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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4629/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca De Simone Parte_1
Opponente
Contro
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Cavassi Controparte_1
Opposta
E CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Coppola Controparte_2
Opposta
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attrice: “in via preliminare, immediatamente ed anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 100 2022 00040831 68 000; 2. accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo all' convenuto, del diritto a procedere ad esecuzione Controparte_3 forzata nei confronti dell'istante, per tutti i motivi innanzi indicati e, comunque, per la carenza di legittimazione passiva in capo all'opposta e per l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti;
3. per l'effetto, ordinare alla convenuta società la cancellazione della cartella n° 100 2022 00040831 68 000; 4. condannare l'Agente per la riscossione convenuto e la , in solido o chi tra essi ritenuto di ragione, al Controparte_2 pagamento delle spese (ivi compreso il contributo unificato per € 237,00 ed i diritti forfettizzati per € 27,00), diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.”. per l' : “Dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva Controparte_1 di;
2) Accertare la mancata azione esecutiva e Controparte_1 pertanto l'illegittima richiesta di prescrizione della pretesa;
3) Dichiarare illegittima la richiesta di sospensione non ricorrendone i presupposti.”.
Per la : “Voglia codesta Autorità Giudiziaria rigettare l'avversa Controparte_2 domanda, in quanto inammissibile o comunque infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra , ha citato in Parte_1 giudizio le convenute al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n.
100 2022 0004083168 000, relativa al mancato pagamento della complessiva somma di € 5.781,31, dovuta a titolo di Spese di custodia relative ad un veicolo confiscato. A sostegno della domanda eccepiva: 1) L' omessa notifica di atti presupposti;
2) La carenza di legittimazione passiva in capo alla sig.ra e Pt_1
3) La prescrizione della pretesa creditoria;
Si costituiva l , la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva anche la la quale riteneva la domanda infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto.
La domanda è fondata e merita accoglimento. L'opponente ha eccepito, preliminarmente la nullità della cartella impugnata, non essendogli mai stato notificato, da parte dell'ente creditore, alcun sollecito di pagamento, né alcun verbale di accertamento relativo alla somma di cui alla cartella di pagamento di cui trattasi.
Relativamente a questo aspetto la ritiene, invece, di avere notificato CP_2 all'opponente, in data 25/8/2021, l'ordinanza ingiunzione M_IT PR_PCSPC 00003609
21/01/2021 Area II (riferimento protocollo procedimento M_IT PR_PCSPC 00015321 del 17/06/2015), quale atto posto a fondamento della pretesa creditoria azionata, riguardante il compenso riconosciuto al custode di un veicolo giacente in deposito a seguito del verbale redatto dalla Polizia stradale di Guardamoglio (Lodi) in data
20/11/1991 redatto
Ebbene, non vi è prova di quanto asserito dalla Controparte_2
Agli atti di causa risulta depositata la comunicazione - inviata all'ufficio notifiche del comune di Scafati e notificata anche all'opponente - protocollo M_IT PR_PCSPC
00003609 21/01/2021 Area II - riferimento protocollo procedimento M_IT PR_PCSPC
00015321 del 17/06/2015, avente ad oggetto “trasmissione provvedimento per notifica”, la quale non contiene l'ordinanza da cui trae origine la cartella impugnata.
In ragione di tanto deve dichiararsi la nullità della cartella esattoriale.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza è oramai concorde nell'asserire che, in materia di riscossione delle imposte, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario concorde (vedasi, da ultimo, Cass. Sez. Unite sent. n.10012/2021).
Si consideri, infine, che nelle ipotesi quali quelle di specie, il contribuente può Cont convenire in giudizio l'ente impositore o l , senza che tra essi si realizzi una ipotesi Cont di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere dell' evocare in giudizio l'ente impositore se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria. Cont Ne consegue che l è l'unico diretto legittimato passivo quando oggetto della controversia sono atti viziati da errori a lui imputabili che non riguardano l'an del tributo.
Se oggetto della controversia sono, invece, atti che riguardano anche o solo il diritto di Cont credito tributario, l è parimenti legittimato passivo ma, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in giudizio l'Ente creditore.
l'allegata
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina la cancellazione della cartella n° 100
2022 00040831 68 000, condannando la a pagare in Controparte_2 favore dell'avv. Luca De Simone, dichiaratosi procuratore antistatario dell'opponente, la somma di € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per onorari, oltre accessori di legge.
