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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 681/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, TO
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3939/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500524 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 18 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 30 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte quello stesso giorno, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° TF7010500524/2025, notificatogli il 10 di quello stesso mese ed avente ad oggetto l'IRPEF e le addizionali locali per l'annualità 2017, conseguentemente alla reputata imponibilità della pensione INPS goduta dal
PP pur residente in [...]fin dal 2004. A detrimento di tale accertamento, recante un ammontare dovuto di 45.139,22 euro, l'odierno ricorrente ha eccepito:
- l'incompetenza territoriale dell'ufficio di Caserta dell'Agenzia, rispetto all'accertamento in questione, perché la propria condizione di soggetto non residente rendeva competente l'ufficio di Roma, quivi essendo la sede dell'INPS da cui era stata erogata la pensione oggetto del contendere e, dunque, dovendosi considerare ivi prodotto il reddito di pensione oggetto dell'accertamento stesso;
- l'insussistenza di un'omissione dichiarativa, rivelandosi sufficiente l'avvenuta trasmissione della certificazione unica (in sigla: CU) dall'INPS all'Agenzia, a prescindere dall'assenza di ritenute applicate dall'INPS sulla pensione stessa;
- la decadenza dalla potestà di accertamento, la quale andava esercitata dall'Agenzia entro l'assai più breve termine sancito dall'art. 36-ter del D.P.R. n° 600/1973 per il controllo formale;
- la decadenza da quella medesima potestà anche il caso di specie venisse assimilato ad un accertamento sostanziale, perché comunque la dichiarazione reddituale doveva reputarsi presentata nel 2018, tramite l'INPS;
- la carente motivazione dell'avviso di accertamento, riguardo al revirement interpretativo dell'8 marzo 2023 su cui l'Agenzia aveva basato l'accertamento stesso;
- l'irrilevanza riguardo al perdurante possesso della cittadinanza italiana, sul quale l'Agenzia aveva fondato l'accertamento in questione, a fronte della costante giurisprudenza della Suprema Corte e della sussistenza della residenza in Bulgaria anche ai fini fiscali, secondo quanto certificato dalla locale Agenzia delle Entrate con atto censurabile esclusivamente tramite querela di falso;
- l'impossibilità di assimilare al requisito della nazionalità, sancito dalla convenzione tra l'Italia e la Bulgaria, il possesso della cittadinanza italiana riguardo al Ricorrente_1;
- la necessità di evitare una doppia imposizione, dovendosi perciò interpretare la suddetta convenzione bilaterale secondo il c.d. modello OCSE ed il criterio della residenza;
- il contrasto dell'interpretazione propugnata dall'Agenzia con plurimi fondamentali princìpi del diritto eurounitario, ivi compreso quello della certezza del diritto e del legittimo affidamento;
- la violazione dell'art. 21-nonies della legge n° 241/1990, in buona sostanza essendo stato revocato a distanza di undici anni un provvedimento dell'Amministrazione stessa;
- l'inapplicabilità della sanzione pecuniaria;
- l'irripetibilità della pensione erogata al Ricorrente_1 stesso, ai sensi dell'art. 52 della legge n° 88/1986 e dell'art. 13 della legge n° 412/1991.
Perciò l'odierno ricorrente ha domandato l'annullamento dell'accertamento impugnato, previa eventuale devoluzione della questione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea o alla Corte costituzionale.
2. Con deduzioni depositate il 18 novembre 2025 si è costituita l'Agenzia, evidenziando che:
- riguardo all'accertamento de quo il comma 2 dell'art. 58 del D.P.R. n° 600/1973 radicava nel comune di ultima residenza in Italia, cioè a Caserta, il domicilio fiscale del Ricorrente_1;
- da parte di costui sarebbe stato considerato assolto l'obbligo dichiarativo soltanto qualora gli fossero state applicate le dovute ritenute in acconto, rendendosi altrimenti applicabili le più estese tempistiche decadenziali riferite al caso di omessa dichiarazione;
- posto che il criterio della nazionalità previsto dall'art. 1 della convenzione impediva di assimilare il Ricorrente_1 ad un residente in [...]proprio perché cittadino italiano, il successivo art. 16 avrebbe reso imponibile in
Bulgaria il reddito di pensione soltanto qualora, alla residenza in quel paese, egli avesse cumulato la cittadinanza bulgara.
