Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 831/2023, promossa da:
, parte nata a [...] - FEDERAZIONE RUSSA il 28/03/1989 con il Parte_1 patrocinio dell'avv. ZINGARELLI NICOLA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] - FEDERAZIONE RUSSA il 17/11/1982; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
1
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale modificare le condizioni del divorzio tra le parti, disponendo l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre . Col favore Persona_1 Parte_1 delle spese e competenze di lite in caso di resistenza.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.3.2023, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 di divorzio. La ricorrente ha esposto:
-di essere cittadina russa, di etnia azera, titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale;
-di aver contratto matrimonio, combinato dai rispettivi genitori, con rimanendo CP_1 incinta poco dopo;
-di aver subito quotidiane violenze e vessazioni, di ordine psicologico e fisico, poste in essere dall' in suo danno, quali: percosse, ferite, divieti di comunicare con l'esterno, sequestro CP_1 all'interno della propria abitazione nei periodi di assenza del marito;
-di aver scoperto che il marito era affiliato ad un gruppo della criminalità organizzata e consumatore abituale di sostanze stupefacenti;
-che, nel giugno 2014, l' veniva arrestato, e l'odierna ricorrente fuggiva all'estero, in CP_1
Spagna, dove trovava assistenza tramite una associazione di donne russe ivi residenti;
-che in Spagna in data 19.08.2014 nasceva a Elhido, , il figlio delle parti;
Persona_1
-che la veniva rintracciata dal marito, che le chiedeva di tornare insieme ma l' Pt_1 Pt_1 decideva di rientrare in Russia, nascondendosi dal marito, unitamente al figlio, subendo minacce da parte del resistente che cercava di rintracciarla;
-che la ricorrente chiedeva presso il competente tribunale russo il divorzio dal coniuge, che veniva pronunciato con provvedimento del 27.07.2015 (depositato in atti munito di regolare apostille);
-che nel 2016 l' veniva nuovamente arrestato, e la ricorrente insieme con il figlio CP_1 raggiungeva prima la Spagna e poi essendo stata rintracciata dal marito, l'Italia dove formalizzava domanda di riconoscimento di protezione internazionale;
-che nel corso della procedura dinanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, Sezione di Perugia, la ricostruiva nel dettaglio il proprio Pt_1 vissuto e le violenze e le minacce che l'avevano portata a chiedere protezione in Italia, dichiarazioni ritenute credibili dalla Commissione territoriale che riteneva coerenti le dichiarazioni su “i soprusi, le vessazioni, gli abusi di natura psicologica e gli atti di violenza fisica subiti dalla richiedente durante il periodo di convivenza con il proprio coniuge” tali da poter essere “senza alcun dubbio considerati come una forma di persecuzione”, riconoscendo
2 pertanto con provvedimento del 18.06.2019 alla lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 Pt_1 della Convenzione di Ginevra del 1951;
-che a far data dal 2018 la odierna ricorrente si è trasferita a Terni unitamente al figlio , Per_1 prima ospite di un progetto di accoglienza per richiedenti asilo, poi rendendosi autonoma reperendo un proprio alloggio, in locazione, e impiego part-time presso una rosticceria, potendo così provvedere in autonomia alle esigenze di vita quotidiane della stessa ricorrente e del figlio minore;
-che il figlio , dal momento del suo ingresso in Italia, frequenta le scuole, e nel 2019 Per_1 venivano svolti degli accertamenti presso l' , che esitavano nel 2020 in un riconoscimento CP_2 di una lieve invalidità per ritardo nello sviluppo;
-che nella sentenza di divorzio del 27.07.2015, nulla è stato disposto quanto all'affidamento del figlio minore;
-che la situazione delle parti imporrebbe l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre unica esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore dalla sua nascita, stante l'assenza del padre e le condotte aggressive e violente dello stesso tali da escludere la possibilità di incontri e frequentazioni padre figlio.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo venisse disposto affidamento esclusivo del minore in favore della madre Persona_1 Pt_1
con vittoria di spese.
[...]
All'udienza di comparizione delle parti del 5 giugno 2023, è comparsa la sola ricorrente dichiarando di risiedere con il figlio in Terni in immobile in locazione con canone di € 300 mensili, e di percepire svolgendo attività lavorativa come cuoca reddito mensile netto di €
1.000,00 per 13 mensilità, di non avere proprietà immobiliari e di aver risparmi per circa € 6800 euro. Il resistente non è comparso;
il difensore della ricorrente ha formulato istanza di emissione di provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. chiedendo il rilascio alla ricorrente della autorizzazione a condurre con sé il figlio in Turchia dove risiede il padre della ricorrente stessa, affetto da grave patologia, con autorizzazione alla ricorrente ad ottenere anche senza il consenso del padre i documenti validi per l'espatrio ed il visto per il figlio minore (nato in Persona_1
Spagna il 19.08.2014); preso atto del potenziale pregiudizio imminente e irreparabile ravvisabile nella necessità che il minore avesse l'opportunità di recarsi presso l'abitazione del nonno materno gravemente malato in Turchia, è stata autorizzata ad ottenere i Parte_1 documenti validi per l'espatrio e il visto per il figlio minore (nato in [...] il Persona_1
19.08.2014) anche in assenza di consenso paterno, disponendo la notifica del provvedimento nei termini di legge al resistente.
Dopo numerosi rinvii disposti per consentire il perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al resistente, rilevato che dalla notifica eseguita il 30.10.2023 dalle autorità russe emergeva che “Il Ministero della giustizia della federazione Russa non ha dato esecuzione alla notifica” in ragione della mancata comparizione di lla convocazione in Tribunale CP_1 per eseguire la notifica giudiziaria;
considerato che
pertanto il resistente risulta irreperibile è stata autorizzata la notifica ex art. 143 co 2 c.p.c..
3 Alla successiva udienza preso atto del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al resistente ne è stata dichiarata la contumacia.
La decisione è stata così rimessa al Collegio, acquisite le conclusioni del PM.
Affidamento del figlio minore
Preliminarmente la presenza di numerosi elementi di estraneità (cittadinanza straniera delle parti e del minore, divorzio pronunciato all'estero) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate con riferimento alle modalità di affidamento del figlio.
Con riferimento alle domande relative all'affidamento sussiste la competenza giurisdizionale di giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (CE) n.2019/1111, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Il richiamato art. 7 stabilisce che le autorità di uno Stato
Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su in minore, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda, anche qualora parti del procedimento siano cittadini di Stati terzi. Secondo quanto affermato dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 29 novembre 2007, causa C-68/07) il regolamento n.2201/2003 (che è stato sostituito dal Reg. 2019/1111 con applicazione dei medesimi principi espressi dalla Corte di giustizia) si applica anche ai cittadini di stati terzi “che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti da detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”. Nella fattispecie analizzata anche se la ricorrente, il resistente e il minore sono cittadini russi, la residenza del minore in territorio italiano fa ritenere provato il necessario nesso di collegamento, dovendosi pertanto affermare la sussistenza della competenza giurisdizionale, con riferimento alla domanda di affidamento, di questo Tribunale, luogo di residenza del minore.
Nel merito, dalle risultanze del presente giudizio è emersa prova della totale interruzione delle relazioni tra il padre e il minore da lunghissimo tempo. Inoltre sono presenti indizi gravi precisi e concordanti con riferimento a condotte aggressive e violente poste in essere dal resistente in danno della ricorrente come attestato nel provvedimento della Commissione per la protezione internazionale che ha riconosciuto alla ricorrente lo stato di rifugiata, proprio in considerazione delle violenze domestiche subite da parte del marito.
Da tali elementi risultano provati i profili di incapacità genitoriale paterna.
L'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), dispone che “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della
4 Convenzione”. Le condotte del resistente devono essere qualificate come violenza domestica e come tali considerate ai fini della determinazione del regime di affidamento.
Essendo stata accertata all'esito del giudizio l'inidoneità genitoriale del resistente la ricorrente ha invece dimostrato di aver accudito correttamente il figlio dal momento dell'ingresso in Italia.
Deve quindi essere disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti al minore (comprendendo tra tali scelte quelle relative all'istruzione, alla salute, alla attività sportiva, ricreativa, alla richiesta dei documenti anche validi per l'espatrio, alla determinazione della residenza abituale del figlio, alla richiesta di ogni forma di indennità per il figlio comunque determinata, elencazione meramente esemplificativa) con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento del minore presso l'abitazione materna.
In merito alle frequentazioni padre figlio le stesse devono essere allo stato sospese, sia a causa della assenza sul territorio italiano del resistente (che secondo la ricorrente sarebbe detenuto in
Russia), sia a causa delle condotte violente dello stesso. Non sono possibili prognosi di positiva evoluzione a breve termine, né può essere possibile disporre all'attualità eventuali frequentazioni, per il futuro, dovendo essere vagliata, primo di disporre frequentazioni, la capacità genitoriale del padre. Il resistente potrà rivolgersi al Tribunale competente per la verifica giudiziale delle proprie capacità genitoriali, qualora superate le proprie difficoltà volesse chiedere la modifica del presente provvedimento.
Spese di giudizio
In considerazione della materia trattata e della non opposizione del resistente le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica del provvedimento di divorzio tra le parti, così provvede:
affida il figlio minore alla madre attribuendo l'esercizio Persona_1 Parte_1 esclusivo della responsabilità genitoriale a quest'ultima per tutte le questioni riguardanti il minore – istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti anche validi per l'espatrio, autorizzazione all'espatrio, richiesta assegno unico e ogni altra indennità etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, senza il consenso del padre, disponendo il collocamento del minore presso l'abitazione materna;
dispone la sospensione delle frequentazioni padre figlio secondo quanto indicato in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
5 Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 26 maggio 2025
Presidente est.
dr.ssa Monica Velletti
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