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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 520/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4 (C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. GRASSI BARBARA
[...] C.F._4
APPELLANTE contro
, (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MAZZUTI LIANA P.IVA_1
APPELLATO
IN PUNTO A: Appello avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna, nella causa n. R.G.
1144/2018, notificata il 28/01/2019.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 17.05.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il . Controparte_3 domandava l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art 476 c.c. da parte dei resistenti , , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_4
pagina 1 di 6 tanto nei confronti del padre, quanto nei confronti della madre, Pt_4 Controparte_7 [...]
. CP_8
Chiedeva, per l'effetto, ordinarsi la trascrizione dell'emanando provvedimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ravenna.
La Banca esponeva di essere creditrice dell'importo di euro 104.000,00 riveniente da mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e ss. del D. Lgs. 385/1993 concesso alla “Tipolitografia Commerciale snc di
AB IO & c.”, corrente in Russi, Via IV Novembre, n. 72, garantito da ipoteca iscritta in data
21/12/2001 al n. 23983 reg. gen. e n. 4874 reg. part., fino a concorrenza di euro 187.200,00, sugli immobili di proprietà del terzo datore di ipoteca, Sig. nato a [...] il Controparte_7
19/02/2013, già ivi residente in [...].
La ricorrente precisava che in data 26/12/2005 decedeva il Sig. lasciando eredi Controparte_7 legittimi la moglie , ed i figli , e che Controparte_8 Parte_1 Pt_4 Pt_2 Pt_3 accettavano la suddetta eredità risultando trascritta in data 29 novembre 2006 la relativa denuncia di successione e risultando richiesta dagli eredi - a seguito del decesso del padre - la voltura catastale degli immobili concessi in garanzia alla banca ricorrente.
La signora , moglie del defunto decedeva in data 25 dicembre Controparte_8 Persona_1
2015 e lasciava suoi eredi i quattro figli , e i quali erano nel Controparte_4 Pt_2 Pt_3 Pt_4 pieno possesso dei beni ereditari, abitando gli immobili a suo tempo concessi in garanzia alla banca ricorrente a seguito del decesso del padre e, successivamente, della madre.
La ricorrente evidenziava la circostanza che i fratelli , e Parte_1 Pt_4 Pt_2 Pt_3 avevano stabilito la loro residenza in Brisighella, via Pascoli, n. 12, come risulta dallo stato di famiglia prodotto, nonché dalla ricezione di tutti gli atti di notifica del ricorso ritirati presso quella che è la dimora abituale. La ricorrente evidenziava anche che i resistenti, pur essendo nel possesso dei beni ereditari, non avevano accettato con beneficio di inventario né redatto l'inventario dei suddetti beni nei termini previsti dall'art. 485 c.c..
Da tutte le circostanze su evidenziate, a detta della ricorrente, doveva dedursi l'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte dei resistenti.
I resistenti, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituivano in giudizio.
L'istituto bancario dava inizio agli atti esecutivi, notificando il pignoramento immobiliare in data
11/01/2018, trascritto il 06/02/2018 al n. 1256 reg. part. ed iscritto a ruolo in data 31/01/2018, generando la procedura esecutiva n. 33/2018 R.G.E..
La causa veniva istruita documentalmente.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa nella causa n. R.G. 1144/2018, notificata il 28/01/2019, così decideva: “In accoglimento delle domande della ricorrente Controparte_3
[...]
- Dichiara intervenuta l'accettazione tacita di eredità di ai sensi dell'art. 476 Persona_2
c.c. da parte dei chiamati , , e Controparte_8 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
; CP_9
- Dichiara intervenuta l'accettazione tacita di eredità di da parte dei chiamati Controparte_8
, , e;
Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_9
- La presente ordinanza è titolo idoneo alla trascrizione nei Registri Immobiliari ex art. 2648 c.c.;
- Condanna , e , in solido tra Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_9 loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.800 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre rimborso delle spese anticipate e documentate.”.
Con atto di citazione, notificato in data 26/02/2019, i signori , Controparte_4 CP_5
e proponevano appello avverso la suddetta ordinanza censurando la Controparte_6 CP_9 stessa nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che l'accettazione di eredità da parte degli appellanti doveva essere desunta, oltre che dalla mancata redazione dell'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c., anche dal comportamento dei chiamati che avevano posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare e che dovevano ritenersi significativi della volontà di accettare.
