Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Presidente-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3170/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 30.10.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.04.1967 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Stendhal n. 23 presso lo studio del Prof. Avv. Mario
Ciancio, C.F. , che lo rappresenta e difende, giusta procura in C.F._2
calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...], e , C.F. , Controparte_2 C.F._4
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], elettivamente
R.G. n° 3170/2021
- 1 -
domiciliati in Pozzuoli (NA) alla Via Artiaco n. 7 presso lo studio dell'Avv. Fabio
Internicola, C.F. , che li rappresenta e difende, giusta procura in C.F._5
calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello;
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 5170/2021, pubblicata il 01.06.2021 e notificata in data 08.06.2021, a definizione della causa R.G. n. 22039/2016, il Tribunale di Napoli, provvedendo sull'opposizione proposta da , rigettava i primi due motivi di Parte_1
opposizione e accoglieva il terzo, dichiarando il diritto di procedere ad esecuzione forzata di e sull'ammontare delle spese di lite liquidate nella Controparte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Napoli n. 306 del 05.04.2016, ciascuno limitatamente alla quota del 50%, e compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Con due distinti atti di precetto, notificati il 21.06.2016, i fratelli avevano intimato CP_1 all'odierno appellante il pagamento ciascuno della somma di euro 198.749,57, in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 306 del 05.04.2016, pronunziata all'esito di un processo penale nel quale era stato riconosciuto responsabile dei reati di infedeltà Parte_1
patrimoniale ex art. 2634 c.c. e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. per condotte poste in essere nella qualità di liquidatore della in particolare, ciascuno dei CP_3 precettanti aveva postulato di essere creditore dell'importo di euro 180.000,00, a titolo di provvisionale riconosciuta dal Tribunale, in proprio favore, in qualità di parte civile costituitasi nel processo penale e dell'ulteriore importo di euro 12.359,00, con il vincolo di solidarietà attiva con l'altro, a titolo di spese processuali liquidate dal Tribunale, oltre accessori di legge, esborsi successivi e compenso per la redazione dell'atto di precetto.
aveva spiegato opposizione ex art. 615 c.p.c. ad entrambi i precetti, Parte_1
contestando il diritto dei di agire esecutivamente nei suoi confronti. Si erano CP_1
costituiti e Controparte_1 CP_2
Con ordinanza del 15.03.2018, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Nel merito, con la sentenza in questa sede impugnata, il Tribunale rigettava l'eccezione preliminare, formulata dalla parte opposta, di improcedibilità e di nullità della domanda, per l'omessa determinazione dell'oggetto della stessa, reputandola infondata.
R.G. n° 3170/2021
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Evidenziava che non poteva prospettarsi alcuna incertezza sull'oggetto della domanda formulata dal , sostanziandosi l'opposizione nella domanda di accertamento Parte_1 dell'inesistenza del diritto dei precettanti di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo azionato con i precetti.
Riteneva irrilevante il fatto che l'opponente non avesse operato alcuna distinzione tra i due precetti notificati dai , riguardando l'oggetto della domanda la sussistenza CP_1 dell'azione esecutiva sottesa a quei precetti.
Osservava che il aveva cumulato due domande aventi destinatari distinti, ossia Parte_1
e investendo l'accertamento negativo di cui Controparte_1 Controparte_2 all'opposizione ex art. 615 c.p.c. la titolarità dell'azione esecutiva spettante a ciascuno dei precettanti, e reputava tale cumulo legittimo, dal momento che l'art. 103, 1° co., c.p.c. consente il cumulo delle domande anche dal lato passivo, nel caso in cui vi siano elementi di connessione;
situazione indubitabilmente ricorrente nel caso di specie, in cui il titolo originante l'azione esecutiva era il medesimo, come unitaria era la condanna al pagamento delle spese, relativa alla posizione dell'unitaria parte civile, e la decisione dipendeva da un'identica questione, integrata dall'interpretazione del titolo quanto al soggetto legittimato all'azione esecutiva.
