Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984.
Articolo 1 della Legge 8 luglio 1988, n. 293
Articolo 2
- Legge 8 luglio 1988, n. 293
Articolo 1 della Legge 8 luglio 1988, n. 293
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29 luglio 1988
29 luglio 1988