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Sentenza 18 maggio 2024
Sentenza 18 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/05/2024, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi,
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 17.04.2024, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4806/2018 R.G. sez.
LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Chiera Parte_1
ricorrente
E
1 , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori
resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.07.2018 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto: di essere operaio presso una ditta privata, con mansioni di operaio addetto alla lavorazione meccanica di martellatura di lamiere;
che, dette mansioni vengono svolte in ambiente lavorativo rumoroso e chiuso;
di avere sviluppato, nel corso degli anni, una “ipoacusia percettiva bilaterale” dipendente da causa di servizio;
che con provvedimento del 25.04.2015, l' accertava un “deficit uditivo CP_1
bilaterale misto con componente neurosensoriale sui toni medio-alti da ipoacusia parzialmente da rumore;
accreditabili acufeni soffianti”, riconoscendo la sussistenza della malattia professionale, nonché un danno biologico nella misura del 13%, con liquidazione del conseguente indennizzo;
che, a seguito di visita di revisione, con provvedimento del
10.01.2017, l' confermava il grado di menomazione dell'integrità CP_2
psico-fisica nella misura del 13%; che, atteso l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni di salute, egli praticava in data
30.10.2017 un esame audiometrico in cui si evidenziava: “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”; che, in data 21.12.2017, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 104 d.p.r. 1124/65; che con provvedimento di reiezione del 02.02.2018, l' comunicava che “riesaminati gli atti in possesso CP_1
di questo Istituto e valutata l'intera documentazione medica prodotta,
l'opposizione stessa non può essere accolta in quanto le motivazioni presentate non sono tali da modificare il giudizio medico legale
2 precedentemente espresso”; che la percentuale di danno riconosciuta dall' è erronea, sussistendo, di contro una percentuale di invalidità da CP_1
valutarsi nella misura del 20%.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: “a) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che il sig. nato il [...] a [...]
Camposano (NA), ivi residente a[...], ha diritto al riconoscimento della malattia professionale (ipoacusia da rumore) nella misura complessiva del 20% di inabilità permanente a decorrere dal 25/04/2015 data di costituzione della malattia professionale, o da diversa decorrenza accertata in corso di causa in seguito all'accertamento del CTU medico-legale, o comunque in misura minore o maggiore, con la rimessione al Giudice del Lavoro da designarsi;
b) per
l'effetto dell'accertamento di cui sopra, condannare per quanto di competenza
l' al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
c) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”.
L' si costituiva in giudizio e, resistendo al ricorso, eccepiva in via CP_1
preliminare l'inammissibilità della domanda, e, nel merito contestava la fondatezza della domanda di maggiorazione dei postumi inabilitanti reclamati dal ricorrente in esito alla procedura di revisione, spese vinte.
Nel corso del procedimento veniva conferito l'incarico peritale al CTU dott. . Persona_1
Espletata CTU medico- legale, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 17.4.2024, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio
3 mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto la stessa appare esaustivamente articolata sia dal punto di vista dell'esposizione dei fatti che delle ragioni di diritto evidenziate a sostegno della stessa, rilevandosi che il petitum va identificato con la prestazione richiesta e la causa petendi è costituita dal quadro sintomatico allegato in ricorso (si veda in motiv. Cass.
N.23533/2016).
Venendo ora al merito, il ricorso appare parzialmente fondato e, in quanto tale, va accolto per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella.
Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia.
Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro
4 concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio.
Nel caso di specie, il ricorrente ha versato agli atti il provvedimento datato 25.04.2015 con cui l' accoglieva la domanda di malattia CP_1
professionale n. 513272199 del 24.09.2014 avendo accertato la seguente menomazione “deficit uditivo bilaterale misto con componente neurosensoriale sui toni medio-alti da ipoacusia parzialmente da rumore;
accreditabili acufeni soffianti;
grado accertato 13%” , nonché il provvedimento del 10.01.2017 con cui l'Istituto, a seguito di visita di revisione, confermava il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 13% ed, infine, il provvedimento di reiezione del 02.02.2018, con cui l' CP_1
comunicava che “con riferimento alla opposizione presentata in data
21.12.2017…riesaminati gli atti in possesso di questo Istituto e valutata l'intera documentazione medica prodotta, l'opposizione stessa non può essere accolta in quanto le motivazioni presentate non sono tali da modificare il giudizio medico legale precedentemente espresso”.(v.si doc.prod ricorrente).
