Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1635/2020 R.G.L.
promossa da
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 (c.f.
CAMPO ALESSANDRO, per procura in atti, ricorrente,
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DI PASQUALE GAETANA, per procura in atti,
resistente,
e nei confronti di
CP 2 (c.f. P.IVA 2 ) in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIA CAMMAROTO e MICHELA FOTI, per procura in atti,
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
ha adito il Tribunale di Parte 1
1- Con ricorso depositato il 05/11/2020 esponendo di aver prestato attività lavorativa subordinata, Barcellona Parte 2
alle dipendenze della ditta Controparte_1 con la qualifica di “bracciante agricolo"
Livello 2/d, presso la sede in Pace del Mela (ME) dal giorno 18/03/2019, ma regolarmente assunta con contratto a tempo determinato in data 07/05/2019; che l'attività lavorativa è cessata per dimissioni in data 16/08/2019; che la mansione lavorativa avrebbe dovuto essere quella di “addetto alla raccolta uova” mentre in realtà svolgeva le mansioni più disparate anche di livello superiore a quelle contrattualizzate, come pulizia dei capannoni dove alloggiavano gli animali, macellazione polli,
che, pertanto, non risulta regolare la posizione contributiva. La ricorrente ha dedotto di non aver percepito una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, che nulla le è stato corrisposto a titolo di straordinario, di maggiorazione per lavoro festivo, ferie non godute, festività
e TFR per tutto il periodo. A seguito delle dimissioni in data 16/08/2019 riceva a saldo solo un assegno di € 120,46 che tra l'altro non era stato possibile negoziare per errore di intestazione. La ricorrente ha conteggiato le somme dovute nell'importo lordo di €
8.957,26 a titolo di spettanze e differenze retributive, nonché l'importo lordo di € 853,00
a titolo di TFR, per un importo complessivo dovutole pari ad € 9.810,32 oltre interessi CP legali dal dovuto al soddisfo e la soma di € 2.843,96 quale contribuzione non versata dalla azienda. Esponeva, altresì, che non le era stata riconosciuta l'indennità Covid-19, poiché nel 2019 non risultava aver effettuato 50 giornate di effettivo lavoro agricolo, nonostante ne avesse svolte molte di più, per le dichiarazioni infedeli della controparte.
Ha svolto quindi le seguenti domande: 1) Ritenere e dichiarare che la Sig.ra [...] Pt 1 ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte 1 dal
18/03/2019 al 16/08/2019, con la qualifica di "bracciante agricolo" e la mansione di
"addetto alla raccolta uova", svolgendo anche altre mansioni di livello superiore ed osservando l'orario di lavoro specificato al punto 4) della premessa in fatto. 2)
Conseguentemente condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pace del Mela (ME) Via C.da Calcarone n° 1, partita Iva e codice fiscale n. P.IVA 1 a pagare in favore della ricorrente la somma di €
8.957,26 dovuta a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, festivo e straordinario festivo, ferie r riposo settimanale non goduto e di ogni altro emolumento spettante, in virtù del CCNL Agricoltura, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo, o in quella maggiore o minore che risulterà in esito all'istruttoria, ivi compresa l'espletanda c.t.u. contabile. 3) Condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 853,06, a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo, o di quella maggiore o minore che risulterà in esito all'istruttoria ed alla c.t.u. contabile. 4)
Condannare la resistente ad effettuare i versamenti contributivi e previdenziali o, in subordine, a risarcire la Sig.ra Parte 1 del danno subito a causa dell'omesso versamento contributivo nonché della somma che la stessa ha perso quale contributo
Covid-19 a causa della omessa dichiarazione delle effettive giornate di lavoro espletate, danno da liquidarci in esito a c.t.u. contabile.
Si è costituita la società resistente contestando le mansioni asseritamente svolte dalla ricorrente. Ha dedotto che la ricorrente, assunta per 51 gg. lavorativi, ha percepito nei mesi di maggio e giugno, effettivamente, € 350,00, mentre nel mese di luglio ha percepito € 600,00, avendo lavorato più giornate. Ha confermato di aver inviato assegno bancario di € 120,46, quale liquidazione TFR per le giornate lavorate, non incassato per erronea indicazione nominativo, rendendosi disponibile anche banco judicis a sostituire.
Ha contestato tutte le richieste economiche avanzate da controparte in quanto non veritiere e comunque errate nella quantificazione, in particolar modo con riferimento a ferie non godute, non previste dalla tipologia di contratto in argomento. In ordine al mancato riconoscimento dell'indennità COVID, ha eccepito che la ricorrente non ne aveva maturato i necessari requisiti, in quanto le giornate lavorate sono esclusivamente quelle risultanti dalla documentazione offerta e che l'interruzione del rapporto lavorativo, sì da non raggiungere il requisito normativamente richiesto, è dipeso dalla volontà esclusiva della stessa.
