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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/03/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 223/2023 del Tribunale di US
AR (est. dott.ssa Emanuela Fedele), promossa:
DA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Nico Parise, Roberto Zibetti Parte_5
ed elettivamente domiciliati in Gallarate, Piazza Risorgimento n. 5, presso lo studio dei difensori appellanti
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Scaramella ed elettivamente E_
domiciliata in Milano, via Alfonso Lamarmora n. 212, presso lo studio del difensore appellata-appellante incidentale
E
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bandera ed elettivamente domiciliata in US CP_2
AR (VA), Piazza Trento Trieste n. 2, presso lo studio del difensore
appellata
CONCLUSIONI
APPELLANTI Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n. 223/2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di US AR:
1. accertare e dichiarare l'invalidità, nullità e/o inefficacia per i gradati motivi sopra esposti dei verbali di conciliazione sottoscritti tra i Sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
1 , e (P.IV , nel Parte_4 Parte_5 E_ P.IV_1 dicembre del 2019 e di ogni atto presupposto e successivo ad essi connesso;
2. accertare e dichiarare la natura simulata e/o l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia, per i motivi meglio dedotti in narrativa, dei contratti a chiamata stipulati da ciascuno degli odierni ricorrenti a decorrere dalle rispettive date di iniziale assunzione o a decorrere dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel livello V del CCNL Commercio Confcommercio, a decorrere dalle rispettive date di iniziale assunzione e sino al mese novembre 2018, e nel livello V del CCNL Turismo Confcommercio, a decorrere dal successivo mese di dicembre 2018, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive di paga base, tredicesima, quattordicesima e TFR meglio precisate al par. C del ricorso di primo grado;
4. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del lavoro straordinario svolto così come meglio precisate al paragrafo D del ricorso di primo grado;
5. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla immediata riammissione al lavoro ed al pagamento da parte di (P.IV ), in persona del legale E_ P.IV_2 rappresentante pro tempore, di tutte le retribuzioni maturate e on riscosse, a decorrere dal mese di marzo 2020, in ragione dell'illegittima unilaterale sospensione del rapporto di lavoro;
6. accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2112 c.c. di (P.IV E_
) e per tutti i crediti maturati dai ricorrenti a decorrere dalle rispettive date P.IV_2 CP_2 di iniziale assunzione e sino al dicembre 2019, o a decorrere dalla successiva data ritenuta di giustizia;
e conseguentemente
7. condannare (P.IV ) e in solido tra loro (od, in E_ P.IV_2 CP_2 subordine, in proprio), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle differenze retributive maturate sino al dicembre 2019, a titolo di differenze retributive di paga base per rroneo inquadramento, tredicesima, quattordicesima e TFR, così come meglio precisate al precedente par. C, pari a:
- euro 40.042,90 in favore del sig. Parte_5
- euro 25.845,43 ciascuno in favore dei sig.ri e Parte_4 [...]
; Pt_2
- euro 32.566,65 ciascuno in favore dei sig.ri e Parte_1 Pt_3
[...] nonché delle ulteriori differenze retributive di paga base per erroneo inquadramento che i ricorrenti matureranno dal gennaio 2020 sino alla data di effettiva assegnazione del corretto inquadramento o, in via subordinata, pari a:
- euro 34.282,60 in favore del sig. Parte_5
- euro 22.391,00 ciascuno in favore dei sig.ri e;
Parte_4 Parte_2
- euro 28.116,07 ciascuno in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_3 oppure pari alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge dal dì del dovuto al saldo;
8. condannare (P.IV e in solido tra loro, in E_ P.IV_2 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario così come meglio precisate al citato par. D, pari a:
- euro 11.923,50 in favore del sig. Parte_5
- euro 8.405,10 ciascuno in favore dei sig.ri e;
Parte_4 Parte_2
- euro 10.190,10 ciascuno in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_3 oppure pari alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge dal dì del dovuto al saldo;
2 9. condannare (P.IV , in persona del legale rappresentante pro E_ P.IV_2 tempore, alla immediata riammissione al lavoro dei ricorrenti, con inquadramento nel V livello del CCNL Turismo Confcommercio applicato al rapporto o, in subordine, nel diverso livello ritenuto di giustizia dal Giudice adito;
10. condannare (P.IV , in persona del legale rappresentante E_ P.IV_2 pro tempore, al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle retribuzioni maturate e non riscosse, a decorrere dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2021, e pari a complessivi euro 35.922,36 in favore di ciascun ricorrente o, in via subordinata, pari a complessivi euro euro 34.053,55 in favore di ciascun ricorrente, nonché delle ulteriori retribuzioni che i ricorrenti matureranno a decorrere dal mese di luglio 2021 all'effettiva riammissione in servizio, o pari ai diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
In via subordinata rispetto alle domande sub 2, 5 e 10 (legittimità contratti intermittenti) 11. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di (P.IV E_
) per aver omesso di richiedere l'indennità di cassa integrazione in favore dei P.IV_2 ricorrenti e, conseguentemente, condannare (P.IV , in persona E_ P.IV_2 del legale rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti da quantificarsi, in via equitativa, in misura almeno pari all'indennità di cassa integrazione maturata e non riscossa a decorrere dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2021, la quale ad oggi ammonta a complessivi:
- euro 13.880,50 in favore del sig. Parte_5
- euro 15.322,10 in favore del signor Parte_3
- euro 13.801,28 in favore del signor;
Parte_1
- euro 16.404,32 in favore del signor;
Parte_4
- euro 16.418,77 in favore del signor;
Parte_2 nonché al pagamento delle ulteriori differenze retributive a titolo di indennità di cassa integrazione che i ricorrenti matureranno a decorrere dal mese di luglio 2021 alla data di effettiva riammissione in servizio, o pari ai diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso
12. con vittoria di spese e compensi professionali.
E_ In via principale, piaccia a codesta Ill.ma Corte D'Appello, respingere l'Appello formulato dai ricorrenti, confermare la Sentenza n. 223/2023 emessa in data 27 giugno 2023 dal Tribunale di US AR, Dott.ssa Emanuela Fedele, nelle statuizioni ivi contenute e accogliere l'appello incidentale formulato da avente a oggetto il diritto di manleva da parte di E_
In ogni caso, nella denegata ipotesi di modifica anche parziale della Sentenza di primo CP_2 grado accogliere anche in via incidentale subordinata le seguenti conclusioni in precedenza assorbite e così giudicare:
In via preliminare:
1) Accertare dichiarare che all'impugnazione effettuata con la lettera di cui ai docc. 45 e 46 di controparte non può attribuirsi effetto interruttivo per le ragioni meglio esposte in narrativa e conseguente dichiarare il ricorrente decaduto dall'azione.
2) Accertare dichiarare l'intervenuta decadenza all'impugnazione del verbale di accordo sottoscritto in data 1° dicembre 2019 a norma dell'art. 2113 c.c. respingendo conseguentemente le domande del ricorrente;
3) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione presuntiva delle differenze retributive richieste per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via principale:
1) Rigettare le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa.
3 In via subordinata:
2) Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere fondato il diritto dei ricorrenti all'inquadramento al superiore livello professionale – V – dalla data di assunzione sino alla data odierna, voglia, in ogni caso, tenere indenne la convenuta rispetto alla E_ integrale richiesta formulata da parte dei ricorrenti. In ogni caso anche nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande, voglia ridurre le pretese avanzate nel quantum determinando l'effettivo dovuto secondo le risultanze istruttorie ed i conteggi elaborati nella richiesta C.T.U.; In via incidentale:
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dai ricorrenti nei confronti di dichiarare tenuta e condannare (P.IV ), E_ CP_2 P.IV_3 con sede legale in Gallarate (VA), Corso Sempione n. 13 in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare / tenere indenne dalle richieste effettuate e E_ conseguentemente condannare al pagamento, in favore di di tutte CP_2 E_ le somme che questa dovesse essere condannata a versare ai ricorrenti a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese legali per le ragioni meglio esposte in narrativa;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
CP_2
NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dai Sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e avverso la sentenza n. 223/2023 emessa dal Tribunale di US
[...] Parte_5
AR in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata addì 27.06.2023, confermando integralmente la medesima e in ogni caso rigettare le domande di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado. Rigettare l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 223/2023 E_ emessa dal Tribunale di US AR in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata addì
27.06.2023, confermando integralmente la medesima e in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale trasversale di manleva di cui alla memoria difensiva del giudizio di primo grado.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.8.2023, gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 223/2023 che, in accoglimento parziale del ricorso, ha accertato lo svolgimento da parte dei predetti di mansioni riferibili al V livello del CCNL Confcommercio Turismo, ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive maturate dall'1.1.2020 al termine dei E_
rapporti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Ha respinto tutte le altre domande formulate dalle parti ed ha compensato integralmente le spese di lite.
Con il ricorso di primo grado i lavoratori avevano dedotto quanto segue:
- tutti assunti dalla società costituita in data 14 dicembre 2001, con oggetto Controparte_3
sociale la gestione parcheggi degli aeroporti, tra cui e Orio al Serio, che a dicembre CP_4
2019 cambiava denominazione sociale in (partita iva ) e in data E_ P.IV_1
17 dicembre 2020 si fondeva con assumendo la denominazione di mutando CP_2 CP_2
la P.IV in;
P.IV_3
4 -Lamqaddem assunto il 4.2.2009, con contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato, con mansioni di addetto alla “gestione parcheggio”, liv. VI CCNL Commercio Confcommercio, dal
2018 CCNL Turismo Confcommercio, aveva 33 anni;
assunto il 17.10.2016, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, Pt_3
convertito in data 31 gennaio 2017 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di
“addetto al parcheggio e al trasporto persone verso e dalla stazione aeroportuale di Milano -
Malpensa”, liv. VI del CCNL Commercio Confcommercio e dal 2018 CCNL Turismo
Confcommercio, aveva 49 anni;
- assunto l'11.10.2016, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, Pt_1
convertito in data 31 gennaio 2017 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di
“autista e addetto al parcheggio”, livello VI del CCNL Commercio Confcommercio e dal dicembre
2018 del CCNL Turismo Confcommercio, aveva 41 anni;
- assunto il 20.6.2017, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, Pt_4
convertito in data 18 settembre 2017 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di
“addetto custodia e sorveglianza parcheggio”, livello VI CCNL Commercio Confcommercio e dal dicembre 2018 del CCNL Turismo Confcommercio, aveva 34 anni;
assunto il 20.6.2017, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, convertito in Pt_2
data 18 settembre 2017 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di “addetto custodia e sorveglianza parcheggio”, livello VI del CCNL Commercio Confcommercio e dal dicembre 2018 del CCNL Turismo Confcommercio, aveva 43 anni;
-con atto notarile del 18 dicembre 2019, l'originaria (partita iva E_
, oggi cedeva alla (P.IV ) i rami P.IV_1 CP_2 E_ P.IV_2
d'azienda “Aeroporto , sito in Cardano al Campo, e Controparte_5
“Aeroporto ”, sito in Azzano San Paolo;
Controparte_6
-tutti i ricorrenti passavano dal 1.1.2020 al 2.3.2020 alle dipendenze della nuova società CP_1
(P.IV , quando a causa dell'emergenza epidemiologica Sars-Cov-2 CP_1 P.IV_2
(Covid 19) si azzerava sostanzialmente l'attività produttiva della società, per essere integralmente sospesa nel mese di marzo 2020;
-tutti gli appellanti avevano svolto mansioni di autista addetto alla guida delle navette che dal parcheggio di Cardano al Campo della società convenuta conducevano i clienti ai terminal 1 e 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa;
-tutti gli appellanti avevano lavorato 6 giorni a settimana per 10 ore al giorno, per 55/56 ore alla settimana, con un giorno di riposo a settimana variabile ( dalle ore 13.00 alle ore Parte_2
24.00; dalle ore 20.00 alle ore 6.00; dalla data di iniziale Parte_4 Parte_3
5 assunzione e sino alla fine dell'anno 2017, dalle ore 4.00 alle ore 14.00 e, a decorrere dall'anno
2018, dalle ore 20.00 alle ore 6.00; dalla data di iniziale assunzione e sino Parte_1 alla fine dell'anno 2017, dalle ore 3.00 alle ore 15.00 e, a decorrere dall'anno 2018, dalle ore 20.00 alle ore 6.00; lavorava, per lo più di notte, nel rispetto di turni estremamente variabili - Parte_1
dalle ore 2.00 alle ore 14.00, dalle re 3.00/4.00 alle ore 16.00, dalle ore 20.00 alle ore 6.00, dalle ore 7.00 alle ore 20.00-). Lo straordinario, pari a 20 ore settimanali (lavoravano 55/60 ore settimanali su 40 di lavoro ordinario), risultava anche da “scontrini” compilati dalla sig.ra
(moglie del legale rapp.te). Lo straordinario veniva pagato € 6 all'ora e nei Controparte_7
cedolini paga era riportato solo in parte;
- in data 10.12.2019, circa 8 giorni prima della cessione dei rami di azienda di cui non erano a conoscenza, sottoscrivevano con la vecchia (partita iva ), oggi E_ P.IV_1
dei verbali di conciliazione. I verbali, contrariamente all'intestazione –Verbale di CP_2
conciliazione in sede sindacale-, non erano sottoscritti in sede sindacale, non era presente il sindacalista ma c'era solo la sig.ra non veniva data loro lettura del contenuto. Controparte_7
Secondo i lavoratori la cessione dei rami di azienda era una truffa come dimostrerebbero le conversazioni intercorse, in data 28 dicembre 2020 ed in data 10 dicembre 2020, tra Parte_1
e (fratello della sig.ra e tra ed
[...] Persona_1 Controparte_7 Parte_5
il collega Per_2
- i ricorrenti impugnavano i verbali di conciliazione in data 5.8.2020, tranne che procedeva Pt_2
all'impugnazione in data 1.10.2020;
- nel mese di marzo 2020, la nuova società (P.Iva ) avviava la CP_1 CP_1 P.IV_2
procedura di cassa integrazione che non riguardava i lavoratori a chiamata, nonostante i loro rapporti fossero stati trasformati in rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal mese di gennaio 2018, come risultante dalle buste paga, e nonostante la cassa integrazione spettasse comunque anche ai lavoratori a chiamata;
- dal 3.3.2020 non svolgevano più attività lavorativa e non ricevevano alcuna retribuzione.
Chiedevano di accertare:
-l'invalidità/nullità dei verbali di conciliazione stipulati con la vecchia (P.IV E_
) oggi P.IV_1 CP_2
-la natura simulata e/o illegittimità nullità dei contratti a chiamata;
-il diritto al liv. V;
-lo straordinario;
6 -il diritto alla riammissione in servizio ed al pagamento da parte della nuova E_
(P.IV ) alle retribuzioni dal mese di marzo 2020 in ragione dell'illegittima P.IV_2
unilaterale sospensione del rapporto di lavoro;
-la responsabilità ex art. 2112 cc della nuova (P.IV ) e di E_ P.IV_2 CP_2
per i crediti maturati dalle assunzioni al dicembre 2019;
[...]
-condannare le due società al pagamento delle differenze retributive maturate fino a dicembre 2019
a titolo di differenze retributive di paga base per erroneo inquadramento, tredicesima, quattordicesima e TFR, nonché delle ulteriori differenze retributive di paga base per erroneo inquadramento che i ricorrenti matureranno dal gennaio 2020 sino alla data di effettiva assegnazione del corretto inquadramento;
-condannare le società al pagamento dello straordinario;
-condannare la nuova (P.IV ) alla riammissione in servizio ed E_ P.IV_2
al pagamento della retribuzione dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2021, nonché delle retribuzioni che matureranno fino all'effettiva riammissione in servizio.
In via subordinata accertare la responsabilità della nuova (P.IV E_
) per aver omesso di richiedere l'indennità di cassa integrazione e condannarla al P.IV_2 risarcimento del danno pari all'indennità non riscossa dal mese di marzo 2020 al mese di luglio
2021, nonché quelle che matureranno dal mese di luglio 2020 alla riammissione in servizio.
Il Tribunale, con riferimento ai verbali di conciliazione, dopo averne rilevato il contenuto transattivo ai sensi degli artt. 1965 e 2113 cc, ha accolto l'eccezione di decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 2113, co 2, cc, formulata dalla vecchia E_
oggi per essere stati i verbali impugnati oltre i 6 mesi. CP_2
Secondo il primo giudice, per il compimento di attività stragiudiziale, come la sottoscrizione in sede sindacale del verbale di conciliazione, non opererebbero la sospensione dei termini prevista dall'art. 4, co. 4, d.l.
2.3.2020 n. 9 ( dal 22.2.al 31.3.2020) per una zona geografica limitata, della quale non fanno parte i comuni di interesse in giudizio, né la sospensione prevista dall'art. 1, co 2,
d.l.
8.3.2020 n. 11 per tutto il territorio nazionale (dal 9 al 22 marzo 2020), né la sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 d.l. n. 18/2020 ed all'art. 36 d.l. n. 23/2020.
Ha escluso l'annullabilità dei verbali per vizio del consenso, nello specifico dolo omissivo, per non essere stato loro spiegato il contenuto dei verbali, perché l'incapacità dei lavoratori di leggere e comprendere, presupposto del vizio, non era stata provata. Nemmeno era stato spiegato in cosa sarebbe consistita la condotta della sig.ra che a dire dei lavoratori li avrebbe Controparte_7
indotti alla sottoscrizione.
7 I verbali di conciliazione in ogni caso seguirono gli accordi sindacali sottoscritti ex art. 47 L. n.
428/90 in sede di cessione di ramo d'azienda, a riprova di una cornice istituzionalizzata della cessione d'azienda.
Quindi ha respinto ogni domanda nei confronti della vecchia società oggi CP_1 CP_1
CP_2
Con riferimento alle domande formulate nei confronti della nuova partendo E_
dalla data di inizio del rapporto con la predetta (1.1.2020), ha accertato il diritto dei lavoratori all'inquadramento nel V livello CCNL Confcommercio Turismo, essendo emerso dall'istruttoria svolta lo svolgimento dell'attività di autista di navette.
Ha, quindi, condannato la al pagamento delle differenze maturate Parte_6 dall'1.1.2020 al termine dei rapporti, escludendo la solidarietà della società trattandosi CP_2
di somme relative al periodo successivo alla cessione
Quanto ai rilievi formulati con riferimento ai contratti a chiamata:
- ha escluso l'assenza dei DVR, prodotti sia da che dalla CP_2 Parte_6
- ha escluso l'applicabilità nel settore turismo del limite delle 400 giornate lavorate nel triennio, essendo pacifica l'applicazione ai lavoratori del CCNL Confcommercio Turismo sicuramente dalla cessione del ramo d'azienda in data 1.1.2020;
- ha ritenuto, in ragione dell'accertata mansione di autista, legittimo l'utilizzo del contratto a chiamata in deroga al limite di età sulla base del regio decreto n. 2657/1923.
Gli appellanti censurano la sentenza con plurimi motivi.
Con il primo motivo, intitolato “Illegittimità contratti a chiamata per insussistenza requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art- 13, co 2, d.lgs. 81/2015”, insistono per l'applicabilità al caso in esame dell'art. 13 d.lgs. n. 81/2015.
Da ciò scaturirebbe l'illegittimità dei contratti a chiamata per le seguenti ragioni:
-difetta l'elemento soggettivo dell'età, non avendo i lavoratori all'epoca della stipulazione dei contratti l'età prevista dalla norma (meno di 24 anni e non più di 55 anni);
-il tipo di attività svolta -autista- è escluso dal novero delle mansioni per le quali possono essere stipulati contratti a chiamata;
-i CCNL applicati dalle società appellate non hanno previsto i casi di ricorso al lavoro intermittente, né il Ministero del Lavoro ha emanato un decreto attuativo;
-il CCNL Trasporto Merci, ossia il principale CCNL inerente alle mansioni di autista, ha vietato il ricorso al contratto intermittente;
8 -inapplicabilità al caso in esame del regio decreto 2657/1923. In particolare, originariamente il contratto intermittente risulta disciplinato dagli artt. 22 e ss. del d.l.gs. n. 276/2003. In base agli artt. 34, co, 1, e 40 d.lgs. n. 276/2003, i contratti a chiamata potevano essere stipulati secondo le esigenze individuate dai CCNL o in via provvisoriamente sostitutiva dal Ministero del lavoro con apposito decreto. Il successivo art. 40 ha stabilito che decorsi 5 mesi dall'entrata in vigore del decreto senza la determinazione da parte dei CCNL dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il
Ministro del lavoro convoca le OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori per promuovere l'accordo ed in mancanza di accordo individua in via provvisoria e con proprio decreto i casi di lavoro intermittente. È stato emanato il D.M. 23.10.2004 che per l'individuazione delle tipologie di attività ha rinviato al regio decreto 6.12.1923 n. 2657. La legge Fornero non ha abrogato l'art. 40 d.lgs. n. 276/2003 e nemmeno il rinvio al regio decreto del 1923. Solo il d.lgs. 81/2015, con l'art. 55, co 1, lett. d), ha abrogato espressamente l'art. 40 d.lgs. n. 276/2003. Quindi dall'8.3.2015 non sono più applicabili né il D.M. 23.10.2004 né il regio decreto n. 2657/1923 ma solo l'art. 13
d.lgs. n. 81/2015.
Secondo detta norma i casi di lavoro intermittente se non individuati dai CCNL devono essere individuati dal Ministero del Lavoro con apposito decreto, che ad oggi non è stato emanato. Gli stessi CCNL applicati dalle società non hanno effettuato detta individuazione. Anzi il CCNL
Trasporto Merci ha espressamente vietato per gli autisti il contratto intermittente.
Con il secondo motivo, intitolato “Illegittimità contratto a chiamata per attività di autisti addetti al trasporto di persone”, evidenziano come in ogni caso il regio decreto n. 2657/1923 non preveda l'attività di autista tra le attività discontinue che legittimano la stipula del contratto intermittente.
Con il terzo motivo, intitolato “omesso esame avente ad oggetto la simulazione del rapporto di lavoro intermittente”, ritengono documentale lo svolgimento dell'attività di autista in maniera continuativa, 6 giorni su 7, per almeno 10 ore al giorno, “e dunque, in modo tutt'altro che
“discontinuo”, attraverso gli scontrini e le buste paga, rispetto ai quali scontrini ribadiscono l'istanza di perizia calligrafica. Ribadiscono, occorrendo, anche la richiesta di prova testimoniale.
Con il quarto motivo, intitolato “Pacifica assenza di una valida valutazione del rischio antecedente al passaggio dei ricorrenti alle dipendenze della società cessionaria”, richiamato l'art. 14, co 1, lett.
c), d.lgs. n. 81/2015, eccepiscono l'assenza del DVR da parte di nella sua qualità di CP_2 soggetto subentrato ex art. 2112 cc”.
9 In particolare, secondo gli appellanti il DVR prodotto da 34- avrebbe una data di CP_8
sottoscrizione falsa, trattandosi di documento digitale creato in data 19.12.2016 e stampato e sottoscritto sei mesi prima l'11.7.2016;
Quanto ai DVR prodotti da . 11 e 12-: CP_9
-il DVR1 -doc. 11- è un collage di documenti: da pag 1 a 12 contiene l'estratto di un DVR recante la data del 19.6.2018 non certa perché a pag. 9 manca sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale dott.ssa ; da pag. 13 a pag. 26 contiene Persona_3
l'estratto di un DVR recante la data 24.11.2017 non certa;
-il DVR2 -doc. 12- reca la data non certa del 7.9.2020 perché manca della sottoscrizione del medico competente dott.ssa , e comunque la data di sottoscrizione è successiva Persona_4 all'assunzione degli appellanti ed alla data in cui la società si è avvalsa di detti lavoratori
(1.1.2020).