Rigettava quindi il primo motivo di opposizione - con il quale il aveva dedotto Parte_1
che i non avevano il diritto di agire esecutivamente nei suoi confronti in quanto la CP_1
condanna al pagamento della provvisionale, contenuta nella sentenza del Tribunale di
Napoli n. 306 del 05.04.2016, era collegata all'azione civile promossa dai fratelli nel CP_1
processo penale, in qualità di amministratori e legali rappresentanti della ed CP_3
era, quindi, riferibile soggettivamente alla predetta società - ritenendo che tale condanna era stata, invece, espressamente pronunciata in favore di e in Controparte_1 Controparte_2
proprio, e non in favore della CP_3
In particolare, il Tribunale evidenziava che la statuizione di condanna era riferita ai , CP_1
senza alcuna specificazione della qualità di legali rappresentanti della e che, CP_3
pur essendo la costituzione di parte civile riferibile ai , sia in proprio, quali soci della CP_1
società, che nella qualità di legali rappresentanti della ciò non escludeva che, CP_3
di fatto, il giudice penale avesse individuato nei , in proprio, i soggetti lesi dalla CP_1
condotta penale del e beneficiari della statuizione di condanna al pagamento della Parte_1
provvisionale. In particolare, l'espressione utilizzata nel dispositivo della sentenza penale, che aveva distinto la posizione di entrambi i predetti , prevedendo la condanna al CP_1
R.G. n° 3170/2021
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
pagamento della provvisionale in favore di ciascuno di essi, poteva trovare giustificazione solo assumendo che gli stessi fossero destinatari di una condanna in proprio: diversamente opinando, e ammettendo, cioè, che il capo di condanna fosse stato emesso nei confronti dei nella diversa qualità di legali rappresentanti della società e, quindi, in ultima CP_1
istanza, della non avrebbe avuto senso scindere il quantum risarcitorio in due CP_3 frazioni, atteso che “unico doveva ritenersi il centro d'imputazione e, di pari, unica la misura condannatoria”.
Inoltre, se la statuizione di condanna contenuta nel titolo esecutivo si collegava alla domanda di risarcimento dagli stessi proposta, nell'atto di costituzione di parte civile, anche in qualità di soci – e, quindi, quali persone fisiche individualmente costituite nel processo penale – non valeva osservare che l'azione dei soci nei confronti degli amministratori sociali prevista dall'art. 2476 c.c. configura pur sempre un'azione i cui effetti ricadrebbero nella sfera giuridica della società ( e non già dei soci), dovendo l'interpretazione di un titolo giudiziale essere finalizzata esclusivamente ad individuare ciò che il giudice ha deciso e non ciò che avrebbe dovuto decidere.
Il Tribunale rigettava altresì il secondo motivo di opposizione, con il quale il Parte_1
aveva dedotto che i non avevano il diritto di azionare in via esecutiva il capo di CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite, contenuto nella sentenza del Tribunale di Napoli
n. 306 del 05.04.2016, dovendo escludersi che tale statuizione fosse munita di immediata efficacia esecutiva.
Riteneva, infatti, non condivisibile l'argomentazione dell'opponente secondo la quale l'art. 540 c.p.p. contemplerebbe l'esecutività del solo capo contenente la provvisionale, operando per le altre statuizioni civili, ivi compresa quella di condanna alle spese di lite, l'opposto principio secondo cui la sentenza penale acquista efficacia esecutiva solo con il passaggio in giudicato, non essendo pertanto possibile postularne, in difetto di una espressa previsione,
l'immediata esecutività.
Reputava dunque che la specialità del sistema, caratterizzato dalle disposizioni di cui all'art. 540 del codice di procedura penale, in parte derogatorio rispetto agli ordinari meccanismi del codice di procedura civile, ed in particolare dell'art. 282 c.p.c., non impedisse il riconoscimento dell'immediata esecutività del capo di condanna al pagamento delle spese di lite, quantomeno allorquando lo stesso fosse accessorio ad una condanna alla provvisionale, pronuncia a cui il legislatore aveva attribuito immediata efficacia esecutiva.
R.G. n° 3170/2021
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Evidenziava, dunque, la natura accessoria del capo sulle spese, rispetto alla pronuncia di merito, osservando che non appariva ostativa l'omessa previsione ad opera delle disposizioni del codice di procedura penale dell'immediata esecutività del capo di condanna alle spese relative all'azione civile, stante l'assenza di qualsivoglia riferimento contenuto nell'art. 541 c.p.p.; a dire del primo Giudice, la carenza di una esplicita indicazione non escludeva la possibilità che l'efficacia esecutiva delle statuizioni sulle spese fosse ricostruita in collegamento sistematico con quelle disposizioni del codice di procedura penale che riconoscono l'immediata esecutività delle statuizioni civili di merito.
Accoglieva, infine, il terzo motivo di opposizione con il quale il aveva dedotto Parte_1
che ciascuno dei precettanti aveva domandato il pagamento integrale delle somme liquidate a titolo di spese legali in favore della parte civile, contestando l'esistenza di un vincolo di solidarietà attiva, in relazione all'unitario capo di condanna al pagamento delle spese e deducendo che ciascuno dei precettanti aveva il diritto di procedere ad esecuzione forzata, non per l'intero importo delle spese legali richieste in ciascun precetto in via di solidarietà attiva, ma solo per la quota della metà ciascuno.
Riteneva, infatti, fondata tale censura, rilevando che mancava la previsione del vincolo di solidarietà attiva invocato da e , escludendo pertanto che Controparte_1 Controparte_2 ciascuno dei precettanti avesse titolo per agire esecutivamente per l'intero importo delle spese liquidate nella sentenza azionata con il precetto.
