Sentenza 3 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 03/04/2026, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02243/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01703/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2025, proposto da Steigen S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Augusto Chiosi, dall’Avv. Margherita Pagano, dall’Avv. Alessandro Barbieri e dall’Avv. Andrea Torino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno subito dalla Steigen s.r.l. in conseguenza dell’adozione del provvedimento prot. PG/2021/720419 del 05.10.2021, con il quale il Comune di Napoli ha annullato la S.C.I.A prot. 826/2020, caducato con sentenza del T.A.R. Campania – Napoli n. 5056 depositata il 20.09.2024, notificata in data 27.09.2024 e divenuta cosa giudicata in data 26.11.2024.
NONCHÉ PER LA DA
del Comune di Napoli al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Steigen s.r.l. in conseguenza dell’adozione del provvedimento prot. PG/2021/720419 del 05.10.2021 sopra emarginato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa VA TA FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 25 marzo 2025 e depositato il successivo 3 aprile, la società ricorrente – già conduttrice, dall’anno 2009, dell’immobile ubicato in Napoli alla Via S. Sebastiano n. 19 (identificato in catasto al Foglio 1, p.lla 55 sub. 1, dal 1999 ascritto alla categoria catastale C/1 e destinato a negozio/locale commerciale, di seguito “a”) – deduceva che:
- in precedenza, il medesimo locale era stato nella disponibilità dell’associazione “Rising”, la quale aveva richiesto ed ottenuto dal Comune di Napoli l’autorizzazione per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande n. 85 del 16 giugno 2005;
- entrata nel possesso dell’immobile e dell’adiacente locale (identificato in catasto al Foglio 1, p.lla 47 Sub. 1, di seguito “b”) aveva presentato al Comune di Napoli una D.I.A. (prat. N. 536_2010 prot. n. PG/49477/2010 del 31 marzo 2010) per l’esecuzione di opere di fusione delle due unità immobiliari ed ulteriori operazioni di manutenzione straordinaria, ivi inclusa la “sostituzione e adeguamento degli impianti”;
- alla D.I.A. era stata allegata una planimetria, attestante lo stato dei luoghi e lo stato di progetto, all’interno della quale erano già indicate talune dotazioni del primo immobile (a), tra cui un bancone bar nella parte retrostante, confinante con l’istituto scolastico “Casanova” di Napoli;
- la D.I.A. si era consolidata, senza interventi da parte dell’amministrazione comunale;
- ottenuta la regolarità urbanistica ed eseguite le opere necessarie, sulla scorta dell’ultimo titolo edilizio (D.I.A.), aveva presentato un’istanza (prot. 604/2011 del 12 aprile 2010) onde ottenere la licenza di agibilità del locale ubicato alla Via San Sebastiano nn. 18 e 19;
- previo sopralluogo del 22 dicembre 2010, ad opera del personale tecnico, il Comune di Napoli aveva adottato la licenza di agibilità n. 9/2011 per “attività danzante” da svolgersi nei locali di cui alle particelle 47, sub. 1 e 55, sub. 1 ((a) e (b)) senza alcuna limitazione in ordine alla destinazione degli spazi e/o dei vani utilizzabili per tale attività;
- ancora, con Disposizione Dirigenziale n. 120 del 23 novembre 2011, aveva ottenuto per i suddetti locali, previa opportuna verifica dei requisiti per il rilascio del relativo titolo, l’autorizzazione unica ex art. 68 e art. 80 T.U.L.P.S. ad effettuare trattenimenti danzanti e musica dal vivo nell’esercizio pubblico denominato “Galleria 19”, con capacità ricettiva di 95 persone. Anche tale autorizzazione veniva rilasciata, comprensiva della regolarità urbanistica dell’immobile;
- con successiva C.I.L.A. (n. 3573/2012 prot. PG/863307/2012), aveva quindi eseguito talune opere necessarie all’eliminazione di infiltrazioni ed altri lavori di sistemazione, specificando, nei grafici allegati corredati di documentazione fotografica, l’utilizzo ( id est , la destinazione) degli immobili a destinazione commerciale. Anche successivamente a tali iniziative nessuna contestazione era stata mossa dal Comune circa l’utilizzo/destinazione dei locali e dei singoli vani;
- in previsione dell’aumento della ricettività del locale, nel corso dell’anno 2012 aveva quindi formulato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli la richiesta di valutazione, ex art. 3 D.P.R. 151/2011, del progetto per l’allestimento di un locale “con musica dal vivo e intrattenimenti” con capienza fino a 200 persone, prevedendo altresì di utilizzare altro ed ulteriore locale, per garantire un numero congruo di uscite di sicurezza (p.lla 59 sub 4, civico 26 Via S. Sebastiano, di seguito “c”);
- a tal fine (e su specifica richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco), nelle planimetrie oggetto di valutazione da parte di questi ultimi era stata inserita, per la prima volta, la dicitura “area di transito”, indicante una porzione di immobile libera da cose che potessero ostruire le vie di fuga. La predetta dicitura era stata dunque inserita, ai soli fini della progettazione esecutiva e/o di dettaglio attinente alla sicurezza antincendio del locale e per consentire la positiva valutazione della proposta da parte dei VV.FF., senza che la stessa potesse, in alcun modo, assumere una valenza urbanistica ed imprimere una specifica destinazione urbanistica al singolo vano della particella;
- il progetto, così dettagliato, riceveva dunque il parere positivo dei VV.FF. (prot. 283 del 07 gennaio 2013), ai fini della sicurezza antincendio;
- approvato il progetto da parte dei VV.FF., nel 2013 aveva quindi preso in locazione l’altro immobile (c) ubicato alla Via San Sebastiano n. 26 (p.lla n. 59 sub 4), già destinato ad attività commerciale sotto l’insegna “Alexander Bar”, munita di regolare Autorizzazione Sanitaria n. 4508/2002;
- aveva quindi ottenuto, dal Comune di Napoli, il Permesso di costruire n. 425 del 27 settembre 2013, finalizzato a: i) sanare una nicchia realizzata nella muratura perimetrale e lievi modifiche dell’impianto distributivo già autorizzato; ii) realizzare la messa in comunicazione dei tre locali (a, b e c) di cui alle particelle 47 sub 1 e 55 sub 1 (civici 18 e 19) con l’altro locale, di cui alla particella 59 sub 4 (civico 26); iii) realizzare talune modifiche delle tramezzature interne. Nella richiesta di permesso di costruire veniva precisata, dal tecnico incaricato, la destinazione d’uso “commerciale” del bene oggetto di lavori, a seguito dei quali essa sarebbe rimasta immutata. Alla richiesta di permesso veniva altresì allegato il progetto, approvato dal Comando dei VV.FF. ai fini della sicurezza antincendio, con indicazione specifica della utilizzazione dei vani dei singoli immobili. Veniva altresì allegata copiosa documentazione fotografica dello stato dei luoghi, attestante l’esistenza delle dotazioni legittime e la destinazione commerciale dei locali;
- al fine di agevolare la verifica di conformità del progetto edilizio-urbanistico al parere reso dai VV.FF ed al progetto da questi esaminato, le planimetrie allegate alla richiesta del p.d.c. in sanatoria riportavano, oltre all’indicazione delle aree oggetto di intervento, altresì le medesime indicazioni di dettaglio e/o esecutive relative alla sicurezza antincendio (area di transito), senza tuttavia imprimere una specifica destinazione urbanistica al singolo vano della particella, rispetto alla generale destinazione “commerciale” degli immobili, oggetto di intervento edilizio;
- in virtù dell’intervenuto mutamento dei locali, con istanza prot. 823444 del 24 ottobre 2014 aveva richiesto l’autorizzazione unica, ex art. 68 e art. 80 T.U.L.P.S., per l’avvio di attività di intrattenimenti danzanti, poi rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 149 del 17.12.2014. Nella prefata autorizzazione veniva fatta espressa menzione della nota, prot. 995062 del 16.12.2014, con la quale lo Sportello Unico Edilizia aveva attestato la conformità/identità dello stato dei luoghi rappresentato a corredo dell’istanza di autorizzazione con lo stato dei luoghi riportato sul grafico, allegato al p.d.c. n. 425/2013;
- anche nella planimetria, allegata alla istanza di autorizzazione – poi facente parte dell’autorizzazione medesima – venivano recepite le medesime indicazioni di dettaglio e/o esecutive relative alla sicurezza antincendio (area di transito) – risultando il parere dei VV.FF. presupposto imprescindibile per il rilascio del titolo – nonché le dotazioni dei singoli vani;
- aveva quindi affittato il ramo d’azienda con sede in Via San Sebastiano 19-26, ed avente ad oggetto l’attività di trattenimenti danzanti, alla Rising Sound S.r.l.s.;
- pertanto, la Rising Sound S.r.l.s. otteneva, previa rinnovata istruttoria sulla conformità dei locali, dapprima l’agibilità di pubblico spettacolo ex art. 80 T.U.L.P.S. (D.D. n. 88 del 02.09.2016) e successivamente l’autorizzazione unica ex art. 68 T.U.L.P.S. (D.D. 57 del 22.09.2016) per attività di trattenimenti danzanti e spettacoli musicali nel locale “Galleria 19”, quest’ultima esercitata esattamente negli immobili dove si era svolta l’attività della Steigen S.r.l.;
- con contratto sottoscritto il 22 giugno 2020 aveva quindi affittato alla Nineteen S.r.l.s. il ramo di azienda relativo all’intrattenimento danzante. La Ninteen S.r.l.s. otteneva dunque il parere favorevole dei Vigili del Fuoco, prot. 55045 del 19.11.2020, per il progetto di attività di pubblico spettacolo con capienza di 200 persone; parere condizionato all’allargamento dei vani di passaggio già esistenti;
- anche al fine di ottemperare alle prescrizioni dei VV.FF., aveva presentato in data 27 ottobre 2020 presso il Comune di Napoli la S.C.I.A. 826/2020 per procedere all’ampliamento dei varchi di collegamento tra il sub 1 della p.lla 55 (a) e il sub 4 p.lla 59 (c);
- tale S.C.I.A. veniva interessata dal preavviso di annullamento, notificato in data 7 giugno 2021, attraverso il quale il Comune di Napoli contestava: i) la mancata dimostrazione della legittimità urbanistica delle unità immobiliari interessate; ii) l’assenza del parere preventivo della Soprintendenza Archeologica ex art. 58 delle N.T.A. della Variante al P.R.G.; iii) l’assenza dell’Autorizzazione sismica per le opere strutturali;
- in virtù delle motivazioni contenute nel preavviso di annullamento, i locali siti alla Via San Sebastiano venivano altresì interessati dalla misura del sequestro preventivo (prot. PG/2021/453057/ED elevato dalla Polizia Municipale in data 7 giugno 2021), con conseguente chiusura dei locali;
- con successivo preavviso di annullamento “integrativo”, prot. PG/461427/2020, il Comune di Napoli contestava, altresì, che la particella di ubicazione del civico 19 di Via San Sebastiano risultasse individuata tra gli immobili “destinati a istruzione superiore” in base alla tavola n. 8 “specificazioni” delle N.T.A. della Variante Generale al P.R.G.;
- avverso le contestazioni mosse dall’amministrazione comunale, aveva proposto dapprima (5 luglio 2021), la nota prot. PG/2021/523020, contenente osservazioni a confutazione delle ragioni indicate nella originaria comunicazione di avvio procedimento e, successivamente (4 agosto 2021) la nota prot. PG/2021/596921, contenente un parere pro veritate circa l’illegittimità delle motivazioni assunte a fondamento del preavviso di annullamento integrativo, con particolare riferimento alla destinazione d’uso ed all’incidenza del vincolo conformativo, imposto dalla variante al P.R.G.;
- attraverso tale parere veniva altresì evidenziato come l’assoggettamento dei locali de quibus alla disciplina di cui all’art. 56 N.T.A. fosse erroneo, in quanto il vincolo impresso dalle N.T.A. sarebbe stato rilevante solo ove si fosse provveduto al cambio di destinazione d’uso dei locali; in ogni caso, rappresentava come l’esistenza del vincolo fosse stata presuntivamente dedotta dalla semplicistica lettura “bidimensionale” della tavola 8 allegata al P.R.G.;
- il Comune di Napoli, tuttavia, con provvedimento prot. PG/2021/720419 del 5 ottobre 2021, annullava la S.C.I.A 826/2020, così costringendola all’interruzione dell’attività di impresa;
- il predetto provvedimento veniva impugnato innanzi a questo Tribunale, con ricorso n. 5525/2021;
- con sentenza n. 5056 depositata il 20 settembre 2024, questo T.A.R. aveva accolto il gravame determinando la reviviscenza del titolo edilizio (S.C.I.A. 826/2020) e, dunque, la legittimità delle opere di ampliamento dei varchi di collegamento tra il sub 1 della p.lla 55 (a) e il sub 4 p.lla 59 (c), così come l’esistenza legittima di ogni altra opera già ivi ubicata e la legittima destinazione commerciale degli immobili nella loro interezza.
1.1. - Tanto premesso in fatto, la ricorrente – dedotto l’irrimediabile pregiudizio alla propria attività, a seguito della chiusura forzata del locale ed in ragione del tempo (più di 3 anni) intercorso tra l’annullamento della S.C.I.A. 826/2020 e la sentenza n. 5056/2024 – chiedeva il ristoro del danno subito per effetto dell’illegittima azione amministrativa, complessivamente quantificato in euro 1.123.579,00, oltre l’ulteriore danno, derivante dall’accensione dei mutui e/o finanziamenti n. 46257745 e n. 12193911 con l’istituto bancario Intesa Sanpaolo S.p.a. ed il danno all’immagine.
2. – Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (10 aprile 2025), successivamente depositando documenti (12 e 13 dicembre 2025). L’11 dicembre 2025, parte ricorrente depositava perizia, relativa all’aggiornamento, nel quantum , delle voci di danno. Il 18 dicembre 2025, le parti depositavano memorie e, il 30 dicembre 2025, la ricorrente depositava repliche.
3. – All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
4. – Viene all’esame del Collegio la domanda risarcitoria, in narrativa ed in atti meglio specificata (par. 1.1.), con cui la società ricorrente ha chiesto il ristoro del pregiudizio subito, a cagione dell’annullamento della S.C.I.A 826/2020, intervenuto con provvedimento (prot. PG/2021/720419 del 5 ottobre 2021), dichiarato illegittimo ed annullato da questo T.A.R., con sentenza n. 5056 del 20 settembre 2024.
A quanto consta in atti:
- i) la SCIA era stata presentata al Comune di Napoli (27 ottobre 2020) onde effettuare alcuni interventi sugli immobili gestiti dalla ricorrente ed ubicati in Napoli, alla via S. Sebastiano nn. 19-26 (a, b e c) e, più precisamente, per procedere all’ampliamento dei varchi di collegamento tra i locali di cui al sub 1 della p.lla 55 (a) e di cui al sub 4 p.lla 59 (c), come prescritto dal parere dei Vigili del Fuoco, prot. 55045 del 19 novembre 2020, in sede di istanza per l’aumento di capienza (sino a 200 persone), dell’attività di trattenimento danzante e musica dal vivo;
- ii) oggetto di contestazione da parte del Comune, successivamente all’interlocuzione procedimentale, in due fasi, ex art. 10 bis l. 241/1990, erano stati i seguenti quattro motivi: 1) la mancata dimostrazione della legittimità urbanistica delle unità immobiliari interessate; 2) l’assenza del parere preventivo della Soprintendenza Archeologica, ex art. 58 delle N.T.A. della Variante al P.R.G.; 3) l’assenza dell’Autorizzazione sismica per le opere strutturali; 4) la particella di ubicazione del civico 19 di Via San Sebastiano (immobile “a”) risultava individuata tra gli immobili “destinati a istruzione superiore”;
- iii) con la sentenza n. 5056, depositata il 20 settembre 2024, questo T.A.R., ricostruita la disciplina di settore, e ritenuta l’intervenuta formazione del titolo per silentium sulla SCIA del 27 ottobre 2020, ha annullato la disposta autotutela, in ragione della (dichiarata come assorbente) carenza di motivazione, in ordine all’interesse pubblico da tutelare, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 21 nonies l. 241/1990, e facendo espressamente salva la riedizione del potere amministrativo; il tutto con motivazione che, di seguito, per comodità, si riporta integralmente: “Con il primo motivo parte ricorrente, rubricando Violazione degli artt. 97 Cost., 3, 19, commi 3 e 6-bis e 21 nonies l. n. 241/1990; Violazione dei principi in materia di autotutela; Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria, lamenta l’erroneo esercizio del potere di annullamento in autotutela della SCIA, censurando, in particolare, il mancato bilanciamento dell’interesse pubblico con quello privato, osservando che l’annullamento non può giustificarsi, alla luce della mera esigenza di ripristino della legalità. 4. La sintetizzata censura persuade il Collegio e va accolta, presentandosi, oltre tutto, anche assorbente. Posto che il potere esercitato dall’amministrazione comunale è quello di cui all’art. 21 nonies della l. 241/90, come richiamato dall’art. 19 della stessa legge, va ricordato che, per pacifica giurisprudenza, esso richiede, decorsi i trenta giorni dalla presentazione della scia, l’esternazione di un onere motivazionale e di ponderazione dell’interesse pubblico con quello privato inciso; ciò, malgrado la repressione degli abusi edilizi costituisca esercizio di potere vincolato, ma sempre che la repressione avvenga mediante un procedimento di primo grado, laddove nel caso di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio già formatosi per silentium (come nel caso di rilascio espresso di un titolo abilitativo), occorre l’assolvimento di un onere di motivazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione del titolo, rispetto a quello del privato alla conservazione degli effetti ampliativi di esso, in considerazione dell’affidamento, ingenerato dall’avvenuto formarsi, espresso o silenzioso, del titolo edilizio. La giurisprudenza è costante in tal senso, essendosi di recente sancito che “È illegittimo l’annullamento in autotutela di un permesso in sanatoria, laddove esso sia privo di una espressa motivazione dalla quale risultino le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e la posizione di affidamento dei destinatari dell'atto stesso” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23/08/2021, n. 6016). Sempre il Giudice d’appello ha precisato che “Nella vigenza dell'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 — per come introdotto dalla l. n. 15 del 2005 — l’annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, intervenuto ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'adozione dell'atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4502). Con specifico riferimento alla s.c.i.a., s’è, in particolare, affermato che: “Ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela c.d. “tardivo” sulla segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, l’Autorità amministrativa invii all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l’atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati” (Consiglio di Stato, sez. VI, 29/01/2024, n. 863). 