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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G 1655/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'Avv. Pierpaolo Alegiani C.F._2
Appellanti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Appellata contumace contro in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di CP_2 procuratrice mandataria di CP_3
Appellata contumace contro Con (c.f. Controparte_4
e p.i. in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
IS CH e l'Avv. Susanna Geremia
Appellata Oggetto: Revocatoria ordinaria. Appello avverso la sentenza n. 1249/23 pubblicata in data 10/7/2023 del Tribunale di Venezia.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Conclusioni come in atto di appello: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, deduzione, domanda ed eccezione, in via preliminare cautelare, sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
in via principale, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 1249/2023 emessa in data 10.07.2023, comunicata in data 10.07.2023 e per l'effetto accogliere le conclusioni svolte nel giudizio di primo grado da intendersi qui integralmente trascritte
(Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza:nel merito in via principale: accertarsi per i motivi di cui in narrativa che non sussistono le condizioni richieste dal-la legge per l'azione revocatoria ex art. 2901 cc e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di parte attrice;
Il tutto con vittoria di compenso professionale e spese, oltre ad accessori di legge).Il tutto con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata Controparte_4
.
[...]
Rigettata ogni avversa istanza e deduzione, nel merito: rigettare l'appello, in quanto inammissibile in rito e/o infondato nel merito, in fatto ed in diritto (anche manifestamente, ex art. 348-bis c.p.c.), e per l'effetto confermare la sentenza impugnata specificamente nella parte in cui, ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c., revoca (anche) a favore della Controparte_6
l'atto a rogito del Notaio 2.8.2018, trascritto a
[...] Persona_1
Venezia il 6.8.18 ai nn. 27489 r.g. e 18867 r.p., con cui (c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Carpaccio 17) ha alienato a (c.f. , nata a Parte_2 C.F._2
Jesolo il 20.7.1974, residente a [...]) la nuda proprietà del bene immobile sito a Jesolo in via Carpaccio 17, catastalmente censito al pag. 2/13 Catasto Fabbricati, foglio 65, particella 180 sub 9 (piano T, categoria A/3, classe 2, vani
7, superficie catastale mq. 119 ed escluse aree scoperte mq. 118,, rendita catastale Euro
354,29) e particella 180 sub 5 (piano T, categoria C/6, classe 5, consistenza mq. 20, superficie catastale mq. 22, rendita catastale Euro 59,91), più quota di comproprietà degli spazi ed enti comuni dell'edificio; e per l'effetto, lo dichiara inefficace e/o inopponibile nei confronti della stessa;
con ordine al competente Conservatore CP_4 dei Registri Immobiliari di trascrivere la sentenza in via istruttoria: come da memorie ex artt. 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. di primo grado;
confermate le produzioni già effettuate.
Con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite anche del presente giudizio d'appello (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018
e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
e per l'accertamento della sussistenza dei presupposti di Parte_1 Parte_2 cui all'art. 2901 c.c. e conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita del 02.08.2018 a rogito del Notaio con cui Persona_1 Pt_1
vendeva alla figlia il diritto di nuda proprietà, dell'immobile sito
[...] Parte_2 nel Comune di Jesolo (VE), Via Carpaccio n. 17 ( casa di 7 vani) per euro 45.000,00 riservandosi l'usufrutto vitalizio
A fondamento della domanda allegava di vantare nei confronti di quale Parte_1 fideiussore della società n credito di euro Parte_3
260.000,00, oltre interessi e spese come da decreto ingiuntivo n. 78/2019 emesso dal
Tribunale di Venezia in data 14.1.2019, decreto divenuto definitivo.
L'attrice allegava che il credito vantato dalla derivava dall'esposizione delle CP_4 linee di credito concesse alla società e che con Parte_3 lettera del 24.7.2018 la segnalava alla società ed ai fideiussori gli sconfinamenti CP_4 delle linee di credito accordate, chiedendo l'immediato rientro dello scaduto, riservandosi di intraprendere le azioni, anche di natura legale, più opportune a tutela del pag. 3/13 credito. Successivamente, in data 31.10.2018 la Banca revocava i rapporti alla debitrice principale ed intimava ai garanti il pagamento delle somme dovute. Parte_3
Quanto all'eventus damni l'attrice rilevava che gli immobili di proprietà della società debitrice principale erano stati sottoposti a Parte_3 pignoramento immobiliare nella procedura radicata al RG 19/2019 del Tribunale di
Venezia. Quanto all'elemento soggettivo della scientia damni, evidenziava il rapporto di filiazione tra e e che, socio Parte_1 Parte_2 Parte_3 accomandatario e amministratore della debitrice principale era il figlio di Parte_3 parte alienante e fratello maggiore di parte acquirente. Rilevava inoltre come il prezzo pattuito non era in linea con la quotazione di mercato del bene e che le parti, all'art. 4 del contratto, dichiaravano che il prezzo era stato pagato per 35.000,00 euro con assegno circolare non trasferibile, mentre i restanti 10.000,00 euro mediante non precisati “mezzi di estinzione dell'obbligazione consentiti dall'ordinamento giuridico”;
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'avversa Parte_1 Parte_2 domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In corso di causa si costituiva in persona della procuratrice mandataria CP_3 quale cessionaria del credito in capo a in forza di contratto CP_2 CP_1 stipulato in data 19.09.2019, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza del quale CP_1 ha ceduto pro soluto in favore di tutti i crediti pecuniari (per
[...] CP_3 capitale, interessi anche di mora, spese ed altri accessori) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12.10.2019 –parte seconda n. 120, ivi compreso quello oggetto del giudizio.
In data 11 novembre 2020 interveniva ex art.105 c.p.c.
[...] in nome e per conto della Controparte_7 [...]
, Controparte_8 [...]
Co Controparte_9
Co ora aderendo alla Controparte_4 domanda attorea.
L'intervenuta specificava che era creditrice di Controparte_4 Parte_1 quale coobbligato della società . a cui aveva Parte_3 Pt_3
pag. 4/13 concesso un mutuo chirografario di originari euro 15.000,00 ed un mutuo ipotecario di originari Euro 235.000,00 sulla base del decreto ingiuntivo Tribunale di Pordenone
3.7.19 n. 758/19 ritualmente notificato e divenuto definitivo per mancata opposizione.
Allegava che in forza del decreto ingiuntivo la aveva proceduto in via esecutiva, CP_4 notificando precetto intervenendo in esecuzione immobiliare pendente e promuovendo esecuzione immobiliare e tuttavia l'esposizione permaneva impagata e pertanto che l'atto di compravendita del 2.8.2018 era lesivo anche delle sue ragioni.
Con sentenza n. 1249/2023 del Tribunale Ordinario di Venezia pubblicata in data
10.07.2023 veniva accolta la domanda attorea con declaratoria di inefficacia rispetto alle ragioni dei creditori parti del giudizio (tenuto conto che l'intervenuta
[...]
.C. aveva parimenti documentato la propria qualità di Controparte_4 creditore) dell'atto di compravendita impugnato, con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di annotazione della sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c. e condanna dei convenuti soccombenti al rimborso delle spese di lite.
Il giudice rigettava l'eccezione di difetto di agire di a seguito dell'intervento CP_1 della cessionaria osservando che “nel caso di successione nel diritto controverso CP_3
a seguito di atto tra vivi, l'alienante che non viene estromesso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
e il successore a titolo particolare mantengono entrambi la qualità di parte rispetto alla controversia avente ad oggetto il diritto trasferito (Cass. Civ. n. 4904/2003). Il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, infatti, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art.111 cod. proc. civ., l'estromissione del dante causa
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6031 del 11/05/2000”( così testualmente nella sentenza impugnata).
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1249/23 del Tribunale di Venezia hanno interposto tempestivo appello e insistendo per il rigetto delle domande Parte_1 Parte_2 proposte nei loro confronti in primo grado.
pag. 5/13 Regolarmente notificate rimanevano contumaci e quale Controparte_1 CP_2 procuratrice mandataria di mentre si costituiva regolarmente CP_3 [...]
( di seguito per brevità Controparte_10 anche solo ) chiedendo di dichiarare inammissibile in rito e di Controparte_4 rigettare nel merito l'appello proposto con conferma dell'impugnata sentenza e condanna alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 23 settembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte della sola Controparte_11
[...]
e hanno interposto tempestivo appello per i seguenti Parte_1 Parte_2 motivi:
1. Carenza di legittimazione ad agire ab origine in capo all'attrice e Controparte_1 conseguente inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di in qualità CP_2 di procuratrice mandataria di Gli appellanti hanno censurato la motivazione CP_3 del giudice di prime cure rilevando come nel caso di specie non si fosse verificata un'ipotesi di successione nel diritto controverso per atto tra vivi nel corso del processo poiché la cessione del credito da parte di era stata effettuata prima della Controparte_1 notifica dell'atto di citazione in data 19 settembre 2019 come dichiarato da CP_3 nella comparsa di intervento ( mentre la stessa citazione risultava redatta successivamente in data 28 ottobre 2019).
2. Inammissibilità dell'intervento adesivo autonomo di
[...]
Gli appellanti assumevano che dalla carenza di legittimazione Controparte_10 ad agire in capo ad discendeva altresì l'inammissibilità dell'intervento Controparte_1 adesivo da parte della Controparte_4 Controparte_4
3. In ordine ai presupposti dell'azione revocatoria. Violazione del principio sull'onere della prova Gli appellanti assumevano di non aver avuto cognizione della situazione d'insolvenza in cui versava la debitrice principale all'epoca della compravendita, né che la banca garantita avrebbe in futuro revocato gli affidamenti, rilevando la mancanza della prova della consapevolezza da parte degli appellanti della supposta lesione e perciò anche della sussistenza del requisito del consilium fraudis. pag. 6/13 Ragioni della decisione
Tanto brevemente premesso ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento il primo motivo di appello in relazione alla dedotta insussistenza della legittimazione di
Controparte_1
Va rilevato come al momento della proposizione dell'azione giudiziale , Controparte_1 notifica dell'atto di citazione avvenuta il 4.11.2019, non era titolare del credito per il quale agisce ex art 2901 c.c. in quanto il credito risulta esser stato ceduto ad CP_3 in data antecedente ovvero il 19.9.2019.
Tale rilievo, l'insussistenza della qualità di creditore in capo all'attrice, implica il rigetto nel merito della domanda ex art 2901 c.c. ed è rilevabile d'ufficio, sì come osservato anche recentemente dalla Suprema Corte ( “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato cfr. da ultimo Cass civ. n.23721/2021). Né tale difetto nel presupposto dell'azione esercitata in giudizio dall'attrice può essere superato in alcun modo dalla successiva costituzione di in quanto soggetto intervenuto ex art 111 c.p.c. in CP_3 luogo e in surroga del cessionario sicchè la domanda proposta da quest'ultima doveva essere rigettata.
Va inoltre osservato sul punto, ad abundantiam, come in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l'intervento in causa del cessionario, atteso che il diritto controverso non è il diritto di credito ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto che si assume pregiudizievole, sicchè il cessionario non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l'art.111 c.p.c.. (cfr. Cass civ. n.29637/2017).
Ciò posto va viceversa rigettato il secondo motivo di appello relativo alla richiesta di rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia nei confronti dell'interveniente.
Ritiene il Collegio che debba essere rigettata l'impugnazione in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'intervento adesivo autonomo svolto dalla Controparte_4
pag. 7/13 In proposito va premesso in linea generale come l'art. 105 c.p.c. consente di intervenire in un processo già pendente tra altre parti per far valere, in confronto di tutte o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo ovvero per sostenere le ragioni di una parte, quando vi è un proprio interesse.
Si evidenziano le tipologie di intervento volontario ammesse dalla legge: - il c.d. principale (quando l'interveniente intende far valere un diritto nei confronti di tutte le parti); - quello adesivo autonomo (quando il terzo intende far valere un diritto nei confronti di una delle parti); - e, infine, quello adesivo dipendente (quando il terzo intende sostenere le ragioni di una delle parti, senza tuttavia far valere un autonomo diritto). La disciplina di carattere generale di cui all'art. 105 c.p.c. va poi integrata con quanto previsto dall'art. 268 c.p.c. che regola il termine ultimo per l'intervento, stabilendo che lo stesso può aver luogo sino al momento in cui vengono precisate le conclusioni e fissando altresì il divieto di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti alle altre parti, salvo che il terzo compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Nella controversia oggetto di causa l'intervento svolto da va Controparte_4 senz'altro qualificato come adesivo autonomo, come dedotto dall'interveniente stessa nel giudizio di primo grado laddove ha chiesto di dichiarare l'inefficacia, anche nei suoi confronti, dell'atto di compravendita posto in essere tra i convenuti, rispetto alla cui condotta ha inteso tutelare il suo diritto di credito.
E come evidenziato dalla Suprema Corte “Nell'ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901
c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore), compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, l'intervento è da reputarsi adesivo autonomo, con la conseguenza che l'interventore ha il diritto di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole.” ( cfr. Cass.civ.
n.5621/2017). Nella medesima pronuncia, in motivazione, si sottolinea infatti che “in questa ipotesi l'intervento rappresenta rimedio facoltativo, inteso a realizzare esigenze di economia processuale e ad evitare conflitti di giudicati e determina o no allargamento oggettivo del processo a seconda che venga fatto valere o meno lo stesso diritto“ ( cfr. sent.cit.). pag. 8/13 Per tale ragione, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, non vi
è alcun obbligo di proporre autonomo giudizio da parte dell'interveniente e trattandosi di intervento “autonomo” non è vi è alcun nesso di interdipendenza tra la le vicende relative alla domanda principale e quella svolta dall'interveniente risultando ininfluente la rilevata inammissibilità o infondatezza della domanda proposta dall'attore principale.
Né possono esser accolta la generica doglianza formulata rispetto alla asserita genericità
o tardività (“Non può inoltre essere sottaciuta la grave genericità degli atti avversari, primo tra tutti la tardiva costituzione di intervento nella quale non si argomentano compiutamente gli elementi a fondamento della domanda revocatoria, né può ritenersi ammissibile il tentativo del terzo di sopperire a tale carenza giovandosi di quanto esposto da nell'atto introduttivo del giudizio posto che, come già contestato, CP_1 trattasi di crediti del tutto eterogenei, senza contare la carenza di legittimazione ad agire in capo alla stessa così nell'atto di appello). CP_1
Quanto alla tempestività è sufficiente rilevare come l'intervenuta ha depositato comparsa di intervento in data 11 novembre 2020, anteriormente alla celebrazione della prima udienza della causa (prima udienza originariamente fissata al 5 marzo 2020 e rinviata fuori udienza e celebrata in data 19.11.2020).
Quanto ai rilievi di genericità, l'appellante non esplicita in alcun modo la doglianza e non si confronta con quanto indicato dal giudice di prime cure “L'intervenuta ha specificato che è creditrice del signor quale Controparte_4 Parte_1 coobbligato della società . a cui aveva concesso un Parte_3 Pt_3 mutuo chirografario di originari euro 15.000,00 ed un mutuo ipotecario di originari euro
235.000,00. Per tali linee di credito, entrambe revocate, la cui esposizione, al 31.12.18, era rispettivamente di euro 10.169,88 e di euro 185.286,36 oltre accessori successivamente maturati è stato ottenuto il decreto ingiuntivo Tribunale di Pordenone
3.7.19 n. 758/19, che è stato ritualmente notificato ed è quindi divenuto definitivo per mancata opposizione. In forza dell'ingiunzione sopra citata la ha proceduto in via CP_4 esecutiva, notificando precetto intervenendo in esecuzione immobiliare pendente e promuovendo esecuzione immobiliare ma l'esposizione permane impagata. L'atto di compravendita del 2.8.2018 era pertanto lesivo anche delle sue ragioni.” ( cfr. sentenza impugnata). pag. 9/13 Va infine dichiarato inammissibile e infondato il terzo motivo d'impugnazione e l'asserita violazione del principio dell'onere della prova in merito ai presupposti dell'azione revocatoria tenuto conto che l'appellante si limita sul punto a reiterare le generiche contestazioni svolte già in primo grado, negando la conoscenza da parte di Parte e delle esposizioni debitorie della società senza Parte_1 Parte_2 svolgere tuttavia alcuna specifica critica rispetto agli elementi evidenziati e alla puntuale e compiuta ricostruzione offerta in sentenza. Il Collegio condivide quanto già osservato dal giudice di prime cure: “La consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio ai propri creditori alienando il bene è indubbia, in quanto dopo che i rapporti mutuo erano stati oggetto di tre interventi di sospensione del pagamento delle rate in data 23.02.2010, 23.02.2011 e 27.03.2013 e, da, ultimo dell'atto modificativo del
12.09.2014, l'atto dispositivo in oggetto, del 2.8.2018, segue di pochi giorni la missiva
24.07.2018 con cui la banca segnalava gli sconfinamenti delle linee di credito accordate chiedendo l'immediato rientro dello scaduto. La consapevolezza delle difficoltà nel rispetto del piano di ammortamento in capo al debitore principale emergono già dal fatto che, in occasione della rinegoziazione del 2014, i fideiussori e Parte_1 hanno confermato la validità della fideiussione prestata. Tenuto conto CP_12 dei rapporti di parentela tra il signor proprietario e accomandatario Parte_3 della s.a.s debitrice principale, con il fideiussore che del primo è il padre, Parte_1 oltre che del naturale cointeressamento del genitore –fideiussore nelle vicende relative all'impresa del figlio (la madre di moglie DI è co - Parte_3 Pt_1 fideiussore del figlio insieme al marito), deve presumersi, in assenza di elementi di segno contrario, che il padre sia stato portato a conoscenza dal figlio delle imminenti iniziative della banca volte al recupero del proprio credito e ciò indipendentemente dal fatto che la missiva del 27.07.2018 sia stata indirizzata al solo debitore principale.
L'intervento in causa anche di altro istituto bancario creditore della medesima s.a.s. in relazione ad altre linee di credito revocate nell'autunno nel medesimo anno per mancato pagamento delle rate dal 31.7.2018 a seguire (v. docc. 9 e 10 terza intervenuta) per le quali è stato ottenuto decreto ingiuntivo non opposto conferma ulteriormente la consapevolezza in capo al sig. che la compravendita andava a Parte_1 pregiudicare le ragioni dei creditori, posto che i mancati pagamenti verso tale ulteriore pag. 10/13 creditore coincidono con la segnalazione del 27.7.2018 di Non è poi stato CP_1 smentito che la garante ha alienato l'intero compendio immobiliare di CP_12 proprietà alla OR . Parte_4
In assenza di elementi di segno contrario, nemmeno può dubitarsi della sussistenza del requisito della scientia damni in capo alla signora figlia del signor Parte_2
e sorella di Infatti, laddove l'atto dispositivo Parte_1 Parte_3 pregiudizievole al creditore sia successivo al sorgere del credito e a titolo oneroso, il positivo esperimento dell'azione revocatoria richiede solo che il debitore conoscesse il pregiudizio e che di esso fosse consapevole il terzo. Anche la prova dell'atteggiamento soggettivo del terzo ben può essere fornita mediante presunzioni (inter alia, Cass., Sez.
III, sent. n. 5658/2018). A riprova, si osserva che all'art. 4 del contratto di compravendita, le parti hanno dichiarato che il prezzo è stato pagato per 35.000,00 euro con assegno circolare non trasferibile, mentre i restanti 10.000,00 euro mediante non precisati “mezzi di estinzione dell'obbligazione consentiti dall'ordinamento giuridico”, non meglio chiariti in questo giudizio. Il carattere anomalo e non del tutto chiarito delle modalità di versamento del prezzo depone pertanto a conferma che l'atto di vendita è stato effettuato nella consapevolezza di sottrazione del bene ai creditori.” (cfr. sentenza impugnata).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque parzialmente riformata in relazione alla sola dichiarata inefficacia dell'atto nei confronti di e ferma la dichiarata Controparte_1 CP_13 inefficacia nei confronti di Controparte_14
.A. in nome e per conto di
[...] [...]
, Controparte_8 [...]
Co ora Controparte_9
[...]
. dell'atto di compravendita Controparte_4 del 02.08.2018 a rogito del Notaio (rep. n. 6717 e racc. n. 4948) Persona_1 trascritto in data 06.08.2018 presso la Conservatoria dei RRII di Venezia, con cui il Sig.
ha venduto alla figlia il diritto di nuda proprietà, Parte_1 Parte_2 dell'immobile censito al Comune di Jesolo (VE), NCEU, Foglio 65, Mapp. 180, sub.
9,cat. A/3 di vani 7, piano T, Via Carpaccio n. 17; Mapp. 180, sub. 5, cat. C/6 di 20 mq, pag. 11/13 piano T, Via Carpaccio n. 17, dell'ordine di annotazione della sentenza in parte qua ex art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di compravendita revocato presso la
Conservatoria dei RR.II. e della condanna nei confronti di e Parte_1 Pt_2 al pagamento delle spese di lite del primo grado nei confronti di
[...] [...]
Controparte_15
dell'impugnata sentenza va dunque rigettata la sola domanda ex art.2901
[...] cod.civ. proposta in primo grado da mentre va rigettato Controparte_16
l'appello in relazione alla domanda ex art.2901 cod. civ. (autonoma per le ragioni sopraindicate) proposta nel giudizio di primo grado da . Parte_5
Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli appellanti e e tenuto conto che in data 14.12.2023 il CP_1 CP_13 procuratore dell'appellante depositava una nota nella quale dichiarava di rinunciare agli atti e alle domande nei confronti di e ( rinuncia che risulta CP_1 CP_13 tuttavia priva di efficacia estintiva del giudizio in quanto irritualmente depositata, non comunicata all'altra parte, priva della formulazione di alcuna richiesta di estinzione del giudizio e in contrasto con la successiva nota del procuratore, depositata in data
18.12.2023 di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni)
Le spese di lite sostenute da , totalmente vittoriosa nei confronti Controparte_4 degli appellanti vanno poste ad integrale carico di questi ultimi. Giusta soccombenza gli appellanti vanno condannati a rifondere alla controparte
[...]
le spese di lite che si liquidano Controparte_10 secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese depositata, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) respinge la domanda ex art.2901 cod. civ. proposta da e Controparte_1 CP_13 nei confronti di e
[...] Parte_1 Parte_2
pag. 12/13 2) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 CP_13
e Parte_1 Parte_2
3) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di Controparte_10 giudizio, che si liquidano in euro 9.991,00 per compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente dott. Caterina Passarelli
L'Estensore dott. Martina Gasparini
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G 1655/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'Avv. Pierpaolo Alegiani C.F._2
Appellanti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Appellata contumace contro in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di CP_2 procuratrice mandataria di CP_3
Appellata contumace contro Con (c.f. Controparte_4
e p.i. in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
IS CH e l'Avv. Susanna Geremia
Appellata Oggetto: Revocatoria ordinaria. Appello avverso la sentenza n. 1249/23 pubblicata in data 10/7/2023 del Tribunale di Venezia.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Conclusioni come in atto di appello: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, deduzione, domanda ed eccezione, in via preliminare cautelare, sospendere, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata;
in via principale, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 1249/2023 emessa in data 10.07.2023, comunicata in data 10.07.2023 e per l'effetto accogliere le conclusioni svolte nel giudizio di primo grado da intendersi qui integralmente trascritte
(Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza:nel merito in via principale: accertarsi per i motivi di cui in narrativa che non sussistono le condizioni richieste dal-la legge per l'azione revocatoria ex art. 2901 cc e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di parte attrice;
Il tutto con vittoria di compenso professionale e spese, oltre ad accessori di legge).Il tutto con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata Controparte_4
.
[...]
Rigettata ogni avversa istanza e deduzione, nel merito: rigettare l'appello, in quanto inammissibile in rito e/o infondato nel merito, in fatto ed in diritto (anche manifestamente, ex art. 348-bis c.p.c.), e per l'effetto confermare la sentenza impugnata specificamente nella parte in cui, ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c., revoca (anche) a favore della Controparte_6
l'atto a rogito del Notaio 2.8.2018, trascritto a
[...] Persona_1
Venezia il 6.8.18 ai nn. 27489 r.g. e 18867 r.p., con cui (c.f. Parte_1
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Carpaccio 17) ha alienato a (c.f. , nata a Parte_2 C.F._2
Jesolo il 20.7.1974, residente a [...]) la nuda proprietà del bene immobile sito a Jesolo in via Carpaccio 17, catastalmente censito al pag. 2/13 Catasto Fabbricati, foglio 65, particella 180 sub 9 (piano T, categoria A/3, classe 2, vani
7, superficie catastale mq. 119 ed escluse aree scoperte mq. 118,, rendita catastale Euro
354,29) e particella 180 sub 5 (piano T, categoria C/6, classe 5, consistenza mq. 20, superficie catastale mq. 22, rendita catastale Euro 59,91), più quota di comproprietà degli spazi ed enti comuni dell'edificio; e per l'effetto, lo dichiara inefficace e/o inopponibile nei confronti della stessa;
con ordine al competente Conservatore CP_4 dei Registri Immobiliari di trascrivere la sentenza in via istruttoria: come da memorie ex artt. 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. di primo grado;
confermate le produzioni già effettuate.
Con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite anche del presente giudizio d'appello (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018
e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
e per l'accertamento della sussistenza dei presupposti di Parte_1 Parte_2 cui all'art. 2901 c.c. e conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita del 02.08.2018 a rogito del Notaio con cui Persona_1 Pt_1
vendeva alla figlia il diritto di nuda proprietà, dell'immobile sito
[...] Parte_2 nel Comune di Jesolo (VE), Via Carpaccio n. 17 ( casa di 7 vani) per euro 45.000,00 riservandosi l'usufrutto vitalizio
A fondamento della domanda allegava di vantare nei confronti di quale Parte_1 fideiussore della società n credito di euro Parte_3
260.000,00, oltre interessi e spese come da decreto ingiuntivo n. 78/2019 emesso dal
Tribunale di Venezia in data 14.1.2019, decreto divenuto definitivo.
L'attrice allegava che il credito vantato dalla derivava dall'esposizione delle CP_4 linee di credito concesse alla società e che con Parte_3 lettera del 24.7.2018 la segnalava alla società ed ai fideiussori gli sconfinamenti CP_4 delle linee di credito accordate, chiedendo l'immediato rientro dello scaduto, riservandosi di intraprendere le azioni, anche di natura legale, più opportune a tutela del pag. 3/13 credito. Successivamente, in data 31.10.2018 la Banca revocava i rapporti alla debitrice principale ed intimava ai garanti il pagamento delle somme dovute. Parte_3
Quanto all'eventus damni l'attrice rilevava che gli immobili di proprietà della società debitrice principale erano stati sottoposti a Parte_3 pignoramento immobiliare nella procedura radicata al RG 19/2019 del Tribunale di
Venezia. Quanto all'elemento soggettivo della scientia damni, evidenziava il rapporto di filiazione tra e e che, socio Parte_1 Parte_2 Parte_3 accomandatario e amministratore della debitrice principale era il figlio di Parte_3 parte alienante e fratello maggiore di parte acquirente. Rilevava inoltre come il prezzo pattuito non era in linea con la quotazione di mercato del bene e che le parti, all'art. 4 del contratto, dichiaravano che il prezzo era stato pagato per 35.000,00 euro con assegno circolare non trasferibile, mentre i restanti 10.000,00 euro mediante non precisati “mezzi di estinzione dell'obbligazione consentiti dall'ordinamento giuridico”;
Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'avversa Parte_1 Parte_2 domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In corso di causa si costituiva in persona della procuratrice mandataria CP_3 quale cessionaria del credito in capo a in forza di contratto CP_2 CP_1 stipulato in data 19.09.2019, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza del quale CP_1 ha ceduto pro soluto in favore di tutti i crediti pecuniari (per
[...] CP_3 capitale, interessi anche di mora, spese ed altri accessori) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12.10.2019 –parte seconda n. 120, ivi compreso quello oggetto del giudizio.
In data 11 novembre 2020 interveniva ex art.105 c.p.c.
[...] in nome e per conto della Controparte_7 [...]
, Controparte_8 [...]
Co Controparte_9
Co ora aderendo alla Controparte_4 domanda attorea.
L'intervenuta specificava che era creditrice di Controparte_4 Parte_1 quale coobbligato della società . a cui aveva Parte_3 Pt_3
pag. 4/13 concesso un mutuo chirografario di originari euro 15.000,00 ed un mutuo ipotecario di originari Euro 235.000,00 sulla base del decreto ingiuntivo Tribunale di Pordenone
3.7.19 n. 758/19 ritualmente notificato e divenuto definitivo per mancata opposizione.
Allegava che in forza del decreto ingiuntivo la aveva proceduto in via esecutiva, CP_4 notificando precetto intervenendo in esecuzione immobiliare pendente e promuovendo esecuzione immobiliare e tuttavia l'esposizione permaneva impagata e pertanto che l'atto di compravendita del 2.8.2018 era lesivo anche delle sue ragioni.
Con sentenza n. 1249/2023 del Tribunale Ordinario di Venezia pubblicata in data
10.07.2023 veniva accolta la domanda attorea con declaratoria di inefficacia rispetto alle ragioni dei creditori parti del giudizio (tenuto conto che l'intervenuta
[...]
.C. aveva parimenti documentato la propria qualità di Controparte_4 creditore) dell'atto di compravendita impugnato, con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di annotazione della sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c. e condanna dei convenuti soccombenti al rimborso delle spese di lite.
Il giudice rigettava l'eccezione di difetto di agire di a seguito dell'intervento CP_1 della cessionaria osservando che “nel caso di successione nel diritto controverso CP_3
a seguito di atto tra vivi, l'alienante che non viene estromesso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
e il successore a titolo particolare mantengono entrambi la qualità di parte rispetto alla controversia avente ad oggetto il diritto trasferito (Cass. Civ. n. 4904/2003). Il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, infatti, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art.111 cod. proc. civ., l'estromissione del dante causa
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6031 del 11/05/2000”( così testualmente nella sentenza impugnata).
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1249/23 del Tribunale di Venezia hanno interposto tempestivo appello e insistendo per il rigetto delle domande Parte_1 Parte_2 proposte nei loro confronti in primo grado.
pag. 5/13 Regolarmente notificate rimanevano contumaci e quale Controparte_1 CP_2 procuratrice mandataria di mentre si costituiva regolarmente CP_3 [...]
( di seguito per brevità Controparte_10 anche solo ) chiedendo di dichiarare inammissibile in rito e di Controparte_4 rigettare nel merito l'appello proposto con conferma dell'impugnata sentenza e condanna alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 23 settembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte della sola Controparte_11
[...]
e hanno interposto tempestivo appello per i seguenti Parte_1 Parte_2 motivi:
1. Carenza di legittimazione ad agire ab origine in capo all'attrice e Controparte_1 conseguente inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di in qualità CP_2 di procuratrice mandataria di Gli appellanti hanno censurato la motivazione CP_3 del giudice di prime cure rilevando come nel caso di specie non si fosse verificata un'ipotesi di successione nel diritto controverso per atto tra vivi nel corso del processo poiché la cessione del credito da parte di era stata effettuata prima della Controparte_1 notifica dell'atto di citazione in data 19 settembre 2019 come dichiarato da CP_3 nella comparsa di intervento ( mentre la stessa citazione risultava redatta successivamente in data 28 ottobre 2019).
2. Inammissibilità dell'intervento adesivo autonomo di
[...]
Gli appellanti assumevano che dalla carenza di legittimazione Controparte_10 ad agire in capo ad discendeva altresì l'inammissibilità dell'intervento Controparte_1 adesivo da parte della Controparte_4 Controparte_4
3. In ordine ai presupposti dell'azione revocatoria. Violazione del principio sull'onere della prova Gli appellanti assumevano di non aver avuto cognizione della situazione d'insolvenza in cui versava la debitrice principale all'epoca della compravendita, né che la banca garantita avrebbe in futuro revocato gli affidamenti, rilevando la mancanza della prova della consapevolezza da parte degli appellanti della supposta lesione e perciò anche della sussistenza del requisito del consilium fraudis. pag. 6/13 Ragioni della decisione
Tanto brevemente premesso ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento il primo motivo di appello in relazione alla dedotta insussistenza della legittimazione di
Controparte_1
Va rilevato come al momento della proposizione dell'azione giudiziale , Controparte_1 notifica dell'atto di citazione avvenuta il 4.11.2019, non era titolare del credito per il quale agisce ex art 2901 c.c. in quanto il credito risulta esser stato ceduto ad CP_3 in data antecedente ovvero il 19.9.2019.
Tale rilievo, l'insussistenza della qualità di creditore in capo all'attrice, implica il rigetto nel merito della domanda ex art 2901 c.c. ed è rilevabile d'ufficio, sì come osservato anche recentemente dalla Suprema Corte ( “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato cfr. da ultimo Cass civ. n.23721/2021). Né tale difetto nel presupposto dell'azione esercitata in giudizio dall'attrice può essere superato in alcun modo dalla successiva costituzione di in quanto soggetto intervenuto ex art 111 c.p.c. in CP_3 luogo e in surroga del cessionario sicchè la domanda proposta da quest'ultima doveva essere rigettata.
Va inoltre osservato sul punto, ad abundantiam, come in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito nel corso del giudizio, è inammissibile l'intervento in causa del cessionario, atteso che il diritto controverso non è il diritto di credito ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell'atto che si assume pregiudizievole, sicchè il cessionario non subentra automaticamente nel diritto controverso, non trovando applicazione l'art.111 c.p.c.. (cfr. Cass civ. n.29637/2017).
Ciò posto va viceversa rigettato il secondo motivo di appello relativo alla richiesta di rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia nei confronti dell'interveniente.
Ritiene il Collegio che debba essere rigettata l'impugnazione in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'intervento adesivo autonomo svolto dalla Controparte_4
pag. 7/13 In proposito va premesso in linea generale come l'art. 105 c.p.c. consente di intervenire in un processo già pendente tra altre parti per far valere, in confronto di tutte o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo ovvero per sostenere le ragioni di una parte, quando vi è un proprio interesse.
