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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 95 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato l'1/8/2024
da
(P. IVA ), in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1
sig. (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Luigino Mior in forza di mandato trasmesso per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 CodiceFiscale_2
Avv. Alessandro Magaraci e Alessandro Puiatti per mandato a margine del ricorso di primo grado, trasmesso per via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.190/2023 del Tribunale
di Pordenone - impugnazione di licenziamento. Causa chiamata all'udienza di discussione del 12/12/2024.
Conclusioni
Per l'appellante: nel merito, in via principale: accertata e dichiarata la fondatezza del proposto appello e della domanda in esso contenuta, in riforma integrale della senten-
za n. 190/23 emessa dal Tribunale di Pordenone, Dott. Riccio Cobucci,, il 21.12.2023,
RG n. 188/2022, depositata il 17.04.2024, per le ragioni tutte esposte, dichiarasi la legittimità e validità dell'intimato licenziamento, la sussistenza del fatto contestato,
e, per l'effetto, respingersi le domande proposte in primo grado dal ricorrente, con condanna di quest'ultimo ex art. 96 c.p.c.. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda sopra formulata, ridursi al minimo l'indennizzo ex lege previsto, anche in ragione della sussistenza del fatto contestato nell'addebito disciplinare. In ogni caso: si chiede la condanna del resisten-
te alla rifusione integrale delle spese di lite di primo e secondo grado.
Per l'appellato: per tutte le motivazioni di cui in atti, voglia l'Ill.ma Corte di Appello
di Trieste – Sezione Lavoro, rigettare l'appello ex adverso promosso, con conferma integrale della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pordenone. Inoltre,
per le motivazioni come addotte nel presente atto, voglia l'Ill.ma Corte di Appello –
Sezione Lavoro, condannare la controparte per lite temeraria ex art. 96 comma 1
c.p.c. alla somma che sarà ritenuta di giustizia, con obbligo altresì del versamento, in favore della cassa delle ammende dello Stato, dell'importo compreso fra € 500 e
5.000, come da ultimo comma ex art. 96 c.p.c. Con conseguente vittoria delle spese di lite del presente secondo grado di giudizio, sia in relazione alla fase di merito che della fase inibitoria / cautelare – oltre accessori di legge, da liquidarsi in via antista-
taria non avendo i sottoscritti procuratori nulla percepito dall'inizio del procedimento in punto spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 2/5/2022 il sig. - premesso di aver la- Controparte_1
vorato alle dipendenze di i dal 6/3/2020 al 22/9/2021 - Parte_1 Parte_1
Pag.2 esponeva che la ditta datrice di lavoro gli aveva comunicato il licenziamento per giusta causa motivato con il verificarsi di condizioni lesive del rapporto fiduciario e tali da non consentirne la prosecuzione neppure provvisoria;
che il recesso era perciò
illegittimo e inefficace a causa della genericità della motivazione;
che in via deduttiva la causa del licenziamento poteva essere ravvisata nel fatto contestatogli con lettera del 7/9/2021; e che tale fatto era però insussistente poichè nel giorno e all'ora indicati nella contestazione disciplinare egli si trovava nella sua abitazione e non al bar, ove vi era invece suo fratello , che il sig. aveva scambiato per lui stante CP_2 Pt_1
la loro somiglianza.
Si costituiva in giudizio l'impresa in persona del titolare Parte_1 Pt_1
replicando che il licenziamento, conseguente alla contestazione discipli-
[...]
nare del 7/9/2021, era stato chiaramente e congruamente motivato;
che dopo la conte-
stazione il lavoratore non si era difeso in alcun modo;
che comunque alle 18.30 circa del 3/9/2021 il sig. assente dal lavoro per malattia, era stato visto nel locale CP_1
Diva's Bar di Visinale e quindi al di fuori del suo domicilio;
che analogo fatto era già
stato riscontrato in precedenza;
che i fratelli e erano facilmen- CP_1 CP_2
te distinguibili e non vi erano dubbi che quel giorno all'interno del bar fosse presente il primo;
e che era altresì emerso che il ricorrente si trovava agli arresti domiciliari per un grave reato, come riportato dalla stampa locale il 16/9/2021.
Esaurita l'istruttoria orale il Tribunale di Pordenone, con sentenza emessa il
21/12/2023, accoglieva il ricorso osservando che la lettera di licenziamento non men-
zionava neppure il fatto oggetto della lettera di contestazione disciplinare del 7 set-
tembre 2021 e pertanto doveva ritenersi violato l'obbligo di contestualità e specificità
della motivazione del recesso datoriale;
e che comunque la deposizione della teste non aveva confermato la sussistenza del fatto addebitato la lavoratore. Tes_1
1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante deduce che il licenziamento oggetto di causa va considerato formalmente valido, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Pordenone, per due ragioni: 1) innanzitutto perchè la
Pag.3 lettera di recesso indicava chiaramente il motivo della immediata interruzione del rapporto di lavoro;
2) e poi perchè il sig. aveva ricevuto la specifica CP_1
contestazione dell'illecito disciplinare, per cui era a conoscenza dell'addebito e non vi era quindi bisogno di esporlo nuovamente in sede di licenziamento,
essendo anche consentita la motivazione per relationem.
1.1. Nella lettera del 22/9/2021 ha giustificato il suo recesso con ef- Parte_1
fetto immediato esponendo che si erano verificate a carico del sig. "del- CP_1
le condizioni...lesive del rapporto fiduciario in essere, tali da non consentire
la prosecuzione del rapporto di lavoro neanche il termini provvisori".
1.1.1. La prima parte della motivazione ha un contenuto assolutamente generico e indeterminabile: non vi è infatti alcuna descrizione (anche per relationem e cioè mediante rinvio ad una precedente comunicazione) delle "condizioni",
ovvero dei fatti concreti, da cui sarebbe derivata la irrimediabile lesione del rapporto fiduciario.
La seconda parte della motivazione non è altro che la riproduzione del testo dell'art.2119 c.c.: essa descrive quindi la fattispecie astratta e nulla dice ri-
guardo alla vicenda concreta.
1.1.2. E' poi vero che il datore di lavoro "non è tenuto... ad esporre in modo analitico
tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento" di recesso dal rapporto (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16795 del 06/08/2020, Sez. L,
Sentenza n. 6678 del 07/03/2019), ma - affinchè una motivazione si possa considerare esistente e sufficientemente specifica, come richiede l'art.2 della legge 604/66 - occorre che sia almeno individuato e delimitato il fatto storico posto alla base del licenziamento;
e, nel caso in esame, questo requisito evi-
dentemente manca.
1.2. L'appellante richiama - a sostegno della sua tesi secondo cui la motivazione del licenziamento non è necessaria quando esso sia stato preceduto da una specifica contestazione disciplinare - alcune pronunce di legittimità1, che però
Pag.4 riguardano vicende risalenti ad un'epoca in cui era ancora in vigore il vecchio testo dell'art.2 della legge 604/66 (che consentiva il licenziamento non moti-
vato), ora sostituito dall'art.1 comma 37 della legge 92/2012 (e la nuova nor-
ma stabilisce che "la comunicazione del licenziamento deve contenere la spe-
cificazione dei motivi che lo hanno determinato").
E comunque si deve osservare che la citata giurisprudenza ha solo ammesso la possibilità di motivare il licenziamento mediante un sintetico richiamo alla contestazione disciplinare2: richiamo che, nel caso di specie, è mancato del tutto.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ditta appellante afferma che, con-
trariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale di Pordenone, la sussistenza del-
l'addebito posto a base del licenziamento deve ritenersi dimostrata perchè: 1)
il sig. ricevuta la contestazione disciplinare, non ha formulato alcuna CP_1
giustificazione; 2) la teste ha riferito di aver visto il lavoratore fuori Tes_1
dal suo domicilio, nel luogo in cui è stato poco più tardi visto anche dal titolare della ditta;
3) il lavoratore non è riuscito a dimostrare la sua tesi secondo cui egli sarebbe stato confuso con il fratello;
4) la contestazione disciplinare ri-
guardava anche altri fatti analoghi, accaduti in precedenza, come ad esempio quello attestato dalla comunicazione dell'INPS di data 4/8/2021.
2.1. Il primo argomento sembra non tenere conto del fatto che l'esercizio del diritto di difesa costituisce per il lavoratore una facoltà e non un obbligo o un onere;
se quindi il lavoratore, dopo aver ricevuto la contestazione disciplinare, non
22/05/2017 riguarda anch'essa fatti anteriori alla legge 92/2012; Cassazione Sez.L, Sentenza n.2205 del 04/02/2016 riguarda un licenziamento del 2000; Sez. L, Sentenza n. 758 del 16/01/2006 è di per sè antecedente alla modifica del 2012. 2 "Nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo fa- vore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è tenu- to a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la conte- stazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle" (così in massima Cassa- zione Sez. L, Sentenza n. 1026 del 21/01/2015).
Pag.5 presenta alcuna giustificazione (e rimane in silenzio) ciò non basta - nel suc-
cessivo giudizio di impugnazione del licenziamento - a dimostrare, neppure in via indiziaria, la fondatezza dell'addebito.
2.2. La teste ha confermato esclusivamente che il 3 settembre 2021, intor- Tes_1
no alle 16.30 - 17.00, ella vide il sig. all'interno di un bar di Visinale CP_1
intento ad acquistare delle sigarette e quindi un fatto diverso da quello oggetto della contestazione disciplinare (secondo cui il lavoratore si sarebbe trovato in quel luogo alle 18.30 e ivi sarebbe stato visto dal sig. titolare della Pt_1
ditta).
Naturalmente la deposizione della teste non esclude che il sig. Tes_1 CP_1
dopo essersi recato al bar fra le 16.30 e le 17.00, vi sia tornato anche alle 18.30
dello stesso giorno e in tale seconda occasione abbia lì incontrato il sig. CP_3
[.
, ma evidentemente neppure vale a dimostrare questa circostanza (ovvero il fatto contestato al lavoratore con la lettera del 7/9/2021).
In sintesi, l'unico dato di cui vi è prova è che fra le 16.30 e le 17.00 del 3 set-
tembre 2021 il sig. venne visto dalla sig.ra all'interno del bar CP_1 Tes_1
Diva's di Visinale, ma questo fatto è irrilevante (e inutilizzabile) sul piano di-
sciplinare, innanzitutto perchè è diverso da quello contestato;
e, in secondo luogo, perchè non è illecito (dato che la fascia oraria di reperibilità inizia alle
17.00 e a quell'ora il lavoratore ben poteva essere ormai rientrato a casa, abi-
tando a breve distanza dal suddetto pubblico esercizio).
2.3. Il terzo argomento si fonda, in ultima analisi, su un inammissibile rovescia-
mento dell'onere della prova che l'art.5 della legge 604/66 pone a carico del datore di lavoro.
Spettava a 'onere di provare l'addebito (e cioè che il 3 settembre Parte_1
2021 alle ore 18.30 il sig. si trovava all'interno di un bar di Visinale, es- CP_1
sendo stato lì visto dal titolare della ditta sig. ; e solo una volta che Pt_1
questo fatto fosse stato dimostrato il lavoratore avrebbe avuto l'onere di pro-
vare che, in realtà, all'interno del bar non vi era lui ma suo fratello.
Pag.6 Come già detto però dell'addebito non vi è alcuna prova: la circostanza de-
scritta nella lettera di contestazione disciplinare non è stata ammessa dal lavo-
ratore (che ha sempre affermato di essersi trovato, nel giorno e all'ora indicata,
presso la sua abitazione), nè confermata dalla sig.ra (unica teste Tes_1
esaminata in primo grado) e certo non basta a dimostrarla la sola affermazione del titolare della ditta datrice di lavoro (che, essendo parte in causa, non può
evidentemente rilasciare dichiarazioni a sè favorevoli dotate di efficacia pro-
batoria).
Di conseguenza è del tutto irrilevante che il sig. non sia riuscito a dimo- CP_1
strare di assomigliare al fratello e che fu quest'ultimo ad essere visto all'inter-
no del bar.
2.4. La mancanza di prova dell'addebito rende irrilevante il fatto che in precedenza si fossero verificati altri episodi analoghi a quello (allegato e non dimostrato)
del 3 settembre 2021; e comunque si tratterebbe di episodi non specificamente contestati e perciò inidonei a giustificare il licenziamento.
3. L'appello proposto da a quindi respinto. Parte_1
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza.
3.2. Non può essere invece accolta la domanda di condanna ai sensi dell'art.96
commi 1 e 3 c.p.c.
Quanto alla prima ipotesi si deve ricordare che la parte che propone la doman-
da di risarcimento ha l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e di allegare gli elementi di fatto necessari alla sua liquidazione;
onere questo cui il sig.
non ha affatto adempiuto. CP_1
Quanto alla seconda ipotesi, si deve osservare che l'istituto richiamato dall'ap-
pellante ha lo scopo di sanzionare il vero e proprio abuso del processo e cioè
il suo utilizzo per uno scopo diverso da quello istituzionale3; non basta quindi
Pag.7 che l'impugnazione sia infondata, ma occorre che sia anche pretestuosa (e cioè
costituisca uno strumento per ottenere un risultato indebito e diverso dalla tu-
tela dei propri legittimi interessi).
In concreto i motivi di impugnazione proposti da pur essendo Parte_1
risultati privi di fondamento, non configurano certo una violazione da parte della ditta dei doveri sanciti dall'art.88 c.p.c. e quindi non vi è ragione di san-
zionarla ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pordenone n.190/2023 di data 21/12/2023, che per l'effetto integralmen-
te conferma;
condanna l'appellante a rifondere al sig. anche le spese di lite CP_1
di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese ge-
nerali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002.
Trieste, 12/12/2024.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente pro- duzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esem- plificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giuri- sprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a "bloccare" le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)" (Cassazione Sez.U,, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018).
Pag.8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1026 del 21/01/2015 riguarda un licenziamento del 2007; Sez. L,
Sentenza n. 15986 del 01/08/2016 riguarda un licenziamento del 2011; Sez.L, Sentenza n.12802 del 3 "La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attra- verso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere