CA
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/11/2025, n. 6759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6759 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. LA SA presidente dott. UC RO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1986 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data
22 aprile 2025 vertente
TRA
(p.iva: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Calcioli
APPELLANTE
E
(p.iva: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Benedetti
APPELLATA
NONCHE'
(c.f.: CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca
APPELLATA
1
OGGETTO: prestazioni sanitarie in regime di accreditamento
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Roma del 22 – 24 febbraio 2021 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 20049/2016, che – in parziale accoglimento della domanda formulata dalla – ha Parte_1 condannato l' di a pagare in favore della ricorrente la somma di CP_1 CP_1
43.678,73 € (di cui 9.188,20 € per l'anno 2012 e 34.490,53 € per l'anno 2013) oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, quale maggior somma spettante alla per Parte_1 prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, rigettando analoga domanda formulata per gli anni 2010 e 2011, in cui il budget di spesa assegnato alla Parte_1 risultava superato.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente riconosciuto alla le somme Parte_1 richieste entro i limiti del budget disponibile, laddove l'invalicabilità del tetto di spesa “non può essere invocata in relazione ad un accordo contrattuale che non reca in alcuna parte il vincolo per la struttura accreditata di applicare lo sconto alle tariffe, di cui alla Legge
296/2006, in quanto l'assenza di qualsivoglia clausola contrattuale che imponga
l'applicazione di detto sconto implica che il tetto di spesa indicato nel contratto [...] non sia correlato ad una previsione di decurtazione tariffaria” (pag. 15 dell'atto di appello) e l' ha posto in essere una condotta illegittima “assolutamente disancorata dal Parte_2 vincolo di budget [...] parametrato su tariffe autoridotte e dunque del tutto falsato e per questo inopponibile quale elemento impeditivo della pretesa” (pag. 21 dell'atto di appello);
2) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'onere probatorio del superamento del budget, in quanto elemento costitutivo della pretesa creditoria, gravi sulla ricorrente, laddove onerata è l' che, nel caso di specie, non ha in alcun modo assolto tale onere Parte_2 probatorio, non essendo stati depositati né i Decreti Commissariali indicanti i tetti di spesa né
i documenti comprovanti l'ammontare dei pagamenti effettuati dall'Amministrazione in favore della struttura accreditata.
La ha concluso domandando, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, la condanna dell' al pagamento della somma di 98.507,20 € oltre Parte_2 interessi al saggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 dalla ricezione di ogni fattura sino al
2 soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e domandone - nel merito - il rigetto e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Si è costituita in giudizio la , dichiarandosi “carente di legittimazione CP_2 passiva nel presente giudizio” e domandando in ogni caso il rigetto dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' è Controparte_1 infondata e va pertanto rigettata.
Cass., Sez. Un., 27199/2017 - nel decidere una questione interpretativa di particolare importanza - ha affermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Si osserva al riguardo che l'appellante ha censurato in maniera sufficientemente dettagliata la sentenza impugnata, individuando gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice ad accogliere l'opposizione.
Venendo ad esaminare il merito dell'appello si osserva quanto segue.
La ha agito in giudizio per il pagamento del maggior Parte_1 corrispettivo spettante per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento negli anni
2010-2013, lamentando l'illegittimità dell'applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in quanto limitato alle sole prestazioni erogate nel triennio 2007-2009).
Il tribunale – accogliendo parzialmente la domanda di pagamento formulata dall'attrice
– ha dichiarato l'illegittimità dello sconto tariffario applicato anche negli anni 2010-2013, liquidando il maggior corrispettivo spettante alla per le prestazioni Parte_1 rese negli anni 2010-2013 nella misura complessiva di 43.678,73 €, di cui:
- 9.188,20 € per l'anno 2012;
- 34.490,53 € per l'anno 2013.
Il tribunale non ha, invece, riconosciuto alcun maggior corrispettivo per le prestazioni rese negli anni 2010 e 2011, stante il superamento del budget assegnato alla struttura sanitaria per ciascuno dei due anni.
Con il primo motivo di appello, la si lamenta del fatto che il Parte_1
3 tribunale abbia condannato l' al pagamento delle somme richieste nei limiti Parte_2 del budget disponibile sull'erroneo presupposto che i “tetti di spesa” previsti per gli anni
2010-2013 costituiscano un limite invalicabile della pretesa creditoria della struttura sanitaria, sebbene il budget sia stato parametrato su “tariffe autoridotte” (pag. 21 dell'atto di appello).
Con il secondo motivo di appello, la sostiene che l'Azienda Parte_1 sanitaria non ha fornito la prova del superamento del budget assegnato annualmente alla struttura sanitaria.
Entrambi i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione – sono infondati per le seguenti ragioni.
Come chiarito dall'Adunanza Plenaria n. 3 del 2012, il modello di servizio sanitario che si è andato delineando a partire dal d.lgs. n. 502 del 1992 si fonda sul principio della necessaria programmazione sanitaria, mediante “un piano annuale preventivo, finalizzato ad un controllo tendenziale sul volume complessivo della domanda quantitativa delle prestazioni mediante la fissazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria e l'elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici, ai quali i medici di base sono tenuti ad attenersi, nella prescrizione delle prestazioni”.
Spetta alle Regioni attuare il principio della programmazione preventiva, giusta quanto previsto (inizialmente per l'anno 1997) dall'art. 1, comma 32, della legge n. 662 del 1996 e poi (a regime) dall'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997.
L'evoluzione della disciplina della programmazione sanitaria è stata caratterizzata dal progressivo accentuarsi del carattere autoritativo della pianificazione, affinché venisse garantito che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolgesse nell'ambito di una pianificazione finanziaria.
Le Regioni, nell'esercitare detto potere di programmazione, godono di un ampio potere discrezionale, e sono chiamate a compiere un bilanciamento tra i vari interessi che vengono in rilievo, ossia l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale e l'assicurazione dell'efficienza delle strutture pubbliche.
In definitiva, il legislatore ha inteso riservare alla la funzione di CP_2 programmazione e di indirizzo generale e alle A.U.S.L. la concreta gestione del sistema sanitario sul territorio.
In quest'ottica, quindi, la tutela del legittimo affidamento dell'operatore privato è garantita nella misura in cui la riduzione dell'ammontare delle prestazioni erogabili risulti corrispondente alle minori risorse derivanti dall'applicazione delle norme finanziarie relative all'anno in corso, conoscibili dalle strutture sanitarie sin dall'inizio dell'anno.
Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo della pretesa creditoria la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, rilevando piuttosto il suo avvenuto
4 superamento come fatto impeditivo dell'obbligazione, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice (in tal senso v. ex multis: Cass. 19588/2024; Cass. 10182/2021;
Cass. 5661/2021; Cass. 3403/2018; Cass. 17437/2016).
Tale conclusione costituisce conseguenza dell'applicazione del principio di vicinanza della prova, il quale induce a collocare il superamento del tetto di spesa nell'onere probatorio Parte dell' poiché tale requisito costituisce espressione dell'allocazione delle risorse economiche destinate al comparto sanitario, la cui verifica compete all'Amministrazione sanitaria (e cioè il limite di spesa sostenibile da parte dell'Amministrazione sanitaria), cui consegue la non remunerabilità di prestazioni esorbitanti dal budget (in tal senso v. TAR
Campania 2277/2021).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il tribunale ha dichiarato illegittimo lo sconto tariffario applicato dall' Parte_4 sulle tariffe emesse dalla nel quadriennio 2010/2013, coerentemente Parte_1 con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (su cui v. ex multis Cass.
8845/2024; Cass. 20758/2022; Cass. 17056/2022; Cass. 2162/2022; Cass. 18903/2020; Cass.
