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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/05/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 685/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. FE Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo in data 8.4.2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), nato l'[...] a [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C. F. ), nato l'[...] a [...] e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), nata il [...] a [...], quali eredi della de cuius C.F._3 Per_1
(C.F. , nata il [...] ad [...] nel Polesine (Ro) e
[...] C.F._4
deceduta il 27.6.2021 in Lendinara (Ro), rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Auriemma;
appellanti
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Bolzano, Via Albrecht Dürer, n. 18, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michael Walzl
e Paolo Fusaro;
1 appellata
Oggetto: “Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc.)”; appello avverso la sentenza n. 180/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data 1.3.2023, R.G. n.
1090/2021.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti , FE e : Parte_1 Parte_3
“In via principale e nel merito,
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 180/2023 pubbl. il 01/03/2023 Repert. n. 342/2023 del 02/03/2023 notificata in data 03.03.2023, resa inter-partes dal Tribunale di Rovigo II Sezione Civile nel giudizio contrassegnato da RG n. 1090/2021nella persona giudice nella persona del Giudice dott. Pier
Francesco Bazzega, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In via principale, accertare e dichiarare la nullità dei tre contratti di investimento sottoscritti dalla IG.ra con la con la conseguente condanna di quest'ultima Controparte_2 Controparte_1
alla restituzione delle somme investite pari ad Euro 5.150,00 (cinquemila centocinquanta/00),
nonché al risarcimento dei danni per mancato conseguimento degli interessi avendo come parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso
e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e da stress subiti e
subendi dalla IG.ra , nella misura prudenzialmente quantificata in euro Controparte_2
15.000,00 (quindicimila/00) o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
In subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di investimento, sottoscritto dall'attrice, per inadempimento della società convenuta con la conseguente condanna della al risarcimento dei danni con la restituzione capitale investito pari ad Euro Parte_4
2 5.150,00 (cinquemila centocinquanta/00), nonché degli importi relativi al mancato conseguimento degli interessi, avendo come parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”.
Per l'effetto condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e da stress subiti e subendi dal IG. ovvero per l'importo che verrà accertato in corso di causa. CP_2
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso
spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Rovigo
per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Ammettersi tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado ed immotivatamente non ammessi dal giudice di prime cure con particolare riferimento alla prova testimoniale, sui seguenti capi:
a) Vero è che, nel giugno del 2017, il IG. - tramite il IG. - Parte_1 Parte_5
entrava in contatto con il Dott. promotore finanziario, già appartenente alla Parte_6
Guardia di Finanza, il quale proponeva alla de cuius una serie di investimenti Persona_1
in grado di assicurarle ottimi guadagni in breve tempo?
b) Vero è che, nel presentarsi, il Dott. ostrava un tesserino con il logo della , Pt_6 Parte_7
affermando di essere stato dapprima per lungo tempo un ufficiale della Guardia di Finanza, e che attualmente intratteneva un rapporto di collaborazione con la Controparte_1
c) Vero è che anche il IG. , marito della de cuius aveva prestato nella Pt_1 Persona_1
Guardia di Finanza?
3 d) Vero è che il promotore rappresentava alla de cuius l'opportunità di investire Persona_1
i propri risparmi nell'acquisto di oro fisico dalla il tutto con buone prospettive Controparte_1
di guadagno nel breve periodo?
e) Vero è che, nell'occasione, il ostrò al IG. e alla de cuius un Pt_6 Pt_1 Persona_1
piccolo lingotto d'oro, sottolineando come fossero il bene rifugio per eccellenza e che gli stessi,
una volta acquistati, sarebbero stati conservati presso una cassetta di sicurezza in una banca di
Bolzano?
f) Vero è che la de cuius manifestava al promotore la volontà di essere Persona_1
indirizzato verso un investimento a capitale garantito e che escludesse qualsivoglia perdita,
avendo intenzione di preservare i propri risparmi per garantire ai propri figli una solidità
economica per il futuro?
g) Vero è che il Dott. ottoponeva, altresì, all'attenzione della de cuius Pt_6 Persona_1
dati, prospetti e certificazioni attestanti la bontà e la sicurezza dell'investimento, omettendo scientemente di precisare le condizioni previste dal contratto?
h) Vero è che l'investimento, così come illustrato dal consulente, si presentava come assolutamente vantaggioso e ciò anche in considerazione della descrizione riportata sul sito internet della nonché sui canali social e YouTube? i) Vero è che, il Dott. Controparte_1 Pt_6
rassicurava la de cuius in ordine alle perplessità espresse? Persona_1
j) Vero è che la de cuius sottoscriveva con la un contratto per Persona_1 Controparte_1
l'acquisto di oro fisico Deposito I-100638-R dell'importo di euro 5.000,00 per apertura deposito e euro 150,00 per rata una tantum per un totale di euro 5.150,00 (cinquemila centocinquanta/00),
versando un assegno di euro 12.800,00 tratto su Cassa di Risparmio del Veneto (oggi Intesa
Sanpaolo S.p.A.) dal conto co-intestato con il marito ? Parte_1
k) Vero è che, all'atto della sottoscrizione dei contratti, veniva sottoposto alla firma della de cuius il modulo d'ordine per l'acquisto prestampato che il IG. Persona_1 Pt_6
4 provvedeva a compilare di suo pugno per poi raccogliere la firma dell'istante, senza specificare alcunché in ordine alle modalità di acquisto dell'oro fisico o alle condizioni di contratto?
l) Vero è che, solo in seguito ad una segnalazione del IG. la de cuius Pt_5 Persona_1
veniva a conoscenza che il Dott. attraverso artifizi e raggiri, aveva carpito la buona Parte_6
fede di numerosi consumatori con il solo scopo di ottenerne un ingiusto vantaggio, anche in ordine alle provvigioni corrisposte dalla Controparte_1
m) Vero è che, anche in ragione di quanto sopra, l'istante decideva di sporgere formale denuncia-
querela nei confronti del Dott. inanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pt_6
Rovigo?
n) Vero è che, dopo i servizi sulla stampa e quello andato in onda per il programma “Le Iene”
sulla rete televisiva nazionale Italia 1, la de cuius provvedeva a contattare la Persona_1
per chiedere lumi sulla questione, senza avere alcun riscontro? Controparte_1
o) Vero è che, da un approfondito controllo sulla posizione dalla de cuius Persona_1
emergeva che il quantitativo di oro acquistato risultava assolutamente irrisorio e nettamente inferiore a quanto corrisposto in danaro alla e che, gran parte dell'importo era Controparte_1
necessario alla sola apertura del deposito e non destinato all'investimento?
p) Vero è che, in seguito ai fatti relativi alla , la de cuius ha sofferto CP_1 Persona_1
di un gravissimo disturbo post-traumatico da stress che ne ha compromesso la vita di relazione anche in relazione alla sua patologia neoplastica che l'ha condotta, in fine, alla morte?
Sui seguenti capi si indica quale testimone il IG. (C.F. Testimone_1
) nato il [...] in [...] nel Polesine (Ro) e residente in [...]di C.F._5
Po (Ro) alla Via Pacinotti, 12
Si chiede ammettersi, altresì, interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1
sui seguenti capi:
[...]
5 1) Vero è che sul sito ufficiale della è riportato testualmente “Eccellenza nella Controparte_1
vendita di oro fisico da investimento. Valore al tuo futuro?”
2) Vero è che ai consulenti è riconosciuta una provvigione sulle vendite? CP_1
3) Vero è che la si è servita della rete commerciale della alla CP_1 Parte_8
quale afferiva il Pt_6
4) Vero è che nel modello di contratto non è precisato in alcun punto che il versamento iniziale non corrisponde all'acquisto dell'oro, ma del semplice deposito?
5) Vero è che esiste la possibilità per coloro che acquistano l'oro di ottenere la consegna a proprie mani?
6) Vero è che è durante il corso di formazione dei venditori di oro fisico questi ricevono precise indicazioni per le modalità di vendita con particolare riferimento proprio all'informazione
“precontrattuale”?
7) Vero è che la esercita un potere di controllo sulla rete vendita dei propri CP_1
collaboratori?
8) Vero è che la era a conoscenza dei trascorsi come ufficiale della Guardia di Finanza CP_1
del IG. delle sanzioni che aveva ricevuto dalla CONSOB? Pt_6
9) Vero è che la è a conoscenza del procedimento penale a carico del CP_1 Pt_6
10) Vero è che la ha corrisposto al e provvigioni maturate in base ai contratti CP_1 Pt_6
sottoscritti?
11) Vero è che vi sono stati numerosi reclami dei clienti a cui nuovi contratti sono stati venduti dal ome integrazione del capitale inizialmente investito? Pt_6
All'esito della prova testimoniale, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia disponga una Consulenza Tecnica d'Ufficio formulando i seguenti quesiti
− Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, i loro difensori e consulenti, previa eventuale acquisizione ex art. 210 c.p.c. dell'ulteriore documentazione che sia
6 nella disponibilità esclusiva della società convenuta quale sia la reale natura del contratto sottoscritto dalla de cuius descrivendone le modalità di pubblicizzazione e le Persona_1
caratteristiche ossia se abbiano carattere di investimento o se siano semplicemente venduti come tali, ovvero se si tratti di “mero acquisto”.
− Dica il CTU se i contratti, così come sottoscritti dalla de cuius presenta Persona_1
anomalie e/o omissioni nella sua stesura.
− Conseguentemente, il CTU accerti e quantifichi il danno subito dalla de cuius Persona_1
per mancato conseguimento degli interessi, avendo come parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine.”
Per l'appellata Controparte_1
“rigettare e disattendere in toto l'impugnazione della sentenza appellata, con vittoria di onorari e spese di causa.
In via istruttoria, nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte ritenesse di ammettere le istanze di prova testimoniale di parte appellate, si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria,
come dedotta in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 c.p.c., rispettivamente dd. 25.11.202
e 20.12.2022”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.5.2021, conveniva dinanzi al Tribunale di Persona_1
Rovigo chiedendo la declaratoria di nullità del contratto d'investimento Controparte_1
sottoscritto, e la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo investito, pari ad €
5.150,00, nonché al risarcimento per mancato conseguimento degli interessi e dei danni morali subiti. In subordine, domandava l'accertamento e declaratoria di risoluzione dei contratti sottoscritti per inadempimento della convenuta, e per l'effetto la condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite ed al ristoro dei danni patiti.
In particolare, esponeva di aver sottoscritto nel giugno 2017 con la società convenuta per il
7 tramite del dott. all'epoca dei fatti collaboratore della iscritto Parte_6 Controparte_1
all'albo dei consulenti finanziari, un contratto di acquisto di oro fisico Deposito I-100638-R dell'importo di € 5.000,00, e di aver corrisposto al medesimo ulteriori € 150,00, per un totale di
€ 5.150,00, tramite il versamento di un assegno dell'importo di € 12.800,00, poiché comprensivo delle somme pagate anche dal marito dell'attrice per la sottoscrizione di altro contratto di acquisto.
Viste le segnalazioni operate da altri investitori, l'attrice decideva di approfondire la sua posizione, e pertanto veniva a conoscenza che il quantitativo di oro effettivamente acquistato era inferiore rispetto al conferimento in denaro effettuato, e che la maggior parte delle somme corrisposte erano state destinate ai costi di gestione e non all'investimento compiuto. Oltre alla perdita di capitale e al danno da mancati interessi per come inizialmente prospettati, a causa del rapporto contrattuale con la deduceva di aver riportato un grave disturbo post- Controparte_1
traumatico da stress per il quale domandava il ristoro del danno non patrimoniale quantificato in
€ 15.000,00, sulla base di perizia psicologica prodotta.
In diritto, chiarita la natura giuridica del c.d. “oro fisico” e della sua idoneità a dar luogo ad operazioni negoziali di tipo finanziario, affermava che la citata compravendita dovesse essere qualificata quale investimento e non come vendita di cosa mobile, stante la rispondenza dell'acquisto all'esigenza del consumatore di impiegare il proprio denaro con aspettative di profitto, dietro l'accettazione del rischio e della redditività correlata al capitale, e non già al mero godimento del bene. Attesa, dunque, la previsione contrattuale di un piano di accumulo progressivo tramite una serie di compravendite di oro cadenzate nel tempo, asseriva che il contratto proposto dalla integrasse i requisiti utili ad essere identificato quale Controparte_1
prodotto finanziario ex art. 1, c. 1 lett. u) del T.U.F., con opportuna applicazione delle disposizioni normative contemplate nel medesimo Testo Unico, disattese dal collaboratore della convenuta, dando luogo ad ipotesi di nullità del contratto sottoscritto sia per violazione dell'art. 8 33, c. 2 lett. L, D. Lgs. n. 206/05 e omessa indicazione della facoltà di recesso ex art. 30, c. 6,
T.U.F., sia per violazione degli obblighi informativi di cui al Testo Unico, con ristoro del danno emergente pari alla somma investita, e del lucro cessante, pari agli interessi non conseguiti alla data della sottoscrizione.
Costituitasi, resisteva alle domande avversarie, esponendo che i contratti Controparte_1 sottoscritti dall'attrice non avevano ad oggetto strumenti finanziari, trattandosi di acquisti con vendita rateale di oro fisico con importo di destinazione scelto dal cliente e da questi personalizzabile secondo le proprie esigenze, escludendo l'applicabilità della normativa di cui al
T.U.F. Osservava poi che l'inadempimento lamentato era inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio, poiché contemplato in una disciplina normativa non applicabile alla controversia.
All'udienza del 22.9.2021, preso atto del sopravvenuto decesso dell'attrice, il giudice dichiarava l'interruzione del processo, che era poi riassunto ex art. 303 c.p.c. dagli eredi di Persona_1
, FE e . Parte_1 Parte_3
Ritenuta la causa decidibile sulla scorta della documentazione dimessa in atti, ed ultronea la prova orale richiesta, con sentenza n. 180/2023, pubblicata il 1.3.2023 il Tribunale di Rovigo
rigettava le domande degli attori, che condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Valutato il contratto sottoscritto dall'originaria attrice quale acquisto rateale di oro fisico, il
Tribunale ha ritenuto non sussistenti gli elementi distintivi del prodotto finanziario: posta l'inapplicabilità del T.U.F., ha escluso il vizio di nullità e l'illecito contrattuale, rigettando di conseguenza anche la domanda risarcitoria per danni non patrimoniali.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , FE e , eredi Parte_1 Parte_3 dell'originaria attrice, impugnando la decisione del Tribunale di Rovigo sulla base di due motivi di gravame, coi quali hanno censurato: a) l'erronea ricostruzione dei fatti e della valutazione delle
9 prove documentali, nonché l'insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo il Tribunale tenuto conto dei contenuti della sentenza di condanna per truffa aggravata del consulente dell'appellata, depositata nel corso del procedimento di primo grado, e dunque del mancato assolvimento dell'onere di verificare l'operato dei propri collaboratori da parte di b) mancato rilievo delle violazioni di legge segnalate e Controparte_1 della loro rilevanza ai fini della decisione in ordine all'inquadramento giuridico della fattispecie, nonché omessa applicazione della normativa dettata dal T.U.F. e dal Regolamento Consob n.
11522/98, avendo il primo giudice errato nell'interpretare l'oggetto del contendere quale modalità di acquisto rateale. Invero, attesa la responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo all'appellata e la qualificazione giuridica di investimento finanziario dell'operazione realizzata dalla CP_2
considerata la violazione dei doveri informativi da parte del consulente di previsti Controparte_1
dalla normativa del Testo Unico Finanziario e dal citato Regolamento Consob, gli appellanti hanno ulteriormente invocato l'applicazione della normativa di cui all'art. 31, n. 3, del T.U.F., dal momento che i contratti non sarebbero stati stipulati se l'investitrice avesse conosciuto il reale valore dell'acquisto, palesandosi anche la violazione degli art. 33, c. 2, del D. Lgs. n. 206/2005
e art. 30, comma 6, T.U.F. per omessa indicazione della facoltà di recesso.
In via istruttoria, gli appellanti hanno lamentato la mancata ammissione delle prove testimoniali indicate nella seconda memoria istruttoria e della C.T.U., richiesti nel precedente grado di giudizio. si è costituita chiedendo, in via principale, il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado. In via istruttoria, in caso di ammissione delle istanze avanzate dagli appellanti, ha richiesto l'ammissione a prova diretta e contraria dedotta nelle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. nn. 2 e 3.
Con ordinanza del 22.2.2024 è stata fissata l'udienza del 10.4.2025 per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
10 ***
Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione svolta da parte appellata d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.: l'indicazione dei motivi d'appello non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria, ma, in quanto funzionale all'individuazione delle censure mosse dall'appellante, tale indicazione può emergere anche indirettamente dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di impugnazione, ove questi forniscano gli elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni del gravame (Cass. civ., n. 2537/2016 e n. 16422/04).
Nella specie, l'esposizione svolta nell'atto introduttivo del presente giudizio – nell'articolazione di ciascun motivo e nel suo complesso – consente senz'altro l'individuazione delle doglianze di gravame sollevate, delle parti del provvedimento oggetto di censura e delle ragioni di doglianza.
I motivi, stante la stretta connessione, possono essere trattati in modo unitario. Essi sono fondati nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, è utile chiarire la natura del prodotto acquistato da dante causa Persona_1
degli odierni appellanti.
Analizzando la documentazione contrattuale utilizzata e le modalità con cui l'acquisto di oro è
stato pubblicizzato, la Corte (come nei propri precedenti costituiti dalle sentenze nn. 2233/24 e
98/25) ritiene che l'operazione denoti natura di investimento finanziario in relazione al valore dell'oro e non sia finalizzata all'acquisto di un bene per godimento personale, anche se con pagamento rateale. Illuminante, a tal proposito, quanto affermato a pag. 7 del doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante (c.d. “Scheda informazioni , inerente alla Controparte_1 spiegazione di tutti i piani di acquisto in oro offerti dall'appellata): “I piani di acquisto in oro fisico rappresentano un'ottima opportunità per colore che scelgono di investire in oro CP_1 fisico e non hanno a disposizione una somma ingente nell'immediato. Si tratta di un servizio che si comporta come i piani di accumulo ma che, invece di fondi comuni, ha come investimento i
11 grammi d'oro. Il piano di acquisto prevede che l'investitore, appoggiandosi necessariamente ad un conto corrente presso la propria banca, destini, con cadenza mensile o con altra periodicità stabilita anticipatamente, una parte del suo capitale all'acquisto di grammi di oro fisico. La sottoscrizione di un piano di accumulo in oro offre indubbi vantaggi, che rendono tale strumento
uno dei più importanti per i piccoli/grandi investitori. La prima caratteristica positiva è la certezza dell'investimento. Infatti l'acquisto periodico è stabilito in fase di stipula: a variare sarà invece la quantità di oro acquistabile, base alle quotazioni di mercato. A seconda delle oscillazioni dell'oro, in rialzo o in ribasso, verranno quindi messi da parte più o meno grammi.
I piani di acquisto oro non prevedono un periodo di tempo predefinito, hanno la CP_1
massima flessibilità, permettendo all'investitore di modificare durante la validità del piano stesso la sua durata, l'importo della spesa periodica e la periodicità di versamento. Il PDA in oro è destinato a chiunque voglia mettere da parte, ogni mese, quantità d'oro anche davvero piccole. La rata minima per l'investimento è di soli 25 euro, che possono essere aumentati a proprio piacimento. I piani non prevedono necessariamente la definizione di una CP_1
scadenza del piano stesso: si può decidere di investire fino ad una data indefinita, con la garanzia che, in qualunque momento si desideri chiudere il proprio piano, si avrà l'immediata possibilità di rivendere l'oro in proprio possesso e riceverne il controvalore in Euro calcolato sulla quotazione attuale di questo metallo prezioso, aggiungendole 1 Euro al grammo. Questo è uno dei prezzi di riacquisto più alto d'Europa.”. L'assunto trova conferma anche nel doc. 3 di parte appellante (sito istituzionale dell'appellata), nonché nelle Condizioni generali della per l'acquisto di metalli preziosi indicati a pag. 2 del contratto sottoscritto da Controparte_1
(doc. 3 appellante), dove viene rimarcata, all'art. 1, l'attivazione di un piano di Persona_1 acquisto consistente “nelle compravendite con cadenza programmata in forma di lingotti da dieci grammi d'Oro ovvero compravendite singole”, rinviando ai successivi articoli per la regolamentazione degli acquisti, disciplinati anche in base ai piani di adesione scelti dal cliente
12 (vedasi ad es., Sezione V, relativa alle condizioni speciali per la scelta dei piani d'acquisto:
bronzo, argento, oro, platino, diamante), nonché delle ulteriori modalità gestorie del piano,
inclusa la facoltà di riacquisto del metallo dal cliente.
Così esaminata l'operazione economica realizzata dalla dante causa degli odierni appellanti, risulta evidente la connotazione di natura finanziaria della stessa, posto che la compravendita di oro da parte della non era finalizzata ad altro intento che realizzare per sè stessa CP_2
un'aspettativa di profitto o remunerazione, ovvero di altra utilità, tramite la corresponsione delle somme impiegate in un dato intervallo temporale, a fronte del rischio di perdere l'investimento iniziale, o del capitale erogato nel tempo, per cause legate alle dinamiche di mercato.
Sul punto, premesso che la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/2008
(c.d. Testo Unico Finanziario), recante la nozione di “prodotto finanziario”, non prevede un numerus clausus di fattispecie, bensì include tutti “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”, ad eccezione dei depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, e che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sentenza n. 2736/2013) ha chiarito che “la nozione di contratto di investimento costituisce uno schema atipico, che comprende ogni forma di investimento finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, riflettendo la natura aperta ed atecnica di "prodotto finanziario", la
quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato ed alla molteplicità degli
strumenti offerti al pubblico, nonché all'esigenza di tutela degli investitori, in maniera da
permettere la riconduzione nell'ambito della disciplina di protezione pure delle operazioni innominate”, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, appaiono alla Corte pienamente sussistenti, nella fattispecie contrattuale in esame, gli elementi distintivi del prodotto finanziario già menzionati nella sentenza gravata (capitale, aspettativa di rendimento e rischio connesso all'investimento, con susseguente applicativo), con conseguente applicazione della disciplina normativa di cui al già citato Testo Unico.
13 ***
Non appaiono fondate, invece, le doglianze relative alla nullità del contratto di investimento contestato per violazione della normativa di cui al T.U.F. e dei regolamenti CONSOB.
I rilievi inerenti alla nullità del contratto per violazione degli artt. 28-29-30 del Regolamento
Consob n. 11522/98, attuativo degli artt. 21 e 23 del d. lgs. 58/1998 (espressi alle pag.13-19 dell'atto di citazione originante la controversia avviata da , sono smentiti dalla Persona_1
documentazione dimessa in atti da nel precedente grado di giudizio, utile a Controparte_1
dimostrare anche l'indicazione della facoltà di recesso della cliente (si noti quanto previsto nel doc. 1, pag. 3, del fascicolo della convenuta, intitolato “Riassunto del colloquio”, sottoscritto dalla cliente in data 30.6.2017, in cui, all'ultimo punto del documento, è disposto che “il diritto di recesso si esercita con l'invio entro il termine di quattordici giorni, di cui una comunicazione scritta alla sede mediante lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento. A tutela del termine di revoca è sufficiente l'invio tempestivo della revoca. Con il bonifico effettuato dal cliente, lo stesso decade dal beneficio del termine per accettazione esplicita dell'ordine per l'acquisto.
Conseguenze della revoca: in caso di effettiva revoca, entrambe le parti avranno l'obbligo di restituire ogni prestazione ricevuta e compensare l'altro per qualsiasi beneficio da esso derivante. Se il cliente non è in grado di restituire per intero o parzialmente le merci ricevute, oppure le restituisce in condizioni deteriorate, avrà l'obbligo di provvedere alla compensazione del valore della perdita. Questo comporta di dover comunque soddisfare gli obblighi di
pagamento contrattuale per il periodo fino alla revoca. Gli obblighi di rimborso dei pagamenti devono essere soddisfatti entro 30 giorni. Il termine ha inizio per il cliente con l'invio della dichiarazione di revoca e per il fornitore con l'avvenuto ricevimento. Nota speciale: il diritto di revoca scade anticipatamente per il cliente se il contratto è pienamente rispettato da entrambe le parti su richiesta specifica, prima che sia esercitato il diritto di revoca.”.
Con riguardo, invece, alla violazione del dovere informativo nei confronti della
14 cliente/investitrice e l'affidamento da essa riposta sulla professionalità e competenza dell'appellata (ripresa nell'atto di gravame), e dunque all'inosservanza delle regole di condotta previste dalla normativa settoriale di cui al T.U.F. ed ai regolamenti Consob da parte del promotore tali ipotesi non danno luogo a conseguenze invalidanti per violazione di norme Pt_6
imperative, bensì soltanto ad ipotesi di responsabilità, precontrattuale o contrattuale, dell'intermediario, utili a sancire la risoluzione dell'accordo per inadempimento delle parti.
Secondo quanto stabilito in modo costante ed uniforme dalla Suprema Corte, “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal
senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione
secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme
inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non
già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la
quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione
finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle
operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di
investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo
a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano
nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione
destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni
aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità
contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di
violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del
"contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione
normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma
dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli
15 atti negoziali posti in essere in base ad esso” Cass. Civ. SS. UU. sentenza n. 26724/07; in modo conforme sentenza n. 8462/14 e ordinanza n. 15099/21).
In effetti il contratto sottoscritto dalla non esplicitava in modo chiaro l'eventualità che CP_2
la somma versata nella fase iniziale nel rapporto contrattuale fosse destinata a soddisfare il pagamento di commissioni per l'intermediario e/o per la società committente. Vedasi, a tal proposito, quanto disciplinato nelle Condizioni Generali della per l'acquisto di Controparte_1
metalli preziosi (doc. 3 fascicolo appellanti) dall'art. 2 (intitolato “disciplina del contratto”):
“Sottoscritto il Modulo d'Ordine, le Condizioni Generali ed il trattamento dei dati personali mediante la propria firma negli appositi spazi previsti, il Cliente si impegna ad effettuare i
versamenti previsti dal piano di acquisto da lui prescelto, ed a pagare tramite bonifico bancario, con cadenza definita dal Modulo d'Ordine. Una volta che riceve il pagamento iniziale CP_1
[di seguito PGS – punto V] dal proprio conto corrente bancario, il Contratto Parte_9
PDA si intende perfezionato salvo diversa pattuizione di cui al punto V comma 3. L'importo del
Pagamento è pari al 10% della somma d'arrivo. Il primo acquisto è costituito dal Parte_9
corrispondente in corrispondente in grammi della rata scelta, non relativo al piano tariffario
scelto. Successivamente si ha diritto ad uno sconto del 10% ad ogni rata pagata fino al raggiungimento della somma d'arrivo. L'adesione al Contratto viene quindi effettuata dal
Cliente con l'ausilio di con le seguenti modalità e prassi – compilazione e CP_1 sottoscrizione tramite firma, da parte del Cliente, del Modulo d'Ordine, delle Condizioni
Generali e del trattamento dei dati personali, negli appositi spazi previsti;
- Pagamento
[...]
(PGS); - trasmissione ovvero consegna della predetta documentazione alla Pt_9 CP_1
Il PDA viene attivato con il pagamento rateale incassato da ai fini dell'acquisto del CP_1
prodotto sul mercato. Il recesso dal contratto deve avvenire per iscritto nella sede della mediante raccomandata AR, con accertamento della data di ricevimento”; dagli art. CP_1
3 e 5 del titolo V. Condizioni speciali per la scelta dei piani d'acquisto bronzo-argento-oro-
16 platino-diamante (cfr. art. 3, intitolato “Pagamento : “Il cliente è contrattualmente Parte_9
obbligato a provvedere al Pagamento GS) pari all'importo indicato nel Modulo Parte_9
d'Ordine alla al quale corrisponde un quantitativo di metallo prezioso acquistato” e CP_1
art. 5, intitolato Bonus/Sconti : “Il cliente, a seconda del piano di acquisto scelto e dopo aver pagato il PGS con il relativo primo acquisto, riceverà ad ogni successivo acquisto di metallo prezioso un bonus sottoforma di sconto. L'ammontare del bonus viene calcolato nella percentuale indicata nel modulo d'ordine su ogni importo d'acquisto. A tal fine si fa riferimento al prezzo d'acquisto rilevato alla data della conversione in base alle Condizioni Generali paragrafo II. Il bonus vale solo la concomitanza all'acquisto e quindi è escluso un pagamento monetario al cliente o dal trasferimento o da un altro deposito. La somma di tutti i bonus è limitata all'ammontare del PGS versato. La sospensione del programma di acquisto per oltre 18 mesi comporta la perdita del bonus.”).
Analizzando dette clausole secondo i criteri di cui all'art. 1362 c.c., e considerata altresì la finalità causale degli acquisti di oro strettamente legati all'intenzione della di dar luogo ad un CP_2
investimento finanziario (anche beneficiando di una scontistica per acquisti successivi al primo),
traspare in modo evidente che ad ogni esborso corrisposto dalla cliente doveva obbligatoriamente coincidere l'acquisto di un quantitativo di materiale prezioso (oltre alle spese di deposito e custodia, disciplinate dal paragrafo III del contratto medesimo); sicché ogni comportamento tenuto dall'intermediario per conto della società difforme dal citato modello, non Controparte_1
può che considerarsi inadempiente nei confronti dell'investitore. Né può ritenersi ragionevole, considerando il piano sottoscritto dalla e l'assenza di espresse previsioni contrattuali, CP_2 che l'importo di € 5.150,00 pagato a titolo di “acconto” fosse destinata ad un utilizzo differente rispetto all'attivazione del piano di acquisto concordato.
Anche la sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Rovigo nei confronti dell'intermediario all. n. 17 fascicolo degli appellanti), conferma che “In definitiva sussiste Pt_6
17 la truffa contestata, in quanto il con artifizi e raggiri consistenti in un'attività di induzione, Pt_6
contraria ai suoi doveri imposti dalle norme sopra richiamate, ingannava le PP.OO. sull'oggetto del prodotto finanziario acquistato, mistificandone la reale natura e caratteristiche, spingendoli
così ad effettuare dazioni di denaro investite nel prodotto finanziario stesso, con loro danno e
proprio profitto, consistente, quanto alle società emittenti degli strumenti finanziari nell'investimento, quanto all'imputato nelle provvigioni percepite dalle società per conto delle quali agiva”.
A fronte, dunque, dell'avvenuto acquisto di oro in misura inferiore a quella inizialmente pattuita tra l'intermediario e la cliente, evidenziato che la stessa ha trattenuto la somma Controparte_1
rimanente senza giustificazione contrattuale, si palesa l'inadempimento grave dell'appellata (in relazione al comportamento dedotto a pag. 3 punto o) della citazione nel giudizio di primo grado), sostanziatosi in un'appropriazione del denaro consegnato dalla per le finalità prefissate: CP_2
ne conseguono la risoluzione del contratto di Deposito I-100638-R sottoscritto dalle parti il
30.6.2017 e la condanna della convenuta appellata alla restituzione delle somme complessivamente consegnate (€ 5.150,00), unitamente agli interessi dalla data del primo atto di citazione (12.5.2021) al saldo.
Con riguardo, invece, alla misura degli accessori, gli appellanti hanno domandato la corresponsione “degli interessi, avendo come parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli
interessi legali e alla rivalutazione monetaria”: ma la parte onerata non ha dedotto che la qualora non avesse proceduto all'investimento con avrebbe CP_2 Controparte_1
provveduto, in alternativa, ad investire il proprio denaro nel mercato nominato. Possono invece essere riconosciuti gli interessi nella misura, prevista dai BOT con scadenza dodici mesi,
sicuramente inferiore anche al saggio c.d. rafforzato di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., cui gli appellanti non hanno inteso fare riferimento.
18 Va invece rigettata la domanda risarcitoria proposta dagli appellanti. Il decesso dell'originaria attrice, che non risulta in rapporto causale con la vicenda per cui è causa, rende impossibile accertare se le condizioni di salute psico-fisica della abbiano subito grave nocumento a CP_2
causa della vicenda stessa, per come indicato nella perizia di parte allegata, che non fornisce elementi sufficienti a dimostrare danni morali e da stress correlati alla perdita economica subita,
peraltro di valore non esiguo ma neppure così significativo da rendere verosimile l'effetto pregiudizievole dedotto.
***
Da ultimo, considerate le risultanze cui ha condotto l'esame della documentazione degli appellanti, non meritano accoglimento le istanze istruttorie da questi avanzate, posto che le circostanze dedotte nei capitoli di prova orale, già proposti anche in primo grado, sono suffragate dai documenti presenti in atti, ovvero riferiti a circostanze irrilevanti, mentre i quesiti enucleati per la c.t.u. domandata, valutato l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto sottoscritto dalla per i motivi già esposti, appaiono comunque ultronei. CP_2
***
In definitiva, la sentenza di primo grado dev'essere riformata con risoluzione del contratto sottoscritto il 30.6.2017 da per inadempimento grave di e con Persona_1 Controparte_1 condanna a carico della società appellata di restituire agli eredi dell'originaria attrice, odierni appellanti, la somma di € 5.150,00 ricevuta dalla cliente, oltre agli interessi nella misura prevista per i BOT con scadenza dodici mesi dalla data dell'atto di citazione di primo grado (12.5.2021)
al saldo.
Con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio le spese di lite devono essere regolate secondo il principio di soccombenza, con liquidazione in dispositivo in base ai parametri medi di cui al
D.M. n. 55/14 come aggiornato con D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e
19 delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale quanto al secondo grado di giudizio, anche istruttoria quanto al primo) secondo valori medi per tutte le fasi ad esclusione .
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da , FE e , e in Parte_1 Parte_3
parziale riforma della sentenza n. 180/2023 emessa dal Tribunale di Rovigo, dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto di oro fisico Deposito I-100638-
R stipulato il 30.6.2017 da e per l'effetto, condanna a Persona_1 Controparte_1 restituire agli appellanti la somma di € 5.150,00, oltre ad interessi legali dal 12.5.2021 al saldo nella misura prevista dai BOT con scadenza dodici mesi;
2. condanna alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 2.552,00 per compenso di avvocato e € 237,00 per esborsi, e quanto al secondo grado in € 1.923,00 per compenso di avvocato e € 355,50 per esborsi, oltre a rimborso forfettario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
20
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
R.G. 685/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. FE Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo in data 8.4.2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), nato l'[...] a [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C. F. ), nato l'[...] a [...] e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), nata il [...] a [...], quali eredi della de cuius C.F._3 Per_1
(C.F. , nata il [...] ad [...] nel Polesine (Ro) e
[...] C.F._4
deceduta il 27.6.2021 in Lendinara (Ro), rappresentati e difesi dall' avv. Giuseppe Auriemma;
appellanti
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Bolzano, Via Albrecht Dürer, n. 18, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michael Walzl
e Paolo Fusaro;
1 appellata
Oggetto: “Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc.)”; appello avverso la sentenza n. 180/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Rovigo in data 1.3.2023, R.G. n.
1090/2021.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti , FE e : Parte_1 Parte_3
“In via principale e nel merito,
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 180/2023 pubbl. il 01/03/2023 Repert. n. 342/2023 del 02/03/2023 notificata in data 03.03.2023, resa inter-partes dal Tribunale di Rovigo II Sezione Civile nel giudizio contrassegnato da RG n. 1090/2021nella persona giudice nella persona del Giudice dott. Pier
Francesco Bazzega, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In via principale, accertare e dichiarare la nullità dei tre contratti di investimento sottoscritti dalla IG.ra con la con la conseguente condanna di quest'ultima Controparte_2 Controparte_1
alla restituzione delle somme investite pari ad Euro 5.150,00 (cinquemila centocinquanta/00),
nonché al risarcimento dei danni per mancato conseguimento degli interessi avendo come parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso
e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e da stress subiti e
subendi dalla IG.ra , nella misura prudenzialmente quantificata in euro Controparte_2
15.000,00 (quindicimila/00) o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
In subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di investimento, sottoscritto dall'attrice, per inadempimento della società convenuta con la conseguente condanna della al risarcimento dei danni con la restituzione capitale investito pari ad Euro Parte_4
2 5.150,00 (cinquemila centocinquanta/00), nonché degli importi relativi al mancato conseguimento degli interessi, avendo come parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria”.
Per l'effetto condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e da stress subiti e subendi dal IG. ovvero per l'importo che verrà accertato in corso di causa. CP_2
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso
spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Rovigo
per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Ammettersi tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado ed immotivatamente non ammessi dal giudice di prime cure con particolare riferimento alla prova testimoniale, sui seguenti capi:
a) Vero è che, nel giugno del 2017, il IG. - tramite il IG. - Parte_1 Parte_5
entrava in contatto con il Dott. promotore finanziario, già appartenente alla Parte_6
Guardia di Finanza, il quale proponeva alla de cuius una serie di investimenti Persona_1
in grado di assicurarle ottimi guadagni in breve tempo?
b) Vero è che, nel presentarsi, il Dott. ostrava un tesserino con il logo della , Pt_6 Parte_7
affermando di essere stato dapprima per lungo tempo un ufficiale della Guardia di Finanza, e che attualmente intratteneva un rapporto di collaborazione con la Controparte_1
c) Vero è che anche il IG. , marito della de cuius aveva prestato nella Pt_1 Persona_1
Guardia di Finanza?
3 d) Vero è che il promotore rappresentava alla de cuius l'opportunità di investire Persona_1
i propri risparmi nell'acquisto di oro fisico dalla il tutto con buone prospettive Controparte_1
di guadagno nel breve periodo?
e) Vero è che, nell'occasione, il ostrò al IG. e alla de cuius un Pt_6 Pt_1 Persona_1
piccolo lingotto d'oro, sottolineando come fossero il bene rifugio per eccellenza e che gli stessi,
una volta acquistati, sarebbero stati conservati presso una cassetta di sicurezza in una banca di
Bolzano?
f) Vero è che la de cuius manifestava al promotore la volontà di essere Persona_1
indirizzato verso un investimento a capitale garantito e che escludesse qualsivoglia perdita,
avendo intenzione di preservare i propri risparmi per garantire ai propri figli una solidità
economica per il futuro?
g) Vero è che il Dott. ottoponeva, altresì, all'attenzione della de cuius Pt_6 Persona_1
dati, prospetti e certificazioni attestanti la bontà e la sicurezza dell'investimento, omettendo scientemente di precisare le condizioni previste dal contratto?
h) Vero è che l'investimento, così come illustrato dal consulente, si presentava come assolutamente vantaggioso e ciò anche in considerazione della descrizione riportata sul sito internet della nonché sui canali social e YouTube? i) Vero è che, il Dott. Controparte_1 Pt_6
rassicurava la de cuius in ordine alle perplessità espresse? Persona_1
j) Vero è che la de cuius sottoscriveva con la un contratto per Persona_1 Controparte_1
l'acquisto di oro fisico Deposito I-100638-R dell'importo di euro 5.000,00 per apertura deposito e euro 150,00 per rata una tantum per un totale di euro 5.150,00 (cinquemila centocinquanta/00),
versando un assegno di euro 12.800,00 tratto su Cassa di Risparmio del Veneto (oggi Intesa
Sanpaolo S.p.A.) dal conto co-intestato con il marito ? Parte_1
k) Vero è che, all'atto della sottoscrizione dei contratti, veniva sottoposto alla firma della de cuius il modulo d'ordine per l'acquisto prestampato che il IG. Persona_1 Pt_6
4 provvedeva a compilare di suo pugno per poi raccogliere la firma dell'istante, senza specificare alcunché in ordine alle modalità di acquisto dell'oro fisico o alle condizioni di contratto?
l) Vero è che, solo in seguito ad una segnalazione del IG. la de cuius Pt_5 Persona_1
veniva a conoscenza che il Dott. attraverso artifizi e raggiri, aveva carpito la buona Parte_6
fede di numerosi consumatori con il solo scopo di ottenerne un ingiusto vantaggio, anche in ordine alle provvigioni corrisposte dalla Controparte_1
m) Vero è che, anche in ragione di quanto sopra, l'istante decideva di sporgere formale denuncia-
querela nei confronti del Dott. inanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pt_6
Rovigo?
n) Vero è che, dopo i servizi sulla stampa e quello andato in onda per il programma “Le Iene”
sulla rete televisiva nazionale Italia 1, la de cuius provvedeva a contattare la Persona_1
per chiedere lumi sulla questione, senza avere alcun riscontro? Controparte_1
o) Vero è che, da un approfondito controllo sulla posizione dalla de cuius Persona_1
emergeva che il quantitativo di oro acquistato risultava assolutamente irrisorio e nettamente inferiore a quanto corrisposto in danaro alla e che, gran parte dell'importo era Controparte_1
necessario alla sola apertura del deposito e non destinato all'investimento?
p) Vero è che, in seguito ai fatti relativi alla , la de cuius ha sofferto CP_1 Persona_1
di un gravissimo disturbo post-traumatico da stress che ne ha compromesso la vita di relazione anche in relazione alla sua patologia neoplastica che l'ha condotta, in fine, alla morte?
Sui seguenti capi si indica quale testimone il IG. (C.F. Testimone_1
) nato il [...] in [...] nel Polesine (Ro) e residente in [...]di C.F._5
Po (Ro) alla Via Pacinotti, 12
Si chiede ammettersi, altresì, interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1
sui seguenti capi:
[...]
5 1) Vero è che sul sito ufficiale della è riportato testualmente “Eccellenza nella Controparte_1
vendita di oro fisico da investimento. Valore al tuo futuro?”
2) Vero è che ai consulenti è riconosciuta una provvigione sulle vendite? CP_1
3) Vero è che la si è servita della rete commerciale della alla CP_1 Parte_8
quale afferiva il Pt_6
4) Vero è che nel modello di contratto non è precisato in alcun punto che il versamento iniziale non corrisponde all'acquisto dell'oro, ma del semplice deposito?
5) Vero è che esiste la possibilità per coloro che acquistano l'oro di ottenere la consegna a proprie mani?
6) Vero è che è durante il corso di formazione dei venditori di oro fisico questi ricevono precise indicazioni per le modalità di vendita con particolare riferimento proprio all'informazione
“precontrattuale”?
7) Vero è che la esercita un potere di controllo sulla rete vendita dei propri CP_1
collaboratori?
8) Vero è che la era a conoscenza dei trascorsi come ufficiale della Guardia di Finanza CP_1
del IG. delle sanzioni che aveva ricevuto dalla CONSOB? Pt_6
9) Vero è che la è a conoscenza del procedimento penale a carico del CP_1 Pt_6
10) Vero è che la ha corrisposto al e provvigioni maturate in base ai contratti CP_1 Pt_6
sottoscritti?
11) Vero è che vi sono stati numerosi reclami dei clienti a cui nuovi contratti sono stati venduti dal ome integrazione del capitale inizialmente investito? Pt_6
All'esito della prova testimoniale, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia disponga una Consulenza Tecnica d'Ufficio formulando i seguenti quesiti
− Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, i loro difensori e consulenti, previa eventuale acquisizione ex art. 210 c.p.c. dell'ulteriore documentazione che sia
6 nella disponibilità esclusiva della società convenuta quale sia la reale natura del contratto sottoscritto dalla de cuius descrivendone le modalità di pubblicizzazione e le Persona_1
caratteristiche ossia se abbiano carattere di investimento o se siano semplicemente venduti come tali, ovvero se si tratti di “mero acquisto”.
− Dica il CTU se i contratti, così come sottoscritti dalla de cuius presenta Persona_1
anomalie e/o omissioni nella sua stesura.
− Conseguentemente, il CTU accerti e quantifichi il danno subito dalla de cuius Persona_1
per mancato conseguimento degli interessi, avendo come parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine.”
Per l'appellata Controparte_1
“rigettare e disattendere in toto l'impugnazione della sentenza appellata, con vittoria di onorari e spese di causa.
In via istruttoria, nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte ritenesse di ammettere le istanze di prova testimoniale di parte appellate, si chiede di essere ammessi alla prova diretta e contraria,
come dedotta in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 c.p.c., rispettivamente dd. 25.11.202
e 20.12.2022”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.5.2021, conveniva dinanzi al Tribunale di Persona_1
Rovigo chiedendo la declaratoria di nullità del contratto d'investimento Controparte_1
sottoscritto, e la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo investito, pari ad €
5.150,00, nonché al risarcimento per mancato conseguimento degli interessi e dei danni morali subiti. In subordine, domandava l'accertamento e declaratoria di risoluzione dei contratti sottoscritti per inadempimento della convenuta, e per l'effetto la condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite ed al ristoro dei danni patiti.
In particolare, esponeva di aver sottoscritto nel giugno 2017 con la società convenuta per il
7 tramite del dott. all'epoca dei fatti collaboratore della iscritto Parte_6 Controparte_1
all'albo dei consulenti finanziari, un contratto di acquisto di oro fisico Deposito I-100638-R dell'importo di € 5.000,00, e di aver corrisposto al medesimo ulteriori € 150,00, per un totale di
€ 5.150,00, tramite il versamento di un assegno dell'importo di € 12.800,00, poiché comprensivo delle somme pagate anche dal marito dell'attrice per la sottoscrizione di altro contratto di acquisto.
Viste le segnalazioni operate da altri investitori, l'attrice decideva di approfondire la sua posizione, e pertanto veniva a conoscenza che il quantitativo di oro effettivamente acquistato era inferiore rispetto al conferimento in denaro effettuato, e che la maggior parte delle somme corrisposte erano state destinate ai costi di gestione e non all'investimento compiuto. Oltre alla perdita di capitale e al danno da mancati interessi per come inizialmente prospettati, a causa del rapporto contrattuale con la deduceva di aver riportato un grave disturbo post- Controparte_1
traumatico da stress per il quale domandava il ristoro del danno non patrimoniale quantificato in
€ 15.000,00, sulla base di perizia psicologica prodotta.
In diritto, chiarita la natura giuridica del c.d. “oro fisico” e della sua idoneità a dar luogo ad operazioni negoziali di tipo finanziario, affermava che la citata compravendita dovesse essere qualificata quale investimento e non come vendita di cosa mobile, stante la rispondenza dell'acquisto all'esigenza del consumatore di impiegare il proprio denaro con aspettative di profitto, dietro l'accettazione del rischio e della redditività correlata al capitale, e non già al mero godimento del bene. Attesa, dunque, la previsione contrattuale di un piano di accumulo progressivo tramite una serie di compravendite di oro cadenzate nel tempo, asseriva che il contratto proposto dalla integrasse i requisiti utili ad essere identificato quale Controparte_1
prodotto finanziario ex art. 1, c. 1 lett. u) del T.U.F., con opportuna applicazione delle disposizioni normative contemplate nel medesimo Testo Unico, disattese dal collaboratore della convenuta, dando luogo ad ipotesi di nullità del contratto sottoscritto sia per violazione dell'art. 8 33, c. 2 lett. L, D. Lgs. n. 206/05 e omessa indicazione della facoltà di recesso ex art. 30, c. 6,
T.U.F., sia per violazione degli obblighi informativi di cui al Testo Unico, con ristoro del danno emergente pari alla somma investita, e del lucro cessante, pari agli interessi non conseguiti alla data della sottoscrizione.
Costituitasi, resisteva alle domande avversarie, esponendo che i contratti Controparte_1 sottoscritti dall'attrice non avevano ad oggetto strumenti finanziari, trattandosi di acquisti con vendita rateale di oro fisico con importo di destinazione scelto dal cliente e da questi personalizzabile secondo le proprie esigenze, escludendo l'applicabilità della normativa di cui al
T.U.F. Osservava poi che l'inadempimento lamentato era inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio, poiché contemplato in una disciplina normativa non applicabile alla controversia.
All'udienza del 22.9.2021, preso atto del sopravvenuto decesso dell'attrice, il giudice dichiarava l'interruzione del processo, che era poi riassunto ex art. 303 c.p.c. dagli eredi di Persona_1
, FE e . Parte_1 Parte_3
Ritenuta la causa decidibile sulla scorta della documentazione dimessa in atti, ed ultronea la prova orale richiesta, con sentenza n. 180/2023, pubblicata il 1.3.2023 il Tribunale di Rovigo
rigettava le domande degli attori, che condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Valutato il contratto sottoscritto dall'originaria attrice quale acquisto rateale di oro fisico, il
Tribunale ha ritenuto non sussistenti gli elementi distintivi del prodotto finanziario: posta l'inapplicabilità del T.U.F., ha escluso il vizio di nullità e l'illecito contrattuale, rigettando di conseguenza anche la domanda risarcitoria per danni non patrimoniali.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , FE e , eredi Parte_1 Parte_3 dell'originaria attrice, impugnando la decisione del Tribunale di Rovigo sulla base di due motivi di gravame, coi quali hanno censurato: a) l'erronea ricostruzione dei fatti e della valutazione delle
9 prove documentali, nonché l'insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo il Tribunale tenuto conto dei contenuti della sentenza di condanna per truffa aggravata del consulente dell'appellata, depositata nel corso del procedimento di primo grado, e dunque del mancato assolvimento dell'onere di verificare l'operato dei propri collaboratori da parte di b) mancato rilievo delle violazioni di legge segnalate e Controparte_1 della loro rilevanza ai fini della decisione in ordine all'inquadramento giuridico della fattispecie, nonché omessa applicazione della normativa dettata dal T.U.F. e dal Regolamento Consob n.
11522/98, avendo il primo giudice errato nell'interpretare l'oggetto del contendere quale modalità di acquisto rateale. Invero, attesa la responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo all'appellata e la qualificazione giuridica di investimento finanziario dell'operazione realizzata dalla CP_2
considerata la violazione dei doveri informativi da parte del consulente di previsti Controparte_1
dalla normativa del Testo Unico Finanziario e dal citato Regolamento Consob, gli appellanti hanno ulteriormente invocato l'applicazione della normativa di cui all'art. 31, n. 3, del T.U.F., dal momento che i contratti non sarebbero stati stipulati se l'investitrice avesse conosciuto il reale valore dell'acquisto, palesandosi anche la violazione degli art. 33, c. 2, del D. Lgs. n. 206/2005
e art. 30, comma 6, T.U.F. per omessa indicazione della facoltà di recesso.
In via istruttoria, gli appellanti hanno lamentato la mancata ammissione delle prove testimoniali indicate nella seconda memoria istruttoria e della C.T.U., richiesti nel precedente grado di giudizio. si è costituita chiedendo, in via principale, il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado. In via istruttoria, in caso di ammissione delle istanze avanzate dagli appellanti, ha richiesto l'ammissione a prova diretta e contraria dedotta nelle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. nn. 2 e 3.
Con ordinanza del 22.2.2024 è stata fissata l'udienza del 10.4.2025 per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
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Preliminarmente si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione svolta da parte appellata d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.: l'indicazione dei motivi d'appello non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria, ma, in quanto funzionale all'individuazione delle censure mosse dall'appellante, tale indicazione può emergere anche indirettamente dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di impugnazione, ove questi forniscano gli elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni del gravame (Cass. civ., n. 2537/2016 e n. 16422/04).
Nella specie, l'esposizione svolta nell'atto introduttivo del presente giudizio – nell'articolazione di ciascun motivo e nel suo complesso – consente senz'altro l'individuazione delle doglianze di gravame sollevate, delle parti del provvedimento oggetto di censura e delle ragioni di doglianza.
I motivi, stante la stretta connessione, possono essere trattati in modo unitario. Essi sono fondati nei termini di seguito precisati.
In primo luogo, è utile chiarire la natura del prodotto acquistato da dante causa Persona_1
degli odierni appellanti.
Analizzando la documentazione contrattuale utilizzata e le modalità con cui l'acquisto di oro è
stato pubblicizzato, la Corte (come nei propri precedenti costituiti dalle sentenze nn. 2233/24 e
98/25) ritiene che l'operazione denoti natura di investimento finanziario in relazione al valore dell'oro e non sia finalizzata all'acquisto di un bene per godimento personale, anche se con pagamento rateale. Illuminante, a tal proposito, quanto affermato a pag. 7 del doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante (c.d. “Scheda informazioni , inerente alla Controparte_1 spiegazione di tutti i piani di acquisto in oro offerti dall'appellata): “I piani di acquisto in oro fisico rappresentano un'ottima opportunità per colore che scelgono di investire in oro CP_1 fisico e non hanno a disposizione una somma ingente nell'immediato. Si tratta di un servizio che si comporta come i piani di accumulo ma che, invece di fondi comuni, ha come investimento i
11 grammi d'oro. Il piano di acquisto prevede che l'investitore, appoggiandosi necessariamente ad un conto corrente presso la propria banca, destini, con cadenza mensile o con altra periodicità stabilita anticipatamente, una parte del suo capitale all'acquisto di grammi di oro fisico. La sottoscrizione di un piano di accumulo in oro offre indubbi vantaggi, che rendono tale strumento
uno dei più importanti per i piccoli/grandi investitori. La prima caratteristica positiva è la certezza dell'investimento. Infatti l'acquisto periodico è stabilito in fase di stipula: a variare sarà invece la quantità di oro acquistabile, base alle quotazioni di mercato. A seconda delle oscillazioni dell'oro, in rialzo o in ribasso, verranno quindi messi da parte più o meno grammi.
I piani di acquisto oro non prevedono un periodo di tempo predefinito, hanno la CP_1
massima flessibilità, permettendo all'investitore di modificare durante la validità del piano stesso la sua durata, l'importo della spesa periodica e la periodicità di versamento. Il PDA in oro è destinato a chiunque voglia mettere da parte, ogni mese, quantità d'oro anche davvero piccole. La rata minima per l'investimento è di soli 25 euro, che possono essere aumentati a proprio piacimento. I piani non prevedono necessariamente la definizione di una CP_1
scadenza del piano stesso: si può decidere di investire fino ad una data indefinita, con la garanzia che, in qualunque momento si desideri chiudere il proprio piano, si avrà l'immediata possibilità di rivendere l'oro in proprio possesso e riceverne il controvalore in Euro calcolato sulla quotazione attuale di questo metallo prezioso, aggiungendole 1 Euro al grammo. Questo è uno dei prezzi di riacquisto più alto d'Europa.”. L'assunto trova conferma anche nel doc. 3 di parte appellante (sito istituzionale dell'appellata), nonché nelle Condizioni generali della per l'acquisto di metalli preziosi indicati a pag. 2 del contratto sottoscritto da Controparte_1
(doc. 3 appellante), dove viene rimarcata, all'art. 1, l'attivazione di un piano di Persona_1 acquisto consistente “nelle compravendite con cadenza programmata in forma di lingotti da dieci grammi d'Oro ovvero compravendite singole”, rinviando ai successivi articoli per la regolamentazione degli acquisti, disciplinati anche in base ai piani di adesione scelti dal cliente
12 (vedasi ad es., Sezione V, relativa alle condizioni speciali per la scelta dei piani d'acquisto:
bronzo, argento, oro, platino, diamante), nonché delle ulteriori modalità gestorie del piano,
inclusa la facoltà di riacquisto del metallo dal cliente.
Così esaminata l'operazione economica realizzata dalla dante causa degli odierni appellanti, risulta evidente la connotazione di natura finanziaria della stessa, posto che la compravendita di oro da parte della non era finalizzata ad altro intento che realizzare per sè stessa CP_2
un'aspettativa di profitto o remunerazione, ovvero di altra utilità, tramite la corresponsione delle somme impiegate in un dato intervallo temporale, a fronte del rischio di perdere l'investimento iniziale, o del capitale erogato nel tempo, per cause legate alle dinamiche di mercato.
Sul punto, premesso che la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 58/2008
(c.d. Testo Unico Finanziario), recante la nozione di “prodotto finanziario”, non prevede un numerus clausus di fattispecie, bensì include tutti “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”, ad eccezione dei depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, e che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sentenza n. 2736/2013) ha chiarito che “la nozione di contratto di investimento costituisce uno schema atipico, che comprende ogni forma di investimento finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, riflettendo la natura aperta ed atecnica di "prodotto finanziario", la
quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato ed alla molteplicità degli
strumenti offerti al pubblico, nonché all'esigenza di tutela degli investitori, in maniera da
permettere la riconduzione nell'ambito della disciplina di protezione pure delle operazioni innominate”, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, appaiono alla Corte pienamente sussistenti, nella fattispecie contrattuale in esame, gli elementi distintivi del prodotto finanziario già menzionati nella sentenza gravata (capitale, aspettativa di rendimento e rischio connesso all'investimento, con susseguente applicativo), con conseguente applicazione della disciplina normativa di cui al già citato Testo Unico.
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Non appaiono fondate, invece, le doglianze relative alla nullità del contratto di investimento contestato per violazione della normativa di cui al T.U.F. e dei regolamenti CONSOB.
I rilievi inerenti alla nullità del contratto per violazione degli artt. 28-29-30 del Regolamento
Consob n. 11522/98, attuativo degli artt. 21 e 23 del d. lgs. 58/1998 (espressi alle pag.13-19 dell'atto di citazione originante la controversia avviata da , sono smentiti dalla Persona_1
documentazione dimessa in atti da nel precedente grado di giudizio, utile a Controparte_1
dimostrare anche l'indicazione della facoltà di recesso della cliente (si noti quanto previsto nel doc. 1, pag. 3, del fascicolo della convenuta, intitolato “Riassunto del colloquio”, sottoscritto dalla cliente in data 30.6.2017, in cui, all'ultimo punto del documento, è disposto che “il diritto di recesso si esercita con l'invio entro il termine di quattordici giorni, di cui una comunicazione scritta alla sede mediante lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento. A tutela del termine di revoca è sufficiente l'invio tempestivo della revoca. Con il bonifico effettuato dal cliente, lo stesso decade dal beneficio del termine per accettazione esplicita dell'ordine per l'acquisto.
Conseguenze della revoca: in caso di effettiva revoca, entrambe le parti avranno l'obbligo di restituire ogni prestazione ricevuta e compensare l'altro per qualsiasi beneficio da esso derivante. Se il cliente non è in grado di restituire per intero o parzialmente le merci ricevute, oppure le restituisce in condizioni deteriorate, avrà l'obbligo di provvedere alla compensazione del valore della perdita. Questo comporta di dover comunque soddisfare gli obblighi di
pagamento contrattuale per il periodo fino alla revoca. Gli obblighi di rimborso dei pagamenti devono essere soddisfatti entro 30 giorni. Il termine ha inizio per il cliente con l'invio della dichiarazione di revoca e per il fornitore con l'avvenuto ricevimento. Nota speciale: il diritto di revoca scade anticipatamente per il cliente se il contratto è pienamente rispettato da entrambe le parti su richiesta specifica, prima che sia esercitato il diritto di revoca.”.
Con riguardo, invece, alla violazione del dovere informativo nei confronti della
14 cliente/investitrice e l'affidamento da essa riposta sulla professionalità e competenza dell'appellata (ripresa nell'atto di gravame), e dunque all'inosservanza delle regole di condotta previste dalla normativa settoriale di cui al T.U.F. ed ai regolamenti Consob da parte del promotore tali ipotesi non danno luogo a conseguenze invalidanti per violazione di norme Pt_6
imperative, bensì soltanto ad ipotesi di responsabilità, precontrattuale o contrattuale, dell'intermediario, utili a sancire la risoluzione dell'accordo per inadempimento delle parti.
Secondo quanto stabilito in modo costante ed uniforme dalla Suprema Corte, “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal
senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione
secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme
inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non
già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la
quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione
finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle
operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di
investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo
a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano
nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione
destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni
aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità
contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di
violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del
"contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione
normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma
dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli
15 atti negoziali posti in essere in base ad esso” Cass. Civ. SS. UU. sentenza n. 26724/07; in modo conforme sentenza n. 8462/14 e ordinanza n. 15099/21).
In effetti il contratto sottoscritto dalla non esplicitava in modo chiaro l'eventualità che CP_2
la somma versata nella fase iniziale nel rapporto contrattuale fosse destinata a soddisfare il pagamento di commissioni per l'intermediario e/o per la società committente. Vedasi, a tal proposito, quanto disciplinato nelle Condizioni Generali della per l'acquisto di Controparte_1
metalli preziosi (doc. 3 fascicolo appellanti) dall'art. 2 (intitolato “disciplina del contratto”):
“Sottoscritto il Modulo d'Ordine, le Condizioni Generali ed il trattamento dei dati personali mediante la propria firma negli appositi spazi previsti, il Cliente si impegna ad effettuare i
versamenti previsti dal piano di acquisto da lui prescelto, ed a pagare tramite bonifico bancario, con cadenza definita dal Modulo d'Ordine. Una volta che riceve il pagamento iniziale CP_1
[di seguito PGS – punto V] dal proprio conto corrente bancario, il Contratto Parte_9
PDA si intende perfezionato salvo diversa pattuizione di cui al punto V comma 3. L'importo del
Pagamento è pari al 10% della somma d'arrivo. Il primo acquisto è costituito dal Parte_9
corrispondente in corrispondente in grammi della rata scelta, non relativo al piano tariffario
scelto. Successivamente si ha diritto ad uno sconto del 10% ad ogni rata pagata fino al raggiungimento della somma d'arrivo. L'adesione al Contratto viene quindi effettuata dal
Cliente con l'ausilio di con le seguenti modalità e prassi – compilazione e CP_1 sottoscrizione tramite firma, da parte del Cliente, del Modulo d'Ordine, delle Condizioni
Generali e del trattamento dei dati personali, negli appositi spazi previsti;
- Pagamento
[...]
(PGS); - trasmissione ovvero consegna della predetta documentazione alla Pt_9 CP_1
Il PDA viene attivato con il pagamento rateale incassato da ai fini dell'acquisto del CP_1
prodotto sul mercato. Il recesso dal contratto deve avvenire per iscritto nella sede della mediante raccomandata AR, con accertamento della data di ricevimento”; dagli art. CP_1
3 e 5 del titolo V. Condizioni speciali per la scelta dei piani d'acquisto bronzo-argento-oro-
16 platino-diamante (cfr. art. 3, intitolato “Pagamento : “Il cliente è contrattualmente Parte_9
obbligato a provvedere al Pagamento GS) pari all'importo indicato nel Modulo Parte_9
d'Ordine alla al quale corrisponde un quantitativo di metallo prezioso acquistato” e CP_1
art. 5, intitolato Bonus/Sconti : “Il cliente, a seconda del piano di acquisto scelto e dopo aver pagato il PGS con il relativo primo acquisto, riceverà ad ogni successivo acquisto di metallo prezioso un bonus sottoforma di sconto. L'ammontare del bonus viene calcolato nella percentuale indicata nel modulo d'ordine su ogni importo d'acquisto. A tal fine si fa riferimento al prezzo d'acquisto rilevato alla data della conversione in base alle Condizioni Generali paragrafo II. Il bonus vale solo la concomitanza all'acquisto e quindi è escluso un pagamento monetario al cliente o dal trasferimento o da un altro deposito. La somma di tutti i bonus è limitata all'ammontare del PGS versato. La sospensione del programma di acquisto per oltre 18 mesi comporta la perdita del bonus.”).
Analizzando dette clausole secondo i criteri di cui all'art. 1362 c.c., e considerata altresì la finalità causale degli acquisti di oro strettamente legati all'intenzione della di dar luogo ad un CP_2
investimento finanziario (anche beneficiando di una scontistica per acquisti successivi al primo),
traspare in modo evidente che ad ogni esborso corrisposto dalla cliente doveva obbligatoriamente coincidere l'acquisto di un quantitativo di materiale prezioso (oltre alle spese di deposito e custodia, disciplinate dal paragrafo III del contratto medesimo); sicché ogni comportamento tenuto dall'intermediario per conto della società difforme dal citato modello, non Controparte_1
può che considerarsi inadempiente nei confronti dell'investitore. Né può ritenersi ragionevole, considerando il piano sottoscritto dalla e l'assenza di espresse previsioni contrattuali, CP_2 che l'importo di € 5.150,00 pagato a titolo di “acconto” fosse destinata ad un utilizzo differente rispetto all'attivazione del piano di acquisto concordato.
Anche la sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Rovigo nei confronti dell'intermediario all. n. 17 fascicolo degli appellanti), conferma che “In definitiva sussiste Pt_6
17 la truffa contestata, in quanto il con artifizi e raggiri consistenti in un'attività di induzione, Pt_6
contraria ai suoi doveri imposti dalle norme sopra richiamate, ingannava le PP.OO. sull'oggetto del prodotto finanziario acquistato, mistificandone la reale natura e caratteristiche, spingendoli
così ad effettuare dazioni di denaro investite nel prodotto finanziario stesso, con loro danno e
proprio profitto, consistente, quanto alle società emittenti degli strumenti finanziari nell'investimento, quanto all'imputato nelle provvigioni percepite dalle società per conto delle quali agiva”.
A fronte, dunque, dell'avvenuto acquisto di oro in misura inferiore a quella inizialmente pattuita tra l'intermediario e la cliente, evidenziato che la stessa ha trattenuto la somma Controparte_1
rimanente senza giustificazione contrattuale, si palesa l'inadempimento grave dell'appellata (in relazione al comportamento dedotto a pag. 3 punto o) della citazione nel giudizio di primo grado), sostanziatosi in un'appropriazione del denaro consegnato dalla per le finalità prefissate: CP_2
ne conseguono la risoluzione del contratto di Deposito I-100638-R sottoscritto dalle parti il
30.6.2017 e la condanna della convenuta appellata alla restituzione delle somme complessivamente consegnate (€ 5.150,00), unitamente agli interessi dalla data del primo atto di citazione (12.5.2021) al saldo.
Con riguardo, invece, alla misura degli accessori, gli appellanti hanno domandato la corresponsione “degli interessi, avendo come parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli
interessi legali e alla rivalutazione monetaria”: ma la parte onerata non ha dedotto che la qualora non avesse proceduto all'investimento con avrebbe CP_2 Controparte_1
provveduto, in alternativa, ad investire il proprio denaro nel mercato nominato. Possono invece essere riconosciuti gli interessi nella misura, prevista dai BOT con scadenza dodici mesi,
sicuramente inferiore anche al saggio c.d. rafforzato di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., cui gli appellanti non hanno inteso fare riferimento.
18 Va invece rigettata la domanda risarcitoria proposta dagli appellanti. Il decesso dell'originaria attrice, che non risulta in rapporto causale con la vicenda per cui è causa, rende impossibile accertare se le condizioni di salute psico-fisica della abbiano subito grave nocumento a CP_2
causa della vicenda stessa, per come indicato nella perizia di parte allegata, che non fornisce elementi sufficienti a dimostrare danni morali e da stress correlati alla perdita economica subita,
peraltro di valore non esiguo ma neppure così significativo da rendere verosimile l'effetto pregiudizievole dedotto.
***
Da ultimo, considerate le risultanze cui ha condotto l'esame della documentazione degli appellanti, non meritano accoglimento le istanze istruttorie da questi avanzate, posto che le circostanze dedotte nei capitoli di prova orale, già proposti anche in primo grado, sono suffragate dai documenti presenti in atti, ovvero riferiti a circostanze irrilevanti, mentre i quesiti enucleati per la c.t.u. domandata, valutato l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto sottoscritto dalla per i motivi già esposti, appaiono comunque ultronei. CP_2
***
In definitiva, la sentenza di primo grado dev'essere riformata con risoluzione del contratto sottoscritto il 30.6.2017 da per inadempimento grave di e con Persona_1 Controparte_1 condanna a carico della società appellata di restituire agli eredi dell'originaria attrice, odierni appellanti, la somma di € 5.150,00 ricevuta dalla cliente, oltre agli interessi nella misura prevista per i BOT con scadenza dodici mesi dalla data dell'atto di citazione di primo grado (12.5.2021)
al saldo.
Con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio le spese di lite devono essere regolate secondo il principio di soccombenza, con liquidazione in dispositivo in base ai parametri medi di cui al
D.M. n. 55/14 come aggiornato con D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia e
19 delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale quanto al secondo grado di giudizio, anche istruttoria quanto al primo) secondo valori medi per tutte le fasi ad esclusione .
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da , FE e , e in Parte_1 Parte_3
parziale riforma della sentenza n. 180/2023 emessa dal Tribunale di Rovigo, dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto di oro fisico Deposito I-100638-
R stipulato il 30.6.2017 da e per l'effetto, condanna a Persona_1 Controparte_1 restituire agli appellanti la somma di € 5.150,00, oltre ad interessi legali dal 12.5.2021 al saldo nella misura prevista dai BOT con scadenza dodici mesi;
2. condanna alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 2.552,00 per compenso di avvocato e € 237,00 per esborsi, e quanto al secondo grado in € 1.923,00 per compenso di avvocato e € 355,50 per esborsi, oltre a rimborso forfettario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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