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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. RG. 5182/2024 promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso, come da procura depositata nel fascicolo telematico, dagli Avv.ti Walter
Miceli, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A.
- ricorrente
CONTRO
, in persona del , Controparte_1 Controparte_2
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: come da atto di costituzione in giudizio e da verbale odierno.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 30/11/2024, il ricorrente premesso di aver svolto attività di docente presso il (nel seguito, per brevità, Controparte_1 anche solo “MIM”), mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, per l'a.s, 2019/2020, non ha percepito la retribuzione professionale docenti (€
174,50 lordi mensili, 184,50 dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del
15.03.2001. Il ricorrente sostiene, infatti di avere reso prestazioni lavorative con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelle dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, senza, però, avere percepito la retribuzione professionale docenti (RPD).
Ha chiesto quindi che, accertato il rapporto di lavoro a termine, sia dichiarato il proprio diritto alla RPD per tutto il servizio prestato nel corso di esso e che il MIM sia conseguentemente condannato a corrispondere detta componente della retribuzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo.
Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del Controparte_1 pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente.
La domanda di riconoscimento della RPD è fondata e pertanto deve essere accolta.
Identica questione è già stata esaminata e decisa da questo Tribunale con la sentenza resa nel procedimento n. r.g. 1259/2020 e rg 2753/21 aventi identico oggetto.
Ci si richiama a detta decisione, di seguito ritrascritta:
Occorre evidenziare che la RPD è stata istituita dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola.
Deve, sul punto, tenersi conto di quanto recentemente e condivisibilmente ritenuto dalla
Suprema Corte (cfr. ordinanza, n. 20015 del 27.7.2018), secondo cui:
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...».
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»; dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ».
La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del
Cerro ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1 b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
Nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe CP_1
incompatibile con la percezione della RPD.
Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario. Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1
con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»”.
Deve dunque anche in questo caso applicarsi il principio di diritto della S.C., secondo il quale:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.”
Allora, deve ritenersi che, anche al ricorrente, spettasse, in relazione al periodo di lavoro a tempo determinato, la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla “Retribuzione Professionale Docenti”, e che, quindi, abbia diritto ad ottenerne la corresponsione.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo brevi supplenze in sostituzione di altri docenti (di ruolo), abbia reso una prestazione lavorativa essenzialmente corrispondente a quella del personale sostituito. Le eventuali differenze evidenziate dal convenuto (mancata partecipazione all'attività di programmazione e preparazione dell'anno scolastico, ai consigli di classe, alle iniziative finalizzate al miglioramento dell'offerta normativa), non sono, a ben vedere, conseguenza di un differente apporto professionale, bensì dipendono dalle ordinarie scansioni delle attività scolastiche, che, in determinati periodi dell'anno, esentano gli stessi docenti di ruolo da alcuni incombenti, ovvero dalla breve durata degli incarichi, nel corso dei quali, peraltro, il docente “supplente” è stato certamente impegnato nei precipui compiti propri del ruolo.
È forse il caso di rammentare, con riguardo al tema della (piena) comparabilità dei docenti a termine con quelli in ruolo, quanto ancor più di recente evidenziato dalla Corte di cassazione
(nel pronunciarsi sul diritto all'integrale riconoscimento della c.d. anzianità pre-ruolo, al momento del passaggio in ruolo), alla luce dell'analisi della giurisprudenza della Corte di
Giustizia.
La Suprema Corte, analizzando la sentenza della Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C-
466/17, nel contesto degli arresti del Giudice sovranazionale in materia di lavoro a Per_2
termine nel settore scolastico (e non solo), ne ha ricavato che nella giurisprudenza eurounitaria vige il principio, - fatto proprio dalla Corte di cassazione - “… che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche…”
(Cass. n. 31149/2019).
Non viene qui in considerazione, come detto, la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n.
297/1994, in materia di (parziale) riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, ma viene in considerazione il fatto che nessuna differenza di trattamento tra personale a tempo determinato e indeterminato “… possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive” di differenziazione del trattamento (Cass. n. 31149/2019 cit.).
Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione del ricorrente, significative diversificazioni nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo e pertanto, ragioni oggettive di differenziazione, il ricorso è senza dubbio fondato.
Detto del diritto della ricorrente alla RPD, deve osservarsi che il ricorrente ha quantificato l'importo dovutogli, tramite i conteggi costituenti parte integrante del ricorso, nella somma di euro € 873,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
I conteggi appaiono corretti.
Risulta infatti dallo stato matricolare che il ricorrente ha lavorato, per l'a.s. oggetto di domanda, per un totale di 150 giorni, dal 14.1.2020 al 14.2.2020; dal 15.2.2020 al 28.2.2020; dal
29.2.2020 al 10.6.2020; dal 12.6.2020 al 12.6.2020.
Rispetto a tale periodo, spetta dunque l'importo previsto dalla contrattazione collettiva a titolo di RPD (pari ad euro 5,82 sino al 31/12/2021).
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della RPD Parte_1 per l'a.s. 2019/2020, in relazione al periodo lavorato in qualità di docente a tempo determinato;
oltre accessori di legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del ricorrente, come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate, della modestissima attività processuale e del carattere
“seriale” del contenzioso); con distrazione in favore dei procuratori, antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale
Docenti, in relazione all'a.s. 2019/2020;
- dichiara conseguentemente tenuto e pertanto condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al Controparte_1
ricorrente, a tale titolo, la somma complessiva di Euro 873,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
- condanna, infine, il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi Euro 321,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, ed accessori di legge;
con distrazione in favore dei difensori antistatari, oltre rimborso
C.U.
Genova, 19/3/2021 IL GIUDICE
Margherita Bossi