3676/2020; Cass. 10582/2018) secondo cui lo sconto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, come si evince chiaramente dall'incipit della disposizione, che individua la ratio dello sconto tariffario nella finalità di contenere la spesa sanitaria nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel periodo temporale a cui la norma si riferisce (“Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-
2009”).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito al riguardo che la disposizione in oggetto non può trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009 in quanto:
a) il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla 1egge
28 febbraio 2008, n. 31, pur contenendo disposizioni di proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, non reca alcuna disposizione di proroga della disciplina dello sconto forfettario previsto dalla legge finanziaria del 2006, stabilendo anzi al contrario che l'aggiornamento delle tariffe avvenga entro il termine del 31 dicembre 2008 (art. 8 del decreto-legge cit.);
b) l'art. 79 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ha introdotto l'obbligo di adeguamento delle tariffe secondo i costi standard delle prestazioni, in tal modo manifestando la volontà del legislatore di superare definitivamente la disciplina transitoria della tariffazione forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente e imparziale allocazione delle risorse (Cass. 17014/2022; Cass.
27366/2020; Cass. 3676/2020; Cass.10582/2018).
Il tribunale ha tuttavia accolto solo in parte la domanda della Parte_1 volta al “recupero” dello sconto tariffario illegittimamente applicato sulle fatture emesse per prestazioni rese negli anni 2010-2013, rilevando il superamento del budget (quanto agli anni
5 2010 e 2011) e accogliendo la domanda nei limiti del budget residuo disponibile (quanto agli anni 2012 e 2013).
Benché la non abbia depositato in giudizio i decreti commissariali che Parte_4 prevedono il tetto massimo di spesa, nondimeno si deve ritenere provata la misura del budget a disposizione della negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, in quanto i Parte_1 decreti commissariali con i quali è stato fissato di anno in anno il budget di spesa a disposizione della struttura sanitaria sono puntualmente richiamati negli accordi scritti che regolavano i rapporti tra la e l' nel quadriennio Parte_1 Parte_2
2010/2013, in cui è previsto che la avrebbe assicurato le prestazioni Parte_1 sanitarie fino a concorrenza del budget assegnato (il cui importo è espressamente indicato in ciascun atto negoziale) e che le prestazioni erogate oltre il tetto massimo non sarebbero state riconosciute e non sarebbero state in alcun modo poste a carico del Servizio sanitario regionale (v. il documento n. 8 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Da tale documentazione risulta in particolare che la misura dei cd. tetti di spesa assegnati annualmente all'odierna appellante fosse la seguente:
a) 161.036,41 € per l'anno 2010 (come da Decreto del Commissario ad acta 31 maggio
2010, n. 44: pag. 1 del documento n. 8 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato dalla;
Parte_1
b) 169.316,48 € per l'anno 2011 (come da Decreto del Commissario ad acta 25 marzo
2011, n. 20: pag. 5 del documento n. 8 cit.);
c) 177.046,06 € per l'anno 2012 (come da Decreto del Commissario ad acta 7 giugno
2012, n. 89: pag. 13 del documento n. 8 cit.);
d) 175.413,38 € per l'anno 2013 (come da Decreto del Commissario ad acta 9 aprile
2013, n. 98: pag. 23 del documento n. 8 cit.).
Ciò premesso quanto alla individuazione del budget di spesa annuale entro il quale potevano essere remunerate le prestazioni sanitarie rese dalla si Parte_1 osserva che dalla documentazione depositata in giudizio si evince che l'odierna appellante abbia già ricevuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni specialistiche rese negli anni compresi tra il 2010 e il 2013 le seguenti somme:
a) 172.605,54 € a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2010;
b) 169.315,20 € a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2011;
c) 176.294,50 € a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2012;
d) 141.103,06 € a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2013.
Tali importi sono quelli indicati nelle fatture depositate dalla Parte_1
(documento n. 1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) e si deve presumere che essi siano già stati interamente corrisposti alla che Parte_1 non ne ha mai lamentato il mancato pagamento e si è limitata ad agire in giudizio per il solo recupero degli sconti tariffari illegittimamente applicati dall' su quelle Parte_4 fatture.
6 Detraendo l'importo dei corrispettivi già pagati dall'importo del budget assegnato alla per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, risulta dunque che: Parte_1
a) nell'anno 2010 il budget era esaurito;
b) nell'anno 2011 il budget era sostanzialmente esaurito (risultava una capienza residua di 1,28 €);
c) nell'anno 2012 vi era ancora un residuo budget di 751,56 € (177.046,06 -
176.294,50);
d) nell'anno 2013 vi era ancora un residuo budget di 34.310,32 € (175.413,38 -
141.103,06).
La domanda formulata dalla avrebbe quindi dovuto essere Parte_1 accolta nella misura di 35.061,78 € (inferiore rispetto a quella di 43.678,73 € riconosciuta dal primo giudice).
La differenza rispetto all'importo calcolato dal tribunale si spiega in ragione dell'errore di calcolo commesso dal primo giudice, il quale ha sommato gli importi indicati nelle fatture emesse in ciascun anno solare (anziché quelli indicati nelle fatture relative alle prestazioni rese in ciascun anno solare) e ha sommato gli importi indicati nella voce “totale da pagare” anziché gli importi indicati nella voce “importo a carico SSR” (che tiene conto di quanto già percepito dalla struttura sanitaria a titolo di acconto).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va dunque respinto, perché la domanda della finalizzata al “recupero” degli sconti tariffari Parte_1 illegittimamente applicati può essere accolta nei limiti della capienza del budget assegnato alla struttura sanitaria per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ed è stata accolta dal tribunale in una misura addirittura superiore rispetto a quella consentita in base al budget ancora disponibile.
Poiché l' (nei cui confronti è stata emessa la statuizione di condanna Parte_4 contenuta nell'ordinanza impugnata) non ha formulato appello incidentale (chiedendo espressamente la conferma dell'ordinanza impugnata), l'ordinanza impugnata va dunque confermata.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuna delle parti appellate (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n.
55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia, del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento e dell'attività difensiva svolta dalle controparti convenute).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza del Parte_1
7 Tribunale di Roma del 22 – 24 febbraio 2021 resa nel procedimento iscritto al n.r.g.
20049/2016;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1 di della , liquidandole per ciascuna di esse in complessivi
[...] Parte_5 CP_2
5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
UC RO PELLEGRINI LA SA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. LA SA presidente dott. UC RO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1986 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data
22 aprile 2025 vertente
TRA
(p.iva: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Calcioli
APPELLANTE
E
(p.iva: ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Benedetti
APPELLATA
NONCHE'
(c.f.: CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca
APPELLATA
1
OGGETTO: prestazioni sanitarie in regime di accreditamento
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Roma del 22 – 24 febbraio 2021 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 20049/2016, che – in parziale accoglimento della domanda formulata dalla – ha Parte_1 condannato l' di a pagare in favore della ricorrente la somma di CP_1 CP_1
43.678,73 € (di cui 9.188,20 € per l'anno 2012 e 34.490,53 € per l'anno 2013) oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, quale maggior somma spettante alla per Parte_1 prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, rigettando analoga domanda formulata per gli anni 2010 e 2011, in cui il budget di spesa assegnato alla Parte_1 risultava superato.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente riconosciuto alla le somme Parte_1 richieste entro i limiti del budget disponibile, laddove l'invalicabilità del tetto di spesa “non può essere invocata in relazione ad un accordo contrattuale che non reca in alcuna parte il vincolo per la struttura accreditata di applicare lo sconto alle tariffe, di cui alla Legge
296/2006, in quanto l'assenza di qualsivoglia clausola contrattuale che imponga
l'applicazione di detto sconto implica che il tetto di spesa indicato nel contratto [...] non sia correlato ad una previsione di decurtazione tariffaria” (pag. 15 dell'atto di appello) e l' ha posto in essere una condotta illegittima “assolutamente disancorata dal Parte_2 vincolo di budget [...] parametrato su tariffe autoridotte e dunque del tutto falsato e per questo inopponibile quale elemento impeditivo della pretesa” (pag. 21 dell'atto di appello);
2) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'onere probatorio del superamento del budget, in quanto elemento costitutivo della pretesa creditoria, gravi sulla ricorrente, laddove onerata è l' che, nel caso di specie, non ha in alcun modo assolto tale onere Parte_2 probatorio, non essendo stati depositati né i Decreti Commissariali indicanti i tetti di spesa né
i documenti comprovanti l'ammontare dei pagamenti effettuati dall'Amministrazione in favore della struttura accreditata.
La ha concluso domandando, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, la condanna dell' al pagamento della somma di 98.507,20 € oltre Parte_2 interessi al saggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 dalla ricezione di ogni fattura sino al
2 soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e domandone - nel merito - il rigetto e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Si è costituita in giudizio la , dichiarandosi “carente di legittimazione CP_2 passiva nel presente giudizio” e domandando in ogni caso il rigetto dell'appello.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall' è Controparte_1 infondata e va pertanto rigettata.
Cass., Sez. Un., 27199/2017 - nel decidere una questione interpretativa di particolare importanza - ha affermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Si osserva al riguardo che l'appellante ha censurato in maniera sufficientemente dettagliata la sentenza impugnata, individuando gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice ad accogliere l'opposizione.
Venendo ad esaminare il merito dell'appello si osserva quanto segue.
La ha agito in giudizio per il pagamento del maggior Parte_1 corrispettivo spettante per le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento negli anni
2010-2013, lamentando l'illegittimità dell'applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in quanto limitato alle sole prestazioni erogate nel triennio 2007-2009).
Il tribunale – accogliendo parzialmente la domanda di pagamento formulata dall'attrice
– ha dichiarato l'illegittimità dello sconto tariffario applicato anche negli anni 2010-2013, liquidando il maggior corrispettivo spettante alla per le prestazioni Parte_1 rese negli anni 2010-2013 nella misura complessiva di 43.678,73 €, di cui:
- 9.188,20 € per l'anno 2012;
- 34.490,53 € per l'anno 2013.
Il tribunale non ha, invece, riconosciuto alcun maggior corrispettivo per le prestazioni rese negli anni 2010 e 2011, stante il superamento del budget assegnato alla struttura sanitaria per ciascuno dei due anni.
Con il primo motivo di appello, la si lamenta del fatto che il Parte_1
3 tribunale abbia condannato l' al pagamento delle somme richieste nei limiti Parte_2 del budget disponibile sull'erroneo presupposto che i “tetti di spesa” previsti per gli anni
2010-2013 costituiscano un limite invalicabile della pretesa creditoria della struttura sanitaria, sebbene il budget sia stato parametrato su “tariffe autoridotte” (pag. 21 dell'atto di appello).
Con il secondo motivo di appello, la sostiene che l'Azienda Parte_1 sanitaria non ha fornito la prova del superamento del budget assegnato annualmente alla struttura sanitaria.
Entrambi i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione – sono infondati per le seguenti ragioni.
Come chiarito dall'Adunanza Plenaria n. 3 del 2012, il modello di servizio sanitario che si è andato delineando a partire dal d.lgs. n. 502 del 1992 si fonda sul principio della necessaria programmazione sanitaria, mediante “un piano annuale preventivo, finalizzato ad un controllo tendenziale sul volume complessivo della domanda quantitativa delle prestazioni mediante la fissazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria e l'elaborazione di protocolli diagnostici e terapeutici, ai quali i medici di base sono tenuti ad attenersi, nella prescrizione delle prestazioni”.
Spetta alle Regioni attuare il principio della programmazione preventiva, giusta quanto previsto (inizialmente per l'anno 1997) dall'art. 1, comma 32, della legge n. 662 del 1996 e poi (a regime) dall'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997.
L'evoluzione della disciplina della programmazione sanitaria è stata caratterizzata dal progressivo accentuarsi del carattere autoritativo della pianificazione, affinché venisse garantito che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolgesse nell'ambito di una pianificazione finanziaria.
Le Regioni, nell'esercitare detto potere di programmazione, godono di un ampio potere discrezionale, e sono chiamate a compiere un bilanciamento tra i vari interessi che vengono in rilievo, ossia l'interesse pubblico al contenimento della spesa, il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, le legittime aspettative degli operatori privati che ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale e l'assicurazione dell'efficienza delle strutture pubbliche.
In definitiva, il legislatore ha inteso riservare alla la funzione di CP_2 programmazione e di indirizzo generale e alle A.U.S.L. la concreta gestione del sistema sanitario sul territorio.
In quest'ottica, quindi, la tutela del legittimo affidamento dell'operatore privato è garantita nella misura in cui la riduzione dell'ammontare delle prestazioni erogabili risulti corrispondente alle minori risorse derivanti dall'applicazione delle norme finanziarie relative all'anno in corso, conoscibili dalle strutture sanitarie sin dall'inizio dell'anno.
Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo della pretesa creditoria la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, rilevando piuttosto il suo avvenuto
4 superamento come fatto impeditivo dell'obbligazione, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice (in tal senso v. ex multis: Cass. 19588/2024; Cass. 10182/2021;
Cass. 5661/2021; Cass. 3403/2018; Cass. 17437/2016).
Tale conclusione costituisce conseguenza dell'applicazione del principio di vicinanza della prova, il quale induce a collocare il superamento del tetto di spesa nell'onere probatorio Parte dell' poiché tale requisito costituisce espressione dell'allocazione delle risorse economiche destinate al comparto sanitario, la cui verifica compete all'Amministrazione sanitaria (e cioè il limite di spesa sostenibile da parte dell'Amministrazione sanitaria), cui consegue la non remunerabilità di prestazioni esorbitanti dal budget (in tal senso v. TAR
Campania 2277/2021).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il tribunale ha dichiarato illegittimo lo sconto tariffario applicato dall' Parte_4 sulle tariffe emesse dalla nel quadriennio 2010/2013, coerentemente Parte_1 con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (su cui v. ex multis Cass.
8845/2024; Cass. 20758/2022; Cass. 17056/2022; Cass. 2162/2022; Cass. 18903/2020; Cass.
3676/2020; Cass. 10582/2018) secondo cui lo sconto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, come si evince chiaramente dall'incipit della disposizione, che individua la ratio dello sconto tariffario nella finalità di contenere la spesa sanitaria nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel periodo temporale a cui la norma si riferisce (“Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-
2009”).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito al riguardo che la disposizione in oggetto non può trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009 in quanto:
a) il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla 1egge
28 febbraio 2008, n. 31, pur contenendo disposizioni di proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, non reca alcuna disposizione di proroga della disciplina dello sconto forfettario previsto dalla legge finanziaria del 2006, stabilendo anzi al contrario che l'aggiornamento delle tariffe avvenga entro il termine del 31 dicembre 2008 (art. 8 del decreto-legge cit.);
b) l'art. 79 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ha introdotto l'obbligo di adeguamento delle tariffe secondo i costi standard delle prestazioni, in tal modo manifestando la volontà del legislatore di superare definitivamente la disciplina transitoria della tariffazione forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente e imparziale allocazione delle risorse (Cass. 17014/2022; Cass.
27366/2020; Cass. 3676/2020; Cass.10582/2018).
Il tribunale ha tuttavia accolto solo in parte la domanda della Parte_1 volta al “recupero” dello sconto tariffario illegittimamente applicato sulle fatture emesse per prestazioni rese negli anni 2010-2013, rilevando il superamento del budget (quanto agli anni
5 2010 e 2011) e accogliendo la domanda nei limiti del budget residuo disponibile (quanto agli anni 2012 e 2013).
Benché la non abbia depositato in giudizio i decreti commissariali che Parte_4 prevedono il tetto massimo di spesa, nondimeno si deve ritenere provata la misura del budget a disposizione della negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, in quanto i Parte_1 decreti commissariali con i quali è stato fissato di anno in anno il budget di spesa a disposizione della struttura sanitaria sono puntualmente richiamati negli accordi scritti che regolavano i rapporti tra la e l' nel quadriennio Parte_1 Parte_2
2010/2013, in cui è previsto che la avrebbe assicurato le prestazioni Parte_1 sanitarie fino a concorrenza del budget assegnato (il cui importo è espressamente indicato in ciascun atto negoziale) e che le prestazioni erogate oltre il tetto massimo non sarebbero state riconosciute e non sarebbero state in alcun modo poste a carico del Servizio sanitario regionale (v. il documento n. 8 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Da tale documentazione risulta in particolare che la misura dei cd. tetti di spesa assegnati annualmente all'odierna appellante fosse la seguente:
a) 161.036,41 € per l'anno 2010 (come da Decreto del Commissario ad acta 31 maggio
2010, n. 44: pag. 1 del documento n. 8 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado depositato dalla;
Parte_1
b) 169.316,48 € per l'anno 2011 (come da Decreto del Commissario ad acta 25 marzo
2011, n. 20: pag. 5 del documento n. 8 cit.);
c) 177.046,06 € per l'anno 2012 (come da Decreto del Commissario ad acta 7 giugno
2012, n. 89: pag. 13 del documento n. 8 cit.);
d) 175.413,38 € per l'anno 2013 (come da Decreto del Commissario ad acta 9 aprile
2013, n. 98: pag. 23 del documento n. 8 cit.).
Ciò premesso quanto alla individuazione del budget di spesa annuale entro il quale potevano essere remunerate le prestazioni sanitarie rese dalla si Parte_1 osserva che dalla documentazione depositata in giudizio si evince che l'odierna appellante abbia già ricevuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni specialistiche rese negli anni compresi tra il 2010 e il 2013 le seguenti somme:
a) 172.605,54 € a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2010;
b) 169.315,20 € a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2011;
c) 176.294,50 € a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2012;
d) 141.103,06 € a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2013.
Tali importi sono quelli indicati nelle fatture depositate dalla Parte_1
(documento n. 1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) e si deve presumere che essi siano già stati interamente corrisposti alla che Parte_1 non ne ha mai lamentato il mancato pagamento e si è limitata ad agire in giudizio per il solo recupero degli sconti tariffari illegittimamente applicati dall' su quelle Parte_4 fatture.
6 Detraendo l'importo dei corrispettivi già pagati dall'importo del budget assegnato alla per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, risulta dunque che: Parte_1
a) nell'anno 2010 il budget era esaurito;
b) nell'anno 2011 il budget era sostanzialmente esaurito (risultava una capienza residua di 1,28 €);
c) nell'anno 2012 vi era ancora un residuo budget di 751,56 € (177.046,06 -
176.294,50);
d) nell'anno 2013 vi era ancora un residuo budget di 34.310,32 € (175.413,38 -
141.103,06).
La domanda formulata dalla avrebbe quindi dovuto essere Parte_1 accolta nella misura di 35.061,78 € (inferiore rispetto a quella di 43.678,73 € riconosciuta dal primo giudice).
La differenza rispetto all'importo calcolato dal tribunale si spiega in ragione dell'errore di calcolo commesso dal primo giudice, il quale ha sommato gli importi indicati nelle fatture emesse in ciascun anno solare (anziché quelli indicati nelle fatture relative alle prestazioni rese in ciascun anno solare) e ha sommato gli importi indicati nella voce “totale da pagare” anziché gli importi indicati nella voce “importo a carico SSR” (che tiene conto di quanto già percepito dalla struttura sanitaria a titolo di acconto).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va dunque respinto, perché la domanda della finalizzata al “recupero” degli sconti tariffari Parte_1 illegittimamente applicati può essere accolta nei limiti della capienza del budget assegnato alla struttura sanitaria per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 ed è stata accolta dal tribunale in una misura addirittura superiore rispetto a quella consentita in base al budget ancora disponibile.
Poiché l' (nei cui confronti è stata emessa la statuizione di condanna Parte_4 contenuta nell'ordinanza impugnata) non ha formulato appello incidentale (chiedendo espressamente la conferma dell'ordinanza impugnata), l'ordinanza impugnata va dunque confermata.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 5.000,00 € per compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuna delle parti appellate (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n.
55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia, del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento e dell'attività difensiva svolta dalle controparti convenute).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza del Parte_1
7 Tribunale di Roma del 22 – 24 febbraio 2021 resa nel procedimento iscritto al n.r.g.
20049/2016;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1 di della , liquidandole per ciascuna di esse in complessivi
[...] Parte_5 CP_2
5.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
UC RO PELLEGRINI LA SA
8