La società resistente ha chiesto quindi di: 1) Rigettare tutte le domande come formulate e articolate da parte ricorrente poiché inammissibili ed infondate in fatto e diritto;
- 2)
Per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste per qualsiasi titolo e ragione come richieste da parte ricorrente;
- Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con provvedimento del 12.04.2022, alla luce delle domande svolte, è stata ordinata la CP integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che si è costituito con memoria depositata il 15.01.2023.
Con ordinanza del 07.02.2023 sono state ammesse le prove orali.
All'udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente ha rivendicato differenze retributive a vario titolo dolendosi sia dello svolgimento di mansioni diverse e superiori rispetto a quelle per le quali era stata assunta;
dello svolgimento di attività di lavoro per un periodo maggiore rispetto a quello regolarizzato, precisamente con decorrenza dal 18.03.2019, piuttosto che dal
07.05.2019; dello svolgimento di un maggiore orario di lavoro nei termini indicati in ricorso;
dell'omesso riconoscimento di ferie ed altri emolumenti previsti dal CCNL di categoria.
2.1 Preliminarmente si osserva che l'azione giudiziale, tesa a conseguire il pagamento delle differenze retributive scaturenti dal superiore inquadramento contrattuale, postula che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al profilo di inquadramento pattuito in sede di assunzione.
Al fine di accertare la violazione dell'art. 2103 c.c. occorre verificare le effettive mansioni svolte dal dipendente e poi confrontare i risultati con le declaratorie dei contratti collettivi che definiscono i livelli funzionali e retributivi.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. n. 8589/2015, Cass. n.
18943/2016, Cass. n. 20272/2010).
Sicché, il procedimento logico-giuridico diretto al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle riconosciute e retribuite dal datore di lavoro si articola in tre fasi successive: in primo luogo, occorre accertare in fatto l'attività concretamente svolta dal lavoratore;
poi, individuare categorie, qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva;
infine, mettere a raffronto il risultato della prima indagine con le previsioni di detta ultima disciplina. Al fine di procedere a tale accertamento, è necessario che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. "mansionario", il "contenuto" delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso.
Inoltre, va precisato che la Suprema Corte ha evidenziato, a tal proposito, che "Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto" (Cass n. 8025/2003).
Ciò che assume maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (in tale senso Cass. n. 12092/2004).
Il lavoratore che agisce in giudizio per il riconoscimento di una qualifica superiore ha, quindi, l'onere di provare lo svolgimento di mansioni corrispondenti all'inquadramento rivendicato.
2.2- Fatta questa premessa di ordine generale, si rileva come, già sul piano assertivo, la ricorrente non ha assolto all'onere sulla stessa gravante, non avendo provveduto né ad indicare il livello rivendicato cui ambisce, né ad una analisi degli aspetti caratterizzanti i profili contrattuali, e nemmeno ad un preciso raffronto tra le mansioni svolte e il livello di professionalità necessario per l'esercizio delle mansioni proprie del livello rivendicato.
Ella ha solo apoditticamente affermato che svolgeva le mansioni più disparate anche di livello superiore a quelle contrattualizzate, come pulizia dei capannoni dove alloggiavano gli animali, macellazione polli, imballaggio uova, pulizia dei locali intorno all'allevamento e pulizia della macelleria di proprietà della medesima ditta, senza nemmeno indicare quale sarebbe il livello di inquadramento contrattuale che le sarebbe spettato.
Di talché, la domanda è sul punto carente già sul piano assertivo.
A ciò si aggiunga che nemmeno dai conteggi di parte (c.t.p.) si riesce a cogliere quale sia il maggiore inquadramento preteso, essendo stati gli stessi elaborati sulla scorta del livello di inquadramento posseduto (livello 2/d quale bracciante agricolo addetto alla raccolta delle uova); di talchè sembrerebbe che le deduzioni di parte contenute in ricorso siano state solo genericamente affermate, senza di fatto richiedere maggiori somme a titolo di mansioni superiori svolte, ma piuttosto quale conseguenza esclusivamente del maggiore orario di lavoro prestato con decorrenza da marzo 2019. In ogni caso, deve ritenersi, alla luce di quello che si dirà nei successivi punti di motivazione, che non sia stata raggiunta la dimostrazione delle diverse mansioni svolte, nei termini prospettati dalla ricorrente.
3- In relazione alle altre domande svolte, secondo l'orientamento della Corte di cassazione,
"sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice" (Cass. Civ., Sez. Lav. 19 giugno 2018 n. 16150).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive per aver effettuato del lavoro straordinario è onerato dunque, ex art. 2697 c.c., a dimostrare i fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario riguardanti sia l'orario normale di lavoro che la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente.
Lo stesso rigoroso onere probatorio ricade sulla parte ricorrente, per quanto attiene al lavoro svolto non regolarizzato e all'attività lavorativa svolta in giornate destinate al godimento delle ferie.