4.1. Non sfugge al Collegio che la Sezione, proprio scrutinando altro ricorso dell’odierna ricorrente, direzionato contro l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria, ha precisato che non necessita alcuna motivazione intorno all’interesse pubblico, essendo esso in re ipsa ove trattasi di reprimere abusi edilizi. Ma tanto si è affermato nello specifico caso in cui l’annullamento del titolo edilizio sia stato determinato dall’avere, l’autorità procedente, scoperto che lo stesso (nel caso di specie, permesso di costruire in sanatoria) era stato assentito, per effetto di false rappresentazioni dello stato di fatto e, in genere, di false dichiarazioni e la ricorrente lamentava, altresì, che la mancata ponderazione dell’interesse pubblico con quello del privato si imponeva anche in ragione del notevole lasso di tempo intercorso. Al riguardo la Sezione ha affermato che: “Quanto alla omessa comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, anche in considerazione del tempo trascorso della realizzazione dei manufatti, si rileva, da ultimo, che: “l'interesse pubblico all'eliminazione, ai sensi dell'art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo” (arg. ex T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5 settembre 2023, n.4975; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 18 maggio 2023, n. 315; T.A.R. Liguria, sez. II, 9 dicembre 2022, n. 1059; T.A.R. Veneto, sez. II, 8 aprile 2022, n.544). In conclusione, laddove il titolo abilitativo sia stato ottenuto, in base ad una falsa comunque erronea rappresentazione della realtà, è consentito all’amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l'atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa . Ed ancora, è stato rilevato che in materia di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi, nei casi in cui l'operato dell'Amministrazione sia stato fuorviato dall'erronea o falsa rappresentazione dei luoghi, non occorre una specifica ed espressa motivazione sull'interesse pubblico, che va individuato nell'interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 2 novembre 2022, n. 1692; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 16 gennaio 2020, n. 132)” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 15 marzo 2024, n. 1781). Invero, nel caso deciso con la citata sentenza, con disposizione n. 583 del 11 luglio 2022, il Comune annullava in autotutela il permesso di costruire in sanatoria n. 208/2022, rilevando che: -) il permesso in sanatoria era stato rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dello “stato di fatto” negli elaborati grafici, difforme da quanto accertato nel corso del sopralluogo; -) la data di realizzazione delle opere, come dichiarata nell’istanza di sanatoria ottobre 2021) era risultata ricompresa nel periodo, in cui l’immobile era stato fatto oggetto di sequestro preventivo; -) nella istanza di sanatoria non si era fatto riferimento alla procedura di espropriazione immobiliare n. 172020, che aveva interessato l’immobile; Viceversa, nel caso all’esame, l’impugnato provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA non è dipeso dalla scoperta di false rappresentazioni e/o dichiarazioni poste in essere dalla ricorrente, bensì da carenze documentali dell’istanza, in sintesi, perché non era stata dimostrata la legittimità urbanistica edilizia delle due unità, nelle caratteristiche rappresentate nello stato attuale al 1935, non essendo stata documentata l'organizzazione dell'impianto distributivo originario né risultava prodotta idonea documentazione, nonché per mancata allegazione del parere preventivo della Soprintendenza Archeologica ai sensi dell'art. 58 delle Nta della Variante generale al P.R.G., e dell’autorizzazione sismica per le opere strutturali. In fattispecie del genere di quella all’esame, non contrassegnate dalla scoperta di false dichiarazioni o dalla produzione di falsa documentazione da parte dell’interessato, non appare ostativo l’orientamento giurisprudenziale, sposato dalla Sezione con la richiamata sentenza n. 1781/2024, che predica la non necessità di motivazione dell’interesse pubblico prevalente e di sua ponderazione con quello del privato inciso dall’atto di ritiro in autotutela. Nelle ipotesi del genere di quella al vaglio del Collegio, dunque, milita a suffragio della tesi della necessità che l’Amministrazione dia conto delle superiori ragioni di interesse pubblico, il recente orientamento del Giudice d’appello che ha sancito che “Ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela c.d. “tardivo” sulla segnalazione certificata di inizio attività è indispensabile che, ai sensi dell'art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, l’Autorità amministrativa invii all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l'atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati” (Consiglio di Stato, sez. VI, 29 gennaio 2024, n. 863; adde , in tale senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 23/08/2021, n. 6016). 5.Giova procedere ad una breve ricognizione della cornice normativa del potere di intervento sulla SCIA decorso il termine prescritto per l’esercizio del potere inibitorio, già di recente ricostruita funditus dalla Sezione (T.A.R. Campania –Napoli, 4 aprile 2024, n. 2194, su ricorsi riuniti). Orbene, l’art. 19, comma 3, della L. 241/90 stabilisce che “l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa”. In virtù di quanto disposto dal successivo comma 6-bis, “nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni”. L’art. 19 comma 4, L. n. 241/1990, prevede altresì che “decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6- bis , l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21- nonies ” (Art. 19, comma 4, l.n. 241/1990 nel testo così modificato dall’art. 6 della L. n.124/2015). Il comma 6- ter dell’art. 19 della L. 241/90, aggiunto dal d.l. 138/2011, conv. con L.148/2011, definitivamente chiariva, dunque, la natura non provvedimentale della d.i.a. (oggi s.c.i.a.), da cui consegue, come ben evidenziato dalle successive modifiche introdotte ai commi 3 e 4 dell’art. 19 cit. della L. 124/2015, che il predetto titolo non può essere oggetto di un provvedimento di secondo grado (qualunque esso sia) che ne vanifichi gli effetti. 