Si costituiva nel giudizio di appello il che Controparte_3 chiedeva il rigetto dell'atto di appello perché infondato.
Con separato ricorso gli appellanti chiedevano l'inibitoria dell'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata. Il sub procedimento 520-1/2019 veniva definito con declaratoria di non luogo a procedere, stante la rinuncia degli appellanti all'istanza di sospensione avanzata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, gli appellanti censurano la decisione impugnata per aver dichiarato l'accettazione tacita della eredità del de cuius e della moglie da parte dei figli , Persona_1 Controparte_8 Controparte_4 Pt_2
e Pt_3 Pt_4
Secondo l'assunto degli appellanti: “….il mero possesso dei beni ereditari, che non sia stato accompagnato da atti univocamente diretti a dimostrare la qualità di erede, nel senso sopra specificato, non configura un'ipotesi di accettazione tacita di eredità”. pagina 3 di 6 Gli stessi aggiungevano che: “ (….) la richiesta di voltura, presentata in relazione ai beni oggetto della successione di non può valere come accettazione tacita dell'eredità, da parte degli Persona_1 stessi, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Prime cure, in accoglimento della tesi della
. Pt_5
Inoltre censuravano la motivazione del primo giudice ritenendo che in merito al diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, il possesso esercitato dal coniuge doveva ritenersi “esclusivo”, così impedendo che i figli con esso conviventi potessero essere ritenuti nel possesso dei beni ereditari, ai fini del decorso del termine ex art. 485 c.c..
Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice secondo cui, alla luce del combinato disposto degli artt. 486 c.c. e 476 c.c., allorché vi sia il concorso della delazione, del possesso dei beni, della mancata redazione dell'inventario, della trascrizione della successione e della richiesta di voltura catastale, vi è un'accettazione ex lege dell'eredità.
A parere di questa Corte, e come correttamente evidenziato in motivazione dal primo giudice, deve considerarsi accettazione tacita di eredità il comportamento del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione (Cass. 12259/2022; Cass.
9186/2022), ma anche atti al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi ( Cass. 11478/2021; Cass. 1438/2020;
Cass. 10796/2009; Cass. 6574/2005; Trib. Monza 31.10.2019 ; Trib. Milano 29.11.2017).
Operata questa premessa, venendo alla fattispecie che ci occupa, con particolare riferimento alla successione di gli eredi legittimi e cioè la moglie ed i figli Controparte_7 Controparte_8
, e , hanno trascritto la successione in data 29/08/2017 al n. Parte_1 Pt_4 Pt_2 Pt_3
30960 reg. gen. e n. 18692 reg. part., senza peraltro che alcun onere, né tanto meno obbligo, facesse loro carico.
Da tale circostanza, considerata la mancanza di alcun vincolo o obbligo, la trascrizione della successione può certamente considerarsi comportamento volontario e concludente volto ad esprimere l'intenzione di diventare eredi.
Inoltre, come rilevato dal primo giudice, sempre nell'interesse dei comproprietari è stata richiesta la voltura catastale dei beni posti a garanzia del mutuo fondiario per cui è causa.
A parere di questa Corte, che sul punto condivide la motivazione del provvedimento impugnato, la richiesta di voltura è certamente significativa dell'accettazione tacita dell'eredità, considerando che solo pagina 4 di 6 chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare una voltura e ciò all'evidente fine di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso.
Il Collegio condivide, altresì, quanto argomentato dal primo giudice in merito alla mancata redazione dell'inventario dei beni ex art. 485 c.c.: “Ai sensi dell'art. 485 c.c. qualora i chiamati ab intestato nel possesso dei beni ereditari non provvedano alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi previsto dalla legge sono considerati ex lege eredi puri e semplici, come nel caso di specie, dato che, pacificamente, i resistenti hanno continuato ad abitare nell'immobile ove già vivevano, e non redigevano l'inventario nel termine utile. Vanno accolte, quindi, le domande della banca ricorrente, certamente titolare dell'interesse alla pronuncia ai sensi del combinato disposto degli artt. 476 e 481
c.c., alla trascrizione della accettazione della eredità da parte di chiamati di e, Persona_1 successivamente, di .” Controparte_8
Ed invero dagli atti e documenti di causa è incontestato che, a seguito del decesso di , i Controparte_8 figli , e erano nel possesso dei beni ereditari, in senso Parte_1 Pt_4 Pt_2 Pt_3 giuridico e materiale, per cui, non avendo compiuto l'inventario ai sensi dell'art. 485 c.c., sono stati giustamente considerati eredi puri e semplici dal primo giudice.