3.1- Nella presente fattispecie il rigoroso onere probatorio gravante sulla ricorrente non può dirsi assolto.
Si osserva, infatti, che l'unico teste di parte ricorrente, Testimone 1 è l'attuale convivente della ricorrente, che, all'epoca dei fatti, era impegnato in un rapporto di frequentazione con la ricorrente.
Innanzitutto, in relazione all'inizio del rapporto di lavoro, il teste ha in maniera assai generica riferito “mi pare che fosse l'anno 2019 e mi pare che fosse il mese di marzo".
Tale generica affermazione non appare sufficiente a ritenere dimostrato che l'attività lavorativa sia effettivamente iniziata a marzo 2019, piuttosto che a maggio 2019.
In relazione agli orari di lavoro svolti, invero, il teste ha confermato quanto indicato in ricorso, aggiungendo che era lui ad accompagnare ogni giorno la ricorrente al lavoro.
La sua deposizione, però, appare in generale scarsamente attendibile in quanto, nell'intento verosimilmente di enfatizzare il proprio narrato, il teste arriva a riferire sulle attività svolte dalla ricorrente all'interno dell'azienda, come fare la macellazione dei polli a casa del proprietario e pulire la macelleria, apparendo invero poco credibile che il teste -non dipendente ed estraneo al contesto di lavoro- possa avere avuto una conoscenza diretta anche di tali specifici aspetti del rapporto di lavoro. Il teste inoltre nulla ha saputo riferire sulla circostanza g) - -come anche gli altri testi- relativamente alle maggiori somme corrisposte a titolo di retribuzione mensile ( euro 700,00, in luogo di euro 350,00).
Tes 2 con il narrato del teste Testimone_3Inoltre, quanto dichiarato dal teste dipendente con la qualifica di macellaio dal 2017 al 2022, il quale ha riferito che la macellazione dei polli avveniva (non all'interno della casa del proprietario, come riferito dal Tes 1 all'interno di un container adibito alla macellazione che si trova adiacente al reparto macelleria, attività di cui si occupava lui stesso e gli addetti alla macellazione;
il teste ha, quindi, escluso di aver mai visto la ricorrente occuparsi della macellazione dei polli, così come svolgere attività di pulizia e sistemazione dei locali macelleria.
Allo stesso modo, il teste Testimone 4 dipendente per 30 anni sino al 2022, ha riferito che la ricorrente si occupava del confezionamento delle uova che avveniva in maniera meccanizzata.
Si osserva, altresì, che i testi Tes_3 e Tes 4 on erano più dipendenti della società
CP_1 al momento della deposizione testimoniale (27.06.2023), circostanza che lascia propendere per una maggiore spontaneità e veridicità del loro narrato, non avendo più un rapporto di lavoro in essere con la società resistente.
Parte ricorrente ha insistito sulla richiesta di sostituzione dei testi nelle more deceduti con altro teste non indicato in ricorso, invocando anche l'art. 421 c.p.c..
Su tale richiesta, il Tribunale si è già pronunciato con ordinanza del 14.05.2024, le cui argomentazioni si richiamano.
Si osserva, infatti, che secondo la Suprema Corte, "l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c." (cfr Cass. n. 8929/2019 e 4071/1993).
Nel caso di specie non ricorrono le condizioni di legge per la sostituzione dei testi deceduti (art. 257 c.p.c.), non trattandosi né di testimonianza de relato, né di riesame di testimone già sentito, né di assunzione di testimonianza ritenuta prima superflua o alla quale le parti abbiano rinunciato.
Né vale richiamare l'art. 421 c.p.c., posto che, come è noto, allorquando ricorrono i presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro, essi possono e devono essere utilizzati a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa. Tuttavia, i presupposti dell'esercizio di tale potere-dovere sono, altrettanto pacificamente, la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (da ultimo v. Cass. 10 settembre 2019, n. 22628; Cass. 5 novembre 2018, n. 28134).
Nel caso di specie, non ricorrono tali presupposti, alla luce del narrato del teste Tes_1
[...] che, per le ragioni sopra esposte, è apparso invero scarsamente attendibile.
Conclusivamente le prospettazioni di parte ricorrente non hanno trovato adeguato riscontro probatorio.
Si osserva, però, che essendo pacifico che la ricorrente non abbia potuto negoziare l'assegno di € 120,46 corrisposto a titolo di TFR per un problema di errata intestazione imputabile alla società, occorre condannare la società resistente a corrispondere tale importo, maggiorato di interessi e rivalutazione.
3- Le spese di lite, in ragione di ciò e comunque della controvertibilità delle questioni esaminate, meritano di essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1635/2020 RG, così provvede:
1) Condanna la società resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 120,46
a titolo di TFR maturato, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al soddisfo;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/03/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano