di fatto, i quali non sussistevano verosimilmente neppure per la dichiarazione di fallimento della ditta New SE UR … »: pagina 10 del reclamo), occorre riportarsi integralmente a quanto, pure correttamente, argomentato dal Tribunale di Frosinone, alla pagina 7 della propria sentenza, dove:
«Con riguardo … alla sussistenza dei presupposti di fallibilità di cui agli artt. 1, 5 e 15 l.f. in capo alla fallita , Controparte_1
è questa la sede per osservare che se dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore apparentemente individuale risulti che egli era socio di una società di fatto esercente la stessa impresa, una volta dichiarato il fallimento della società e di altri soci non è più possibile per questi ultimi contestare la sussistenza dei presupposti di fallibilità dell'imprenditore individuale … (Cass. Civ., sez. I, 18/06/2008, n. 16594)». 5. Quanto all'ultimo motivo di reclamo, rubricato: «Improcedibilità della domanda di estensione del fallimento introdotta dalla curatela in ragione del disposto degli artt. 10 e 147 comma 2 l.f.», appare sufficiente ricordare quanto ritenuto da conforme giurisprudenza (e richiamato dal Tribunale di
Frosinone nell'impugnata sentenza), secondo la quale: «In ipotesi di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, trattandosi di beneficio riservato soltanto a coloro cha abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, cioè a quei soli soggetti cui la norma si riferisce» (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12134, del 06.05.2024; Cass.
Civ., Sez. VI, sent. n.6029, del 04.03.2021).
r.g. n. 6 Nella specie, trattandosi di estensione della procedura concorsuale ad imprenditore occulto, il detto termine decadenziale non può trovare dunque accoglimento.
Le spese di lite del reclamo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dell'Erario, in quanto ammessa la curatela della liquidazione giudiziale al patrocinio a spese dello Stato, ex art.4 comma 10 sexies D.M.55/2014.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di
[...] Controparte_1
, esteso alla s.d.f. della predetta con
[...] Pt_1
, contro la sentenza del Tribunale di Frosinone di cui in epigrafe,
[...] ogni conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta il reclamo,
b) condanna il reclamante al rimborso, in favore dell'Erario, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
6.400,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 22/07/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7