In sostanza, tutti e tre i DVR non hanno data certa anteriore al 18.12.2019, quanto a e alla CP_1
data di assunzione di ciascun lavoratore, quanto a CP_2
Da qui a norma dell'art. 14 d.lgs. n. 81/2015 il diritto all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, non potendosi fare ricorso al contratto a chiamata.
Con il quinto motivo, intitolato “Domanda subordinata, omesso esame domanda di risarcimento in ragione della condotta dolosamente inadempiente del datore di lavoro”, ritengono che, qualora i contratti fossero ritenuti genuini, i lavoratori avrebbero avuto diritto a poter beneficiare, quali lavoratori a chiamata, dell'indennità di cassa integrazione Covid di cui all'art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga) del D.L. n.18 del 17.3.2020, come riconosciuto CP_1 dall' con circolare n. 47 del 28.3.2020, che richiama circolare n. 41 del 2006. Con conseguente risarcimento dei danni subiti in ragione del comportamento inadempiente del datore di lavoro che ha dolosamente omesso di chiedere la cassa integrazione per indurre gli appellanti a dimettersi.
Con il sesto motivo, intitolato “Gli accordi conclusi dopo il 18.12.2019 con la sola società cedente non sono giuridicamente qualificabili come transazione”, evidenziano come all'epoca della formalizzazione non ci fosse alcuna res litigiosa nemmeno potenziale tra i lavoratori e la odierna
In discussione, come emerge dall'accordo, vi erano solo le ultime tre buste paga di CP_2
settembre, ottobre e novembre 2019 non pagate. Quindi non opera il regime della decadenza ex art. 2113 cc
10 Con il settimo motivo, intitolato “in subordine erronea esclusione della sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale covid”, evidenziano l'illegittimità dei verbali di conciliazione in quanto non sottoscritti in sede sindacale. In ogni caso contestano l'intervenuto decorso del termine decadenziale di 6 mesi prescritto dall'art. 2113 cc operando la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale.
Con l'ottavo motivo, intitolato “Erronea ritenuta insussistenza del vizio del consenso assorbito dall'accoglimento del sesto motivo”, richiamano il capitolo di prova 94) a sostegno della grave minaccia che avrebbe indotto i lavoratori a sottoscrivere i verbali di conciliazione.
Con il nono motivo, intitolato “Inefficacia dei verbali di conciliazione nei confronti della cessionaria ”, contestano l'efficacia transattiva dei verbali di conciliazione anche nei CP_1
confronti della società cessionaria, attuale E_
Si è costituita la società (C.F. ) chiedendo il rigetto dell'appello e E_ P.IV_2
spiegando appello incidentale con il quale rileva la carenza di legittimazione passiva rispetto ai crediti vantati dai lavoratori che quantomeno fino all'1.1.2020 andrebbero chiesti in via esclusiva a
CP_2
Solamente laddove risultasse di fatto inadempiente, allora i lavoratori sarebbero CP_2
legittimati a richiedere le suddette somme direttamente a la quale, in ogni E_
caso, avrebbe diritto di rivalsa verso CP_2
In ogni caso la rinuncia e liberatoria rilasciata dai lavoratori nei confronti del responsabile principale con i verbali di conciliazione sottoscritti in sede protetta libera la cessionaria ex art. 1301 cc.
Nell'ipotesi di riconoscimento della responsabilità solidale di ai sensi dell'art. E_
2112 cc, svolge domanda di manleva nei confronti di CP_2
Si è costruita la società chiedendo il rigetto dell'appello principale e dell'appello CP_2
incidentale.
La causa, assunte le prove testimoniali, è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
11 Per ragioni di ordine logico va affrontato innanzitutto il sesto motivo di appello relativo alla legittimità degli accordi conciliativi conclusi in data 10.12.2019 con (partita iva E_
) oggi P.IV_1 CP_2
Le doglianze dei lavoratori sono fondate, anche se le stesse, come si evidenzierà in seguito non comportano le conseguenze oggetto delle domande.
Va ricordato che, per costante giurisprudenza, per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore di lavoro è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, per cui, ove manchi l'elemento dell'“aliquid datum, aliquid retentum”, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. (cfr. Cass. n. 25600/2022; Cass.
n.16154/2021; Cass. n.28448/2018).
In particolare, quanto agli “elementi del contratto di transazione, questi sono comunemente identificati nella "res litigiosa" (ad integrare la quale, peraltro, "non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più precisi termini di una lite, e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione"; così in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 4 maggio 2016, n. 8917, Rv. 639880-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 10 aprile 2006, n.
8301, Rv. 589205-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11142, Rv. 565142-01; Cass. Sez. Lav., sent. 11 marzo 1983, n. 1846 Rv. 426678-01) e nel "nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite" (così, del pari in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 8917 del 2016, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 2, sent. 7 maggio 1997, n. 3969, Rv. 504114-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 settembre 1990, n. 9114, Rv. 469171-01). (cfr. Cass. n. 25600/2022)
La Suprema Corte ha più volte rilevato che ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e che pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale. Nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti.
Nel caso in esame, nei verbali conciliativi si dà atto dell'intervenuto trasferimento del ramo d'azienda, della volontà del datore di lavoro di liquidare le competenze maturate in costanza di rapporto al 31.12.2019, del mandato sindacale conferito dal singolo lavoratore al fine di
12 controllare i conteggi, della disponibilità della società di procedere al relativo pagamento ma tramite la sottoscrizione di un verbale conciliativo in sede sindacale. Segue la dichiarazione del lavoratore di “non avere null'altro a pretendere nei confronti della società per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia in riferimento ad aspetti economici che rivalse di ogni ordine e tipo ed aspetto e comunque ragioni connesse e collegate, direttamente od indirettamente con l'intercorso rapporto di lavoro e sino alla data del trasferimento al nuovo datore di lavoro che avrà decorrenza dal prossimo 1 gennaio 2020”.
È evidente come a seguito della rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro i lavoratori non abbiano ottenuto alcunché in cambio oltre a quanto dovuto agli stessi già per legge e contratto.
A nulla rileva, peraltro, che la transazione sia stata effettuata in sede sindacale atteso che, perché possa applicarsi l'art. 2113 c.c., comma 4, che esclude la possibilità di impugnativa delle conciliazioni sindacali, deve pur sempre trattarsi di un atto qualificabile come transazione e non di una mera quietanza liberatoria.
In ogni caso, va evidenziato come difetti nel caso in esame anche la natura di conciliazione sindacale per non essere stata la stessa sottoscritta in sede sindacale bensì presso la sede di
Cardano Al Campo, come allegato dai lavoratori e non contestato dalla società.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che “La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore. (cfr. Cass. ordinanza n. 10065/2024)
L'accoglimento del sesto motivo di appello assorbe i motivi da sette a nove.
Passando all'esame dei motivi di appello da uno a quattro, relativi alla legittimità dei rapporti di lavoro intermittenti, va innanzitutto affermata l'applicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 13 d.lgs. n. 81/2015 vigente all'epoca della sottoscrizione dei contratti in esame, con la sola esclusione del contratto stipulato da in data 4.2.2009. Parte_5
Come precisato dalla Corte di Cassazione, “2.1. È noto che il d.lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento la regolamentazione del contratto di lavoro intermittente (art. 33-40 d. Igs cit.) il quale, secondo la definizione legislativa di cui all'art. 33 d.
Igs cit., è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.
2.2. Tale regolamentazione ha avuto vicende contrastanti posto che dopo una prima abrogazione ad opera della legge n. 247 del 2007 l'istituto è stato ripristinato nella formulazione iniziale dal
13 d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 (art. 39, comma 11), e successivamente modificato dalla legge n. 92 del 2012 e, a distanza di un anno, dal d.l. n. 76 del 2013, convertito dalla legge n. 99 del 2013, con il duplice obiettivo di limitarne il campo d'applicazione e di introdurre correttivi diretti a contrastare forme distorsive di ricorso all'istituto.
2.3. Il d. Igs. n. 81 del 2015, sul riordino dei contratti di lavoro, emanato in attuazione della legge delega n. 183 del 2014 (cd. Jobs act), ha riformulato ora negli artt. 13-18 la disciplina del contratto in esame, senza alterarne i tratti caratteristici che restano confermati.
Lo stesso provvedimento dispone contestualmente l'abrogazione, a decorrere dal 25 giugno 2015, della previgente normativa.” (cfr. Cass. n. 29423/2019)
Con riferimento al contratto stipulato da si applica invece la disciplina Parte_7
prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 276/2003, vigente all'epoca, che nel contenuto, come sopra evidenziato, non si discosta da quanto previsto dall'art. 13 d.lgs. n. 81/2015.
L'art. 13 d.lgs. n. 81/2015 così dispone:
Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente:
“
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
14
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.
Pacificamente i lavoratori all'epoca della stipulazione dei contratti non avevano l'età prevista dalla norma e, come accertato dalla sentenza -non impugnata sul punto-, hanno sin dall'inizio dei rapporti di lavoro svolto sempre mansioni di autista ed agli stessi dal dicembre 2018 è stato applicato il CCNL Turismo Confcommercio.
Secondo i lavoratori appellanti, l'assenza del solo requisito dell'età comporterebbe l'automatica conversione del rapporto intermittente in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La tesi non è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato in maniera costante che i due requisiti, età e discontinuità, sono alternativi.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “i presupposti che legittimano la stipula del contratto di lavoro intermittente ex art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015 - età del lavoratore e discontinuità dell'attività - non devono necessariamente concorrere, in quanto il legislatore ha previsto due distinte ipotesi di lavoro intermittente, l'una giustificata dal requisito, oggettivo, dell'attività discontinua e l'altra da quello, soggettivo, dell'età del lavoratore.” (cfr. Cass n.
22086/2023).
Nel caso in esame, non ricorrendo il requisito dell'età, bisogna verificare la sussistenza del requisito oggettivo della discontinuità dell'attività lavorativa.
Prima di procedere a detta verifica va però risolta l'ulteriore questione relativa all'attività rispetto alla quale sarebbe ammissibile il ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Secondo i lavoratori appellanti, a norma dell'art. 13 d.lgs. n. 81/2015 le ipotesi di lavoro intermittente, se non individuate dai CCNL, dovrebbero essere individuate dal Ministero del
Lavoro con apposito decreto. Decreto che ad oggi non è stato emanato. Gli stessi CCNL applicati dalle società non hanno effettuato alcuna individuazione.
Diversamente il CCNL Trasporto Merci ha vietato per gli autisti il contratto intermittente.
Applicando il CCNL Trasporto Merci al caso in esame, il contratto intermittente sarebbe ad oggi possibile solo per i lavoratori con meno di 25 anni o più di 55 anni, requisiti non sussistenti nel caso in esame.
La tesi dei lavoratori non è condivisibile.
Con riferimento all'individuazione dell'attività oggetto dei contratti intermittenti, va evidenziato come la contrattazione collettiva se da un lato può individuare le esigenze per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente, dall'altro lato non può impedire alle parti di utilizzare detta tipologia di contratto anche se non prevista dal CCNL.
15 In tal senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “L'art. 34, comma 1, d. Igs n. 276 del 2003 si limita, infatti, a demandare alla contrattazione collettiva la individuazione delle «esigenze>> per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, senza riconoscere esplicitamente alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale;
né un siffatto potere di veto può ritenersi implicato dal richiamato
«rinvio>> alla disciplina collettiva che concerne solo un particolare aspetto di tale nuova figura contrattuale e che nell'ottica del legislatore trova verosimilmente il proprio fondamento nella considerazione che le parti sociali, per la prossimità allo specifico settore oggetto di regolazione, sono quelle maggiormente in grado di individuare le situazioni che giustificano il ricorso a tale particolare tipologia di lavoro.
2.7. Sotto il profilo sistematico l'assunto della possibilità per le parti collettive di impedire del tutto la utilizzazione di tale forma contrattuale risulta smentito dalla contestuale previsione nell'ambito del primo comma dell'art. 34 di un potere di intervento sostitutivo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi con apposito decreto trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previsione che denota in termine inequivoci la volontà del legislatore di garantire l'operatività del nuovo istituto, a prescindere dal comportamento inerte o contrario delle parti collettive. Ciò in coerenza con il complessivo impianto della legge delega n. 30 del 2003 e con le dichiarate finalità della stessa di disciplina o razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite (art. 4).
L'art. 40 d. Igs cit. il quale nella ipotesi di mancata determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al contratto di lavoro intermittente prevede una specifica procedura, da espletarsi nel rispetto di contenute cadenze temporali, finalizzata alla promozione dell'accordo sul punto dei soggetti negoziali e, in mancanza, dispone che entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individui in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
2.8. Ulteriore conferma della lettura qui condivisa si trae, infine, dalla previsione del comma tre dell'art. 34 d. Igs cit. il quale tra le ipotesi di divieto del ricorso al lavoro intermittente non contempla anche quella di inerzia o veto delle parti collettive.” (cfr. Cass. n. 29423/2019)
Le stesse considerazioni elaborate della Suprema Corte valgono con riferimento all'art. 13 d.l.gs n.
81/2015 che, come sopra evidenziato, riproduce l'art. 34 d.lgs. n. 276/2003.
16 I contratti in esame, da un punto di vista formale, appaiono quindi legittimi, non essendoci preclusioni alla possibilità di stipulare contratti a chiamata anche senza una espressa previsione nel
CCNL o in un decreto ministeriale.
Quanto all'ulteriore censura relativa all'asserita assenza dei DVR la stessa non è fondata.
Rispetto ai DVR allegati dalla società la censura è addirittura inammissibile per E_
essere sollevata per la prima volta solo in appello, non avendo i lavoratori sollevato in primo grado alcuna contestazione, come risulta dal verbale della prima udienza utile del 9.2.2022.
Quanto ai DVR allegati dalla società i lavoratori eccepiscono la falsità della data di CP_2
sottoscrizione in quanto il documento digitale sarebbe stato creato in data 19.12.2016 e stampato e sottoscritto sei mesi prima e precisamente l'11.7.2016.
L'eccezione, come evidenziato anche dalla società è del tutto sprovvista di fondamento CP_2
in quanto, come risulta in maniera oggettiva, il documento allegato non è altro che la scansione fatta in data 19.12.2016 del documento originale creato e sottoscritto in data 11.7.2016.
In ogni caso, solo per completezza, si evidenza che, seppure fosse provata l'assenza dei DVR, la conseguenza non sarebbe la conversione dei contratti intermittenti in contratti a tempo pieno e indeterminato (cfr. Cass. n. 378/2024).
Passando alla verifica della sussistenza dell'elemento oggettivo della discontinuità dell'attività lavorativa, va preliminarmente ricordato che il contratto di lavoro intermittente si caratterizza rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per un peculiare schema causale: la messa a disposizione della prestazione lavorativa, in favore del datore di lavoro, conformata alla necessità datoriale di disporre di forza lavoro, intermittente e flessibile, in assenza di una necessità continuativa che orienta, pertanto, la collocazione temporale della prestazione;
dal suo canto, per il lavoratore, la continuativa messa a disposizione può essere tutelata con il riconoscimento del diritto all'indennità di disponibilità durante i periodi non lavorati.
Nel caso in esame i contratti a chiamata prevedevano l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la chiamata nel rispetto del preavviso di un giorno o in alcuni casi di due giorni, in forma verbale o telefonica.
L'istruttoria svolta sia in primo grado che in appello ha confermato lo svolgimento da parte degli appellanti dell'attività lavorativa a seguito di chiamata ed in determinati periodi dell'anno.
In particolare, i testi hanno dichiarato di essere stati lavoratori a chiamata della società
[...]
di aver lavorato in particolare nei periodi estivi - da giugno a settembre-, durante i CP_1
ponti e nei giorni festivi, nell'ambito di singoli turni di otto ore. Con le stesse modalità avevano lavorato anche gli odierni appellanti -(cfr. testi: , dipendente di altra società Testimone_1
fino al 2018/2019, ha precisato di aver lavorato soprattutto nei fine settimana e nei periodi di ferie
17 goduti presso l'altro datore di lavoro, lavorando con orari variabili “a seconda della chiamata”, i
“ricorrenti facevano lo stesso”; ha dichiarato di essere stato dipendente di Testimone_2 CP_1
“nel 2014, nel periodo estivo. Poi dalla primavera del 2018 sino alle dimissioni del 3
[...]
gennaio 2020 come lavoratore a chiamata”, “durante l'estate facevo la giornata dalle 07:00 di mattina alle 07:00 di sera. Nei periodi dei ponti facevo 6/8 ore a seconda delle esigenze della società; nei periodi di minor traffico venivo chiamato generalmente il sabato e/o la domenica per
6/8 ore”. Lo stesso facevano gli odierni appellanti.; ha dichiarato “ho Testimone_3
lavorato per la società resistente dal 2017 al 2020 con mansioni di parcheggiatore, spostamento macchine e navetta (trasporto persone) con contratto a chiamata. Normalmente venivo chiamato per la mattina dalle 3 alle 12.00. Sabato e domenica anche fino 16.00”. (…) i ricorrenti svolgevano la mia stessa attività”; , ha dichiarato “Preciso che l'attività della Testimone_4
Travel è stagionale con picchi di attività nei mesi estivi da giugno a settembre e nei giorni festivi o in occasione dei ponti. (…) Di regola i ricorrenti li vedevo più frequentemente nei predetti periodi di picco, mentre li vedevo più raramente negli altri mesi dell'anno.”; ha Testimone_5
dichiarato “Per quanto riguarda i dipendenti a chiamata venivano chiamati a seconda delle esigenze per coprire uno dei turni sopra indicati o anche un minor numero di ore lavorative (…)
Gli appellanti, come ho detto, venivano contattati per svolgere il turno ed erano liberi di accettare
o meno il turno. Di regola accettavano sempre.”)-.
Ulteriore conferma della chiamata effettuata a seconda delle esigenze della società, emerge anche dalle buste paga che non sono state contestate dagli appellanti con riferimento al numero di giorni indicati come lavorati ma solo con riferimento alle ore di lavoro giornaliere effettivamente svolte.
Come sopra evidenziato, ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro a chiamata non vale il numero di ore di lavoro svolte giornalmente.
In tal senso, quindi, alcun rilievo assume la circostanza dell'indicazione nelle buste paga a partire del genio 2018 della dicitura “operaio full time tempo indeterminato”,
Quanto alle ore di lavoro svolte giornalmente, l'istruttoria dibattimentale, ed in particolare quella svolta in appello, non ha offerto alcuna prova rigorosa circa lo svolgimento di ore di lavoro straordinario rivendicato dagli appellanti a decorrere dal primo contratto di lavoro antecedente alla cessione del ramo di azienda.
Né detta prova può provenire dai cd “scontrini”, asseritamente compilati da Controparte_7
recanti, a detta degli appellanti, le ore di lavoro straordinario asseritamente svolte e non riportate nelle buste paga.
18 Trattasi invero di fogli recanti numeri ed in alcuni casi anche le sigle “ANF”, “RENZI”,
“DETRAZ”, senza alcun riferimento al singolo lavoratore e ai giorni di lavoro, e senza alcuna firma e data. Quindi privi di qualsiasi portata probatoria.
La legittimità dei contratti a chiamata, come sopra accertata, non comporta, come ipotizzato dagli appellanti, il diritto a beneficiare dell'indennità di cassa integrazione covid di cui all'art. 22 del d.l.
n. 18 del 17.3.2020.
I lavoratori appellanti censurano l'omessa richiesta della cassa integrazione da parte della società, da qui l'asserito diritto al relativo risarcimento del danno.
L'art. 22, co 1, d.l. n. 18 del 17.3.2020 prevede che: “
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto
2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.”.
19 Come documentato dalla società (cfr. doc. 6 del fascicolo di I grado), la E_
CP_1 Regione Lombardia, rifacendosi alle stesse circolari richiamate dai lavoratori appellanti, dettava le seguenti linee guida:
“Qual è il trattamento previsto per i lavoratori intermittenti?
L'art. 3 comma 3 dell'Accordo Quadro regionale prevede che i lavoratori intermittenti possono accedere alla CIGD nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi.
CP_1 La circolare n. 47/2020 al punto F prevede che “rientrano (nel trattamento di CIGD) anche
i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L'accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento
CP_1 in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.” CP_1 In una risposta ad un quesito l ha precisato che:
Le tipologie di lavoro intermittente sono due:
1) con obbligo di risposta alla chiamata e, in cambio di tale obbligo, il lavoratore - oltre alla retribuzione commisurata alle ore di lavoro effettivamente svolte - riceve l'indennità di disponibilità per i periodi di inattività;
2) senza obbligo di risposta alla chiamata e, quindi, il lavoratore non percepisce l'indennità di disponibilità nei periodi di inattività.
Nei periodi di effettiva occupazione, quindi in entrambe le tipologie sopra richiamate, il lavoratore è titolare di tutti diritti spettanti agli altri lavoratori subordinati e, pertanto, è destinatario anche dell'eventuale integrazione salariale richiesta dal datore, se ha risposto alla chiamata prima del verificarsi dell'evento sospensivo o riduttivo dell'attività lavorativa.
Al contrario, se l'evento sospensivo si verifica quando il lavoratore non è ancora stato chiamato
e, quindi, quando non sta lavorando, non ha diritto all'integrazione salariale perché non esiste una retribuzione persa da integrare. Alla stessa conclusione si deve giungere anche quando il lavoratore, come avviene nel caso di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, riceva l'indennità di disponibilità che, non avendo natura retributiva, non risulta integrabile.
Le predette considerazioni valgono per tutte le forme di integrazione salariale compresa la CIGD.
Pertanto, allo stato attuale, qualora i lavoratori intermittenti non possano accedere alle tutele
CP_1 ordinarie, può essere richiesto il trattamento di CIGD, ai sensi della circolare n. 41/2006, per il lavoratore intermittente che abbia risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali (in questo caso il 23/02/2020 considerata data
20 iniziale della causale “COVID-19 Nazionale”) e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media [di giornate] dei 12 mesi precedenti.
I lavoratori intermittenti non rientranti nelle condizioni di cui sopra per l'accesso all'integrazione salariale possono richiedere il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44, comma 1 del
D.L.18/2020 secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04/05/2020 che prevede tra i beneficiari: art. 2 comma 1. B) “lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.”
Ad essi è riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro erogata
CP_1 dall ”.
Nel caso in esame, come emerso dall'istruttoria svolta e sopra evidenziato, i periodi in cui la società procedeva di regola alla chiamata dei lavoratori intermittenti, quindi E_
degli appellanti, erano i periodi estivi, i ponti e i giorni festivi. Tra questi non rientra quindi il mese di febbraio.
È vero che dalle buste paga il mese di febbraio 2020 risulta essere un mese durante il quale gli appellanti avevano comunque lavorato ma manca la prova, non offerta dai lavoratori a ciò onerati, che alla data del 23 febbraio gli stessi, pur chiamati, non stessero lavorando a causa dell'evento sospensivo dovuto al covid.
Da qui il rigetto anche del quinto motivo di appello.
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'appello incidentale proposto dalla società E_
[...
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 223/2023 del Tribunale di US AR.
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge in favore di ciascuna parte appellata.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 12.12.2024
La Consigliera est Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera est
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 223/2023 del Tribunale di US
AR (est. dott.ssa Emanuela Fedele), promossa:
DA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Nico Parise, Roberto Zibetti Parte_5
ed elettivamente domiciliati in Gallarate, Piazza Risorgimento n. 5, presso lo studio dei difensori appellanti
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Scaramella ed elettivamente E_
domiciliata in Milano, via Alfonso Lamarmora n. 212, presso lo studio del difensore appellata-appellante incidentale
E
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bandera ed elettivamente domiciliata in US CP_2
AR (VA), Piazza Trento Trieste n. 2, presso lo studio del difensore
appellata
CONCLUSIONI
APPELLANTI Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n. 223/2023 del Giudice del Lavoro del Tribunale di US AR:
1. accertare e dichiarare l'invalidità, nullità e/o inefficacia per i gradati motivi sopra esposti dei verbali di conciliazione sottoscritti tra i Sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
1 , e (P.IV , nel Parte_4 Parte_5 E_ P.IV_1 dicembre del 2019 e di ogni atto presupposto e successivo ad essi connesso;
2. accertare e dichiarare la natura simulata e/o l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia, per i motivi meglio dedotti in narrativa, dei contratti a chiamata stipulati da ciascuno degli odierni ricorrenti a decorrere dalle rispettive date di iniziale assunzione o a decorrere dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel livello V del CCNL Commercio Confcommercio, a decorrere dalle rispettive date di iniziale assunzione e sino al mese novembre 2018, e nel livello V del CCNL Turismo Confcommercio, a decorrere dal successivo mese di dicembre 2018, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive di paga base, tredicesima, quattordicesima e TFR meglio precisate al par. C del ricorso di primo grado;
4. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del lavoro straordinario svolto così come meglio precisate al paragrafo D del ricorso di primo grado;
5. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla immediata riammissione al lavoro ed al pagamento da parte di (P.IV ), in persona del legale E_ P.IV_2 rappresentante pro tempore, di tutte le retribuzioni maturate e on riscosse, a decorrere dal mese di marzo 2020, in ragione dell'illegittima unilaterale sospensione del rapporto di lavoro;
6. accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2112 c.c. di (P.IV E_
) e per tutti i crediti maturati dai ricorrenti a decorrere dalle rispettive date P.IV_2 CP_2 di iniziale assunzione e sino al dicembre 2019, o a decorrere dalla successiva data ritenuta di giustizia;
e conseguentemente
7. condannare (P.IV ) e in solido tra loro (od, in E_ P.IV_2 CP_2 subordine, in proprio), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle differenze retributive maturate sino al dicembre 2019, a titolo di differenze retributive di paga base per rroneo inquadramento, tredicesima, quattordicesima e TFR, così come meglio precisate al precedente par. C, pari a:
- euro 40.042,90 in favore del sig. Parte_5
- euro 25.845,43 ciascuno in favore dei sig.ri e Parte_4 [...]
; Pt_2
- euro 32.566,65 ciascuno in favore dei sig.ri e Parte_1 Pt_3
[...] nonché delle ulteriori differenze retributive di paga base per erroneo inquadramento che i ricorrenti matureranno dal gennaio 2020 sino alla data di effettiva assegnazione del corretto inquadramento o, in via subordinata, pari a:
- euro 34.282,60 in favore del sig. Parte_5
- euro 22.391,00 ciascuno in favore dei sig.ri e;
Parte_4 Parte_2
- euro 28.116,07 ciascuno in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_3 oppure pari alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge dal dì del dovuto al saldo;
8. condannare (P.IV e in solido tra loro, in E_ P.IV_2 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario così come meglio precisate al citato par. D, pari a:
- euro 11.923,50 in favore del sig. Parte_5
- euro 8.405,10 ciascuno in favore dei sig.ri e;
Parte_4 Parte_2
- euro 10.190,10 ciascuno in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_3 oppure pari alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge dal dì del dovuto al saldo;
2 9. condannare (P.IV , in persona del legale rappresentante pro E_ P.IV_2 tempore, alla immediata riammissione al lavoro dei ricorrenti, con inquadramento nel V livello del CCNL Turismo Confcommercio applicato al rapporto o, in subordine, nel diverso livello ritenuto di giustizia dal Giudice adito;
10. condannare (P.IV , in persona del legale rappresentante E_ P.IV_2 pro tempore, al pagamento nei confronti dei ricorrenti delle retribuzioni maturate e non riscosse, a decorrere dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2021, e pari a complessivi euro 35.922,36 in favore di ciascun ricorrente o, in via subordinata, pari a complessivi euro euro 34.053,55 in favore di ciascun ricorrente, nonché delle ulteriori retribuzioni che i ricorrenti matureranno a decorrere dal mese di luglio 2021 all'effettiva riammissione in servizio, o pari ai diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
In via subordinata rispetto alle domande sub 2, 5 e 10 (legittimità contratti intermittenti) 11. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di (P.IV E_
) per aver omesso di richiedere l'indennità di cassa integrazione in favore dei P.IV_2 ricorrenti e, conseguentemente, condannare (P.IV , in persona E_ P.IV_2 del legale rappresentanti pro tempore, al risarcimento del danno nei confronti dei ricorrenti da quantificarsi, in via equitativa, in misura almeno pari all'indennità di cassa integrazione maturata e non riscossa a decorrere dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2021, la quale ad oggi ammonta a complessivi:
- euro 13.880,50 in favore del sig. Parte_5
- euro 15.322,10 in favore del signor Parte_3
- euro 13.801,28 in favore del signor;
Parte_1
- euro 16.404,32 in favore del signor;
Parte_4
- euro 16.418,77 in favore del signor;
Parte_2 nonché al pagamento delle ulteriori differenze retributive a titolo di indennità di cassa integrazione che i ricorrenti matureranno a decorrere dal mese di luglio 2021 alla data di effettiva riammissione in servizio, o pari ai diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso
12. con vittoria di spese e compensi professionali.
E_ In via principale, piaccia a codesta Ill.ma Corte D'Appello, respingere l'Appello formulato dai ricorrenti, confermare la Sentenza n. 223/2023 emessa in data 27 giugno 2023 dal Tribunale di US AR, Dott.ssa Emanuela Fedele, nelle statuizioni ivi contenute e accogliere l'appello incidentale formulato da avente a oggetto il diritto di manleva da parte di E_
In ogni caso, nella denegata ipotesi di modifica anche parziale della Sentenza di primo CP_2 grado accogliere anche in via incidentale subordinata le seguenti conclusioni in precedenza assorbite e così giudicare:
In via preliminare:
1) Accertare dichiarare che all'impugnazione effettuata con la lettera di cui ai docc. 45 e 46 di controparte non può attribuirsi effetto interruttivo per le ragioni meglio esposte in narrativa e conseguente dichiarare il ricorrente decaduto dall'azione.
2) Accertare dichiarare l'intervenuta decadenza all'impugnazione del verbale di accordo sottoscritto in data 1° dicembre 2019 a norma dell'art. 2113 c.c. respingendo conseguentemente le domande del ricorrente;
3) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione presuntiva delle differenze retributive richieste per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via principale:
1) Rigettare le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa.
3 In via subordinata:
2) Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere fondato il diritto dei ricorrenti all'inquadramento al superiore livello professionale – V – dalla data di assunzione sino alla data odierna, voglia, in ogni caso, tenere indenne la convenuta rispetto alla E_ integrale richiesta formulata da parte dei ricorrenti. In ogni caso anche nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande, voglia ridurre le pretese avanzate nel quantum determinando l'effettivo dovuto secondo le risultanze istruttorie ed i conteggi elaborati nella richiesta C.T.U.; In via incidentale:
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avanzate dai ricorrenti nei confronti di dichiarare tenuta e condannare (P.IV ), E_ CP_2 P.IV_3 con sede legale in Gallarate (VA), Corso Sempione n. 13 in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare / tenere indenne dalle richieste effettuate e E_ conseguentemente condannare al pagamento, in favore di di tutte CP_2 E_ le somme che questa dovesse essere condannata a versare ai ricorrenti a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese legali per le ragioni meglio esposte in narrativa;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
CP_2
NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dai Sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e avverso la sentenza n. 223/2023 emessa dal Tribunale di US
[...] Parte_5
AR in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata addì 27.06.2023, confermando integralmente la medesima e in ogni caso rigettare le domande di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado. Rigettare l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 223/2023 E_ emessa dal Tribunale di US AR in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata addì
27.06.2023, confermando integralmente la medesima e in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale trasversale di manleva di cui alla memoria difensiva del giudizio di primo grado.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.8.2023, gli appellanti hanno impugnato la sentenza n. 223/2023 che, in accoglimento parziale del ricorso, ha accertato lo svolgimento da parte dei predetti di mansioni riferibili al V livello del CCNL Confcommercio Turismo, ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive maturate dall'1.1.2020 al termine dei E_
rapporti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Ha respinto tutte le altre domande formulate dalle parti ed ha compensato integralmente le spese di lite.
Con il ricorso di primo grado i lavoratori avevano dedotto quanto segue:
- tutti assunti dalla società costituita in data 14 dicembre 2001, con oggetto Controparte_3
sociale la gestione parcheggi degli aeroporti, tra cui e Orio al Serio, che a dicembre CP_4
2019 cambiava denominazione sociale in (partita iva ) e in data E_ P.IV_1
17 dicembre 2020 si fondeva con assumendo la denominazione di mutando CP_2 CP_2
la P.IV in;
P.IV_3
4 -Lamqaddem assunto il 4.2.2009, con contratto di lavoro a chiamata a tempo indeterminato, con mansioni di addetto alla “gestione parcheggio”, liv. VI CCNL Commercio Confcommercio, dal
2018 CCNL Turismo Confcommercio, aveva 33 anni;
assunto il 17.10.2016, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, Pt_3
convertito in data 31 gennaio 2017 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di
“addetto al parcheggio e al trasporto persone verso e dalla stazione aeroportuale di Milano -
Malpensa”, liv. VI del CCNL Commercio Confcommercio e dal 2018 CCNL Turismo
Confcommercio, aveva 49 anni;
- assunto l'11.10.2016, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, Pt_1
convertito in data 31 gennaio 2017 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di
“autista e addetto al parcheggio”, livello VI del CCNL Commercio Confcommercio e dal dicembre
2018 del CCNL Turismo Confcommercio, aveva 41 anni;
- assunto il 20.6.2017, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, Pt_4
convertito in data 18 settembre 2017 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di
“addetto custodia e sorveglianza parcheggio”, livello VI CCNL Commercio Confcommercio e dal dicembre 2018 del CCNL Turismo Confcommercio, aveva 34 anni;
assunto il 20.6.2017, con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, convertito in Pt_2
data 18 settembre 2017 in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di “addetto custodia e sorveglianza parcheggio”, livello VI del CCNL Commercio Confcommercio e dal dicembre 2018 del CCNL Turismo Confcommercio, aveva 43 anni;
-con atto notarile del 18 dicembre 2019, l'originaria (partita iva E_
, oggi cedeva alla (P.IV ) i rami P.IV_1 CP_2 E_ P.IV_2
d'azienda “Aeroporto , sito in Cardano al Campo, e Controparte_5
“Aeroporto ”, sito in Azzano San Paolo;
Controparte_6
-tutti i ricorrenti passavano dal 1.1.2020 al 2.3.2020 alle dipendenze della nuova società CP_1
(P.IV , quando a causa dell'emergenza epidemiologica Sars-Cov-2 CP_1 P.IV_2
(Covid 19) si azzerava sostanzialmente l'attività produttiva della società, per essere integralmente sospesa nel mese di marzo 2020;
-tutti gli appellanti avevano svolto mansioni di autista addetto alla guida delle navette che dal parcheggio di Cardano al Campo della società convenuta conducevano i clienti ai terminal 1 e 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa;
-tutti gli appellanti avevano lavorato 6 giorni a settimana per 10 ore al giorno, per 55/56 ore alla settimana, con un giorno di riposo a settimana variabile ( dalle ore 13.00 alle ore Parte_2
24.00; dalle ore 20.00 alle ore 6.00; dalla data di iniziale Parte_4 Parte_3
5 assunzione e sino alla fine dell'anno 2017, dalle ore 4.00 alle ore 14.00 e, a decorrere dall'anno
2018, dalle ore 20.00 alle ore 6.00; dalla data di iniziale assunzione e sino Parte_1 alla fine dell'anno 2017, dalle ore 3.00 alle ore 15.00 e, a decorrere dall'anno 2018, dalle ore 20.00 alle ore 6.00; lavorava, per lo più di notte, nel rispetto di turni estremamente variabili - Parte_1
dalle ore 2.00 alle ore 14.00, dalle re 3.00/4.00 alle ore 16.00, dalle ore 20.00 alle ore 6.00, dalle ore 7.00 alle ore 20.00-). Lo straordinario, pari a 20 ore settimanali (lavoravano 55/60 ore settimanali su 40 di lavoro ordinario), risultava anche da “scontrini” compilati dalla sig.ra
(moglie del legale rapp.te). Lo straordinario veniva pagato € 6 all'ora e nei Controparte_7
cedolini paga era riportato solo in parte;
- in data 10.12.2019, circa 8 giorni prima della cessione dei rami di azienda di cui non erano a conoscenza, sottoscrivevano con la vecchia (partita iva ), oggi E_ P.IV_1
dei verbali di conciliazione. I verbali, contrariamente all'intestazione –Verbale di CP_2
conciliazione in sede sindacale-, non erano sottoscritti in sede sindacale, non era presente il sindacalista ma c'era solo la sig.ra non veniva data loro lettura del contenuto. Controparte_7
Secondo i lavoratori la cessione dei rami di azienda era una truffa come dimostrerebbero le conversazioni intercorse, in data 28 dicembre 2020 ed in data 10 dicembre 2020, tra Parte_1
e (fratello della sig.ra e tra ed
[...] Persona_1 Controparte_7 Parte_5
il collega Per_2
- i ricorrenti impugnavano i verbali di conciliazione in data 5.8.2020, tranne che procedeva Pt_2
all'impugnazione in data 1.10.2020;
- nel mese di marzo 2020, la nuova società (P.Iva ) avviava la CP_1 CP_1 P.IV_2
procedura di cassa integrazione che non riguardava i lavoratori a chiamata, nonostante i loro rapporti fossero stati trasformati in rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal mese di gennaio 2018, come risultante dalle buste paga, e nonostante la cassa integrazione spettasse comunque anche ai lavoratori a chiamata;
- dal 3.3.2020 non svolgevano più attività lavorativa e non ricevevano alcuna retribuzione.
