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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 5270/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.47 cod. proc. civ., per la separazione dei coniugi promosso con ricorso depositato in data 10/11/2024 da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
Con gli Avv. CANDIAGO ALBERTO e Controparte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(CF: ), Controparte_2 C.F._2
Con l'avv. PASIN MARINELLA
- resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Causa rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del 14.3.2024 sulle seguenti
Conclusioni delle parti: pronunciarsi sentenza sullo status
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/11/2024 il ricorrente ha esposto:
a) che in data 25.9.2004 ha contratto matrimonio con Controparte_2
1 b) che dalla loro unione sono nati i figli (il 31.8.2005) e (il 10.2.2007); Per_1 Persona_2
c) che i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati e che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi
è venuta meno.
Ha chiesto quindi pronunciarsi sentenza di divorzio.
La resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio.
Alla prima udienza di comparizione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concluso concordemente sullo status.
Il Giudice relatore, preso atto delle conclusioni del P.M., si è riservato per i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e, all'esito, per il trattenimento della causa in decisione sulla questione dello status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di pronuncia parziale è meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto il protrarsi ininterrotto della separazione e il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A tale domanda la resistente ha aderito.
La separazione tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza parziale n. 447/2019 del 25.2.2019 dell'intestato Tribunale, seguita da sentenza definitiva n. 546/2021 del 25.03.2021.
Le parti hanno dato concordemente atto dell'ininterrotto protrarsi della separazione.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui alla L. 898/1970 per addivenire a una pronuncia di divorzio.
L'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine alle questioni economiche, non risultando la causa istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 5270/2024:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25.9.2004 tra Parte_1
(n. a Conegliano (TV), il 22/06/1971) e (n. a Bogotà Controparte_2
(Colombia), il 20/11/1974), atto trascritto al n. 58, parte II, Serie A, anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO (TV);
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vittorio Veneto (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
− dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
2 − Spese al definitivo.
Così deciso a Treviso, nella Camera di Consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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