Per l'effetto, dichiarava che e non avevano il diritto di Controparte_1 Controparte_2 procedere ad esecuzione forzata per il recupero dell'intero importo delle spese di lite, precettate in forza della sentenza con il preteso vincolo di solidarietà attiva - pari ad euro
12.359,00 per compenso + euro 1.853,85 per rimborso spese generali + euro 568,51 per c.p.a. + euro 3.251,90 per IVA - ma ciascuno nella misura del 50% degli importi sopra indicati.
Compensava, infine, integralmente tra le parti le spese del giudizio, per la reciproca soccombenza, evidenziando come la contestazione formulata dal fosse risultata Parte_1 fondata esclusivamente con riferimento all'ultima doglianza avente carattere meramente subordinato, per un importo peraltro di gran lunga inferiore al quantum precettato, nonché in relazione ad un profilo (l'esistenza o meno del vincolo di solidarietà attiva) non incidente sulla complessiva somma azionabile in via esecutiva.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello , deducendo a Parte_1
sostegno tre motivi.
R.G. n° 3170/2021
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
L'appellante ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e della sentenza penale del Tribunale di Napoli n. 306/2016, pubblicata il 05.04.2016, nonché la sospensione dell'efficacia dei precetti notificati in data 21.06.2016 da ciascuno degli appellati, ovvero, in subordine, la sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della suddetta sentenza penale e/o dell'efficacia dei precetti per quanto da lui ritenuto non dovuto.
Nel merito, ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. da lui proposta avverso i precetti, con la declaratoria di carenza di legittimazione degli appellati a precettare le somme di cui alla condanna provvisionale della suddetta sentenza penale, o, in subordine, di inesistenza, totale o parziale, del loro diritto a procedere ad esecuzione forzata e di inefficacia esecutiva della sentenza penale in relazione ai precetti opposti ovvero di inefficacia di tali precetti;
in subordine, ha chiesto la pronuncia di nullità della sentenza penale, per l'impossibilità di individuare il soggetto a favore del quale la provvisionale è stata comminata, con la declaratoria che il titolo azionato non legittima gli appellati all'esecuzione forzata ex art. 474 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3. L'atto di appello veniva notificato in data 06.07.2021 a ciascuno degli appellati, all'indirizzo di posta elettronica certificata del loro difensore costituito nel giudizio di primo grado, avv. Savina Campanella.
Gli appellati erano convenuti per il giorno 30.11.2021 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 14.07.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.10.2021, si costituivano in giudizio gli appellati e , che resistevano al gravame, Controparte_1 Controparte_2
concludendo, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e della sentenza penale del Tribunale di Napoli n.
306/2016, nonché dell'efficacia dei precetti notificati, e, nel merito, per il rigetto dell'appello proposto, per la sua inammissibilità ed infondatezza, e per la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio. Con ordinanza del 20.04.2022, depositata in data 20.05.2022, veniva dichiarata l'inammissibilità delle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e della sentenza penale n. 306/2016, pubblicata il 05.04.2016, nonché dell'efficacia dei precetti notificati il
21.06.2016 dai , proposte dall'appellante. CP_1
R.G. n° 3170/2021
- 6 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
In particolare, veniva ritenuta inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza penale contenente la condanna al pagamento di una provvisionale, in favore di ciascuna delle costituite parti civili, e , competendo la Controparte_1 Controparte_2
sospensione di tale titolo al Giudice di prime cure, in sede di opposizione al precetto, ex art. 615, 1°co., c.p.c., o alla Corte d'Appello, in sede penale, dinanzi alla quale è impugnato il titolo, ex art. 600, ult. co., c.p.p..
Veniva, inoltre, precisato che la sentenza impugnata non contiene capi di condanna, non avendo le sentenze di accertamento, come quella oggetto di impugnazione, l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato e che la sospensione preesecutiva non può intervenire in sede di impugnazione, quando una sentenza sul diritto di procedere ad esecuzione è già stata emessa, competendo il potere di sospensione, ex art. 600 c.p.p., quando ricorrano gravi motivi, alla Corte
d'Appello in sede penale, dinanzi alla quale sia impugnata la sentenza contenente la condanna al pagamento della provvisionale.
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 06.07.2021 a ciascuno degli appellati, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325
c.p.c., decorrente dalla notifica, a mezzo posta elettronica certificata, della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti del procuratore della parte appellante, in data
08.06.2021.