Inoltre l'Agenzia ha contestato anche le residue doglianze attoree.
3. Il 2 dicembre 2025 il Ricorrente_1 ha prodotto numerosissime pronunce giurisprudenziali a lui favorevoli;
nonché una memoria nella quale ha evidenziato: che, nella CU riguardante l'annualità 2017, il proprio domicilio fiscale era indicato a Roma, che inoltre in casi analoghi l'Agenzia stessa aveva concordato riguardo alla competenza della propria direzione provinciale II di Roma e che infine la Suprema Corte, con la sentenza n° 21697/2023, non aveva in alcun modo affermato la necessità del requisito della cittadinanza bulgara, onde veder escluso dall'imposizione in Italia un reddito di pensione come quello per cui è lite.
4. All'udienza pubblica del 9 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalle parti, di cui quella ricorrente in collegamento da remoto, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Premesso che nell'avviso di accertamento impugnato nulla viene dedotto a suffragio della competenza dell'ufficio di Caserta, che è quello da cui è promanato l'accertamento qui impugnato, a tal fine il secondo comma dell'art. 31 del D.P.R. n° 600/1973 attribuisce “la competenza … all'ufficio [dell'Agenzia] … nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.
Inoltre il secondo periodo del secondo comma del successivo art. 58 sancisce che le persone fisiche “… non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito …”. Mentre il terzo periodo di quel medesimo comma radica il “… domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato” esclusivamente nei confronti di quei “… cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione …”: quale non è il caso del Ricorrente_1, palesemente;
ovvero nei riguardi di coloro che, “… salvo prova contraria …”, vengano “… considerati residenti [in Italia] ai sensi dell'articolo
2, comma 2-bis, …” del D.P.R. n° 917/1986, perché “… cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”: vale a dire, i quali abbiano trasferito la loro residenza in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata (c.d. black list).
6. Perciò, non essendo stato contestato dall'Agenzia che il Ricorrente_1 sia realmente residente in [...]e dovendosi quindi reputare da lui offerta la prova contraria prevista dal testé richiamato comma 2-bis, risulta applicabile il secondo periodo del secondo comma del predetto art. 58 del D.P.R. n° 600/1973, anziché il terzo periodo di quel medesimo comma: con conseguente fondatezza dell'eccezione in tema di incompetenza territoriale dell'ufficio di Caserta.
Tale conclusione appare nitidamente confortata dalla sentenza n° 13983/2022 della Corte di cassazione: secondo la quale “per i cittadini non residenti … si applica il diverso principio della tassazione del solo reddito prodotto in Italia …, la cui competenza per l'accertamento spetta all'ufficio distrettuale del Comune in cui è stato prodotto il reddito …”. Infatti, “… non essendo in contestazione … la residenza estera della contribuente, né - di conseguenza - l'avvenuto troncamento del rapporto di domiciliazione tra la contribuente odierna ricorrente e il territorio dello Stato, …” non è “… applicabile per i cittadini non residenti il criterio della tassazione del reddito ovunque posseduto, bensì quello del luogo di produzione del reddito, che prescinde dall'eventuale domicilio dichiarato dal contribuente”.
Peraltro è incontestato tra le parti che il luogo di produzione del reddito sia a Roma, quivi avendo sede l'INPS da cui viene erogata al Ricorrente_1 la pensione oggetto dell'accertamento impugnato.
7. Nonostante l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento di quell'avviso di accertamento,
l'indubbia complessità del caso di specie giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n° TF7010500524/2025;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.
il giudice estensore il presidente
(NI MU) (AN LO)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, TO
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3939/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7010500524 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 18 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 30 settembre 2025 all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte quello stesso giorno, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° TF7010500524/2025, notificatogli il 10 di quello stesso mese ed avente ad oggetto l'IRPEF e le addizionali locali per l'annualità 2017, conseguentemente alla reputata imponibilità della pensione INPS goduta dal
PP pur residente in [...]fin dal 2004. A detrimento di tale accertamento, recante un ammontare dovuto di 45.139,22 euro, l'odierno ricorrente ha eccepito:
- l'incompetenza territoriale dell'ufficio di Caserta dell'Agenzia, rispetto all'accertamento in questione, perché la propria condizione di soggetto non residente rendeva competente l'ufficio di Roma, quivi essendo la sede dell'INPS da cui era stata erogata la pensione oggetto del contendere e, dunque, dovendosi considerare ivi prodotto il reddito di pensione oggetto dell'accertamento stesso;
- l'insussistenza di un'omissione dichiarativa, rivelandosi sufficiente l'avvenuta trasmissione della certificazione unica (in sigla: CU) dall'INPS all'Agenzia, a prescindere dall'assenza di ritenute applicate dall'INPS sulla pensione stessa;
- la decadenza dalla potestà di accertamento, la quale andava esercitata dall'Agenzia entro l'assai più breve termine sancito dall'art. 36-ter del D.P.R. n° 600/1973 per il controllo formale;
- la decadenza da quella medesima potestà anche il caso di specie venisse assimilato ad un accertamento sostanziale, perché comunque la dichiarazione reddituale doveva reputarsi presentata nel 2018, tramite l'INPS;
- la carente motivazione dell'avviso di accertamento, riguardo al revirement interpretativo dell'8 marzo 2023 su cui l'Agenzia aveva basato l'accertamento stesso;
- l'irrilevanza riguardo al perdurante possesso della cittadinanza italiana, sul quale l'Agenzia aveva fondato l'accertamento in questione, a fronte della costante giurisprudenza della Suprema Corte e della sussistenza della residenza in Bulgaria anche ai fini fiscali, secondo quanto certificato dalla locale Agenzia delle Entrate con atto censurabile esclusivamente tramite querela di falso;
- l'impossibilità di assimilare al requisito della nazionalità, sancito dalla convenzione tra l'Italia e la Bulgaria, il possesso della cittadinanza italiana riguardo al Ricorrente_1;
- la necessità di evitare una doppia imposizione, dovendosi perciò interpretare la suddetta convenzione bilaterale secondo il c.d. modello OCSE ed il criterio della residenza;
- il contrasto dell'interpretazione propugnata dall'Agenzia con plurimi fondamentali princìpi del diritto eurounitario, ivi compreso quello della certezza del diritto e del legittimo affidamento;
- la violazione dell'art. 21-nonies della legge n° 241/1990, in buona sostanza essendo stato revocato a distanza di undici anni un provvedimento dell'Amministrazione stessa;
- l'inapplicabilità della sanzione pecuniaria;
- l'irripetibilità della pensione erogata al Ricorrente_1 stesso, ai sensi dell'art. 52 della legge n° 88/1986 e dell'art. 13 della legge n° 412/1991.
Perciò l'odierno ricorrente ha domandato l'annullamento dell'accertamento impugnato, previa eventuale devoluzione della questione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea o alla Corte costituzionale.
2. Con deduzioni depositate il 18 novembre 2025 si è costituita l'Agenzia, evidenziando che:
- riguardo all'accertamento de quo il comma 2 dell'art. 58 del D.P.R. n° 600/1973 radicava nel comune di ultima residenza in Italia, cioè a Caserta, il domicilio fiscale del Ricorrente_1;
- da parte di costui sarebbe stato considerato assolto l'obbligo dichiarativo soltanto qualora gli fossero state applicate le dovute ritenute in acconto, rendendosi altrimenti applicabili le più estese tempistiche decadenziali riferite al caso di omessa dichiarazione;
- posto che il criterio della nazionalità previsto dall'art. 1 della convenzione impediva di assimilare il Ricorrente_1 ad un residente in [...]proprio perché cittadino italiano, il successivo art. 16 avrebbe reso imponibile in
Bulgaria il reddito di pensione soltanto qualora, alla residenza in quel paese, egli avesse cumulato la cittadinanza bulgara.
Inoltre l'Agenzia ha contestato anche le residue doglianze attoree.
3. Il 2 dicembre 2025 il Ricorrente_1 ha prodotto numerosissime pronunce giurisprudenziali a lui favorevoli;
nonché una memoria nella quale ha evidenziato: che, nella CU riguardante l'annualità 2017, il proprio domicilio fiscale era indicato a Roma, che inoltre in casi analoghi l'Agenzia stessa aveva concordato riguardo alla competenza della propria direzione provinciale II di Roma e che infine la Suprema Corte, con la sentenza n° 21697/2023, non aveva in alcun modo affermato la necessità del requisito della cittadinanza bulgara, onde veder escluso dall'imposizione in Italia un reddito di pensione come quello per cui è lite.
4. All'udienza pubblica del 9 gennaio 2026 la causa è stata discussa dalle parti, di cui quella ricorrente in collegamento da remoto, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Premesso che nell'avviso di accertamento impugnato nulla viene dedotto a suffragio della competenza dell'ufficio di Caserta, che è quello da cui è promanato l'accertamento qui impugnato, a tal fine il secondo comma dell'art. 31 del D.P.R. n° 600/1973 attribuisce “la competenza … all'ufficio [dell'Agenzia] … nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.
Inoltre il secondo periodo del secondo comma del successivo art. 58 sancisce che le persone fisiche “… non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito …”. Mentre il terzo periodo di quel medesimo comma radica il “… domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato” esclusivamente nei confronti di quei “… cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione …”: quale non è il caso del Ricorrente_1, palesemente;
ovvero nei riguardi di coloro che, “… salvo prova contraria …”, vengano “… considerati residenti [in Italia] ai sensi dell'articolo
2, comma 2-bis, …” del D.P.R. n° 917/1986, perché “… cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”: vale a dire, i quali abbiano trasferito la loro residenza in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata (c.d. black list).
6. Perciò, non essendo stato contestato dall'Agenzia che il Ricorrente_1 sia realmente residente in [...]e dovendosi quindi reputare da lui offerta la prova contraria prevista dal testé richiamato comma 2-bis, risulta applicabile il secondo periodo del secondo comma del predetto art. 58 del D.P.R. n° 600/1973, anziché il terzo periodo di quel medesimo comma: con conseguente fondatezza dell'eccezione in tema di incompetenza territoriale dell'ufficio di Caserta.
Tale conclusione appare nitidamente confortata dalla sentenza n° 13983/2022 della Corte di cassazione: secondo la quale “per i cittadini non residenti … si applica il diverso principio della tassazione del solo reddito prodotto in Italia …, la cui competenza per l'accertamento spetta all'ufficio distrettuale del Comune in cui è stato prodotto il reddito …”. Infatti, “… non essendo in contestazione … la residenza estera della contribuente, né - di conseguenza - l'avvenuto troncamento del rapporto di domiciliazione tra la contribuente odierna ricorrente e il territorio dello Stato, …” non è “… applicabile per i cittadini non residenti il criterio della tassazione del reddito ovunque posseduto, bensì quello del luogo di produzione del reddito, che prescinde dall'eventuale domicilio dichiarato dal contribuente”.
Peraltro è incontestato tra le parti che il luogo di produzione del reddito sia a Roma, quivi avendo sede l'INPS da cui viene erogata al Ricorrente_1 la pensione oggetto dell'accertamento impugnato.
7. Nonostante l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento di quell'avviso di accertamento,
l'indubbia complessità del caso di specie giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n° TF7010500524/2025;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.
il giudice estensore il presidente
(NI MU) (AN LO)