Si evidenziano le tipologie di intervento volontario ammesse dalla legge: - il c.d. principale (quando l'interveniente intende far valere un diritto nei confronti di tutte le parti); - quello adesivo autonomo (quando il terzo intende far valere un diritto nei confronti di una delle parti); - e, infine, quello adesivo dipendente (quando il terzo intende sostenere le ragioni di una delle parti, senza tuttavia far valere un autonomo diritto). La disciplina di carattere generale di cui all'art. 105 c.p.c. va poi integrata con quanto previsto dall'art. 268 c.p.c. che regola il termine ultimo per l'intervento, stabilendo che lo stesso può aver luogo sino al momento in cui vengono precisate le conclusioni e fissando altresì il divieto di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti alle altre parti, salvo che il terzo compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
Nella controversia oggetto di causa l'intervento svolto da va Controparte_4 senz'altro qualificato come adesivo autonomo, come dedotto dall'interveniente stessa nel giudizio di primo grado laddove ha chiesto di dichiarare l'inefficacia, anche nei suoi confronti, dell'atto di compravendita posto in essere tra i convenuti, rispetto alla cui condotta ha inteso tutelare il suo diritto di credito.
E come evidenziato dalla Suprema Corte “Nell'ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901
c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore), compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, l'intervento è da reputarsi adesivo autonomo, con la conseguenza che l'interventore ha il diritto di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole.” ( cfr. Cass.civ.
n.5621/2017). Nella medesima pronuncia, in motivazione, si sottolinea infatti che “in questa ipotesi l'intervento rappresenta rimedio facoltativo, inteso a realizzare esigenze di economia processuale e ad evitare conflitti di giudicati e determina o no allargamento oggettivo del processo a seconda che venga fatto valere o meno lo stesso diritto“ ( cfr. sent.cit.). pag. 8/13 Per tale ragione, diversamente da quanto opinato dal procuratore dell'appellante, non vi
è alcun obbligo di proporre autonomo giudizio da parte dell'interveniente e trattandosi di intervento “autonomo” non è vi è alcun nesso di interdipendenza tra la le vicende relative alla domanda principale e quella svolta dall'interveniente risultando ininfluente la rilevata inammissibilità o infondatezza della domanda proposta dall'attore principale.
Né possono esser accolta la generica doglianza formulata rispetto alla asserita genericità
o tardività (“Non può inoltre essere sottaciuta la grave genericità degli atti avversari, primo tra tutti la tardiva costituzione di intervento nella quale non si argomentano compiutamente gli elementi a fondamento della domanda revocatoria, né può ritenersi ammissibile il tentativo del terzo di sopperire a tale carenza giovandosi di quanto esposto da nell'atto introduttivo del giudizio posto che, come già contestato, CP_1 trattasi di crediti del tutto eterogenei, senza contare la carenza di legittimazione ad agire in capo alla stessa così nell'atto di appello). CP_1
Quanto alla tempestività è sufficiente rilevare come l'intervenuta ha depositato comparsa di intervento in data 11 novembre 2020, anteriormente alla celebrazione della prima udienza della causa (prima udienza originariamente fissata al 5 marzo 2020 e rinviata fuori udienza e celebrata in data 19.11.2020).
Quanto ai rilievi di genericità, l'appellante non esplicita in alcun modo la doglianza e non si confronta con quanto indicato dal giudice di prime cure “L'intervenuta ha specificato che è creditrice del signor quale Controparte_4 Parte_1 coobbligato della società . a cui aveva concesso un Parte_3 Pt_3 mutuo chirografario di originari euro 15.000,00 ed un mutuo ipotecario di originari euro
235.000,00. Per tali linee di credito, entrambe revocate, la cui esposizione, al 31.12.18, era rispettivamente di euro 10.169,88 e di euro 185.286,36 oltre accessori successivamente maturati è stato ottenuto il decreto ingiuntivo Tribunale di Pordenone
3.7.19 n. 758/19, che è stato ritualmente notificato ed è quindi divenuto definitivo per mancata opposizione. In forza dell'ingiunzione sopra citata la ha proceduto in via CP_4 esecutiva, notificando precetto intervenendo in esecuzione immobiliare pendente e promuovendo esecuzione immobiliare ma l'esposizione permane impagata. L'atto di compravendita del 2.8.2018 era pertanto lesivo anche delle sue ragioni.” ( cfr. sentenza impugnata). pag. 9/13 Va infine dichiarato inammissibile e infondato il terzo motivo d'impugnazione e l'asserita violazione del principio dell'onere della prova in merito ai presupposti dell'azione revocatoria tenuto conto che l'appellante si limita sul punto a reiterare le generiche contestazioni svolte già in primo grado, negando la conoscenza da parte di Parte e delle esposizioni debitorie della società senza Parte_1 Parte_2 svolgere tuttavia alcuna specifica critica rispetto agli elementi evidenziati e alla puntuale e compiuta ricostruzione offerta in sentenza. Il Collegio condivide quanto già osservato dal giudice di prime cure: “La consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio ai propri creditori alienando il bene è indubbia, in quanto dopo che i rapporti mutuo erano stati oggetto di tre interventi di sospensione del pagamento delle rate in data 23.02.2010, 23.02.2011 e 27.03.2013 e, da, ultimo dell'atto modificativo del
12.09.2014, l'atto dispositivo in oggetto, del 2.8.2018, segue di pochi giorni la missiva
24.07.2018 con cui la banca segnalava gli sconfinamenti delle linee di credito accordate chiedendo l'immediato rientro dello scaduto. La consapevolezza delle difficoltà nel rispetto del piano di ammortamento in capo al debitore principale emergono già dal fatto che, in occasione della rinegoziazione del 2014, i fideiussori e Parte_1 hanno confermato la validità della fideiussione prestata. Tenuto conto CP_12 dei rapporti di parentela tra il signor proprietario e accomandatario Parte_3 della s.a.s debitrice principale, con il fideiussore che del primo è il padre, Parte_1 oltre che del naturale cointeressamento del genitore –fideiussore nelle vicende relative all'impresa del figlio (la madre di moglie DI è co - Parte_3 Pt_1 fideiussore del figlio insieme al marito), deve presumersi, in assenza di elementi di segno contrario, che il padre sia stato portato a conoscenza dal figlio delle imminenti iniziative della banca volte al recupero del proprio credito e ciò indipendentemente dal fatto che la missiva del 27.07.2018 sia stata indirizzata al solo debitore principale.
L'intervento in causa anche di altro istituto bancario creditore della medesima s.a.s. in relazione ad altre linee di credito revocate nell'autunno nel medesimo anno per mancato pagamento delle rate dal 31.7.2018 a seguire (v. docc. 9 e 10 terza intervenuta) per le quali è stato ottenuto decreto ingiuntivo non opposto conferma ulteriormente la consapevolezza in capo al sig. che la compravendita andava a Parte_1 pregiudicare le ragioni dei creditori, posto che i mancati pagamenti verso tale ulteriore pag. 10/13 creditore coincidono con la segnalazione del 27.7.2018 di Non è poi stato CP_1 smentito che la garante ha alienato l'intero compendio immobiliare di CP_12 proprietà alla OR . Parte_4
In assenza di elementi di segno contrario, nemmeno può dubitarsi della sussistenza del requisito della scientia damni in capo alla signora figlia del signor Parte_2
e sorella di Infatti, laddove l'atto dispositivo Parte_1 Parte_3 pregiudizievole al creditore sia successivo al sorgere del credito e a titolo oneroso, il positivo esperimento dell'azione revocatoria richiede solo che il debitore conoscesse il pregiudizio e che di esso fosse consapevole il terzo. Anche la prova dell'atteggiamento soggettivo del terzo ben può essere fornita mediante presunzioni (inter alia, Cass., Sez.
III, sent. n. 5658/2018). A riprova, si osserva che all'art. 4 del contratto di compravendita, le parti hanno dichiarato che il prezzo è stato pagato per 35.000,00 euro con assegno circolare non trasferibile, mentre i restanti 10.000,00 euro mediante non precisati “mezzi di estinzione dell'obbligazione consentiti dall'ordinamento giuridico”, non meglio chiariti in questo giudizio. Il carattere anomalo e non del tutto chiarito delle modalità di versamento del prezzo depone pertanto a conferma che l'atto di vendita è stato effettuato nella consapevolezza di sottrazione del bene ai creditori.” (cfr. sentenza impugnata).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque parzialmente riformata in relazione alla sola dichiarata inefficacia dell'atto nei confronti di e ferma la dichiarata Controparte_1 CP_13 inefficacia nei confronti di Controparte_14
.A. in nome e per conto di
[...] [...]
, Controparte_8 [...]
Co ora Controparte_9
[...]
. dell'atto di compravendita Controparte_4 del 02.08.2018 a rogito del Notaio (rep. n. 6717 e racc. n. 4948) Persona_1 trascritto in data 06.08.2018 presso la Conservatoria dei RRII di Venezia, con cui il Sig.
ha venduto alla figlia il diritto di nuda proprietà, Parte_1 Parte_2 dell'immobile censito al Comune di Jesolo (VE), NCEU, Foglio 65, Mapp. 180, sub.
9,cat. A/3 di vani 7, piano T, Via Carpaccio n. 17; Mapp. 180, sub. 5, cat. C/6 di 20 mq, pag. 11/13 piano T, Via Carpaccio n. 17, dell'ordine di annotazione della sentenza in parte qua ex art. 2655 c.c. a margine della trascrizione dell'atto di compravendita revocato presso la
Conservatoria dei RR.II. e della condanna nei confronti di e Parte_1 Pt_2 al pagamento delle spese di lite del primo grado nei confronti di
[...] [...]
Controparte_15
dell'impugnata sentenza va dunque rigettata la sola domanda ex art.2901
[...] cod.civ. proposta in primo grado da mentre va rigettato Controparte_16
l'appello in relazione alla domanda ex art.2901 cod. civ. (autonoma per le ragioni sopraindicate) proposta nel giudizio di primo grado da . Parte_5
Sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli appellanti e e tenuto conto che in data 14.12.2023 il CP_1 CP_13 procuratore dell'appellante depositava una nota nella quale dichiarava di rinunciare agli atti e alle domande nei confronti di e ( rinuncia che risulta CP_1 CP_13 tuttavia priva di efficacia estintiva del giudizio in quanto irritualmente depositata, non comunicata all'altra parte, priva della formulazione di alcuna richiesta di estinzione del giudizio e in contrasto con la successiva nota del procuratore, depositata in data
18.12.2023 di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni)
Le spese di lite sostenute da , totalmente vittoriosa nei confronti Controparte_4 degli appellanti vanno poste ad integrale carico di questi ultimi. Giusta soccombenza gli appellanti vanno condannati a rifondere alla controparte
[...]
le spese di lite che si liquidano Controparte_10 secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese depositata, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) respinge la domanda ex art.2901 cod. civ. proposta da e Controparte_1 CP_13 nei confronti di e
[...] Parte_1 Parte_2
pag. 12/13 2) compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1 CP_13
e Parte_1 Parte_2
3) condanna e in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
le spese del presente grado di Controparte_10 giudizio, che si liquidano in euro 9.991,00 per compensi oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente dott. Caterina Passarelli
L'Estensore dott. Martina Gasparini
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