5.Tanto debitamente premesso, l'impugnazione non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
E'in primo luogo infondato il primo motivo di gravame - intitolato “della carenza di legittimazione dei sigg.ri e a precettare l'importo per il quale vi CP_1 Controparte_2
è condanna nella sentenza del Tribunale di Napoli, 7^ sez. penale, Collegio A, n. 306/2016, dep. il 05.04.2016 - violazione artt. 2476 e 2489 c.c.” - con cui l'appellante ha censurato la sentenza gravata per aver ritenuto che le statuizioni condannatorie civili fossero state pronunciate, nella sentenza costituente titolo esecutivo, nei confronti dei in proprio e CP_1
non nella qualità di amministratori della CP_3
A dire dell'impugnante, i , nel costituirsi quale parte civile, non avevano dichiarato CP_1
di costituirsi in proprio e la loro costituzione in qualità di soci della era stata CP_3
erroneamente interpretata dal Tribunale come costituzione in proprio;
l'interpretazione accolta dal Giudice di prime cure sarebbe invero in contrasto con il disposto dell'art. 2476
R.G. n° 3170/2021
- 7 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
c.c., norma che, prevedendo la facoltà dei soci di proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, individuerebbe pur sempre la società quale destinataria degli effetti di tale azione, come reso palese dall'ultimo comma di tale disposizione, che faculta il socio ad agire per il ristoro degli ulteriori danni eventualmente subiti in proprio .
In tale contesto normativo, la doppia costituzione dei avrebbe dovuto essere CP_1
interpretata proprio nel senso che essi avevano inteso esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del liquidatore, ma non certamente far valere danni personalmente subiti, come inferibile anche dai danni richiesti, tutti riferibili alla società e non a loro personalmente.
Ha dedotto che solo in apparenza la predetta sentenza penale avrebbe individuato la parte civile nei in proprio e non nella loro qualità di titolari dell'azione sociale di CP_1
responsabilità; che la costituzione di parte civile sarebbe stata effettuata dai non in CP_1
proprio, ma in qualità di amministratori e legali rappresentanti pro tempore della CP_3
ed in qualità di soci della stessa, ossia quali titolari dell'azione sociale di responsabilità
[...]
ex art. 2476 c.c., e che il Tribunale facendo riferimento alle costituite parti civili, avrebbe inteso far riferimento alla individuandola attraverso i suoi amministratori e CP_3
soci.
Ha protestato che il Tribunale non poteva aver inteso riferirsi ad una inesistente costituzione di parte civile in proprio dei , essendosi gli stessi costituiti in qualità di CP_1 amministratori e soci della e come titolari dell'azione di responsabilità sociale CP_3
nei confronti del liquidatore ex artt. 2476 e 2489 c.c. e che i danni, per il risarcimento dei quali era stata effettuata la costituzione di parte civile, erano quelli subiti dalla società e non dai singoli soci.
Ha evidenziato che la parte civile, nei suoi scritti difensivi, avrebbe chiarito che i danni lamentati erano quelli subiti dalla società e non dai singoli soci, precisando che la costituzione era finalizzata al risarcimento dei rilevantissimi danni materiali e morali derivati alla che tanto avrebbe trovato conferma sia nell'ordinanza del CP_3
15.03.2018, con cui era stata accolta l'istanza di sospensione, intendendosi la condanna alla provvisionale pronunciata non in favore dei in proprio, ma nella qualità di CP_1
amministratori e legali rappresentanti della e di soci della stessa, sia nella CP_3
sentenza del Tribunale di Napoli n. 2979/2018 del 26.03.2018 - intervenuta a conclusione del procedimento introdotto dalla di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto CP_3 dall'Ing. tecnico nominato dal per l'espletamento di incarichi peritali, Tes_1 Parte_1
R.G. n° 3170/2021
- 8 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
procedimento in cui era stato chiamato in causa il medesimo opponente – ove si trovava evidenziato che la costituzione di parte civile nel processo penale, avvenuta con atto depositato il 20.01.2012, era stata fatta dai in qualità di amministratori e legali CP_1
rappresentanti pro tempore della ed in qualità di soci della stessa. CP_3
Gli argomenti che precedono non colgono nel segno, rivelandosi del tutto inidonei ad attingere la principale ratio decidendi su cui si fonda la statuizione impugnata.
La questione al fondo sottesa al motivo di gravame richiede a questa Corte distrettuale di prendere partito in ordine alla delimitazione del perimetro delle ragioni deducibili con lo strumento della opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e, per conseguenza, all'estensione dei poteri del giudice in tal guisa adito.
Al riguardo, non possono che condividersi gli argomentati rilievi svolti in via preliminare dal primo Giudice, al fine di chiarire i limiti dell'attività interpretativa del titolo giudiziale, a cui può procedersi nella fase esecutiva e nell'eventuale giudizio di opposizione all' esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Segnatamente, il Giudice di prime cure ha opportunamente osservato - esponendo principi, ampiamente corredati dal richiamo alle massime della giurisprudenza di legittimità, che possono essere integralmente richiamati nella presente sentenza - che l'attività interpretativa del titolo giudiziale deve essere condotta sulla base del dispositivo, con la possibilità di integrarne la portata alla luce del contenuto della relativa motivazione (Cass. 25 settembre
2015, n. 19074; Cass. 17 luglio 2015, n. 15088; Cass. 11 luglio 2007, n. 15585); che tale attività non può mai risolversi nella deduzione di motivi concernenti il merito delle statuizioni contenute nel titolo medesimo, ciò in quanto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non configura la “sede” per la valutazione della correttezza e legittimità delle determinazioni così adottate (Cass. 5 giugno 2020, n. 10806 e Cass. 27 novembre 2001, n. 14986); che ove il contenuto del titolo sia obiettivamente ambiguo, l'interpretazione può anche aver luogo sulla base di elementi extra-testuali, a condizione però che: a) si tratti di elementi ritualmente acquisiti al processo e le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo;
b) il giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito;
c) l'esito di tale interpretazione non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione (Cass. 5 giugno 2020, n. 10806; Cass. 25 febbraio
R.G. n° 3170/2021
- 9 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
2020, n. 5049; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23159; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027; Cass. Sez.