22.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4629/2022 del ruolo generale, promossa da:
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca De Simone Parte_1
Opponente
Contro
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Cavassi Controparte_1
Opposta
E CONTRO
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Coppola Controparte_2
Opposta
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attrice: “in via preliminare, immediatamente ed anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 100 2022 00040831 68 000; 2. accertare e dichiarare l'insussistenza, in capo all' convenuto, del diritto a procedere ad esecuzione Controparte_3 forzata nei confronti dell'istante, per tutti i motivi innanzi indicati e, comunque, per la carenza di legittimazione passiva in capo all'opposta e per l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti;
3. per l'effetto, ordinare alla convenuta società la cancellazione della cartella n° 100 2022 00040831 68 000; 4. condannare l'Agente per la riscossione convenuto e la , in solido o chi tra essi ritenuto di ragione, al Controparte_2 pagamento delle spese (ivi compreso il contributo unificato per € 237,00 ed i diritti forfettizzati per € 27,00), diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.”. per l' : “Dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva Controparte_1 di;
2) Accertare la mancata azione esecutiva e Controparte_1 pertanto l'illegittima richiesta di prescrizione della pretesa;
3) Dichiarare illegittima la richiesta di sospensione non ricorrendone i presupposti.”.
Per la : “Voglia codesta Autorità Giudiziaria rigettare l'avversa Controparte_2 domanda, in quanto inammissibile o comunque infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato, la sig.ra , ha citato in Parte_1 giudizio le convenute al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n.
100 2022 0004083168 000, relativa al mancato pagamento della complessiva somma di € 5.781,31, dovuta a titolo di Spese di custodia relative ad un veicolo confiscato. A sostegno della domanda eccepiva: 1) L' omessa notifica di atti presupposti;
2) La carenza di legittimazione passiva in capo alla sig.ra e Pt_1
3) La prescrizione della pretesa creditoria;
Si costituiva l , la quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1 eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Si costituiva anche la la quale riteneva la domanda infondata in Controparte_2 fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto.
La domanda è fondata e merita accoglimento. L'opponente ha eccepito, preliminarmente la nullità della cartella impugnata, non essendogli mai stato notificato, da parte dell'ente creditore, alcun sollecito di pagamento, né alcun verbale di accertamento relativo alla somma di cui alla cartella di pagamento di cui trattasi.
Relativamente a questo aspetto la ritiene, invece, di avere notificato CP_2 all'opponente, in data 25/8/2021, l'ordinanza ingiunzione M_IT PR_PCSPC 00003609
21/01/2021 Area II (riferimento protocollo procedimento M_IT PR_PCSPC 00015321 del 17/06/2015), quale atto posto a fondamento della pretesa creditoria azionata, riguardante il compenso riconosciuto al custode di un veicolo giacente in deposito a seguito del verbale redatto dalla Polizia stradale di Guardamoglio (Lodi) in data
20/11/1991 redatto
Ebbene, non vi è prova di quanto asserito dalla Controparte_2
Agli atti di causa risulta depositata la comunicazione - inviata all'ufficio notifiche del comune di Scafati e notificata anche all'opponente - protocollo M_IT PR_PCSPC
00003609 21/01/2021 Area II - riferimento protocollo procedimento M_IT PR_PCSPC
00015321 del 17/06/2015, avente ad oggetto “trasmissione provvedimento per notifica”, la quale non contiene l'ordinanza da cui trae origine la cartella impugnata.
In ragione di tanto deve dichiararsi la nullità della cartella esattoriale.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza è oramai concorde nell'asserire che, in materia di riscossione delle imposte, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario concorde (vedasi, da ultimo, Cass. Sez. Unite sent. n.10012/2021).
Si consideri, infine, che nelle ipotesi quali quelle di specie, il contribuente può Cont convenire in giudizio l'ente impositore o l , senza che tra essi si realizzi una ipotesi Cont di litisconsorzio necessario, essendo comunque onere dell' evocare in giudizio l'ente impositore se non vuole sopportare l'esito del giudizio per l'ipotesi che i vizi eccepiti non attengano solo alla regolarità o validità degli atti esecutivi ma anche al merito della pretesa tributaria. Cont Ne consegue che l è l'unico diretto legittimato passivo quando oggetto della controversia sono atti viziati da errori a lui imputabili che non riguardano l'an del tributo.
Se oggetto della controversia sono, invece, atti che riguardano anche o solo il diritto di Cont credito tributario, l è parimenti legittimato passivo ma, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in giudizio l'Ente creditore.
l'allegata
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina la cancellazione della cartella n° 100
2022 00040831 68 000, condannando la a pagare in Controparte_2 favore dell'avv. Luca De Simone, dichiaratosi procuratore antistatario dell'opponente, la somma di € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per onorari, oltre accessori di legge.
22.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi