Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott. Nicolò Crascì - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 289/2024 R.G., avente ad oggetto: “Risarcimento danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa”; promossa da
(C.F. , nato a [...], il [...], e residente Parte_1 C.F._1
in Acireale (CT), in via Marchese di Sangiuliano n. 112, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giovanni Esterini (C.F. ) e Lidia Consoli C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni C.F._3
Esterini, sito in Acireale (CT), in via Roma n. 31, giusta procura in atti;
- Appellante - nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale in Catania, Contrada Giancata s.n., Controparte_2 Controparte_2
(C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
Giuffrida n. 203 Scala B, (C.F. ), nata a [...], Controparte_3 C.F._5
il 28.03.1987, e residente in [...] e Avv. TT RE (C.F.
, nata a [...], il [...], che rappresenta sé stessa e gli altri C.F._6
appellati, giusta procura in atti;
1
All'udienza di discussione dell'11.02.2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1110/2024 del 30.01.2024 (resa nel procedimento iscritto al n. 1206/2023 R.G.), il Tribunale di Catania - III Sez. Civile, in composizione monocratica,
(adito da per la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali Parte_1
derivanti dalla pubblicazione di taluni articoli sul quotidiano online a firma del CP_1
direttore e del direttore responsabile ), così statuiva: Controparte_2 CP_3
“rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dei resistenti, da distrarsi in favore del difensore Avv. RE TT, liquidate in €3.196,60 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti per legge. visto l'art. 8 co.4 bis d.lgs. 28/2010, condanna i resistenti al versamento, in favore dello Stato, del contributo unificato dovuto per il giudizio.”
Con atto di citazione notificato il 29.02.2024, proponeva appello avverso Parte_1
la menzionata ordinanza, formulando due motivi di gravame.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'Avv. TT RE, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'udienza di discussione dell'11.02.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erronea ricostruzione e il travisamento dei fatti, nonché l'erronea qualificazione della fattispecie.
Al riguardo, parte appellante lamenta che: a) a differenza di quanto affermato dal Giudice di prime cure, il caso di specie non rientra nell'alveo del c.d. giornalismo d'inchiesta, il quale presuppone un'attività di indagine approfondita, caratterizzata dalla ricerca e dall'acquisizione autonoma, diretta e attiva della notizia da parte del professionista, bensì in quello della c.d.
“campagna di stampa”, cioè una serie di articoli con intento polemico. Infatti, l'autore dei pezzi, che non è un giornalista professionista, si limita a trascrivere i dati tratti dal sito della SAC s.p.a., senza alcuna ulteriore attività di indagine investigativa, mediante espressioni suggestionanti;
b) il
2 Giudice non ha tenuto conto del fatto che il messaggio veicolato è sempre il medesimo, cioè
l'affidamento di plurimi incarichi fiduciari mediante la procedura di affidamento diretto, e che almeno sette articoli sono stati pubblicati in un breve lasso di tempo;
c) in primo grado non è stato tenuto in considerazione il provvedimento del Gip di Catania del 10.12.2021 che aveva archiviato il procedimento penale nei confronti degli amministratori della SAC s.p.a. sul medesimo tema.
In ragione di ciò, quanto meno per gli articoli successivi a tale data, non può parlarsi di giornalismo di inchiesta.
Contrariamente, gli appellati eccepiscono che: a) non vi è dubbio che il provvedimento del
Giudice di prime cure vada confermato dal momento che il caso di specie è riconducibile all'ambito del giornalismo d'inchiesta. Gli articoli oggetto di controversia sono stati il mezzo per veicolare all'opinione pubblica la notizia sui numerosi affidamenti diretti di incarichi di consulenza legale da parte di SAC s.p.a. e di in favore dell'appellante; b) Controparte_4
relativamente al provvedimento del Gip di Catania di archiviazione del procedimento penale nei confronti degli amministratori della SAC s.p.a., esso verte su circostanze estranee all'oggetto del giudizio e sulle quali sono state condotte indagini della Procura.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta altresì l'erronea qualificazione e valutazione dei fatti.
In particolare, egli deduce che: a) il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente il requisito della verità della notizia. Infatti, l'estensore degli articoli ha veicolato il falso sospetto che il comportamento della SAC s.p.a. in tema di conferimento degli incarichi legali sia illecito e che di tale illiceità sia correo l'odierno appellante. Inoltre, sono stati gonfiati i compensi e sono stati indicati dati falsi con toni sdegnati. Peraltro, il GIP presso il Tribunale di Catania ha accertato il pieno rispetto delle norme sulla procedura di affidamento diretto e dei principi di rotazione, i quali vanno applicati nel c.d. settore “aviation”, in cui comunque non vi rientrerebbero gli incarichi di consulenza legale oggetto di lite;
b) il Giudice di prime cure ha erroneamente riconosciuto la sussistenza dell'interesse pubblico della notizia. Non può riscontrarsi tale interesse nella pubblicazione dei compensi e delle immagini personali di un soggetto privato quale l'Avv. , solo indirettamente collegato all'ente SAC s.p.a. Così come il Tribunale Pt_1
non avrebbe dovuto tenere in considerazione quanto asserito dal GIP nel provvedimento di archiviazione del procedimento penale n. 3946/2021, dal momento che esso era unicamente
3 diretto a valutare la portata diffamatoria degli articoli nei confronti della SAC s.p.a. e non dell'odierno appellante;
c) contrariamente a quanto asserito dal Giudice di primo grado, gli articoli non rispettano il principio di continenza. L'utilizzo dell'appellativo “super-consulente”, che ha un valore superlativo e che non concerne l'elevato numero di incarichi, è certamente utilizzato in tono ironico e derisorio. Nonché, i riferimenti al curriculum dell'Avv. Pt_1 mirano a mettere in dubbio le competenze e le capacità professionali di quest'ultimo.
Sul punto, i convenuti eccepiscono che: a) sulla verità della notizia, correttamente il Tribunale ha esaminato gli articoli in questione, indicandoli uno per uno ed inserendoli correttamente in una più ampia inchiesta che riguarda l'affidamento fiduciario diretto da parte di SAC s.p.a. di numerosi incarichi giudiziali e stragiudiziali. Allo stesso modo, l'ammontare dei compensi non rileva sulla veridicità della notizia, in quanto il vero scopo informativo è quello di evidenziare l'elevato numero di incarichi con ricorso all'affidamento diretto;
b) sull'interesse pubblico della notizia, non v'è dubbio che esso sussista data la natura pubblica dell'ente. Ciò risulta confermato dall'attività di indagine ispettiva operata dall' che ha rilevato come, anche accedendo alla CP_5
sezione Società Trasparente sul sito della SAC s.p.a., non si ricavi alcun dato idoneo a chiarire la portata delle consulenze;
c) sulla continenza, in linea con l'ordinanza adottata in primo grado, si ritiene che le espressioni utilizzate non travalichino i limiti del diritto di cronaca e di critica.
I due motivi di gravame, che saranno trattati contestualmente per la particolare connessione e consequenzialità che intercorre tra di essi, sono infondati.
Al fine di inquadrare il caso di specie, è opportuno ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina il c.d. giornalismo d'inchiesta, quale species del più ampio genus del diritto di cronaca.
In tale senso, giova evidenziare che la libertà di espressione è tutelata da due norme di rango primario quali l'art. 21 della Costituzione, secondo cui “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per il quale “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”.
Relativamente al diritto di cronaca, è principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte ritenere che “la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la
4 diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata;
l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza)”(Cass. Civile, Sez. I, n. 12773/2024; Cass. Civile, Sez.
III, n. 16740/2021).
Quanto alla terminologia del c.d. giornalismo d'inchiesta, la Corte di Cassazione lo ha definito
“quale species più rilevante della attività di informazione, connotata dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta e attiva, della notizia da parte del professionista (…)che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica”, asserendo che ad esso “va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione “passiva” di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella legge n. 69 del 1963” (Cass.
Civile, Sez. I, n. 9068/2024; Cass. Civile, Sez. I, n. 30522/2023; Cass. Civile, Sez. III, n.
4036/2021).
