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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12011 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10772 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 420/2024,
pronunciata il 22.07.2023, depositata il 27.03.2024, e vertente
TRA
(C.F. P.IVA_1 con sede in Roma Parte_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. Parte_2 (C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Cappiello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Galleria Vanvitelli n. 26; appellante
CONTRO '(C.F.: C.F._2 ), difesa e rappresentata, nel Controparte_1
corso del giudizio di primo grado, dall'Avv. Paolo Bartimoro, (C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F. 3
sito in Procida, alla Via Carmine n. 28;
appellata contumace
NONCHE' delpersona CP_3 legale Controparte_2 (C.F.: P.IVA_2 in ' CP_4 sita inrappresentante pro tempore, con sede in Napoli, presso la
Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo, ove elettivamente domicilia, difeso e rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Bavarella, (C.F.: Codice Fiscale_4 );
appellato
NONCHE'
'(C.F.: P.IVA_3 in persona del Sindaco legaleControparte_5
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla Piazza del Campidoglio n.
1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Umberto Maria Sclafani,
(C.F.: C.F._5
);
appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE citò Mediante citazione ex art. 615 c.p.c., notificata il 28.02.2023, Controparte_1
di pace di Procida, l' [...] in giudizio, dinnanzi l' Controparte_6
ed il Controparte_5 Controparte_7 il Controparte_2 avverso le cartelle di pagamento n. formulando opposizione
07120180069781754000, n. 07120220047067745000, e n. 07120220085670126000,
aventi ad oggetto infrazioni al C.d.S., per un totale di € 1.215,27.
Sostenendo di non aver mai ricevuto notifica dei presupposti verbali, e che fosse intervenuta la decadenza ex articolo 201, comma 5, C.d.S., ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
L'agente della riscossione, resistendo alla spiegata domanda, eccepì, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito, nonché
l'inammissibilità della domanda;
nel merito, l'infondatezza della stessa, con vittoria di spese di giudizio. II Controparte_5 sostenendo l'infondatezza della domanda, attesa la regolarità degli atti, ne domandò il rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 420/2024, pronunciata il 22.07.2023 e depositata il 27.03.2024, in considerazione del domicilio dell'attrice, ha
preliminarmente ritenuto sussistente la propria competenza territoriale,
incardinando presso di sé la causa. Nel merito, ha accolto l'opposizione in virtù della mancata prova, da parte dei convenuti, della regolarità della notifica dei contestati atti. In punto di spese, ne ha disposto la condanna a carico delle controparti.
Avverso tale pronuncia, in data 16.05.24, propone appello l' Parte_1 contestandone l'erroneità e l'illogicità. In via preliminare,
[...]
l'impugnante evidenzia l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Procida,
in favore di quello di Napoli, nonché l'inammissibilità della domanda, attesa l'errata qualificazione della stessa da parte del primo giudicante, trattandosi a suo dire non già opposizione a cartella di pagamento, ma bensì ad estratto di ruolo.
Domanda, altresì, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nonché del risarcimento ex art. 96 c.p.c.
I Comuni di Napoli e di CP_5 aderendo ai motivi d'appello, ne domandano, in riforma integrale della gravata pronuncia, l'accoglimento con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Controparte_1 sebbene ritualmente citata, è parte contumace.
All'esito dell'udienza del 04.12.2025, la causa è rimessa in decisione senza termini.
In via preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze esposte, occorre vagliare il primo motivo d'impugnazione, mediante il quale l'appellante si duole del difetto di competenza territoriale del Giudica di pace di Procida, in favore del Giudice di pace di Napoli, in applicazione degli artt. 615, 480, comma III, e 27 c.p.c.
Tale doglianza è fondata.
Invero, in tema di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, I co., c.p.c., dovendosi la cartella esattoriale equiparare ad un atto di precetto, il giudice territorialmente competente sarà quello del luogo dell'esecuzione, individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 27 c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c. Ne
consegue che il Giudice territorialmente competente è quello di residenza del trasgressore. (Cassazione, Sez. II, Sent. n. 8704 del 15.04.2011, Cassazione, Sent. n.
2533 del 21.02.2012; Cassazione Ordinanza n. 20105 del 2.09.2013).
Nel caso di specie, non sussistono dubbi circa la residenza dell'opponente.
Invero, dal certificato di residenza storica di cui agli atti, emerge la residenza a
Napoli della contribuente, indirizzo presso il quale, tra l'altro, sono state notificate le cartelle opposte. Dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata, accertando
l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Procida, in favore del Giudice di pace di Napoli, luogo di residenza della Sig.ra CP_1
Sul punto, si sono registrate in dottrina ed in giurisprudenza due diverse tesi.
La prima, secondo cui il giudice di appello dovrebbe comunque decidere la causa nel merito e ciò in quanto l'accertamento, da parte del giudice d'appello, dell'incompetenza del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice (artt. 353, 354 c.p.c.), onde il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e deciderla nel merito" (Cass. civ., Sez. II,
08/08/1997, n. 7346; v., anche, Cass. civ., Sez. I, 07/05/2002, n. 6523). Altro
orientamento, invece, ritiene che il giudice d'appello debba rimediare integralmente all'errore commesso dal giudice di primo grado e quindi, dichiarata l'incompetenza di questo, ed annullata la relativa pronuncia sul merito, sia tenuto a rimettere le parti davanti al giudice, riconosciuto competente ai sensi degli artt. 44 e 50 c. p. c.; se il giudice d'appello contravvenendo a questa regola decidesse nel merito e
la sua sentenza venisse impugnata con il ricorso per cassazione, quest'ultima dovrebbe «fare ordine» e quindi, annullata la sentenza d'appello, dovrebbe indicare il giudice competente di primo grado consentendo, così la translatio iudicii di cui ai citati artt. 44 e 50 c. p. c. (Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 10566 del 04.07.2003).
Questo giudice intende aderire a quanto affermato dalla seconda tesi sopra richiamata, non convincendo il contrario argomento, basato sull'attivazione dei poteri sostitutivi del giudice di appello, essendo inibita la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.
Invero, proprio in osservanza della puntuale e condivisibile motivazione della
Suprema Corte (Cass. Sent. n. 10566/2003), si precisa che qui non è in discussione,
infatti, che il giudice di appello possa rimettere la causa al primo giudice, soltanto nei casi previsti dalle norme appena citate, e che pertanto (come già chiarito dalla S.C. Sent. n. 2205/1996, richiamata da Cass. Sent. n. 7346/1997), ove il giudice di erroneamente dichiarato primo grado, pur essendo competente, si sia incompetente, il giudice di appello debba, esercitando il suo potere sostitutivo, decidere nel merito in secondo grado.
Nel caso di specie, l'ipotesi è ben diversa, anzi opposta a quella considerata dai giudici di legittimità con la Sent. n. 2205/1996, essendovi qui una errata affermazione di competenza, non già di incompetenza, da parte del giudice di pace di Procida, quale giudice di primo grado.
Di talchè, gli artt. 353 e 354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto, erroneamente, competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, un problema di rimessione della causa ad opera del giudice di appello al “primo giudice", neppure di pone: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello.
Dalla disamina del dato testuale degli artt. 353 e 354 c.p.c., appare evidente che essi si riferiscano, appunto, al "primo giudice", e non al "giudice di primo grado", e ciò non è indifferente, perché il senso di dette norme è che il giudice di appello non possa, salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti, che avrebbe dovuto adottare il primo giudice.
Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti, che il primo giudice non avrebbe potuto adottare. Se egli, al contrario, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere,
attesa la propria incompetenza, incorrerebbe in un errore ben più grave. Non si sostituirebbe semplicemente al primo giudice, ma eserciterebbe un potere che questi non aveva, violando così il principio del doppio grado di giurisdizione. Infine, ove si ritenga che il giudice di appello debba, in ogni caso, pronunciare nel merito, anche qualora riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché
l'incompetenza del giudice, davanti al quale la causa è proposta, non comporterebbe alcuna conseguenza. Il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo, se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente) (Cass. Sent. n. 10566/2003).
La questione interpretativa è stata di recente nuovamente affrontata dalla
Cassazione in sede di regolamento di competenza, proposto contro la decisione sulla competenza intervenuta in appello, con la quale il giudice di appello aveva deciso di rimettere la causa al giudice di primo grado territorialmente competente
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. n. 13439 dell'1.07.2020).
La Suprema Corte, nel confermare la pronuncia della Corte di Appello, ha ribadito che, in materia di regolamento di competenza, non opera il divieto di rimessione al primo giudice, fissato dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Infatti, non si tratta di una rimessione al primo giudice in violazione delle ipotesi, tassative, previste dagli artt.
353 e 354 c.p.c., quanto della individuazione del giudice originariamente competente a decidere, innanzi al quale devono essere rimesse le parti per non privarle del diritto alla celebrazione del processo, fin dal primo grado di giudizio dinanzi al proprio giudice naturale (v. Cass. Sent. n. 22958 del 2010: "ove il giudice adìto in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando,
in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello,
infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina
-
legislativa ordinaria del processo di cognizione non può trattenere la causa e
-
deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. Nella specie, la S.C. ha cassato con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale la sentenza
-
del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito)" (sul punto v. anche Cass. Sent.
n. 12455/2010; testualmente, Cass. Sent. n. 13439/2020).
Alla luce dei principi e delle considerazioni innanzi esposte, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice di pace di Procida, disponendo l'annullamento della sentenza impugnata e rimettendo al contempo le parti davanti al giudice di pace Napoli, competente ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c.
Infine, in ordine alla richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene non possa trovare accoglimento, in quanto, come aliunde
condivisibilmente affermato «La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno» (Tribunale Massa, Sent. n.
594/2016).
Nel caso in esame l'appellante non ha fornito alcun elemento (né alcun indizio) atto a comprovare il danno subito o quantomeno sul quale poter commisurare l'entità del risarcimento da liquidare d'ufficio.
La liquidazione delle spese processuali segue la soccombenza di Controparte_1
e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di pace di Procida in favore del
Giudice di pace di Napoli e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
3. fissa alle parti il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al Giudice di pace di Napoli;
4. condanna Controparte_1 al pagamento delle spese del presente giudizio in
' Controparte_2 e del [...] favore dell' Parte_1 del che liquida in € 852,00 per compensi, spese generali, oltre IVA e Controparte_5
CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Cappiello,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 18.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10772 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 420/2024,
pronunciata il 22.07.2023, depositata il 27.03.2024, e vertente
TRA
(C.F. P.IVA_1 con sede in Roma Parte_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. Parte_2 (C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Cappiello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli, alla Galleria Vanvitelli n. 26; appellante
CONTRO '(C.F.: C.F._2 ), difesa e rappresentata, nel Controparte_1
corso del giudizio di primo grado, dall'Avv. Paolo Bartimoro, (C.F.:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F. 3
sito in Procida, alla Via Carmine n. 28;
appellata contumace
NONCHE' delpersona CP_3 legale Controparte_2 (C.F.: P.IVA_2 in ' CP_4 sita inrappresentante pro tempore, con sede in Napoli, presso la
Piazza Municipio n. 1, Palazzo San Giacomo, ove elettivamente domicilia, difeso e rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Bavarella, (C.F.: Codice Fiscale_4 );
appellato
NONCHE'
'(C.F.: P.IVA_3 in persona del Sindaco legaleControparte_5
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla Piazza del Campidoglio n.
1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Umberto Maria Sclafani,
(C.F.: C.F._5
);
appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE citò Mediante citazione ex art. 615 c.p.c., notificata il 28.02.2023, Controparte_1
di pace di Procida, l' [...] in giudizio, dinnanzi l' Controparte_6
ed il Controparte_5 Controparte_7 il Controparte_2 avverso le cartelle di pagamento n. formulando opposizione
07120180069781754000, n. 07120220047067745000, e n. 07120220085670126000,
aventi ad oggetto infrazioni al C.d.S., per un totale di € 1.215,27.
Sostenendo di non aver mai ricevuto notifica dei presupposti verbali, e che fosse intervenuta la decadenza ex articolo 201, comma 5, C.d.S., ne domandò la dichiarazione di illegittimità e nullità, con vittoria di spese.
L'agente della riscossione, resistendo alla spiegata domanda, eccepì, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito, nonché
l'inammissibilità della domanda;
nel merito, l'infondatezza della stessa, con vittoria di spese di giudizio. II Controparte_5 sostenendo l'infondatezza della domanda, attesa la regolarità degli atti, ne domandò il rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 420/2024, pronunciata il 22.07.2023 e depositata il 27.03.2024, in considerazione del domicilio dell'attrice, ha
preliminarmente ritenuto sussistente la propria competenza territoriale,
incardinando presso di sé la causa. Nel merito, ha accolto l'opposizione in virtù della mancata prova, da parte dei convenuti, della regolarità della notifica dei contestati atti. In punto di spese, ne ha disposto la condanna a carico delle controparti.
Avverso tale pronuncia, in data 16.05.24, propone appello l' Parte_1 contestandone l'erroneità e l'illogicità. In via preliminare,
[...]
l'impugnante evidenzia l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Procida,
in favore di quello di Napoli, nonché l'inammissibilità della domanda, attesa l'errata qualificazione della stessa da parte del primo giudicante, trattandosi a suo dire non già opposizione a cartella di pagamento, ma bensì ad estratto di ruolo.
Domanda, altresì, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nonché del risarcimento ex art. 96 c.p.c.
I Comuni di Napoli e di CP_5 aderendo ai motivi d'appello, ne domandano, in riforma integrale della gravata pronuncia, l'accoglimento con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Controparte_1 sebbene ritualmente citata, è parte contumace.
All'esito dell'udienza del 04.12.2025, la causa è rimessa in decisione senza termini.
In via preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori doglianze esposte, occorre vagliare il primo motivo d'impugnazione, mediante il quale l'appellante si duole del difetto di competenza territoriale del Giudica di pace di Procida, in favore del Giudice di pace di Napoli, in applicazione degli artt. 615, 480, comma III, e 27 c.p.c.
Tale doglianza è fondata.
Invero, in tema di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, I co., c.p.c., dovendosi la cartella esattoriale equiparare ad un atto di precetto, il giudice territorialmente competente sarà quello del luogo dell'esecuzione, individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 27 c.p.c. e 480 terzo comma c.p.c. Ne
consegue che il Giudice territorialmente competente è quello di residenza del trasgressore. (Cassazione, Sez. II, Sent. n. 8704 del 15.04.2011, Cassazione, Sent. n.
2533 del 21.02.2012; Cassazione Ordinanza n. 20105 del 2.09.2013).
Nel caso di specie, non sussistono dubbi circa la residenza dell'opponente.
Invero, dal certificato di residenza storica di cui agli atti, emerge la residenza a
Napoli della contribuente, indirizzo presso il quale, tra l'altro, sono state notificate le cartelle opposte. Dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata, accertando
l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Procida, in favore del Giudice di pace di Napoli, luogo di residenza della Sig.ra CP_1
Sul punto, si sono registrate in dottrina ed in giurisprudenza due diverse tesi.
La prima, secondo cui il giudice di appello dovrebbe comunque decidere la causa nel merito e ciò in quanto l'accertamento, da parte del giudice d'appello, dell'incompetenza del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice (artt. 353, 354 c.p.c.), onde il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e deciderla nel merito" (Cass. civ., Sez. II,
08/08/1997, n. 7346; v., anche, Cass. civ., Sez. I, 07/05/2002, n. 6523). Altro
orientamento, invece, ritiene che il giudice d'appello debba rimediare integralmente all'errore commesso dal giudice di primo grado e quindi, dichiarata l'incompetenza di questo, ed annullata la relativa pronuncia sul merito, sia tenuto a rimettere le parti davanti al giudice, riconosciuto competente ai sensi degli artt. 44 e 50 c. p. c.; se il giudice d'appello contravvenendo a questa regola decidesse nel merito e
la sua sentenza venisse impugnata con il ricorso per cassazione, quest'ultima dovrebbe «fare ordine» e quindi, annullata la sentenza d'appello, dovrebbe indicare il giudice competente di primo grado consentendo, così la translatio iudicii di cui ai citati artt. 44 e 50 c. p. c. (Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 10566 del 04.07.2003).
Questo giudice intende aderire a quanto affermato dalla seconda tesi sopra richiamata, non convincendo il contrario argomento, basato sull'attivazione dei poteri sostitutivi del giudice di appello, essendo inibita la rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.
Invero, proprio in osservanza della puntuale e condivisibile motivazione della
Suprema Corte (Cass. Sent. n. 10566/2003), si precisa che qui non è in discussione,
infatti, che il giudice di appello possa rimettere la causa al primo giudice, soltanto nei casi previsti dalle norme appena citate, e che pertanto (come già chiarito dalla S.C. Sent. n. 2205/1996, richiamata da Cass. Sent. n. 7346/1997), ove il giudice di erroneamente dichiarato primo grado, pur essendo competente, si sia incompetente, il giudice di appello debba, esercitando il suo potere sostitutivo, decidere nel merito in secondo grado.
Nel caso di specie, l'ipotesi è ben diversa, anzi opposta a quella considerata dai giudici di legittimità con la Sent. n. 2205/1996, essendovi qui una errata affermazione di competenza, non già di incompetenza, da parte del giudice di pace di Procida, quale giudice di primo grado.
Di talchè, gli artt. 353 e 354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto, erroneamente, competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, un problema di rimessione della causa ad opera del giudice di appello al “primo giudice", neppure di pone: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello.
Dalla disamina del dato testuale degli artt. 353 e 354 c.p.c., appare evidente che essi si riferiscano, appunto, al "primo giudice", e non al "giudice di primo grado", e ciò non è indifferente, perché il senso di dette norme è che il giudice di appello non possa, salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti, che avrebbe dovuto adottare il primo giudice.
Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti, che il primo giudice non avrebbe potuto adottare. Se egli, al contrario, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere,
attesa la propria incompetenza, incorrerebbe in un errore ben più grave. Non si sostituirebbe semplicemente al primo giudice, ma eserciterebbe un potere che questi non aveva, violando così il principio del doppio grado di giurisdizione. Infine, ove si ritenga che il giudice di appello debba, in ogni caso, pronunciare nel merito, anche qualora riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché
l'incompetenza del giudice, davanti al quale la causa è proposta, non comporterebbe alcuna conseguenza. Il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo, se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente) (Cass. Sent. n. 10566/2003).
La questione interpretativa è stata di recente nuovamente affrontata dalla
Cassazione in sede di regolamento di competenza, proposto contro la decisione sulla competenza intervenuta in appello, con la quale il giudice di appello aveva deciso di rimettere la causa al giudice di primo grado territorialmente competente
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. n. 13439 dell'1.07.2020).
La Suprema Corte, nel confermare la pronuncia della Corte di Appello, ha ribadito che, in materia di regolamento di competenza, non opera il divieto di rimessione al primo giudice, fissato dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Infatti, non si tratta di una rimessione al primo giudice in violazione delle ipotesi, tassative, previste dagli artt.
353 e 354 c.p.c., quanto della individuazione del giudice originariamente competente a decidere, innanzi al quale devono essere rimesse le parti per non privarle del diritto alla celebrazione del processo, fin dal primo grado di giudizio dinanzi al proprio giudice naturale (v. Cass. Sent. n. 22958 del 2010: "ove il giudice adìto in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando,
in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello,
infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina
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legislativa ordinaria del processo di cognizione non può trattenere la causa e
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deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. Nella specie, la S.C. ha cassato con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale la sentenza
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del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito)" (sul punto v. anche Cass. Sent.
n. 12455/2010; testualmente, Cass. Sent. n. 13439/2020).
Alla luce dei principi e delle considerazioni innanzi esposte, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice di pace di Procida, disponendo l'annullamento della sentenza impugnata e rimettendo al contempo le parti davanti al giudice di pace Napoli, competente ai sensi degli artt. 44 e 50 c.p.c.
Infine, in ordine alla richiesta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si ritiene non possa trovare accoglimento, in quanto, come aliunde
condivisibilmente affermato «La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno» (Tribunale Massa, Sent. n.
594/2016).
Nel caso in esame l'appellante non ha fornito alcun elemento (né alcun indizio) atto a comprovare il danno subito o quantomeno sul quale poter commisurare l'entità del risarcimento da liquidare d'ufficio.
La liquidazione delle spese processuali segue la soccombenza di Controparte_1
e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di pace di Procida in favore del
Giudice di pace di Napoli e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
3. fissa alle parti il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della sentenza per la riassunzione dinanzi al Giudice di pace di Napoli;
4. condanna Controparte_1 al pagamento delle spese del presente giudizio in
' Controparte_2 e del [...] favore dell' Parte_1 del che liquida in € 852,00 per compensi, spese generali, oltre IVA e Controparte_5
CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marco Cappiello,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 18.12.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone