Ordinanza 15 aprile 2024
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La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.
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La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24416/2025 ha ritenuto dovuto il versamento dei contributi connessi all'indennità sostitutiva del preavviso anche se la stessa non è stata corrisposta ai lavoratori, a seguito dell'espressa rinuncia all'emolumento da parte dei lavoratori medesimi. I giudici nomofilattici reputano l'obbligazione contributiva, in funzione della sua natura pubblica, dotata di sostanziale autonomia rispetto all'obbligazione retributiva intercorrente tra datore di lavoro e lavoratore, tale pertanto da non poter essere inficiata dalla autonomia negoziale delle parti che può disporre, entro determinati limiti, diversamente degli aspetti retributivi insiti nel rapporto di …
Leggi di più… - 2. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
- 3. Conciliazione non valida se effettuata nella sede aziendaleAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 1 ottobre 2024
Conciliazione: non è valida se è effettuata nella sede aziendale – guida rapida La nullità del verbale di conciliazione La sede di conciliazione La protezione del lavoratore La sottoscrizione dell'accordo presso la sede societaria L'ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2024 da parte della Corte di Cassazione ha stabilito che la conciliazione in sede sindacale non può ritenersi validamente conclusa se effettuata presso la sede aziendale, non potendosi la sede aziendale annoverarsi tra le sedi protette, quelle aventi il carattere di neutralità indispensabile, o garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore. La nullità del verbale di conciliazione La Corte d'Appello di Napoli …
Leggi di più… - 4. Validità della sede di conciliazioneAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 21 aprile 2025
Validità della conciliazione in sede aziendale – guida rapida I fatti Le sedi protette La modifica delle condizioni contrattuali L'importanza delle sedi protette L'ordinanza n. 10065 del 15 aprile 2024 ha contribuito a fare chiarezza sulla validità della conciliazione in sede aziendale, sancendo che non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo la sede aziendale essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore. I fatti La sentenza riguarda un caso in cui un lavoratore ha contestato la …
Leggi di più… - 5. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore. Questo il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza del 15 aprile 2024, n. 10065 (in calce). Il Supremo Collegio è stato chiamato a valutare la legittimità, ai sensi degli artt. 411 c.p.c. nonché degli artt. 2103 e 2113, 4° co, c.c., della conciliazione formalizzata tra datore di lavoro e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 15/04/2024, n. 10065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10065 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
- ricorrente principale - contro RI NN, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO MA, ST ZZ DI CELSO, GE FRICCHIONE;
- controricorrente -
ricorrente incidentale - nonché contro P.A.S.I. S.P.A.; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2027/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/05/2022 R.G.N. 1852/2021; Oggetto Rinunzie e transazioni ex art. 2113 c.c. - sedi protette – mancanza – invalidità R.G.N. 15142/2022 Cron. Rep. Ud. 30/01/2024 CC Civile Ord. Sez. L Num. 10065 Anno 2024 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 15/04/2024 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dalla Consigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l’appello della P.A.S.I. spa, confermando la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso di GE RI, aveva dichiarato la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti il 15 febbraio 2016 e condannato la società al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di euro 11.186,84, oltre accessori. 2. La Corte territoriale ha premesso che, col citato verbale di conciliazione, la società si era impegnata a “non dare seguito ai preavvisati licenziamenti collettivi di cui alla lettera di apertura della procedura di mobilità del 24.11.2015 … a condizione che tutte le maestranze manifest(assero) la propria accettazione alla proposta… di riduzione della retribuzione mensile nella misura del 20% dell’imponibile fiscale per il periodo dall’1.3.2016 al 28.2.2018 eventualmente prorogabile per un massimo di altri due anni”; che l’accettazione della proposta doveva avvenire mediante “la sottoscrizione del verbale di conciliazione, da ratificarsi successivamente con le modalità inoppugnabili indicate negli artt. 410 e 411 c.p.c.”; che il lavoratore aveva accettato la proposta di riduzione della retribuzione in misura del 20% allo scopo di scongiurare il rischio di licenziamento;
che nel verbale sottoscritto dalle parti si dava atto che “il rappresentante sindacale ha previamente e dettagliatamente informato il lavoratore in merito agli effetti definitivi e inoppugnabili ex art. 2113 quarto comma c.c. della …conciliazione”. 3. La sentenza d’appello ha richiamato l’art. 2103 c.c., come modificato dall’art. 3, d.lgs. 81 del 2015, che rende legittimo 3 il patto di riduzione della retribuzione concluso nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, stipulato nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c. o davanti alle commissioni di conciliazione, sancendo la nullità di ogni patto contrario;
ha accertato che la stipula dell’accordo conciliativo era avvenuta, nel caso in esame, presso la sede aziendale, alla presenza del rappresentante sindacale;
ha ritenuto che la presenza del rappresentante sindacale presso i locali dell’azienda non valesse a sanare il difetto di neutralità del luogo di stipula dell’accordo e che, infatti, le stesse parti avevano previsto la successiva ratifica dell’accordo presso le sedi abilitate. 4. Avverso tale sentenza la P.A.S.I. spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. GE RI ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato. La società ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 5. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso la società deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 411 c.p.c., 2113 e 2103 c.c. nonché degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c. e degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamente giudicato invalida la conciliazione intervenuta tra le parti in quanto svolta, non presso la sede sindacale, bensì presso i locali sede dell’azienda. 7. La ricorrente assume erronea l’interpretazione data dai giudici di appello per aver considerato la “sede sindacale” di cui all’art. 411 c.p.c. come luogo fisico-topografico e non invece come luogo virtuale di protezione del lavoratore, che 4 si realizza attraverso l’effettiva assistenza in sede di conciliazione da parte del rappresentante sindacale cui lo stesso abbia conferito mandato. Sostiene che è soltanto l’assenza di una effettiva assistenza sindacale, il cui onere di prova grava sul lavoratore, a poter determinare l’invalidità dell’accordo conciliativo, ove pure sottoscritto nella sede “fisica” dell’associazione sindacale. Ribadisce che, nel caso in esame, il lavoratore fu assistito dal rappresentante sindacale che partecipò all’incontro e sottoscrisse il verbale. Rileva che la locuzione contenuta nel verbale di conciliazione con cui si rinvia ad una “ratifica successiva (…) con le modalità inoppugnabili indicate dagli artt. 410 e 411 c.p.c.” si riferiva all’adempimento già realizzato con la sottoscrizione alla presenza e con l’assistenza del rappresentante sindacale. 8. Il ricorso non è fondato. 9. L’art. 2103, nel testo modificato dal d.lgs. 81 del 2015 applicabile ratione temporis, prevede al sesto comma: “Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”. 10. L’art. 2113 c.c., al primo comma, definisce non valide le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. Il quarto comma esclude il divieto, e quindi legittima le 5 rinunzie e transazioni ove siano oggetto di “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile”. 11. Il legislatore ha ritenuto necessaria una forma peculiare di "protezione" del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l’introduzione di un termine di decadenza per l’impugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell'atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo (così Cass. n. 11167 del 1991 in motivazione). Tale forma di protezione giuridica è non necessaria (art. 2113, ultimo comma c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall'intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi cd. protette. Le disposizioni richiamate dall’ultimo comma dell’art. 2113 c.c. individuano quali sedi cd. protette, la sede giudiziale (artt. 185 e 420 c.p.c.), le commissioni di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ora Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 410 e 411, commi 1 e 2, comma c.p.c.), le sedi sindacali (art. 411, comma 3, c.p.c.), oltre ai collegi di conciliazione e arbitrato (art. 412 ter e quater c.p.c.). 12. L’accordo conciliativo tra le parti in causa (integralmente trascritto alle pp. 4 e 5 del ricorso per cassazione) è stato concluso ai sensi degli “artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ.”, come si legge nell’intestazione, e reca la precisazione che lo stesso è da “ratificarsi successivamente con le modalità inoppugnabili indicate agli artt. 410 e 411 c.p.c.” (v. ricorso p. 5, secondo cpv.). 13. È pacifico che tale adempimento non sia mai avvenuto e che l’accordo in esame è stato sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società. 6 14. Tali modalità non soddisfano i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni in base alle disposizioni richiamate e correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità dell’accordo in esame. 15. Nel sistema normativo sopra descritto, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente alla assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti, di qualsiasi genere. 16.Le citate disposizioni del codice di procedura civile individuano infatti non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire, come emerge in modo inequivoco dal tenore letterale delle stesse. L’art. 410 prevede che il tentativo di conciliazione possa avvenire “presso la commissione di conciliazione” e l’art. 411, terzo comma, fa riferimento alla conciliazione “in sede sindacale”. 17. L’assistenza prestata da rappresentanti sindacali (esponenti della organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore o, comunque, dal medesimo indicati, v. Cass. n. 4730 d 2002; n. 12858 del 2003; n. 13217 del 2008) deve essere effettiva e ha lo scopo di porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in che misura (v. Cass. n. 24024 del 2013; n. 21617 del 2018; n. 25796 del 2023; n. 18503 del 2023 in motivazione), così da consentire l’espressione di un consenso informato e consapevole. 18. I luoghi selezionati dal legislatore hanno carattere tassativo e non ammettono, pertanto, equipollenti, sia perché direttamente collegati all’organo deputato alla 7 conciliazione e sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all’influenza della controparte datoriale (non depone in senso contrario Cass. n. 1975 del 2024, concernente una conciliazione ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c.). 19. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso principale, dovendosi ribadire che la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore. Il ricorso incidentale condizionato è, di conseguenza, assorbito. 20. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 21. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. TR AR e dell’avv. Stefano Mazziotti di Celso, antistatari Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della 8 ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2024