In ragione del quadro delineato, il primo motivo d'appello è da ritenersi infondato, in quanto gli articoli oggetto di controversia rientrano nella nozione di giornalismo di inchiesta e, in quanto tali, sono meritevoli di maggior tutela rispetto al più generico diritto di cronaca.
Tali articoli sono il frutto dell'attività di investigazione da parte degli autori e Controparte_2
, i quali, attraverso la ricerca sul sito ufficiale della SAC s.p.a. (sezione Società CP_3
Trasparente) hanno avuto modo di acquisire, confrontare e valutare dati e informazioni, constatando il frequente ricorso da parte dell'ente suddetto allo strumento degli “affidamenti diretti” nell'assegnazione degli incarichi fiduciari di consulenza legale e stragiudiziale, tra cui quelli riguardanti l'odierno appellante.
Tale circostanza è avallata dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), avente ad oggetto il Fasc. UVCP n. 2141/2022, sull'esposto relativo ai plurimi affidamenti diretti della
5 società SAC s.p.a., da cui emerge che “sarebbe stato precipuo compito della stazione appaltante procedere nel rispetto del principio di rotazione. Questo principio impone alla stazione appaltante di ricorrere al mercato, precludendo se non in casi effettivamente eccezionali – non ricorrenti in questo caso – di affidare al medesimo operatore economico, senza soluzione di continuità, appalti aventi ad oggetto prestazioni omogenee. Sul punto, giova ricordare come le linee guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, abbiano espressamente chiarito che il rispetto del principio di rotazione impone che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente”. Nel caso di specie, le motivazioni addotte in occasione delle diverse relazioni trasmesse da SAC non appaiono condivisibili”.
Premesso che anche il giornalismo di inchiesta è soggetto al rispetto dei principi di verità, interesse pubblico e continenza, già delineati dalla giurisprudenza in materia di diritto di cronaca, ma che ad esso si applicano in maniera meno rigorosa, deve ritenersi infondato anche il secondo motivo d'appello.
Prima di procedere alla disamina dei suddetti principi, è opportuno sottolineare che l'analisi dei vari articoli oggetto di tale giudizio non può che tenere conto del contesto in cui si innestano e, in particolare, dell'inchiesta mossa da nei confronti della SAC s.p.a., in ottemperanza al CP_1 criterio affermato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo di RA (cfr. provvedimento del
24.09.2019, applic. nn. 75637/13 e 8114/14) secondo cui gli articoli di cronaca non possono essere esaminati prescindendo dal contesto a cui essi si riferiscono.
Sul principio di verità, la contestazione di parte appellante secondo cui i compensi indicati negli articoli siano falsi in quanto superiori a quelli effettivamente percepiti (come attestato nella certificazione rilasciata dalla SAC s.p.a. relativa agli anni 2018 e 2019), è da ritenersi ininfluente ai fini decisori in quanto, da un'analisi contestuale degli scritti in questione, l'attività di indagine realizzata da non ha come obiettivo quello di evidenziare la sproporzionalità dei CP_1
compensi percepiti, bensì quello di mettere in luce il frequente ricorso allo strumento degli affidamenti diretti nei confronti del medesimo incaricato in materia di consulenze legali.
E infatti, anche qualora negli articoli in esame fossero state indicate delle somme perfettamente corrispondenti a quelle che l'appellante ritiene di avere realmente ricevuto, non sarebbe venuto
6 meno l'effetto di instillare tra l'opinione pubblica il “sospetto” di irregolarità nella gestione sociale della SAC s.p.a.
Per quanto concerne l'interesse pubblico, non vi è dubbio che esso sussista in quanto, da un esame ancora una volta ampio, complessivo e contestuale degli articoli, risulta evidente che essi si riferiscano all'Avv. non in quanto soggetto privato, bensì per il suo ruolo di Pt_1
professionista destinatario di incarichi da parte della SAC s.p.a., società partecipata da enti pubblici e che opera nel settore aeroportuale.
È dunque pacifico ritenere che le condotte rese note dalla rivista in quanto afferenti alla CP_1
gestione di fondi di provenienza pubblica, siano motivo di interesse sociale, nel pieno rispetto del parametro in esame.