Nel caso che ci occupa, il ricorrente ritiene che, stante il rappresentato peggioramento delle proprie condizioni di salute, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica accertato a seguito di visita di revisione disposta dall' sia incongruo. CP_1
Orbene, occorre precisare che l' resistente ha riconosciuto che la CP_2
patologia di cui è affetto il ricorrente è di carattere professionale, con accertamento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 13%.
Dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia sofferta dall'istante e l'attività lavorativa svolta è già stata riconosciuta dall' , CP_1
5 e non è in discussione in questa sede, residuando la sola questione relativa all'esatta quantificazione della misura della conseguente menomazione dell'integrità psicofisica.
In altre parole, l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un eventuale evoluzione peggiorativa della malattia professionale di cui è affetto il ricorrente, in quanto la sua genesi professionale è stata già riconosciuta dall' . CP_2
Così ricostruiti i fatti di causa, è bene precisare che, non avendo il ricorrente impugnato la prima valutazione operata dall' , ossia CP_1
quella del 25.4.2015, non può in questa sede contestare il riconoscimento della percentuale del 13% illo tempore operato, chiedendo l'accertamento di una maggiore percentuale di invalidità sin dalla data del 25.4.2015.
Per le medesime ragioni, un eventuale aggravamento dei postumi permanenti può essergli riconosciuto solo con decorrenza dalla opposizione, pacificamente presentata in data 21.12.2017, agli esiti della visita di revisione disposta dall' . CP_1
Passando ad esaminare gli esiti della Ctu, deve evidenziarsi che il
Consulente nominato, dott. , ha ritenuto che il ricorrente è Persona_1
affetto da “Ipoacusia bilaterale con deficit uditivo bilaterale misto con componente neurosensoriale sui toni medio alti da ipoacusia parzialmente da rumore”, precisando che tale patologia è “ascrivibile al codice 312 di cui alle tabelle riportate ed applicando la seguente formula, come da D.M. 12.07.2000, basata sulle tabelle elaborate da : danno = (4x orecchio migliore) + orecchio peggiore x Pt_2
0,5 / 5” e, pertanto, concludendo che è possibile riconoscere “sulla base delle tabelle allegate al D. lgs. 38/2000, una percentuale di grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 20 % (venti percento)”. (cfr. relazione peritale in atti).
6 Quanto alla decorrenza, il consulente rileva che “sulla base dell'esame clinico diretto e della documentazione sanitaria necessaria e sufficiente si può affermare che tutte le patologie sopra descritte possono considerarsi preesistenti alla data della domanda in sede amministrativa per aggravamento (21.12.17)”.
Dunque, il danno biologico è stato quantificato dal CTU in misura del
20% a (cfr. CTU in atti).
Ebbene, deve rilevarsi che nella puntuale perizia svolta dal consulente tecnico, dott. , si valutano adeguatamente le patologie di cui è affetto il ricorrente;
dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico ha formulato le proprie conclusioni medico-legali con motivazione logica ed articolata, sulla base dell'esame analitico della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal
CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, in quanto adeguatamente motivate, logicamente articolate ed immuni da profili di censurabilità, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Né le parti hanno formulato specifiche e puntuali contestazioni alle risultanze della ctu.
In conclusione, il danno biologico residuato al ricorrente in esito alla malattia professionale accertata va valutato nella misura del 20% a far
7 data dal. 21.12.2017, - data in cui è stata pacificamente presentata istanza di opposizione a seguito della comunicazione dell'esito della visita di revisione- e ciò alla luce di quanto già sopra evidenziato in relazione alla decorrenza riconoscibile.
Pertanto, la domanda va accolta negli stessi termini, e, per l'effetto,
l' va condannato alla costituzione di una rendita in favore del CP_1
ricorrente, ex d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico permanente del
20%, a decorrere dal 21.12.2017. L' deve, pertanto, essere CP_1
condannato ad erogare in favore della parte ricorrente la prestazione sopra indicata, oltre interessi legali come per legge, dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda con una decorrenza diversa e successiva rispetto a quella richiesta in via principale in ricorso, vanno compensate per metà e, nella restante parte, seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 20% a far data dal 21.12.2017, e condanna l' alla liquidazione, in favore del CP_2 ricorrente, della relativa rendita con decorrenza dal 21.12.2017, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' CP_1
8 al pagamento della restante metà delle spese, che si liquida, già ridotto l'importo, in complessivi € 1348,50 oltre IVA e CPA nonché spese generali, con attribuzione al procuratore anticipante;
- pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi Nola 18.05.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi,
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 17.04.2024, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 4806/2018 R.G. sez.
LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Chiera Parte_1
ricorrente
E
1 , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori
resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.07.2018 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto: di essere operaio presso una ditta privata, con mansioni di operaio addetto alla lavorazione meccanica di martellatura di lamiere;
che, dette mansioni vengono svolte in ambiente lavorativo rumoroso e chiuso;
di avere sviluppato, nel corso degli anni, una “ipoacusia percettiva bilaterale” dipendente da causa di servizio;
che con provvedimento del 25.04.2015, l' accertava un “deficit uditivo CP_1
bilaterale misto con componente neurosensoriale sui toni medio-alti da ipoacusia parzialmente da rumore;
accreditabili acufeni soffianti”, riconoscendo la sussistenza della malattia professionale, nonché un danno biologico nella misura del 13%, con liquidazione del conseguente indennizzo;
che, a seguito di visita di revisione, con provvedimento del
10.01.2017, l' confermava il grado di menomazione dell'integrità CP_2
psico-fisica nella misura del 13%; che, atteso l'intervenuto peggioramento delle proprie condizioni di salute, egli praticava in data
30.10.2017 un esame audiometrico in cui si evidenziava: “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”; che, in data 21.12.2017, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 104 d.p.r. 1124/65; che con provvedimento di reiezione del 02.02.2018, l' comunicava che “riesaminati gli atti in possesso CP_1
di questo Istituto e valutata l'intera documentazione medica prodotta,
l'opposizione stessa non può essere accolta in quanto le motivazioni presentate non sono tali da modificare il giudizio medico legale
2 precedentemente espresso”; che la percentuale di danno riconosciuta dall' è erronea, sussistendo, di contro una percentuale di invalidità da CP_1
valutarsi nella misura del 20%.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: “a) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che il sig. nato il [...] a [...]
Camposano (NA), ivi residente a[...], ha diritto al riconoscimento della malattia professionale (ipoacusia da rumore) nella misura complessiva del 20% di inabilità permanente a decorrere dal 25/04/2015 data di costituzione della malattia professionale, o da diversa decorrenza accertata in corso di causa in seguito all'accertamento del CTU medico-legale, o comunque in misura minore o maggiore, con la rimessione al Giudice del Lavoro da designarsi;
b) per
l'effetto dell'accertamento di cui sopra, condannare per quanto di competenza
l' al pagamento dei consequenziali ratei maturati e maturandi, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
c) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”.
L' si costituiva in giudizio e, resistendo al ricorso, eccepiva in via CP_1
preliminare l'inammissibilità della domanda, e, nel merito contestava la fondatezza della domanda di maggiorazione dei postumi inabilitanti reclamati dal ricorrente in esito alla procedura di revisione, spese vinte.
Nel corso del procedimento veniva conferito l'incarico peritale al CTU dott. . Persona_1
Espletata CTU medico- legale, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 17.4.2024, i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, la scrivente provvede alla definizione del giudizio
3 mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto la stessa appare esaustivamente articolata sia dal punto di vista dell'esposizione dei fatti che delle ragioni di diritto evidenziate a sostegno della stessa, rilevandosi che il petitum va identificato con la prestazione richiesta e la causa petendi è costituita dal quadro sintomatico allegato in ricorso (si veda in motiv. Cass.
N.23533/2016).
Venendo ora al merito, il ricorso appare parzialmente fondato e, in quanto tale, va accolto per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella.
Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia.
Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro
4 concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio.
Nel caso di specie, il ricorrente ha versato agli atti il provvedimento datato 25.04.2015 con cui l' accoglieva la domanda di malattia CP_1
professionale n. 513272199 del 24.09.2014 avendo accertato la seguente menomazione “deficit uditivo bilaterale misto con componente neurosensoriale sui toni medio-alti da ipoacusia parzialmente da rumore;
accreditabili acufeni soffianti;
grado accertato 13%” , nonché il provvedimento del 10.01.2017 con cui l'Istituto, a seguito di visita di revisione, confermava il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 13% ed, infine, il provvedimento di reiezione del 02.02.2018, con cui l' CP_1
comunicava che “con riferimento alla opposizione presentata in data
21.12.2017…riesaminati gli atti in possesso di questo Istituto e valutata l'intera documentazione medica prodotta, l'opposizione stessa non può essere accolta in quanto le motivazioni presentate non sono tali da modificare il giudizio medico legale precedentemente espresso”.(v.si doc.prod ricorrente).
