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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 33. (Esecuzione provvisoria) 1. L' articolo 282 del codice di procedura civile e' costituito dal seguente:
"Art. 282. - (Esecuzione provvisoria) - La sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva tra le parti".
"Art. 282. - (Esecuzione provvisoria) - La sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva tra le parti".
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- 1. Cassazione civile n. 24447/2011https://www.brocardi.it/ · 9.307295
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Giurisprudenza • +500
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