Art. 2.
Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva e corpi consultivi.
E' abrogato il primo comma dell'articolo 45 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Agli effetti dell'approvazione dei piani regolatori generali di cui all'articolo 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva e corpi consultivi.
E' abrogato il primo comma dell'articolo 45 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni ed integrazioni.