Un. 2 luglio 2012, n. 11066).
L'applicazione coerente di tali premesse ermeneutiche al caso di specie non può che condurre al risultato raggiunto dal Tribunale, nell'escludere che, come preteso dalla parte impugnante, dal titolo integrato dalla sentenza del Tribunale penale di Napoli n.306 del
5.4.2016 possa inferirsi l'emissione delle statuizioni civili in favore di e Controparte_1
non in proprio, ma nella qualità di amministratori e legali rappresentanti Controparte_2
della e quindi, in ultima analisi, nei confronti di tale persona giuridica. CP_3
L'interpretazione congiunta del dispositivo e della motivazione induce infatti ad un approdo interpretativo assolutamente univoco, ed esente da elementi da ambiguità.
Invero, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, l'esame del dispositivo non lascia spazio ad alcun dubbio, riferendosi la statuizione di condanna esclusivamente ai
, senza alcuna specificazione della loro qualità di legali rappresentanti della CP_1 CP_3
non si rinviene alcun riferimento ad un fenomeno di “spendita del nome” della società,
[...]
né alcuna menzione del rapporto organico intercorrente tra i medesimi e la persona CP_1
giuridica.
Vi è, anzi, un elemento testuale che non lascia adito ad alcuna diversa interpretazione, prevedendo il capo di dispositivo in questione una condanna disgiunta al pagamento della provvisionale in favore di ciascuna delle parti costituite, come reso palese dall'impiego dell'espressione “in favore di ciascuna di esse”; tale locuzione, che si risolve nell'attribuzione di distinte poste risarcitorie, a titolo di provvisionale, in favore di ciascuno dei germani , non avrebbe avuto alcun senso logico, come opportunamente rimarcato CP_1
dal Tribunale, per il caso in cui il capo di condanna fosse stato emesso nei confronti dei nella diversa qualità di rappresentanti della società e, in ultima istanza della CP_1 CP_3
quale unico centro di imputazione della statuizione condannatoria.
[...]
A diverse conclusioni, come pure osservato dal Tribunale, non può pervenirsi neppure mediante una lettura coordinata del dispositivo e della motivazione del titolo esecutivo, atteso che anche il paragrafo di motivazione dedicato alle statuizioni civili, alla pagina 72 della sentenza in questione, si riferisce esclusivamente alle parti civili e Controparte_1
senza contenere alcun riferimento alla posizione della società, ivi Controparte_2 indicandosi la condanna “al pagamento di una provvisionale che si liquida in € 180.000,00, in favore di ciascuna delle parti civili, trattandosi di danno che risulta già provato con certezza”.
R.G. n° 3170/2021
- 10 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Ad opinare diversamente, pertanto, ritenendo che la condanna possa ritenersi emessa nei confronti della società, si perverrebbe ad attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risulta dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, entrambi riferibili esclusivamente ai in proprio e non quali legali rappresentanti della società. CP_1
Del resto, come pure osservato nella sentenza gravata, la statuizione di condanna in favore dei , in proprio, appare evidentemente correlata al'intervenuta costituzione degli CP_1
stessi, quale parte civile, non solo nella qualità di legali rappresentanti della predetta società, ma anche quali soci della stessa e, quindi, evidentemente in proprio.
Né coglie nel segno l'ulteriore argomento, ribadito nell'atto di impugnazione, secondo cui i danni subiti in proprio dai soci dovrebbero tenersi distinti dai danni subiti dalla società, tenendo in considerazione che l'azione dei soci nei confronti degli amministratori sociali, ivi compreso il liquidatore, prevista dall'art. 2476 c.c. per far valere i danni conseguenti alla loro condotta, integra pur sempre un'azione i cui effetti ricadrebbero nella sfera giuridica della società ( e non dei soci).
Al riguardo, è sufficiente ribadire ciò che efficacemente il primo Giudice ha rimarcato, testualmente affermando che l'interpretazione di un titolo giudiziale è finalizzata “ad individuare unicamente ciò che il giudice abbia deciso e non ciò che avrebbe dovuto decidere”.
