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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/05/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 614/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Angelici Paolo, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio CP_1 Persona_1
di Ancona del 27.11.2018, rep. n. 1862 e racc. n. 1503, dall'avv. Roberta Bruni ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 27 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15 ottobre 2024 , premettendo di aver esercitato per circa Parte_1 quarant'anni la mansione di operaio addetto al magazzino in aziende del settore calzaturiero – alle dipendenze della ditta Rossi Dante Bettina dal 1979 al 1987, dell'impresa Medori & c. S.r.l. dal 1987 al 1989, della società nel 1989, della società TE EN IO Controparte_2
S.n.c. nel biennio 1989-1990, dell'impresa ER VI & EL NC nel periodo 1990-
1991, di nel biennio 1992-1993, di dal 1993 al 1997 e di Saint Parte_2 Controparte_3
Ferry S.p.a. dal 1997 al 2022 – e di esser stato addetto, in particolare, a sollevare e movimentare a mano scatole e scatoloni contenenti scarpe del peso medio tra 18 e 24 kg per circa 50-70 volte al giorno, esponeva di aver denunciato all' le patologie di discopatia protrusiva e tendinite CP_1
del sovra-spinoso, ritenendone la natura professionale già accertata dallo .. CP_4
Lamentava che l'istituto assicuratore aveva, in prima battuta, rigettato entrambe le domande e, all'esito del procedimento di opposizione ex art. 104 T.U. n. 1124/1965, aveva accolto solo l'eziologia lavorativa per la discopatia protrusiva, determinando il danno biologico nella misura del
6%, mentre aveva confermato il diniego per la patologia alle spalle.
Nel richiamarsi ai referti ed alle consulenze in atti, ritenendo ingiusto il diniego espresso dall' insisteva per l'accertamento di un danno biologico conseguente alla malattia CP_1
professionale disconosciuta in sede amministrativa nella misura del 15% e, per unificazione al pregresso riconoscimento, del 20% e per la condanna di controparte a versare il correlato indennizzo in rendita.
Con memoria difensiva depositata l'11 novembre 2024 si costituiva l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso. A tal fine evidenziava che era mancata la prova di rischio di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e che, in difetto di nesso di causalità con le mansioni espletate, la reiezione era corretta.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni delle parti e con le prove testimoniali sui capitoli ammessi, previa ammissione di c.t.u. medico-legale sul nesso di causalità tra malattia insistente sulle spalle e mansioni lavorative e quantificazione del danno biologico all'odierna udienza del 27 maggio 2025 è stata discussa in forma orale e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Risulta dalle produzioni di parte che , operaio nel settore calzaturiero di lungo Parte_1
corso sino al 2022, proposta denuncia di malattia professionale di tendinite del sovraspinoso bilaterale, si è visto opporre diniego per insussistenza di nesso di causalità con le mansioni espletate da parte dell' che invece riconosciuto, in sede di procedimento d'opposizione, l'origine CP_1
professionale della malattia di discopatia protrusiva, quantificando il danno biologico al 6%.
Nella fattispecie in esame dalle prove testi è stata accertata la prova dell'esposizione a rischio.
In particolare i due testimoni assunti, colleghi di lavoro del ricorrente presso la società Saint Ferry
S.p.a., hanno descritto nel dettaglio le mansioni concrete svolte dal medesimo quale operaio addetto al magazzino, indicando che egli imballava le paia di scarpe nelle scatole riponendole in scatoloni del peso tra 10 e 27 kg, che poi riponeva sui bancali fino ad un'altezza di 2 m o sul camion e movimentava anche scarpe che tornavano da lavorazioni o modelli in pelle anticata, del dato ponderale maggiore rispetto ai modelli comuni. Nel carico o scarico dal camion egli usava il transpallet, se era presente nel mezzo da scaricare o caricare la pedana mobile, altrimenti faceva tutto a mano.
Così riscostruita l'esposizione a rischio, sotto il profilo del nesso di causalità e della quantificazione condivisibili appaiono le conclusioni analitiche e precise elaborate dal nominato c.t.u. dott. Persona_2
A tal riguardo il consulente ha rilevato a carico di entrambe le spalle deficit funzionale globale antalgico di circa ¼ prevalente nella elevazione e retroposizione, manovre di Neer e Jobe +- e diagnosticato nel Peci tendinopatia bilaterale cronica delle spalle operata in sinistrimane, ritenendo la correlazione quantomeno sotto il profilo di concausa all'attività lavorativa e l'esistenza di un danno biologico del 6% e del 12% per unificazione ai postumi invalidanti già riconosciuti.
Le ripercussioni sulla funzionalità delle spalle e l'incidenza del sollevamento anche a mano degli scatoloni per numerosi anni supportano il giudizio del c.t.u. sul nesso di causalità quantomeno a termini concausalità, che rileva ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra patologia e mansione e del riconoscimento dell'indennizzo per intero, e sulla quantificazione del danno biologico, e se ne può formulare un giudizio di piena attendibilità, anche alla luce delle considerazioni del medico dello a termini di “le attività lavorative svolte prevedono il sollevamento di CP_4
carichi caratterizzati da un peso che va da 2kg ai 27kg con frequenza media di circa 50 sollevamenti al giorno, di cui la maggior parte al di sopra del piano delle spalle. Tale sollevamento avviene senza
l'ausilio di altri lavoratori”.
Ne discende declaratoria di accertamento di un danno biologico del 6% per tendinopatia bilaterale cronica delle spalle e di un danno biologico del 6% per tale malattia e del 12% per unificazione ai postumi già riconosciuti.
Segue condanna dell' al versamento dell'indennizzo in capitale, oltre a rivalutazione CP_1
monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla domanda amministrativa al saldo effettivo.
In ordine alle spese di lite, alla luce dell'accoglimento del ricorso in misura di gradiente significativamente minore di quanto richiesto dal ricorrente, si reputa equo compensare per un terzo le spese di lite e porre la restante parte, liquidata come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, a carico dell' con la distrazione all'avv. P. CP_1
Angelici dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u., avuto riguardo all'esito del giudizio ed al criterio della parte che con il proprio contegno ha dato causa all'ammissione, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, accertate su la natura professionale della malattia di tendinopatia bilaterale cronica delle spalle ed Parte_1
una correlata menomazione all'integrità psicofisica pari al 6% e del 12% per unificazione ai pregressi riconoscimenti, condanna l' al versamento del correlato indennizzo in capitale, dedotto CP_1
quanto già versato, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla denuncia di malattia professionale al saldo effettivo.
Visto l'art. 92 c.p.c. compensa per un terzo le spese di lite e condanna l' alla rifusione al CP_1
ricorrente della restante parte, liquidata già ridotta in complessivi € 2.400,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi all'avv. P. Angelici dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Fermo, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan