Articolo 33 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 gennaio 1992
Art. 33. (Esecuzione provvisoria) 1. L' articolo 282 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente:
"Art. 282. - (Esecuzione provvisoria) - La sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva tra le parti".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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