Nel caso che ci occupa, il ricorrente ritiene che, stante il rappresentato peggioramento delle proprie condizioni di salute, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica accertato a seguito di visita di revisione disposta dall' sia incongruo. CP_1
Orbene, occorre precisare che l' resistente ha riconosciuto che la CP_2
patologia di cui è affetto il ricorrente è di carattere professionale, con accertamento di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 13%.
Dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia sofferta dall'istante e l'attività lavorativa svolta è già stata riconosciuta dall' , CP_1
5 e non è in discussione in questa sede, residuando la sola questione relativa all'esatta quantificazione della misura della conseguente menomazione dell'integrità psicofisica.
In altre parole, l'oggetto del giudizio è l'accertamento di un eventuale evoluzione peggiorativa della malattia professionale di cui è affetto il ricorrente, in quanto la sua genesi professionale è stata già riconosciuta dall' . CP_2
Così ricostruiti i fatti di causa, è bene precisare che, non avendo il ricorrente impugnato la prima valutazione operata dall' , ossia CP_1
quella del 25.4.2015, non può in questa sede contestare il riconoscimento della percentuale del 13% illo tempore operato, chiedendo l'accertamento di una maggiore percentuale di invalidità sin dalla data del 25.4.2015.
Per le medesime ragioni, un eventuale aggravamento dei postumi permanenti può essergli riconosciuto solo con decorrenza dalla opposizione, pacificamente presentata in data 21.12.2017, agli esiti della visita di revisione disposta dall' . CP_1
Passando ad esaminare gli esiti della Ctu, deve evidenziarsi che il
Consulente nominato, dott. , ha ritenuto che il ricorrente è Persona_1
affetto da “Ipoacusia bilaterale con deficit uditivo bilaterale misto con componente neurosensoriale sui toni medio alti da ipoacusia parzialmente da rumore”, precisando che tale patologia è “ascrivibile al codice 312 di cui alle tabelle riportate ed applicando la seguente formula, come da D.M. 12.07.2000, basata sulle tabelle elaborate da : danno = (4x orecchio migliore) + orecchio peggiore x Pt_2
0,5 / 5” e, pertanto, concludendo che è possibile riconoscere “sulla base delle tabelle allegate al D. lgs. 38/2000, una percentuale di grado di menomazione dell'integrità psicofisica del 20 % (venti percento)”. (cfr. relazione peritale in atti).
6 Quanto alla decorrenza, il consulente rileva che “sulla base dell'esame clinico diretto e della documentazione sanitaria necessaria e sufficiente si può affermare che tutte le patologie sopra descritte possono considerarsi preesistenti alla data della domanda in sede amministrativa per aggravamento (21.12.17)”.
Dunque, il danno biologico è stato quantificato dal CTU in misura del
20% a (cfr. CTU in atti).
Ebbene, deve rilevarsi che nella puntuale perizia svolta dal consulente tecnico, dott. , si valutano adeguatamente le patologie di cui è affetto il ricorrente;
dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico ha formulato le proprie conclusioni medico-legali con motivazione logica ed articolata, sulla base dell'esame analitico della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal
CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, in quanto adeguatamente motivate, logicamente articolate ed immuni da profili di censurabilità, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Né le parti hanno formulato specifiche e puntuali contestazioni alle risultanze della ctu.
In conclusione, il danno biologico residuato al ricorrente in esito alla malattia professionale accertata va valutato nella misura del 20% a far
7 data dal. 21.12.2017, - data in cui è stata pacificamente presentata istanza di opposizione a seguito della comunicazione dell'esito della visita di revisione- e ciò alla luce di quanto già sopra evidenziato in relazione alla decorrenza riconoscibile.
Pertanto, la domanda va accolta negli stessi termini, e, per l'effetto,
l' va condannato alla costituzione di una rendita in favore del CP_1
ricorrente, ex d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico permanente del
20%, a decorrere dal 21.12.2017. L' deve, pertanto, essere CP_1
condannato ad erogare in favore della parte ricorrente la prestazione sopra indicata, oltre interessi legali come per legge, dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda con una decorrenza diversa e successiva rispetto a quella richiesta in via principale in ricorso, vanno compensate per metà e, nella restante parte, seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 20% a far data dal 21.12.2017, e condanna l' alla liquidazione, in favore del CP_2 ricorrente, della relativa rendita con decorrenza dal 21.12.2017, oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' CP_1
8 al pagamento della restante metà delle spese, che si liquida, già ridotto l'importo, in complessivi € 1348,50 oltre IVA e CPA nonché spese generali, con attribuzione al procuratore anticipante;
- pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi Nola 18.05.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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