Art. 33. (Esecuzione provvisoria) 1. L' articolo 282 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente:
"Art. 282. - (Esecuzione provvisoria) - La sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva tra le parti".
"Art. 282. - (Esecuzione provvisoria) - La sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva tra le parti".