Appare evidente, allora, che pretendere di individuare quale sarebbe stata la statuizione più corretta, alla luce del sistema civilistico dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sociali- e segnatamente delle previsioni di cui all'art. 2476 c.c., che, nell'affermare che gli amministratori sono responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, prevede che l'azione di responsabilità sia promossa da ciascun socio, salvo il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori- esula completamente dai limiti del sindacato devoluto al giudice dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., cui appunto compete di individuare la portata precettiva del titolo sulla base del dispositivo e della motivazione, ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito. ( cfr. in termini, Cass.sez. 3 - , Sentenza n. 10806 del 05/06/2020)
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è infatti consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la
R.G. n° 3170/2021
- 11 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. ( Cass.sez. 3, sentenza n. 14234 del
23/05/2023).
E ciò vale nel caso di specie proprio ove si consideri che il titolo giudiziale è del tutto silente in ordine alle questioni giuridiche segnalate dalla parte impugnante, non richiamando la disciplina normativa di cui all'art. 2476 c.c. né qualificando in tali termini le domande proposte in sede di costituzione di parte civile.
L'adozione della soluzione propugnata dalla parte appellante si concreterebbe pertanto in una modificazione della portata precettiva del titolo giudiziale, consentita unicamente in àmbito cognitivo e mercé l'esperimento degli opportuni strumenti impugnatori propri e tipici del provvedimento di cognizione.
E tanto in coerenza con il fondamentale principio della insensibilità del processo esecutivo alle questioni relative al titolo esecutivo giudiziale, da cui deriva la inammissibilità nelle incidentali controversie oppositive di ogni e qualsivoglia allegazione relativa alla formazione o all'intrinseco del titolo (per tutte, si veda Cass., Sez. U, 23/07/2019, n. 19889, punto 31. della motivazione;
cfr. anche Cass., Sez. U, 23/01/2015, n. 1238; Cass.
18/02/2015, n. 3277; Cass. 21/09/2017, n. 21954; Cass. 14/02/2020, n. 3716).
Del resto, neppure può sottacersi che l'atto di costituzione di parte civile risulta nella fattispecie in esame redatto in termini del tutto generici, e pienamente compatibili con la statuizione di condanna emessa in proprio, ivi rappresentandosi la costituzione di CP_1
e sia quali amministratori e legali rappresentanti della
[...] Controparte_2 CP_3
che quali soci, per poi descrivere le singole condotte penalmente rilevanti ritenute ascrivibili al e prospettare “ un danno di rilevante entità patrimoniale alla Parte_1
società in liquidazione e, conseguenzialmente, ai due soci della stessa e Controparte_2
”, e ciò “ al fine dell'integrale risarcimento dei rilevantissimi danni Controparte_1
materiali e morali derivati alla , in persona dei suoi amministratori e legali CP_3
rappresentanti p.t. e , e ai medesimi, quali soci della Controparte_2 Controparte_1 stessa società”.
La pretesa erroneità della statuizione di condanna “in proprio”, allora, avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico motivo di impugnazione avverso tale pronuncia, come invero sembra aver ritenuto anche l'odierno appellante, laddove, gravando di ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 1 luglio 2022 – con cui le
R.G. n° 3170/2021
- 12 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
statuizioni civili in questione erano state confermate - ha, con il settimo motivo, appunto denunciato la violazione degli artt. 75 c.p.p., e 2476, terzo e sesto comma, e 2488, c.c., per essere state pronunciate le statuizioni civili nei confronti dei due fratelli in proprio, CP_1 che non avevano personalmente riportato alcun danno, e non della “nonostante CP_3 la translatio oggettiva e soggettiva della causa civile già instaurata”.
Pronunciando in ordine a tale motivo, peraltro, la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile, osservando che una simile doglianza avrebbe dovuto essere previamente introdotta quale motivo di appello e non lo era stata.
Alla luce dei rilievi finora svolti – desumibili dalla perspicua ed inequivoca interpretazione del titolo giudiziale, condotta mediante l'esame del dispositivo e della motivazione – appare evidentemente ininfluente il riferimento alla posizione dei contenuto in altri CP_1
precedenti, come la sentenza del Tribunale di Napoli n.2979/2018, con cui, in applicazione del disposto dell'art. 75, 1° comma, c.p.c., si era ritenuto che le domande risarcitorie proposte dalla nei confronti del fossero state introdotte in sede penale, CP_3 Parte_1
con conseguente estinzione del rapporto processuale tra tali parti in sede civile;
o come pure la medesima sentenza della Suprema Corte sopra citata che, pur dichiarando inammissibile il motivo, ha nondimeno accennato, con un obiter dictum, che la costituzione dei era avvenuta nella qualità di legali rappresentanti della di cui CP_1 CP_3 peraltro detenevano l'intero capitale sociale.
Ne consegue l'infondatezza del motivo e la conferma, in parte qua, della sentenza gravata.
6. Né merita miglior sorte il secondo motivo di gravame – intitolato “della nullità della sentenza penale del Tribunale di Napoli n. 306/2016, dep. il 05.04.2016”- con cui l'impugnante ha protestato che la sentenza penale dovrebbe essere considerata nulla per l'impossibilità di individuare il soggetto a favore del quale la provvisionale era stata disposta, con la conseguenza che il titolo giudiziale azionato con gli atti di precetto opposti non legittimerebbe, ex art. 474 c.p.c., i all'esecuzione forzata. CP_1
Al riguardo l'appellante ha dedotto che, in subordine, aveva chiesto di accertare che tale sentenza penale non consentiva di individuare i soggetti legittimati all'azione esecutiva, promossa con gli atti di precetto notificati il 21.06.2016; che, pertanto, non sussisteva alcun titolo per i per agire esecutivamente nei suoi confronti e che l'esame di tale CP_1
contestazione sarebbe stato omesso nella sentenza impugnata, con conseguente riproposizione della stessa nel presente grado di giudizio.
R.G. n° 3170/2021
- 13 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Orbene, come può agevolmente evincersi dall'esame della sentenza gravata, non ricorre alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ( art. 112
c.p.c.), atteso che al paragrafo 3.3. il Giudice di prime cure ha preso espressamente in esame la censura riproposta con il secondo motivo di gravame - e prospettata nel giudizio di prime cure con la memoria ex art. 183, 6° comma, 1° termine, c.p.c. - escludendo qualunque incertezza in ordine all'individuazione del soggetto a favore del quale il pagamento della provvisionale era stato disposto.
Non può dunque che ribadirsi, in difetto di una censura idonea ad attingere la statuizione emessa al riguardo, quanto osservato dal primo Giudice nel precisare che, se la costituzione di parte civile, a cui i avevano provveduto sia in proprio quali soci, che quali legali CP_1
rappresentanti della era astrattamente riferibile a soggetti distinti ( e cioè la CP_3
società e i singoli soci), ciò non escludeva che il giudice penale avesse individuato nei in proprio i soggetti lesi dalle condotte penalmente rilevanti ascrivibili al . CP_1 Parte_1
Del resto, che il titolo esecutivo non presenti alcun elemento di incertezza, in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati ad agire in via esecutiva per il pagamento delle provvisionali, emerge in modo perspicuo dall'esposizione svolta al paragrafo che precede, in cui si è dato ampiamente conto del contenuto delle statuizioni condannatorie emesse.
7. Deve infine dichiararsi, con riferimento alle questioni costituenti oggetto del terzo motivo di gravame, il sopravvenuto difetto di interesse ad agire, risultando le statuizioni civili contenute nella sentenza del Tribunale penale di Napoli n. 306/2016, pubblicata il
05.04.2016, divenute irrevocabili, per effetto della pronuncia della Suprema Corte n.18180 del 2024, del 24 aprile 2024, versata in atti, con cui è stato rigettato il ricorso per Cassazione proposto dal avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 1 luglio 2022 Parte_1 che, esclusa la possibilità di assoluzione nel merito dell'odierno appellante, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di , per i reati di cui agli artt. 646 Parte_1
cod. pen. e 2634 cod. civ., in quanto estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Infatti, con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto l'immediata esecutività della statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate nella sentenza penale del Tribunale di Napoli n. 306/2016, pubblicata il
05.04.2016, denunciando la violazione degli artt. 539 e 540 c.p.c., in relazione a quanto disposto dall'art. 541 c.p.c..
R.G. n° 3170/2021
- 14 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
Ha ribadito, a confutazione di quanto affermato dal Giudice di prime cure al riguardo, quanto già esposto nel giudizio di primo grado, nel rimarcare che le norme degli artt. 539 e
540 n. 2 c.p.c., in materia di provvisoria esecuzione, prevedono l'immediata esecutività della condanna al pagamento della provvisionale, ma non anche della condanna al pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice penale in favore della parte civile.
Appare allora evidente che, una volta intervenuta l'irrevocabilità di tali statuizioni, per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione versata in atti, potrà ben procedersi all'esecuzione forzata, pure con riferimento alla statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite, atteso che, pur accedendo alla prospettazione della parte impugnante – in ordine all'assenza di un'immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, quanto a tale capo - l'efficacia esecutiva in ipotesi carente, in via provvisoria, sarebbe ormai esistente per effetto della sopravvenuta irrevocabilità delle relative statuizioni.
Lo scrutinio della questione sottesa al terzo motivo si impone pertanto al limitato fine della complessiva delibazione delle spese di lite.
Al riguardo, questa Corte distrettuale, anche tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, reputa essenzialmente condivisibili gli argomenti svolti dalla parte impugnante, imperniati sulla specialità del sistema normativo delle statuizioni civili previste dal codice di procedura penale – ampiamente derogatorio rispetto alla disciplina civilistica di cui all'art. 282 c.p.c. - che riserva esclusivamente alla statuizione di condanna alla provvisionale una espressa previsione di immediata esecutività.
Infatti, come appunto chiarito dalla Suprema Corte, la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale. (
Cass. sez. 1, sentenza n. 10453 del 14/05/2014).
In particolare, come precisato dalla Suprema Corte, risulta palese, dal testo dell'art. 540 cod. proc. pen. letto in relazione all'art. 539 cod. proc. pen., che l'attribuzione della provvisoria esecutorietà non è automatica e generalizzata - come lo è per la sentenza civile di primo grado, in virtù dell'art. 282 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 33 della legge n. 353 del 26/11/1990 - ossia non è connaturata alla parte di sentenza penale che provvede sulla domanda civile svolta nel processo penale, ma
R.G. n° 3170/2021
- 15 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
l'attribuzione della provvisoria esecutività, salvo che per il capo sulla provvisionale, è affidata alla discrezionalità del giudice, che, nella specie, non risulta averla esercitata.
Tale conclusione è, peraltro, confortata anche dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale e segnatamente dalla sentenza n. 94 del 25/03/1996, resa dopo che l'art. 282 del codice di rito civile era stato modificato nel senso della generalizzata provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, secondo la quale: «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, comma 1, c.p.p., censurato in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività “ex lege” delle disposizioni civili della sentenza di primo grado, poiché tale previsione non viola le garanzie costituzionali nei riguardi del danneggiato dal reato – il quale, ben potendo agire per la tutela del suo diritto alternativamente dinanzi al giudice civile o al giudice penale, scelga questa seconda possibilità, con ciò sopportando le conseguenze della struttura e della funzione del processo penale – né sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento, in quanto i “tertia comparationis” invocati a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza, attinenti al regime di esecutività della clausola provvisionale, l'uno, (art. 540, comma 2, c.p.p.) e a quello delle sentenze civili di primo grado, l'altro, (art. 282 c.p.c.) non sono comparabili con la norma in oggetto, per l'ontologica diversità di presupposti ed effetti, né sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, in considerazione del potere discrezionale del legislatore nel modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, potere che, nel caso, risulta non irragionevolmente esercitato»; e, ancora, in altro passo: «la provvisoria esecutività di tutte indistintamente le sentenze civili di primo grado risulta infatti coerente con il nuovo modello strutturale del giudizio civile, quale risulta dopo la riforma realizzata da tale legge;
ed è fondamentalmente volta a scoraggiare, attraverso la soppressione dell'effetto sospensivo dell'appello, impugnazioni meramente dilatorie. Finalità, questa, estranea alla dinamica del gravame nel processo penale, dove assai improbabile si rivela nella realtà effettuale una limitazione dell'appello dell'imputato al solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno».
Peraltro, è sufficiente osservare, con rilievo munito di portata dirimente, che l'art. 282 cod. proc. civ. è norma di carattere generale nell'ambito del processo civile e un'adeguata norma simile nel processo penale avrebbe dovuto avere formulazione analoga, ossia di carattere generale;
in difetto di una tale previsione, l'immediata efficacia esecutiva non può inferirsi, difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice, dalla natura accessoria della condanna alla refusione delle spese di lite rispetto alla condanna alla provvisionale, munita ex lege di
R.G. n° 3170/2021
- 16 - Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
efficacia esecutiva, essendo peraltro nel caso di specie tale condanna alle spese accessoria non solo alla condanna alla provvisionale, ma anche alla generica condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, che pacificamente tale provvisoria esecutività non riveste.
Dei rilievi da ultimo svolti - salva l'attuale esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo divenuto irrevocabile quanto alle statuizioni civili, e quindi ormai munito di efficacia esecutiva anche con riferimento alla statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite – deve tenersi conto, sia pure in termini di “soccombenza virtuale”, ai fini della complessiva valutazione delle spese di lite relative al presente giudizio. Segnatamente, se può essere tenuta ferma la pronuncia di integrale compensazione adottata dal primo Giudice - che aveva già riscontrato un'ipotesi di soccombenza reciproca, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, con riferimento al motivo teso a far valere l'assenza di un vincolo di solidarietà attiva, in relazione all'unitario capo di condanna alla refusione delle spese di lite - anche le spese del presente grado possono restare integralmente compensate, integrando la parziale fondatezza delle tesi attoree, con limitato riferimento alla statuizione di condanna alle spese di lite, un'ipotesi di soccombenza reciproca senz'altro legittimante tale pronuncia di compensazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5170/2021, così provvede:
1) Dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire quanto alla censura di cui al terzo motivo di gravame;
2) Rigetta nel resto l'impugnazione;
3) Compensa integralmente le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Maria Teresa Onorato
R.G. n° 3170/2021
- 17 -