Chiedevano di accertare:
-l'invalidità/nullità dei verbali di conciliazione stipulati con la vecchia (P.IV E_
) oggi P.IV_1 CP_2
-la natura simulata e/o illegittimità nullità dei contratti a chiamata;
-il diritto al liv. V;
-lo straordinario;
6 -il diritto alla riammissione in servizio ed al pagamento da parte della nuova E_
(P.IV ) alle retribuzioni dal mese di marzo 2020 in ragione dell'illegittima P.IV_2
unilaterale sospensione del rapporto di lavoro;
-la responsabilità ex art. 2112 cc della nuova (P.IV ) e di E_ P.IV_2 CP_2
per i crediti maturati dalle assunzioni al dicembre 2019;
[...]
-condannare le due società al pagamento delle differenze retributive maturate fino a dicembre 2019
a titolo di differenze retributive di paga base per erroneo inquadramento, tredicesima, quattordicesima e TFR, nonché delle ulteriori differenze retributive di paga base per erroneo inquadramento che i ricorrenti matureranno dal gennaio 2020 sino alla data di effettiva assegnazione del corretto inquadramento;
-condannare le società al pagamento dello straordinario;
-condannare la nuova (P.IV ) alla riammissione in servizio ed E_ P.IV_2
al pagamento della retribuzione dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2021, nonché delle retribuzioni che matureranno fino all'effettiva riammissione in servizio.
In via subordinata accertare la responsabilità della nuova (P.IV E_
) per aver omesso di richiedere l'indennità di cassa integrazione e condannarla al P.IV_2 risarcimento del danno pari all'indennità non riscossa dal mese di marzo 2020 al mese di luglio
2021, nonché quelle che matureranno dal mese di luglio 2020 alla riammissione in servizio.
Il Tribunale, con riferimento ai verbali di conciliazione, dopo averne rilevato il contenuto transattivo ai sensi degli artt. 1965 e 2113 cc, ha accolto l'eccezione di decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 2113, co 2, cc, formulata dalla vecchia E_
oggi per essere stati i verbali impugnati oltre i 6 mesi. CP_2
Secondo il primo giudice, per il compimento di attività stragiudiziale, come la sottoscrizione in sede sindacale del verbale di conciliazione, non opererebbero la sospensione dei termini prevista dall'art. 4, co. 4, d.l.
2.3.2020 n. 9 ( dal 22.2.al 31.3.2020) per una zona geografica limitata, della quale non fanno parte i comuni di interesse in giudizio, né la sospensione prevista dall'art. 1, co 2,
d.l.
8.3.2020 n. 11 per tutto il territorio nazionale (dal 9 al 22 marzo 2020), né la sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 d.l. n. 18/2020 ed all'art. 36 d.l. n. 23/2020.
Ha escluso l'annullabilità dei verbali per vizio del consenso, nello specifico dolo omissivo, per non essere stato loro spiegato il contenuto dei verbali, perché l'incapacità dei lavoratori di leggere e comprendere, presupposto del vizio, non era stata provata. Nemmeno era stato spiegato in cosa sarebbe consistita la condotta della sig.ra che a dire dei lavoratori li avrebbe Controparte_7
indotti alla sottoscrizione.
7 I verbali di conciliazione in ogni caso seguirono gli accordi sindacali sottoscritti ex art. 47 L. n.
428/90 in sede di cessione di ramo d'azienda, a riprova di una cornice istituzionalizzata della cessione d'azienda.
Quindi ha respinto ogni domanda nei confronti della vecchia società oggi CP_1 CP_1
CP_2
Con riferimento alle domande formulate nei confronti della nuova partendo E_
dalla data di inizio del rapporto con la predetta (1.1.2020), ha accertato il diritto dei lavoratori all'inquadramento nel V livello CCNL Confcommercio Turismo, essendo emerso dall'istruttoria svolta lo svolgimento dell'attività di autista di navette.
Ha, quindi, condannato la al pagamento delle differenze maturate Parte_6 dall'1.1.2020 al termine dei rapporti, escludendo la solidarietà della società trattandosi CP_2
di somme relative al periodo successivo alla cessione
Quanto ai rilievi formulati con riferimento ai contratti a chiamata:
- ha escluso l'assenza dei DVR, prodotti sia da che dalla CP_2 Parte_6
- ha escluso l'applicabilità nel settore turismo del limite delle 400 giornate lavorate nel triennio, essendo pacifica l'applicazione ai lavoratori del CCNL Confcommercio Turismo sicuramente dalla cessione del ramo d'azienda in data 1.1.2020;
- ha ritenuto, in ragione dell'accertata mansione di autista, legittimo l'utilizzo del contratto a chiamata in deroga al limite di età sulla base del regio decreto n. 2657/1923.
Gli appellanti censurano la sentenza con plurimi motivi.
Con il primo motivo, intitolato “Illegittimità contratti a chiamata per insussistenza requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art- 13, co 2, d.lgs. 81/2015”, insistono per l'applicabilità al caso in esame dell'art. 13 d.lgs. n. 81/2015.
Da ciò scaturirebbe l'illegittimità dei contratti a chiamata per le seguenti ragioni:
-difetta l'elemento soggettivo dell'età, non avendo i lavoratori all'epoca della stipulazione dei contratti l'età prevista dalla norma (meno di 24 anni e non più di 55 anni);
-il tipo di attività svolta -autista- è escluso dal novero delle mansioni per le quali possono essere stipulati contratti a chiamata;
-i CCNL applicati dalle società appellate non hanno previsto i casi di ricorso al lavoro intermittente, né il Ministero del Lavoro ha emanato un decreto attuativo;
-il CCNL Trasporto Merci, ossia il principale CCNL inerente alle mansioni di autista, ha vietato il ricorso al contratto intermittente;
8 -inapplicabilità al caso in esame del regio decreto 2657/1923. In particolare, originariamente il contratto intermittente risulta disciplinato dagli artt. 22 e ss. del d.l.gs. n. 276/2003. In base agli artt. 34, co, 1, e 40 d.lgs. n. 276/2003, i contratti a chiamata potevano essere stipulati secondo le esigenze individuate dai CCNL o in via provvisoriamente sostitutiva dal Ministero del lavoro con apposito decreto. Il successivo art. 40 ha stabilito che decorsi 5 mesi dall'entrata in vigore del decreto senza la determinazione da parte dei CCNL dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il
Ministro del lavoro convoca le OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori per promuovere l'accordo ed in mancanza di accordo individua in via provvisoria e con proprio decreto i casi di lavoro intermittente. È stato emanato il D.M. 23.10.2004 che per l'individuazione delle tipologie di attività ha rinviato al regio decreto 6.12.1923 n. 2657. La legge Fornero non ha abrogato l'art. 40 d.lgs. n. 276/2003 e nemmeno il rinvio al regio decreto del 1923. Solo il d.lgs. 81/2015, con l'art. 55, co 1, lett. d), ha abrogato espressamente l'art. 40 d.lgs. n. 276/2003. Quindi dall'8.3.2015 non sono più applicabili né il D.M. 23.10.2004 né il regio decreto n. 2657/1923 ma solo l'art. 13
d.lgs. n. 81/2015.
Secondo detta norma i casi di lavoro intermittente se non individuati dai CCNL devono essere individuati dal Ministero del Lavoro con apposito decreto, che ad oggi non è stato emanato. Gli stessi CCNL applicati dalle società non hanno effettuato detta individuazione. Anzi il CCNL
Trasporto Merci ha espressamente vietato per gli autisti il contratto intermittente.
Con il secondo motivo, intitolato “Illegittimità contratto a chiamata per attività di autisti addetti al trasporto di persone”, evidenziano come in ogni caso il regio decreto n. 2657/1923 non preveda l'attività di autista tra le attività discontinue che legittimano la stipula del contratto intermittente.
Con il terzo motivo, intitolato “omesso esame avente ad oggetto la simulazione del rapporto di lavoro intermittente”, ritengono documentale lo svolgimento dell'attività di autista in maniera continuativa, 6 giorni su 7, per almeno 10 ore al giorno, “e dunque, in modo tutt'altro che
“discontinuo”, attraverso gli scontrini e le buste paga, rispetto ai quali scontrini ribadiscono l'istanza di perizia calligrafica. Ribadiscono, occorrendo, anche la richiesta di prova testimoniale.
Con il quarto motivo, intitolato “Pacifica assenza di una valida valutazione del rischio antecedente al passaggio dei ricorrenti alle dipendenze della società cessionaria”, richiamato l'art. 14, co 1, lett.
c), d.lgs. n. 81/2015, eccepiscono l'assenza del DVR da parte di nella sua qualità di CP_2 soggetto subentrato ex art. 2112 cc”.
9 In particolare, secondo gli appellanti il DVR prodotto da 34- avrebbe una data di CP_8
sottoscrizione falsa, trattandosi di documento digitale creato in data 19.12.2016 e stampato e sottoscritto sei mesi prima l'11.7.2016;
Quanto ai DVR prodotti da . 11 e 12-: CP_9
-il DVR1 -doc. 11- è un collage di documenti: da pag 1 a 12 contiene l'estratto di un DVR recante la data del 19.6.2018 non certa perché a pag. 9 manca sottoscrizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale dott.ssa ; da pag. 13 a pag. 26 contiene Persona_3
l'estratto di un DVR recante la data 24.11.2017 non certa;
-il DVR2 -doc. 12- reca la data non certa del 7.9.2020 perché manca della sottoscrizione del medico competente dott.ssa , e comunque la data di sottoscrizione è successiva Persona_4 all'assunzione degli appellanti ed alla data in cui la società si è avvalsa di detti lavoratori
(1.1.2020).
In sostanza, tutti e tre i DVR non hanno data certa anteriore al 18.12.2019, quanto a e alla CP_1
data di assunzione di ciascun lavoratore, quanto a CP_2
Da qui a norma dell'art. 14 d.lgs. n. 81/2015 il diritto all'assunzione a tempo pieno e indeterminato, non potendosi fare ricorso al contratto a chiamata.
Con il quinto motivo, intitolato “Domanda subordinata, omesso esame domanda di risarcimento in ragione della condotta dolosamente inadempiente del datore di lavoro”, ritengono che, qualora i contratti fossero ritenuti genuini, i lavoratori avrebbero avuto diritto a poter beneficiare, quali lavoratori a chiamata, dell'indennità di cassa integrazione Covid di cui all'art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga) del D.L. n.18 del 17.3.2020, come riconosciuto CP_1 dall' con circolare n. 47 del 28.3.2020, che richiama circolare n. 41 del 2006. Con conseguente risarcimento dei danni subiti in ragione del comportamento inadempiente del datore di lavoro che ha dolosamente omesso di chiedere la cassa integrazione per indurre gli appellanti a dimettersi.
Con il sesto motivo, intitolato “Gli accordi conclusi dopo il 18.12.2019 con la sola società cedente non sono giuridicamente qualificabili come transazione”, evidenziano come all'epoca della formalizzazione non ci fosse alcuna res litigiosa nemmeno potenziale tra i lavoratori e la odierna
In discussione, come emerge dall'accordo, vi erano solo le ultime tre buste paga di CP_2
settembre, ottobre e novembre 2019 non pagate. Quindi non opera il regime della decadenza ex art. 2113 cc
10 Con il settimo motivo, intitolato “in subordine erronea esclusione della sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale covid”, evidenziano l'illegittimità dei verbali di conciliazione in quanto non sottoscritti in sede sindacale. In ogni caso contestano l'intervenuto decorso del termine decadenziale di 6 mesi prescritto dall'art. 2113 cc operando la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale.
Con l'ottavo motivo, intitolato “Erronea ritenuta insussistenza del vizio del consenso assorbito dall'accoglimento del sesto motivo”, richiamano il capitolo di prova 94) a sostegno della grave minaccia che avrebbe indotto i lavoratori a sottoscrivere i verbali di conciliazione.
Con il nono motivo, intitolato “Inefficacia dei verbali di conciliazione nei confronti della cessionaria ”, contestano l'efficacia transattiva dei verbali di conciliazione anche nei CP_1
confronti della società cessionaria, attuale E_
Si è costituita la società (C.F. ) chiedendo il rigetto dell'appello e E_ P.IV_2
spiegando appello incidentale con il quale rileva la carenza di legittimazione passiva rispetto ai crediti vantati dai lavoratori che quantomeno fino all'1.1.2020 andrebbero chiesti in via esclusiva a
CP_2
Solamente laddove risultasse di fatto inadempiente, allora i lavoratori sarebbero CP_2
legittimati a richiedere le suddette somme direttamente a la quale, in ogni E_
caso, avrebbe diritto di rivalsa verso CP_2
In ogni caso la rinuncia e liberatoria rilasciata dai lavoratori nei confronti del responsabile principale con i verbali di conciliazione sottoscritti in sede protetta libera la cessionaria ex art. 1301 cc.
Nell'ipotesi di riconoscimento della responsabilità solidale di ai sensi dell'art. E_
2112 cc, svolge domanda di manleva nei confronti di CP_2
Si è costruita la società chiedendo il rigetto dell'appello principale e dell'appello CP_2
incidentale.
La causa, assunte le prove testimoniali, è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
11 Per ragioni di ordine logico va affrontato innanzitutto il sesto motivo di appello relativo alla legittimità degli accordi conciliativi conclusi in data 10.12.2019 con (partita iva E_
) oggi P.IV_1 CP_2
Le doglianze dei lavoratori sono fondate, anche se le stesse, come si evidenzierà in seguito non comportano le conseguenze oggetto delle domande.
Va ricordato che, per costante giurisprudenza, per poter qualificare come atto di transazione l'accordo tra lavoratore e datore di lavoro è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, per cui, ove manchi l'elemento dell'“aliquid datum, aliquid retentum”, essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. (cfr. Cass. n. 25600/2022; Cass.
n.16154/2021; Cass. n.28448/2018).
In particolare, quanto agli “elementi del contratto di transazione, questi sono comunemente identificati nella "res litigiosa" (ad integrare la quale, peraltro, "non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più precisi termini di una lite, e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione"; così in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 4 maggio 2016, n. 8917, Rv. 639880-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 10 aprile 2006, n.
8301, Rv. 589205-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11142, Rv. 565142-01; Cass. Sez. Lav., sent. 11 marzo 1983, n. 1846 Rv. 426678-01) e nel "nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite" (così, del pari in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 8917 del 2016, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 2, sent. 7 maggio 1997, n. 3969, Rv. 504114-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 settembre 1990, n. 9114, Rv. 469171-01). (cfr. Cass. n. 25600/2022)
La Suprema Corte ha più volte rilevato che ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e che pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale. Nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti.
Nel caso in esame, nei verbali conciliativi si dà atto dell'intervenuto trasferimento del ramo d'azienda, della volontà del datore di lavoro di liquidare le competenze maturate in costanza di rapporto al 31.12.2019, del mandato sindacale conferito dal singolo lavoratore al fine di
12 controllare i conteggi, della disponibilità della società di procedere al relativo pagamento ma tramite la sottoscrizione di un verbale conciliativo in sede sindacale. Segue la dichiarazione del lavoratore di “non avere null'altro a pretendere nei confronti della società per qualsiasi titolo, ragione o causa, sia in riferimento ad aspetti economici che rivalse di ogni ordine e tipo ed aspetto e comunque ragioni connesse e collegate, direttamente od indirettamente con l'intercorso rapporto di lavoro e sino alla data del trasferimento al nuovo datore di lavoro che avrà decorrenza dal prossimo 1 gennaio 2020”.
È evidente come a seguito della rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro i lavoratori non abbiano ottenuto alcunché in cambio oltre a quanto dovuto agli stessi già per legge e contratto.
A nulla rileva, peraltro, che la transazione sia stata effettuata in sede sindacale atteso che, perché possa applicarsi l'art. 2113 c.c., comma 4, che esclude la possibilità di impugnativa delle conciliazioni sindacali, deve pur sempre trattarsi di un atto qualificabile come transazione e non di una mera quietanza liberatoria.
In ogni caso, va evidenziato come difetti nel caso in esame anche la natura di conciliazione sindacale per non essere stata la stessa sottoscritta in sede sindacale bensì presso la sede di
Cardano Al Campo, come allegato dai lavoratori e non contestato dalla società.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che “La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore. (cfr. Cass. ordinanza n. 10065/2024)
L'accoglimento del sesto motivo di appello assorbe i motivi da sette a nove.
Passando all'esame dei motivi di appello da uno a quattro, relativi alla legittimità dei rapporti di lavoro intermittenti, va innanzitutto affermata l'applicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 13 d.lgs. n. 81/2015 vigente all'epoca della sottoscrizione dei contratti in esame, con la sola esclusione del contratto stipulato da in data 4.2.2009. Parte_5
Come precisato dalla Corte di Cassazione, “2.1. È noto che il d.lgs. n. 276 del 2003 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento la regolamentazione del contratto di lavoro intermittente (art. 33-40 d. Igs cit.) il quale, secondo la definizione legislativa di cui all'art. 33 d.
Igs cit., è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.
2.2. Tale regolamentazione ha avuto vicende contrastanti posto che dopo una prima abrogazione ad opera della legge n. 247 del 2007 l'istituto è stato ripristinato nella formulazione iniziale dal
13 d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 (art. 39, comma 11), e successivamente modificato dalla legge n. 92 del 2012 e, a distanza di un anno, dal d.l. n. 76 del 2013, convertito dalla legge n. 99 del 2013, con il duplice obiettivo di limitarne il campo d'applicazione e di introdurre correttivi diretti a contrastare forme distorsive di ricorso all'istituto.
2.3. Il d. Igs. n. 81 del 2015, sul riordino dei contratti di lavoro, emanato in attuazione della legge delega n. 183 del 2014 (cd. Jobs act), ha riformulato ora negli artt. 13-18 la disciplina del contratto in esame, senza alterarne i tratti caratteristici che restano confermati.
Lo stesso provvedimento dispone contestualmente l'abrogazione, a decorrere dal 25 giugno 2015, della previgente normativa.” (cfr. Cass. n. 29423/2019)
Con riferimento al contratto stipulato da si applica invece la disciplina Parte_7
prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 276/2003, vigente all'epoca, che nel contenuto, come sopra evidenziato, non si discosta da quanto previsto dall'art. 13 d.lgs. n. 81/2015.
L'art. 13 d.lgs. n. 81/2015 così dispone:
Definizione e casi di ricorso al lavoro intermittente:
“
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
14
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.
Pacificamente i lavoratori all'epoca della stipulazione dei contratti non avevano l'età prevista dalla norma e, come accertato dalla sentenza -non impugnata sul punto-, hanno sin dall'inizio dei rapporti di lavoro svolto sempre mansioni di autista ed agli stessi dal dicembre 2018 è stato applicato il CCNL Turismo Confcommercio.
Secondo i lavoratori appellanti, l'assenza del solo requisito dell'età comporterebbe l'automatica conversione del rapporto intermittente in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La tesi non è fondata.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato in maniera costante che i due requisiti, età e discontinuità, sono alternativi.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “i presupposti che legittimano la stipula del contratto di lavoro intermittente ex art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015 - età del lavoratore e discontinuità dell'attività - non devono necessariamente concorrere, in quanto il legislatore ha previsto due distinte ipotesi di lavoro intermittente, l'una giustificata dal requisito, oggettivo, dell'attività discontinua e l'altra da quello, soggettivo, dell'età del lavoratore.” (cfr. Cass n.
22086/2023).
Nel caso in esame, non ricorrendo il requisito dell'età, bisogna verificare la sussistenza del requisito oggettivo della discontinuità dell'attività lavorativa.
Prima di procedere a detta verifica va però risolta l'ulteriore questione relativa all'attività rispetto alla quale sarebbe ammissibile il ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Secondo i lavoratori appellanti, a norma dell'art. 13 d.lgs. n. 81/2015 le ipotesi di lavoro intermittente, se non individuate dai CCNL, dovrebbero essere individuate dal Ministero del
Lavoro con apposito decreto. Decreto che ad oggi non è stato emanato. Gli stessi CCNL applicati dalle società non hanno effettuato alcuna individuazione.
Diversamente il CCNL Trasporto Merci ha vietato per gli autisti il contratto intermittente.
Applicando il CCNL Trasporto Merci al caso in esame, il contratto intermittente sarebbe ad oggi possibile solo per i lavoratori con meno di 25 anni o più di 55 anni, requisiti non sussistenti nel caso in esame.
La tesi dei lavoratori non è condivisibile.
Con riferimento all'individuazione dell'attività oggetto dei contratti intermittenti, va evidenziato come la contrattazione collettiva se da un lato può individuare le esigenze per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente, dall'altro lato non può impedire alle parti di utilizzare detta tipologia di contratto anche se non prevista dal CCNL.
15 In tal senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “L'art. 34, comma 1, d. Igs n. 276 del 2003 si limita, infatti, a demandare alla contrattazione collettiva la individuazione delle «esigenze>> per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, senza riconoscere esplicitamente alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale;
né un siffatto potere di veto può ritenersi implicato dal richiamato
«rinvio>> alla disciplina collettiva che concerne solo un particolare aspetto di tale nuova figura contrattuale e che nell'ottica del legislatore trova verosimilmente il proprio fondamento nella considerazione che le parti sociali, per la prossimità allo specifico settore oggetto di regolazione, sono quelle maggiormente in grado di individuare le situazioni che giustificano il ricorso a tale particolare tipologia di lavoro.
2.7. Sotto il profilo sistematico l'assunto della possibilità per le parti collettive di impedire del tutto la utilizzazione di tale forma contrattuale risulta smentito dalla contestuale previsione nell'ambito del primo comma dell'art. 34 di un potere di intervento sostitutivo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi con apposito decreto trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, previsione che denota in termine inequivoci la volontà del legislatore di garantire l'operatività del nuovo istituto, a prescindere dal comportamento inerte o contrario delle parti collettive. Ciò in coerenza con il complessivo impianto della legge delega n. 30 del 2003 e con le dichiarate finalità della stessa di disciplina o razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite (art. 4).
L'art. 40 d. Igs cit. il quale nella ipotesi di mancata determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al contratto di lavoro intermittente prevede una specifica procedura, da espletarsi nel rispetto di contenute cadenze temporali, finalizzata alla promozione dell'accordo sul punto dei soggetti negoziali e, in mancanza, dispone che entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individui in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
2.8. Ulteriore conferma della lettura qui condivisa si trae, infine, dalla previsione del comma tre dell'art. 34 d. Igs cit. il quale tra le ipotesi di divieto del ricorso al lavoro intermittente non contempla anche quella di inerzia o veto delle parti collettive.” (cfr. Cass. n. 29423/2019)
Le stesse considerazioni elaborate della Suprema Corte valgono con riferimento all'art. 13 d.l.gs n.
81/2015 che, come sopra evidenziato, riproduce l'art. 34 d.lgs. n. 276/2003.
16 I contratti in esame, da un punto di vista formale, appaiono quindi legittimi, non essendoci preclusioni alla possibilità di stipulare contratti a chiamata anche senza una espressa previsione nel
CCNL o in un decreto ministeriale.
Quanto all'ulteriore censura relativa all'asserita assenza dei DVR la stessa non è fondata.
Rispetto ai DVR allegati dalla società la censura è addirittura inammissibile per E_
essere sollevata per la prima volta solo in appello, non avendo i lavoratori sollevato in primo grado alcuna contestazione, come risulta dal verbale della prima udienza utile del 9.2.2022.
Quanto ai DVR allegati dalla società i lavoratori eccepiscono la falsità della data di CP_2
sottoscrizione in quanto il documento digitale sarebbe stato creato in data 19.12.2016 e stampato e sottoscritto sei mesi prima e precisamente l'11.7.2016.
L'eccezione, come evidenziato anche dalla società è del tutto sprovvista di fondamento CP_2
in quanto, come risulta in maniera oggettiva, il documento allegato non è altro che la scansione fatta in data 19.12.2016 del documento originale creato e sottoscritto in data 11.7.2016.
In ogni caso, solo per completezza, si evidenza che, seppure fosse provata l'assenza dei DVR, la conseguenza non sarebbe la conversione dei contratti intermittenti in contratti a tempo pieno e indeterminato (cfr. Cass. n. 378/2024).
Passando alla verifica della sussistenza dell'elemento oggettivo della discontinuità dell'attività lavorativa, va preliminarmente ricordato che il contratto di lavoro intermittente si caratterizza rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per un peculiare schema causale: la messa a disposizione della prestazione lavorativa, in favore del datore di lavoro, conformata alla necessità datoriale di disporre di forza lavoro, intermittente e flessibile, in assenza di una necessità continuativa che orienta, pertanto, la collocazione temporale della prestazione;
dal suo canto, per il lavoratore, la continuativa messa a disposizione può essere tutelata con il riconoscimento del diritto all'indennità di disponibilità durante i periodi non lavorati.
Nel caso in esame i contratti a chiamata prevedevano l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la chiamata nel rispetto del preavviso di un giorno o in alcuni casi di due giorni, in forma verbale o telefonica.
L'istruttoria svolta sia in primo grado che in appello ha confermato lo svolgimento da parte degli appellanti dell'attività lavorativa a seguito di chiamata ed in determinati periodi dell'anno.
In particolare, i testi hanno dichiarato di essere stati lavoratori a chiamata della società
[...]
di aver lavorato in particolare nei periodi estivi - da giugno a settembre-, durante i CP_1
ponti e nei giorni festivi, nell'ambito di singoli turni di otto ore. Con le stesse modalità avevano lavorato anche gli odierni appellanti -(cfr. testi: , dipendente di altra società Testimone_1
fino al 2018/2019, ha precisato di aver lavorato soprattutto nei fine settimana e nei periodi di ferie
17 goduti presso l'altro datore di lavoro, lavorando con orari variabili “a seconda della chiamata”, i
“ricorrenti facevano lo stesso”; ha dichiarato di essere stato dipendente di Testimone_2 CP_1
“nel 2014, nel periodo estivo. Poi dalla primavera del 2018 sino alle dimissioni del 3
[...]
gennaio 2020 come lavoratore a chiamata”, “durante l'estate facevo la giornata dalle 07:00 di mattina alle 07:00 di sera. Nei periodi dei ponti facevo 6/8 ore a seconda delle esigenze della società; nei periodi di minor traffico venivo chiamato generalmente il sabato e/o la domenica per
6/8 ore”. Lo stesso facevano gli odierni appellanti.; ha dichiarato “ho Testimone_3
lavorato per la società resistente dal 2017 al 2020 con mansioni di parcheggiatore, spostamento macchine e navetta (trasporto persone) con contratto a chiamata. Normalmente venivo chiamato per la mattina dalle 3 alle 12.00. Sabato e domenica anche fino 16.00”. (…) i ricorrenti svolgevano la mia stessa attività”; , ha dichiarato “Preciso che l'attività della Testimone_4
Travel è stagionale con picchi di attività nei mesi estivi da giugno a settembre e nei giorni festivi o in occasione dei ponti. (…) Di regola i ricorrenti li vedevo più frequentemente nei predetti periodi di picco, mentre li vedevo più raramente negli altri mesi dell'anno.”; ha Testimone_5
dichiarato “Per quanto riguarda i dipendenti a chiamata venivano chiamati a seconda delle esigenze per coprire uno dei turni sopra indicati o anche un minor numero di ore lavorative (…)
Gli appellanti, come ho detto, venivano contattati per svolgere il turno ed erano liberi di accettare
o meno il turno. Di regola accettavano sempre.”)-.
Ulteriore conferma della chiamata effettuata a seconda delle esigenze della società, emerge anche dalle buste paga che non sono state contestate dagli appellanti con riferimento al numero di giorni indicati come lavorati ma solo con riferimento alle ore di lavoro giornaliere effettivamente svolte.
Come sopra evidenziato, ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro a chiamata non vale il numero di ore di lavoro svolte giornalmente.
In tal senso, quindi, alcun rilievo assume la circostanza dell'indicazione nelle buste paga a partire del genio 2018 della dicitura “operaio full time tempo indeterminato”,
Quanto alle ore di lavoro svolte giornalmente, l'istruttoria dibattimentale, ed in particolare quella svolta in appello, non ha offerto alcuna prova rigorosa circa lo svolgimento di ore di lavoro straordinario rivendicato dagli appellanti a decorrere dal primo contratto di lavoro antecedente alla cessione del ramo di azienda.
Né detta prova può provenire dai cd “scontrini”, asseritamente compilati da Controparte_7
recanti, a detta degli appellanti, le ore di lavoro straordinario asseritamente svolte e non riportate nelle buste paga.
18 Trattasi invero di fogli recanti numeri ed in alcuni casi anche le sigle “ANF”, “RENZI”,
“DETRAZ”, senza alcun riferimento al singolo lavoratore e ai giorni di lavoro, e senza alcuna firma e data. Quindi privi di qualsiasi portata probatoria.
La legittimità dei contratti a chiamata, come sopra accertata, non comporta, come ipotizzato dagli appellanti, il diritto a beneficiare dell'indennità di cassa integrazione covid di cui all'art. 22 del d.l.
n. 18 del 17.3.2020.
I lavoratori appellanti censurano l'omessa richiesta della cassa integrazione da parte della società, da qui l'asserito diritto al relativo risarcimento del danno.
L'art. 22, co 1, d.l. n. 18 del 17.3.2020 prevede che: “
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto
2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.”.
19 Come documentato dalla società (cfr. doc. 6 del fascicolo di I grado), la E_
CP_1 Regione Lombardia, rifacendosi alle stesse circolari richiamate dai lavoratori appellanti, dettava le seguenti linee guida:
“Qual è il trattamento previsto per i lavoratori intermittenti?
L'art. 3 comma 3 dell'Accordo Quadro regionale prevede che i lavoratori intermittenti possono accedere alla CIGD nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi.
CP_1 La circolare n. 47/2020 al punto F prevede che “rientrano (nel trattamento di CIGD) anche
i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L'accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento
CP_1 in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.” CP_1 In una risposta ad un quesito l ha precisato che:
Le tipologie di lavoro intermittente sono due:
1) con obbligo di risposta alla chiamata e, in cambio di tale obbligo, il lavoratore - oltre alla retribuzione commisurata alle ore di lavoro effettivamente svolte - riceve l'indennità di disponibilità per i periodi di inattività;
2) senza obbligo di risposta alla chiamata e, quindi, il lavoratore non percepisce l'indennità di disponibilità nei periodi di inattività.
Nei periodi di effettiva occupazione, quindi in entrambe le tipologie sopra richiamate, il lavoratore è titolare di tutti diritti spettanti agli altri lavoratori subordinati e, pertanto, è destinatario anche dell'eventuale integrazione salariale richiesta dal datore, se ha risposto alla chiamata prima del verificarsi dell'evento sospensivo o riduttivo dell'attività lavorativa.
Al contrario, se l'evento sospensivo si verifica quando il lavoratore non è ancora stato chiamato
e, quindi, quando non sta lavorando, non ha diritto all'integrazione salariale perché non esiste una retribuzione persa da integrare. Alla stessa conclusione si deve giungere anche quando il lavoratore, come avviene nel caso di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, riceva l'indennità di disponibilità che, non avendo natura retributiva, non risulta integrabile.
Le predette considerazioni valgono per tutte le forme di integrazione salariale compresa la CIGD.
Pertanto, allo stato attuale, qualora i lavoratori intermittenti non possano accedere alle tutele
CP_1 ordinarie, può essere richiesto il trattamento di CIGD, ai sensi della circolare n. 41/2006, per il lavoratore intermittente che abbia risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali (in questo caso il 23/02/2020 considerata data
20 iniziale della causale “COVID-19 Nazionale”) e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media [di giornate] dei 12 mesi precedenti.
I lavoratori intermittenti non rientranti nelle condizioni di cui sopra per l'accesso all'integrazione salariale possono richiedere il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44, comma 1 del
D.L.18/2020 secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 04/05/2020 che prevede tra i beneficiari: art. 2 comma 1. B) “lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.”
Ad essi è riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro erogata
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Nel caso in esame, come emerso dall'istruttoria svolta e sopra evidenziato, i periodi in cui la società procedeva di regola alla chiamata dei lavoratori intermittenti, quindi E_
degli appellanti, erano i periodi estivi, i ponti e i giorni festivi. Tra questi non rientra quindi il mese di febbraio.
È vero che dalle buste paga il mese di febbraio 2020 risulta essere un mese durante il quale gli appellanti avevano comunque lavorato ma manca la prova, non offerta dai lavoratori a ciò onerati, che alla data del 23 febbraio gli stessi, pur chiamati, non stessero lavorando a causa dell'evento sospensivo dovuto al covid.
Da qui il rigetto anche del quinto motivo di appello.
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'appello incidentale proposto dalla società E_
[...
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 223/2023 del Tribunale di US AR.
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 5.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge in favore di ciascuna parte appellata.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 12.12.2024
La Consigliera est Il Presidente
Maria Rosaria Cuomo Giovanni Picciau
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