5.1. Con la L. n. 124 del 2015, di modifica dell’art. 19 della legge sul procedimento e, pertanto, ratione temporis pacificamente applicabile per il principio “ tempus regit actum ”, al provvedimento impugnato assunto il 5 ottobre 2021, il legislatore ha sancito che, entro trenta giorni dalla presentazione della s.c.i.a. edilizia, l’Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, mentre dopo il trentesimo giorno può adottare quegli stessi provvedimenti inibitori, purché però ricorrano sempre le condizioni previste dall'articolo 21- nonies nel testo vigente al momento dell’adozione del provvedimento gravato, a mente del quale “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21- octies , esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies , comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”. (Art. 21- nonies . L. n. 241/1990 come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 1) della Legge 7 agosto 2015, n. 124). Non sono dunque contemplati in subiecta materia - e non ne è quindi consentita l’adozione - provvedimenti di secondo grado nei confronti della s.c.i.a., bensì unicamente provvedimenti inibitori dell’attività. Tali provvedimenti inibitori, dopo i trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata, possono essere adottati solo ove sussistano e l’amministrazione menzioni nel provvedimento inibitorio fornendone idonea comprova (mediante atti dell’istruttoria procedimentale) i presupposti per l’esercizio dell’autotutela, tra cui le ragioni di interesse pubblico, non essendo sufficiente il riferimento al mero ripristino della legalità violata. Ebbene, con la sentenza n. 2194/2024 la Sezione ha scrutinato la censura secondo cui “il provvedimento di annullamento è stato adottato senza alcun cenno alla comparazione degli interessi e, comunque, senza tener conto di quelli dei ricorrenti, ma solo sul presupposto che il permesso di costruire in sanatoria era stato indebitamente rilasciato all’esito di un’istruttoria errata dello stesso ente e, quindi, in sostanza, per mere esigenze di ripristino della legalità violata, che per gli esponenti sono insufficienti”. Sul punto si è sancito che “4.1.La sintetizzata censura è all’evidenza fondata, sulla scorta già del mero tenore letterale della norma in disamina – peraltro costituente portato e positivizzazione in norma di risalente insegnamento giurisprudenziale – secondo la quale devono ricorrere i concomitanti presupposti della sussistenza di ragioni di interesse pubblico, diverso da quello al mero ripristino della legalità, prevalente ed attuale; della considerazione degli interessi dei destinatari (oltre che dei controinteressati) e di un termine ragionevole. Termine ragionevole la cui consumazione accresce lo spessore della motivazione che deve corredare il provvedimento di annullamento. Al riguardo, di recente il giudice d’appello ha ribadito che “Il legittimo esercizio del potere di autotutela non può fondarsi unicamente sull'intento di ripristinare la legittimità che si assume violata, ma deve essere scrutinato in ragione della sussistenza di un interesse pubblico prevalente e attuale all'adozione del provvedimento di ritiro” (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 febbraio 2024, n.1332)” (T.A.R. Campania – Napoli, 4 aprile 2024, n. 2194, par.4, pagg. 17-18, relativo al terzo ricorso riunito). 6. Nel caso di specie, invece, la disamina del provvedimento di annullamento gravato non consente di individuare l’emersione delle superiori ragioni di pubblico interesse, militanti a suffragio della determinazione di ritiro degli effetti della precedente s.c.i.a., specie in considerazione della natura non particolarmente significativa, rappresentata dalla ricorrente, in sede di osservazioni ex art.10-bis, l. n. 241/1990, degli interventi contestati. Peraltro, giova rilevare che per gli interventi contestati la Steigen ha ottenuto il nulla osta della Soprintendenza Archeologica di Napoli, con il quale il Soprintendente, considerato che “I dati archeologici noti per l’area in cui ricade l’immobile e la condizione che le opere eseguite non hanno comportato alcun impatto con il sottosuolo… Per quanto di competenza della materia archeologica
ai sensi dell’art. 58 del PRG di Napoli esprime nulla osta” (alla. 8, produzione ricorrente del 24 aprile 2024), il che depone nel senso dell’esclusione di vulnus al patrimonio archeologico. 7. In definitiva, al lume delle svolte considerazioni, il primo motivo di ricorso si prospetta fondato e la sua natura dirimente consente di accogliere il ricorso, con assorbimento delle residue censure e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, nel rispetto delle statuizioni della presente decisione”.
4.1. – In tali termini riepilogati i presupposti (giuridici e fattuali) alla base dell’odierna vertenza e ritenuta l’ammissibilità della domanda ex art. 30, comma 5 c.p.a., va anzitutto disposto, in adesione all’eccezione di parte ricorrente di cui alla memoria del 18 dicembre 2025, lo stralcio della documentazione depositata dal Comune di Napoli in data 13 dicembre 2025, trattandosi di deposito tardivo ex art. 73 comma 1, c.p.a.
4.2. – Tanto chiarito e disposto in via preliminare e passando al vaglio della fondatezza della domanda risarcitoria, va anzitutto osservato che, in via generale “secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, i presupposti per l’integrazione di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. derivante dall’attività amministrativa sono: "a) l’accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo che ha cagionato la lesione dell'interesse legittimo (il c.d. danno ingiusto o danno evento); b) il danno, patrimoniale o non patrimoniale, prodotto nella sfera giuridica del privato (c.d. danno conseguenza); c) il nesso causale tra la condotta dell'amministrazione e il danno e d) la colpa dell'amministrazione" ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191), cosicché "il risarcimento del danno non è una conseguenza diretta e costante dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo" (Consiglio di Stato, Sez. II, 24 luglio 2020, n. 4732).” (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, Sent., (data ud. 17/12/2025) 29/12/2025, n. 2173). Detto altrimenti, “l’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non fa sorgere automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dal momento che la mera illegittimità dell’atto amministrativo impugnato non è sufficiente per dichiarare la sussistenza di una responsabilità aquiliana per danni, dovendosi provare, oltre al nesso causale, il danno e la colpa della P.A. ( ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18 novembre 2022, n. 2569; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 luglio 2023, n. 999). (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, Sent., (data ud. 05/12/2024) 16/12/2024, n. 7077). La giurisprudenza ha altresì precisato che l’art. 2043 c.c. richiede, ai fini del risarcimento, l'ingiustizia del danno e riguardo "alle ipotesi di risarcimento conseguente all'illegittimità di un provvedimento amministrativo, l'ingiustizia del danno deve essere valutata con riferimento alla lesione del bene della vita posto a fondamento della domanda di risarcimento e riconducibile all'adozione dell'atto illegittimo. In altri termini, in materia di responsabilità da provvedimento illegittimo, la responsabilità civile della p.a. non consegue automaticamente all'annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all'accertamento della sua illegittimità), in sede giurisdizionale (o di ricorso straordinario o di autotutela). Non basta il solo annullamento dell'atto lesivo o la declaratoria della sua invalidità, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all'assunzione o all'esecuzione della determinazione contra iu s lesiva del bene della vita spettante all'attore. Perciò, il risarcimento del danno non spetta quando la declaratoria di invalidità del segmento di funzione pubblica in concreto esercitata ne consente la riedizione con esiti liberi" ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 giugno 2022, n. 7309). (Quanto a quest’ultimo profilo, vedi anche, Consiglio di Stato, sez. II, 7 gennaio 2022, n. 106, per cui: “Non basta il solo annullamento dell'atto lesivo o la declaratoria della sua invalidità, occorrendo la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato, secondo un giudizio di regolarità causale, un pregiudizio direttamente riferibile all’assunzione o all’esecuzione della determinazione contra ius lesivo del bene della vita spettante all’attore (cfr. C.d.S., Sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1356; id., 1° luglio 2015, n. 3258). Perciò, il risarcimento del danno non spetta quando la declaratoria di invalidità del segmento di funzione pubblica in concreto esercitata ne consente la riedizione con esiti liberi (C.d.S., Sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 825)”. In applicazione di tali coordinate, rileva il Collegio che nei casi, come quello in esame, di annullamento di un provvedimento amministrativo in sede giurisdizionale per motivi “formali” (carenza di istruttoria e/o di motivazione), con salvezza della riedizione del potere amministrativo, al giudice adito in sede di domanda di ristoro del pregiudizio patito è demandato il vaglio – da effettuarsi secondo il noto criterio del riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. – dell’eventuale incidenza, in via preclusiva, dell’accertata illegittimità del provvedimento sulla spettanza del bene della vita, dovendosi escludere il risarcimento nelle ipotesi in cui, indipendentemente dall’accertata illegittimità, il bene della vita non sarebbe comunque spettato. E tale giudizio sulla “spettanza” non implica, beninteso, un rinnovato esame delle questioni, già sottoposte al giudice in sede di domanda di annullamento (e per l’effetto, coperte dal giudicato, formatosi su tale pronuncia), ma un accertamento nuovo, finalizzato all’individuazione dei presupposti della responsabilità aquiliana (giurisprudenza pacifica: cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 5/08/2025, n. 6930).
Poste queste opportune premesse, osserva il Collegio che, nel provvedimento annullato dalla sentenza n. 5056 del 20 settembre 2024 di questa Sezione, era individuata, a tacer d’altro, una specifica carenza documentale, integrata dall’assenza, in atti, del parere preventivo della Soprintendenza Archeologica ex art. 58, comma 2, secondo paragrafo delle N.T.A. della Variante al P.R.G., il quale prescrive, nella parte qui di interesse, per le zone di interesse archeologico, “delimitate nella tavola 14 […] Per gli interventi che ricadono in detta perimetrazione, con le specificazioni di cui al successivo comma 2, è necessario acquisire il parere preventivo della soprintendenza archeologica della provincia di Napoli e Caserta. Tale parere è richiesto anche per gli interventi di cui al successivo comma 3. 2. Il parere di cui al precedente comma è richiesto: - per gli interventi nella zona A, ove essi interessino le aree di pertinenza, i cantinati, i livelli di piano terra e il primo piano; - per gli interventi nella zona A, negli isolati dei teatri greco-romani delimitati da vico Storto Purgatorio ad Arco, via Pisanelli, via L. Armanni, via D. Capozzi, via Consolazione, via S. Giovanni in Porta, vico Giganti, via Tribunali, per i quali detto parere va richiesto in relazione alle aree di pertinenza e a tutti i livelli di impalcato; - per gli interventi nella zona A, ove essi interessino gli edifici di recente formazione, per i quali detto parere è richiesto in relazione alle sole operazioni si scavo in aree di pertinenza, nei cantinati, e nei livelli di piano terra; […]”. Del parere della Soprintendenza il Comune aveva rilevato la necessità, “contrariamente a quanto dichiarato dal tecnico progettista incaricato al punto 14.1. del modello Scia.b”, con ciò indicando, per come chiarito dall’ente resistente, la dichiarazione di assenza di vincoli sull’edificio. Secondo parte ricorrente, il richiamo del Comune a tale disciplina sarebbe stato errato, così come il rilievo dell’erroneità della dichiarazione al “punto 14.1. del modello Scia.b”, “attesa l’inesistenza di uno specifico vincolo per l’immobile in questione. L’immobile oggetto della S.C.I.A. n. 826/2020 rientrerebbe, infatti, tra gli immobili “di recente formazione”, ai sensi dell’art. 124 comma 1, secondo paragrafo delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Napoli, [sicché] ai sensi dell’art. 58, comma 2 terzo paragrafo delle medesime N.T.A., il parere archeologico doveva essere richiesto solo ed esclusivamente qualora l’intervento edilizio avesse ad oggetto “operazioni di scavo in aree di pertinenza, nei cantinati, e nei livelli di piano terra”. Non avendo la Steigen S.r.l. intenzione di eseguire operazioni di scavo attraverso la S.C.I.A. n. 826/2020 (come acclarato anche dal parere della Soprintendenza, ove afferma che “le opere eseguite non hanno comportato alcun impatto con il sottosuolo”), alcun vincolo doveva ritenersi sussistente ed alcuna valutazione doveva essere richiesta alla Soprintendenza”. In realtà, tuttavia, pacifico ed incontestato che l’immobile oggetto di intervento ricade in zona A, la (ri)qualificazione della ricorrente del fabbricato tra gli immobili “di recente formazione”, per i quali l’art. 58, comma 2 terzo paragrafo dianzi menzionato dispone l’acquisizione del parere della Soprintendenza per le sole “operazioni di scavo in aree di pertinenza, nei cantinati, e nei livelli di piano terra”, non convince, in quanto non suffragata da alcun supporto documentale ed in effetti smentita, se non dalla Scia n. 826/2020 (nella parte) depositata in giudizio, dalla documentazione afferente la precedente SCIA del 2010 (relativa alla fusione dei locali “a” e “b”), ove si legge chiaramente, per la voce “tipologia edilizia”, la qualificazione, operata dal tecnico di parte, di “unità edilizia di base preottocentesca originaria o di ristrutturazione a blocco”, il cui riferimento ultimo è l’art. 79 delle N.T.A. e non, invece, l’ art. 124 delle medesime N.T.A., richiamato dalla ricorrente. La qualificazione ai sensi dell’art. 79 delle N.T.A. emerge, peraltro, anche nelle osservazioni a riscontro della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, e, in particolare, nell’all.25 al ricorso, p. 4, ove si dichiara, testualmente: “Sono fatte salve le specifiche disposizioni della disciplina degli ambiti, e segnatamente per la zona A, nella quale ricade l’immobile in questione, si rinvia all’art. 79 “Unità edilizia di base ottocentesca originaria o di ristrutturazione a blocco” (articolo che si allega in stralcio)”. Dalla lettura delle medesime osservazioni non emerge inoltre, come indicato dalla ricorrente nella memoria di replica, alcun riferimento all’avvenuto inoltro della richiesta di nulla osta alla Soprintendenza. Alla luce degli elementi sin qui elencati, è evidente che, difettando, in allegato alla SCIA annullata, il parere della Soprintendenza di cui all’art. 58, comma 2, secondo paragrafo delle N.T.A. della Variante al P.R.G. (ottenuto successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, per come pacifico in giudizio), la stessa SCIA si presentava incompleta, inidonea a fondare la legittimazione alle opere eseguite, sicché il titolo edilizio non avrebbe potuto, comunque, essere mantenuto. Ribadito quindi che la sentenza n. 5056 del 20 settembre 2024 di questa Sezione non costituisce (e non può costituire, per le ragioni sopra dette) idonea prova della spettanza del bene della vita e, quindi, dell’ingiustizia del danno, di cui la ricorrente chiede il ristoro (essendosi il provvedimento limitato a censurare il profilo motivazionale dell’annullamento della SCIA, facendo salva la riedizione del potere), ritiene il Collegio che la ricorrente non abbia fornito la prova, su di essa gravante in quanto fatto costitutivo ex art. 2697 c.c. del diritto al risarcimento invocato, dell’ingiustizia del danno richiesto, da correlarsi nella fattispecie, necessariamente, al diritto al mantenimento del titolo edilizio. Conseguentemente e difettando la prova in ordine ad uno degli elementi costituitivi della responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c., la domanda risarcitoria è infondata e va respinta.
4.3. - L’estrema peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OL VE, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
VA TA FL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TA FL | OL VE |
IL SEGRETARIO