Relativamente al principio di continenza, le espressioni utilizzate da per quanto CP_1
meritevoli di un'analisi puntuale, non si ritengono tali da ledere l'onore e la reputazione dell'Avv. . Pt_1
Gran parte degli articoli allegati al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. hanno un contenuto meramente neutro, in quanto si limitano a rendere nota la circostanza fattuale dei numerosi incarichi in favore dell'appellante mediante affidamento diretto in un arco temporale relativamente ridotto
(dal 2018 al 2020).
Per quanto possa dedursi la natura ironica/sarcastica di alcune espressioni utilizzate, esse non si ritengono idonee a scardinare i limiti del diritto di cronaca, ed in particolare del giornalismo di inchiesta che, come già evidenziato precedentemente, sono ancor meno rigidi.
Piuttosto, si tratta di termini tali da focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sui sospetti di irregolarità nella gestione dell'ente SAC s.p.a. derivanti dal mancato rispetto dei principi di rotazione e diversificazione degli incarichi, tipici della normativa in materia di appalti pubblici.
In particolare, l'utilizzo in alcune occasioni dell'espressione “super consulente” (articoli del
3.4.2020 e del 6.1.2023), seppure potenzialmente idonea a provocare ilarità, è legato alla necessità giornalistica di sinteticità nel riportare i fatti, tanto che essa è riferita non esclusivamente all'Avv. , bensì a diversi soggetti destinatari di un numero Pt_1
particolarmente elevato di incarichi mediante affidamento diretto, ancora una volta ribadendo la scarsa diversificazione nella scelta dei professionisti in violazione del principio di imparzialità.
Alla luce di quanto sopra, ritiene questa Corte che gli articoli giornalistici in oggetto non hanno alcuna manifesta e censurabile portata diffamatoria, non sono idonei a fuorviare, impressionare
7 e/o ingenerare giudizi superficiali o comunque idonei a ledere la reputazione personale e/o professionale del protagonista dei fatti descritti e della società per la quale lo stesso ha svolto numerosi incarichi di assistenza e consulenza legale.
Conformemente alla decisione oggetto di impugnazione, gli articoli in questione non hanno travalicato i limiti del diritto di cronaca giudiziaria (o, piuttosto, di inchiesta giudiziaria), non sussistendo un serio e concreto pregiudizio alla reputazione, alla onorabilità e quindi all'immagine dell'appellante.
Per tutte le superiori ragioni, la fattispecie in esame, riconducibile alla nozione di giornalismo di inchiesta, e in quanto tale meritevole di maggiore tutela poiché soggetta a dei parametri meno rigorosi rispetto al più generale diritto di cronaca, non presenta elementi tali da determinare una responsabilità risarcitoria da diffamazione a mezzo stampa in capo a e agli altri Controparte_1
appellati nelle rispettive qualifiche di autori degli articoli in esame e, rispettivamente, di direttore editoriale ( e di direttrice responsabile ( ). CP_2 CP_3
Le altre connesse domande riproposte in appello (condanna degli appellati alla sanzione civilistica ex art. 12 della L. 47/1948 e ordine di pubblicazione della sentenza) non possono, di conseguenza, trovare accoglimento.
Per quanto concerne le spese processuali del presente grado di giudizio, il valore della controversia, così come individuato nell'atto d'appello, è indeterminabile (da euro 26.000,01 a euro 52.000,00). Infine, tenuto conto della non particolare complessità dell'attività difensiva svolta dalle parti nel corso del presente giudizio, e nei limiti della nota spesa depositata dall'Avv.
TT RE in sede di comparsa conclusionale, si applicano i parametri minimi previsti dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante, ex art. 91 c.p.c., e distratte in favore dell'Avv. RE TT, avendone fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c. in sede di comparsa di costituzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 289/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. Parte_1
1110/2024 del 30.01.2024 emessa dal Tribunale di Catania, III Sez. Civile (nel procedimento iscritto al n. 1206/2023 R.G.).
8 Condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati Parte_1 CP_1
, e TT RE delle spese processuali del
[...] Controparte_2 Controparte_3
presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 4.996,00 per compensi di avvocato
(di cui euro 1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Dispone che le spese liquidate in favore degli appellati siano distratte in favore dell'Avv. RE
TT, avendone fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 28.02.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
9