A comprova di tanto la ricorrente produceva certificato di stato di famiglia e dimostrava che Pt_5 proprio presso l'indirizzo di residenza di Brisighella (RA), loc. Monticino, viale Pascoli n. 12, erano state regolarmente ritirate dagli odierni appellanti le notifiche del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Sul punto si ribadisce che l'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa, condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 c.c. ma anche quella di rinunciare all'eredità ai sensi dell'art. 519 c.c. , dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice
(Cass.29.3.2003 n. 4845; Cass. n. 11018/2008; n. 16507/2006; Cass. n. 6167/2019; Cass. n.
4845/2003; Cass. n. 2911/1998).
In sostanza il Collegio rileva come il primo giudice abbia correttamente accertato la tacita accettazione di eredità esaminando nel loro complesso tutte le circostanze di causa.
Infine, a parere di questa Corte, il richiamo che gli appellanti operano all'ordinanza della Cassazione
16/11/2015 n. 23406 non è pertinente al caso di specie, in cui in forza dell'accettazione tacita dell'eredità paterna, i fratelli erano già proprietari pro quota dell'immobile occupato, per cui a CP_7 seguito del decesso della madre, , i diritti di abitazione e di uso a lei riservati quale Controparte_8
pagina 5 di 6 coniuge superstite ex art. 540 c.c. si sono estinti, essendo diritti strettamente personali ed intrasmissibili.
*****
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido, alle spese del grado che vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal DM 147/2022, considerato il valore indicato nell'atto introduttivo, in € 6.946,00, oltre l'aumento ex art. 4, 2^ comma, (€ 6.251,40) in presenza di più parti aventi medesima posizione processuale, e così per complessive € 13.197,40
(esclusa fase istruttoria perché non svolta), oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto da , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_9 avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna, nella causa n. R.G. 1144/2018;
[...]
II – condanna , e in solido tra Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_9 loro, alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_10
che liquida in complessive € 13.197,40 per compenso, oltre anticipazioni ed oltre al 15% di
[...] spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, del 28.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 520/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4 (C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. GRASSI BARBARA
[...] C.F._4
APPELLANTE contro
, (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MAZZUTI LIANA P.IVA_1
APPELLATO
IN PUNTO A: Appello avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna, nella causa n. R.G.
1144/2018, notificata il 28/01/2019.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 17.05.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il . Controparte_3 domandava l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art 476 c.c. da parte dei resistenti , , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_4
pagina 1 di 6 tanto nei confronti del padre, quanto nei confronti della madre, Pt_4 Controparte_7 [...]
. CP_8
Chiedeva, per l'effetto, ordinarsi la trascrizione dell'emanando provvedimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ravenna.
La Banca esponeva di essere creditrice dell'importo di euro 104.000,00 riveniente da mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e ss. del D. Lgs. 385/1993 concesso alla “Tipolitografia Commerciale snc di
AB IO & c.”, corrente in Russi, Via IV Novembre, n. 72, garantito da ipoteca iscritta in data
21/12/2001 al n. 23983 reg. gen. e n. 4874 reg. part., fino a concorrenza di euro 187.200,00, sugli immobili di proprietà del terzo datore di ipoteca, Sig. nato a [...] il Controparte_7
19/02/2013, già ivi residente in [...].
La ricorrente precisava che in data 26/12/2005 decedeva il Sig. lasciando eredi Controparte_7 legittimi la moglie , ed i figli , e che Controparte_8 Parte_1 Pt_4 Pt_2 Pt_3 accettavano la suddetta eredità risultando trascritta in data 29 novembre 2006 la relativa denuncia di successione e risultando richiesta dagli eredi - a seguito del decesso del padre - la voltura catastale degli immobili concessi in garanzia alla banca ricorrente.
La signora , moglie del defunto decedeva in data 25 dicembre Controparte_8 Persona_1
2015 e lasciava suoi eredi i quattro figli , e i quali erano nel Controparte_4 Pt_2 Pt_3 Pt_4 pieno possesso dei beni ereditari, abitando gli immobili a suo tempo concessi in garanzia alla banca ricorrente a seguito del decesso del padre e, successivamente, della madre.
La ricorrente evidenziava la circostanza che i fratelli , e Parte_1 Pt_4 Pt_2 Pt_3 avevano stabilito la loro residenza in Brisighella, via Pascoli, n. 12, come risulta dallo stato di famiglia prodotto, nonché dalla ricezione di tutti gli atti di notifica del ricorso ritirati presso quella che è la dimora abituale. La ricorrente evidenziava anche che i resistenti, pur essendo nel possesso dei beni ereditari, non avevano accettato con beneficio di inventario né redatto l'inventario dei suddetti beni nei termini previsti dall'art. 485 c.c..
Da tutte le circostanze su evidenziate, a detta della ricorrente, doveva dedursi l'intervenuta accettazione tacita di eredità da parte dei resistenti.
I resistenti, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituivano in giudizio.
L'istituto bancario dava inizio agli atti esecutivi, notificando il pignoramento immobiliare in data
11/01/2018, trascritto il 06/02/2018 al n. 1256 reg. part. ed iscritto a ruolo in data 31/01/2018, generando la procedura esecutiva n. 33/2018 R.G.E..
La causa veniva istruita documentalmente.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa nella causa n. R.G. 1144/2018, notificata il 28/01/2019, così decideva: “In accoglimento delle domande della ricorrente Controparte_3
[...]
- Dichiara intervenuta l'accettazione tacita di eredità di ai sensi dell'art. 476 Persona_2
c.c. da parte dei chiamati , , e Controparte_8 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
; CP_9
- Dichiara intervenuta l'accettazione tacita di eredità di da parte dei chiamati Controparte_8
, , e;
Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_9
- La presente ordinanza è titolo idoneo alla trascrizione nei Registri Immobiliari ex art. 2648 c.c.;
- Condanna , e , in solido tra Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_9 loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.800 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre rimborso delle spese anticipate e documentate.”.
Con atto di citazione, notificato in data 26/02/2019, i signori , Controparte_4 CP_5
e proponevano appello avverso la suddetta ordinanza censurando la Controparte_6 CP_9 stessa nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che l'accettazione di eredità da parte degli appellanti doveva essere desunta, oltre che dalla mancata redazione dell'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c., anche dal comportamento dei chiamati che avevano posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare e che dovevano ritenersi significativi della volontà di accettare.
Si costituiva nel giudizio di appello il che Controparte_3 chiedeva il rigetto dell'atto di appello perché infondato.
Con separato ricorso gli appellanti chiedevano l'inibitoria dell'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata. Il sub procedimento 520-1/2019 veniva definito con declaratoria di non luogo a procedere, stante la rinuncia degli appellanti all'istanza di sospensione avanzata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Con motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, gli appellanti censurano la decisione impugnata per aver dichiarato l'accettazione tacita della eredità del de cuius e della moglie da parte dei figli , Persona_1 Controparte_8 Controparte_4 Pt_2
e Pt_3 Pt_4
Secondo l'assunto degli appellanti: “….il mero possesso dei beni ereditari, che non sia stato accompagnato da atti univocamente diretti a dimostrare la qualità di erede, nel senso sopra specificato, non configura un'ipotesi di accettazione tacita di eredità”. pagina 3 di 6 Gli stessi aggiungevano che: “ (….) la richiesta di voltura, presentata in relazione ai beni oggetto della successione di non può valere come accettazione tacita dell'eredità, da parte degli Persona_1 stessi, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Prime cure, in accoglimento della tesi della
. Pt_5
Inoltre censuravano la motivazione del primo giudice ritenendo che in merito al diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, il possesso esercitato dal coniuge doveva ritenersi “esclusivo”, così impedendo che i figli con esso conviventi potessero essere ritenuti nel possesso dei beni ereditari, ai fini del decorso del termine ex art. 485 c.c..
Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide la motivazione del primo giudice secondo cui, alla luce del combinato disposto degli artt. 486 c.c. e 476 c.c., allorché vi sia il concorso della delazione, del possesso dei beni, della mancata redazione dell'inventario, della trascrizione della successione e della richiesta di voltura catastale, vi è un'accettazione ex lege dell'eredità.
A parere di questa Corte, e come correttamente evidenziato in motivazione dal primo giudice, deve considerarsi accettazione tacita di eredità il comportamento del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione (Cass. 12259/2022; Cass.
9186/2022), ma anche atti al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi ( Cass. 11478/2021; Cass. 1438/2020;
Cass. 10796/2009; Cass. 6574/2005; Trib. Monza 31.10.2019 ; Trib. Milano 29.11.2017).
Operata questa premessa, venendo alla fattispecie che ci occupa, con particolare riferimento alla successione di gli eredi legittimi e cioè la moglie ed i figli Controparte_7 Controparte_8
, e , hanno trascritto la successione in data 29/08/2017 al n. Parte_1 Pt_4 Pt_2 Pt_3
30960 reg. gen. e n. 18692 reg. part., senza peraltro che alcun onere, né tanto meno obbligo, facesse loro carico.
Da tale circostanza, considerata la mancanza di alcun vincolo o obbligo, la trascrizione della successione può certamente considerarsi comportamento volontario e concludente volto ad esprimere l'intenzione di diventare eredi.
Inoltre, come rilevato dal primo giudice, sempre nell'interesse dei comproprietari è stata richiesta la voltura catastale dei beni posti a garanzia del mutuo fondiario per cui è causa.
A parere di questa Corte, che sul punto condivide la motivazione del provvedimento impugnato, la richiesta di voltura è certamente significativa dell'accettazione tacita dell'eredità, considerando che solo pagina 4 di 6 chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare una voltura e ciò all'evidente fine di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso.
Il Collegio condivide, altresì, quanto argomentato dal primo giudice in merito alla mancata redazione dell'inventario dei beni ex art. 485 c.c.: “Ai sensi dell'art. 485 c.c. qualora i chiamati ab intestato nel possesso dei beni ereditari non provvedano alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi previsto dalla legge sono considerati ex lege eredi puri e semplici, come nel caso di specie, dato che, pacificamente, i resistenti hanno continuato ad abitare nell'immobile ove già vivevano, e non redigevano l'inventario nel termine utile. Vanno accolte, quindi, le domande della banca ricorrente, certamente titolare dell'interesse alla pronuncia ai sensi del combinato disposto degli artt. 476 e 481
c.c., alla trascrizione della accettazione della eredità da parte di chiamati di e, Persona_1 successivamente, di .” Controparte_8
Ed invero dagli atti e documenti di causa è incontestato che, a seguito del decesso di , i Controparte_8 figli , e erano nel possesso dei beni ereditari, in senso Parte_1 Pt_4 Pt_2 Pt_3 giuridico e materiale, per cui, non avendo compiuto l'inventario ai sensi dell'art. 485 c.c., sono stati giustamente considerati eredi puri e semplici dal primo giudice.
A comprova di tanto la ricorrente produceva certificato di stato di famiglia e dimostrava che Pt_5 proprio presso l'indirizzo di residenza di Brisighella (RA), loc. Monticino, viale Pascoli n. 12, erano state regolarmente ritirate dagli odierni appellanti le notifiche del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Sul punto si ribadisce che l'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa, condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 c.c. ma anche quella di rinunciare all'eredità ai sensi dell'art. 519 c.c. , dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice
(Cass.29.3.2003 n. 4845; Cass. n. 11018/2008; n. 16507/2006; Cass. n. 6167/2019; Cass. n.
4845/2003; Cass. n. 2911/1998).
In sostanza il Collegio rileva come il primo giudice abbia correttamente accertato la tacita accettazione di eredità esaminando nel loro complesso tutte le circostanze di causa.
Infine, a parere di questa Corte, il richiamo che gli appellanti operano all'ordinanza della Cassazione
16/11/2015 n. 23406 non è pertinente al caso di specie, in cui in forza dell'accettazione tacita dell'eredità paterna, i fratelli erano già proprietari pro quota dell'immobile occupato, per cui a CP_7 seguito del decesso della madre, , i diritti di abitazione e di uso a lei riservati quale Controparte_8
pagina 5 di 6 coniuge superstite ex art. 540 c.c. si sono estinti, essendo diritti strettamente personali ed intrasmissibili.
*****
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido, alle spese del grado che vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal DM 147/2022, considerato il valore indicato nell'atto introduttivo, in € 6.946,00, oltre l'aumento ex art. 4, 2^ comma, (€ 6.251,40) in presenza di più parti aventi medesima posizione processuale, e così per complessive € 13.197,40
(esclusa fase istruttoria perché non svolta), oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello proposto da , e Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_9 avverso ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna, nella causa n. R.G. 1144/2018;
[...]
II – condanna , e in solido tra Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_9 loro, alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_10
che liquida in complessive € 13.197,40 per compenso, oltre anticipazioni ed oltre al 15% di
[...] spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III- dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, del 28.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Giuseppe De Rosa
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